Incarto n. 11.2005.101
Lugano 27 ottobre 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.233 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 luglio 2004 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 a)
contro
AO 1 (ora patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2005 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 luglio 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 1° settembre 1993. Dal matrimonio è nato M__________, il 6 novembre 1993. La moglie, insegnante di sartoria, lavora al 25% per la __________ e al 75% per la __________, ditta che gestisce un negozio di merceria e abbigliamento a __________, della quale è amministratrice unica. Il marito, falegname, lavora anch'egli per quest'ultima società. I coniugi si sono separati di fatto nel novembre del 2003, quando AP 1ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 739 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento, di sua proprietà, sempre a __________.
B. Il 23 luglio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del figlio (riservato al padre il diritto di visita) e un contributo alimentare di fr. 1475.– mensili per quest'ultimo. Il 16 settembre 2004 i coniugi hanno raggiunto la seguente intesa sul diritto di visita al figlio, affidato alla madre:
– due fine settimana mensili, dal venerdì sera subito dopo la scuola, o dalle ore 18 durante i periodi di vacanza, alle domenica sera dopo cena;
– Matteo farà inoltre i pasti di mezzogiorno con il padre il mercoledì e il venerdì rientrando al proprio domicilio tutti i mercoledì e quei venerdì per i quali non dovesse poi trascorrere il fine settimana con il padre;
– infine M__________ trascorrerà le notti sul mercoledì e il venerdì presso il padre nelle settimane in cui egli trascorrerà il week-end con la mamma;
– il diritto di visita verrà esercitato dal padre personalmente, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto di far capo all'aiuto della nonna paterna alfine di mantenere i rapporti con la stessa.
Per quanto concerne le prossime vacanze dei morti si conviene:
– qualora la madre dovesse decidersi per delle vacanze durante tutto il periodo, M__________ sarà con lei;
– in caso contrario si conviene che M__________ trascorra alcuni giorni di vacanza, dal sabato al mercoledì sera, con la mamma, e dal mercoledì sera alla domenica sera, fino alla fine delle vacanze scolastiche, con il papà.
C. All'udienza del 24 febbraio 2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 4 marzo 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato il diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, più una settimana durante le vacanze di Pasqua, attenendosi all'accordo per quanto riguardava i pasti di mezzogiorno. Sentito il figlio il 23 marzo 2005, con decreto del 14 aprile 2005 egli ha modificato l'assetto cautelare, regolando il diritto di visita come prevedeva l'accordo del 16 settembre 2004.
D. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre memoriali scritti. Nel proprio, del 2 maggio 2005, AO 1 ha proposto di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie, di affidare il figlio alla madre (con esercizio congiunto dell'autorità parentale) e di disciplinare il suo diritto di visita in conformità al noto accordo, offrendo un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili. Nelle sue conclusioni del 17 maggio 2005 l'istante ha confermato le proprie domande iniziali, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per il figlio a fr. 1850.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 2020.– mensili dopo di allora.
E. Statuendo con sentenza del 12 luglio 2005, il Pretore supplente ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato M__________ alla madre e ha fissato il diritto di visita del padre in due fine settimana ogni 15 giorni (dal venerdì sera subito dopo la scuola, o dalle 18.00 durante i periodi di vacanza, alla domenica sera dopo cena). Inoltre egli ha stabilito che il figlio pranzasse il mercoledì e il venerdì con il padre, pernottasse il mercoledì e il venerdì dal padre nelle settimane in cui non rimanesse dal genitore durante il fine settimana, trascorresse con il padre una settimana durante le vacanze di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale, una settimana ogni biennio a Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. Infine il Pretore supplente ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili fino all'ottobre del 2005 e di fr. 1100.– mensili dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono state poste per due terzi a carico della moglie e per il resto a carico del marito, al quale l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 600.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 22 luglio 2005 nel quale chiede che il diritto di visita sia stabilito in due fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera, in una settimana durante le vacanze di Natale, in una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale e in tre settimane durante le ferie estive. In subordine essa conclude perché durante il periodo scolastico il diritto di visita sia esercitato come ha stabilito dal Pretore, mentre durante le festività o le ferie scolastiche si sopprimano le visite durante i pasti di mezzogiorno e le notti infrasettimanali. Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
In concreto non è litigioso il diritto di visita in sé, ma la sua durata, segnatamente quella infrasettimanale. In sostanza il Pretore supplente ha previsto, oltre al diritto di visita usuale nel Cantone Ticino, che M__________ pranzi con il padre il mercoledì e il venerdì di quelle settimane durante le quali il genitore non esercita il diritto di visita durante il week-end, pernottando dal padre quello stesso mercoledì e venerdì. Il primo giudice ha motivato tale decisione, rilevando che i genitori abitano a poca distanza l'uno dall'altro e che il ragazzo medesimo auspicava quella soluzione, conforme per altro all'accordo intervenuto tra coniugi il 16 settembre
Il Pretore supplente non ha negletto il comportamento vessatorio del marito verso la moglie, ma ha accertato che il figlio, apparsogli consapevole ed equidistante, non aveva subìto ripercussioni. Egli ha soggiunto in ogni modo che un diritto di visita usuale non avrebbe giovato al figlio, poiché il mercoledì e il venerdì la madre lavora. Essendo il padre disponibile a occuparsi di lui, in simili circostanze il primo giudice ha privilegiato il rapporto del figlio con il genitore per rapporto a quello con la nonna materna, come proponeva l'istante.
