Incarto n. 11.2005.114
Lugano, 24 gennaio 2006/lw
RAPPORTO (progetto Verda allegato)
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.12 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 6 febbraio 2004 da
AO 1,
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 nata , (ora patrocinata dall' PA 1, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 settembre 2005 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 29 settembre 2005 dall'appellante;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1962), di cittadinanza __________, si sono sposati a __________ il 22 novembre 1996. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come metalcostruttore (maestro artigiano) per le __________ a __________. La moglie, giunta in Svizzera sei mesi prima del matrimonio, aveva lavorato all'ospedale __________ di __________ come laboratorista diplomata, ma nel 1994 era stata colpita da un ictus cerebrale e si era vista riconoscere in patria una rendita d'invalidità. Durante la vita in comune essa non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel novembre del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
B. Dopo la separazione di fatto __________ ha trovato lavoro a tempo parziale come cucitrice per il __________ di __________ (dal giugno all'ottobre del 2001), come aiuto cuoca a tempo parziale per il ristorante __________ di __________ (dall'ottobre del 2001 al gennaio del 2002) e come raccoglitrice di canapa, sempre a tempo parziale, per la società __________ di __________ (dal giugno al luglio del 2002). Dal maggio del 2002 all'aprile del 2004 essa ha poi riscosso indennità di disoccupazione. Nel frattempo, il 6 marzo 2003, essa ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona l'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale. La procedura è terminata con un accordo del 27 marzo 2003, omologato dal Pretore, in virtù del quale il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1370.– mensili dal 1° marzo 2003. Dati i ritardi nel pagamento del contributo, nondimeno, dal maggio del 2003 all'agosto del 2004 AP 1 ha dovuto far capo alla pubblica assistenza.
C. Il 6 febbraio 2004 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una causa unilaterale di divorzio, rifiutando il versamento di qualsiasi contributo alimentare, postulando la liquidazione del regime dei beni nel senso di riconoscere a ogni coniuge gli averi in suo possesso con i debiti a lui intestati e offrendo alla moglie la metà della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso la Cassa pensioni __________. Contestualmente egli ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 19 febbraio 2004 AP 1 ha instato anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non ha risposto alla petizione e si è lasciata precludere dalla lite. All'udienza preliminare del 24 febbraio 2005 è comparsa la sola patrocinatrice di lei. In pendenza di causa AP 1 ha poi frequentato un programma retribuito di inserimento professionale quale “tuttofare” per la __________, dal luglio del 2004 al giugno del 2005. Su richiesta di lei, il Pretore supplente ha ordinato inoltre il 25 luglio 2005 alle __________ di trattenere dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 1370.– mensili e di versarlo direttamente all'interessata.
D. Esperita l'istruttoria (consistente nel solo richiamo di documenti), al dibattimento finale del 21 giugno 2005 AO 1 ha confermato le sue domande sulla scorta di un memoriale conclusivo, mentre la convenuta si è limitata a far pervenire un proprio memoriale conclusivo in cui aderiva alle richieste del marito circa la liquidazione del regime matrimoniale e il versamento della prestazione di libero passaggio, ma rivendicava un contributo alimentare per sé di fr. 1370.– mensili. Statuendo il 12 agosto 2005, il Pretore supplente ha pronunciato il divorzio, non ha riconosciuto a AP 1 contributi alimentari, ha revocato la trattenuta di stipendio in favore di lei, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla Cassa pensioni __________ di trasferire a AP 1 la somma di fr. 28 688.20 su un conto di libero passaggio. Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre 2005 per ottenere che AO 1 sia tenuto a stanziarle un contributo alimentare di fr. 1370.– mensili e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Il 29 settembre 2005 l'appellante ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria, chiedendo altresì di essere convocata dalla Camera per un dibattimento. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La parte preclusa è legittimata ad appellare una sentenza a lei sfavorevole, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Tutt'al più la Camera civile di appello può ordinare di propria iniziativa perizie e ispezioni, riassumere testimoni già uditi e disporre l'interrogatorio formale delle parti (art. 322 cpv. 1 lett. a CPC). Non è abilitata però a esperire altre prove.
a) A sostegno della postulata convocazione l'appellante si duole di non essere stata citata personalmente all'udienza preliminare del 24 febbraio 2005, cui è comparsa soltanto la sua legale. A parte il fatto però che nulla avrebbe impedito all'interessata di accompagnare la sua patrocinatrice (la quale per altro non pretende il contrario), il convenuto precluso “non è citato né per l'udienza preliminare né a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell'udienza medesima al dibattimento finale” (art. 177 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie il dibattimento finale si è tenuto, per di più, il 21 giugno 2005 e anche a tale udienza la convenuta è rimasta assente ingiustificata. Lamentare una violazione del diritto d'essere sentita in circostanze del genere rasenta la temerarietà.
b) Ancora a sostegno del dibattimento in appello la convenuta assume che “il giudice deve opporsi d'ufficio alla rinuncia alla rendita se il coniuge cade nel bisogno e finisce a carico della pubblica assistenza”, rimproverando al Pretore supplente di non averla interrogata “sulle conseguenze che il matrimonio ha avuto sulla sua vita”. L'argomento sfiora il pretesto, ove appena si consideri che la convenuta non ha rinunciato ad alcunché. Semplicemente essa si è lasciata precludere dalla lite (art. 169 cpv. 1 CPC), rinunciando a comparire personalmente tanto all'udienza preliminare quanto al dibattimento finale. Come potesse il Pretore interrogarla nelle condizioni descritte essa medesima non spiega. Ciò premesso, la richiesta di dibattimento in appello non merita ulteriore disamina.
Nella sentenza impugnata il Pretore supplente ha ritenuto che, essendosi lasciata precludere dalla lite, la convenuta non fosse abilitata a chiedere il versamento di un contributo alimentare, men che meno con il memoriale conclusivo, l'applicazione dell'art. 125 CC non soggiacendo al principio inquisitorio. Nell'appello la convenuta obietta che l'applicazione dell'art. 125 CC dev'essere retta dal principio inquisitorio, sicché poco giova il momento in cui essa ha avanzato la richiesta di contributo, il giudice disponendo nella fattispecie di elementi sufficienti per fissarne la cifra. Essa ricorda altresì di non potersi sostentare in misura adeguata a causa della sua totale invalidità, oltre che per le sue “lacune formative e personali”, tant'è che durante la vita in comune non ha mai lavorato. Conscio di tale stato di salute all'atto di sposarla, l'ex marito non può sottrarsi ora alla corresponsione di un contributo di solidarietà, la somma di fr. 1370.– mensili essendo senza dubbio alla sua portata.
Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento dopo il divorzio, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo” (art. 125 cpv. 1 CC). Per decidere se erogare il contributo e, “se del caso, per fissarne l'importo e la durata” il giudice considera “in particolare” la ripartizione dei compiti assunta dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita durante la comunione domestica, l'età e il rispettivo stato di salute, il reddito e il patrimonio delle parti, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale, le prospettive di guadagno e il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).
a) Contrariamente a quanto reputa la convenuta, intanto, la questione legata all'eventuale contributo di mantenimento dopo il divorzio non è disciplinata dal principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 122 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla prevede al riguardo). E siccome con la risposta il convenuto deve addurre in una sola volta tutte le sue allegazioni di fatto, domande ed eccezioni (art. 78 cpv. 1 CPC), rinunciando a presentare la risposta l'interessata si è preclusa la possibilità di avanzare richieste proprie (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28 novembre 2005, consid. 5). Che del resto soccorressero gli estremi, in concreto, per ottenere una restituzione del termine di risposta (art. 137 CPC) non è preteso. Nelle condizioni descritte l'appello potrebbe dunque essere respinto senza ulteriore disamina.
b) Si volesse da ciò prescindere, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Ove si debba decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 cpv. 1 e 2 CC la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare per principio il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e sentenza C. 205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Trattandosi di un matrimonio di corta durata (meno di 5 anni) fa stato invece, per il coniuge richiedente, il tenore di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nei matrimoni di durata intermedia occorre verificare, caso per caso, in che misura il matrimonio abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 48 in fine ad art. 125 CC). La durata del matrimonio non si valuta, ad ogni buon conto, con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma con riferimento alla data della separazione effettiva (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC).
c) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 22 novembre 1996 e si sono separate nel novembre del 2000 (sopra, lett. A). La vita in comune essendo durata quattro anni, il matrimonio risulta di breve durata. Tutto quanto la convenuta avrebbe potuto esigere era pertanto di essere reintegrata nella situazione economica in cui si sarebbe trovata se non fosse stata sposata. Ora, prima del matrimonio la convenuta aveva lavorato come laboratorista in un ospedale di __________, ma nel luglio del 1994 era stata colpita da un ictus celebrale che l'aveva resa invalida (incarto richiamato dall'Ufficio assicurazione invalidità, agli atti). Nel 1998 essa risultava percepire dalla “Sécurité sociale” __________ una rendita d'invalidità di circa fr. 80.– mensili (4617.59 __________: doc. 4 e 5 dell'inc. SP.2003.13 riguardante le misure a protezione dell'unione coniugale), divenuti fr. 100.– mensili nel gennaio del 2001 (memoriale conclusivo, pag. 2 in alto; incarto richiamato dalla Cassa di compensazione __________, verbale del 9 settembre 2003, pag. 2 in alto). Che la rendita sia stata decurtata in seguito all'espatrio o al matrimonio la convenuta non pretende. Mal si comprende di conseguenza quale pregiudizio economico le sia occorso per il fatto di essersi sposata.
d) Si aggiunga che nell'appello la convenuta non asserisce né di avere continuato a lavorare in __________ dopo avere sofferto dell'ictus celebrale, né che se fosse rimasta in __________ essa
avrebbe potuto continuare a svolgere un'occupazione qualsiasi, né che la sua eventuale capacità lucrativa residua al momento di giungere in Svizzera si sarebbe deteriorata in costanza di matrimonio. Certo, nel 1998 e nel 2001 essa si è vista rifiutare ogni prestazione dall'Assicurazione Invalidità, ma solo perché al momento in cui è intervenuta la menomazione essa non risiedeva in Svizzera e nemmeno aveva versato contributi in Svizzera (incarto richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, decisioni del 24 marzo 1998 e del 28 marzo 2001). Nel caso in cui non si fosse sposata, sotto questo profilo la sua situazione nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere sarebbe quindi stata la stessa (analogamente: FamPra.ch 2001 pag. 103 consid. 9). Per il resto, non un solo elemento permette di affermare con qualche verosimiglianza che la difficile situazione finanziaria dell'appellante, la quale non può sopperire con la rendita estera d'invalidità al suo fabbisogno minimo, trovi origine nel matrimonio e non in cause invalidanti anteriori. Nelle condizioni descritte il contributo di solidarietà chiesto dall'appellante si ricondurrebbe a un matrimonio inteso come assicurazione vitalizia, nozione che è estranea al diritto federale.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria