11.2006.103

Incarto n. 11.2006.103

Lugano 10 dicembre 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.31 (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 16 febbraio 2004 da

AO 1 (patrocinata dall PA 2)

contro

AP 1 (ora patrocinato dall' PA 1

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 settembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

emesso il 19 settembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1935) e AO 1 (1946) si sono sposa­ti a __________ il 3 ottobre 1985. A quel momento il marito era già padre di F__________ (1965) e M__________ (1966), nati da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. AP 1, già imprenditore immobiliare, è pensiona­to. La moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare.

B. Con decreto cautelare del 20 agosto 1998, emesso dopo un tentativo di conciliazione chiesto da AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha obbligato il marito a ver­sare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, vietando al medesimo di disporre dei suoi immobili. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 settembre 1999 ha ridotto il contribu­to alimentare a fr. 1835.– mensili e ha revocato le restrizioni della facoltà di disporre, salvo quella inerente all'abitazione coniugale (inc. 11.1998.131). Nel frattempo, in accoglimento di un'istanza provvisionale del marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale allo stesso AP 1, fissando alla moglie un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Su appello di AO 1, con sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, respingendo l'istanza (inc. 11.1999.106).

C. Il 15 marzo 1999 AO 1 ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 AP 1 ha aderito alla domanda di separazione, ma ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale, opponendosi al versamento di qualsiasi contributo alimentare. Statuendo su una richiesta di modifica presentata dal marito nel corso dell'istruttoria, con decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pre­tore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 1527.50 mensili. Adita da AP 1, con sentenza del 14 novembre 2001 questa Camera ha ulteriormente ridotto il contributo a fr. 509.– mensili (inc. 11.2001.98).

D. In esito a ulteriori domande volte alla modifica dell'assetto provvisionale formulate da AO 1 il 18 settembre 2001 e da AP 1 l'8 ottobre 2002, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore ha nuovamente assegna­to l'abitazione coniu­ga­le al marito e ha fissato alla moglie un ter­mine di quattro mesi per trasferirsi altrove. Quello stesso giorno il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Entrambe le parti hanno appellato a questa Camera, che con sentenza del 28 novembre 2003 ha confermato il giudizio del Pretore sull'assegnazione dell'alloggio coniugale (inc. 11.2003.99). Statuendo il 30 aprile 2004 in materia di contributi alimentari, questa Camera ha respinto un appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie, aumentando il contributo alimentare in favore di lei a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al giugno 2002 e a fr. 2862.50 dopo di allora (inc. 11.2003.101).

E. In vista di lasciare l'abitazione di __________, il 16 febbraio 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore, postulando un aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 7000.– mensili, l'assegnazione di determinati beni e un'indennità di fr. 3400.– per spese di trasloco e l'acquisto di nuovi mobili. All'udienza del 15 marzo 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'unica prova assunta è consistita nel richiamo degli incarti relativi alle vari procedure giudiziarie tra i coniugi. Il dibattimento ha avuto luogo seduta stante e in tale circostanza le parti hanno confermato i loro punti di vista. Statuendo il 19 settembre 2006, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 3687.50 mensili dal 1° marzo 2004 e ha respinto le altre domande. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste per quattro quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui la controparte è stata tenuta a rifondere fr. 450.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2006 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – l'istanza sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. In via subordinata egli ha chiesto la riduzione del contributo provvisionale per AO 1 a fr. 539.– mensili o, quanto meno, a fr. 1481.50 mensili. Con decreto del 3 ottobre 2006 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

G. Intanto, con sentenza del 1° marzo 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato alla moglie una rendita mensile di

fr. 3515.–, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre su tale immobile e ha accordato all'attrice una provvigione ad litem di fr. 22 000.–, respingendo ogni pretesa inerente alla liquidazione del regime dei beni, così come la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 Le parti sono insorte entrambe contro tale sentenza. La causa, sospesa dal 1° ottobre 2004 al 20 marzo 2007, è tuttora pendente (inc. 11.2004.40).

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali – e la loro modifica – sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. L'appellante chiede di respingere l'istanza avversaria, non essendo adempiuti i presupposti per una modifica dell'assetto cautelare. Egli sostiene, in particolare, che al momento in cui il Pretore e questa Camera hanno statuito in materia di contributi provvisionali (il 7 luglio 2003, rispettivamente il 30 aprile 2004), la partenza della moglie dall'abitazione coniugale non era un fatto imprevedibile e non legittimava pertanto modifica di sorta.

a) I presupposti per la modifica di misure provvisionali sono già stati enunciati dal Pretore (decreto impugnato, consid. 2). Al riguardo basti rammentare che un decreto cautelare acquisisce bensì forza di giudicato, ma non – o non completamente – autorità di cosa giudicata, sicché il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò solo il diritto alla modifica dell'assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.113 del

27 giugno 2005, consid. 1). Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli fattori del reddito o del fabbisogno, su richiesta di una parte il giudice aggiorna quindi i relativi parametri e procede a un nuovo calcolo del contributo.

b) In concreto è fuori dubbio che il trasloco di AO 1 da __________ a __________ costituisce un fatto rilevante e duraturo, tanto più che nei precedenti decreti cautelari il fabbisogno minimo della moglie non comprendeva alcuna spesa di alloggio (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4). V'erano quindi giustificate ragione affinché il Pretore statuisse sulla postulata modifica dell'assetto provvisionale. E la modifica decorre dal 1° marzo 2004. Che lo stesso giorno il Pretore abbia pronunciato lo scioglimento del matrimonio poco importa, poiché fino al completo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio i contributi alimentari continuano a essere disciplinati in via provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 n. 34c). Su questo punto l'appello in esame è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. In subordine l'appellante chiede di ridurre il contributo di mantenimento a fr. 539.– mensili o, quanto meno, a fr. 1481.50 mensili. Fa valere che il 1° marzo 2004 è stato pronunciato il divorzio e che AO 1 non ha diritto di vedersi riconoscere un tenore di vita più elevato di quello che aveva al momento della separazione. Ora, nella misura in cui chiede non solo che l'istanza avversaria sia respinta, ma che il contributo di mantenimento a suo carico sia ridotto, l'appellante avanza una pretesa irri­cevibile. Davanti al Pretore egli non ha mai chiesto che il contributo alimentare per la moglie fissato da questa Camera nella sentenza del 30 giugno 2004 fosse ridotto. Quanto alle argomentazioni sul livello di vita dei coniugi, esse sono nuove e come tali improponibili. In materia di misure provvisionali vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne in casi estranei alla fattispecie, l'art. 138 cpv. 1 CC riferendosi alle sole cause di merito (I CCA, sentenza inc. 11.2000.19 del 28 giugno 2000, consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2).

  2. L'appellante contesta anche il reddito di fr. 1500.– mensili imputato dal Pretore alla moglie, che chiede di portare a fr. 3892.– mensili, così come le sue entrate, che non ammonterebbero a

fr. 8055.–, bensì a soli fr. 7455.– mensili. Egli chiede altresì di ridurre le spese di locazione riconosciute alla moglie da fr. 1300.– a fr. 650.– mensili e di aumentare il suo fabbisogno minimo a fr. 2275.– mensili. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) Per quel che riguarda il reddito di AO 1, l'appellante sostiene che all'udienza del 15 marzo 2004 costei non ha contestato di guadagnare fr. 3892.– mensili. Ora, è vero che in un conteggio per il calcolo dell'ipoteca legale in garanzia dell'imposta 2001/02 l'interessata risulta conseguire un reddito imponibile di fr. 46 703.– annui (doc. 5). Se non che, dalla tassazione 2001/02 emessa su reclamo il 16 dicembre 2002, tale importo si desume composto del valore locativo correlato alla vecchia abitazione di __________ (fr. 22 500.– annui) e del contributo alimentare versato dal marito (fr. 28 713.– annui: doc. XV richiamato). Quantunque non esplicitamente contestato, pertanto, il reddito di fr. 3892.– mensili riesce sconfessato dalle risultanze processuali (analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.50/2003 del 10 luglio 2003, in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 170). Su questo punto l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

b) Quanto alle entrate dell'appellante, dalla tassazione 2001/02, emanata anch'essa il 16 dicembre 2002 su reclamo, si evince un reddito della sostanza di fr. 222 775.– annui, composto delle pigioni di immobili a __________ (media di fr. 103 975.–) e a __________ (media di fr. 114 900.–), oltre a metà del reddito locativo di un appartamento a __________ (fr. 3900.–: doc. XIII richiamato). Tenuto conto di deduzioni per complessivi fr. 144 235.– annui e del reddito locativo appena citato (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4), il provento netto, escluso il valore locativo, ammonta perciò a fr. 74 640.– annui, pari a fr. 6220.– mensili. Aggiunta la rendita AVS di fr. 1510.– mensili, le entrate dell'appellante ammontano in definitiva a fr. 7730.– mensili, come aveva già accertato questa Camera il 30 aprile 2004 (sentenza inc. 11.2003.101, consid. 8e). Non si è verificata dunque alcuna modifica delle entrate del marito.

c) Circa il fabbisogno minimo della moglie, l'unica contestazione verte sul costo dell'alloggio, che l'appellante chiede di ridurre a fr. 660.– mensili, come il suo. La circostanza tuttavia che l'appellante benefici di una dimora a condizioni estremamente favorevoli non significa che la controparte possa fare altrettanto. In concreto l'interessata paga un canone di fr. 1000.– mensili, spese accessorie comprese (doc. A). Si tratta di una spesa assolutamente ragionevole, anche per una persona sola, tanto più in una regione come il Mendrisiotto che non può certo definirsi discosta (I CCA, inc. 11.1999.41 del 29 dicembre 1999, consid. 6). Né si può dire che le spese effettive di riscaldamento per fr. 300.– mensili non siano verosimili, ove appena si pensi al notorio e massiccio rincaro dell'olio da riscaldamento negli ultimi anni. Si ricordi poi che dopo la partenza della moglie il marito è tornato a vivere nell'abitazione di __________, a un livello qualitativo ben superiore a quello del semplice appartamento occupato dalla moglie a __________. Quanto al rinvio alla sentenza 7 gennaio 2003 di questa Camera invocata dall'appellante (inc. 11.2002.133), è vero che in quel caso una pigione di fr. 650.– mensile era stata ritenuta adeguata per un coniuge solo, ma ciò era essenzialmente dovuto alla precaria situazione in cui viveva la famiglia e al fatto che all'altro coniuge era stata riconosciuta una locazione di fr. 580.– mensili (già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro dei figli). Estremi del genere non si riscontrano nella fattispecie.

d) Relativamente al fabbisogno minimo dell'appellante, infine, si conviene che l'istante non l'ha rimesso in causa. L'appellante medesimo tuttavia ha prodotto il nuovo certificato della sua cassa malati dal quale risulta un premio di fr. 330.– mensili (doc. 4), inferiore a quello considerato ai fini delle precedenti decisioni cautelari (sentenza inc. 11.1998.131 del 14 settembre 1999, consid. 9). Perché il primo giudice avrebbe dovuto scostarsi da tale dato l'appellante non spiega.

  1. Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito fr. 7730.—

reddito della moglie fr. 1500.—

fr. 9230.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 2155.—

fabbisogno minimo della moglie fr. 2975.—

fr. 5130.— mensili

eccedenza fr. 4100.— mensili

metà eccedenza fr. 2050.— mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2155.– + fr. 2050.– = fr. 4205.— mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2975.– + fr. 2050.– ./. fr. 1500.– = fr. 3525.— mensili.

L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti. Per il resto, si dà atto che – incomprensibilmente – il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato non menziona la modifica del contributo alimentare fissato da questa Camera con sentenza del 30 aprile 2004, ma ciò non comporta alcun pregiudizio per l'appellante, giacché non incide minimamente ai fini del presente giudizio.

  1. Gli oneri della sentenza odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una lieve riduzione del contributo provvisionale a suo carico, ma non nella misura richiesta (fr. 3525.– mensili invece di fr. 2862.–, rispetto ai fr. 3687.50 riconosciuti dal Pretore). Appare equo perciò che sopporti quattro quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli oneri processuali di prima sede (quattro quinti a carico dell'istan­te, il resto a carico del marito).

  2. In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF calcolato sull'aumento controver­so supera la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in ma­teria civile, ove appena si pensi che il contributo in favore della moglie sarà dovuto dal 1° marzo 2004 fino al passaggio in giu­di­cato della sentenza di divorzio, prevedibilmente alla fine del 2008.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 del decreto impugnato è così riformato:

In modifica del dispositivo n. III della sentenza inc. 11.2003.101 emanata dalla prima Camera Civile del Tribunale di appello il 30 aprile 2004, AO 1 è condannato a versare a AP 1, dal 1° marzo 2004, un contributo provvisionale di fr. 3525.– mensili.

Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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