Incarto n. 11.2004.40
Lugano 17 agosto 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.31 (azione di separazione, poi divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da
AP 1 ,
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2004 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Se devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria presentate da AP 1 in appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1935) e AP 1 (1946) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1985. A quel momento AO 1 era già padre di __________ (1965) e di __________ (1966), avuti da un precedente matrimonio. Dalla seconde nozze non è nata prole. Il marito, già imprenditore immobiliare, è pensionato. La moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare.
B. In esito a un'istanza provvisionale promossa il 7 luglio 1998 da AP 1 dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, vietandogli di disporre di alcuni suoi immobili. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 settembre 1999 ha ridotto il contributo alimentare a fr. 1835.– mensili e ha revocato le restrizioni della facoltà di disporre, salvo sull'abitazione coniugale (inc. 11.1998.131). Nel frattempo, in accoglimento di un'istanza del marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato l'abitazione di __________ a AO 1, fissando alla moglie un termine per trasferirsi altrove. Adita da AP 1, con sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha respinto l'istanza provvisionale del marito e riformato in tal senso il decreto del Pretore (inc. 11.1999.106).
C. Il 15 marzo 1999 AP 1 ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili, come pure il versamento in liquidazione del regime dei beni di fr. 125 405.– con interessi, più la metà del valore venale delle particelle n. 1746 RFD di __________ e n. 1447 RFD di __________ e la metà degli averi bancari intestati al marito il 7 luglio 1998. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 AO 1 ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposto al versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha postulato in liquidazione del regime matrimoniale l'assegnazione di tutte le proprietà fondiarie a lui intestate (particelle n. 74 e 891 RFD di __________, n. 1447 RFD di __________ e n. 1746 RFD di __________), del pacchetto azionario della __________ SA di __________ e della metà degli averi bancari depositati su un suo conto corrente presso il __________ di __________. Replicando il 25 maggio 2000, l'attrice ha ribadito le proprie domande. AO 1 ha duplicato il 13 luglio 2000, confermando le sue richieste di giudizio. L'8 febbraio 2001 entrambi i coniugi hanno sollecitato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e all'udienza del 15 febbraio 2001 hanno riaffermato la loro volontà di divorziare, reiterando la loro posizione anche dopo il termine bimensile di riflessione. L'udienza sui punti contestati si è tenuta il 23 aprile 2001 e l'istruttoria è iniziata quello stesso giorno.
D. Statuendo su una richiesta di modifica dell'assetto provvisionale presentata dal marito durante l'istruttoria di merito, con decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pretore ha ridotto il contributo
alimentare provvisionale per la moglie a fr. 1527.50 mensili. Il
27 luglio successivo egli ha poi disposto inaudita la trattenuta parte di tale importo dalla rendita AVS percepita dal marito. Adita da AO 1, con sentenza del 14 novembre 2001 questa Camera ha ulteriormente ridotto il contributo a fr. 509.– mensili (inc. 11.2001.98). In esito a nuove domande volte alla modifica dell'assetto provvisionale formulate il 18 settembre 2001 da AP 1 e l'8 ottobre 2002 da AO 1, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore ha nuovamente assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha impartito alla moglie un termine di quattro mesi per trasferirsi altrove e ha fissato il contributo alimentare per lei in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 30 aprile 2004 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie, aumentando il contributo alimentare per lei a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al giugno del 2002 e a fr. 2862.50 dopo di allora (inc. 11.2003.101).
E. Nel frattempo, il 23 aprile 2001, AP 1 ha postulato una provvigione ad litem di fr. 30 000.–, cui il marito si è opposto con osservazioni dell'8 maggio 2001. Il 7 febbraio 2002 essa ha poi instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istruttoria della causa di merito si è chiusa il 23 novembre 2003. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 gennaio 2004 l'attrice ha chiesto una volta ancora la pronuncia del divorzio, ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili vita natural durante, ha rivendicato la metà del valore venale delle particelle n. 1746 di __________ e n. 1447 di __________, oltre a un'indennità di fr. 167 248.– per la particella n. 567 di __________, di fr. 7050.– per la particella n. 74 del medesimo Comune e di fr. 16 241.90 per i beni mobili, ha proposto l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1447 di __________ e ha insistito per una provvigione ad litem di fr. 50 000.–. In subordine essa ha limitato le sue pretese in liquidazione del regime dei beni per i fondi di __________ e di __________ a fr. 10 000.– e a fr. 100 000.–. Nel suo allegato conclusivo del 15 gennaio 2004 il convenuto ha chiesto a sua volta il divorzio, negando alla moglie ogni contributo alimentare e ogni indennità in liquidazione del regime dei beni, non senza pretendere la restituzione di fr. 12 500.– anticipati all'attrice quale provvigione di causa.
F. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha attribuito l'abitazione di __________ al marito, ha obbligato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3515.– mensili, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1447 di __________ e ha accordato all'attrice una provvigione ad litem di fr. 22 000.–. Le pretese di AP 1 inerenti alla liquidazione del regime dei beni sono state respinte, così come la richiesta di assistenza giudiziaria da lei inoltrata. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 22 marzo 2004 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato, previa assunzione di una perizia sul valore venale delle particelle n. 1746 di __________ e n. 1447 di __________, le richieste di giudizio da lei enunciate nelle conclusioni scritte siano integralmente accolte. Essa ha postulando altresì una provvigione ad litem di fr. 10 000.– per la procedura di appello o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lo stesso 22 marzo 2004 AO 1 ha appellato a sua volta, sollecitando la soppressione del contributo alimentare per la moglie e il rimborso di fr. 12 500.– da lui anticipati a quest'ultima. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2004 AP 1 propone di respingere l'appello del marito, chiedendo altri fr. 3000.– di provvigione ad litem. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2004 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello della moglie e formula nuove conclusioni, nel senso di obbligare AP 1 a versargli complessivi fr. 69 475.45 e a restituirgli determinati mobili e suppellettili o, in via subordinata, a risarcirgli fr. 18 300.–. Le parti sono state citate a un dibattimento orale, tenutosi il 1° ottobre 2004, in esito al quale AP 1 si è opposta alle nuove conclusioni avversarie e ha mantenuto la sua richiesta di perizia. AO 1 ha aumentato a fr. 74 927.– la richiesta di risarcimento, contestando la nuova domanda di provvigione ad litem.
H. In vista di lasciare l'abitazione di __________, il 16 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore, il quale con decreto cautelare del 19 settembre 2006 ha fissato il contributo alimentare per lei in fr. 3687.50 mensili dal 1° marzo 2004 (inc. DI.2004.31). In seguito a un appello di AO 1, con sentenza del 10 dicembre 2007 questa Camera ha ridotto il contributo provvisionale a fr. 3525.– mensili (inc. 11.2006.103).
I. Sospesa il 1° ottobre 2004, la procedura di appello è stata riattivata il 20 marzo 2007 e con ordinanza sulle prove del 4 aprile 2007 il giudice delegato della Camera ha ammesso la perizia sul valore venale delle particelle n. 1746 di __________ e n. 1447 di __________. Il 27 agosto 2007 AO 1 ha presentato un'istanza di restituzione in intero per essere autorizzato a produrre nuove prove o, in subordine, un'istanza di assunzione suppletoria di prove per essere abilitato a esibire un plico di fatture relative alle spese di ristrutturazione dell'abitazione di __________. Con decreto del 16 ottobre 2007 il giudice delegato ha ordinato a AO 1 di versare a AP 1 una provvigione ad litem di fr. 8000.– per la procedura di appello.
Il perito giudiziario arch. PE 1 ha consegnato il 26 febbraio 2008 i propri referti estimatori, completandoli il 12 agosto 2008. Il 4 settembre 2008 AO 1 ha chiesto di dichiararli nulli entrambi e ha preteso la nomina di un nuovo perito. Nel frattempo, il 6 giugno 2008, egli ha chiesto di versare agli atti le sue tassazioni dal 2004 al 2006 e il 30 luglio successivo ha fatto pervenire anche la tassazione del 2007, come pure una lettera inviatagli da alcuni suoi inquilini in uno stabile a __________. All'udienza del 5 novembre 2008, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere tutte le istanze del marito. Con decreto del 21 gennaio 2009 questa Camera ha dichiarato priva d'oggetto l'istanza di restituzione in intero del 6 giugno 2008 e ha respinto (nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto) quella del 30 luglio 2008, così come quella del 4 settembre 2008 relativa alla nullità dei referti peritali. Il 9 marzo 2009 l'istruttoria è stata chiusa e le parti sono state convocate al dibattimento finale del 30 aprile 2009 con facoltà di introdurre memoriali conclusivi.
L. Il 24 aprile 2009 AP 1 ha presentato un allegato conclusivo nel quale ha chiesto anzitutto di ordinare in via provvisionale un divieto della facoltà di disporre sulla particella n. 1746 di __________. Nel merito essa ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili a vita, il versamento di un controvalore di fr. 566 628.– per il fondo di __________, di fr. 327 500.– per quello di __________, di fr. 7050.– per la particella n. 74 di __________ e di fr. 16 241.95 per i beni mobili, con divieto della facoltà di disporre sulle particelle di __________ e di __________. In via subordinata essa ha ribadito le richieste in liquidazione del regime dei beni formulate con l'appello. Nel suo memoriale dello stesso 24 aprile 2009 AO 1 ha rifiutato l'erogazione di qualsiasi contributo alimentare e di ogni provvigione ad litem, esigendo la restituzione di fr. 20 000.– da lui anticipati, il pagamento di complessivi fr. 69 303.45 e la restituzione di determinati mobili e suppellettili o, in subordine, il risarcimento di fr. 18 300.– con interessi. Al dibattimento finale del 30 aprile 2009 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. AP 1 ha ritirato la domanda cautelare.
M. In esito a una nuova istanza presentata il 19 maggio 2009 da AO 1, con decreto cautelare del 2 novembre 2009 il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per AP 1 a fr. 2066.– mensili da quella data. Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 15 marzo 2010 questa Camera ha fissato il contributo provvisionale per AP 1 in fr. 3205.– mensili dal 2 novembre 2009 (inc. 11.2009.189). Contro tale sentenza AO 1 ha introdotto un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora pendente.
N. Nel frattempo, il 19 maggio 2009, AO 1 ha fatto pervenire a questa Camera una nuova istanza di restituzione in intero per essere ammesso a produrre un estratto del registro fondiario riguardante la particella n. 74 di __________ e un certificato medico del dott. __________. Accertata l'introduzione di una nuova domanda cautelare davanti al Pretore, il giudice delegato della Camera ha sospeso il 22 maggio 2009 la trattazione dell'appello (art. 423b cpv. 3 CPC). Riattivata la procedura il 4 novembre 2009, il 13 novembre successivo AO 1 ha introdotto un'ulteriore istanza di restituzione in intero perché sia acquisito agli atti l'incarto del procedimento cautelare appena citato. Le due istanze non sono state oggetto di intimazione.
O. Constatato che dagli atti non risultava il verosimile ammontare della rendita AVS di cui AP 1 avrebbe beneficiato al pensionamento, con ordinanza del 25 maggio 2010 il presidente di questa Camera ha assegnato all'interessata un termine di dieci giorni per produrre un attestato della Cassa di compensazione AVS da cui risultasse il presumibile ammontare della sua futura rendita. Sul dato calcolato dall'Istituto delle assicurazioni sociali AO 1 ha presentato osservazioni del 28 luglio 2010.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente occorre statuire sulle istanze di restituzione in intero introdotte da AO 1 il 27 agosto 2007, il 19 maggio e il 13 novembre 2009. Quanto alla prima, l'interessato chiede di acquisire agli atti un plico di fatture relative a spese da lui sostenute nel 1989 per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale. Ora, la restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di influire sull'esito del processo è ammissibile “se la parte dimostra che l'omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC). Per tacere del fatto che in concreto ciò appare dubbio, la documentazione prodotta non è idonea ad apportare elementi utili per il giudizio. L'istante fa valere che essa dimostra come l'abitazione di __________ sia un bene proprio e comprova, nell'ipotesi in cui l'immobile fosse considerato un acquisto, quanto egli ha investito nel medesimo. La mera produzione di fatture nulla indica tuttavia sulla provenienza dei fondi con i quali le fatture sono state pagate. Per il resto, come si vedrà oltre (consid. 7e), gli atti già sono sufficienti per accertare l'investimento del marito ai fini del giudizio.
Le altre due istanze di restituzione in intero, quanto a esse, sono finanche prive d'oggetto, poiché la documentazione di cui è chiesta l'assunzione già figura agli atti del procedimento cautelare avviato lo stesso 19 maggio 2009 davanti al Pretore, su cui questa Camera ha statuito con sentenza del 15 marzo 2010 (inc. 11.2009.189). Le risultanze di tale procedimento sono così notorie alla Camera. Per di più, come si vedrà in seguito, la donazione di alcuni immobili da parte di AO 1 ai figli, così come lo stato di salute di lui, non influiscono sull'esito del presente giudizio. Ciò premesso, giova entrare senza indugio nel merito.
I. Sull'appello di AP 1
I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale sono disciplinati dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, la restrizione della facoltà di disporre sugli immobili del marito e il contributo alimentare per la moglie. Il principio del divorzio, non impugnato, è passato in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). A tale scopo il Pretore ha attribuito la particella n. 74 di __________, la particella n. 567 di quel medesimo Comune (provento della lottizzazione e vendita) e la particella n. 1447 di __________ ai beni propri del marito, mentre agli acquisti di lui ha ascritto la particella n. 1746 di __________ e gli averi bancari. Accertati gli attivi (conto bancario fr. 173.40, conto postale fr. 13 900.–, valore di stima ufficiale dello stabile a __________ fr. 985 577.–, redditi degli immobili a __________ e a __________ fr. 106 000.– e fr. 103 000.– ) e i passivi legati alla massa degli acquisiti (mutuo gravante lo stabile di __________ fr. 1 235 000.–, spese di manutenzione degli stabili fr. 52 250.–, interessi ipotecari fr. 79 300.–), egli ha constatato un disavanzo di fr. 157 900.–. Ha rifiutato così ogni indennità alla moglie in liquidazione del regime dei beni.
Relativamente alla particella n. 74 di __________, il Pretore ha respinto la pretesa dell'attrice, che pretendeva di vedersi riconoscere metà ammortamento del debito ipotecario eseguito in contanti dal convenuto nel febbraio del 1995, rilevando che “l'ammortamento permette di finanziare le riparazioni importanti e di mantenere inalterato il valore dell'immobile e deve quindi restare nella massa dei beni propri”. L'appellante ribadisce che il marito ha ridotto un debito che gravava un bene proprio mediante acquisti, sicché essa ha diritto a fr. 7050.– con interessi al 5% da tale data in virtù dell'art. 209 cpv. 3 CC. Il marito obietta che a quel tempo le sue entrate erano limitate e che egli ha finanziato l'ammortamento con beni propri. Per di più, la pretesa è stata sollevata dalla moglie solo nel memoriale conclusivo ed sfuggita pertanto al contraddittorio.
a) Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Nella replica del 25 maggio 2000 l'attrice aveva rivendicato la metà del valore di quella particella (pag. 32). Non essendo in grado di cifrare la richiesta, essa poteva rinviare la quantificazione della domanda al termine dell'istruttoria (giurisprudenza citata in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 243 nota 280). Quanto al dibattimento finale, il convenuto medesimo vi ha rinunciato, né ha reagito dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo in cui l'attrice postulava l'importo in questione. Non può lamentare pertanto, ora, una violazione del suo diritto d'essere sentito (cfr. Rep. 1995 pag. 227 n. 55).
b) Quanto al finanziamento, dalla tassazione intermedia 1995/ 1996 risulta che a quel tempo il convenuto aveva un reddito aziendale e della sostanza di complessivi fr. 58 851.– annui netti (act. II, nel fascicolo “richiami”). Le sue entrate non apparivano dunque insufficienti per finanziarie l'ammortamento. E il reddito del lavoro (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC), come il reddito dei beni propri (art. 197 cpv. 2 n. 4), costituisce un acquisto. Nulla induce dunque a ritenere provato che AO 1 abbia eseguito l'ammortamento per mezzo di beni propri (art. 200 cpv. 3 CC). Che il fondo in questione costituisca un bene proprio del marito è pacifico, com'è pacifico che il relativo carico ipotecario gravi il medesimo (art. 209 cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 e n. 27 ad art. 209). Il pagamento di un debito siffatto con acquisti dà origine in definitiva a un compenso variabile in favore degli acquisti stessi (art. 209 cpv. 3 CC; RtiD I-2005 pag. 751 consid. 3c con rimandi; cfr. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 466 n. 1142, pag. 526 n. 1115a).
c) Sta di fatto che – come ha rilevato il Pretore – dai redditi di un bene proprio, rientranti come tali tra gli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC), può essere detratto, dandosi uno stabile locativo, un ragionevole importo a titolo di ammortamento ipotecario o di accantonamento per finanziare riparazioni importanti. E ciò al fine di conservare il valore del bene appartenente al coniuge al momento del matrimonio o acquisito in seguito a titolo gratuito (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 495 n. 1044 segg; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 100 seg. ad art. 197 CC). L'appellante obietta che tale principio non si applica in concreto, trattandosi di un ammortamento straordinario. Se non che, come sottolinea il convenuto, tra il 1989 e il 1998 il debito ipotecario gravante la particella n. 74 è rimasto di fr. 600 000.– (doc. 36). Nell'ottobre del 2004 esso è lievitato invero a fr. 614 100.–, ma è poi stato ricondotto il 28 febbraio 1995 a fr. 600 000.– (documentazione della __________: doc. XI nel fascicolo “richiami”, 3° foglio). L'estinzione di un temporaneo aumento di debito di tale entità e durata non eccede i limiti dell'usuale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 496 n. 1044d), tanto meno ove si consideri che l'ammontare dell'onere ipotecario è rimasto costante per un decennio. Tutto considerato, pertanto, la valutazione del primo giudice resiste alla critica e i fondi destinati all'ammortamento vanno considerati beni propri.
d) L'interessata contesta che il valore dell'immobile predetto sia rimasto invariato dopo l'ammortamento, ma non pretende che i fondi raccolti con l'aumento del debito ipotecario siano stati destinati a finanziare migliorie allo stabile, ciò che del resto appare inverosimile alla luce della modesta entità dell'importo. Tutto si ignora inoltre sul valore dell'immobile prima dell'ammortamento e sul valore attuale, ciò che – come si vedrà ancora (consid. 5d) – osta al riconoscimento di un diritto al compenso variabile giusta l'art. 209 cpv. 3 CC (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d con rimandi). Le pretese da lei avanzate a tale titolo devono di conseguenza essere respinte.
a) L'attrice sostiene che il guadagno conseguito dal marito dall'operazione immobiliare, tassato dall'autorità fiscale come commercio professionale d'immobili in fr. 21 500.– annui nel biennio 1989/1990 e in fr. 130 000.– annui in quello successivo, non è dovuto al plusvalore congiunturale, ma è stato ritratto dal marito stesso quale imprenditore immobiliare in seguito alla parcellazione del fondo. Costituirebbe pertanto un acquisto che va diviso a metà. A suo parere poi il Pretore ha trascurato l'utile conseguito con la vendita della particella n. 1589 di __________, il 22 luglio 1994 (fr. 12 436.–), e della particella n. 1590, il 28 febbraio 1995 (fr. 19 060.–), entrambe scorporate dall'originaria particella n. 567, utile che rientrerebbe anch'esso tra gli acquisti. E siccome il marito ha affermato di avere investito tali proventi nella ristrutturazione dell'immobile posto sulla particella n. 74, essa chiede che le sia riconosciuta sulla scorta dell'art. 209 cpv. 3 CC una partecipazione al plusvalore di fr. 167 258.– con interessi al 5% dal 31 dicembre 1990. Il convenuto eccepisce che la pretesa è stata fatta valere tardivamente e ripete che il provento della vendita dei fondi rimane un suo bene proprio, usato nel frattanto per l'acquisto di altri beni propri.
b) Sull'obiezione che AP 1 ha avanzato la pretesa correlata alla vendita delle particelle n. 1589 e 1590 solo nel memoriale conclusivo, basti rinviare a quanto già si è spiegato (consid. 4a). Nella replica infatti l'attrice rivendicava la metà dell'utile conseguito dal marito con l'ulteriore parcellazione della particella n. 567 di __________ (pag. 8), dalla quale sono state ricavate (oltre alle particelle n. 1516 a 1521) anche le particelle n. 1589 e 1590, pretesa che essa ha poi quantificato nel memoriale conclusivo (pag. 10).
c) Precisato ciò, di per sé il ricavo dovuto alla vendita di un bene proprio rimane un bene proprio “di sostituzione” nel senso dell'art. 198 n. 4 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 442 n. 940). L'aumento di valore conseguito mediante amministrazione ordinaria da parte di un coniuge rientra infatti nel mero apprezzamento congiunturale (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 40 e 44 ad art. 197 CC). Se tuttavia il plusvalore conseguito con la vendita del bene proprio è stato generato da un'attività del coniuge che travalica la semplice amministrazione, esso è da considerare un reddito del lavoro a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 1, ovvero un acquisto (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 464 n. 993a; Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 173 n. 12.13), per lo meno nella misura in cui l'attività del coniuge non sia stata altrimenti retribuita (cfr. DTF 131 III 559), ciò che in concreto non risulta. Determinante è pertanto valutare se l'attività del convenuto nell'operazione immobiliare in esame abbia trasceso i limiti di una normale amministrazione. Il trattamento del provento di tale attività da parte delle autorità fiscali è significativo (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 40 ad art. 197 CC). Si è in presenza di un reddito del lavoro quando l'autorità fiscale tassa a tale stregua il provento (DTF 125 II 118 consid. 3c con rinvii).
