Incarto n. 11.2005.132
Lugano 25 novembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 166.1.2004 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 2 febbraio 2005 dalla
Commissione tutoria regionale 18, Faido
nei confronti di
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 24 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
19 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che la Commissione tutoria regionale 18 ha presentato il 2 febbraio 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 370 CC (cattiva amministrazione) nei confronti di AP 1 (1923), sospendendo quest'ultimo a titolo provvisorio dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e designandogli un rappresentante provvisorio nella persona di __________;
che a sostegno della richiesta la Commissione tutoria ha addotto essere compromessa sia la gestione personale sia quella amministrativa di AP 1, l'abitazione di lui essendo in condizioni igienicamente indecorose e la temperatura dei vani simile a quella invernale, la di lui situazione finanziaria disastrosa e il di lui atteggiamento aggressivo e incentrato su recriminazioni avulse da ogni contesto;
che, chiamato dall'autorità di vigilanza a esprimersi, AP 1 non ha presentato osservazioni;
che il 17 febbraio 2005 AP 1 è stato ricoverato coattivamente alla __________ di __________, dove risulta tuttora soggiornare;
che il 21 marzo 2005 l'autorità di vigilanza ha commissionato alla __________ una perizia volta ad accertare le condizioni di salute di AP 1, con particolare riferimento a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione;
che nel loro referto del 26 agosto 2005 i medici psichiatri __________ e __________ hanno rilevato, in sintesi, che AP 1 è affetto da un disturbo delirante persistente, tale da denotare infermità mentale e da impedire all'interessato di provvedere a sé stesso, onde la necessità di durevole protezione e assistenza;
che con decisione del 19 settembre 2005 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 sulla base dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), incaricando la Commissione tutoria di procedere, dopo il passaggio in giudicato della decisione, alla nomina di un tutore e alla chiusura della rappresentanza provvisoria;
che il 24 settembre 2005 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) nel quale chiede di annullare tale decisione;
che la Commissione tutoria regionale non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, richiamata anche dall'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che in concreto il memoriale può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele;
che sotto questo profilo l'appello di AP 1, tempestivo, è di per sé proponibile;
che, ricordato come in caso di malattia mentale combinata con cattiva amministrazione l'interdizione vada decretata sulla base dell'art. 369 CC e non dell'art. 370 CC, l'autorità di vigilanza ha rilevato – con riferimento al rapporto peritale – come l'interessato sia “affetto da un disturbo delirante persistente”, “con prognosi sfavorevole, in considerazione delle condizioni della moglie __________ che soffre di Alzheimer e del conflitto con la figlia, con la quale non ha contatti da anni”, onde l'impossibilità per lui di curare convenientemente i suoi interessi personali e gestionali;
che sulla base di ciò l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla scorta dell'art. 369 CC, rinunciando all'audizione dell'interessato, sconsigliata dai periti;
che, rievocato il proprio costante impegno sociale e politico, l'appellante dichiara di opporsi alla tutela con l'argomento che la sua precaria situazione finanziaria è dovuta solo a mancanza di liquidità, causata in parte dalle spese sostenute in passato per gli studi universitari della figlia, cui la moglie ha donato anche tutte le sue proprietà;
che, indipendentemente da quanto precede, l'appellante non si confronta con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, né spiega perché gli accertamenti dei periti non sarebbero pertinenti;
che, d'altra parte, egli non contesta le sue esigenze di cure, assistenza e protezione durevoli;
che, comunque sia, a ragione l'autorità di vigilanza ha considerato l'ipotesi di una tutela a norma dell'art. 369 CC, essendo l'interessato affetto – come emerge dal referto peritale (punti 1.1 e 4.1) – “da un disturbo delirante persistente”, con “prognosi sfavorevole”, “patologia che nonostante un trattamento con neurolettici appare tuttora florida”, con conseguente chiaro bisogno di assistenza personale per le grandi difficoltà “nell'operare una minima cura di sé ed una gestione generale della propria persona”, tanto da necessitare “una protezione durevole con una fitta rete di assistenza”;
che occorre domandarsi nondimeno – visto come l'appellante sia già adeguatamente assistito sul piano terapeutico nella __________ dove soggiorna – se non possa entrare in considerazione una misura meno incisiva, in ossequio al principio della proporzionalità e della sussidiarietà (Rep. 1998 pag. 186 consid. 9; Gauch/Schmid in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 49 dell'introduzione agli art. 397a–f e n. 9 ad art. 397a CC);
che il provvedimento meno incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe prospettabile ove l'interessato potesse contare sull'assistenza personale di familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 341 n. 869);
che tuttavia ciò non è il caso in concreto, l'appellante non risultando poter fare assegnamento su parenti (con la figlia non ha più relazioni da anni: appello, pag. 1 a metà; perizia, punto 1) né su terzi;
che meno incisiva della tutela (ma più della curatela) potrebbe essere un'inabilitazione secondo l'art. 395 CC, l'inabilitato conservando in tal caso l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag. 255);
che una tale misura sarebbe pensabile nella fattispecie ove l'interessato fosse d'accordo di lasciare all'assistente anche l'amministrazione delle rendite (possibile solo su base volontaria: sentenza del Tribunale federale 5C.190/2005 del 14 ottobre 2005, consid. 4), l'appellante medesimo riconoscendo di avere omesso in passato pagamenti essenziali, come quello degli interessi ipotecari (fino a vedersi sfrattare di casa) o quello dell'energia elettrica (fino a vedersi sospendere l'erogazione del servizio);
che ciò si riconduce a una percezione della realtà vista “come estremamente aggressiva, per cui il meccanismo difensivo sfocia in un isolamento con ritiro da ogni attività sociale che comporta il non adempimento delle attività amministrative” (referto peritale, punto 3.1);
che tale incapacità di amministrazione trova conferma nella disastrosa situazione finanziaria – attestata dalla Commissione tutoria regionale (domanda di interdizione, pag. 3 in basso) – in cui AP 1 si è venuto a trovare, con “numerose procedure esecutive per importi molto importanti”, “nonostante egli sia ancora proprietario di svariati fondi”;
che nondimeno, rifiutando l'interessato di lasciar amministrare le sue rendite a un possibile assistente (verso i servizi sociali egli sembra essere, anzi, fortemente refrattario: richiesta di interdizione, pag. 2 verso l'alto), nemmeno un'inabilitazione può entrare in linea di conto;
che, ciò premesso, si potrebbe ipotizzare una tutela volontaria a mente dell'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.);
che tuttavia nel caso specifico una tutela volontaria riuscirebbe straniata dalle sue finalità, poiché l'interessato “valuterebbe lo scopo della tutela e del tutore quale conferma delle sue argomentazioni deliranti e persecutorie” (referto peritale, punto 5.1);
che nelle circostanze descritte, in definitiva, la decisione presa dall'autorità di vigilanza si rivela legittima;
che, dato l'esito dell'impugnazione, gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'appellante, ma che le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, la quale non ha formulato osservazioni all'appello;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–; – Commissione tutoria regionale 18, Faido.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria