11.2004.94

Incarto n. 11.2004.94

Lugano, 23 settembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 192.2001/R.21.2004 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP1 , personalmente e in rappresentanza del figlio K AP2 (1998), (patrocinata dall'avv. RA1 )

a

CO2 , e alla Commissione tutoria regionale 11, Losone;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 agosto 2004 presentato da AP1, per sé e il figlio KAP2, contro la decisione emessa il 26 luglio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio contratto il 16 maggio 1998 da CO2(1957) e AP1(1971) è nato K__________, il 23 agosto 1998. I coniugi vivono separati dal novembre del 2000. Il diritto di visita del padre e il contributo alimentare di lui in favore del figlio sono stati definiti per accordo tra genitori, omologato giudizialmente. Sorte difficoltà nell'esercizio delle visite, con decisione provvisionale del 17 luglio 2001 – confermata nel merito il 30 gennaio 2002 – la Commissione tutoria regionale 11 ha sospeso gli incontri fra padre e figlio. Su ricorso di CO2, il 26 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha ripristinato un diritto di visita sorvegliato presso il luogo d'incontro “__________” a __________ e ha istituito in favore del figlio una curatela educativa, affidando alla Commissione tutoria regionale il compito di designare il curatore. Il 25 settembre 2002 l’autorità tutoria ha nominato in tale veste __________, con lo specifico incarico di sorvegliare “le modalità del diritto/dovere di visita padre-figlio”.

B. Esercitato regolarmente per un certo periodo, in seguito a ulteriori difficoltà il diritto di visita si è interrotto, ma la Commissione tutoria regionale l'ha ripristinato con decisione dell'8 maggio 2003, fissando incontri di due ore ogni due settimane il primo mese, di tre ore il secondo mese e di quattro ore il terzo mese, con mandato al curatore di elaborare un rapporto. Dopo il terzo mese (9 agosto 2003) non sono più avvenuti diritti di visita. Il curatore educativo, preso atto anche di una relazione favorevole presentata il 27 agosto 2003 dal coordinatore del luogo d'incontro “__________”, ha proposto il 3 settembre 2003 di continuare gli incontri di quattro ore ogni due settimane, lasciando che padre e figlio pranzassero insieme una volta al mese. Su richiesta della madre, che si opponeva fermamente alle visite, la Commissione tutoria regionale ha commissionato una valutazione specialistica al dott. __________, del Servizio medico-psicologico di __________, il quale ha rassegnato due rapporti (del 19 dicembre 2003 e del 18 febbraio 2004), su cui le parti hanno potuto esprimersi.

C. Con decisione dichiarata immediatamente esecutiva del 12 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale ha così disciplinato il diritto di visita:

Le relazioni personali padre-figlio tra K__________ e CO2 avranno luogo per quattro visite sull'arco di due ore, nel parco comunale di __________, con le seguenti modalità, stabilite anche in considerazione della disponibilità del curatore:

domenica 21.3.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,

domenica 28.3.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00,

sabato 10.4.2004 dalle ore 10.00 alle ore 12.00,

domenica 25.4.2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In caso di pioggia o altro impedimento, le visite dovranno essere recuperate al più presto, secondo le indicazioni del curatore.

Le parti sono state convocate inoltre a un'udienza del 28 aprile 2004. Non sono state prelevate tasse di giustizia né spese.

D. Il 16 marzo 2004 AP1si è rivolta alla Commissione tutoria regionale, instando per la sostituzione del curatore educativo, annunciando l'intenzione di ricorrere contro la decisione appena citata e dolendosi del fatto che tale decisione fosse stata presa senza attendere le sue osservazioni ai rapporti del dottor __________. Il 17 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale si è confermata con decisione formale nel proprio operato e ha rifiutato la sostituzione del curatore. Contro le due decisioni (del 12 e del 17 marzo 2004) AP1 è insorta il 24 marzo 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso contro la risoluzione del 12 marzo 2004 – l'annullamento di entrambe le decisioni e la sostituzione del curatore educativo, formulando quest'ultima conclusione già in via cautelare. La Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso. Il curatore educativo ha ribadito la propria neutralità, confermando di essere disponibile a continuare il mandato. Il 20 aprile 2004 l'autorità di vigilanza ha accordato al ricorso effetto sospensivo e ha sospeso il diritto di visita.

