Incarto n. 11.2005.160

Lugano 19 gennaio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 556.2004 (privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 9 giugno 2005 dalla

CO 1

nei confronti di

AP 1 e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1, )

riguardo al figlio A__________ (1988);

giudicando ora sulla decisione del 9 settembre 2005 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato una valutazione specialistica delle capacità genitoriali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 ottobre 2005 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 9 settembre 2005 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. A__________, nato il 9 aprile 1988, è figlio adottivo di AP 1 e AP 2. In esito a una segnalazione della Magistratura dei minorenni circa “evidenti difficoltà [dei genitori] nel ricoprire adeguatamente il loro ruolo”, con istanza del 9 giugno 2005 la Commissione tutoria regionale 8 ha chie­sto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di privare AP 1 e AP 2 dell'autorità parentale. Nelle loro osservazioni del 22 luglio 2005 costoro si sono opposti al provvedimento.

B. Il 9 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla dott. __________ una valutazione peritale del nucleo familiare, con particolare riguardo alle condizioni psichiche dei genitori. Contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti il 12 ottobre 2005 con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullare i quesiti n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6 volti a determinare eventuali disturbi psichici nella loro persona e l'eventuale incidenza di tali disturbi sulla loro capacità di autocontrollo e di autocritica, come pure di sostituire la dott. __________ con un altro specialista.

C. Con sentenza del 14 novembre 2005 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha trasmesso gli atti a questa Camera perché l'impugnazione sia trattata come appello. La richiesta di effetto sospensivo contestuale al ricorso di diritto pubblico è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di questa Camera con decreto del 28 dicem­bre 2005. Il rimedio giuridico non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC.

  1. Litigioso è nel caso specifico l'incarico conferito dall'autorità di vigilanza alla dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, chiamata a valutare il nucleo familiare e le capacità genitoriali degli appellanti. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la decisione con cui un'autorità tutoria ordina l'assunzione di una prova ha natura meramente “incidentale” nel senso dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause amministrative), giacché non pone termine alla procedura (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44). Tali decisioni possono quindi essere impugnate solo qualora arrechino all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783).

  2. Gli appellanti postulano – come detto – l'annullamento dei quesiti peritali riguardanti la loro condizione psichica, sostenendo che l'obbligo di tollerare un esame del genere costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata. E in tale costrizione essi ravvisano un danno irreparabile, poiché un eventuale ricorso diretto contro siffatta decisione sarebbe esaminato solo con potere cognitivo limitato all'arbitrio.

a) Secondo la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi all'esecuzione di una perizia psichiatrica è senz'altro passibile di causare alla parte un pregiudizio irreparabile (DTF 124 I 43 consid. 3c; sentenza 5P.41/2005 del 28 giugno 2005, consid. 1.4). La questione è di sapere se ciò sia il caso in concreto.

b) I genitori possono essere privati dell'autorità parentale – tra l'altro – “quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (art. 311 cpv. 1 CC n. 1). Il provvedimento non deve ricondursi necessariamente a colpa dei genitori: può giustificarsi anche nel caso in cui questi ultimi risultino obiettivamente e durevolmente incapaci di esercitare in maniera adeguata l'autorità parentale per ragioni psichiche (DTF 90 II 471; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 312; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 17, n. 45). Nella richiesta all'autorità di vigilanza la Commissione tutoria regionale adombrava, appunto, estremi siffatti (istanza, pag. 2 a metà). Per chiarirne gli estremi l'autorità di vigilanza ha ordinato così la valutazione specialistica. E di regola l'esecuzione di una perizia psichiatrica non configura una grave restrizione della libertà personale, nemmeno se l'esecuzione del referto richiede qualche giorno di degenza in un istituto (DTF 124 I 43 con­sid. 3c con richiami e 47 consid. 5a) o richiede l'accompagnamento coatto del peritando (BlZR 95/1996 pag. 244 consid. 8).

c) Diverso sarebbe il caso ove l'ordine di accompagnamento forzato riguardasse una persona particolarmente fragile o cagionevole (DTF 124 I 45 consid. 4). Diverso sarebbe il caso altresì ove l'ordine dell'autorità fosse munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, la quale può comportare una condanna penale (sentenza del Tribunale federale 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, consid. 2.3 con riferimenti; BIZR 95/1996 pag. 244 consid. 8). In simili ipotesi il danno potrebbe rivelarsi “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm. Non risulta tuttavia – né gli appellanti pretendono – che presupposti del genere si verifichino in concreto.

d) L'orientamento espresso nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 45 consid. 4, del 27 febbraio 1998, era già stato enunciato in altre sentenze pubblicate (DTF 110 Ia 121 consid. 5; cfr. anche DTF 118 Ia 427). È stato ancora ribadito dal Tribunale federale nella sentenza 1P.53/2000 del 24 febbraio 2000, consid. 2, ed è sostanzialmente condiviso dalla dottrina (Geiser in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 374 CC). In una sentenza non pubblicata del 27 ottobre 2000 (2P.170/2000), evocata dagli appellanti, il Tribunale federale ha equiparato invero l'ordine di sottoporsi a una perizia psichiatrica a una grave restrizione della libertà personale, senza analizzare se ciò fosse concretamente il caso nella fattispecie (consid. 1a in fondo). Tale indirizzo è rimasto nondimeno isolato. In una successiva sentenza del 28 giugno 2005 (5P.41/2005) il Tribunale federale è tornato infatti a citare la sentenza apparsa in DTF 124 I 40, senza accennare ad alcun mutamento di rotta (consid. 4.2.1). Non è il caso di scostarsi dunque dalla giurisprudenza pubblicata.

e) Gli appellanti scorgono un pregiudizio irreparabile nel fatto che in concreto la decisione finale dell'autorità di vigilanza sarebbe suscettiva solo di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La tesi cade nel vuoto. Contro ogni privazione dell'autorità parentale è dato ricorso in effetti alla Camera civile di appello, la quale è munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti (art. 39d della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La sentenza della Camera è poi impugnabile con ricorso per riforma al Tribunale federale (art. 44 lett. d OG), che almeno in diritto ha ancora pieno potere cognitivo (art. 43 OG). Sotto questo profilo il pregiudizio irreparabile lamentato dagli appellanti non ha quindi alcuna consistenza. Ne segue che la questione di sapere se la valutazione peritale sia eseguita a ragione o a torto potrà essere vagliata dalla Camera solo nel quadro di un eventuale appello contro la decisione finale emessa dall'autorità di vigilanza.

  1. Gli appellanti chiedono inoltre che la dott. __________ sia sostituita da un altro specialista poiché, a conoscenza di tutti i quesiti peritali, essa rischierebbe di essere condizionata da quelli contrassegnati con i n. 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6, di cui essi chiedono l'annullamento. L'asserto è senza oggetto, nella fattispecie i quesiti litigiosi non raffigurando alcun danno “non altrimenti riparabile” e non potendo quindi essere stralciati. Si aggiunga che la richiesta degli appellanti non sarebbe destinata a miglior sorte nemmeno se fosse interpretata come un'istanza di ricusa. Certo, in tale materia non è necessario rendere verosimile alcun danno “non altrimenti riparabile”, quantunque la decisione dell'autorità di vigilanza conservi natura incidentale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 9 con riferimenti). Né la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele né la legge di procedura per le cau­se amministrative, tuttavia, contengono norme sul­la ricusazione di ausiliari della giustizia. Il Codice di procedura civile stabilisce bensì che i motivi di esclusione e ricusa dei giudici si applicano anche ai periti (art. 248 cpv. 2), ma nella fattispecie la dott. __________ non è mai stata formalmente designata in veste di “perito”, né le sono mai stati richiamati gli obblighi che incombono a un perito (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia). Essa è stato sempli­cemente incaricata di eseguire una valutazione specialistica (alla stregua di quanto prevede, in materia di divorzio, l'art. 419a cpv. 2 CPC).

Comunque sia, si volesse anche applicare a tali ausiliari della giustizia gli stessi motivi di esclusione e di ricusa previsti per i magistrati e i segretari (art. 26 e 27 CPC), oltre che per i “periti” nel vero senso del termine, gli appellanti nemmeno alludono nel caso in esame a fattori oggettivi – salvo quello addotto nel memoriale, che però si rivela senza oggetto – suscettibili di mettere in dubbio l'imparzialità della professionista, né asseriscono che costei abbia già manifestato opinioni suscettibili di minarne l'indipendenza o l'equanimità. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione a:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2005.160
Entscheidungsdatum
19.01.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026