Incarto n. 11.2004.54
Lugano 3 aprile 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.232 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 14 ottobre 2003 da
AO 1 nata,
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1);
Ritenuto
in fatto: che, statuendo su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 14 ottobre 2003 da AO 1 (1964) nei confronti del marito AP 1 (1963), con sentenza del 7 aprile 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha posto a carico del convenuto, dal 1°ottobre 2003, un contributo alimentare di fr. 1000.¿ mensili per la figlia A__________ (1995) e uno di fr. 800.¿ mensili per la figlia E__________ (1999), assegni familiari non compresi;
che con la sentenza medesima il Pretore ha rifiutato a AP 1 la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello del 26 aprile 2004 per ottenere la riduzione dei due contributi alimentari a fr. 200.¿ mensili ognuno (non compreso l'assegno familiare) e il beneficio dell'assistenza giudiziaria, formulando richiesta di analogo beneficio in appello;
che nelle sue osservazioni del 13 maggio 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che con lettera del 16 febbraio 2006 il giudice delegato della Camera ha reso attento l'appellante come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che il contributo per le figlie ¿ di cui l'appellante chiedeva la riduzione ¿ si sarebbe potuto rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più alto di quello fissato dal Pretore;
che il 28 marzo 2006 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che ai fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);
che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), non senza dimenticare tuttavia che l'avvertimento previo all'appellante ha reso necessario un esame particolareggiato dell'intero carteggio;
che in concreto non si ravvisano ¿giusti motivi¿ (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) o ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che legittimino una soluzione diversa;
che per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale diritto è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richiamo alla sentenza 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005, consid. 3.1, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in alto e commentata da Arroyo in: Jusletter del 25 aprile 2005);
che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 150.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 200.¿
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.¿ per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interesse.
Intimazione:
¿; ¿.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria