DTF 108 II 83, 5C.27/2004, 5C.82/2004, 5P.101/2001, 5P.138/2004, + 2 weitere
Incarti n. 11.2005.12 11.2005.90
Lugano 8 settembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.247 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 giugno 2004 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ) in sostituzione processuale dei figli Sa__________ (1993), St__________ (1995) e R__________ (1995)
e nella causa DI.2005.113 (diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa con istanza dell'11 maggio 2005 dalla convenuta nei confronti dell'ex marito;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI.2004.247;
Se dev'essere accolto l'appello del 5 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 giugno 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona nella causa DI.2005.113;
Se devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria presentate con i due appelli;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 (1977), cittadini italiani. I figli Sa__________ (nata il 29 novembre 1993), St__________ e R__________ (nati il 9 febbraio 1995) sono stati affidati alla madre. AP 1 è stato obbligato a versare un contributo di mantenimento per i figli di fr. 1235.– mensili complessivi (compreso l'assegno familiare), adeguato annualmente al rincaro nella stessa proporzione del suo salario, suddiviso in ragione di un terzo per ciascun figlio, rispettivamente a metà per i due figli cadetti dopo la decadenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti della primogenita. Il 18 ottobre 2002 AP 1 si è risposato con __________ nata __________ (1968), madre di due figli, K__________ (15 luglio 1987) e J__________ (6 gennaio 1991), nati da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze è nato A__________, il 15 dicembre 2003.
B. Con istanza del 4 giugno 2004 AP 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di modifica per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riduzione dei contributi di mantenimento a complessivi fr. 549.– mensili, pari agli assegni di famiglia, facendo valere la sua nuova situazione familiare e la diminuzione del proprio reddito. All'udienza del 19 luglio 2004, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, postulando in via riconvenzionale l'aumento dei contributi a complessivi fr. 1485.90 mensili, inclusi gli assegni familiari, e ha sollecitato a sua volta l'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando conclusioni scritte. Nel suo allegato del 9 novembre 2004 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza, chiedendo in via riconvenzionale di aumentare i contributi per i figli a complessivi fr. 1611.75 mensili. L'istante ha ribadito la propria domanda con memoriale del 18 novembre 2004. Statuendo il 10 gennaio 2005, il Pretore ha respinto tanto l'azione principale quanto la riconvenzione, senza riscuotere tasse o spese. Le ripetibili sono state compensate (inc. DI.2004.247).
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2005 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che in riforma del giudizio impugnato la sua istanza sia accolta e la riconvenzione respinta. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
D. L'11 maggio 2005 AO 1 si è rivolta a sua volta al Pretore chiedendo – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – di ordinare alla ditta __________, __________ (recte: __________), per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui il contributo per i figli di complessivi fr. 1235.– e di riversarlo nelle sue mani. All'udienza del 20 giugno 2005, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, confermandosi nelle rispettive posizioni. Con sentenza del 23 giugno 2005 il Pretore supplente ha poi accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di dedurre dallo stipendio del dipendente fr. 1235.– mensili dal 1° luglio successivo, riversandoli a AO 1. Non sono state prelevate tasse o spese (inc. DI.2005.113).
E. AP 1 ha appellato il 5 luglio 2005 la sentenza predetta, chiedendo di modificarla – previo conferimento dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria – nel senso di ridurre la trattenuta di stipendio a fr. 549.– mensili. Con decreto del 14 luglio 2005 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. L'appello non è stato intimato a AO 1.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello del 21 gennaio 2005
La legittimazione dell'istante a chiedere la soppressione del contributo alimentare per i figli nati dal primo matrimonio è pacifica (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 286). Meno evidente è la legittimazione passiva di AO 1. In effetti, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto – e all'azione in esame si applica la legge nuova (art. 7a cpv. 3 tit. fin. in fine CC) – per tutto quanto riguarda i figli l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia ora alle norme sugli effetti della filiazione, in specie all'art. 286 CC. Di conseguenza, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire l'altro genitore, bensì il figlio stesso (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come sostituto processuale del minorenne (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2004.10 del 18 febbraio 2004 consid. 1, citata in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 6 ad art. 425 CPC; v. anche BOA n. 28 pag. 18). Con tale precisazione, in concreto la legittimazione passiva di AO 1 può reputarsi data.
Secondo l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile – come detto – in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer, op. cit., n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 5 ad art. 286 CC). La procedura è retta dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), di modo che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto). Nella sua entità il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
Resta il fatto che, sotto questo profilo, determinante non è il reddito effettivo conseguito dal genitore, ma il reddito che il genitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 5 consid. 4a con richiami di dottrina e di giurisprudenza; Hegnauer, op. cit., n. 58 ad art. 285 CC). Se il debitore si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami).
fr. 3338.– il fabbisogno minimo di fr. 1649.60, il primo giudice ha ottenuto un margine disponibile di fr. 1688.40 mensili, che ha ripartito fra i quattro figli, confermando il contributo di fr. 1235.– mensili complessivo in favore dei tre figli avuti dal primo matrimonio. Onde il rigetto dell'azione principale e della riconvenzione.
Dalla sentenza di divorzio del 19 ottobre 2001 risulta che l'istante percepiva uno stipendio di fr. 3547.– netti mensili, compresi gli assegni familiari, e che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 2312.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 950.–, premio della cassa malati fr. 262.–). In simili circostanze egli disponeva di un margine di fr. 1235.– mensili che il Pretore aveva destinato al mantenimento dei figli in ragione di un terzo ciascuno (doc. A, consid. 7). Ciò premesso, occorre verificare se nel frattempo la situazione economica dell'appellante si sia modificata rispetto ad allora in modo rilevante e duraturo.
Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante si duole che il Pretore gli abbia imputato un guadagno ipotetico di fr. 3338.– mensili. A suo dire, esaurite le indennità di disoccupazione, egli non è più riuscito a trovare impieghi stabili, non avendo alcuna formazione professionale. Ha dovuto accettare così la diminuzione di stipendio impostagli dal datore di lavoro per vedersi confermare il contratto dopo il periodo di prova. Dal febbraio del 2004 il suo stipendio netto ammonta così a fr. 2578.05, assegni familiari inclusi.
a) Dagli atti risulta che l'istante, operaio generico nella metalcostruzione (interrogatorio formale: verbale del 12 ottobre 2004, risposta n. 1.1), al momento del divorzio lavorava come operaio di carrozzeria con uno stipendio mensile netto di fr. 3547.–, assegni familiari inclusi (sentenza del 19 ottobre 2001: doc. A). Rimasto senza impiego, egli ha svolto sporadiche attività di breve durata presso alcuni garage della zona (dichiarazione d'imposta 2003A nel fascicolo richiami), esaurendo le indennità di disoccupazione nel marzo del 2003 (doc. P). Dall'aprile al giugno successivo egli ha lavorato per la __________ di __________ (interrogatorio formale: loc. cit., risposta n. 1.1) e in seguito per la __________, agenzia di lavoro temporaneo (doc. P). Nel gennaio del 2004 ha nuovamente lavorato per la __________ con uno stipendio netto di fr. 3338.– mensili, assegni inclusi (doc. F). Il 12 gennaio 2004 la ditta ha comunicato di poter assumere l'appellante, dopo il periodo di prova, solo ove questi avesse accettato uno stipendio di fr. 2050.– mensili lordi (doc. E), pari a fr. 2578.05 netti, assegni inclusi (doc. F e Q). La decurtazione di stipendio sarebbe stata motivata dal poco lavoro e dalle limitate capacità del dipendente (interrogatorio formale: loc. cit., risposta n. 6).
b) Il Pretore ha espresso dubbi sulla veridicità della decurtazione. Considerato che il rapporto d'impiego con la __________ è ripreso nel gennaio 2004, dopo un'interruzione di sei mesi, la comunicazione della ditta appare nondimeno conforme al termine di disdetta durante il periodo di prova (un mese) previsto dall'art. 335b cpv. 1 CO. D'altro lato mal si capisce come mai, compilando il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, il 24 marzo 2004 l'appellante abbia ancora dichiarato un reddito netto di fr. 3338.– mensili. Sia come sia, a prescindere dall'ammontare effettivo dello stipendio, la questione è di sapere se il reddito potenziale valutato dal Pretore sia ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete (sopra, consid. 2). Il primo giudice ha rilevato che lo stipendio dell'istante è inferiore di un terzo ai salari minimi previsti per lavoratori non qualificati impiegati nel settore dell'edilizia e della ristorazione. A dire dell'appellante un simile riferimento non è pertinente e invero non risulta che l'interessato abbia la benché minima esperienza in quei settori. Ci si potrebbe domandare tuttavia se non sia lecito imporgli un cambiamento di orientamento professionale.
c) A prescindere dal quesito testé accennato, che può restare indeciso, è pacifico che l'istante – trentatreenne – non ha una particolare formazione professionale, ma ha maturato vari anni di esperienza come operaio nella metalcostruzione. Ora, il contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo prevede per manovali che svolgono lavori semplici un salario minimo di fr. 3050.– mensili lordi (FF 2005 pag. 415), mentre per dipendenti senza attestato di fine tirocinio dai 23 anni di età lo stipendio nel settore della carrozzeria contempla un salario minimo di fr. 3250.– mensili lordi (FF 2005 pag. 268 e 2003 pag. 2766). Oltre a ciò, nulla suffraga l'asserzione secondo cui l'agenzia di lavoro temporaneo presso la quale l'appellante ha guadagnato da luglio a dicembre 2003 una media di fr. 4306.50 netti mensili (doc. P) non avrebbe più offerto occasioni d'impiego. In ultima analisi, nelle circostanze descritte, uno stipendio pari a quello conseguito nel gennaio 2004 appare senz'altro alla portata dell'istante, il quale deve vedersi così imputare un reddito di fr. 3338.– mensili netti, inclusi fr. 732.– di assegni familiari (doc. F). Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.
d) L'istante fa valere che, pur ammettendo lo stipendio imputatogli dal Pretore, egli guadagna oggi fr. 209.– mensili in meno rispetto al reddito percepito al momento del divorzio (doc. A). Se non che, come si è visto (consid. 2 in fine), in concreto occorre tenere conto anche del fatto che la seconda moglie è tenuta ad assistere il (nuovo) marito nell'adempimento dei propri obblighi contributivi verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Il Pretore ha totalmente trascurato ciò, giudicando come se l'istante non si fosse risposato. In realtà, solo un raffronto tra la situazione dell'istante al momento del divorzio e quella odierna di uomo sposato consente di valutare se sia intervenuta una modifica delle circostanze suscettibile di giustificare la soppressione totale o parziale dei contributi per i figli nati dal primo matrimonio.
a) Il coniuge (o l'ex coniuge) non affidatario tenuto a versare contributi di mantenimento ha il diritto di conservare – per principio – l'equivalente il proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, tale importo si calcola in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive da solo (fr. 1100.– mensili: FU 2/2001 pag. 74), anche se poi vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato con una terza persona (a titolo di esempio: FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Il costo dell'alloggio, a sua volta, è commisurato a quello che andrebbe riconosciuto nelle circostanze concrete a un debitore solo. Lo scopo di tale prassi, definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio), è di evitare che figli maggiorenni o concubini, i quali – salvo eccezioni (art. 328 CC) – di regola non hanno obblighi verso il debitore, siano chiamati indirettamente a sussidiare i figli minorenni di lui. Si vedesse riconoscere un fabbisogno minimo sufficiente solo per vivere insieme con un figlio maggiorenne o una persona concubina, il debitore dovrebbe far capo almeno indirettamente a questi ultimi per sostentare sé medesimo. D'altro lato la persona concubina e il figlio maggiorenne non possono accampare diritti – o diritti prevalenti – verso il debitore rispetto a quelli dell'(ex) coniuge o dei figli minorenni. Di conseguenza, né il reddito né il fabbisogno di figli maggiorenni o concubini vanno considerati per determinare la capacità contributiva di lui.
b) In alcuni casi questa Camera ha invero applicato lo stesso principio anche a un coniuge (o a un ex coniuge) non affidatario, tenuto a versare contributi di mantenimento, che nel frattempo si era risposato (I CCA, sentenza inc. 11.1999.32 del 21 dicembre 2001, consid. 6; inc. 11.2000.125 del 10 aprile 2002, consid. 6; inc. 11.2002.81 del 29 ottobre 2002, consid. 7; inc. 11.2002.2 del 30 dicembre 2002, consid. 12c). Non giova tuttavia che si continui su quella via, dal momento che – diversamente dal figlio maggiorenne o dalla persona concubina – il nuovo coniuge è tenuto per legge ad assistere il debitore nell'adempimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge e i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC; consid. 2). In concreto l'appellante si è – appunto – risposato. La nuova moglie ha quindi doveri verso di lui e lui ha doveri verso la nuova moglie (art. 163 CC), i cui redditi e il cui fabbisogno minimo entrano in linea di conto. All'appellante e alla seconda moglie va dunque riconosciuto il minimo esistenziale che il diritto esecutivo prevede per coppie conviventi (fr. 1550.– mensili: FU 2/2001 pag. 74).
c) Per l'alloggio il Pretore ha riconosciuto all'istante un costo di fr. 660.– mensili, pari alla metà della pigione, delle spese di riscaldamento e del premio per l'assicurazione dell'economia domestica. L'appellante espone fr. 800.– mensili di locazione, stimando il costo che egli dovrebbe sopportare vivendo da sé solo, fr. 140.– per i costi di riscaldamento e fr. 31.– mensili per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile. In realtà occorre fondarsi sugli oneri effettivi di entrambi i coniugi, previa deduzione delle quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli. Ora, dagli atti risulta che i coniugi pagano una locazione di fr. 1150.– mensili (doc. I), inclusi fr. 100.– di acconto per le spese accessorie (contratto di locazione annesso al certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria). Nel 2003 essi hanno dovuto corrispondere inoltre un conguaglio semestrale di fr. 483.35 (doc. G), ragione per cui nel complesso i costi di locazione assommano a fr. 1230.– mensili (arrotondati). Dedotte le quote a carico dei due figli minorenni (un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), nel fabbisogno dei coniugi va inserita una spesa di fr. 512.– mensili, più la posta di fr. 31.– mensili per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile (DTF 114 II 395 consid. 4c).
d) L'appellante chiede che nel suo fabbisogno minimo si inseriscano fr. 200.– mensili per le trasferte e i pasti fuori casa, rilevando che con i fr. 50.– mensili riconosciutigli dal Pretore egli non può percorrere più di 200 km mensili, ciò che a suo dire “appare assurdo”. Se non che, per giurisprudenza, i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Se tali spostamenti possono essere ragionevolmente compiuti facendo capo ai mezzi pubblici, si riconosce – soprattutto in caso di ristrettezze economiche – il relativo costo dell'abbonamento. Nella fattispecie non risulta, né l'appellante pretende, che per le trasferte professionali (da __________ a __________ e viceversa) egli non possa far capo all'autopostale. Non solo non gli può essere riconosciuto il maggior onere per il carburante, ma – il fabbisogno per i figli del primo matrimonio rimanendo ampiamente scoperto (sotto, consid. 9) – vanno espunti dal suo fabbisogno minimo in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (consid. 2) anche i costi d'automobile (assicurazione, imposta di circolazione, carburante). Nel fabbisogno minimo va computato, in loro vece, il costo dell'abbonamento per il trasporto pubblico, di fr. 40.– mensili (tariffe in: ‹www.arcobaleno.ch›). All'appellante va riconosciuta invece l'indennità di fr. 200.– mensili per pasti fuori casa, giacché usando i mezzi pubblici egli non disporrebbe sul mezzogiorno di tempo sufficiente per pranzare a domicilio.
e) L'istante chiede infine che nel suo fabbisogno minimo si includa l'onere fiscale. In DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire nondimeno – con ampi riferimenti di dottrina – che il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”. Tale orientamento è stato ancora ribadito in DTF 127 III 70 consid. 2b e in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb. Nella fattispecie l'appellante non risulta in grado di contribuire adeguatamente al mantenimento dei figli avuti dal primo matrimonio (sotto, consid. 9). Non può dunque vedersi riconoscere oneri d'imposta.
f) In ultima analisi il fabbisogno minimo dell'appellante e della seconda moglie ammonta a complessivi fr. 2855.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione e spese accessorie fr. 512.– (senza la quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni che vivono nell'economia domestica), premio della cassa malati del marito fr. 90.–, premio della cassa malati della moglie fr. 432.05 (premio totale per la famiglia, dedotti i tre figli: attestato accluso al certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria), spese di trasferta fr. 40.–, pasti fuori casa fr. 200.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 31.–.
Per quel che è della capacità lucrativa della seconda moglie, non è noto il relativo grado d'invalidità. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui fosse parzialmente abile al lavoro, essa deve prendersi cura di A__________, che ha appena due anni. E secondo i principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili per analogia in materia di filiazione: Hegnauer, op. cit., n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art. 285 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 7a), di regola una madre non va tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91). La ripresa di un'attività lucrativa potrebbe dunque entrare in linea di conto nel gennaio del 2014, ma a quel momento i figli nati dal primo matrimonio dell'istante saranno tutti maggiorenni. Ciò posto, i proventi dell'interessata computabili nel reddito familiare ammontano a fr. 2732.– mensili (rendita AI per sé di fr. 1671.–, rendita completiva per A__________ fr. 530.–, rendita completiva per il marito fr. 531.–).
Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, esso va calcolato – per prassi invalsa della Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) – in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo i minimi esistenziali del diritto esecutivo (definiti inidonei finanche dal Tribunale federale: sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b). Ora, secondo l'edizione 2005 della relativa tabella (in: ‹www.ajb.zh.ch›), il fabbisogno in denaro di un figlio fino al 6° anno di età che vive con un fratello (consanguineo o uterino che sia) ammonta a fr. 1660.– mensili, da cui si devono dedurre fr. 565.– per cura e educazione, forniti in natura dalla madre. Per quel che è dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituire l'importo tabellare di fr. 320.– con la quota a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Dandosi una locazione di fr. 1230.– mensili, in concreto la quota a carico del figlio minore risulta così di fr. 307.– mensili. Il fabbisogno in denaro di A__________ riesce così, in definitiva, di fr. 1082.– mensili.
Né la madre è in grado di finanziare lo scoperto. Dagli atti risulta infatti che, senza attività lucrativa al momento del divorzio (doc. A), essa lavora oggi come cameriera a ore per la __________ di __________ con un grado d'occupazione attorno al 50% (doc. 4). Retribuita fr. 17.– l'ora, fra marzo e dicembre del 2003 essa ha guadagnato una media di fr. 1180.– mensili netti (doc. 6–13). Considerata l'età dei figli (sopra, consid. 7), essa non può nemmeno essere tenuta a incrementare l'attività lucrativa. Quanto al suo fabbisogno minimo, esso può essere calcolato in fr. 1790.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione [dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei tre figli] fr. 325.–, premio della cassa malati fr. 215.75: doc. 4). Con un reddito finanche insufficiente a coprire il proprio fabbisogno minimo, la madre non è quindi in grado di contribuire al mantenimento dei figli. Dopo il febbraio del 2011 (16° compleanno dei figli minori), essa potrà estendere la sua attività a tempo pieno, ma ciò andrà fatto valere a tempo debito, fermo restando che un eventuale miglioramento della situazione del genitore affidatario deve andare in primo luogo a favore dei figli il cui fabbisogno non risulta interamente coperto dai contributi dell'altro genitore (sentenza del Tribunale federale inc. 5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2 con rimando a DTF 108 II 83).
reddito (ipotetico) del marito (consid. 5) fr. 3338.—
reddito della seconda moglie (consid. 7) fr. 2732.—
fr. 6070.— mensili
fabbisogno minimo dei coniugi (consid. 6) fr. 2855.—
fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8) fr. 1082.—
fr. 3937.— mensili
eccedenza fr. 2133.— mensili
metà eccedenza fr. 1066.50 mensili.