E. In pendenza di ricorso, il 30 giugno 2004, CO2e AP1hanno introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una richiesta di divorzio comune con accordo completo. Dopo averli sentiti, il Pretore ha impartito loro il termine di riflessione (due mesi) con scadenza il 23 settembre 2004. Nel frattempo, il 26 luglio 2004, l'autorità di vigilanza ha statuito sul ricorso di AP1, respingendolo e confermando le due decisioni impugnate. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente.

F. AP1ha impugnato il 13 agosto 2004 la decisione predetta davanti a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la riforma del giudizio impugnato nel senso di sospendere a tempo indeterminato il diritto di visita e di sostituire il curatore educativo. Essa postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, tanto in appello quanto per la procedura davanti all'autorità di vigilanza. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. AP1ha introdotto appello personalmente e in rappresentanza del figlio. Ora, dagli atti non risulta che al momento in cui i coniugi hanno posto fine alla comunione domestica il Pretore abbia attribuito alla madre la titolarità esclusiva dell'autorità parentale (art. 297 cpv. 2 CC). Anche in tale ipotesi, nondimeno, occorrerebbe verificare se in concreto non si dia conflitto d'interessi fra l'operato di lei, che osteggia il diritto di visita, e il bene del figlio, cui devono tendere le relazioni personali, e se non sia il caso di far assistere K__________ da un curatore di rappresentanza (art. 392 n. 2 CC; in caso di cambiamento di nome: I CCA, sentenza inc. 11.2002.74 del 13 gennaio 2003 consid. 2 con rimandi). Dato che – come si è appena detto – l'appello è esperito anche da AP1personalmente e che la legittimazione di lei è pacifica, simili interrogativi possono rimanere irrisolti. Giova quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.

  2. Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli secondo le disposizioni sul divorzio prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di tutela (art. 315a cpv. 1 CC). Il giudice del divorzio può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese (art. 315a cpv. 2 CC). Durante la litispendenza di una causa di divorzio, nondimeno, le autorità di tutela restano competenti per continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della causa stessa (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC), come pure per ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice del divorzio non possa prenderle tempestivamente (art. 315a cpv. 3 n. 2 CC). Dall'appello si evince che nella fattispecie i genitori di K__________hanno inoltrato una richiesta comune di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, producendo una convenzione completa ai fini d'omologazione (pag. 3 in basso; doc. E di appello). Tale causa è successiva però all'avvio della procedura davanti alla Commissione tutoria regionale, volta a far modificare il diritto di visita pattuito dai genitori nel 2000, quando hanno posto termine alla comu­nione domestica. La competenza dell'autorità tutoria “per continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della causa” continua perciò a essere data.

Ci si potrebbe domandare, per la verità, se la disciplina delle relazioni personali (art. 133 cpv. 1 CC) tra genitori e figli rientri nel­le “misure a protezione del figlio” cui si riferisce l'art. 315a cpv. 3 n. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5P.307/2002 del 5 novembre 2002, consid. 2.3.2). Il quesito va risolto affermativamente (Dunand, La compétence pour modifier l'attribution des droits parentaux dans la perspective du nouveau droit du divorce, in: RDT 53/1998 pag. 186 in corrispondenza delle note 37 e 38), se non altro nei casi in cui la regolamentazione del diritto di visita sia connessa con una misura a protezione del figlio (art. 307 segg. CC). Nella fattispecie la disciplina del diritto di visita è direttamente legata alla figura del curatore educativo, istituto che si annovera – appunto – fra le misure a protezione del figlio (art. 308 CC). La competenza dell'autorità tutoria non può dunque essere revocata in dubbio. A scanso di malintesi è opportuno comunicare un esemplare della presente sentenza, in ogni modo, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.

  1. L'appellante produce in questa sede l'estratto di un memoriale di risposta da lei introdotto nell'ambito di un altro procedimento davanti all'autorità di vigilanza, l'estratto della relativa decisione sul beneficio dell'assistenza giudiziaria e il verbale dell'udienza tenutasi il 21 luglio 2004 davanti al Pretore di Locarno Campagna in esito alla richiesta comune di divorzio. Tali documenti sono ricevibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il dirit­to di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 122 III 404, 120 II 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). L'interessata insta dipoi perché questa Camera richiami dal Ministero pubblico tutti gli incarti aperti a nome del marito (appello, pag. 6 n. 5), chieda al curatore educativo un rapporto aggiornato e disponga l'assunzione di una perizia psichiatrica (pag. 9 in alto). Come si vedrà oltre (consid. 7 e 9), tali mezzi di prova non apporterebbero – con ogni verosimiglianza – elementi di rilievo per l'emanazione del giudizio. Da essi si può quindi prescindere.

  2. Nella sua decisione del 12 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale, premesso che la sospensione del diritto di visita intervenuta nell'agosto del 2003 si riconduceva a un'erronea interpre­tazione della decisione emanata l'8 maggio 2003, ha accertato che nella fattispecie il padre non risulta inidoneo a intrattenere relazioni con il figlio e che la reticenza del bambino a incontrare il genitore era dovuta verosimilmente all'incostanza delle visite. Ha pertanto ritenuto opportuno che gli incontri riprendessero gradualmente, ricominciando da quattro visite di due ore nel parco del Comune ove il bambino risiede, alla presenza del curatore. L'autorità di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale opinione, soggiungendo che – nonostante un certo disagio iniziale – gli incontri tra padre e figlio si svolgono in modo tranquillo. “I problemi semmai si presentano prima o dopo il diritto di visita, ciò che evidentemente non sembra poter essere imputabile ad un qualsiasi comportamento sconveniente del padre con il quale il bambino trascorre ore tranquille”. A parere del dottor __________, poi, i diritti di visita non sono dannosi per il bambino, come confermano gli operatori che hanno osservato K__________insieme con il padre. Quanto alla reticenza del figlio, l'autorità di vigilanza ha sottolineato che il bambino non rifiuta di incontrare il padre, ma desidera che la madre sia presente, ricordando che in caso di conflitto di lealtà e di influenza da parte di un genitore occorre tenere conto non solo della volontà del figlio, ma anche dell'importanza per lui di intrattenere relazioni con entrambi i genitori.

  3. L'interessata lamenta anzitutto, nell'appello, le modalità con cui la Commissione tutoria regionale ha adottato la decisione del

12 marzo 2005, prima ancora di ricevere le sue osservazioni, da lei consegnate alla posta quello stesso giorno (memoriale, punto 4). Essa critica anche la circostanza che prima della decisione il sostituto delegato comunale sedente nella Commissione tutoria abbia riferito a sua madre, sindaco di ____________________, discorsi tenuti in Commissione sul modo in cui si sarebbe potuto ripristinare il diritto di visita (doc. 1, allegato C), vedendosi poi redarguire il 25 marzo 2004 dall'autorità di vigilanza (doc. 8). Sta di fatto che tali irregolarità sono senza interesse ai fini del presente giudizio. L'in­teressata ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni sui referti del dottor __________ e denunciare disciplinarmente la violazione del segreto d'ufficio davanti all'autorità di vigilanza, che è un organismo munito di pieno potere cognitivo (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ogni eventuale violazione del diritto d'essere sentiti è quindi superata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 126 I 72 in alto, 118 Ib 276 in alto con rinvii).

