Incarto n. 11.2006.156

Lugano 15 aprile 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.38 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 febbraio 2006 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (ora patrocinata dall'avv.),

giudicando sul decreto del 15 dicembre 2006 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 22 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 15 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio giuridico;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ l'11 giugno 1992. Non hanno figli. Il marito, già capo operaio dell'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare dal 4 luglio 2007 della ditta individuale __________ di __________, attiva nello stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________ di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima dalla sorella a __________ e poi in un appartamento, sempre a __________.

B. Adito il 9 marzo 2005 da AO 1 con un'

istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente del Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa Camera ha poi ridotto il contributo a fr. 630.– mensili (sentenza inc. 11.2005.137 del 9 febbraio 2009).

C. Nel frattempo, il 3 febbraio 2006, AO 1 si è rivolto al Pretore perché riducesse il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 329.– mensili dal 1° febbraio 2005 o almeno dal 1° dicembre 2005. All'udienza del 29 marzo 2006, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza, chiedendo in via riconvenzionale di fissare al marito un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale, corrisponderle fr. 5000.– per l'arredo del suo nuovo appartamento e versare il deposito della cauzione al locatore. L'istante ha avversato tali domande. L'istruttoria si è conclusa il 10 luglio 2006. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 agosto 2006 la convenuta ha ribadito la propria posizione, riducendo nondimeno la pretesa di fr. 5000.– a fr. 2000.–. Statuendo con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto sia l'istanza del marito sia la riconvenzione della moglie. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. DI.2006.38). Un appello presentato il 28 dicembre 2006 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.1).

D. Frattanto, con decreto del 15 dicembre 2006 il Pretore ha statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 nella causa volta alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (inc. DI.2006.38), respingendola senza prelevare tasse né spese. Contro tale decisione AP 1 ha presentato ricorso a questa Camera il 22 dicembre 2006 per ottenere il conferimento dell'assistenza giudiziaria, postulando analogo beneficio in appello. Il ricorso, oggetto dell'odierna decisione, non ha formato per sua natura oggetto di intimazione.

E. Con sentenza dell'11 settembre 2007 (inc. DI.2007.16) il Pretore ha respinto una nuova istanza del marito volta alla soppressione del contributo cautelare per la moglie e accolto parzialmente una riconvenzione di quest'ultima, fissando il contributo litigioso in fr. 960.– mensili dal 1° settembre 2007. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata della moglie è stata respinta con decreto dell'11 settembre 2007. Un appello presentato il 24 settembre 2007 da AO 1 contro l'entità del contributo alimentare è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.159). Un ricorso presentato da AP 1 a questa Camera contro il diniego dell'assistenza giudiziaria è tuttora pendente (inc. 11.2007.150).

F. In esito a un'istanza presentata il 26 luglio 2007 dal marito, il 4 set­tembre 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'am­montare non appena la sentenza fosse passata in giudicato), senza riconoscere alla moglie contributi di mantenimento. Un appello presentato da AP 1 sullo scioglimento della comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012 (inc. 11.2009.170).

G. Su richiesta del presidente di questa Camera, Il 17 gennaio 2013 la ricorrente ha comunicato di avere ricavato dalla vendita del­l'abitazione coniugale fr. 16 195.58, ma che gli onorari del suo patrocinatore non connessi alla richiesta di assistenza giudiziaria superano tale ammontare. Sempre su richiesta della Camera, la ricorrente ha prodotto il 18 febbraio 2013 una specifica relativa alla nota professionale del suo patrocinatore.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.

  1. I documenti acclusi al ricorso sono ricevibili, compreso il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto il 2 gennaio 2007, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).

