Incarto n. 11.2005.136

Lugano 21 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.146 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 febbraio 2005 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 ottobre 2005,

integrato il 10 ottobre 2005, presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1949) e AO 1 (1960) si sono sposati ad __________ il 10 maggio 1991. Dal matrimonio sono nati Sa__________ (1992) e Si__________ (1998). AP 1 lavora come tecnico per la __________. AO 1 non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto all'inizio di febbraio 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________.

B. Il 7 febbraio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare mensile di fr. 1677.50 per sé, uno di fr. 704.– per Sa__________ e uno di fr. 568.50 per Si__________ (l'assegni familiari compresi), oltre a

fr. 10 000.– per l'arredamento del suo nuovo alloggio. In via provvisionale essa ha postulato un contributo per sé di fr. 900.– mensili e uno di fr. 700.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare dell'8 febbraio 2005, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto queste ultime domande.

C. All'udienza del 15 marzo 2005, indetta per discutere le domande provvisionali e l'istanza a protezione dell'unione coniugale, le parti hanno convenuto di vivere separate, di lasciare l'abitazione coniugale al marito e di affidare i figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre. AP 1 si è opposto invece al versamento dei contributi alimentari postulati dall'istante. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 20 giugno 2005 l'istan­te ha desistito dalla richiesta di fr. 10 000.– per arredare il nuovo alloggio, confermandosi per il resto nelle sue domande, mentre il convenuto si è limitato a produrre conclusioni scritte nelle quali ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con sentenza del 27 settembre 2005, il Pretore ha autorizzato dal 1° febbraio 2005 le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato i figli alla madre (riservato al padre il diritto di visita) e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie, retroattivamente dal 1° febbraio 2005, un contributo alimentare mensile di fr. 927.–, più fr. 740.– per Sa__________ e fr. 700.– per Si__________ (oltre agli assegni familiari di complessivi fr. 366.–). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante è stata respinta. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 7 ottobre 2005, integrato il 10 ottobre 2005, nel quale chiede che il contributo di mantenimento per la moglie e per i figli sia ridotto a complessivi fr. 2300.– mensili (assegni familiari compresi). L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esa­me dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivi, sotto questo profilo l'appello e il complemento sono dunque ricevibili.

  1. L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce “i contributi pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; 121 III 302 consid. 5b). Quanto ai criteri preposti al calcolo del fabbisogno dei coniugi e dei figli, essi sono già stati correttamente enunciati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3).

  2. Nella fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 4960.– mensili netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2593.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 250.–, spese di riscaldamento fr. 130.–, revisione del bruciatore e spazzacamino fr. 30.–, premio della cassa malati fr. 282.70, imposta di circolazione fr. 23.65, spese di trasferta fr. 150.–, assicurazione dell'economia domestica e dello stabile fr. 68.05, retta della casa per anziani in cui è ricoverata la madre fr. 400.–, tassa d'acqua potabile fr. 19.–, tassa di fognatura fr. 35.70, imposte fr. 103.85). D'altro lato egli ha accertato che la moglie non ha alcun reddito per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2581.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 990.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 291.– e premi per assicurazioni varie fr. 50.–). In applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo (tabella 2005) il primo giudice ha poi valutato il fabbisogno in denaro di Sa__________ in fr. 1535.– mensili e quello di Si__________ in fr. 1245.– mensili, de­traendo da entrambi gli importi la quota per cura e educazione. Constatato un ammanco, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo e ha ridotto tutti gli altri contributi in proporzione, fissando fr. 927.– mensili quello per la moglie, in fr. 740.– mensili quello per Sa__________ e fr. 700.– mensili quello per Si__________.

  3. Per quel che è del proprio reddito, l'appellante critica il guadagno netto imputatogli dal Pretore (fr. 4960.– mensili), sostenendo che esso ammonta a fr. 4900.– netti mensili, compresa la tredicesima (appello del 7 ottobre 2005), salvo poi precisare che esso è di fr. 4841.– mensili (fr. 5207.–, meno gli assegni familiari di fr. 366.–: complemento all'appello, del 10 ottobre 2005). La tesi è infondata. Trattandosi in concreto di un lavoratore dipendente, a ragione il primo giudice si è dipartito dallo stipendio netto da lui conseguito al momento del giudizio (da ultimo: RtiD 2005-I pag. 764 consid. 4a), di fr. 4552.– netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 8). A ciò egli ha aggiunto la quota di tredicesima (am­messa dallo stesso convenuto: verbale del 15 marzo 2005, pag. 3 a metà), consistente in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità e senza deduzione del “secondo pilastro” (fr. 379.80 mensili), ottenendo un totale di fr. 4931.80. Considerate infine le indennità per straordinari, che nel febbraio 2005 ammontavano a fr. 120.– (doc. 9), il Pretore ha accertato equitativamente un reddito complessivo di fr. 4960.– netti mensili. Perché quest'ultima valutazione sarebbe erronea l'appellante non spiega, sicché al proposito il rimedio si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

  4. L'appellante asserisce che la moglie riceve fr. 1000.– mensili di assegni integrativi per i figli e fr. 340.– di assistenza sociale. Tuttavia, né gli assegni integrativi (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6) né le somme stanziate dalla pubblica assistenza (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b, che rinvia a DTF 119 Ia 135 consid. 4 e 108 Ia 10 consid. 3) rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare. Su questo punto la doglianza dell'appellante cade dunque nel vuoto.

  5. L'appellante chiede inoltre di computare nelle entrate della moglie fr. 500.– mensili che deriverebbero dalla locazione ai suoceri di una casa a __________, comproprietà della stessa AO 1 e del fratello di lei. Davanti al Pretore però egli non ha mai preteso nulla del genere, nemmeno dopo avere ottenuto il richiamo dell'inventario relativo alla sostanza relitta dalla defunta __________, madre dell'istante (act. III, pag. 2 in basso, doc. R), dalla quale risulta chiaramente che la moglie è comproprietaria della casa. Nuovo, l'argomento è dunque improponibile. L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC), il quale prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”, si riferisce infatti alle sole cause di merito, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza inc. 11.2000.19 del 28 giugno 2000, consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128) né a quelle protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 2).

  6. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere di dover sopportare i costi causati dalle pressoché settimanali – “seppur gradite” – visite dei figli e della moglie. Ora, le spese inerenti a un diritto di visita usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breit­schmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungs­recht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). A parte ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, recentemente confermata per i costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita in: I CCA, sentenza inc. 11.2005.21 del 14 settembre 2005, consid. 5e). In concreto l'appellante non indica a quanto ammonti la spesa causata dalle visite, neppure per ordine di grandezza. Ciò non

adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguar­do l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile.

  1. Secondo l'appellante il Pretore sarebbe incorso in errore aggiungendo gli assegni familiari al suo reddito mensile (complemento del 10 ottobre 2005 all'appello). L'assunto è fondato, ove si consideri che il primo giudice ha accertato il reddito del convenuto in fr. 4960.– netti mensili compresi gli assegni familiari di fr. 366.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), ma ha poi aggiunto una seconda volta gli assegni ai contributi alimentari per i figli (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Se non che, una sentenza va riformata solo ove sia erronea nel risultato e non solo nei motivi. Ora, nel fabbisogno minimo dell'appellante il primo giudice ha inserito anche la retta di fr. 400.– mensili che il convenuto versa alla casa per anziani in cui è ricoverata la madre (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il mantenimen­to di moglie e figli è prioritario tuttavia rispetto a quello di altri parenti, cui il debitore alimentare può sovvenire solo dopo avere sostentato adeguatamente la famiglia (FamPra.ch 1/2000 pag. 113; Hausheer/ Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 8.43, pag. 453). E siccome nella fattispecie la famiglia versa in ammanco, la citata retta di fr. 400.– mensili andrebbe tolta dal fabbisogno minimo del convenuto. Ciò compensa gli assegni familiari di fr. 366.– mensili che il Pretore ha computato in doppio. Si aggiunga che, proprio perché la famiglia versa in una situazione di ammanco, dal fabbisogno minimo del convenuto andrebbe stralciato anche l'onere fiscale di fr. 103.85 mensili (DTF 126 III 356 consid. 1aa, confermato a DTF 127 III 70 in alto e 127 III 292 consid. 2a/bb). Nel complesso non si può dire dunque che il primo giudice, cadendo in errore, abbia fatto torto al convenuto. Anzi, se mai vale il contrario.

  2. L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia ordinato il paga­mento dei contributi alimentari retroattivamente dal 1° febbraio 2005, mentre l'istante avrebbe abbandonato l'abitazione coniugale solo verso la fine di marzo. Dal contratto di locazione relativo al nuovo appartamento di __________ si desume nondimeno che la pigione era dovuta sin dal 1° febbraio 2005 (doc. E). Le spese causate dalla doppia economia domestica in seguito alla separazione fattuale dei coniugi decorrono perciò da quel momento, non soltanto da quando la moglie ha cambiato casa.

  3. Da ultimo l'appellante insorge contro la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede, sostenendo di non capire perché il primo giudice gli abbia addebitato l'intera tassa di giustizia e le spese, mentre lo ha obbligato a versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (fr. 2000.–: sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo e dispositivo n. 6). In proposito giova ricordare che, secondo giurisprudenza, nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'ammontare degli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale riparto a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC – per reciproca soccombenza o per “altri giusti motivi” – può quindi essere censurato solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (da ultimo: RtiD 2004-II pag. 539 consid. 4). Nel caso specifico non è dato di capire in effetti perché il Pretore abbia posto a carico del convenuto l'intera tassa di giustizia e solo un'indennità ridotta per ripetibili. Comunque sia, si volesse anche riconoscere al convenuto una frazione di vittoria davanti al Pretore, il risultato non muterebbe. Se appena si considera che per le cause di stato l'art. 18 cpv. 1 LTG (RL: 3.1.1.5) consente di riscuotere tasse di giustizia da fr. 250.– a fr. 10 000.–, nel caso in esame l'importo di fr. 500.– fissato dal Pretore potrebbe senz'altro resistere alla critica anche come tassa di giustizia ridotta. Una volta ancora l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  4. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nondimeno, date le ristrettezze in cui versa l'appellante, si prescinde – a titolo eccezionale – dal prelevare spese (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2005.136
Entscheidungsdatum
21.12.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026