Incarto n. 11.2004.7

Lugano, 27 novembre 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.349 (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 15 dicembre 2003 da

AP 1 , e dalla AP 2 (patrocinati dall' PA 2)

al precetto esecutivo civile intimato loro il 5 dicembre 2003 da

AO 1 AO 1 (ora patrocinati dall',) AO 3 AO 4 , e AO 5 (patrocinati dall' PA 3);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 gennaio 2003 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa il 20 gennaio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 allevava ovini, capre, cavalli e asini in una stalla situata nella zona agricola del Comune di __________ (particella n. 454), ove deteneva anche alcuni cani, che impiegava prevalentemente per la custodia delle greggi. In seguito a reiterate lamentele dei vicini, disturbati dai cani che abbaiavano e vagavano incustoditi lungo l'argine di fiume __________, essa è stata ripetutamente richiamata all'ordine dal Municipio di __________. Con risoluzione del 19 luglio 2001 il Municipio di __________ ha ordinato infine a AO 1 di allontanare dal territorio comunale tutti i cani da lei tenuti sulla particella n. 454. Adito da AO 1, con decisione del 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha ritenuto l'or­dine di allontanamento contrario al principio della proporzionalità e l'ha sostituito con quello di consegnare i cani alla AP 2. Un ricorso inoltrato da AO 1 al Tribunale cantonale amministrativo contro tale risoluzione è stato respinto con sentenza del 21 giugno 2002 (inc. 52.2001.398). Un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico introdotti da AO 1 al Tribunale federale sono stati ritirati il 30 ottobre 2002.

B. Il 4 dicembre 2002 i cani non erano ancora stati consegnati alla AP 2, sicché il Municipio di __________ ha diffidato AO 1 a rispettare l'ordine entro il 10 dicembre 2002, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. La destinataria non avendo ottemperato all'ingiunzione, agenti della polizia cantonale sono comparsi il 15 maggio 2003 insieme con un rappresentante del Municipio di __________, accompagnati da operatori della AP 2 e da un veterinario, i quali hanno sequestrato a AO 1 quattro cani pastore femmina di razza maremmana e due maschi border collie. I cani sono stati affidati alla AP 2, che li ha portati nel proprio rifugio a __________. In tale circostanza AP 1, presidente della società, ha rilasciato a AO 1 la seguente dichiarazione:

Gnosca, 15 maggio 2003

La AP 2, per ordine del Comune di __________, riceve in consegna dalla fattoria AO 1:

1 border collie con cucciolo ♂♂

1 maremmano cucciolone 6 mesi ♀

2 femmine maremmano in calore 4 anni

1 incrocio maremmano ♀ 7 anni.

Io sottoscritto, AP 1, dichiaro che i cani saranno ben tenuti al rifugio e che restano di proprietà della signora AO 1.

Potranno essere riconsegnati a condizione che non vengano più portati a __________.

Il presidente AP 2

AP 1

C. Per incarico del Municipio di __________, il 23 maggio 2003 la AP 2 ha sequestrato a AO 1 altri due cani pastore di razza maremmana. Con decisione del 2 giugno 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, il Municipio ha poi ordinato la soppressione di tre cani per “sindrome da privazione sensoriale”. AO 1 e AO 2 sono insorti il 20 giugno 2003 al Consiglio di Stato, che il 9 luglio 2003 ha restituito al ricorso effetto sospensivo. Frattanto i due cani di razza border collie sono stati adottati da terzi. Gli altri cani sono rimasti nel rifugio. Le spese per gli interventi di sequestro e per la custo­dia dei cani dal 15 maggio al 30 settembre 2003, di complessivi fr. 15 623.–, sono state fatturate dalla AP 2 al Comune di __________, che con risoluzione del 7 ottobre 2003 ne ha chiesto la rifusione a AO 1. Statuendo su ricorso di quest'ultima, con risoluzione dell'11 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha ridotto le spese di fr. 250.–. Contro tale decisione AO 1 è insorta il 2 dicembre 2003 al Tribunale cantonale amministrativo. Nel frattempo, sempre su incarico del Municipio di __________, la AP 2 ha sequestrato il 7 novembre 2003 a AO 1 altri quattro cani adulti e altrettanti cuccioli di razza maremmana.