d) Nella fattispecie è pacifico che parte del prezzo di vendita dei lotti ricavati dall'originaria particella n. 567 è stato tassato come reddito da attività lucrativa nel commercio professionale di immobili. Né il convenuto contesta gli importi indicati dalla moglie (cfr. anche doc. 54, pag. 6). L'appellante medesima fa valere nondimeno che tali importi sono poi stati investiti nella particella n. 74 di __________. Quello che in sostanza essa chiede è in definitiva il plusvalore (art. 209 cpv. 3 CC) conseguito da tale immobile (bene proprio del marito) in seguito all'investimento di fondi che sono – a suo stesso dire – acquisti del marito. Se non che, il diritto al compenso dell'art. 209 cpv. 3 CC implica necessariamente, in ragione della sua natura proporzionale, non solo la conoscenza dell'ammontare della contribuzione di una massa all'altra, ma anche la conoscenza del valore del bene al momento dell'investimento e al momento della liquidazione del regime matrimoniale. Dimostrare tali dati incombe al coniuge che avanza la pretesa. Pur conoscendo l'ammontare dell'investimento, in difetto di ogni elemento circa il valore antecedente del bene e in presenza di dati meramente frammentari sul suo valore attuale le pretese avanzate da un coniuge sulla base dell'art. 209 cpv. 3 CC vanno respinte (RtiD I-2005 pag. 752 consid. 3d con rimandi).
e) In concreto tutto si ignora sul valore antecedente l'investimento e sul valore successivo della particella n. 74. Né i dati fiscali bastano per accertare il valore venale di un fondo, che è determinante (art. 211 CC). L'interessata si duole che la perizia estimatoria sia stata rifiutata dal Pretore, ma – diversamente da quanto ha fatto con le particelle n. 1746 di __________ e n. 1447 di __________ – essa non ha chiesto l'assunzione della prova in appello (art. 322 lett. b CPC). Né essa può sostituire tali accertamenti con la richiesta di riconoscerle l'investimento nominale, rivalutato del 5%. Contrariamente alla pretesa variabile fondata sull'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC, il diritto al compenso fra beni di un medesimo coniuge (art. 209 cpv. 3 CC) non garantisce il valore nominale della prestazione, poiché il calcolo proporzionale si applica anche in caso di minor valore del bene che ha beneficiato dell'apporto dell'altro (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 586 n. 1272). Quanto alla rivendicazione di un interesse remunerativo, esso non trova riscontro né in giurisprudenza né in dottrina. A prescindere dalla qualifica (beni propri o acquisti) dei fondi investiti, le sue pretese a tale titolo non possono quindi trovare accoglimento.
a) L'appellante rivendica la metà del valore venale al netto del debito ipotecario, calcolandola sulla base della perizia eseguita in appello in fr. 566 628.50 con interessi dalla data del divorzio (fr. 2 370 000.– meno il debito ipotecario esistente di fr. 1 236 743.–). In subordine essa chiede il versamento di almeno fr. 10 000.–, pari alla metà di un ammortamento del debito ipotecario eseguito dal marito il 31 dicembre 1991. Il convenuto ribadisce che l'immobile è un suo bene proprio e che l'acquisto del fondo è stato interamente finanziato grazie a mutui ipotecati con il “concorso ideale” di mezzi propri, giacché la banca ha eccezionalmente finanziato l'operazione in misura totale solo perché egli disponeva di un cospicuo patrimonio immobiliare ereditato. Egli contesta poi la validità e l'attendibilità della perizia assunta in appello, rilevando che in mancanza di dati verosimili le pretese della moglie vanno respinte. Nega infine di dover versare alcunché per l'ammortamento, tanto meno se si pensa che il carico ipotecario è aumentato.
b) Come ha rammentato il Pretore, un bene comperato interamente a credito va considerato un acquisto (sentenza del Tribunale federale 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 4.2.3 con rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2008 pag. 383; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 442 n. 942; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 39 ad art. 197 CC e n. 27 ad art. 209 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 55 ad art. 196 CC e n. 116 ad art. 197 CC). Poco importa che il credito sia stato accordato solo grazie al “concorso ideale” di altri patrimoni. A ragione il Pretore ha ritenuto la particella n. 1746 appartenere perciò agli acquisti del marito.
c) Quanto al valore venale dell'immobile, il perito l'ha stimato in fr. 2 370 000.– (referto del 26 febbraio 2008, pag. 14). Secondo AO 1 tale perizia è nulla, poiché l'esperto ha fatto capo alla banca dati del Tribunale cantonale delle
espropriazioni e ha assunto informazioni da agenzie immobiliari senza farsi autorizzare dal giudice né concedere alle parti il diritto di esprimersi. Egli rimprovera inoltre al perito di avere stimato il valore di reddito tenendo conto di appartamenti cronicamente sfitti, giungendo a un valore di oltre il 50% superiore a quello effettivo (sostanzialmente attestato anche dalla tassazione 2007). Avesse considerato soltanto i redditi effettivi che risultavano dalla documentazione agli atti, il perito avrebbe ottenuto un valore di reddito non superiore a fr. 1 421 538.– (rispetto ai fr. 2 370 000.– considerati nel referto).
d) Le argomentazioni testé riassunte sono sostanzialmente quelle addotte dall'interessato nell'istanza di nullità della perizia del 4 settembre 2008, sulla quale la Camera ha già statuito con decreto del 21 gennaio 2009. Si ricordi intanto che il perito non ha acquisito dati né documenti, ma si è limitato a consultare l'archivio elettronico del Tribunale cantonale delle espropriazioni e a domandare informazioni ad agenzie immobiliari. Il tutto per formarsi un'idea propria, alla stessa stregua di un perito che compulsi – ad esempio – un catalogo statistico di transazioni immobiliari o che scorra le pubblicazioni ufficiali relative agli acquisti di proprietà fondiaria, per lo meno nei Cantoni in cui queste riportino il valore della controprestazione (art. 970a cpv. 2 CC). I valori venali da lui indicati non sono il frutto di formule matematiche e neppure si riconducono alla ponderazione di singoli elementi, ma costituiscono il risultato di un apprezzamento complessivo, fondato sull'esperienza professionale. Al proposito non soccorre ripetersi.
e) Il valore di reddito che AO 1 contesta è, dandosi immobili, una componente del valore venale (DTF 125 III 5 consid. 5c), ovvero del valore conseguibile in caso di vendita dell'immobile sul libero marcato (DTF 125 III 4 consid. 5b). A tal fine il perito ha tenuto conto anche del reddito che potrebbero produrre gli appartamenti sfitti (sette su 18), operando una media delle pigioni effettivamente percepite da altri appartamenti analoghi (delucidazione scritta del 12 agosto 2008, pag. 6 risposta n. 10b). Il principio è corretto (DTF 125 III 5 consid. 5c; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 11 dd art. 211; Steck in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 10 ad art. 211 CC). Per quel che riguarda il valore venale dell'immobile, poi, determinante è quello delle locazioni teoriche e non quello delle locazioni effettive, giacché il valore di reddito conseguibile da un immobile sul libero mercato è quello oggettivo, non quello soggettivamente ritratto da un determinato proprietario. E sotto tale profilo AO 1 non discute la congruità degli importi stimati dall'esperto. Adduce generiche difficoltà nel trovare inquilini per i sette appartamenti, ma ciò non significa che gli alloggi siano senza valore sul mercato immobiliare.
Certo, l'interessato lamenta che nel referto l'esperto ha affermato trattarsi di un fondo posto in zona tranquilla, salvo riconoscere poi, nel complemento peritale, che l'inquinamento fonico è notevole. In realtà il perito si è limitato a precisare di avere considerato, a titolo comparativo, immobili soggetti anch'essi a inquinamento fonico, seppure in minor misura (delucidazione scritta, pag. 5 risposta n. 8d). Non può dirsi pertanto che abbia trascurato la questione. Nella perizia (pag. 11) inoltre egli ha definito buona la qualità dell'ubicazione nel Comune (quartiere animato, accesso in bus o in automobile, vicinanza ai negozi, posteggi pubblici), precisando che la proprietà “è ubicata in zona tranquilla e periferica rispetto al centro”, ma “vicino alle principali infrastrutture pubbliche e private del paese”. L'indicazione di “zona tranquilla” nella perizia non era riferita dunque alle basse immissioni foniche, bensì alla collocazione rispetto al centro del Comune.
f) Secondo AO 1 la perizia è inattendibile anche perché il perito ha rilevato la necessità di riparazioni allo stabile lo stabile, tralasciando ogni cenno al costo degli interventi, ha scritto che l'impianto di riscaldamento è a bassa temperatura mentre è “ad altissima temperatura” e ha ignorato il degrado ambientale in cui versa il quartiere __________, come pure il fatto che il risanamento fonico della linea ferroviaria non include la via __________, dove si trova l'immobile. Le critiche non sono concludenti. Il calcolo dei costi di riparazione esulava dai quesiti posti al perito, il quale non ha mancato in ogni modo di apprezzare lo stato dell'edificio nella valutazione qualitativa (perizia, pag. 11), tanto che la vetustà e l'obsolescenza dello stabile sono state considerate quali fattori di riduzione del valore (delucidazione scritta, pag. 6 risposte n. 9d e 9e). L'impianto di riscaldamento sarà anche “ad altissima temperatura”, ma non si vede – né l'interessato indica – quale deprezzamento ulteriore ciò comporterebbe del fabbricato. Il preteso degrado del quartiere è riferito infine a singoli episodi contingenti riportati dalla stampa, ma ciò non basta a dimostrare un deterioramento generale. Che poi il risanamento fonico della linea ferroviaria non si estenda a via __________ è possibile, ma il perito non ha preteso il contrario.
AO 1 reputa che non sia compito suo indicare l'incidenza delle lacune peritali da lui censurate sul valore venale del fondo, tale compito spettando se mai a un nuovo esperto. Egli dimentica tuttavia che una nuova perizia può essere ordinata solo nel caso in cui il perito dichiari di non poter rispondere a quesiti o a eventuali controdomande oppure nel caso in cui le risposte appaiano manifestamente insufficienti o discordanti (art. 252 cpv. 5 CPC). In concreto questa Camera ha già avuto modo di rilevare che non soccorrevano le premesse per designare nuovi periti, giacché l'esperto aveva dato riscontro a tutte le domande delle parti e dal profilo oggettivo le sue spiegazioni non potevano definirsi manifestamente insufficienti (decreto del 21 gennaio 2009, consid. 6 e 7). Nulla induce adesso a mutare opinione.
g) Epiloga infine AO 1 che il palazzo è stato costruito nel 1960, che vanno sostituiti i serramenti, l'ascensore, le cassette delle lettere, la centrale termica e l'impianto elettrico. Le solette delle terrazze denotano un accentuato processo di carbonizzazione, le facciate vanno isolate e il tinteggio rifatto. Egli ricorda che la posizione dello stabile e la tipologia degli appartamenti non consentono aumenti di pigione, ripetendo di incontrare difficoltà nel trovare inquilini. Sulla vetustà dell'immobile e degli eventuali costi di ristrutturazione già s'è detto. L'esperto medesimo ha definito lo stato della costruzione complessivamente “mediocre” (perizia, pag. 11 in fondo) e non ha sorvolato sulla necessità di manutenzione straordinaria (loc. cit.: criteri di “qualità della costruzione”, “stato della costruzione”, “grado di manutenzione”: delucidazione scritta, pag. 4 risposta n. 7b e pag. 6 risposte n. 9d e 9e). Ancora una volta le doglianze dell'interessato sugli accertamenti peritali si rivelano così inconsistenti.
h) Nelle circostanze descritte la particella n. 1746 di __________, stimata dal perito fr. 2 370 000.–, va considerata un acquisto del marito, così come il debito ipotecario che la grava, non contestato (fr. 1 236 743.–), onde un valore venale netto di fr. 1 133 257.– (art. 210 cpv. 1 CC). La partecipazione dell'attrice si fissa di conseguenza a fr. 566 628.50 (art. 215 cpv. 1 CC). Quanto agli interessi di mora, rivendicati dall'appellante al 5% dalla data del divorzio, un eventuale conguaglio dovuto in liquidazione del regime matrimoniale è esigibile solo dal passaggio in giudicato della sentenza che regola lo scioglimento del regime (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 12 ad art. 215 CC). Eventuali interessi moratori saranno dovuti pertanto solo dal momento in cui questa sentenza avrà acquisito forza di giudicato (art. 218 cpv. 2 CC).
a) Dagli atti risulta che il fondo in questione (su cui sorge l'abitazione coniugale), è stato comperato dal marito il 6 aprile 1989 per fr. 900 000.– (doc. 15 e 51). Sul finanziamento dell'operazione le versioni delle parti divergono. Certo è che, ed è stato rilevato anche dal Pretore, il carico ipotecario non è sempre rimasto costante a fr. 650 000.– come asserisce AO 1. L'aggravio ammontava il 1° gennaio 1991 a fr. 400 000.– (elenco dei debiti annesso alla dichiarazione d'imposta 1991/92, doc. III nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147), poi è stato aumentato gradualmente fino a fr. 650 000.– per la fine del 1993 (edizione dal __________ di __________, estratti conto n. __________, doc. IX nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147). In seguito è rimasto costante, salvo temporanee variazioni in concomitanza con la scadenza degli interessi passivi, fino all'introduzione dell'azione di separazione (estratti conto n. __________, __________, in particolare n. __________ al 30 giugno 1998: doc. IX nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147; doc. 16).
b) Quale sia stato l'investimento del convenuto nel fondo in questione non è chiaro: AO 1 prospetta la cifra di fr. 250 000.– (conclusioni, pag. 30), l'attrice quella di fr. 450 000.– (appello, pag. 16). Gli atti sembrerebbero attestare una somma di fr. 500 000.–. Sta di fatto che qualora l'acquisizione di un bene sia finanziata mediante ripresa o accensione di un debito ipotecario, il bene rientra per sostituzione nella massa che ha fornito la prestazione in contanti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 453 n. 968 con numerosi rimandi alla nota 92). Decisivo è stabilire, quindi, la provenienza dell'investimento iniziale del marito.
c) Il Pretore ha accertato che, stando alle dichiarazioni fiscali di quegli anni, il convenuto non disponeva di averi sufficienti per condurre l'operazione immobiliare. Vista la variazione della sostanza mobiliare attestata nelle dichiarazioni d'imposta in concomitanza con la vendita delle proprietà ricevute in
eredità, l'abitazione coniugale doveva quindi essere stata comperata e ristrutturata con beni propri. L'appellante sostiene che la mera variazione della sostanza accertata fiscalmente non basta per sovvertire la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC e che il marito avrebbe dovuto recare prove dirette, come ad esempio l'estratto del conto su cui aveva depositato il ricavo della vendita della particella n. 1747 di __________. In realtà nulla impediva al Pretore di ragionare anche per indizi, purché concludenti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12–14 ad art. 90 CPC; appendice 2000/2004, n. 63 ad art. 90 CPC). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, pertanto, il Pretore poteva fondare il proprio convincimento anche su dati fiscali.
d) L'interessata ribadisce che il marito può avere destinato il ricavo della vendita della particella n. 1747 RFD di __________ non alla compera e alla ristrutturazione dell'abitazione coniugale, ma ad altri scopi. Essa non indica tuttavia con quali altri mezzi il coniuge avrebbe potuto finanziare l'operazione, né sostiene che egli disponesse di acquisti liquidi sufficienti per cimentarsi nell'impresa. Anzi, l'autorità fiscale ha accertato che il 1° gennaio 1987 la sostanza di AO 1 comprendeva “titoli, crediti e numerario” per fr. 200 000.– ricavati da un'ipoteca accesa sulla particella n. 74 (doc. III nell'inc. DI.1998.147: tassazione 1987/88, elenco dei debiti e lettera 15 gennaio 1988 dell'Ufficio circondariale di tassazione nella relativa dichiarazione d'imposta). Trattandosi di denaro ricavato dalla messa a pegno di un bene proprio, anch'esso rientra di conseguenza tra i beni propri (art. 198 n. 4 CC).
Il 19 gennaio 1988 AO 1 ha venduto la particella n. 1747 RFD di __________, la cui provenienza per successione è pacifica, al prezzo di fr. 2 250 000.– (doc. 50). Una volta rimborsato il mutuo ipotecario di fr. 367 205.– (doc. 49) e pagata l'imposta sul maggior valore immobiliare di fr. 82 151.– (doc. 50), il ricavo netto dell'alienazione dev'essersi aggirato attorno ai fr. 1 800 000.–, come ha accertato il Pretore. Il 1° gennaio 1989 l'autorità fiscale ha accertato “titoli, crediti e numerario” per fr. 1 533 500.– e un reddito imponibile di fr. 40 045.– annui (incarto fiscale citato, tassazione 1989/90). Con entrate siffatte non è dato a divedere in che modo gli acquisti, una volta sopperito al mantenimento suo e della moglie, possano avere influito sul cospicuo aumento della sostanza registrato in quel biennio, il quale va ricondotto pertanto alla vendita della citata particella n. 1747, bene proprio. Quel denaro va attribuito anch'esso, di conseguenza, ai beni propri (art. 198 n. 4 CC).
Il 6 aprile 1989 AO 1 ha acquistato la particella n. 1447 di __________, investendo nell'operazione tra i fr. 250 000.– e i fr. 500 000.–. Il 1° gennaio 1991 l'autorità fiscale ha accertato che i “titoli, crediti e numerario” erano diminuiti a fr. 611 000.– (tassazione 1991/92 nell'incarto fiscale richiamato; doc. 8). Per vero in quel biennio essa ha appurato anche un reddito imponibile di fr. 155 944.– annui, riconducibile però in larga misura (fr. 130 000.– annui) al guadagno ottenuto dalla parcellazione e dalla vendita dei lotti ricavati dalla particella n. 567 di __________ (dichiarazione d'imposta citata, verbale di audizione del 1° febbraio 1994). Tali alienazioni sono intervenute tuttavia dopo il maggio del 1989 (e quindi dopo la compera del fondo in questione: ispezione del registro fondiario; doc. 12), sicché il provento non può essere stato investito nell'immobile di __________, ciò che nemmeno l'appellante pretende. Se ne conclude che la compera dell'immobile in questione è stata finanziata con beni propri. In circostanze del genere non v'è spazio per applicare la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC. La particella in questione va ascritta anch'essa, per sostituzione, ai beni propri (art. 198 n. 4 CC). Nulla può dunque essere riconosciuto all'appellante.
e) Relativamente alla pretesa subordinata di fr. 100 000.–, pari a metà ammortamento di un debito ipotecario eseguito da AO 1, il Pretore ha ritenuto che tale operazione sia avvenuta anch'essa per mezzo di beni propri. Se appena si pensa che per l'appellante medesima tale ammortamento è contestuale all'acquisto dell'immobile (conclusioni, pag. 13), ma che – come si è appena detto – a quel momento il marito disponeva unicamente di beni propri, la pretesa in questione cade nel vuoto.
acquisti del convenuto il saldo di un conto corrente presso il __________ (fr. 173.40) e quello di un conto corrente postale (fr. 13 900.–). L'appellante fa valere che poco prima della litispendenza il marito ha prelevato somme rilevanti da quest'ultimo conto per sminuire le sue spettanze. AO 1 nega di avere eseguito prelevamenti straordinari dal conto, tanto meno per ledere le aspettative della moglie in esito al divorzio.
Dagli atti risulta che al momento della litispendenza (7 luglio 1998), e pertanto allo scioglimento del regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC), il conto corrente postale registrava un saldo di fr. 13 900.50, mentre pochi giorni prima, il 30 giugno 1998, il saldo ammontava a fr. 32 310.50. Dal 30 giugno al 7 luglio 1998 sono intervenuti tre prelievi in contanti per complessivi fr. 800.– e tre addebiti per la riscossione di assegni postali di complessivi fr. 25 000.– (estratto conto Postfinance dal 1° luglio al 31 dicembre 1998: doc. X nel fascicolo “richiami”). Addebiti di entità e frequenza analoghe si erano verificati già prima, dal 6 al 16 gennaio 1998 e dal 3 al 15 aprile 1998 (estratto conto Postfinance dal 1° gennaio al 30 giugno 1998: doc. X citato), ma si sono verificati anche dopo, dal 2 al 9 settembre 1998 e dal 2 al 9 dicembre 1998 (estratto conto Postfinance dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, doc. X citato). Non si può dire pertanto che il marito abbia eseguito prelievi inusuali in vista del divorzio, per altro chiesto dalla moglie. Non resta di conseguenza che attenersi al saldo il giorno della litispendenza, onde una pretesa della moglie pari a fr. 6950.25, pari alla metà del saldo sul citato conto bancario (art. 215 cpv. 1 CC).
In liquidazione del regime matrimoniale la moglie vanta in ultima analisi un credito di complessivi fr. 573 666.35: fr. 566 628.50 per la particella n. 1746 di __________ (consid. 6h), fr. 87.60 per gli averi sul conto bancario al __________ (non contestati) e fr. 6950.25 per gli averi sul conto postale (sopra, consid. 8). Entro tali limiti l'appello di lei merita accoglimento.
Per quel che concerne il contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato sulla base della tassazione 2001/02 le entrate nette del marito in fr. 8055.– mensili, compresi il reddito della sostanza immobiliare e la rendita AVS, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 725.–). Alla moglie egli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di complessivi fr. 2675.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie stimate fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 375.–, imposte stimate fr. 200.–). Accertata un'eccedenza di fr. 4680.– mensili, il primo giudice l'ha ripartita a metà fra i coniugi, onde un contributo alimentare per l'attrice di fr. 3515.– mensili.
a) L'attrice contesta il reddito ipotetico imputatole dal primo giudice, facendo valere che alla sua età e con il suo stato di salute essa non è più in grado di lavorare. A suo parere inoltre le entrate del marito, tenuto conto anche del valore locativo dell'abitazione a __________, vanno fissate in fr. 9930.– mensili, senza considerare che la deduzione forfettaria ammessa dal fisco per la manutenzione degli immobili non è stata provata. Essa calcola dipoi il fabbisogno del marito in fr. 2275.– mensili e il proprio, in ragione degli aumentati costi della locazione, in fr. 3270.–, onde un'eccedenza di fr. 4385.– e un contributo alimentare in suo favore di fr. 5462.50 mensili, da portare a fr. 7000.– mensili vita natural durante per tenere conto delle sue lacune previdenziali e dell'omessa documentazione delle spese di manutenzione degli immobili. Il convenuto critica anzitutto il metodo di calcolo applicato dal Pretore e sostiene che al momento della separazione di fatto non v'era eccedenza alcuna da dividere. Egli chiede altresì di imputare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 5000.– mensili, che essa potrebbe conseguire lavorando come infermiera a domicilio, e di ridurre il fabbisogno di minimo di lei a fr. 2475.– mensili, stralciando le imposte. Ciò dimostrerebbe che AP 1 è in grado di sovvenire da sé al proprio mantenimento.
b) Contrariamente a quanto crede il Pretore (e a quanto sostiene l'attrice), dopo il divorzio il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno loro e di eventuali figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà non è più pertinente. Tale criterio trova infatti la sua giustificazione nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai fattori dell'art. 125 CC (cfr. DTF 134 III 146 consid. 4). Ora, i criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge verso l'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580, consid. 4a e 4b con riferimenti; DTF 134 III 145).
Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, ove un matrimonio sia durato oltre dieci anni, entrambi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Se tuttavia il divorzio è pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), fa stato il tenore di vita condotto durante la separazione (DTF 130 III 539 consid. 2 con riferimenti), sempre che quest'ultimo non ecceda quello avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230/230 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2 con rimandi). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno dei coniugi deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66).
c) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 3 ottobre 1985 e la vita in comune è durata almeno fino al luglio del 1998, quando la moglie ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata e l'assegnazione dell'alloggio coniugale (inc. DI.1998.147). AO 1 afferma che la moglie si era già rivolta al giudice per un tentativo di conciliazione nel 1988, ma non contesta che la vita in comune sia durata almeno fino alla litispendenza. Ciò posto, il matrimonio può senz'altro definirsi di lunga durata. D'altro lato, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio (1° marzo 2004) le parti vivevano separate da non oltre sei anni. La questione è pertanto di valutare il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
d) AO 1 ribadisce che la moglie non può beneficiare di un tenore di vita più alto di quello avuto al momento della separazione e rileva che a quel momento i coniugi non disponevano di eccedenza alcuna, sicché il debito mantenimento dell'attrice non può superare il di lei fabbisogno minimo. Egli ricorda poi che nella sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera aveva accertato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 1770.– e quello di lui in fr. 2490.– mensili (inc. 11.1998.131, consid. 9 e 10), mentre dalla tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile, dedotto il valore locativo dell'abitazione a __________, di fr. 3712.– mensili, ovvero una situazione di ammanco.
L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto la sentenza di questa Camera cui allude l'interessato è stata emanata con la procedura sommaria e con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza. Inoltre dagli atti risulta che nel 1998 l'autorità fiscale ha accertato il reddito della sostanza immobiliare di AO 1 in complessivi fr. 229 650.– (tassazione 1999/2000: doc. II nel fascicolo “richiami”). Considerate le deduzioni di fr. 173 850.– e il valore locativo di fr. 5625.– correlato all'immobile di __________, il reddito annuo del marito al momento della separazione ammontava a fr. 50 170.–, ossia fr. 4180.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della coppia, esso comprendeva il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1370.– (Rep. 1993 pag. 265), i premi della cassa malati di fr. 700.– complessivi e le imposte di fr. 850.– complessivi, per un totale di fr. 2920.– mensili. Con un'eccedenza di 1260.–, corrispondente ad attuali fr. 1420.– mensili, non si può dire pertanto che i coniugi vivessero in ristrettezze.
e) Il Pretore ha fissato, come detto, il fabbisogno minimo della moglie in complessivi fr. 2675.– mensili. Occorre nondimeno aggiornare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, che dal 1° settembre 2009 è di fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I.1). Secondo i dati acquisiti nel più recente procedimento cautelare, inoltre, la locazione comprensiva dei costi accessori risulta oggi di fr. 1150.– mensili (doc. 9 nell'inc. DI.2009.125). Né un costo del genere può dirsi eccessivo per una persona sola, tanto meno se si considera che durante la vita in comune i coniugi occupavano una villa di sette locali con giardino e piscina, di cui la moglie ha goduto fino allo scioglimento del matrimonio. Quanto all'onere fiscale, il convenuto sottolinea che esso è stimato sulla base del contributo contestato e che, in assenza di quest'ultimo, sarà nullo. Alla luce del tenore di vita cui ha diritto la moglie l'argomento non sussidia, nel senso che il di lei carico tributario non sarà sicuramente inferiore a quanto ha stimato il primo giudice (fr. 200.– incontestati dall'attrice). In definitiva il fabbisogno minimo della moglie va stimato pertanto in fr. 2925.– mensili complessivi (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 200.–). Nulla induce a prevedere per altro che tale fabbisogno abbia a mutare dopo il pensionamento.
f) Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto durante la vita in comune l'appellante dovrebbe disporre di altri fr. 710.– mensili, il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in fr. 3635.– mensili. Quanto all'“adeguata previdenza per la vecchiaia” (evocata dall'art. 125 cpv. 1 CC), per il breve periodo che la separa dal pensionamento (novembre del 2010) l'interessata può ritenersi coperta da tale eventuale agio. Per tacere del fatto che neppure il marito ha una previdenza per la vecchiaia. Rimane da esaminare se e in che misura AP 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito mantenimento”.
g) Il Pretore ha accertato che, quando lavorava come infermiera a domicilio, l'attrice guadagnava mediamente attorno ai fr. 1500.– mensili. Inoltre le era riuscito senza difficoltà, dopo la separazione di fatto, di reinserirsi nel mondo del lavoro. A parere del primo giudice l'interessata non aveva dimostrato che la cessazione dell'attività lucrativa fosse dovuta a problemi di salute, fermo restando che in ogni modo essa avrebbe dovuto attivarsi per ottenere le prestazioni sociali dovute alla pretesa infermità. Egli la ha imputato pertanto un guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. L'appellante obietta di avere smesso di lavorare per una grave depressione e di non avere più ripreso alcuna attività lucrativa dopo l'ottobre del 2000. Si duole che il Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico sulla base degli sforzi da lei profusi per un breve periodo dopo la separazione, ignorando la sua età, la lunga durata del matrimonio e la notevole sostanza del marito. Sostiene che, con un'attività lucrativa di soli tre anni, essa non ha maturato prestazioni sociali. Il marito eccepisce che la moglie era tenuta a reinserirsi nel mondo del lavoro fin dalla separazione e che essa non ha dimostrato impedimenti al lavoro. Ricorda altresì che già prima di sposarsi l'appellante lavorava come infermiera e che sulla base del contratto collettivo di lavoro in vigore nel settore dell'assistenza a domicilio essa potrebbe guadagnare, con un'attività a tempo pieno, fino a fr. 5000.– mensili.
h) Dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si possa ragionevolmente esigere che egli sopperisca autonomamente al proprio “debito mantenimento”, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a erogargli un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, per quanto possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8 consid. 3.1). Se poi, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La sostanza dell'altro coniuge, evocata dall'appellante, non è invece di rilievo.
i) Nel caso in esame risulta che già prima della separazione l'interessata lavorava a tempo parziale come infermiera a domicilio (doc. 5). Tale attività è durata fino all'ottobre del 2000, quando AP 1 l'ha smessa per motivi di salute. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che l'interessata aveva sufficientemente reso verosimile un'inabilità lavorativa per malattia dall'ottobre del 2001 al marzo del 2002, sulla scorta di un certificato medico redatto l'11 gennaio 2002 dal dott. __________ e della testimonianza di lui, mentre dopo di allora nulla rendeva verosimile il perdurare di un'incapacità lucrativa, tanto meno permanente (sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 7d). È vero che tale giudizio è stato emesso in sede cautelare, nel cui ambito l'esame dei fatti limitato alla verosimiglianza. In questa sede però l'interessata si limita a rievocare il predetto certificato e la predetta deposizione del suo medico curante, senza aggiungere un solo elemento in grado di contraddire, nel quadro di un giudizio emanato con pieno potere cognitivo, la precedente valutazione.
L'interessata ripete che il marito ha rinunciato a una perizia sul suo stato di salute. Come questa Camera ha già ricordato nella sentenza del 30 aprile 2004, tuttavia, spetta al coniuge che si vale di una diminuzione del proprio reddito per malattia duratura rendere verosimile gli estremi dell'affezione (consid. 7 menzionato in: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). Senza dimenticare che l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente richiede, per principio, un esame specialistico. Nella fattispecie non v'è nulla di tutto ciò. Anzi, come ha ricordato il Pretore, l'attrice ha rinunciato anche a presentare una domanda d'invalidità (lettera 4 marzo 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità: doc. VIII nel fascicolo “richiami”). Né si può presumere che la richiesta sarebbe stata destinata all'insuccesso, un assicurato avendo diritto a una rendita – se invalido oltre una certa soglia – a prescindere dall'attività lucrativa svolta.
l) Quanto alla commisurazione del reddito potenziale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1500.– mensili, come in sede cautelare, rilevando che l'attrice potrebbe conseguirlo con un lavoro a tempo parziale analogo a quello svolto prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. L'appellante sostiene che, alla sua età, un reddito siffatto non è più alla sua portata. AO 1 pretende per altro verso che l'attrice debba impiegarsi a tempo pieno, onde una potenzialità lucrativa fino a fr. 5000.– mensili. Nessuna delle due argomentazioni può essere seguita. AP 1 non deve dimenticare che sin dalla separazione le incombeva di provvedere a sé medesima nella misura in cui ciò fosse stato esigibile (art. 125 cpv. 1 CC). AO 1 non deve dimenticare da parte sua che – come questa Camera ha già avuto modo di spiegargli (sentenza inc. 11.2001.98 del 14 novembre 2001, consid. 3 in fine) – avendo la moglie oltre 50 anni (al momento della separazione ne aveva 53) incombeva a lui rendere verosimile che concretamente costei potesse guadagnare più di quanto effettivamente percepiva. Ne segue che se – da un lato – non v'era motivo perché dopo il marzo del 2002 AP 1 rinunciasse al reddito di fr. 1500.– mensili conseguito in precedenza, non v'è – d'altro lato – alcun elemento concreto sulla base del quale si possa fondare una capacità lucrativa maggiore. Le lungaggini del procedimento lamentate da AO 1 nulla mutano. Al riguardo, pertanto, il giudizio impugnato resiste alla critica.
m) Nel novembre del 2010 l'attrice raggiungerà l'età del pensionamento. Il convenuto sostiene che essa riceverà una rendita AVS di fr. 1620.– mensili, identica alla sua. In realtà, come risulta dal calcolo allestito il 5 luglio dall'Istituto delle assicurazioni sociali, il presumibile ammontare della rendita AVS di AP 1 sarà di soli fr. 1138.– mensili. AO 1 chiede di esaminare l'estratto conto dei contributi fatturati e dei contributi versati dalla moglie, ma non pretende che il calcolo sia erroneo. A torto, poi, egli chiede che ai fini della presumibile rendita AVS si considerino anche i contributi che l'interessata avrebbe dovuto pagare se avesse conseguito il reddito ipotetico, per il calcolo della rendita dovendo essere presi in considerazione solo i redditi risultanti da un'attività lucrativa su cui sono stati versati contributi.
Ciò posto, non si intravedono ragioni per scostarsi dal presumibile importo calcolato dall'autorità competente. Non si dimentichi poi che in esito al presente giudizio l'interessata avrà diritto a una ragguardevole liquidazione in capitale
(fr. 573 666.35: consid. 9c). Anche tenendo conto di quanto essa dovrà risarcire al coniuge (fr. 29 470.35, come si vedrà oltre) e delle spese processuali a suo carico, è ragionevole presumere dunque che in definitiva essa conserverà un patrimonio di almeno fr. 525 000.–. A quel momento essa sarà tenuta però a consumare la propria sostanza in un lasso di tempo valutabile attorno ai venticinque anni (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4; aspettativa statistica di vita pari a 25.36: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), ricavando attorno ai fr. 1750.– mensili. Tutto ciò senza dimenticare che il capitale rimanente continuerà a produrre interessi.
a) Che al momento della litispendenza in appello le ultime tassazioni del marito risalissero al biennio 2001/02 è vero. In seguito però è stato ammesso il richiamo delle tassazioni dei coniugi dal 2003 in poi (ordinanza sulle prove del 4 aprile 2007). Perché si dovrebbero ignorare le tassazioni più recenti, e segnatamente quella del 2007, l'appellante non spiega. Quanto alle spese di manutenzione degli stabili, l'interessata non indica concretamente di quanto dovrebbero essere ridotte tali spese, ossia in che misura il reddito netto della sostanza del marito andrebbe rivalutato. Del tutto indeterminata, tale censura risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).
b) Dalla tassazione 2007 si evince che AO 1 ha un reddito della sostanza di fr. 209 040.– annui composto delle pigioni dell'immobile a __________ e dell'immobile a __________, oltre che del valore locativo dell'abitazione a __________ (doc. E nell'inc. DI.2009.125). Nell'aprile del 2009 tuttavia AO 1 ha donato la particella n. 1746 di __________ alla figlia, riservandosene l'usufrutto, e la particella n. 74 di __________ al figlio. Per di più, come AO 1 sottolinea, il valore locativo è un dato puramente fiscale e non un reddito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con rimandi). Ciò posto, facendo astrazione dei redditi prodotti dall'immobile a __________ e del valore locativo dell'abitazione a __________, i proventi immobiliari del 2007 vanno accertati in fr. 97 260.– annui. Tenuto conto delle spese di gestione e di manutenzione relative agli immobili di __________ e __________ (fr. 28 815.– complessivi) e degli interessi passivi gravanti tali fondi (fr. 42 444.– complessivi), il reddito locativo netto del palazzo a __________ ammonta a fr. 26 000.– annui (tassazione doc. E nell'inc. DI.2009.125), pari a fr. 2166.– mensili. Considerata poi la rendita AVS di fr. 1620.– mensili (doc. 4: fr. 19 440.– annui), le entrate complessive del convenuto ammontano a fr. 3786.– mensili.
c) L'appellante sostiene che il marito potrebbe locare la villa di __________. Ora, nel caso in cui un bene immobile non produca frutto o abbia un reddito limitato, dandosene le condizioni si può imputare al proprietario un reddito ipotetico (cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 ad art. 125 CC). In esito al presente giudizio tuttavia il marito, che non dispone di altri apprezzabili attivi, dovrà con tutta verosimiglianza alienare la casa di __________ per tacitare la moglie in liquidazione del regime matrimoniale. Il computo di un reddito ipotetico non appare più, di conseguenza, ragionevole, contrariamente a quanto poteva valere ancora di recente in sede cautelare. D'altro lato, una volta alienato l'immobile, AO 1 si troverà sgravato dei relativi interessi ipotecari e delle spese di manutenzione (doc. E, 3° foglio nell'inc. DI.2009.125: incarto fiscale richiamato in appello: fr. 12 880.–, rispettivamente fr. 4500.–), sicché il suo reddito netto dev'essere rivalutato di fr. 1448.– mensili, per un totale di fr. 5235.– mensili.
d) È appena il caso di ricordare che il convenuto, usufruttuario della particella n. 1476 di __________, conserva ancora nel palazzo un potenziale locativo di fr. 61 480.– annui da appartamenti sfitti (complemento peritale del 12 agosto 2008, pag. 6, nell'inc. 11.2004.40). Non solo: in esito alla prevedibile vendita del fondo di __________ egli disporrà di ulteriore sostanza da mettere a frutto. Il suo reddito di fr. 5235.– mensili appare dunque meramente prudenziale.
a) L'importo di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un debitore solo è stato rivalutato dal 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Quanto al costo dell'alloggio, è verosimile che l'interessato (il quale abita a __________) dovrà trasferirsi altrove in vista della prevedibile alienazione della casa. Come si è detto, nondimeno, egli è usufruttuario dello stabile a __________, nel quale sette appartamenti sono liberi. Può dunque trasferirsi in uno di essi, come durante i primi anni della separazione, tanto più ch'egli si è privato volontariamente di una fonte di reddito come l'edificio di __________ (donato al figlio nell'aprile del 2009). Deve sopportare dunque le conseguenze legate a tale sua scelta, contenendo il tenore di vita (cfr. FamPra.ch 2008 pag. 623), come del resto poteva largamente prevedere. Quanto agli oneri ipotecari e alle spese di manutenzione dello stabile di __________, essi sono già stati considerati nel calcolo del reddito immobiliare netto e non possono essere considerati in doppio nel suo fabbisogno.
b) Dopo la donazione al figlio dello stabile a __________ l'interessato ha visto diminuire notevolmente i propri introiti e la propria sostanza. In esito al presente giudizio egli vedrà diminuire ulteriormente la sostanza e dovrà continuare a stanziare a AP 1 un contributo alimentare. Dal profilo fiscale non v'è motivo dunque per rivedere al ribasso l'onere fiscale stimato dal primo giudice (fr. 725.– mensili). Il fabbisogno minimo del convenuto risulta così, in definitiva, di fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 725.–).
a) L'appellante ha un reddito complessivo di fr. 1500.– mensili e per il “debito mantenimento” abbisogna di fr. 3635.– mensili. Registra pertanto uno scoperto di fr. 2135.– mensili. È vero che l'interessata riceverà almeno fr. 525 000.– in liquidazione del regime dei beni, ma verosimilmente non prima del pensionamento (novembre del 2010), sicché non si giustifica di tenere conto di eventuali redditi della sostanza. AO 1 ha un reddito di fr. 5235.– mensili e per il “debito mantenimento” abbisogna di fr. 3010.– mensili (fabbisogno minimo fr. 2300.– mensili, più lo stesso agio di fr. 710.– mensili riconosciuto alla moglie: sopra, consid. 10f). Ha pertanto un margine utile di fr. 2225.– mensili con cui può versare alla moglie l'ammanco di fr. 2135.– mensili. Il Pretore avendo riconosciuto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili vita natural durante, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
b) Dopo il pensionamento la moglie beneficerà della rendita AVS di fr. 1138.– mensili e dovrà attingere al proprio capitale con prelievi mensili di fr. 1750.–. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” essa abbisognerà pertanto di un importo di fr. 750.– mensili arrotondati, che il marito può erogare. Il contributo appena calcolato dipende però dal tempestivo versamento dell'importo di fr. 573 666.35 dovuto alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale. Fino al momento in cui non riceverà tale somma, di conseguenza, essa ha diritto a un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. È vero che AO 1 ha una disponibilità di soli fr. 2225.– mensili, ma non bisogna dimenticare che egli è usufruttuario della particella n. 1476 di __________, conserva ancora nel palazzo un potenziale locativo di fr. 61 480.– annui da appartamenti sfitti e in esito alla prevedibile vendita del fondo di __________ disporrà di ulteriore sostanza da mettere a frutto (sopra, consid. 11d). Quel periodo transitorio, del resto, dipenderà solo dalla sua volontà. In ultima analisi, avendo il Pretore riconosciuto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili anche dopo il pensionamento, l'appello dell'attrice si rivela una volta ancora privo di consistenza.
a) La prestazione di garanzie è prevista nell'ipotesi in cui il debitore della liquidazione del regime dei beni abbia ottenuto una dilazione di pagamento (218 cpv. 1 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 15 ad art. 218; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 218 CC). Quest'ultima eventualità essendo estranea alla fattispecie, la norma non consente di accordare garanzie nel caso specifico.
b) Quanto all'art. 132 cpv. 2 CC, esso prevede che ove un obbligato persista nel negligere un obbligo di mantenimento o si presuma preparare la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri. In concreto, come si è visto, AP 1 ha diritto a un contributo alimentare anche dopo il pensionamento. A titolo di garanzia essa chiede di mantenere la restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1477 di __________. Scopo della garanzia però è quello di regolare in modo rapido e semplice il pagamento delle mensilità (Bastons Bulletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 84). Una restrizione della facoltà di disporre non è idonea a tale scopo.
c) Altra è la questione di sapere se la restrizione della facoltà di disporre si giustifichi per garantire la liquidazione del regime dei beni. Tale provvedimento è stato disposto senza limiti di tempo dal Pretore con decreto cautelare del 20 agosto 1998, confermato da questa Camera il 14 settembre 1999 (inc. 11.1998.131). Ora, misure atte ad assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni possono – eccezionalmente – sussistere anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e rimanere in vigore per il tempo necessario alla salvaguardia dei diritti del coniuge beneficiario, in particolare fino al momento in cui questi potrà procedere all'esecuzione con pignoramento o dichiarazione di fallimento (DTF 78 II 309 consid. 4a; SJ 78/1956 pag. 424).
Nella fattispecie AO 1 possiede soltanto, oltre alla particella n. 1447 di __________, le particelle n. 1521 (piazzale 172 m², tettoia 98 m²) e n. 1587 di __________ (strada 236 m², fossato 6 m²), apparentemente di scarso valore. Già si è detto che in pendenza di appello egli ha alienato due stabili di reddito, donandoli ai figli. E quando AP 1 ha chiesto di menzionare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo di __________ (conclusioni in appello del 24 aprile 2009), al dibattimento finale del 30 aprile successivo egli ha contestato la misura poiché “la controparte non ha reso verosimile alcun pericolo serio e attuale di alienazione immobiliare” (verbale, pag. 2), sottacendo di avere donato il fondo alla figlia già il 28 aprile precedente. Che sussistano quindi seri indizi di pericolo per le pretese dell'appellante non può seriamente essere revocato in dubbio. Ciò posto, su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, nel senso che si giustifica di mantenere la menzione litigiosa anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che la moglie consenta a radiarla (art. 178 cpv. 1 in fine CC per analogia: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 331 n. 685).
II. Sull'appello di AO 1
Ci si può domandare se la pretesa, formulata per la prima volta con le conclusioni in appello del 24 aprile 2009, sia ricevibile, nuove richieste di giudizio essendo proponibili in seconda sede solo ove siano addotte “con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). Sia come sia, la rivendicazione non ha fondamento. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che un coniuge non acquisisce un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai suoi acquisti o – dandosi il caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di avere partecipato al mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito “in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto” (nel senso dell'art. 165 cpv. 2 CC; RtiD II-2008 pag. 648 consid. 2c con rimandi). Che AO 1 abbia assicurato il mantenimento della famiglia (anche) con beni propri è possibile, ma egli non ha dimostrato di avere contribuito in misura “notevolmente superiore” a quanto fosse tenuto. Tanto meno ove si pensi che, secondo gli accertamenti fiscali, non consta che i suoi redditi non bastassero al sostentamento della famiglia (reddito imponibile di fr. 22 812.– annui nel 1985/86, di fr. 40 045.– annui nel 1987/88, di fr. 155 944.– annui nel 1989/90, di fr. 18 825.– annui nel 1991/92, di fr. 53 383.– annui nel 1993/94, di fr. 72 393.–
annui nel 1995/96, di fr. 52 095.– annui nel 1997/98: doc. 5 a 8 e relative tassazioni doc. III nel fascicolo “richiami” dell'inc. DI.1998.147 e doc. II nel fascicolo “richiami”). Al proposito l'appello si esaurisce pertanto in un'enunciazione.
a) In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale lo scioglimento del regime si ha per avvenuto “il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Ai fini della liquidazione, di conseguenza, entrano in considerazione solo pretese esistenti al momento in cui è promossa causa (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 4 ad art. 204 CC). Ciò non significa che i rapporti patrimoniali sorti in un procedimento di divorzio dopo la litispendenza vadano trascurati, né sarebbe conforme al precetto dell'economia processuale rinviare i coniugi a cause separate. Del resto, anche nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano adottato la separazione dei beni e non vi sia pertanto alcun regime da sciogliere, in esito al divorzio vanno regolati tutti i rapporti di dare e avere (cfr. la fattispecie trattata dal Tribunale federale nella sentenza 5A_200/2007 del 19 dicembre 2007; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid. 2 con rimandi).
b) AO 1 chiede anzitutto il rimborso di spese da lui assunte durante la causa di divorzio in luogo e vece della moglie per complessivi fr. 25 725.25 (fr. 19 598.20 per il consumo di acqua potabile, per l'uso delle canalizzazioni, per la raccolta rifiuti, per l'elettricità, per la fornitura di olio da riscaldamento e il controllo della cisterna, per l'assicurazione dello stabile, per i controlli del bruciatore, per lo spazzacamino, per l'assicurazione dell'economia domestica e la responsabilità civile privata), fr. 3294.10 per imposte versate al Comune di __________, fr. 502.60 per imposte cantonali e federali del biennio 1995/96 (a carico della moglie secondo la decisione di riparto), fr. 951.65 per l'acqua potabile, l'elettricità e l'assicurazione dell'economia domestica, come pure fr. 1378.70 per la quota di imposta cantonale 1997/98 (a carico della moglie secondo la decisione di riparto). L'attrice eccepisce che il marito ha eseguito tali pagamenti volontariamente e non può pertanto esigerne la rifusione a titolo di indebito arricchimento.
c) Che l'appellante possa esigere il rimborso delle cifre in questione appoggiandosi alle norme sull'indebito arricchimento appare dubbio, ove appena si consideri che egli nemmeno pretende di essersi ritenuto a torto debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Anche l'art. 175 CO che egli invoca è di poco sussidio, tale norma non istituendo un obbligo di rifusione del debitore nei confronti dell'assuntore. Piuttosto giova esaminare se AP 1 non sia tenuta alla restituzione delle somme predette in forza non del Codice delle obbligazioni, bensì del diritto di famiglia. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, in effetti, ove paghi personalmente debiti del consorte, un coniuge acquisisce un diritto alla compensazione, nel senso che può dedurre dall'ammontare del contributo alimentare da lui dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Occorre verificare di conseguenza, nella fattispecie, se i pagamenti eseguiti dal marito incombessero effettivamente alla moglie, ciò che essa contesta.
d) Nel quadro di un procedimento esecutivo avviato da AP 1 nei confronti del marito per l'incasso di contributi alimentari (doc. 1 nell'inc. DI.2002.173) i coniugi hanno stipulato il 16 dicembre 1999 la transazione seguente:
6.1 La manutenzione dello stabile e dell'annesso giardino sarà di competenza del signor AO 1; gli interventi comunque dovranno sempre essere preavvisati dal signor AO 1; per interventi si intende principalmente la manutenzione del giardino, il controllo fumi.
6.2 La signora AP 1 assumerà le spese correnti.
L'accordo dimostra che l'interessata non poteva semplicemente disinteressarsi delle spese correnti (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2003.99 del 28 novembre 2003, consid. 5). AO 1 doveva provvedere ai costi per l'acqua potabile, l'elettricità, le canalizzazioni, i rifiuti e l'olio da riscaldamento, non invece ai costi per il controllo della cisterna e dei fumi, né per lo spazzacamino, a carico del marito. Circa le assicurazioni (fr. 7185.60: doc. 2 nell'inc. EF.2003.307 richiamato in appello), esse profittavano al proprietario dello stabile (l'appellante) e del mobilio (di cui l'appellante si dichiara proprietario). Non toccava alla moglie, dunque, farsi carico del premio. Non consta poi che l'assicurazione contro la responsabilità civile coprisse, dopo la separazione di fatto, anche la moglie. All'appellante incombevano altresì le imposte pagate al Comune di __________, che non erano in relazione diretta con l'uso dell'abitazione coniugale, ma pertenevano al rapporto di proprietà sul fondo. Come pure le imposte dei bienni 1995/96 e 1997/98, che si riferivano a redditi conseguiti fra il 1993 e il 1996 (durante la vita in comune), rispettivamente a sostanza che esisteva il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1999 (essenzialmente beni propri del marito). Poco importa, sotto questo profilo, che i conguagli d'imposta siano stati pagati solo nel corso della causa di divorzio.
e) In definitiva, appurato che il conteggio “aprile 2000” (doc. 5 nell'inc. EF.2003.307 richiamato in appello) è già compreso nel raccoglitore “documenti casa __________ ” (doc. 2 del medesimo incarto), la moglie va tenuta a risarcire all'appellante fr. 1958.40 per l'acqua potabile, fr. 3042.55 per l'elettricità, fr. 345.85 per l'uso delle canalizzazioni, fr. 755.– per la raccolta dei rifiuti e fr. 1964.20 per l'olio da riscaldamento. Ne segue un totale di fr. 8066.– con interessi al 5% dal 10 maggio 2004, data in cui AO 1 ha fatto valere le sue richieste in giudizio (art. 102 cpv. 1 CO).
edizione 1998, n. 50 ad art. 176 CC).
Nella prospettiva di giudicare la questione legata ai danni che l'appellante rimprovera alla moglie di avere arrecato all'immobile per uso improprio conviene far capo di conseguenza, in via analogica, ai principi invalsi in materia di locazione. Anche un conduttore infatti deve restituire la cosa locata nello stato risultante da un uso conforme (art. 267 cpv. 1 CO). È tenuto così a eseguire i lavori di pulizia, a eliminare “i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all'ordinaria manutenzione” (art. 259 CO), ovvero alle riparazioni cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 240 seg. n. 4.3 e n. 4.4; SVIT, Das schweizerische Mietrecht, 3ª edizione, n. 19 ad art. 259 CO), e alla riparazione dei danni dovuti a un uso improprio della cosa. Va a carico del proprietario, per contro, il deterioramento del bene riconducibile a normale usura (Lachat, op. cit., pag. 807 n. 5.1).
a) L'appellante espone spese per la riparazione di elettrodomestici da cucina (doc. 17 e 19 di appello), per la sistemazione dell'antenna televisiva e la posa di un impianto satellitare (doc. 18 di appello), per opere da idraulico e al riscaldamento (doc. 20 a 24 di appello), oltre che per lavori da giardiniere (doc. 25 di appello). Egli fa valere di avere eseguito, secondo la perizia giudiziaria, interventi di miglioria per fr. 3645.–, di manutenzione per fr. 5795.– e di riparazione per fr. 26 283.20 (referto del 26 febbraio 2008, pag. 14). Come si è appena spiegato, tuttavia, le riparazioni incombono di regola al proprietario. Né si trattava, in concreto, di piccole aggiustature a norma dell'art. 259 CO. Per di più, nel caso specifico le parti avevano stipulato che AO 1 avrebbe pagato anche la manutenzione del giardino (sopra, consid. 19d), che di per sé incombe al conduttore (Lachat, op. cit., pag. 227).
b) Bisogna valutare nelle circostanze descritte se i deterioramenti siano dovuti a uso improprio da parte della moglie. Il perito comunale ha riscontrato un immobile in un grave stato di trascuratezza e di sporcizia (verbale del 21 giugno 2007, pag. 2), ma l'appellante non avanza pretese per lavori di pulizia. Inoltre nulla dimostra che le riparazioni degli elettrodomestici, dell'antenna o del pluviale siano dovuti a danneggiamenti da parte di AP 1, né che costei abbia reso necessari gli interventi alla doccia (nuova parete), alla piscina (guarnizioni) o la sostituzione del lavello da cucina (doc. 17, 18, 21 e 22 di appello).
c) Quanto al riscaldamento, TE 2 ha dichiarato che l'impianto era stato trascurato e che con una corretta manutenzione, al costo di circa fr. 500.– ogni anno e mezzo, la caldaia avrebbe potuto funzionare un altro decennio (deposizione del 21 giugno 2007: verbali, pag. 3). Ora, come questa Camera ha già avuto occasione di rilevare, se i costi della manutenzione spettavano al marito, incombeva alla moglie sollecitare gli interventi necessari (sentenza inc. 11.2003.99 del 28 novembre 2003, consid. 3). L'idraulico ha soggiunto nondimeno che nella fattispecie la caldaia risaliva al 1965 circa. E la durata media di una caldaia da riscaldamento, come quella di un bruciatore, di una pompa di circolazione e del relativo quadro comandi è una ventina d'anni (Lachat, op. cit., pag. 869). Al momento in cui AO 1 ha dovuto cambiare la caldaia, quest'ultima era già ampiamente ammortata e non aveva alcun valore residuo. Anche al riguardo la pretesa dell'appellante non trova quindi giustificazione.
d) Diversa è la situazione per quanto riguarda la rubinetteria, al cui proposito lo stesso TE 2 ha precisato che la corretta manutenzione avrebbe potuto evitarne la sostituzione e che la trascuranza per sei anni poteva senz'altro averne provocato il deterioramento (deposizione del 21 giugno 2007: verbali, pag. 3). La moglie deve quindi sopportare i costi del prematuro ricambio. Considerato che la rubinetteria ha una longevità media di vent'anni (Lachat, op. cit., pag. 872 in fondo), nel 2004 il valore doveva essere ammortato all'incirca per tre quarti. Dalle fatture prodotte (doc. 20, 2° e 3° foglio) occorre nondimeno togliere fr. 295.– (già scontati) per “stacco e posa caloriferi per pittore” e per la pulizia del “filtro principale”, fr. 262.– (già scontati) per la “fornitura e posa nuovo lavello” (che il perito ha qualificato come normale manutenzione, se non come miglioria: perizia, pag. 14: doc. 20, 2° foglio), fr. 100.– e fr. 475.– per la posa e fornitura di un nuovo calorifero, di cui tutto si ignora (doc. 20, 2° e 3° foglio), onde una spesa complessiva di fr. 3617.40. Ne segue che per il deterioramento della rubinetteria la moglie è tenuta a rifondere all'appellante fr. 904.35 (un quarto di fr. 3617.40) con interessi al 5% dal 10 maggio 2004, quando il marito ha fatto valere le sue pretese in giudizio (art. 102 cpv. 1 CO).
e) Per quanto attiene ai lavori di giardinaggio, l'appellante si vale di un'offerta allestita da __________ per fr. 13 500.– (doc. 7 di appello), asserendo di avere eseguito da sé e con l'aiuto di amici lavori per almeno fr. 11 500.–, mentre il giardiniere si è limitato al trattamento e alla potatura della siepe, con una spesa di fr. 5500.– (doc. 25 di appello). Dagli atti risulta in effetti che il giardino era in uno stato deplorevole (fotografie doc. 11 di appello; deposizione di __________, del 21 giugno 2007: verbali, pag. 4). Come questa Camera ha spiegato, spettava alla moglie sollecitare il marito a intervenire (sentenza inc. 11.2003.99 del 28 novembre 2003, consid. 4). La questione è che non è dato di sapere quali maggiori costi AO 1 abbia dovuto sopportare per il fatto che, negli ultimi anni, il giardino fosse stato trascurato. L'appellante era tenuto infatti ad assumere i costi della manutenzione ordinaria, che secondo le indicazioni di TE 3 potevano raggiungere anche fr. 10 000.– l'anno (verbale citato, pag. 4 in fine). In circostanze siffatte nulla induce a desumere che la spesa da lui affrontata dopo il trasloco della moglie abbia superato i costi di quella che sarebbe stata la normale manutenzione sull'arco di sei anni.
a) Il perito comunale, presente al momento in cui il AO 1 ha ripreso possesso dell'abitazione, ha attestato che la casa era senza mobili e che mancavano anche vari lampadari (deposizione di TE 4 del 21 giugno 2007: verbali. pag. 2; cfr. anche doc. 4 di appello). Il verbale di pignoramento redatto il 22 marzo 2001 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ attesta l'esistenza dei beni elencati nell'abitazione, lasciati in custodia alla moglie (doc. 12 di appello). L'interessata contesta di averli portati via al momento del trasloco, ma non dice che fine abbiano fatto. Né sostiene, per ipotesi, di averli acquistati dopo la litispendenza. Deve rispondere quindi della loro scomparsa.
b) Entrambi i coniugi rivendicano la proprietà del mobilio, il marito precisando che si tratta di suoi beni propri. Ora, agli atti figurano due sole fatture, dalle quali risulta che una plafoniera in ferro e cristallo e il mobilio della sala da pranzo erano stati da lui acquistati in costanza di matrimonio (doc. 15 e 16 di appello). I beni elencati ai punti 2, 3, 4 e 12 del noto verbale di pignoramento, la cui descrizione corrisponde a quanto indicato nelle fatture, possono quindi ritenersi proprietà dell'appellante (art. 200 cpv. 1 CC). Gli altri beni vanno considerati comproprietà dei coniugi, conformemente alla presunzione dell'art. 200 cpv. 2 CC.
c) Ne segue che, giusta l'art. 205 cpv. 1 CC, la moglie è tenuta a restituire al marito i beni elencati ai punti 2, 3, 4 e 12 del citato verbale di pignoramento. L'appellante non avendo dimostrato di avere finanziato la compera di tali mobili con beni propri, i mobili in questione rientrerebbero tra gli acquisti di lui (art. 200 cpv. 3 CC). In mancanza di richieste della moglie, tuttavia, nulla può essere inserito nel calcolo relativo alla liquidazione del regime dei beni.
d) Per quanto attiene ai mobili in comproprietà, nessun coniuge adduce un interesse preponderante all'assegnazione dell'uno o dell'altro oggetto in proprietà spotica (art. 205 cpv. 2 CC), né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 14 ad art. 205 CC). Non applicandosi in materia di pretese patrimoniali fra coniugi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami), non rimane in concreto che accertare il rapporto di comproprietà (Hausheer/ Aebi-Müller, op. cit., n. 3 ad art. 205 CC).
e) Quanto al possesso dei mobili, il marito ne chiede la restituzione, ma non può invocare alcun diritto prioritario rispetto a quello della moglie. Tutt'al più avrebbe potuto far valere che AP 1 ha distratto i mobili dall'uso originario senza il suo consenso, in violazione dell'art. 647b cpv. 1 CC, e chiedere che i mobili siano reintegrati nell'arredamento dell'abitazione. In assenza di una domanda in tal senso, nondimeno, questa Camera non deve statuire al proposito.
a) L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque sia, la decisione del giudice costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1 con richiami di giurisprudenza). E il termine per appellare una misura provvisionale è di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 419c CPC). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che l'emanazione di un giudizio unico su una causa di divorzio e sulle relative misure provvisionali rischia di fuorviare, oltre che di nuocere alla sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ma che le parti non possono pretendere di ottenere termini di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato unico (da ultimo: sentenza inc. 11.2007.168 del 15 aprile 2008, consid. 1). Del resto, la natura provvisionale di una provvigione ad litem non poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un avvocato, il Pretore avendo statuito espressamente su un'istanza della moglie (dispositivo n. 5). In concreto la sentenza impugnata è giunta all'interessato il 3 marzo 2004 (appello, pag. 2 in fondo), sicché il termine per appellare è scaduto il 13 marzo 2004. Introdotto il 23 marzo 2003 (data del timbro postale), l'appello sull'ammontare della provvigione ad litem di fr. 22 000.– si rivela manifestamente tardivo, e come tale irricevibile.
b) Quanto alla restituzione delle provvigioni versate, per principio il coniuge che ottiene dall'altro una provvigione ad litem deve poi restituirla o lasciarsela computare sulla spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che si oppongano motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi (SJ 120/1998 pag. 155 consid. 6b con richiami di dottrina). Considerato l'importo che l'interessata riceverà in esito alla liquidazione patrimoniale, in concreto non si ravvisano estremi per un esonero dalla restituzione, neppure alla luce del patrimonio che rimarrà a disposizione del marito. Come già si è spiegato, ad ogni modo, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non si applica il principio inquisitorio, sicché sul rimborso di provvigioni ad litem il giudice non si pronuncia d'ufficio (v. anche: SJ 120/1998 pag. 155 consid. 6c con riferimenti). Ne segue che l'obbligo di restituzione si limita nel caso in esame a quanto chiede l'appellante, ossia agli importi di fr. 12 500.– versati in prima sede e di fr. 8000.– versati in appello, per complessivi fr. 20 500.–. In difetto di analoga richiesta, non sono date invece le premesse per statuire su un eventuale obbligo di restituire i fr. 22 000.– fissati nella sentenza di divorzio.
a) Secondo l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo alimentare risulta manifestamente iniquo, in particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni donati. Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la designazione giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la vita e l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio. Anche la calunnia può definirsi, dandosi il caso, un grave reato (RtiD II-2008 pag. 646 consid, 5c).
b) La denuncia mendace di un coniuge a danno dell'altro può costituire, in determinate circostanze, “un grave reato contro l'obbligato” suscettibile di giustificare il rifiuto di un contributo alimentare (RtiD II-2008 pag. 646 consid. 5d). A prescindere dal fatto però che in concreto le offese lamentate dall'appellante non appaiono tanto gravi da imporre una sanzione siffatta, tanto meno se si considera che l'art. 125 cpv. 3 CC va applicato con cautela (DTF 127 III 66 consid. 2a), le versioni delle parti divergono e gli atti non consentano di accertare le asserite lesioni dell'onore (doc. 2; certificati medici doc. N a Q nell'inc. DI.1998.147). Diverso era il caso vagliato da questa Camera (sopra citato), in cui risultava assodato che una moglie aveva accusato falsamente il marito di avere perpetrato violenze fisiche sul figlio e in funzione di ciò era riuscita a far ridurre dal giudice civile la durata del diritto di visita, accettando solo a distanza di un anno il ripristino della regolamentazione precedente. Su questo punto l'appello non può dunque trovare accoglimento.
c) Ciò posto, giova rammentare che in esito dell'esame delle censure sollevate dalle parti nel quadro dell'appello introdotto da AP 1 risulta un contributo alimentare in favore di lei di fr. 2135.– mensili fino al di lei pensionamento (31 ottobre 2010) e di fr. 750.– mensili dopo di allora, vita natural durante (consid. 13). L'appello di AO 1 va pertanto accolto in tale misura e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
III. Sulla provvigione ad litem e l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 in appello
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello va respinta, poiché nelle cause di stato una richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere preceduta da una domanda di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 Lag). In concreto la richiedente non pretende che in appello il marito non avesse mezzi idonei a tal fine, tanto meno ove si consideri che in prima sede il Pretore lo aveva obbligato proprio a stanziare una provvigione. Anche per la procedura di appello, quindi, l'interessata avrebbe potuto sollecitare un adeguato versamento. E con ogni verosimiglianza lo avrebbe ottenuto. Le ragioni per cui essa potrebbe avere rinunciato a tale facoltà nel caso specifico poco importano (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2d). L'assistenza giudiziaria non entra più, comunque sia, in linea di conto.
V. Sugli oneri processuali e le ripetibili
L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente vanno poste per tre quarti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, al quale la moglie rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte, l'interessata non contestando per altro l'ammontare dei costi valutato dal primo giudice (complessivi fr. 37 600.–: sentenza impugnata, consid. 5.3).
VI. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3.1 In liquidazione del regime dei beni AO 1 è tenuto a versare a AP 1 la somma di fr. 573 666.35.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4500.—
b) costi peritali fr. 5035.70
c) spese fr. 250.— fr. 9785.70
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta di provvigione ad litem presentata in appello da AP 1 è irricevibile.
IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello da AP 1 è respinta.
V. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 2135.– mensili fino al 31 ottobre 2010;
fr. 2500.– mensili dopo di allora, vita natural durante, fino a quando egli non avrà versato a AP 1 la somma di fr. 573 666.35 in liquidazione del regime matrimoniale;
fr. 750.– mensili vita natural durante, dal momento in cui egli avrà versato a AP 1 la somma di fr. 573 666.35 in liquidazione del regime matrimoniale.
3.2 In liquidazione del regime dei beni AP 1 è tenuta a restituire a AO 1 i seguenti beni:
– mobile a cinque ante con tre cassetti in legno di noce (250 x 120 cm);
– tavolo rettangolare in noce con sei sedie di legno e stoffa;
– cristalliera in noce a quattro ante vetrate (200 x 280 cm);
– lampadario in ferro battuto lavorato a mano con cristalli.
3.3 AP 1 è tenuta a rimborsare a AO 1 i seguenti importi:
fr. 8066.– con interessi al 5% dal 10 maggio 2004 per spese assunte in suo favore durante la litispendenza,
fr. 904.35 con interessi al 5% dal 10 maggio 2004 per i danni all'abitazione di __________;
fr. 20 500.– in restituzione delle provvigioni ad litem.
VI. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4800.—
b) costi peritali fr. 559.50
c) indennità testimoniali fr. 200.—
d) spese fr. 250.—
fr. 5809.50
da anticipare da AO 1, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
VII. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.