  2. Il Pretore ha rifiutato alla richiedente il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in concreto, rinviando a quanto esposto nel consid. 3 della sentenza da lui emessa il 14 dicembre 2006. In tale decisione egli aveva rilevato che, quantunque il reddito della moglie fosse aumentato, nel frattempo era lievitato anche il fabbisogno minimo del marito in seguito a nuove spese professionali (trasferte e pasti fuori domicilio) e mediche, di modo che non era il caso di maggiorare il contributo alimentare di fr. 915.– mensili stabilito nella sentenza del 30 settembre 2005.

  3. La ricorrente afferma di non poter far fronte alle spese processuali e di patrocinio, essendo inabile al lavoro a causa di un'affezione cancerosa che ha reso necessario un intervento chirurgico nel novembre 2006. Le sue uniche entrate consistono, da allora, in un'indennità di malattia di fr. 1836.95 mensili e nel contributo alimentare versato dal marito, di fr. 915.– mensili. Con il reddito complessivo di fr. 2751.95 mensili – essa continua – le è impossibile sopperire al fabbisogno minimo di fr. 3126.90 mensili, senza contare la partecipazione a suo carico del 10% ai costi medici non coperti dall'assicura­zione malattia. In simili condizioni sono dati quindi – essa conclude – i presupposti dell'indigenza.

  4. Indigenza nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 135 I 223 consid. 5.1 con riferimenti; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag. 215). Incombeva per principio a quest'ultimo rendere verosimili le proprie ristrettezze (DTF 125 IV 160 consid. 2a).

a) Nella fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria apparentemente per difetto di indigenza, nel fabbisogno minimo della richiedente essendo già stata prevista a suo tempo una spesa di fr. 100.– mensili proprio per i costi legali e di patrocinio. La ricorrente obietta che la sua indigenza è data ugualmente, i suoi redditi essendo nel frattempo diminuiti. Ora, le entrate di AP 1 al momento in cui questa ha postulato l'assistenza giudiziaria ammontavano a fr. 3331.55 mensili (stipendio netto di fr. 2416.55, contributo alimentare del marito di fr. 915.–: act. V, consid. 3) e il relativo fabbisogno minimo a fr. 3226.90 mensili (doc. C: sentenza inc. DI.2005.59 del 30 settembre 2005, consid. 9: act. V: sentenza inc. DI.2006.38 del 14 dicembre 2006, consid. 3). Ciò lasciava all'interessata un margine disponibile di circa fr. 100.– mensili. Se non che, il contributo alimentare del marito è poi stato ridotto da questa Ca­mera a fr. 630.– mensili (sopra, lett. B). Tale riduzione, di fr. 285.–, ha fatto sì che la ricorrente venisse a trovarsi in una situazione di ammanco finanche a prescindere dalla riduzione del suo stipendio per malattia (certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e doc. N) e dalla partecipazione ai costi sanitari.

b) Ciò posto, per valutare lo stato di ristrettezza di un richiedente va considerato non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19), per tacere del fatto che l'indigenza può anche essere venuta meno in corso di causa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4). Nel caso specifico risulta che in esito allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ ordinato dal giudice del divorzio (sopra, lett. F) il marito ha ritirato all'asta l'intero fondo il 7 novembre 2012 per fr. 500 000.–. Alla moglie sono spettati fr. 16 195.58 (conteggio del notaio allegato alla lettera 17 gennaio 2013 della ricorrente), attual­mente depositati sul conto clienti del patrocinatore, il quale fa valere però verso di lei un credito di complessivi fr. 19 788.80 per prestazioni fornite fuori della procedura per cui è chiesta l'assistenza giudiziaria (lettera del 18 febbraio 2013). E la maggior parte di tali prestazioni risulta direttamente o indirettamente connessa alla realizzazione del fondo nell'ambito della procedura di scioglimento, di modo che la ricorrente non può considerarsi disporre di sostanza netta cui attingere per sopperire ai costi della procedura oggetto del ricorso. Va pertanto ritenuta indigente.

  1. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva invero essere rifiutato senza riguardo all'indigenza della richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).

Nel caso specifico la conclusione di AP 1 tendente alla reiezione dell'istanza volta alla riduzione del contributo ali­mentare non poteva dirsi senza possibilità di successo fin dal­l'inizio, tanto meno ove si consideri che con sentenza del 14 dicembre 2006 il Pretore ha effettivamente respinto

l'istanza del marito (sopra, lett. C). È vero che nella stessa sentenza il Pretore ha respinto anche la riconvenzione con cui la moglie chiedeva che il marito le versasse fr. 5000.–, poi ridotti a fr. 2000.–, per l'arredo del nuovo appartamento e il deposito chiesto dal locatore. La riconvenzione però non appariva d'acchito priva di ogni possibilità di esito favorevole, non prevedendosi che il contributo alimentare dovesse coprire anche tali spese straordinarie. Ne discende che il requisito legato alla parvenza di buon fondamento poteva considerarsi a sua volta adempiuto. La richiedente meritava perciò di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

  1. In caso di accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, il patrocinatore aveva diritto di vedersi riconoscere le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, la quale consiste nell'opera indispensabile per rapporto alla natura e alla complessità della causa (art. 6 cpv. 1 Lag). L'onorario corrispondeva al 70% della retribuzione calcolata in conformità alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 6 cpv. 2 Lag).

a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in concreto che la legale della ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede, di fr. 2511.60 (fino all'inoltro del memoriale conclusivo l'8 agosto 2006), in base al tempo profuso nel­l'adempimento del mandato (14 ore alla tariffa di fr. 180.–

l'una, tranne per due lettere fatturate fr. 150.– l'ora). Il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di stabilire tuttavia che l'onorario di un patrocinatore in una procedura a tutela del­l'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di separazione o divorzio (sentenza inc. 19.2002.13 del 22 ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59).

Trattandosi di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario così ottenuto andava poi ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il problema è che, come il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di rilevare, le riduzioni dell'art. 15 TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag (30%) solevano rendere l'onorario del patrocinatore manifestamente inadeguato. Verificandosi quest'ultima ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto secondo la lettera, quanto secondo le esigenze minime del diritto federale, riconoscendo al patrocinatore un onorario che coprisse almeno le spese generali dell'ufficio per il tempo necessario a un solerte e corretto svolgimento del patrocinio, ovvero fr. 154.– orari (il 70% dell'onorario pieno di fr. 220.– orari: sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). In seguito il Tribunale federale ha poi stabilito che un patrocinatore d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.– orari, IVA non compresa (DTF 132 I 213 consid. 8) e il Consiglio di moderazione si è conformato a tale giurisprudenza (sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006, consid. 6).

b) Ciò premesso, si giustifica di fissare nella fattispecie l'onorario del patrocinatore d'ufficio va fissato in fr. 2520.– (14 ore alla tariffa di fr. 180.–), cui si aggiungono fr. 227.– di spese e l'IVA al 7.6% (tasso in vigore dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2010), per complessivi fr. 2955.80.

  1. La procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita, salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per il secondo grado di giurisdizione un onorario di fr. 975.60 (5.67 ore alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne l'ultima lettera fatturata fr. 90.– l'ora). Non si può dire tuttavia che il ricorso richiedesse particolari ricerche giuridiche, sicché in concreto non possono riconoscersi più di 4.5 ore di lavoro (a fr. 180.– l'una), più l'IVA del 7.6% su fr. 720.– e dell'8% su fr. 90.–, per un totale (arrotondato) di fr. 870.–.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto ticinese precludeva allo Stato ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso, pari alla rimunerazione del patrocinatore nella causa inc. DI.2006.38, per cui ha chiesto fr. 2511.60, rimane nondimeno sotto la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è riformato come segue:

AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario è così tassata:

a) onorario fr. 2520.—

b) spese fr. 227.—

fr. 2747.—

IVA (7.6%) fr. 208.80

fr. 2955.80

  1. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 870.– per ripetibili.

.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.

  2. Notificazione:

–; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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