Incarto n. 11.2006.125
Lugano 13 novembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1563 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 23 dicembre 2004 da
AO 1 (patrocinata da PA 2 )
contro
AP 1 ora in Laconia Arzachena (Sassari) (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il
30 dicembre 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 2 novembre 2006 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 17 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1944), cittadino italiano, e AP 1 (1955) si sono sposati a __________ il 6 marzo 2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è musicista, la moglie lavora come ausiliaria delle pulizie per il Comune di __________. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1 il 23 dicembre 2004, con decreto cautelare emesso senza contraddittorio quello stesso giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'alloggio familiare alla moglie, ordinando al marito di trasferirsi altrove entro il 31 dicembre 2004. Il 30 dicembre 2004 AP 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione in uso dell'appartamento coniugale e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.
B. All'udienza del 18 gennaio 2005, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un accordo sull'abitazione coniugale, mentre sul contributo alimentare hanno chiesto di sospendere la procedura in vista di regolare nelle vie amichevoli la loro situazione. Il patrocinatore del marito ha poi scritto al Pretore, il 18 maggio 2006, spiegando che l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale era divenuta priva d'oggetto, per quanto le parti non avessero ancora raggiunto un'intesa. Preso atto di ciò, con decreto del 14 giugno 2006 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– a carico dell'istante, compensate le ripetibili.
C. Lo stesso 14 giugno 2006 il Segretario assessore ha impartito a AP 1 un termine di 30 giorni per presentare, ai fini dell'assistenza giudiziaria, il questionario sui suoi redditi e le spese corredato dei necessari giustificativi, avvertendolo che l'infruttuosa decorrenza del termine avrebbe comportato lo stralcio della richiesta. Il 26 giugno 2006 AP 1 ha trasmesso al proprio legale il citato questionario firmato in bianco, con la seguente lettera accompagnatoria:
Non sapendo come compilare i fogli da lei mandatomi la prego di fare quello che ritiene più opportuno.
Le spiego come sono messo:
ho la residenza in casa di amici di cui lei sa l'indirizzo, lavoro al medesimo posto dell'anno scorso cioè __________ come chitarrista, percepisco vitto e alloggio € 200 al mese, non ho altre entrate. Le mie spese, sono fumatore ho un'automobile di 6 anni da mantenere, questo è quanto.
Il 13 ottobre 2006 l'PA 1 ha trasmesso alla Pretura la lettera del cliente e il formulario firmato in bianco. Con decisione del 17 ottobre 2006 il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Insorto con un ricorso del 2 novembre 2006 contro la decisione appena citata, AP 1 postula il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
In concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per non avere, il richiedente, presentato entro il termine assegnatogli il noto formulario corredato dei giustificativi sulla sua situazione finanziaria, nemmeno dopo il termine assegnatogli per documentare oggettivamente la sua indigenza. Nel ricorso l'interessato fa valere di essersi trasferito in Sardegna, dove il costo della vita è inferiore rispetto a __________ e dove egli ha maggiori possibilità di esercitare l'attività di musicista intrattenitore. Soggiunge che al momento in cui ha presentato la richiesta di assistenza giudiziaria egli era indigente, come risultava dal certificato, e che tale stato di cose non si è modificato nel frattempo. Non potendo egli dimostrare concretamente la propria condizione di precarietà, ai fini dell'attuale giudizio la situazione andrebbe dunque valutata nel suo insieme.
Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se egli, pur sollecitato, non la documenta a sufficienza per consentire una completa valutazione della sua situazione finanziaria, la richiesta può essere respinta (v. anche sentenza del Tribunale federale 1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2).
Nella fattispecie l'appellante non contesta di essere stato invitato dal Segretario assessore, il 14 giugno 2006, a chiarire la propria situazione finanziaria nel termine di trenta giorni. Egli ha per vero reagito, inviando il 26 giugno 2006 al proprio legale la lettera evocata dianzi (lett. C), cui ha accluso il formulario sui redditi e le spese firmato in bianco. Perché il legale abbia atteso fino al 13 ottobre 2006 per far proseguire tale documentazione al Segretario assessore, senza nemmeno chiedere una proroga del termine, non è dato di sapere. Sta di fatto che l'operato del legale va ascritto al cliente. Ed entro il termine fissato dal Segretario assessore il cliente non ha presentato alcunché. Del resto, su questo punto il ricorrente non si confronta per nulla con la decisione impugnata. Mal si comprende dunque perché sotto questo profilo la decisione del Segretario assessore sarebbe censurabile.
Giovi rilevare, indipendentemente da quanto precede, che neppure la documentazione prodotta in appello – in parte già agli atti – rende oggettivamente verosimili le entrate o il fabbisogno del ricorrente. Certo, al momento di presentare l'istanza il richiedente aveva introdotto il certificato munito del relativo parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag). A prescindere dalla circostanza però che tale attestazione ha solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280), nel senso che il parere predetto non vincola il giudice civile, ciò non esime poi il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni finanziarie, producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare le proprie ristrettezze. In concreto il Segretario assessore ha formulato al convenuto una richiesta precisa, che è caduta nel vuoto, non potendosi seriamente ritenere sufficiente la lettera in questione per rendere verosimili entrate e fabbisogno del richiedente, senza parlare del formulario lasciato in bianco. Ne segue che, inconsistente, il ricorso è destinato all'insuccesso.
La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso è stato introdotto con manifesta leggerezza, che tuttavia non denota ancora estremi di temerarietà, ovvero di manifesta ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire tasse o spese. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, essa non può essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse né spese.
Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario