Incarto n. 11.2005.50
Lugano 25 giugno 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 maggio 2004 da
AP 1 (PA 1)
contro
AO 1 (PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 marzo 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956) e AP 1 (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ () il 19 settembre 1985. Dal matrimonio sono nati A (24 luglio 1990), S__________ (1° ottobre 1991) e C__________ (21 novembre 1997). Il marito lavora all'80% per lo studio d'ingegneria __________ a . La moglie è attiva a metà tempo come infermiera presso la casa per anziani “” di __________. I coniugi vivono separati dal 10 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi, con i tre figli, a __________. Il marito ha preso in locazione dal 1° giugno 2004 un altro appartamento, sempre ad __________.
B. Il 10 maggio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 500.– mensili e uno di fr. 700.– mensili per ciascun figlio (assegno familiare non compreso), oltre a una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza del 2 giugno 2004, indetta per la discussione del-l'istanza e dell'assetto cautelare, AO 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato dal 1° maggio 2004 e l'affidamento dei figli, per ognuno dei quali ha chiesto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili, ha ritenuto superata l'assegnazione dell'alloggio coniugale e si è opposto alla richiesta di provvigione ad litem. Con decreto cautelare del 27 agosto 2004 il Pretore ha affidato C__________ e S__________ alla madre e
A__________ al padre, cui ha imposto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlia (più l'assegno familiare). Un contributo identico è poi stato messo a carico di AO 1 anche per il figlio A__________ quando, con successivo decreto cautelare del 3 settembre 2004, il Pretore ha affidato pure lui alla madre.
D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 marzo 2005 AO 1 ha consentito all'affidamento dei figli alla madre e ha offerto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno di loro (oltre all'assegno familiare), opponendosi a ogni contributo in favore della moglie. Con il proprio allegato del 14 marzo 2005 AP 1 ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ciascuno dei figli (più l'assegno familiare), postulandone uno per sé di fr. 1100.– mensili.
E. Statuendo con sentenza del 30 marzo 2005, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre in caso di disaccordo, ha condannato AO 1 a versare per ognuno dei figli un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (più l'assegno familiare) fino al 31 marzo 2005 e di fr. 500.– mensili (più l'assegno familiare) dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 1060.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 aprile 2005 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il contributo alimentare per ogni figlio sia fissato in fr. 700.– mensili (più l'assegno familiare) anche dopo il 1° aprile 2005 e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Inoltre essa postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Con decreto del 15 aprile 2005 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21 aprile 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).
Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6481.– netti mensili (assegni familiari compresi) a fronte di un fabbisogno minimo, fino al 31 agosto 2005, di fr. 4921.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 229.90, pasti fuori casa fr. 253.–, assicurazione dell'automobile fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25, carburante fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 309.90, debito fiscale fr. 600.–, imposte fr. 540.–) e in fr. 4621.05 mensili dopo di allora (canone di locazione con spese accessorie ridotto a fr. 1200.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in fr. 3500.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo da lei quantificato in fr. 2813.30 mensili. Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1125.– mensili per A__________ e S__________ e in fr. 1410.– mensili per C__________, tenendo conto che cura e educazione potevano essere fornite dalla madre in natura.
Constatato che i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 4921.05 mensili fino al 31 agosto 2005 e di fr. 4621.05 dopo di allora, pari al fabbisogno minimo. Preso atto che la differenza da suddividere tra i figli ammontava a fr. 1559.95 mensili, rispettivamente a fr. 1859.95 mensili dal 1° settembre 2005, ha fissato per ognuno di loro un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 1° aprile 2005 (più l'assegno familiare). Fino a tale data il contributo alimentare sarebbe rimasto invece quello di fr. 700.– mensili, oltre all'assegno familiare, stabilito in via cautelare.
a) In merito al costo dell'alloggio, il Pretore ha imposto al convenuto di trasferirsi in un appartamento meno costoso, ritenendo adeguata una pigione di fr. 1200.– mensili e dandogli tempo fino al settembre del 2005 per traslocare. Egli non ha ritenuto sufficiente invece il canone di fr. 900.– mensili riconosciuto dalla moglie, poiché con tale importo l'interessato non avrebbe potuto trovare un appartamento consono alle sue esigenze e idoneo a ospitare i figli durante l'esercizio del diritto di visita. L'istante non si confronta con tale argomento, limitandosi a ribadire la propria opinione. Carente di motivazione, al proposito l'appello va dichiarato finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Quanto ai costi d'automobile (assicurazione fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25, carburante fr. 200.–), l'appellante li contesta perché “quella di abitare lontano dal posto di lavoro è una scelta dell'appellato”. Così argomentando, essa dimentica però che il convenuto ha sempre abitato ad __________ e non ha cambiato domicilio dopo la separazione di fatto. Che poi l'interessato debba usare un veicolo non solo per raggiungere lo studio d'ingegneria a __________, ma anche per ragioni professionali (spostamenti sui cantieri), è pacifico. E ancora una volta l'istante non si confronta con la motivazione del primo giudice, come non si confronta con la motivazione del primo giudice per quel che è dei pasti fuori casa, mal comprendendosi come potrebbe il convenuto rientrare a domicilio durante la pausa del mezzogiorno se abita ad __________ e deve spostarsi sui cantieri. Fermo restando, in proposito, che la relativa indennità non eccede fr. 220.– mensili, pari a quanto riconosce la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b).
c) Per quanto attiene al leasing dell'automobile (fr. 309.90 mensili), incluso dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito, la quota per procurarsi un'automobile a scopi professionali – come in concreto – va riconosciuta fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procacciarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non risulti inutilmente costoso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). Che nella fattispecie il convenuto potesse rimediare un'automobile in altro modo, l'appellante non allega. Né il veicolo in questione (una __________”) appare inutilmente dispendioso. Quanto a un'eventuale vettura d'occasione, l'appellante non rende verosimile che in tal caso il leasing si sarebbe dimostrato apprezzabilmente più vantaggioso per rapporto ai rischi insiti nell'operazione. Anche su questo punto il giudizio del Pretore resiste dunque alla critica.
d) Circa l'onere fiscale, l'appellante critica l'esborso di fr. 600.– mensili incluso dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito per il pagamento degli arretrati, pur riconoscendo fr. 540.– mensili per le imposte correnti. Ora, dandosi debitori senza risorse finanziarie sufficienti per far fronte interamente ai loro obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco nel fabbisogno di questi ultimi. In concreto, come si vedrà in appresso (consid. 7), anche tenendo conto del carico tributario corrente di fr. 540.–, il fabbisogno in denaro dei figli non è più garantito, neppure considerando la partecipazione della madre al loro mantenimento. Non resta pertanto che ridurre tale onere nella misura della disponibilità familiare; analogamente si dovrà intervenire sul carico fiscale compreso nel fabbisogno minimo della moglie (consid. 5). Si impone lo stralcio completo, in ogni modo, dei fr. 600.– relativi al rimborso mensile del debito d'imposta, il sostentamento della famiglia essendo – come si è appena spiegato – prioritario.
e) In definitiva, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3878.05 mensili fino al 31 agosto 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 229.90, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, assicurazione dell'automobile fr. 149.–, imposta di circolazione fr. 39.25, carburante fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 309.90, imposte fr. 130.– arrotondati) e di fr. 3728.05 mensili mensili dopo di allora (canone di locazione con spese accessorie ridotto a fr. 1200.–, imposte fr. 280.– arrotondati).
Il fabbisogno minimo della moglie non è contestato. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 411) questa Camera deve intervenire d'ufficio, tuttavia, laddove il Pretore ha indebitamente compreso nel fabbisogno della madre la quota d'alloggio che riguarda i figli. Quanto concerne i figli non rientra invero nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio dei minorenni va compresa perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Ora, dandosi tre figli, un terzo della locazione pagata dal genitore affidatario va inserita nel fabbisogno in denaro del primogenito, un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo e un quinto nel fabbisogno in denaro del terzo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). In concreto la locazione dell'alloggio comune ammonta a fr. 700.– mensili (doc. H), di cui fr. 233.– vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di A__________, fr. 175.– in quello di S__________ e fr. 140.– in quello di C__________. A carico dell'istante rimane così la differenza di fr. 152.– mensili, ciò che riduce il relativo fabbisogno minimo a fr. 2265.30 mensili. In quest'ultimo va ridotto inoltre l'onere fiscale (come in quello del marito) inserendo a tale titolo l'importo di fr. 130.– fino al 31 agosto 2005 e di fr. 280.– dopo di allora. Ne deriva un fabbisogno minimo di fr. 2105.30 mensili, rispettivamente fr. 2255.30 mensili.
Per quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore si è riferito correttamente alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Non si disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie effettive dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno
adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70 consid. 2c con richiami).
La tabella dell'edizione 2005, applicabile al momento in cui il Pretore ha statuito, prevedeva nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1440.– mensili per ogni figlio dal 6° compleanno e di fr. 1600.– mensili dal 12° compleanno. Il primo giudice ha ripreso tali dati, ma ha attribuito ad A__________ (1990) e S__________ (1991) il fabbisogno previsto per la fascia di età di C__________ (1997) e viceversa. Egli ha omesso poi di adattare il costo dell'alloggio (sopra, consid. 5), di effettivi fr. 233.– per A__________, di fr. 175.– per S__________ e di fr. 140.– per C__________. Inoltre dal fabbisogno dei figli egli ha tolto l'intera posta per cura e educazione, mentre l'affidataria lavora al 50% e non può fornire in natura più della metà di tale posta. Ciò posto, il fabbisogno in denaro di A__________ va fissato in fr. 1463.– mensili, quello di S__________ in fr. 1405.– mensili e quello di C__________ in fr. 1127.50 mensili.
Fino al 31 agosto 2005 (riduzione del fabbisogno minimo del marito)
reddito del marito (consid. 3) fr. 6481.—
reddito della moglie (consid. 3) fr. 3500.—
fr. 9981.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 4e) fr. 3878.05
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2105.30
fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—
fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—
fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50
fr. 9978.85 mensili
Dal 1° settembre 2005 in poi
reddito del marito (consid. 3) fr. 6481.—
reddito della moglie (consid. 3) fr. 3500.—
fr. 9981.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 4e) fr. 3728.05
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2255.30
fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 6) fr. 1463.—
fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 6) fr. 1405.—
fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 6) fr. 1127.50
fr. 9978.85 mensili.
Rammentato che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), il riparto dei contributi di mantenimento per i figli si presenta come segue:
Fino al 31 agosto 2005
disponibilità del marito:
fr. 6481.– ./. fr. 3878.05 = fr. 2602.95 mensili
somma dovuta ai figli:
fr. 1463.– + fr. 1405.– + fr. 1127.50 = fr. 3995.50 mensili
contributo per A__________:
fr. 1463.– x (2602.95 : 3995.50) = fr. 953.10 mensili,
arrotondati a fr. 955.–– mensili
contributo per S__________:
fr. 1405.– x (2602.95 : 3995.50) = fr. 915.30 mensili,
arrotondati a fr. 915.–– mensili
contributo per C__________:
fr. 1127.50 x (2602.95 : 3995.50) = fr. 734.55 mensili,
arrotondati a fr. 735.–– mensili.
Dal 1° settembre 2005 in poi
disponibilità del marito:
fr. 6481.– ./. fr. 3728.05 = fr. 2752.95 mensili
somma dovuta ai figli:
fr. 1463.–
contributo per A__________:
fr. 1463.– x (2752.95 : 3995.50) = fr. 1008.–– mensili,
arrotondati a fr. 1010.–– mensili
contributo per S__________:
fr. 1405.– x (2752.95 : 3995.50) = fr. 968.05 mensili,
arrotondati a fr. 970.–– mensili
contributo per C__________:
fr. 1127.50 x (2752.95 : 3995.50) = fr. 776.85 mensili
arrotondati a fr. 775.–– mensili.
In ultima analisi l'appello deve essere accolto. Certo, per quanto attiene al periodo dal 1° settembre 2005 i contributi risultano più elevati della domanda, tuttavia in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) questa Camera non è vincolata né alle richieste di giudizio delle parti né agli importi da loro riconosciuti. Gli assegni familiari sono compresi nel contributo, dato che in concreto sono riscossi dal marito e che le cifre dei fabbisogni in denaro stimate secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo già comprendono le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c).
Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Circa la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3). In concreto tuttavia il convenuto non risulta avere alcun margine disponibile, ciò rende la somma di difficile o impossibile incasso. Quanto alla situazione finanziaria dell'appellante, essa deve destinare il suo margine disponibile al fabbisogno in denaro dei figli, non interamente coperto dal contributo alimentarte. Ciò rende verosimile una grave ristrettezza economica (art. 3 cpv. 1 Lag) e giustifica sin d'ora la concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 131 III 344 consid. 7).
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia minima per un eventuale ricorso in materia civile. La differenza capitalizzata tra i contributi stabiliti dal Pretore per ognuno dei tre figli (fr. 500.– mensili più l'assegno familiare) e quelli fissati nell'attuale sentenza – dovuti ad A__________, S__________ e C__________ fino alla loro maggiore età – supera largamente in effetti fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
per il figlio A__________:
fr. 955.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 1010.– dal 1° settembre 2005 in poi;
per la figlia S__________:
fr. 915.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 970.– dal 1° settembre 2005 in poi;
per la figlia C__________:
fr. 735.– dal 1° aprile al 31 agosto 2005, assegni familiari compresi,
fr. 775.– dal 1° settembre 2005 in poi.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.
III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
IV. Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.