D. Il 5 dicembre 2003 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 hanno intimato alla AP 2 e ad AP 1 un precetto esecutivo civile, chiedendo la consegna di un border collie con cucciolo, un maremmano cucciolone, due maremmane femmine e un incrocio di maremmano femmina. Come titolo esecutivo essi hanno indicato la dichiarazione firmata il 15 maggio 2003 da AP 1. La AP 2 e AP 1 hanno sollevato opposizione il 15 dicembre 2003 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona. Al­l'udienza del 23 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. L'unica prova assunta è consistita nel richiamo di un incarto riguardante un'azione possessoria intentata dai precettanti, insieme con un terzo, per ottenere la restituzione di sedici cani custoditi dalla AP 2 (inc. DI.2003.347 della medesima Pretura). Il dibattimento finale ha avuto luogo quindi seduta stante e in tale circostanza le parti hanno confermato i loro punti di vista. Statuendo il 20 gennaio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'opposizione e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 150.–) a carico degli opponenti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata la AP 2 e AP 1 hanno appellato il 26 gennaio 2004, postulando – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la rifor­ma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro opposizione al precetto esecutivo. Con decreto del

4 febbraio 2004 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo. Nello loro osservazioni del 21 febbraio 2004 i convenuti propongono di respingere l'appello.

F. Il 10 agosto 2006 gli appellanti hanno trasmesso alla Camera copia di una sentenza emanata il 10 settembre 2004 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2003.393), di una sentenza emanata il 6 aprile 2005 dal Tribunale federale (2A.591/2004), di un'altra sentenza emanata il 15 dicembre 2005 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2004.329/341) e di un'ulteriore sentenza emanata il 7 giugno 2006 dal Tribunale federale (2A.67/2006), sostenendo che la procedura esecutiva “parrebbe divenuta priva di oggetto”. Con ordinanza del 18 gennaio 2007 il presidente della Camera ha fissato così un termine di dieci giorni ai convenuti per esprimersi sulla presunta caducità della causa e a entrambe le parti per presentare le loro conclusioni in materia di spese e ripetibili nell'ipotesi in cui la causa fosse stata dichiarata senza oggetto. Gli appellanti hanno proposto il 22 gennaio 2007 di porre gli oneri processuali e le ripetibili a carico dei convenuti. AO 2 e AO 1 hanno dichiarato il 1° febbraio 2007 di opporsi allo stralcio della procedura dai ruoli. Gli altri convenuti sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CC). Esperito nel termine di 10 gior­ni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

  1. Gli appellanti sostengono – come detto – che la procedura esecutiva è divenuta priva d'oggetto. Ora, la sentenza emessa il

10 settembre 2004 dal Tribunale cantonale amministrativo concerne il rimborso delle spese affrontate dal Comune di __________ per l'intervento della AP 2 (sopra, consid. B), le quali per finire sono state ridotte a fr. 3970.–, pari ai costi per la presa in consegna e il ricovero dei cani fino al 15 giugno 2003, limite di tempo ritenuto ragionevole per un sequestro cautelativo. Con la sentenza del 6 aprile 2005 il Tribunale federale ha semplicemente respinto un ricorso di diritto amministrativo diretto dal Comune di __________ contro tale giudizio. I due pronunciati nulla mutano quindi ai fini dell'attuale procedura.

La sentenza emanata il 15 dicembre 2005 il Tribunale cantonale amministrativo riguarda una risoluzione del 10 febbraio 2004 con cui il Municipio di __________ ha autorizzato la AP 2 ad alienare i cani sotto sequestro. Tale risoluzione è stata integrata dal Tribunale cantonale amministrativo nel senso che il ricavo ottenuto dalla vendita dei cani sarebbe stato versato ai legittimi proprietari, dedotte le spese di custodia maturate dal 15 maggio al 15 giugno 2005 e dopo il 10 febbraio 2004. Con la sentenza del 7 giugno 2006 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto amministrativo esperito contro tale giudizio da AO 1 in base alla legge federale sulla protezione degli animali. Ciò potrebbe significare, in effetti, che la AP 2 e AP 1 non siano più in possesso dei cani cui si riferisce la nota dichiarazione del 15 maggio 2003. In realtà, salvo i due cani di razza border collie dati a terzi nel giugno del 2003 (sopra, lett. C), nulla induce a ritenere che gli altri cani sequestrati il 15 maggio 2003 siano stati soppressi o alienati, ciò che nemmeno gli appellanti pretendono. Il solo fatto che la AP 2 debba eliminare tre cani e vendere gli altri ancora non significa, in altri termini, che gli animali sotto sequestro siano stati effettiva­mente eliminati o venduti. Non sussistono quindi gli estremi per dichiarare il procedimento esecutivo senza oggetto, se non per quanto riguarda i due cani adottati da terzi.

  1. Nelle loro osservazioni i convenuti chiedono “l'interlineazione” delle locuzioni – che giudicano ingiuriose – “ultima perla” (“E veniamo all'‘ultima perla’ contenuta nel giudizio impugnato”; pag. 7 verso il basso) e “partigiano” (“Anche su questo punto il Giudice di prime cure ha valutato gli atti in modo sommario, per non dire partigiano”: loc. cit.) contenute nell'appello avversario. Ci si potrebbe domandare se una parte sia legittimata a chiedere l'intersecazione di espressioni avversarie che tocchino non lei medesima, bensì il primo giudice. Sia come sia, per quanto inutilmente polemiche e offensive, le frasi menzionate rientrano ancora nel diritto di critica che a una parte – e a un patrocinatore – compete verso l'autorità (v. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 69). In proposito non giova dunque attardarsi.

  2. I convenuti accludono alle osservazioni all'appello copia di una lettera del 25 gennaio 2004 in cui AP 1, ha comunicato ad autorità e a privati che la AP 2, di cui è presidente, avrebbe sospeso la collaborazione con i Comuni per qualsiasi richiesta di assistenza. A prescindere dal fatto però che nuove prove non sono ricevibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il documento è ininfluente ai fini del giudizio. La questione di sapere se AP 1 sia solito firmare da sé solo in nome e per conto della AP 2 non è di rilievo invero ai fini del giudizio (sotto, consid. 8).

  3. Nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha accertato che per statuto la AP 2 è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente e del segretario, mentre la nota dichiarazione del 15 maggio 2003 è sottoscritta dal solo AP 1. Egli ha ritenuto nondimeno che ciò non inficiasse la validità del titolo, non potendosi immaginare che il presidente avesse assunto consapevolmente un impegno privo di valore. Inoltre tutti i documenti esibiti dalla AP 2 risultavano firmati dal solo presidente, sicché nulla induceva i convenuti a dubitare in proposito. Per di più – ha continuato il primo giudice – la dichiarazione contiene un impegno personale di AP 1 (quello di accudire adeguatamente i cani), poco contando l'imprecisa designazione dei proprietari (la sola AO 1 anziché i convenuti tutti). L'unica condizione cui soggiace l'obbligo di restituzione è che i cani non tornino a __________. Quanto alle procedure amministrative portate fin davanti al Tribunale federale, il Segretario assessore ha rilevato che AP 1 ha ricevuto i cani per ordine del Comune di __________, ma che il titolo esecutivo non ne subordina la restituzione al consenso dell'autorità comunale. E in relazione al decreto del 9 luglio 2003 con cui il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto sospensivo al ricorso di AO 1 e AO 2 contro l'ordine municipale di sopprimere tre cani, per il Segretario assessore esso riguarda animali sequestrati il “15 aprile”, non il 15 maggio 2003. Non ravvisando impedimenti all'esecutività del precetto esecutivo, di conseguenza, il primo giudice ha respinto l'opposizione di AP 1 e della AP 2.

  4. Gli appellanti contestano anzitutto la giurisdizione del giudice civile, facendo valere che in concreto il sequestro e la custodia sono retti dalla legge federale sugli animali e sull'omologa legge cantonale di applicazione, sicché la restituzione dei cani non può essere chiesta nelle forme del diritto privato. Essi soggiungono che in casi del genere le associazioni protezionistiche chiamate a collaborare nel sequestro e nel ricovero di animali esposti a pericolo sono mere ausiliarie del possesso e non posso­no impegnarsi a restituire animali, il cui destino dipende dalle de­cisioni delle autorità amministrative. A loro parere inoltre AP 1 non poteva manifestamente vincolare la AP 2 con la sua sola firma. Né i precettanti adempirebbero la condizione di non riportare i cani a __________, poiché se è vero che essi sono domiciliati altrove è altrettanto vero che essi hanno sempre tenuto i cani nella stalla di AO 1 in quel Comune. Infine gli appellanti ribadiscono che, comunque sia, alla riconsegna di tre pastori maremmani osta il decreto del 9 luglio 2003 con cui il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto sospensivo al ricorso di AO 1 e AO 2y contro l'ordine municipale di sopprimere i tre animali, essendovi perfetta identità fra l'oggetto di quel decreto e tre maremmani indicati nel precetto esecutivo (la data del “15 aprile” nella decisione municipale si ricondurrebbe a semplice inavvertenza).

  5. La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF. Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4).

Ove il titolo esecutivo sia non una sentenza o un pronunciato equivalente (art. 488 cpv. 2 lett. a CPC), bensì un riconoscimento di obbligazione scaduta (art. 488 cpv. 2 lett. b CPC), il giudice verifica d'ufficio inoltre che la prestazione richiesta non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico, analogamente a quanto verifica il giudice chiamato a rigettare un'opposizione in via provvisoria (art. 82 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 75 ad art. 82; Schmidt in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 34 ad art. 82). Questa Camera ha già avuto modo di domandarsi finanche se in simili circostanze il precettato non possa giustificare immediatamente ulteriori “eccezio­ni che infirmano il riconoscimento”, sempre in analogia con l'art. 82 cpv. 2 LEF, ma ha lasciato la questione aperta (RtiD I-2005 pag. 743 consid. 5 in fine). Sia come sia, l'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC) è superata.

  1. In concreto gli appellanti fanno valere anzitutto che il sequestro e la custodia dei cani sono retti dalla legge federale sugli animali e sull'omologa legge cantonale di applicazione, sicché l'esigibilità della restituzione sfugge alla giurisdizione civile. Ora, questa Ca­mera ha già avuto modo di rilevare che – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – le decisioni delle autorità amministrative vanno attuate con gli strumenti offerti dal diritto amministrativo, non nelle vie dell'esecuzione civile (RtiD I-2005 pag. 738 n. 25c). Dandosi il riconoscimento di un obbligo fondato sul diritto amministrativo, non v'è ragione perché esso sia trattato altrimenti. Ciò posto, la questione è di sapere se l'impegno contenuto della dichiarazione del 15 mag­gio 2003 sia davvero fondato sul diritto amministrativo. Fosse così, l'opposizione degli appellanti all'esecuzione civile andrebbe confermata già per tale motivo. Risulterebbe superfluo, in altri termini, esaminare se AP 1 potesse impegnare da sé solo la AP 2, se l'opposizione non vada accolta nei confronti di AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 già per il fatto ch'essi non figurano nel preteso titolo esecutivo, se i precettanti siano in grado di adempiere la condizione posta di non riportare i cani a __________ e se il decreto del 9 luglio 2003 con cui il presidente del Consiglio di Stato ha restituito effetto sospensivo al ricorso di AO 1 e AO 2 ostino all'esecuzione dell'obbligo.

  2. Dagli atti risulta che la decisione del 19 luglio 2001 con cui il Municipio di __________ ha ordinato a AO 1 di allontanare dal territorio comunale entro il 6 agosto 2001, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, tutti i cani da lei tenuti sulla particella n. 454 era ancorata agli art. 54, 125, 126 e 129 del regolamento comunale, come pure all'art. 107 LOC “ed ogni altra disposizione di legge applicabile in materia” (doc. A nell'inc. DI.2003.347, richiamato). Statuendo su ricorso, il Consiglio di Stato ha ritenuto l'ordine di allontanamento contrario al principio della proporzionalità e lo ha sostituito con l'ordine di consegnare i cani alla AP 2 (doc. B, lett. C, nell'inc. DI.2003.347). Con sentenza del 21 giugno 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la risoluzione governativa, precisando che l'ingiunzione doveva ritenersi fondata sugli art. 2 e 25 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA: RS 455), sugli art. 5 cpv. 1 e 6 lett. a dell'omologa legge cantonale di applicazione (RL 8.3.1.1), sull'art. 1 del relativo regolamento (RL 8.3.1.1.1), oltre che sulla clausola generale di polizia enunciata dall'art. 107 LOC (doc. B, consid. 3, nell'incarto citato). L'ordine essendo rimasto infruttuoso, il Municipio di __________ ha diffidato AO 1 il 4 dicembre 2002 a rispettare l'ingiunzione entro il 10 dicembre 2002. Decorso infruttuoso quel termine, il Municipio ha consegnato i cani esso medesimo, il 15 maggio 2003, alla AP 2.

  3. Il modo di procedere testé descritto si fondava – appunto – sull'art. 25 cpv. 1 LPDA, il quale stabilisce che l'autorità può, avvalendosi degli organi di polizia, sequestrare cautelativamente ani­mali gravemente trascurati o del tutto maltenuti, ricoverandoli adeguatamente a spese del detentore. Se necessario, l'autorità può finanche vendere gli animali o farli mattare, fermo restan­do che il rica­vo della realizzazione, “dedotte le spese della procedura”, spetta al proprietario (art. 25 cpv. 2 LPDA). Il ruolo delle associazioni protezionistiche chiamate a collaborare dalle autorità cui incombe la tutela degli animali è menzionato all'art. 6 lett. a della predetta legge cantonale, secondo cui nell'esercizio delle competenze loro attribuite gli organi preposti ad applicare la legislazione in materia “possono avvalersi segnatamente della collaborazione delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento [della sanità e della socialità] alle condizioni stabilite dal regolamento”. Che la AP 2 sia una di esse è stato accertato dal Tribunale cantonale amministrativo (doc. B, consid. 3.2 in fine, nell'inc. DI.2003.347). Rimane il fatto che il sequestro cautelativo e il ricovero coatto degli animali è compito dell'autorità, i cui organi in caso di intervento hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria (art. 7 cpv. 1 e 2 della legge cantonale); le associazioni incaricate fungono da mere ausiliarie. D'altro lato, proprio come ausiliarie dell'autorità (ovvero di enti investiti del potere), in simili frangenti tali associazioni assolvono funzioni loro delegate nel quadro di un rapporto di diritto pubblico, non meramente civilistico o privatistico.

  4. Il sequestro cautelativo e il ricovero coatto di animali essendo – come si è appena spiegato – prerogativa dell'autorità, solo l'autorità può decidere se e a quali condizioni gli animali vadano disse­questrati. L'associazione protezionistica cui gli ani­mali sono affidati non ha facoltà decisionali, per lo meno in mancanza di qualsiasi delega da parte dell'autorità. Nella misura in cui ha dichiarato il 15 maggio 2003 che i cani sequestrati sarebbero potuti essere riconsegnati a condizione di non essere più portati a __________, quindi, AP 1 ha proferito una semplice affermazione. Né lui né la AP 2 poteva stabilire infatti a quali premesse i cani sarebbero stati liberati. La decisione spettava esclusivamente all'autorità munita di pubblico potere. La quale ha per altro deciso diversamente il 2 giugno 2003, ordinando “la soppressione, mediante eutanasia, dei cani n. 1, 2 e 3 sequestrati il 15 aprile u.s. in territorio di __________ e affetti da sindrome da privazione sensoriale” (doc. 17 nell'inc. DI.2003.347). Certo, la data del 15 aprile 2003 è erronea, ma si riconduce con ogni verosimiglianza a una svista. Nulla risulta invero essere stato sequestrato a AO 1 prima del 15 maggio 2003 (né l'interessata pretende il contrario), e poi fino al 23 maggio 2003, quando per di più i cani prelevati constano essere stati solo due. Altri quattro cani maremmani sono stati sequestrati ulteriormente, ma solo il 7 novembre 2003. Infine il Municipio di __________ ha deciso, il 10 feb­braio 2004, di autorizzare la AP 2 a vendere i cani che non sarebbero stati soppressi (sentenza 15 dicembre 2005 del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2004.329 e 52.2004.341, agli atti, consid. 3.2).

  5. Ne segue che la dichiarazione del 15 maggio 2003 con cui AP 1 attesta – senza esserne abilitato – la possibilità di riconsegnare i cani sotto sequestro ove questi non fossero stati più portati a __________ non può costituire un valido obbligo, tanto meno fondato sul diritto privato. In simili circostanze l'esecuzione civile è esclusa e il giudice dell'opposizione avrebbe finanche dovuto rilevare d'ufficio la contrarietà del titolo alla legge (sopra, consid. 7). Diversa potrebbe risultare la situazione per quanto riguarda l'obbligo di ben curare i cani nel rifugio della AP 2. Tale promessa potrebbe anche rivelarsi un valido impegno personale, per lo meno in quanto AP 1 abbia modo – come sembra – di provvedere direttamente alla custodia dei cani sotto sequestro. A tale riguardo nondimeno il titolo non forma oggetto di esecuzione civile. La questione non richiede dunque ulteriore disamina. Dato quanto precede, in definitiva, l'opposizione sollevata da AP 1 e dalla AP 2 al precetto esecutivo civile va accolta nella misura in cui non è divenuta senza oggetto (in relazione ai due cani di razza border collie

adottati da terzi nel giugno del 2003: sopra, consid. 2).

  1. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in primo quanto in secondo grado. Soccorrono nondimeno “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per differenziare. Non va trascurato in effetti che

l'esecuzione civile si riconduce al comportamento dello stesso AP 1, il quale invoca l'inefficacia di una dichiarazione da lui medesimo sottoscritta. Né egli asserisce di essersi erronea­mente creduto abilitato a rilasciare scritti del genere. Adduce di avere proceduto così “solo per tranquillizzare il signor AO 2, che al momento della presa in consegna degli animali era molto agitato” (verbale del 23 dicembre 2003, pag. 1). Agendo con simile leggerezza, nondimeno, egli ha destato aspettative fallaci. I precettanti erano – e sono tuttora – patrocinati da un avvocato, ma la formulazione dello scritto poteva anche lasciare intendere che AP 1 fosse autorizzato al dissequestro dei cani. Solo all'udienza del 23 dicembre 2003 è apparso chiaro che il riconoscimento era stato firmato senza alcuna legittimazione. Ciò giustifica di porre gli oneri processuali di prima sede a carico di lui. Non giustifica invece di assegnare ripetibili ai precettanti, che hanno proposto di respingere l'opposizione anche dopo avere sentito all'udienza del 23 dicembre 2003 le motivazioni degli opponenti. Ai precettanti vanno addebitati inoltre gli oneri le ripetibili di appello, la loro resistenza in seconda sede non trovando particolari scusanti (per evitare addebiti in appello sarebbe bastato rimettersi al giudizio della Camera).

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). In concreto il valore complessivo ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è lontano tuttavia dalla soglia di fr. 30 000.–, ove si consideri che litigiosa rimane la consegna di quattro cani razza maremmana e che il prezzo di un simile animale da difesa allevato da AO 1 si situava attorno ai fr. 1000.– (deposizione 27 aprile 2004 di __________ nell'inc. DI.2003.347: verbali, pag. 20).

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L'opposizione presentata il 15 dicembre 2003 da AP 1 e dalla AP 2 al precetto esecutivo civile intimato loro il 5 dicembre 2003 da AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 è confermata.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 150.– sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 in solido, i quali rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.

III. Intimazione:

–; –; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2004.7
Entscheidungsdatum
27.11.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026