  1. L'appellante sostiene che l'autorità di vigilanza ha rifiutato senza motivazione le prove da lei offerte, ossia il richiamo di atti dalla Commissione tutoria regionale e dal Ministero pubblico (memoriale, punto 2), l'audizione di una docente della scuola dell'infanzia e l'assunzione di una perizia (memoriale, punto 5 e pag. 8 in fondo). Nella misura in cui sembra evocare un diniego di giustizia formale, la censura è infondata. In linea di principio, per vero, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimen­to penale o amministrativo. Ciò non toglie che, spiegandone i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii), l'autorità possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprez­zamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a, 119 Ib 505 consid. 5b/bb con rinvii; v. anche DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b). In concreto l'autorità di vigilanza ha addotto che gli elementi di rilievo per il giudizio potevano essere desunti dall'incarto, onde l'inutilità di altre prove (decisione impugnata, consid. 1). Quanto alla perizia, essa l'ha ritenuta superflua, il referto del dottor __________trovando riscontro nei rapporti degli altri operatori (consid. 3b in principio). Si tratta di una motivazione stringata, fors'anche ai limiti della sufficienza, ma che consentiva alla ricorrente di capire perché l'autorità non intendeva disporre altri mezzi istruttori. Ciò posto, non può farsi questione di diniego di giustizia formale.

Rimane da esaminare se, respingendo le prove indicate, l'autorità abbia commesso un diniego di giustizia sostanziale. Nella fattispecie non è dato però a divedere quali elementi utili per il giudizio si potrebbero trarre dagli incarti penali riguardanti CO2. Certo, l'interessata afferma di essere stata vittima di violenze fisiche e verbali, oltre che di minacce, ma non pretende che il marito abbia adottato simili comportamenti verso il figlio, se non di “riflesso” (appello, punto 2), né che simili episodi si siano ripetuti di recente. Quanto all'incarto della Commissione tutoria regionale, in appello non sono contese le misure adottate a suo tempo, bensì l'opportunità di ripristinare il diritto di visita alla luce della situazione attuale. La docente della scuola dell'infanzia, poi, è già stata interpellata dal dottor __________e ha riferito – come l'appellante stessa ricorda (memoriale, pag. 8 in alto) – di una “situazione critica del bambino” in relazione all'esercizio dei diritti di visita (rapporto del 19 dicembre 2003, pag. 1 in basso). Per quel che è della perizia psichiatrica, infine, l'appellante sollecita l'intervento uno specialista esterno capace di “togliere dubbi e fornire certezze circa la portata dei referti” del dottor __________ (appello pag. 8 nel mezzo), salvo dimenticare che il dottor __________ha dovuto interrompere la sua valutazione proprio per l'impossibilità di organizzare un incontro tra padre e figlio in seguito alla resistenza dell'appellante (rapporto del 19 dicembre 2003, pag. 2 in fine e pag. 1 nel mezzo). Di fronte a comportamenti del genere, mal si comprende di quale ausilio potrebbe essere un perito esterno al Servizio medico-psicologico.

  1. Asserisce l'appellante che, ad ogni modo, i due referti del dottor sono inattendibili e non giustificano il ripristino del diritto di visita. Essa rileva che nel primo rapporto, del 19 dicembre 2003, il medico aveva constatato l'inopportunità di incontri tra pa­dre e figlio, ma che due mesi dopo aveva cambiato parere senza nemmeno rivedere il bambino, mentre nella successiva relazione del 18 febbraio 2004 si è limitato a esprimere “l'impressione” che il padre ha diritto di vedere il figlio, prospettando a torto l'ipotesi che il bambino fosse influenzato da lei. Così argomentando, in realtà, l'interessata cerca di equivocare sul tenore dei rapporti. Nel primo il dottor __________ ha sottolineato che quando si accenna a incontri con il papà “il bambino diventa teso, ritorna in braccio alla madre, nasconde la faccia, non parla più”. “Insisten­do un po'” – egli ha soggiunto – il bambino ha aderito alla proposta, ma “solo alla presenza della madre”, che da parte sua ha rifiutato. Il dottor ha interpellato anche la docente di scuola dell'infanzia, la quale ha “confermato una situazione critica del bambino in rapporto alle irregolarità del diritto di visita” svolto nei primi mesi dell'anno, non senza precisare che a quel periodo risale la convivenza della madre con il nuovo compagno, M, “per cui è probabile che i due fattori si siano sommati”. Addirittura il bambino, seppure contrariato dalla docente, insiste che “suo padre è M e non CO2” e dice di voler vedere il genitore solo quando sarà più grande. Il dottor __________ha accertato, per di più, l'indefessa opposizione dell'appellante a qualsiasi incontro fra padre e figlio, anche in presenza di lei, quantunque ciò fosse necessario per la valutazione. In simili condizioni il professionista si è visto costretto a interrompere il proprio lavoro.

Nel secondo referto, del 18 febbraio 2004, il dottor ha premesso che – a mente sua – il padre ha diritto a vedere il bambino e ha narrato di un colloquio con il genitore, il quale gli è sembrato “molto più adeguato e corretto negli scambi”, anche se “dovreb­be farsi prendere ancora di meno dai conflitti con la sua ex moglie, cosa che probabilmente contribuirebbe a creare un clima più sereno a tutto vantaggio del piccolo K”. Egli ha manifestato inoltre “l'impressione che il bambino sia influenzato da parte dell'ambiente materno, cosa che spiegherebbe certe sue affermazioni a proposito dei suoi desideri sui possibili referenti genitoriali”. Concludendo, il medico ha espresso l'opinione “che un'opera di paziente mediazione da parte del curatore in questo momento sia l'unica strada percorribile per tentare di

riavvicinare con gradualità il bambino al padre, ben sapendo che il bambino vive una situazione molto difficile e conflittuale quando si parla di queste cose”. Ma – egli ha epilogato – “queste motivazioni non sono sufficienti per impedire al padre di vedere del tutto il figlio”.

Contrariamente a quanto afferma l'appellante, già di primo acchito l'esperto non risulta avere per nulla mutato opinione. Dopo avere descritto nel primo rapporto il grande imbarazzo denotato dal bambino all'idea di incontrare il padre e la ferma opposizione palesata della madre, lo specialista ha valutato nel secondo rapporto il comportamento di CO2, giungendo alla convinzione che un prudente riavvicinamento, graduale e mediato, sia la via da percorrere. Quanto all'impressione che K__________sia influenzato dall'ambiente materno, si tratta di una conclusione specialistica chiaramente motivata. Le asserzioni del bambino sui “referenti genitoriali”, del resto, sono state confermate anche dalla docente della scuola dell'infanzia. Il medico ha invero qualificato la propria opinione come “impressione per quanto concerne il diritto di visita del padre” (prima frase del rapporto del 18 febbraio 2004). La cautela dello specialista, tuttavia, si spiega professionalmente con l'impossibilità di completare la valutazione perché l'appellante impedisce un incontro tra padre e figlio (rapporto del 19 dicembre 2003 in fondo). Pretendere in siffatte circostanze che i due referti siano inattendibili e non giustifichino un ripristino del diritto di visita non è serio e non merita ulteriore disamina.

  1. L'appellante assevera che l'autorità di vigilanza ha deciso sulla scorta di rapporto obsoleti, le ultime visite del padre al figlio risalendo all'inizio dell'estate

  2. Ora, nel suo rapporto del 3 settembre 2003 il curatore educativo ha dichiarato di avere notato “un certo disagio di K__________ prima degli incontri”, ma che “i diritti si svolgono in modo normale e K____________________ passa tranquillamente il tempo con il papà”. Egli medesimo ha proposto così di continuare gli incontri di quattro ore ogni due settimane, lasciando pranzare insieme padre e figlio una volta al mese (doc. 4, allegato a). Analoga proposta ha formulato il responsabile del luogo d'incontro “__________”, il quale, pur osservando qualche “timore” nel bambino, ha finanche suggerito di ampliare gli orari (doc. 4, allegato b). I rapporti in questione si riferiscono invero ai diritti di visita avvenuti dal 24 maggio al 9 agosto 2003 (la decisione impugnata è del 26 luglio 2004). A prescindere dal fatto però che la successiva interruzione si deve – per finire – alla strenua resistenza dell'appellante, proprio per tenere conto dell'intervallo e per consentire una ripresa graduale degli incontri la Commissione tutoria regionale ha previsto visite brevi, di due ore, da trascorrere in un luogo familiare al bambino come il parco del Comune. L'interessata, del resto, non spende una parola per illustrare quali fatti nuovi farebbero apparire superati i rapporti del dottor __________, del curatore educativo e del responsabile del luogo d'incontro, né per adombrare i motivi che osterebbero a una prudente ripresa degli incontri. Né si capisce a che cosa servirebbe chiedere un altro rapporto al curatore educativo, ove appena si consideri ch'egli non ha più avuto modo di continuare la sua opera dopo l'interruzione delle visite, pur rimanendo in relazione con il bambino.

  3. Secondo l'appellante, da quando non vede più il padre K__________ è diventato più tranquillo, sia in famiglia sia con i compagni, sia con la docente della scuola dell'infanzia, e dorme sonni tranquilli (appello, punto 2). Tali asserzioni non appaiono corroborate da alcuna verosimiglianza, ma fossero anche vere sarebbero spiegabili già a prima vista, una volta consultati i rapporti agli atti. Non vedendosi più prospettare incontri con il padre, in effetti, il figlio non corre più il rischio di incorrere in conflitti di lealtà con la madre, che alle visite di CO2 si oppone con fermezza. Un'altra questione è sapere se ciò risponda oggettivamente all'interesse di K__________, il quale per non irritare l'appellante rinvia ogni incontro con il genitore a “quando sarà più grande” (sopra, consid. 8). I criteri per disciplinare le relazioni personali del figlio sono già stati diffusamente enunciati dall'autorità di vigilanza (sentenza impugnata, consid. 5). Basti rammentare che decisivo è unicamente, a tale proposito, il bene del figlio inteso in senso fisico, psichico, morale e spirituale. Occorre dunque valutare, in ogni singolo caso, le ragioni per cui il bambino adotti un atteggiamento di difesa nei confronti del genitore che non ne ha la custodia e se l'esercizio del diritto di visita possa realmente recare pregiudizio. È infatti unanimemente riconosciuto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori si rivela essenziale (DTF 127 III 298 consid. 4a con numerosi riferimenti).

Nella fattispecie è palmare che i rapporti fra genitori sono tesi: il padre “si lascia prendere” dai conflitti con l'appellante (rap­porto 18 febbraio 2004 del dottor ), la quale non cessa di rimproverare al coniuge “episodi di violenza fisica e verbale” (appello, punto 2), destando anche l'impressione di influenzare il figlio (rapporto citato). A conferma di simili attriti K ha espresso all'operatore del luogo d'incontro il timore “che il papà possa fare male alla mamma”, pur volendo “bene alla mamma e al papà” e desiderando che “la mamma ed il papà vadano d'accordo” (doc. 4, allegato b, pag. 1 in fondo). Da parte sua il bambino ha fatto del suo meglio, tant'è che gli ultimi diritti di visita si erano svolti in modo soddisfacente (sopra, consid. 9), anche se non erano bastati a rinfrancarlo. D'altro lato non sarebbe proponibile, a beneficio di una malintesa tranquillità, eliminare il conflitto d'affetti allontanando semplicemente il bambino da una figura di riferimento come quella del padre. I contrasti fra genitori, che si acuiscono durante i diritti di visita, sono rimediabili solo dagli interessati medesimi, seguendo le direttive precise e puntuali che il curatore del bambino è tenuto a prendere, intervenendo senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). All'appellante è appena il caso di rammentare che la creazione di una nuova unione non basta, da sé sola, per escludere il genitore non affidatario dalle relazioni personali con il figlio (DTF 118 II 26 consid. 3e; Rep. 1987 pag. 193, consid. 2; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 274 CC). Per il figlio è importante confrontare l'immagine che si è costruito del proprio genitore con la realtà, in modo da evitare idealizzazioni o svalutazioni (DTF 127 III 299 consid. 4b con rimandi).

  1. Ne deriva che in concreto non si ravvisano lontanamente gli estremi per sopprimere le relazioni personali fra padre e figlio, il cui bene non è certo messo a repentaglio dagli incontri fissati dalla Commissione tutoria regionale (art. 274 cpv. 2 CC). Quanto alla regolamentazione del diritto di visita (quattro incontri di due ore ogni due settimane nel parco del Comune, alla presenza del curatore educativo), essa appare conforme al proposito di “riavvicinare con gradualità il bambino al padre”, come ha proposto il dottor __________ (rapporto 18 febbraio 2004). Occorre soltanto aggiornare le date degli appuntamenti. Competerà al curatore educativo, in caso di serio impedimento, anticiparli o differirli e trovare un'alternativa al parco in caso di freddo o di cattivo tempo, ad esempio chiedendo il permesso di usufruire di spazi nella scuola comunale (il luogo d'incontro “__________” ha cessato l'attività). Spetterà poi alla Commissione tutoria regionale prevedere una nuova data per l'udienza in cui sarà valutato l'esito degli incontri e saranno definite le modalità future, la convocazione per il 28 aprile 2004 essendo ormai priva d'oggetto (doc. 1, allegato A: decisione del 15 marzo 2004, dispositivo n. 2).

  2. Resta la controversia legata alla postulata sostituzione del curatore educativo. La Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta, non scorgendo ragioni oggettive per un provvedimento del genere (doc. 1, allegato B: decisione del 18 marzo 2004, in fondo). L'autorità di vigilanza ha condiviso tale parere, nulla inducendo a credere che il curatore abbia dato indicazioni inveritiere o agito contro l'interesse del bambino, non bastando a denotare parzialità il fatto ch'egli abbia aiutato il padre a redigere una lettera. Anzi – ha aggiunto l'autorità di vigilanza – dagli atti risulta che il curatore ha potuto ottenere buoni risultati dagli incontri fra padre e figlio, lo stesso dottor __________riconoscendogli un'opera di paziente mediazione.

a) Il curatore preposto alla vigilanza delle relazioni personali con il figlio (art. 308 cpv. 2 CC) deve vegliare a che queste si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, rego­lando se necessario le modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breit­schmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 308). Nei limiti del suo ufficio egli deve attivarsi di propria iniziativa e tutti gli interessati sono tenuti a rispettarne le indicazioni, anche se per i genitori ciò costituisce una restrizione dell'autorità parentale (Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 308 CC). Tra i compiti del curatore rientra quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitti fra genitori (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 ZGB, Friburgo 1996, pag. 440; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art. 308 CC).

b) L'appellante rimprovera al curatore di avere aiutato il marito a stilare una lettera in cui questi le chiedeva di rinunciare, nel quadro del divorzio, al vicendevole riparto delle prestazioni di libero passaggio maturate durante il matrimonio. Se avesse accettato, ciò si sarebbe risolto per lei in un grave danno. Il curatore ha ammesso che nel 2002 CO2lo aveva pregato di preparargli una lettera “in quanto non aveva il computer”, precisando però di essersi limitato a scrivere quanto l'interlocutore desiderava (doc. 4, allegato d). Ora, per tacere del fatto che l'appellante è patrocinata da un legale anche nella causa di divorzio (doc. E di appello), non risulta che il curatore, persona sprovvista di particolari conoscenze giuridiche, abbia prestato ausilio potendo o dovendo sapere di recarle pregiudizio. Del resto neppure l'appellante pretende più, in questa sede, che il curatore abbia “orche­strato” un'operazione in suo danno (doc. 4, allegato c). __________ ha senz'altro peccato di ingenuità, sottovalutando la portata del suo gesto agli occhi dell'appellante, ma nul­la suffraga l'ipotesi che abbia agito per parzialità o prevenzione.

c) Si aggiunga che la sfiducia soggettiva di una parte, per quanto incresciosa, non giustifica la rimozione di un curatore educativo cui va riconosciuta la capacità – non contestata neppure dall'appellante – di organizzare in modo proficuo le relazioni personali tra padre e figlio. Tanto meno ove si pensi che, quantunque a conoscenza da tempo dell'episodio (doc. 4 in alto), l'interessata ha cominciato a dolersene solo dopo che la Commissione tutoria ha deciso la ripresa del diritto di visita. Né il curatore ha dato prova di “latitanza”. Al contrario: egli si è interessato del bambino anche dopo il settembre del 2003, telefonando in più occasioni, consegnando all'appellante un regalo per K__________da parte del padre, chiedendo – invano – di poter parlare con il piccolo e raccogliendo informazioni presso la docente di scuola dell'infanzia (doc. 4, allegato d). Del resto, far carico di passività al curatore incaricato di vigilare sulle relazioni personali del figlio con il padre e opporsi simultaneamente all'esercizio di qualsiasi diritto di visita è un comportamento a dir poco contraddittorio. Anche su questo punto l'appello sfiora il pretesto.

  1. Da ultimo l'appellante insorge contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'autorità di vigilanza, facendo valere di avere formulato la richiesta contestualmente al ricorso, ciò che nella decisione impugnata si nega a torto. Inoltre essa menziona una precedente decisione in cui l'autorità di vigilanza aveva accolto una richiesta analoga, benché avanzata nello stes­so modo. A suo parere infine, avesse avuto dubbi sulla sua situazione finanziaria, l'autorità avrebbe dovuto sollecitare ragguagli spontaneamente.

a) Nel suo ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata aveva accennato all'assistenza giudiziaria solo nelle domande, così articolando quella relativa agli oneri processuali:

Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili ritenuto nondimeno che sin dall'inizio di questo procedimento la signora AP1ha postulato la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

L'autorità di vigilanza ha ritenuto che ciò non bastasse a configurare una formale richiesta di beneficio, men che meno considerando che l'interessata aveva omesso di produrre il certificato municipale e di documentare la sua situazione finanziaria. L'appellante si prevale – come detto – di una decisione in cui l'autorità di vigilanza aveva accolto il 21 giugno 2004, in un'altra procedura, una richiesta di assistenza giudiziaria formulata in modo analogo (doc. D di appello). Se non che, in quel frangente l'istanza era stata proposta in ben altra maniera, con espressa trattazione nei motivi e con altrettanto esplicita richiesta di giudizio (doc. C di appello, pag. 14 e 15 in alto: “Al signor X è confermata anche in questa sede ricorsuale la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio”). Nessun parallelo può dunque essere tratto in concreto fra i due casi.

b) Il problema è ancora di sapere se la richiesta formulata nel ricorso fosse sufficiente dal profilo formale e se, nell'affermativa, incombesse all'autorità di vigilanza promuovere approfondimenti sulle condizioni finanziarie della richiedente. La prima questione appare già di per sé dubbia. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria vale solo dinanzi all'autorità che l'ha concesso (art. 15 cpv. 1 Lag). Il fatto che “sin dall'inizio di questo procedimento la signora AP1ha postulato la messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio” poco importava perciò all'autorità di ricorso. Comunque fosse, avesse anche dovuto quest'ultima interpretare tale locuzione alla stregua di una richiesta di assistenza giudiziaria in seconda sede, la domanda non risultava corredata del benché minimo giustificativo. Eppure l'art. 4 cpv. 1 Lag, che a una ricorrente patrocinata da un legale non po­teva sfuggire, richiama a chiare lettere tale requisito. L'appellante obietta che spettava all'autorità di vigilanza chiedere la documentazione mancante. Dimentica però che il principio inquisitorio non impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo), né esonera una parte dal produrre – per quanto possibile – i documenti necessari in suo possesso, tant'è che tocca pur sempre a chi chiede l'assistenza giudiziaria rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Anche su quest'ultimo punto l'appello si dimostra perciò inconsistente.

  1. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale, oltre che superata dall'emanazione del presente giudizio, era superflua in partenza, l'appello dell'art. 424a CPC avendo effetto sospensivo per legge, salvo contraria decisione dell'autorità di vigilanza (cpv. 1).

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, contenendo volutamente la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. Le date previste nella decisione emessa il 15 marzo 2004 della Commissione tutoria regionale 11 sono aggiornate come segue:

Le relazioni personali padre-figlio tra K__________ e CO2 avranno luogo per quattro visite sull'arco di due ore, nel parco comunale di __________, con le seguenti modalità, riservata la disponibilità del curatore:

domenica 17 ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, domenica 31 ottobre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, domenica 14 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e domenica 28 novembre 2004 dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

In caso di pioggia o altro impedimento le visite dovranno essere recuperate al più presto, secondo le indicazioni del curatore.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione:

– ; – ; – Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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