Incarto n. 11.2006.29

Lugano, 16 marzo 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.217 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 marzo 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1966) si sono sposati ad __________ il 27 ottobre 1993. Dal matrimonio sono nati S__________ (19 marzo 1994), J__________ (12 aprile 1997) e Je__________ (3 gennaio 2002). Il marito è giunto nel Ticino dal __________ alla fine degli anni ottanta per svolgere l'attività di giocatore professionista inizialmente per l'__________ e in seguito, fino all'aprile del 2002, per l'__________. Dopo di allora, salvo lavori transitori per la società di vigilanza __________ di __________ e – su chiamata – per la ditta di traslochi __________ di __________, egli non ha più svolto attività lucrativa né si è

iscritto ai ruoli della disoccupazione. Durante la vita in comu­ne la moglie si è occupata esclusivamente dei figli e della casa. I coniugi si sono separati di fatto all'inizio del 2004, quando il marito si è trasferito in un appartamento a __________ e, dal maggio del 2004, a __________.

B. Il 18 marzo 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare per sé di fr. 3400.– mensili, l'affidamento dei figli (con regolamentazione del diritto di visita del padre), un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 1000.– mensili (oltre agli assegni familiari), il divieto al marito di disporre dei conti a lui intestati presso la __________ di __________, la __________ di __________ e il __________ di __________, sollecitando altresì una provvigione ad litem di fr. 3228.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.

C. Su richiesta delle parti, il Pretore ha sospeso la causa il 14 aprile 2004 per trattative. Riassunta la procedura, con decreto cautelare emanato il 17 maggio 2004 senza contraddittorio egli ha ordinato il blocco delle citate relazioni bancarie, salvo consentire il 18 giugno 2004, su richiesta congiunta delle parti, il riversamento dal conto presso il __________ di fr. 10 000.– alla moglie e di fr. 6000.– al marito per il mantenimento di giugno e luglio del 2004 e, il 18 agosto 2004, di fr. 18 000.– alla moglie e di fr. 9000.– al marito per il mantenimento dall'agosto all'ottobre di quell'anno (inc. DI.2004.221).

D. All'udienza del 3 novembre 2004, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza a protezione del­l'unione coniugale, il Segretario assessore ha proposto alle parti l'intervento di un mediatore familiare, cui gli interessati per finire hanno rinunciato. Alla successiva udienza del 2 dicembre 2004 i coniugi si sono intesi sulla sospensione della comunione domestica, sull'affidamento dei figli alla madre e sulla disciplina del diritto di visita paterno (un fine settimana su due). Per il resto AO 1 ha ribadito le proprie domande, mentre AP 1 ha rifiutato ogni contributo alla moglie, ha offerto per i figli contributi indeterminati (ma inferiori a quelli richiesti), postulando la revoca della restrizione della facoltà di disporre sui suoi conti.

E. Statuendo “nelle more istruttorie”, il Segretario assessore ha fissato il 9 dicembre 2004 il contributo di mantenimento per ogni figlio in fr. 900.– mensili e il 17 dicembre 2004 ha ordinato al __________ di liberare mensilmente tale importo, riversandolo nelle mani della madre. Il 29 dicembre 2004 egli ha poi fissato il contributo per la moglie, inaudita parte, in fr. 3400.– mensili, ordinando all'istituto bancario di sbloccare mensilmente l'importo complessivo di fr. 6100.– e di riversarlo all'istante. Il 1° aprile 2005 AP 1 è stato assunto dal Comune di __________ in qualità di operaio generico.

F. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a introdurre memoriali conclusivi. Con lettera del 27 luglio 2005 AO 1 ha ribadito le proprie domande di giudizio, mentre nel proprio allegato del 26 luglio 2005 AP 1 ha proposto di autorizzare la sospensione della comunione domestica, di affidare i figli alla madre garantendogli un ampio diritto di visita (un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle 19.00, oltre a una serata infrasettimanale dalle ore 18.00 alle 20.00) e di revocare le restrizioni della facoltà di disporre sui suoi conti. Constatato l'esaurimento dei fondi presso il __________, già __________, con decreto emesso il 5 settembre 2005 senza contraddittorio il Segretario assessore ha ordinato alla __________ di __________ di liberare dal conto intestato al convenuto fr. 6100.– ogni mese, riversandoli alla moglie. Il 12 dicembre 2005 si è tenuta un'ulteriore udienza per definire il diritto di visita paterno.

G. Sulle misure a protezione dell'unione coniugale il Segretario assessore ha giudicato il 3 marzo 2006. Autorizzate le parti a vivere separate, egli ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita in caso di contrasti (un fine settimana su due, l'accompagnamento di S__________ agli allenamenti e alle partite, due settimane di vacanza in estate e una, alternativamente, durante le vacanze di Natale o Pasqua) e ha omologato gli accordi delle parti sui contributi alimentari dal giugno all'ottobre del 2004, obbligando inoltre AP 1 a versare i seguenti contributi mensili (assegni familiari non compresi):

fr. 2694.40 per la moglie, fr. 1363.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________ e fr. 942.– per Je__________ dall'aprile al maggio del 2004 e dal dicembre del 2004 al dicembre del 2005,

fr. 2535.– per la moglie, fr. 1363.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________ e fr. 942.– per Je__________ dal gennaio al marzo del 2006,

fr. 2535.– per la moglie, fr. 1668.65 per S__________, fr. 1184.50 per J__________ e fr. 942.– per Je__________ per l'aprile del 2006,

fr. 2265.80 per la moglie, fr. 1485.35 per S__________, fr. 1047.– per J__________ e fr. 832.– per Je__________ dal maggio del 2006 in poi.

Ciò posto, il Segretario assessore ha confermato il blocco del conto presso la __________ di __________, ha ordinato a quest'ultima di riversare all'istante fr. 4425.95 a titolo di contributo alimentare per l'aprile del 2006 e fr. 3725.95 mensili dal maggio del 2006 in poi, ha liberato i conti presso la __________ di __________ e il __________ di __________, ha respinto la provvigione ad litem sollecitata dall'istante e ha dichiarato la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3000.– per ripetibili.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 marzo 2006 per ottenere che il contributo di mantenimento in favore di moglie e figli sia fissato in fr. 1904.20 mensili complessivi dall'aprile del 2006, postulando altresì la revoca di ogni restrizione della facoltà di disporre sui suoi beni. AO 1 ha dichiarato il 5 aprile 2006 di rinunciare a osservazioni, mettendo in dubbio la tempestività dell'appello e chiedendo in ogni modo di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore, appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), è stata intimata nella fattispecie venerdì 3 marzo 2006 ed è stata ritirata dal convenuto il successivo lunedì 6 marzo, come risulta dal timbro postale a tergo della busta prodotta con l'appello. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio giuridico è dunque ricevibile.

  1. Il Segretario assessore ha rammentato anzitutto che fino all'aprile del 2002 AP 1 guadagnava, come giocatore professionista di hockey, fr. 8700.– netti mensili, ma che al termine della carriera agonistica egli ha incontrato oggettive difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, onde l'impossibilità di continuare a imputargli il reddito conseguito come giocatore. Né un'attività lucrativa può imporsi alla moglie, la quale deve accudire a tre figli, di cui il minore è nato nel 2002. Il Segretario assessore ha quindi accertato il reddito del marito in fr. 4104.20 netti mensili a decorrere dall'aprile del 2005 e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 200.– stimati). Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AO 1, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 2694.40 mensili fino al dicembre del 2005, in fr. 2535.– mensili fino all'aprile del 2006 e in fr. 2265.80 mensili dal maggio 2006 in poi (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, quota di locazione fr. 465.85 fino all'aprile del 2006 e fr. 346.65 dal maggio del 2006 in poi, posteggio fr. 150.– fino all'aprile del 2006, premio della cas­sa malati fr. 335.–, premio dell'assicurazione malattia complementare fr. 159.40 fino al dicembre del 2005, assicurazione RC privata e della mobilia fr. 51.40, assicurazione dell'automobile fr. 137.85, imposta di circolazione fr. 44.90, onere fiscale fr. 100.–).

Per quel che è dei figli, il Segretario assessore ne ha stimato il fabbisogno in denaro al netto degli assegni familiari. Ha valutato così quello mensile di S__________ in fr. 1363.65 fino al 12° compleanno, in fr. 1668.65 fino all'aprile del 2006 e in fr. 1485.35 dopo di allora, quello mensile di J__________ in fr. 1184.50 fino all'aprile del 2006 e in fr. 1047.– dopo di allora, quello mensile di Je__________ in fr. 942.– fino all'aprile 2006 e in fr. 832.– dopo di allora. Accertato che con il proprio margine disponibile di fr. 1904.20 mensili il marito non è in grado di sopperire interamente ai fabbisogni di moglie e figli, il Segretario assessore ha ritenuto che l'ammanco potesse essere colmato attingendo ai risparmi, come AP 1 aveva accettato di fare al termine della carriera agonistica, nell'aprile del 2002, quando la famiglia era ancora unita ed egli non percepiva più alcuno stipendio. Nelle circostanze descritte il Segretario assessore ha fissato i contributi per moglie e figli a un ammontare pari ai rispettivi fabbisogni, ha confermato la restrizione della facoltà di disporre sull'unico conto ancora in attivo e ha ordinato alla __________ di __________ di riversare all'istante fr. 4425.95 a titolo di contributo alimentare per l'aprile del 2006, oltre a fr. 3725.95 mensili dal maggio del 2006 in poi.

  1. Il metodo di calcolo preposto alla definizione dei contributi alimentari in una procedura a tutela dell'unione coniugale è già stato illustrato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Non giova dunque ripetersi, tanto meno ove si consideri che l'appellante non contesta né il calcolo dei redditi né quello dei fabbisogni. Basti ricordare al riguardo che il debitore alimentare ha il diritto di conservare per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; da ultimo: sentenza 5C.77/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 3 con rinvii, destinata a pubblicazione). Correttamente, dunque, il Segretario assessore si è attenuto a tale principio (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

  2. Litigiosa è la questione di sapere, nella fattispecie, se e in che misura il mantenimento della famiglia debba essere garantito, in difetto di redditi sufficienti, anche da prelievi sulla sostanza dell'obbligato alimentare. L'appellante si duole che in pendenza di causa i contributi stabiliti dal Segretario assessore hanno ormai azzerato il suo conto presso il __________, il quale all'inizio della procedura aveva un saldo di oltre fr. 135 000.–, e che ben presto si esauriranno anche i residui fr. 100 000.– depositati presso la __________. A suo parere i contributi fissati nella sentenza impugnata hanno per effetto quello di anticipare in maniera inammissibile la liquidazione del regime matrimoniale e di frustrare in modo irreparabile le aspettative previdenziali a esso correlate. L'appellante afferma di essersi adoperato quanto possibile dopo il termine dell'attività agonistica per reinserirsi nel mondo del lavoro e che l'insufficienza dei mezzi necessari al mantenimento della famiglia non può essergli imputata. Chiede pertanto che i contributi siano ridotti fino a concorrenza della sua disponibilità, ricommisurandoli a fr. 1904.20 mensili dall'aprile del 2006, e che sia revocato il blocco del citato conto bancario.

a) Nel caso specifico risulta che all'inizio della causa il convenuto disponeva di una sostanza attorno ai fr. 300 000.– depositata in due istituti bancari (doc. I e M). In pendenza di procedura il Segretario assessore ha ordinato prelievi di fr. 6100.– ogni mese dal conto presso il __________ a copertura del fabbisogno di moglie e figli (act. XI: decreto cautelare del 29 dicembre 2004), di modo che gli averi depositati su quel conto (fr. 135 079.49 il 13 aprile 2004: doc. M) si sono esauriti nel settembre del 2005. Dopo di allora il Segretario assessore ha impartito un ordine analogo alla __________ di __________ (act. XXIV: decreto cautelare del 5 settembre 2005), salvo ridurre tali prelievi a valere dal maggio del 2006 – con la sentenza impugnata – a fr. 3725.95 mensili. L'esaurimento del capitale (che il 2 giugno 2005 ammontava a fr. 156 480.–: doc. 7) interverrà dunque entro la fine del 2008 o, al più tardi, entro i primi mesi del 2009, tenuto conto degli interessi maturati dal capitale residuo.

b) Sulla questione di sapere se e in che misura il mantenimento della famiglia vada garantito – in mancanza di redditi sufficienti – con prelievi dalla sostanza del debitore, non v'è unità di dottrina né di giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.1, menzionata in: FamPra.ch 7/2006 pag. 939; sentenza del Tribunale federale 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 6, menzionata in: FamPra.ch 3/2002 pag. 806). La dottrina am­mette, in linea generale, il consumo di sostanza quando le entrate familiari sono insufficienti a coprire i fabbisogni minimi dei coniugi (Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 158 n. 03.109; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 22 ad art. 163 CC e n. 19a ad art. 176 CC; Bräm: in Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 163 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 176; Vetterli, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 31 ad art. 176 CC; sull'art. 125 CC: Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Schei­dungsrecht, Zurigo 1999, n. 54 ad art. 125 CC; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 24 ad art. 125 CC). Sugli altri presupposti le opinioni divergono.

c) Certo è che l'obbligo di attingere alla sostanza non deve comportare trasferimenti di capitali suscettibili di anticipare la liquidazione del regime dei beni, come osserva l'appellante con riferimento a DTF 114 II 32. Tale eventualità, nondimeno, si verifica solo qualora il contributo alimentare ecceda il fabbisogno minimo del coniuge creditore, sicché questi possa accumulare risparmi (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.4). Nel caso in esame il Segretario assessore si è limitato a commisurare i contributi mensili al fabbisogno di madre e figli. L'ipotesi di eventuali risparmi è quindi estranea alla fattispecie. D'altro lato è vero che il debitore può essere tenuto – dandosene gli estremi – a consumare sostanza propria per contribuire al mantenimento del coniuge dopo il divorzio, sempre che un obbligo analogo sia imposto anche al creditore, ove abbia sostanza (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Non solo: qualora le entrate dei coniu­gi siano insufficienti a coprire i fabbisogni familiari, il debitore può essere tenuto a intaccare la propria sostanza anche durante il matrimonio, a condizione che le particolarità del caso giustifichino una scelta del genere e che il debitore non sia in età avanzata (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006 con rinvio a Vetterli loc. cit.). Per converso va dato atto che il creditore alimentare non ha un diritto assoluto alla copertura del proprio fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale appena citata, consid. 3.3.5).

d) L'obbligo di consumare sostanza propria sembra dipendere, in ultima analisi, dall'entità del patrimonio e dalla durata del provvedimento (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 03.110). Prospettabile per un breve lasso di tempo (Bräm, op. cit., n. 104 ad art. 163 CC) o a titolo provvisorio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19a ad art. 176 CC), esso va ammesso con estremo riserbo dopo l'età pensionabile se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali (Vetterli, loc. cit.; Geiser, loc. cit.) e non entra in linea di conto ove gli elementi del patrimonio siano difficilmente realizzabili (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtliche Unterhaltspflichten in: AJP 1993 pag. 904). Per quanto riguarda il caso precipuo, non soccorre indagare oltre. Come si vedrà, in effetti, anche a prescindere dai requisiti che potrebbero legittimare l'imposizione dell'obbligo al coniuge debitore (ammontare del patrimonio, durata della misura e così via), il consumo di sostanza si giustifica per la concreta particolarità della fattispecie.

  1. In concreto si evince dagli atti che dopo l'aprile del 2002 (fine della carriera agonistica) il marito non ha più conseguito redditi di rilievo. Già prima della separazione di fatto (avvenuta all'inizio del 2004), invero, la famiglia finanziava quasi interamente il proprio mantenimento attingendo ai noti conti bancari (act. XIV: interrogatorio formale del marito, pag. 3, risposte n. 6.3 e 8), tant'è che nel 2002 gli averi presso la __________ sono diminuiti di fr. 67 123.– (doc. Q e R) in ragione di prelevamenti eseguiti dai coniugi (doc. N, O e P). Ora, per definire i “contributi pecuniari” dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente fra i coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (DTF 128 III 67 consid. 4a con rimandi).

a) Le parti si sono sposate il 27 ottobre 1993 e da allora la moglie si è dedicata per oltre un decennio all'attività di casalinga, mentre il marito provvedeva al mantenimento della famiglia con il guadagno della sua attività di giocatore professionista. Dopo l'aprile del 2002 la moglie ha conservato il proprio ruolo, mentre il mantenimento della famiglia è stato assicurato per l'essenziale – sull'arco di quasi due anni (fino alla separazione di fatto) – con i risparmi accumulati dal marito, oltre che con il guadagno delle di lui attività temporanee. Tale modo di finanziamento è stato confermato anche dopo la separazione di fatto, le parti avendo convenuto davanti al Pretore di sovvenzionare il mantenimento loro e dei figli con prelevamenti dell'ordine di fr. 8000.–/9000.– mensili dal giugno all'ottobre del 2004 (decreti cautelari del 17 maggio e del 18 agosto 2004 nell'inc. DI.2004.221). Né l'appellante pretende che durante la vita in comune l'entità dei prelevamenti fosse inferiore. Anzi, dopo l'aprile del 2002 la creazione di due economie domestiche separate ha verosimilmente comportato maggiori costi (nonostante, in concreto, la riduzione della spesa per l'alloggio e del premio per l'assicurazione malattia complementare). Ciò rende verosimile il motivo per cui il reddito conseguito dal marito, dal 1° aprile 2005, come dipendente del Comune di __________ non abbia apparentemente portato grandi benefici al bilancio familiare.

b) L'appellante sostiene che i suoi risparmi avevano finalità previdenziali, ma l'assunto non trova attendibile riscontro, tanto meno pensando al fatto che durante la vita in comune i coniugi facevano capo ai conti bancari liberamente. Quanto emerge dagli atti è, almeno a un esame di verosimiglianza, che durante la vita in comune i coniugi avevano deciso concordemente di finanziare il mantenimento della famiglia, nella misura in cui il marito non fosse più riuscito – con la propria attività lucrativa – a garantire entrate sufficienti, per mezzo degli accantonamenti bancari. In simili circostanze non spetta al giudice delle misure a protezione dell'unio­ne coniugale sovvertire tale assetto dei ruoli. Né l'interessato pretende, per ipotesi, di avere previsto con la moglie una nuova struttura delle mansioni all'interno del matrimonio allorché fosse termi­nata la propria carriera agonistica. Diverso sarebbe stato il caso qualora l'ammanco nel bilancio familiare fosse do­vuto alla separazione di fatto. Nella fattispecie però l'ammanco sussiste fondamentalmente dal 2002. La separazione ha fatto lievitare in certa misura il fabbisogno familiare, ma nulla induce a ritenere che il mantenimento sarebbe stato finanziato in altro modo ove la comunione domestica fosse continuata.

  1. L'appellante chiede di computare alla moglie un reddito ipotetico. A parer suo l'istante avrebbe dovuto trovare un'occupazione, almeno a tempo parziale, sin dall'aprile del 2006, facendo ricorso alla propria famiglia per la cura dei figli durante le assenze. Egli si duole altresì che l'istruttoria abbia trascurato ogni accertamento sulla collocabilità di lei e sulle relative possibilità di guadagno. Così argomentando, il convenuto dimentica tuttavia di avere

omesso ogni richiesta di prova a tal fine (act. V: verbale del 2 dicembre 2004). Né egli ha mai preteso, prima d'ora, che la moglie dovesse reinserirsi entro l'aprile del 2006 nel mondo del lavoro. Muovere rimproveri al Segretario assessore in condizioni del genere non è serio, per tacere del fatto che nelle protezioni dell'unione coniugale continua a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sicché in appello argomenti nuovi non sono nemmeno ammissibili (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c).

a) Si volesse – per avventura – da ciò prescindere, rimane il fatto che, come ha rammentato ultimamente questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4), nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa solo a condizione

– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e

– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.

Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). E nella fattispecie difetta già la prima, poiché in concreto è possibile – almeno per adesso – finanziare nella misura del necessario il fabbisogno di moglie e figli facendo capo a denaro accantonato durante la vita in comune.

b) Per di più, al momento in cui il Segretario assessore ha statuito, all'istante erano affidati tre figli di 4, 6 e 11 anni. E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio ed è stato ribadito anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5P.12/2004 del 1° aprile 2004, consid. 2.3 con richiamo alla sentenza 5C.48/2001 consid. 4b; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). In concreto Je__________ è nata nel gennaio del 2002, di modo che non si ravvisano presupposti perché la moglie abbia a cominciare un'attività lucrativa, né l'appellante può pretendere che la famiglia di lei abbia a prestare ausilio per la cura dei figli.

c) Non si vuole disconoscere che entro un anno circa i fondi ancora depositati sul noto conto presso la __________ di __________ saranno esauriti e che da quel momento i fabbisogni della moglie e dei figli rimarranno parzialmente scoperti, l'attuale guadagno del marito non risultando suscettibile di evolvere al punto da poter finanziare appieno il mantenimento della famiglia. L'istante dovrà industriarsi allora, forzatamente, per conciliare la cura dei figli con il ricupero della propria indipendenza economica. È nel suo stesso interesse, di conseguenza, prepararsi fin d'ora a tale mutamento e attivarsi alla ricerca di una soluzione che le consenta di esercitare un lavoro durante le ore in cui i ragazzi frequentano la scuola. Fino a quel momento, in ogni modo, non sussistono le premesse perché le sia imputato un reddito virtuale da attività lucrativa, come chiede il convenuto. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, che si è limitata a riscontrare l'appello con una lettera di poche righe, la quale non le ha verosimilmente cagionato spese apprezzabili.

  2. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– ove si capitalizzi la riduzione (litigiosa in appello) di fr. 3725.95 mensili dall'aprile del 2006 sui contributi alimentari dovuti dal­ convenuto in virtù della sentenza impugnata, fermo restando che i contributi in favore dei figli si estingueranno alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– , ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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Gerichtsentscheide

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Schweiz
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Ticino
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TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
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TI_TRAC_001, 11.2006.29
Entscheidungsdatum
16.03.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026