L'appellante sottolinea che il comportamento vessatorio del marito nei suoi confronti perdura ed è confermato da testimoni. Essa rileva poi che talora il marito coinvolge il figlio in litigi coniugali e che il comportamento del convenuto è finanche stato sanzionato dal Procuratore pubblico con decreti d'accusa per ingiurie e abuso di impianti di telecomunicazione. In circostanze del genere l'appellante reputa inopportuno concedere al marito l'ampio diritto di visita stabilito dal Pretore, anche perché ciò provocherebbe conflitti di lealtà nel figlio. A suo parere le tensioni tra genitori si ripercuotono sul ragazzo, il quale per timore di contrariare l'uno o l'altro consente all'assetto delle visite. Essa sostiene che quando ha il figlio con sé il marito passa le notti a importunarla e che a causa del contegno inammissibile del convenuto i compagni di M__________ hanno paura di giocare con lui. L'appellante contesta infine la preferenza accordata dal primo giudice al padre per rapporto alla nonna materna, la quale abita nello stesso stabile in cui vive il ragazzo e si è spesso occupata di lui.
Il genitore non affidatario e il figlio minorenne hanno il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono state esercitate in precedenza e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298 consid. 4a con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).
Nella fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato dal Pretore supplente al convenuto sia più ampio di quello generalmente riscontrabile nella prassi dei tribunali ticinesi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). È indubbio altresì che eventuali accordi tra genitori sul diritto di visita, come quello raggiunto a suo tempo dalle parti il 16 settembre 2004 (doc. 1), non sono decisivi per il bene del figlio. La questione è di sapere, in concreto, se nelle condizioni del caso specifico la soluzione adottata dal primo giudice risponda obiettivamente all'interesse del ragazzo.
a) Ascoltato dal Pretore supplente, M__________ ha dato il suo pieno consenso alla disciplina delle visite fissata dai genitori nel noto accordo, dicendosi felice di poter partire con il padre in vacanza (riassunto dell'audizione 23 marzo 2005). Certo, __________ ha sentito il ragazzo dolersi nell'estate del 2004 di dover “andare da quel coglione di mio papà” e altre volte di “non andarci volentieri ” (deposizione del 25 aprile 2005, verbali pag. 18). __________ ha dichiarato da parte sua di avere visto in qualche occasione M__________ chinare il capo e chiudersi in camera dopo telefonate del padre (deposizione del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). A parte il fatto però che nulla è dato di sapere sui motivi di simili comportamenti occasionali, ciò non basta per rendere verosimile che il bene del figlio sia in qualche modo a rischio. Nemmeno l'appellante pretende, del resto, che il ragazzo mostri sostanziali resistenze al diritto di visita. Ancorché la volontà del minorenne non sia da sé sola decisiva, dagli atti non emergono indizi che inducano a ritenere troppo frequenti, nel caso in esame, gli incontri con il padre. Al contrario: nel complesso la situazione appare globalmente buona. Perché poi M__________ dovrebbe essere interpellato di nuovo, l'appellante non spiega, né è dato a divedere.
b) Come la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, per il resto, i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. In concreto l'appellante paventa generici pericoli per Matteo, ma non rende verosimile che questi sia affettivamente ricattato dal padre con la prospettiva di ritorsioni. Né essa spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal ragazzo sarebbe dovuto alle visite infrasettimanali da parte del convenuto. Anzi, dagli atti non di evincono elementi oggettivi che suffraghino l'ipotesi di pregiudizi dovuti a un diritto di visita più esteso dell'ordinario. Che i rapporti fra le parti siano pessimi e che soggettivamente il genitore affidatario veda male i continui incontri del figlio con l'altro genitore ancora non significa che il diritto di visita debba essere particolarmente circoscritto.
c) Non mette conto di rilevare che nei confronti della moglie il convenuto abbia dato prova di bassezze e sia trasceso in angherie (doc. OO, e VV; rapporti dalla Polizia cantonale e di quella comunale di Giubiasco, nel fascicolo “richiami”). A un sommario esame come quello che disciplina l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale non consta però che la conflittualità coniugale turbi psicologicamente il figlio. Consapevole del degrado familiare e dell'ostilità fra genitori, il ragazzo medesimo ha chiesto di non essere “messo in mezzo” (riassunto dell'audizione 23 marzo 2005). È senz'altro deplorevole che il convenuto reiteri nell'importunare la moglie (deposizione __________ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 17) e ciò getta lunghe ombre sulla sua persona. Sta di fatto che ai fini dell'attuale giudizio importa solo il bene del ragazzo, il quale non risulta essere oggetto di alcuna aggressività paterna e ha il diritto di conservare relazioni personali adeguate. In definitiva, allo stato attuale delle cose nulla induce a ritenere che il diritto di visita infrasettimanale sia pregiudizievole per il figlio. Versare agli atti altre denunce sporte dall'appellante nei confronti del marito, come propone l'interessata, non porterebbe verosimilmente alcun elemento di rilievo ai fini del giudizio.
d) Preoccupa piuttosto, in realtà, che il convenuto non appaia sufficientemente in grado di estraniare il figlio dal suo odio per la moglie. E coinvolgere il figlio nel conflitto tra i genitori potrebbe anche condurre a una limitazione del diritto di visita (sentenza del Tribunale federale 5C.176/2001 in FamPra.ch 2002 pag. 403; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, nota 12 ad art. 274 CC con rinvii). Episodi incresciosi in presenza del figlio risultano essere accaduti, nella fattispecie, una volta nell'estate 2004, una volta il 20 aprile 2005 (deposizione __________ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16) e una decina di volte fra il maggio del 2004 e l'aprile del 2005 (deposizione __________ del 25 aprile 2005: verbali, pag. 16). Si ignora se ciò si sia ripetuto in seguito. Se non che – si ripete – il figlio non risulta particolarmente turbato dagli alterchi fra genitori e appare provvidamente capace di chiamarsi fuori. È appena il caso di rammentare, ad ogni buon conto, che qualora l'interessato reiterasse in dimostrazioni di cattiva condotta, mancando ai suoi obblighi di genitore, il giudice potrà sempre limitare il suo diritto di visita e adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore
educativo (art. 308 cpv. 1 in relazione con l'art. 315a cpv. 1 CC).
e) L'appellante lamenta che il Pretore abbia privilegiato il padre alla nonna materna nella cura infrasettimanale del figlio. A torto. Occuparsi del figlio è anzitutto un diritto e un dovere dei genitori, non degli avi, per lo meno nella misura in cui il bene del figlio non appaia a repentaglio. È vero che il figlio ha diritto di conservare anche adeguati contatti con i nonni, se ciò non lede i suoi interessi, ma in concreto non consta che il convenuto ostacoli siffatte relazioni. Anche al proposito l'appello si rivela dunque destinato all'insuccesso.
L'appellante chiede, in subordine, che durante le ferie scolastiche il diritto di visita infrasettimanale del padre sia limitato. Ora, è possibile che la nota estensione del diritto di visita sia dovuta agli orari di lavoro dell'appellante medesima, la quale insegna tutti i mercoledì e i venerdì nella __________ (doc. G2). Il solo fatto però che durante le vacanze scolastiche essa possa occuparsi personalmente del figlio anche nel corso della settimana non basta per giustificare una riduzione del diritto di visita da parte del convenuto, tanto meno ove si consideri che l'attuale situazione del figlio si presenta nel complesso buona. Tutto ciò posto, ancora una volta non è il caso di scostarsi pertanto dall'assetto delle visite fissato dal Pretore supplente.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria