Incarto n. 11.2006.37
Lugano 14 settembre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.50 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 gennaio 2006 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 ,
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'istante il 18 gennaio 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 6 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 giugno 2005 il Tribunale di __________, 1ª sezione civile, ha modificato le condizioni di separazione personale decretate dal medesimo tribunale l'11 giugno 2001, obbligando AO 1 a versare alla moglie AP 1 € 400.00 mensili indicizzati a titolo di contributo di mantenimento.
B. Il 18 gennaio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, dolendosi del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo beneficio dell'assistenza giudiziaria, che fosse ordinato alla __________di trattenere dal salario spettante al marito AO 1 fr. 620.– mensili da riversare direttamente a lei. Identica domanda essa ha formulato già in via provvisionale. Con decreto cautelare del 25 gennaio 2006, emanato senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la richiesta provvisionale. All'udienza del 28 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando i loro punti di vista.
C. Statuendo il 4 aprile 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato il provvedimento richiesto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’istante è stata respinta.
D. Contro la decisione appena citata AP 1è insorta con un appello del 6 aprile 2006 nel quale propone che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali e le ripetibili siano poste a carico del convenuto, come pure che le sia conferita l'assistenza giudiziaria. Analogo beneficio essa postula in questa sede. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'istante ha motivato la competenza per territorio del giudice adito invocando l'art. 10 LDIP, stando al quale un tribunale svizzero può prendere provvedimenti cautelari anche se non è competente nel merito. In realtà l'avviso ai debitori degli art. 132, 177 e 291 CC non è un provvedimento cautelare, bensì una misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 130 III 492 consid. 1.3 con rimandi, 110 II 13 consid. 1d e 1e), cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005, consid. 3.3). Trattandosi in simili casi di diffidare il debitore domiciliato in Svizzera di un coniuge domiciliato all'estero, di principio la competenza per territorio del giudice svizzero è data (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 177 CC), tanto più che nella fattispecie il convenuto si è costituito in giudizio senza riserve (art. 6 LDIP).
Quanto alle ripetibili, l'appellante si limita a protestarle, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l'indennità rivendicata. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili, poco importando il fatto che il Pretore le compensi (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non quantifica alcunché. Carente di motivazione, su questo punto l'appello va pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
a) Questa Camera ha stabilito recentemente che il gratuito patrocinio non occorre per postulare una trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni, poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte dell'autorità tutoria (art. 290 CC; RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). L'art. 131 cpv. 1 CC prevede un analogo aiuto all'incasso anche per contributi alimentari in favore di un coniuge. Se non che, a prescindere dal fatto che quest'ultimo aiuto non è necessariamente gratuito, esso giova di principio al solo creditore domiciliato nel luogo dove l'aiuto è chiesto (Bastons Buletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 64). Non consta che il Cantone Ticino abbia esteso l'aiuto anche a coniugi stranieri con domicilio all'estero. Nulla induce a credere pertanto che nella fattispecie l'istante potesse fruire di un servizio pubblico gratuito.
b) Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Che il richiedente sia un cittadino straniero domiciliato all'estero, in linea di principio, nulla muta (DTF 120 Ia 217 consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.20021.129 del 29 agosto 2002, consid. 2). Nel caso in esame l'interessata ha documentato la circostanza che nell'ottobre del 2002 essa è stata dichiarata invalida all'80% per psicosi ossessiva (doc. F), che dall'aprile 2003 essa è iscritta quale invalida civile nell'“elenco collocamento mirato disabili di Varese” (doc. G) e che il Tribunale di Varese ha accertato le sue limitate prospettive di lavoro proprio in ragione delle condizioni di salute (doc. B). Sta di fatto però che lo stesso tribunale ha accertato come essa avrebbe anche avuto diritto di riscuotere un assegno d'invalidità e come essa viva in un immobile appartenente al padre senza dover sopportare alcuna spesa (doc. B: sentenza 10 giugno 2005, pag. 3 in alto).
Rendere verosimile il proprio stato di ristrettezza corredando l'istanza della documentazione necessaria incombe anzitutto al richiedente (Rep. 1994 pag. 131 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Nella fattispecie l'interessata ha sì fornito determinata documentazione, ma nulla di oggettivo ha prodotto circa le sue entrate o il proprio fabbisogno, né essa può seriamente pretendere che l'autorità accetti giustificativi vecchi di anni. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie (I CCA, sentenza inc. 11.2006.28 del 20 marzo 2006, consid. 3 con riferimento). In concreto non si tratterebbe però di completare semplicemente documentazione lacunosa, ma di rimediare alla più totale carenza di documentazione, ciò che non è ammissibile (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2006.25 del 17 marzo 2006, consid. 4). Si aggiunga che il beneficio sarebbe divenuto finanche senza oggetto ove l'interessata si fosse vista, in esito all'accoglimento della sua istanza di trattenuta, riconoscere una congrua indennità per ripetibili con cui retribuire il proprio legale. E verosimilmente essa avrebbe anche ottenuto siffatta indennità se al proposito l'appello non risultasse inammissibile (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate.
Per il resto la decisione impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario