11.2006.105

Incarto n. 11.2006.105

Lugano, 10 marzo 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 06/2006 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, che oppone

AP 1

alla

Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario

e all'

Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso presentato il 28 settembre 2006 da AP 1 contro la decisione emanata il 29 agosto 2006 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il Comune di __________ ha chiesto il 25 giugno 1997 al Consiglio di Stato l'autorizzazione di eseguire una “permuta generale” (art. 83a LRPT: RL 7.3.2.1) tra 24 fondi compresi in una zona industriale di interesse cantonale, in località “Sotto __________”, allo scopo di promuovere una migliore edificabilità dei fondi. Nel comparto si trovava anche l'originaria particella n. 4305 RFD (terreno non edificato, 7894 m²), appartenente per un mezzo a __________ e per il resto in proprietà comune alla stessa __________ con __________. L'istanza è stata accolta dal Consiglio di Stato il 23 giugno 1999. In esito alla “permuta generale”, il 25 aprile 2003 la Sezio­ne delle bonifiche e del catasto ha approvato gli atti che prevedevano – in particolare – una traslazione della particella n. 4305 di 90° in senso antiorario, con aumento della superficie a 9887 m² per assicurare, nonostante un elettrodotto di 150 kV che impedisce di costruire nelle immediate vicinanze, i 6855 m² edificabili di cui il fondo godeva in precedenza.

B. Contro il progetto di “permuta generale” è insorto al perito distrettuale in materia di raggruppamento e permuta dei terreni (art. 94a LRPT), relativamente alla particella n. 4305, AP 1, marito e unico ere­de di __________ (deceduta il 9 novembre 2002). Statuendo con decisione del 3 novembre 2003, il perito ha respinto il ricorso. Un ricorso presentato da AP 1 contro la decisio­ne del perito distrettuale è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'11 maggio 2004 (inc. 52.2003.374). Un ricorso di diritto pubblico introdotto da AP 1 contro quest'ultima sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 14 luglio 2004 (sentenza 1P.343/2004).

C. Il 12 settembre 2005 il Comune di __________ ha chiesto l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario. L'ufficiale del Distretto di Locarno ha proceduto all'operazione l'indomani, qualificandola come “rettifica di confini e permuta parziale” (d.g. 15 993/ 15 995). AP 1 si è rivolto il 2 marzo 2006 all'ufficiale, domandando ragguagli sull'iscrizione. L'ufficiale gli ha spiegato, con lettera del 6 marzo 2006, che l'iscrizione era avvenuta sulla base degli atti presentati dal Comune di __________ in seguito alla “permuta generale” dei fondi. La lettera così terminava:

Eventuali suoi ulteriori reclami potrà indirizzarli, mediante una petizione specifica in applicazione dell'art. 975 CC, alla Pretura competente, o mediante un ricorso all'autorità cantonale di vigilanza (Divisione della giustizia) a norma dell'art. 102 RRF.

D. AP 1 ha adito il 24 mar­zo 2006 la Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sul registro fondiario, postulando l'apertura di un'inchiesta nei confronti dell'ufficiale e sollevando dubbi sulla regolarità dell'iscri­zione riguardante la particella n. 4305. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2006 l'ufficiale si è confermato nel proprio operato. Statuendo il 29 agosto 2006, l'autorità di vigilanza ha trattato il memoriale di AP 1 come ricorso, respingendolo e ponendo la tassa di giustizia (fr. 300.–) con le spese (fr. 50.–) a carico di lui. Nel dispositivo essa ha indicato che la decisione poteva essere impugnata con ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello entro 30 giorni dall'intimazione.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 28 settembre 2006 a questa Camera con un ricorso nel quale chiede che si proceda alla “verifica dei documenti depositati presso l'Ufficio registri di __________ dove risulta chi ha effettivamente dato e firmato il consenso e l'autorizzazione all'iscrizione per convalidare la permuta avvenuta circa la particella 4305”, che sia incaricata “una o più persone per eseguire un sopralluogo sul posto della particella 4305 onde stabilire se quanto da me dichiarato è veritiero, o alternativamente se voi mi dite a chi mi devo rivolgere per essere valido davanti a voi incaricherò questa persona per una perizia precisa e documentata, l'annullamento della permuta propostami, fintanto che tutto sia verificato sia esso dalla parte legale sia esso dal lato pratico”. La Divisione della giustizia ha comunicato l'8 novembre 2006 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto del ricorso. CO 3del registro fondiario è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario possono formare oggetto di ricorso alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Ora, l'autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario può essere chiamata a decidere:

– su “denunzia” (dénonciation, Anzeige o Aufsichtsbeschwerde),

– su “ricorso speciale” (recours spécial, spezielle Grundbuch­beschwerde o spezielle Rechtsbeschwerde),

– su “ricorso generale” (recours général, all­gemeine Grundbuch­beschwerde o allgemeine Aufsichts­beschwerde).

La prima ha carattere di reclamo all'autorità gerarchicamente superiore perché intervenga facendo uso del suo potere generale di vigilanza. Gli altri due sono rimedi giurisdizionali istituiti nel quadro di una proce­dura non contenziosa per ottenere la modifica di una decisione presa dall'ufficiale del registro fondiario o per far sì che sia adottato un provvedimento richiesto (Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 151 in basso; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 21 n. 1.2.57). Non in tutti i Cantoni l'autorità chiamata al­l'esame delle “denunzie” è la stessa autorità preposta anche alla trattazione dei ricorsi.

  1. La “denunzia” all'autorità superiore è una possibilità offerta da tutte le procedure amministrative (DTF 102 Ib 84 consid. 3; nella procedura federale: art. 71 PA). La gestione degli ufficiali del registro fondiario soggiace in effetti “a una regolare vigilanza” (art. 956 cpv. 1 CC) da parte dei Cantoni, intesa come sorveglianza di servizio svolta per mezzo di ispezioni, direttive generali (ordinanze, circolari), istruzioni specifiche e con l'esercizio del potere disciplinare. L'autorità di vigilanza interviene d'ufficio, ma può essere chiamata ad attivarsi – appunto – su “denunzia” di privati o di enti pubblici. La “denunzia” non è un vero rime­dio giuridico, né è soggetta a termini o a requisiti di forma. Il suo scopo essendo quello di segnalare irregolarità amministrative nel pubblico interesse, ciò che l'autorità di vigilanza deve in ogni modo rilevare d'uf­ficio, il denunciante non ha nemmeno qualità di parte (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 3 ad art. 956; Deschenaux, op. cit., pag. 124 in alto con rinvio alla nota 9a; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 129).

a) Nel caso in cui un'autorità cantonale di vigilanza comunichi di non dar seguito a una “denunzia”, tale comunicazione non co­stituisce una decisione. È un atto puramente “interno”, non im­pugnabile (DTF 102 Ib 85; Gygi, Bundesverwaltungs­rechts­pflege, Berna 1979, pag. 162 in basso; Felix Jakob Hunziker, Die Anzeige an die Aufsichts­behörde [Auf­sichtsbeschwerde], tesi, Zurigo 1978, pag. 104 seg. con richiami di dottrina). Tutt'al più rimane aperta, in situazioni del genere, una “denun­zia” all'autorità di vigilanza superiore, ove esista (Gygi, op. cit., pag. 163; Hunziker, op. cit., pag. 113 segg.). In materia di registro fondiario l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni è esercitata dall'Ufficio federale per il

diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (art. 104a cpv. 1 RRF). A parte una “denunzia” a tale autorità (art. 71 PA; cfr. ZBGR/RNRF 60/1979 pag. 231 consid. 2 e 3), in simili evenienze la procedura per il denunciante è nondimeno da ritenersi conclusa.

b) Nel caso per contro in cui l'autorità cantonale di vigilanza intervenga ed emani istruzioni particolari che regolino la controversia in maniera vincolante per l'ufficiale del registro e per gli interessati, tali istruzioni possono configurare una decisione (DTF 102 Ib 84 verso il basso). Ciò vale laddove le istruzioni tocchino la costituzione, la modifica o l'annullamento di diritti o di obblighi, l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi, oppure il rigetto o l'inammissibilità di istanze volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, op. cit., pag. 253; Borghi/Corti, Compendio di procedura ammi­nistrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e n. 5a ad art. 55 LPAmm). Esplicando in tali ipotesi effetti analoghi alle decisioni, le istruzioni dell'autorità di vigilanza sono per principio impugnabili con ricorso – nel Cantone Ticino – davanti a questa Camera (sopra, consid. 1). Rimane il fatto che il denunciante non è necessariamente legittimato a insorgere. Abilitato a ricorrere è solo chi può vantare un interesse giuridicamente protetto (DTF 102 Ib 85 in alto). L'intento di tutelare il pubblico interesse non basta.

  1. Oltre che come autorità cantonale di vigilanza gerarchicamente preposta a sorvegliare la gestione degli uffici del registro fondiario, nel Cantone Ticino la Divisione della giustizia statuisce anche come autorità di controllo giurisdizionale sui ricorsi introdotti contro l'operato dell'ufficiale (art. 102 cpv. 1 RRF). Tale operato deve configurarsi però in una decisione relativa a un caso deter­minato o, se mai, in un ritardo ingiustificato nel compimento di un atto ufficiale o in un diniego di giustizia. Semplici informazioni, pareri o manifestazioni d'intenzione da parte dell'ufficiale non costituiscono decisioni, così come non raffigura una decisione una comunicazione diramata dall'ufficiale a una cerchia indeterminata di persone (Deschenaux, op. cit., pag. 152 con riferimenti).

Si aggiunga che il ricorso contro l'operato dell'ufficiale è ammissibile solo – e la restrizione è di rilievo – “in quanto non sia prescritta l'azione giudiziaria” (art. 956 cpv. 2 CC). Iscrizioni indebite nel registro fondiario possono essere emendate, per vero, in forza degli art. 975 CC (azione di rettifica) o 977 CC (rettifica ammi­nistrativa). Non possono dunque formare oggetto di ricorso all'autorità di vigilanza (Schmid, op. cit., n. 10 e 28 ad art. 956 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 235 n. 851). Davanti all'autorità di vigilanza non può rimproverarsi all'ufficiale, in altri termini, di avere proceduto a un'iscrizione o a una cancellazione in mancanza di sufficienti giustificativi (Fasel, Grundbuch­verordnung, Kommentar, Basilea 2008, n. 21 ad art. 102). Anzi, la via del ricorso è esclusa ogni qual volta la legge preveda la competenza del giudice (art. 665, art. 960 cpv. 1 n. 1, art. 961 cpv. 2 e 3 CC). Tale via è data solo per risolvere conflitti sorti fra l'ufficiale e privati cittadini (o enti pubblici) che possono essere liquidati nel quadro di una procedura di volontaria giurisdizione (Deschenaux, op. cit., pag. 150 a metà).

I ricorsi giurisdizionali dell'art. 102 cpv. 1 RRF si distinguono in “ricorsi speciali”, diretti contro rigetti di iscrizione (art. 103 RRF), e “ricorsi generali”, diretti contro decisioni dell'ufficiale che non riguardino rigetti di iscrizione, rispettivamente diretti contro casi di ritardata o di denegata giu­stizia (art. 104 RRF; esempi in:

Deschenaux, op. cit., pag. 153). Entrambi sono proponibili entro 30 giorni (art. 103 cpv. 1 e 104 cpv. 1 RRF). Ove la decisione dell'autorità di vigilanza sia impugnata dinanzi a questa Camera, il ricorso va diretto con­tro l'autorità stessa, ma l'ufficiale del registro fondiario che ha emanato la decisione rimane parte in causa (Deschenaux, op. cit., pag. 158 in alto). Ai fini del presente giudizio non soccorre diffondersi oltre. Basti ricordare che mentre “ricorso speciale” e “ricorso generale” si escludono a vicenda (Schmid, op. cit., n. 29 ad art. 956 CC; Deschenaux, op. cit., pag. 166 con rinvio alla nota 42), ricorso e “denunzia” sono indipendenti l'uno dall'altra, giacché la “denunzia” non è – come detto – un vero rimedio giuridico e l'autorità di vigilanza non è nemmeno tenuta a trattarla (deve solo valutare se si imponga un intervento d'ufficio o no: Gygi, op. cit., pag. 163 in alto).

  1. Applicate le nozioni che precedono al caso in rassegna, si deve scartare subito l'ipotesi che la decisione impugnata faccia seguito a un “ricorso speciale” o a un “ricorso generale”, nonostante l'autorità di vigilanza evochi genericamente l'art. 102 RRF (decisione impugnata, consid. 5). Intanto perché nella fattispecie l'ufficiale non ha preso decisione di sorta. Si è limitato a scrivere una lettera del 6 marzo 2006 in cui ha spiegato ad AP 1 sulla base di quali giustificativi fosse stata eseguita l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario, respingendo ogni addebito di irregolarità. Per di più, come si è illustrato, davanti all'autorità di vigilanza non può rimproverarsi all'ufficiale di avere proceduto a un'iscrizione in mancanza dei debiti giustificativi, giacché una simile censura può essere fatta valere con azione di rettifica dinanzi al giudice (art. 975 CC). La decisione impugnata non poggia quindi sull'art. 103 né sull'art. 104 RRF.

Ciò posto, l'autorità di vigilanza può avere trattato il memoriale di AP 1 solo come “denunzia”. La motivazione addotta nella decisione impugnata non è del resto incompatibile con una si­mile impostazione. Rievocata la procedura di “permuta generale” prevista dall'art. 83a LRPT, la Divisione della giustizia ha rilevato anzitutto che un'iscrizione nel registro fondiario in esito a una simile procedura costituisce un modo di acquisto extratabulare della proprietà (art. 656 cpv. 2 CC). E nella fattispecie – essa ha rammentato – AP 1 aveva ricorso infruttuosamente contro il progetto, nella misura in cui riguardava la particella n. 4305, prima al perito distrettuale, poi al Tribunale cantonale amministrativo e infine al Tribunale federale. Quanto all'ufficiale del registro fondiario, esso aveva correttamente iscritto la permuta su richiesta del Comune di __________, esecutore autorizzato dal Consiglio di Stato, che all'istanza del 12 settembre 2005 aveva allegato la risoluzione del 23 giugno 1999 con cui il Consiglio aveva approvato la “permuta generale”, il relativo piano di mutazione e la sentenza 14 luglio 2004 del Tribunale federale. Infine – ha soggiunto l'autorità di vigilanza – AP 1 non poteva dolersi nemmeno del fatto che l'ufficiale non lo avesse avvertito dell'iscrizione (art. 969 CC), la decisione 25 aprile 2003 della Sezione bonifiche e catasto da lui impugnata senza successo fino al Tribunale federale prevedendo esplicitamente l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario. Onde, per finire, il rigetto del ricorso.

Così argomentando, di fatto l'autorità di vigilanza non ha ravvisato alcuna irregolarità amministrativa che imponesse un intervento d'ufficio. Decidendo – impropriamente – che “il ricorso del signor AP 1 deve essere respinto”, essa ha comu­nicato in realtà di non dar seguito alla “denunzia”. Ora, come si è accennato (consid. 2a), nel caso in cui un'autorità cantonale di vigilanza dichiari di non dar seguito a una “denunzia”, tale comunicazione non costituisce una decisione. Non è quindi un atto impugnabile. Senza dimenticare che un denunciante non ha qualità di parte. Quand'anche si equiparasse in simili ipotesi la comunicazione dell'autorità di vigilanza a una decisione impugnabile, di conseguenza, il denunciante non sarebbe legittimato a ricorrere.

  1. Se ne conclude che in concreto il memoriale di AP 1 non può essere trattato come ricorso contro una decisione emessa dall'autorità di vigilanza su “ricorso speciale” o “ricorso generale”, non sussistendo alcuna decisione presa dall'ufficiale del registro fondiario, e nemmeno può essere trattato come ricorso contro il mancato intervento dell'autorità di vigilanza sulla “denunzia”, la rinuncia dell'autorità di vigilanza ad attivarsi d'ufficio non potendo essere impugnata. Deve dunque essere dichiarato irricevibile.

  2. Da ultimo il ricorrente contesta l'addebito della tassa di giustizia (fr. 300.–) e delle spese (fr. 50.–) da parte dell'autorità di vigilanza, sostenendo di avere esercitato “un legittimo diritto” per difendersi “da speculatori e usurpatori senza scrupoli”. Su questo punto la decisione impugnata tocca direttamente l'interessato, condannandolo a un versamento in denaro. Non è quindi un atto meramente “interno” dell'amministrazione, come quello con cui l'autorità comunica di non dar seguito a una “denunzia”. È un provvedimento individuale, adottato nel singolo caso, che impone un obbligo determinato. Si tratta perciò di una decisione (sopra, consid. 2b), che il destinatario è legittimato a impugnare. Ora, l'autorità di vigilanza non ha minimamente motivato il fondamento del prelievo pecuniario. Quanto all'art. 28 cpv. 1 LPAmm, esso si limita a disporre che “l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia”. Come si è ripetuto, nondimeno, l'atto con cui un'autorità di vigilanza co­munica di non dar seguito a una “denunzia” non è una decisione. All'addebito delle spese in circostanze del genere, poi, l'art. 28 LPAmm nemmeno accenna.

La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di rilevare nondimeno, appoggiandosi all'opinione della dottrina, che un denunciante può essere tenuto al pagamento di una tassa di giustizia nella misura in cui, “con un'esposizione dei fatti scorretta”, abbia provocato una decisione dell'autorità di vigilanza, la quale “avrebbe potuto altrimenti essere evitata” (RDAT 1980 pag. 183 n. 20). Tale principio dovrebbe valere, a maggior ragione, anche per le spese. Nella fattispecie è indubbio che AP 1 abbia agito con leggerezza sporgendo “denunzia” contro l'operato dell'ufficiale. Non si può dire tuttavia che con un'esposizione dei fatti scorretta egli abbia fuorviato l'autorità di vigilanza. Il suo esposto del 24 marzo 2006 era così redatto:

Di fatto, in data 6 marzo 2006 io ho ricevuto dall'Ufficio dei registri solo una risposta superficiale alla mia lettera del 2 marzo 2006 e non una risposta formale munita dei necessari mezzi di prova e diritti legali, il che fa pensare che l'Ufficio dei registri abbia di fatto commesso delle gravi irregolarità circa l'iscrizione del fondo 4305.

Pertanto con la presente io Vi chiedo un Vostro intervento, con l'apertura di un'inchiesta formale nei confronti dell'Ufficio dei registri onde stabilire se la procedura abbia seguito una legale e corretta iscrizione.

Pertanto con la presente io riconfermo integralmente il contenuto delle mie lettere del:

14 febbraio 2006 all'avv. __________, qui annessa

24 febbraio 2006 all'avv. __________, qui annessa,

2 marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa,

6 marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa.

Il tutto è pure stato spedito alla lodevole Pretura di Locarno Città, e mi riservo una petizione.

In attesa di una Vostra presa di posizione in merito, distintamente saluta

AP 1

All'autorità di vigilanza sarebbe bastato quindi esaminare l'istanza di iscrizione del Comune di __________, i documenti giustificativi e l'avvenuta iscrizione nel registro fondiario. Verificatane la correttezza, essa si sarebbe potuta limitare a informare AP 1 della rinuncia a qualsiasi intervento. In che modo il denunciante potrebbe avere indotto fallacemente l'autorità di vigilanza a con­durre indagini, affrontando spese inutili, è difficile intravedere. Mal si comprende piuttosto come abbia potuto, l'autorità di vigilanza, trattare l'esposto di AP 1 alla stregua di un ricorso, la natura di “denunzia” apparendo chiara già di primo acchito. Ne deriva che in concreto non si riscontravano i presupposti per addebitare al denunciante una tassa di giustizia o le spese. Al proposito il ricorso in appello merita accoglimento.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero – in gran parte – la soccombenza del ricorrente, il cui memoriale si rivela largamente inammissibile (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). Non si deve trascurare tuttavia che AP 1, privo di formazione giuridica, può essere stato indotto a piatire dalla generica indicazione dei rimedi giuridici figurante nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata, il quale non limitava la possibilità di ricorso alla tassa di giustizia e alle spese. Tutto ponderato, appare equo dunque rinunciare a ogni prelievo. Il grado di soccombenza non giustifica invece l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPAmm) – per altro non richieste – al ricorrente. E neppure si giustifica di assegnare ripetibili all'autorità di vigilanza, che si è limitata a intervenire nell'ambito delle attribuzioni a essa conferite dalla legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia), o all'ufficiale del registro fondiario, che è rimasto silente.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile – verosimilmente anche in relazione a “denunzie” e non solo a ricorsi giurisdizionali – di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). Il valore dell'iscrizione per il ricorrente può sostanzialmente reputarsi pari almeno al valore di stima del terreno permutato (fr. 711 864.–), che supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

  3. La comunicazione dell'odierno giudizio avviene anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF (verosimilmente applicabile per analogia anche alle “denunzie”), seppure tale prassi sia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op. cit., pag. 169 in alto).

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

  1. Non si prelevano tasse né spese.

Per il resto il ricorso è irricevibile.

II. Non si riscuotono tasse o spese di appello, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Locarno.

Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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