L'appellante disporrebbe così di una quota d'eccedenza di fr. 1066.50 mensili da destinare al mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio, mentre la moglie dovrebbe usare la propria quota per il mantenimento dei suoi figli (sopra, consid. 8). Il problema è che, ci si fermasse a questo punto, A__________ risulterebbe indebitamente privilegiato rispetto ai figli nati dal primo matrimonio dell'appellante.
reddito (ipotetico) del marito (consid. 5) fr. 3338.—
reddito della seconda moglie (consid. 7) fr. 2732.—
fr. 6070.— mensili
fabbisogno minimo dei coniugi (consid. 6) fr. 2855.—
eccedenza fr. 3215.— mensili
metà eccedenza fr. 1607.50 mensili.
Con tale quota l'appellante dovrebbe provvedere ai fabbisogni in denaro di A__________ (fr. 1082.– mensili:consid. 8), Sa__________ (fr. 1573.– mensili), St__________ (fr. 1305.– mensili) e R__________ (fr. 1255.– mensili: consid. 9), che ammontano a complessivi fr. 5215.–, mentre la moglie con la propria quota dovrebbe far fronte ai fabbisogni di A__________, J__________ ed eventualmente K__________. Non essendovi risorse sufficienti, la somma a disposizione dell'istante va ripartita proporzionalmente tra i figli di lui (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2; Rep. 1999 pag. 152), secondo il calcolo in appresso:
contributo per Sa__________: fr. 1573.– x (1607 : 5215) = 485.– mensili (arrotondati);
contributo per St__________: fr. 1305.– x (1607 : 5215) = 400.– mensili;
contributo per R__________: fr. 1255.– x (1607 : 5215) = 385.– mensili;
somma da destinare a A__________: fr. 1082.– x (1607 : 5215) = fr. 335.– mensili.
Ne deriva, in ultima analisi, che nel complesso i contributi di mantenimento in vigore per i tre figli maggiori (fr. 1235.– mensili) si rivelano finanche leggermente inferiori a quelli calcolati dianzi (fr. 1270.–). La nuova situazione familiare dell'appellante non giustifica pertanto alcuna riduzione dei contributi per i figli nati dal primo matrimonio. Né il (relativo) miglioramento della situazione economica della madre consente a quest'ultima di partecipare al mantenimento di tali figli, sgravando il padre (consid. 9). Se ne conclude che, seppure per motivi diversi, la sentenza impugnata resiste alla critica.
II. Sull'appello del 5 luglio 2005
Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti, del tutto o in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La richiesta può emanare dal figlio o – nel caso dell'art. 289 cpv. 1 CC – dall'ente pubblico (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Per salvaguardare il diritto del minorenne al mantenimento, inoltre, il genitore che detiene l'autorità parentale può agire in proprio nome, come sostituto processuale del figlio (Hegnauer, op. cit., n. 126 ad art. 279/280 CC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Pretore supplente il 30 giugno 2005. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto pertanto la domenica 10 luglio 2005 e si sarebbe protratto all'indomani (art. 2 cpv. 3 della legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale: RL 3.3.4.1). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Il Pretore supplente, rammentato che l'azione intesa alla riduzione dei contributi in favore dei figli è stata respinta il 10 gennaio 2005, ha ritenuto seria la trascuranza degli obblighi di mantenimento da parte del debitore, il quale non ha mai versato contributi e pretende di non poterne erogare nemmeno in futuro. Considerato che nulla è mutato nella situazione finanziaria di lui rispetto al momento in cui è stata emanata la sentenza predetta, egli ha decretato la trattenuta dell'importo di fr. 1235.– fissato nella sentenza di divorzio (art. 291 CC). L'appellante asserisce che quest'ultimo provvedimento deve rispettare, in applicazione analogica dell'art. 93 LEF, l'impignorabilità dei redditi che servono a garantire il minimo vitale di lui e non può essere commisurato al reddito ipotetico, ma solo al reddito effettivamente conseguito di fr. 2578.05 mensili netti. Inoltre egli accampa un fabbisogno minimo di almeno fr. 3158.35 mensili, oltre agli oneri di mantenimento per i figli nati dal primo matrimonio della moglie, il che non lascerebbe spazio a trattenute, se non limitatamente agli assegni familiari da lui percepiti (fr. 549.– mensili). In ogni modo, a suo parere, la trattenuta non può superare fr. 1026.– mensili, visto che nella sentenza del 10 gennaio 2005 è stato accertato un suo reddito ipotetico inferiore di fr. 209.– mensili rispetto a quello considerato nella sentenza di divorzio.
Secondo giurisprudenza l'avviso ai debitori giusta gli art. 291 o 177 CC costituisce una misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 110 II 13 consid. 1d e 1e; 130 III 492 consid. 1.3 con rimandi), cui si applicano per analogia i principi applicabili al pignoramento dei redditi in materia esecutiva (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005, consid. 3.3). Sulla questione di sapere se in sede di trattenuta il debitore possa invocare il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo non vi è unità di dottrina (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). Recentemente il Tribunale federale ha tuttavia avuto modo di precisare che, dandosi una convenzione fra le parti o una sentenza, di regola la trattenuta va pronunciata per l'importo fissato in tale titolo. Il giudice dell'avviso ai debitori deve vegliare tuttavia a che l'obbligato alimentare non sia posto in una situazione che viola i diritti fondamentali della persona. Ciò non significa che egli debba riesaminare liberamente il titolo alla base dell'obbligo alimentare, la sua cognizione dovendosi limitare ai casi in cui, rispetto alle circostanze prese in considerazione in tale giudizio, la situazione del debitore sia peggiorata al punto che l'avviso intacchi il di lui fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con rimandi). La procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento di tale giudice si limita in ogni modo ai casi in cui il minimo esistenziale del debitore appaia leso già a un primo esame, di mera verosimiglianza (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2005.80 del 18 luglio 2005, consid. 5).
a) Nella fattispecie, la situazione dell'appellante è appena stata riesaminata con pieno potere cognitivo nell'ambito dell'azione di modifica (consid. 5 a 11). E se all'obbligato alimentare è stato computato un reddito ipotetico, i limiti al pignoramento dei redditi giusta l'art. 93 LEF non trovano applicazione analogica, né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno virtuale (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 177 CC con rimando; contra Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 23a ad art. 177). Come si è visto inoltre (consid. 6), nella fattispecie la diminuzione del reddito dell'interessato non è determinante, dovendosi esaminare l'intera situazione della nuova famiglia.
b) Quanto al fabbisogno minimo, l'appellante espone un totale di fr. 3158.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, minimo esistenziale per il figlio A__________ fr. 500.–, locazione fr. 750.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 31.05, assicurazione RC auto fr. 33.60, imposta di circolazione fr. 41.–, spese di benzina fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 252.70 mensili), oltre a fr. 500.– per la partecipazione al mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio della moglie. Ora, sul fabbisogno minimo dell'interessato ci si è già diffusi (consid. 7 e 8c). Dagli atti emerge invero che il
1° febbraio 2005 l'appellante ha locato un nuovo appartamento di 4½ locali a __________ per un costo di fr. 2000.– mensili, oltre a un acconto sulle spese accessorie di fr. 200.– (doc. 1). Egli non assume tuttavia che la precedente sistemazione fosse inadeguata. Per di più, dato il mercato dell'alloggio nella regione, egli avrebbe potuto reperire un'abitazione dignitosa a una pigione più consona alle sue possibilità. Considerata la sua precaria situazione finanziaria, tale scelta pregiudica il mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio e non merita tutela.
c) Per il rimanente, l'interessato non contesta l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso i figli. E dagli atti risulta che in effetti egli non ha mai versato nulla, sicché la madre ha ormai esaurito il diritto a ottenere l'anticipo dei contributi da parte dell'autorità (doc. A). Come ha rilevato il Pretore supplente, la trascuranza dell'obbligo alimentare è dunque seria (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 177 CC). Ne segue che l'appello, inconsistente, è destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello del 21 gennaio 2005 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
L'appello del 5 luglio 2005 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'appellante sono respinte.
Intimazione:
– ; – .
Comunicazione:
– , (dispositivo n. 3);
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria