Incarto n. 11.2004.38

Lugano 15 settembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 344.2000/R.30-31.2002 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ) e

__________, (patrocinato dall' , )

alla

Commissione tutoria regionale 4,

riguardo ai figli M__________ (1995) e S__________ (1997);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio tra __________ (1972) e AP 1 (1971) sono nati M__________ (1995) e S__________ (1997). Nell'ottobre del 2000 AP 1 ha segnalato al Ministero pubblico presunti abusi sessuali commessi da suo padre su M__________ e S__________. In esito a tale segnalazione e constatata una situazione di trascuratezza familiare, il 6 novembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha disposto il collocamento dei figli a tempo indeterminato nella __________ di __________ e ha affida­to al __________ di __________, diretto da __________ (che già aveva avuto modo di occuparsi dei bambini su incarico del marito), il compito di proseguire il “sostegno educativo per un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subito dai minori”, con l'invito a consegnare un “rapporto intermedio”. AP 1 ha poi ritrattato ogni accusa. Con decreto del 31 gennaio 2001 il Ministero pubblico ha deciso il non luogo a procedere nei confronti del nonno materno.

B. Il 21 marzo 2001 __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale 4 un rapporto in cui ha espresso il “pieno convincimento” che i minori fossero stati oggetto di gravi abusi psi­cologici, fisici e sessuali. La Commissione tutoria ha inviato il rapporto al Ministero pubblico, che in mancanza di indizi concreti ha comunicato il 14 maggio 2001 di rinunciare a riaprire l'inchiesta. L'11 giu­gno 2001 AP 1 è poi stata condan­nata per denuncia men­dace e falsa testimonianza. Su richiesta di __________ e AP 1, nel frattempo separatisi, con decisione del 27 luglio 2001 la Commissione tutoria ha incaricato il __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, di eseguire una valutazione psicodiagnostica sui bambini “per confermare o negare l'asserito abuso sessuale”. Il perito ha presentato un referto del 14 dicembre 2001 in cui ha confermato il profondo disagio dei ragazzi, pur non potendo affermare la perpetrazione di abusi. I genitori sono stati ascoltati dalla Commissione tutoria il 4 febbraio 2002 e l'8 febbraio successivo si è tenuta la delucidazione orale del referto.

C. Con decisione del 4 marzo 2002 la Commissione tutoria regiona­le ha privato i genitori della custodia parentale, ha confermato il collocamento dei figli alla __________, ha disposto un sostegno psicologico per i minori, ha ordinato una sorveglianza da parte dell'istituto (con obbligo di allestire rapporti mensili), ha incaricato il Servizio sociale di __________ di elaborare un progetto di collocamento dei ragazzi presso terzi, ha disciplinato le relazioni personali tra genitori e figli e ha posto le spese del collocamento, “le altre annesse”, gli onorari di __________ e del __________, così come la tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.

D. Contro la decisione predetta sono insorti entrambi i genitori alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele. Nel suo ricorso dell'8 maggio 2002 __________ ha contestato – fra l'altro – l'addebito delle “altre spese annesse”, poiché indeterminate, e delle spese dovute al referto di __________, giudicato inutile, chiedendo altresì di ridurre l'onorario del __________. Analoghe domande ha formulato AP 1 nel suo ricorso del 10 maggio 2002. Con risposta del 10 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere i ricorsi. __________ e AP 1 hanno instato da parte loro, il 1° luglio e il 18 luglio 2002, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 24 novembre 2003 da AP 1 ha poi presentato un'istanza di restituzione in intero per produrre nuove prove.

E. Congiunti i due procedimenti, con decisione del 20 febbraio 2004 l'autorità di vigilanza ha “evaso il ricorso ai sensi dei considerandi”, nel senso che ha dichiarato irricevibili le contestazioni sulle spese di collocamento, ha suddiviso tra i ricorrenti in ragione di metà ciascuno il compenso spettante a __________, ha riconosciuto al __________ un onorario di fr. 15 000.– ripartito a metà fra i ricorrenti e ha respinto l'istanza di restituzione in intero. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato negato a __________.

F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 marzo 2004 nel quale chiede che – previo con­ferimento dell'assistenza giudiziaria – il giudizio impugnato sia riformato annullando “qualsiasi riferimento alle spese di collocamento alla __________ e delle altre spese annesse” e qualsiasi addebito relativo al costo del rapporto stilato da __________. In subordine essa postula l'accoglimento dell'istanza di restituzione in intero e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio sulle spese relative al rapporto di __________. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC e del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) sono altresì i nuovi documenti prodotti dall'appellante (linee guida per l'elaborazione di una perizia a cura del segretaria­to della Commissione di esperti del Servizio psichiatrico forense di Zurigo, proposta di linee guida per la realizzazione di perizie inviatagli dal Servizio di medicina penitenziaria degli Ospedali universitari di Ginevra e un formulario dell'Assicurazione invalidità per l'incarico di perizie psichiatriche).

  1. L'appellante rimprovera anzitutto all'autorità di vigilanza di avere rifiutato talune prove da lei notificate, come l'ispezione dell'albo del­le professioni sanitarie, l'acquisizione agli atti di un articolo di giornale e il richiamo di incarti riguardanti i procedimenti amministrativi e penali avviati nei confronti di __________ per esercizio abusivo di attività nel campo della psicoterapia. Tali prove sarebbero state superflue. Che __________ non sia mai stata iscritta all'albo degli operatori sanitari non è stato revocato in dubbio neppure dall'autorità di vigilanza (appello, pag. 15). Notori sono poi i fatti riportati nell'articolo di stampa prodotto dall'appellante, così come la circostanza (apparsa anch'essa sulla stampa) che il giudice della Pretura penale ha accolto il 5 agosto 2004 un ricorso di __________, annullando una decisione con cui la Sezione sanitaria cantonale constatava che essa aveva esercitato pratiche psicoterapeutiche senza autorizzazione. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

  2. Litigioso rimane in questa sede l'addebito delle spese occasiona­te dal collocamento dei figli alla __________ e di quelle per la stesura del rapporto di __________. Ricordato che le contestazioni sull'obbligo di mantenimento dei figli compe­tono al giudice civile, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che non spettasse all'autorità tutoria stabilire chi debba sopportare nella fattispecie le spese del collocamento, quale sia il relativo ammontare o a quanto ascenda la partecipazione di ogni genitore, onde l'irricevibilità delle contestazio­ni sollevate dai ricorrenti. Quanto all'onorario di __________, essa ha respinto la restituzione in intero postulata dalla ricorrente per produrre nuove prove, rilevando che il mandato di “approfondimento [del]l'ipotesi di un eventuale abuso sui minori” conferito dall'autorità tutoria non presupponeva particolari titoli di studio, né il non luogo a procedere decretato dall'autorità penale era vincolante. Inoltre lo stesso __________ aveva diagnosticato ai ragazzi traumi d'indole sessuale, sicché non vi era motivo per rifiutare l'onorario a __________. L'autorità di vigilanza ha invitato nondimeno la Commissione tutoria regionale a dedurre dalla nota professionale di complessivi fr. 9533.85 le spese dovute agli approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a specialisti senza essere stata previamente autorizzata.

  3. Per quel che riguarda le spese del collocamento, l'appellante fa valere che l'autorità di vigilanza, accertata l'incompetenza per materia della Commissione tutoria regionale, avrebbe dovuto annullare il dispositivo n. 6 della decisione impugnata. La critica non è priva di fondamento. L'autorità di vigilanza si è limitata in effetti a dichiarare irricevibili le contestazioni dei ricorrenti sulle spese di collocamento (dispositivo n. 1.1), rilevando – a giusto titolo – che sulle questioni legate al mantenimento dei figli può statuire solo il giudice civile, non l'autorità amministrativa (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Coerentemente essa non avrebbe dovuto perciò limitarsi a dichiarare il ricorso “evaso ai sensi dei considerandi”, ma avrebbe dovuto annullare chiaramente il dispositivo n. 6 della decisione emanata dall'autorità tutoria. Ad ogni buon conto, nel considerando 8 della propria decisione (pag. 6) l'autorità di vigilanza rileva che la Commissione tutoria “non doveva indicare (…) a chi andavano assegnate le spese di collocamento”. In simili condizioni mal si intravede come la Commissione medesima potrebbe – per avventura – far eseguire il citato dispositivo n. 6. L'appello va dunque respinto nel senso che il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata dev'essere interpretato come dichiarazione di inefficacia relativa al dispositivo n. 6 emesso il 4 marzo 2002 dalla Com­missione tutoria regionale (cfr., analogamente: Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 395 nota 327). Avesse proprio inteso fugare ogni dubbio, del resto, AP 1 avrebbe potuto chiedere all'autorità di vigilanza l'interpretazione del noto dispositivo n. 1.1 (art. 40 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

  4. Quanto alle spese della relazione presentata da __________, l'appellante riconosce che la legge non prescrive requisiti professionali per redigere perizie, ma ribadisce che un diploma in pedagogia come quello dell'interessata non è sufficiente. Sostiene che un compito del genere andava affidato a uno psichiatra o, per lo meno, a uno specialista e che il __________ ha escluso gli abusi evocati da __________, tanto che ha approvato diritti di visita non sorvegliati da parte dei genitori. L'appellante si duole inoltre che a __________ sia stato affidato il mandato, quantunque il segretario della Delegazione tutoria esprimesse dubbi sull'idoneità di lei. In circostanze siffatte – essa conclude – i costi di tale rapporto non possono essere posti a carico dei genitori.

a) L'appellante e l'autorità di vigilanza insistono nel definire __________ come “perita”. In realtà solo chi è incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la perizia va esperita “in applicazione analogica del­le rela­tive nor­me della procedura civile” (art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto __________ non è mai stata designata in veste di perito, né le sono mai stati richiamati gli obblighi che incombono a un perito, né le si è prospettata la pena che l'art. 307 CP commina in caso di falsa perizia (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia). Essa è stata semplicemente incaricata di proseguire il “sostegno educativo per un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subito dai minori”, redigendo “un rapporto intermedio”. Ciò premesso, è vero che l'indennità spettante a un consulente chiamato ad assistere l'autorità tutoria può essere assimilata a quella riscossa da un perito, entrambi fungendo da ausiliari della giustizia. Rientra perciò tra gli oneri di procedura (art. 2 lett. b LTG, cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizza­zione e la procedura in materia di tutele e curatele). E i costi occasionati da procedure a tutela del figlio vanno, per principio, a carico dei genitori (DTF 119 Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d).

b) L'indennità dovuta a un perito è fissata “inappellabilmente dal giudice” secondo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (art. 33 LTG combinato con l'art. 29 LPAmm). In concreto non è dato di sapere se la Commissione tutoria regionale abbia formalmente tassato la parcella dell'interessata. Quanto all'autorità di vigilanza, essa si è limitata a precisare che la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto dedurre dalla nota professionale le spese dovute agli approfondimenti condotti dalla pedagogista facendo capo a terzi senza essere stata previamente autorizzata. Comunque sia, avesse anche l'autorità tutoria tassato la parcella, tale decisione avrebbe riguardato solo la pedago­gista (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo), non __________ e AP 1, cui del resto non è mai stata notificata tassazione di sorta. Nulla impediva dunque a costoro di impugnare su tal punto il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione dell'autorità tutoria.

L'art. 5 cpv. 1 LTG abilita invero “la parte cui le spese giudiziarie sono state imposte” a interporre reclamo, “entro 15 giorni dal pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime al Dipartimento di giustizia, la cui decisione è definitiva”. Tale norma però, di dubbia compatibilità con il diritto federale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), è ormai desueta, tant'è che se ne prospetta l'abro­gazione (messaggio del Consiglio di Stato n. 5675 del 5 luglio 2005, cifra 7). Resta il fatto che l'appellante è legittimata a contestare unicamente la quota di spese posta a suo carico, non la quota addebitata al marito, nei cui confronti il dispositivo della decisione impugnata è passato in giudicato.

c) Tutto ciò posto, occorre valutare se l'addebito all'appellante di un mezzo delle spese per la relazione di __________ resista alla critica. Giovi precisare che i criteri di retribuzione non sono contestati, come non è contestata la quota di addebito (metà). Litigiosa è l'utilità del referto, che l'appellante definisce del tutto inservibile. Ora, un perito giudiziario è legato all'autorità di nomina da un rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato (DTF 114 Ia 464 consid. 2b in principio). Bühler ritiene invero che, trattandosi di allestire una perizia giudiziaria, l'incarico consista piuttosto in un contratto misto, il quale denota i caratteri dell'appalto e del mandato; egli medesimo riconosce tuttavia che in caso di inadempimento o di cattivo adempimento si applicano le regole sul mandato (Gerichts­gutachter und -gutachten im Zivilprozess, in: Heer/Schöbi, Gericht und Expertise, Berna 2005, pag. 18 seg.). La remunerazione usuale o pattuita può allora essere ridotta o finanche soppressa (DTF 124 III 423 con ampia rassegna di dottrina e giurisprudenza). Un totale rifiuto dell'indennità al mandatario si giustifica solo però qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale inadempienza contrattuale (DTF 124 III 423 consid. 3b e 4a con rinvii). Dandosi una perizia giudiziaria, estremi siffatti si ravvisano solo in caso di totale incompetenza del perito, mancata esecuzione personale, fraintendimento dei quesiti peritali, sostanziale incompletezza del referto o conclusioni incongruenti o contraddittorie (Bühler, op. cit., pag. 83).

d) Nella fattispecie l'autorità tutoria, accertato che i figli erano già stati seguiti dal __________, ha incaricato con decisione del 6 novembre 2000 la responsabile dell'istituto, __________, di continuare il sostegno educativo “per un approfondimento per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subìto dai minori”, redigendo a tal fine un “rapporto intermedio” (act. 3, allegato 1). __________ non è psichiatra né psicologa né psicoterapeuta; è laureata in pedagogia e ha maturato svariate esperienze formative e professionali nell'ambito dell'abuso sui minori (curriculum vitæ in: ‹www.centroprisma.ch›). L'incarico conferitole si limitava in ogni modo alla continuazione di un “sostegno educativo”, in modo da sceverare eventuali indizi suscettibili di avvalorare l'ipotesi di abusi compiuti sui bambini e indurre l'autorità penale a riprendere le indagini. A tal fine le qualifiche professionali dell'interessata apparivano sufficienti, né occorreva un pedopsichiatra o uno specialista in psicologia. Che poi la pedagogista non sia riuscita a individuare elementi concreti, atti ad accreditare il suo “pieno convincimento” poco importa. Contrariamente a quanto vale in materia di appalto, nel cui ambito l'appaltatore risponde del buon esito dell'opera commissionatagli, nel contratto di mandato il mandatario ha diritto per principio alla rimunerazione usuale o pattuita quand'anche non consegua il successo auspicato dal mandante (Fellmann in: Berner Kommentar, edi­zione 1992, n. 496 ad art. 394 con rimandi). Egli risponde uni­camente, in altri termini, della fedele e diligente esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 2 CO; Bühler, op. cit., pag. 19).

e) L'appellante sostiene, ad ogni modo, che il rapporto della pe­dagogista non adempie i requisiti minimi che disciplinano la stesura di una perizia, la quale dev'essere un lavoro verificabile da altri specialisti, fondato su metodi d'indagine riconosciuti scientificamente e allestito secondo criteri riconosciuti, mentre il rapporto in questione è un coacervo di constatazioni e giudizi. Così argomentando, essa equivoca nondime­no sulla portata della relazione commissionata, la quale non è una perizia né tanto meno una perizia psichiatrica. È semplicemente il rapporto di una pedagogista incaricata di fornire sostegno educativo “per finalizzare l'ipotesi di un eventuale abuso subìto dai minori”. Poco sussidiano dunque le norme o le direttive emanate da certi Cantoni per l'allestimento di peri­zie psichiatriche in campo penale o le linee guida pubblicate da organismi professionali per la confezione di referti peritali.

Si conviene con l'appellante che il rapporto in esame non è un esempio di rigore. Ha però una sua struttura: un'introduzione con l'elenco degli atti consultati, degli incontri, dei colloqui tenuti e dei contatti avuti con la __________ (act. 25, pag. 1 a 9), la descrizione di S__________, degli incontri con lei, delle conferenze con la sua maestra e di alcuni suoi disegni (pag. 10 a 19), la descrizione di M__________, degli incontri con lui e delle conferenze con la sua maestra (pag. 20 a 26), la descrizione degli incontri con i genitori (pag. 27 seg.), l'esame della situazione del padre (“elementi anamnestici” e “peritali”) e della sua relazione con i figli (pag. 29 a 34), la descrizione della situazione della madre (“elementi anamnestici” e “peritali”) e della sua relazione con i figli (pag. 35 a 41), la descrizione dell'incontro con il nonno materno (pag. 42 seg.), con la nonna paterna (pag. 44 a 46), con il nonno paterno (pag. 47) e le conclusioni (pag. 48 a 52). Le descrizioni oggettive si intercalano spesso con interpretazioni e impressioni soggettive, ma i due aspetti sono sostanzialmente distinguibili. Il referto poi è corredato di relazioni sulla psicodiagnosi dei ragazzi eseguite da due psichiatre, con il commento ad alcuni test grafici (act. 25, allegati D ed E). Non può dirsi, dunque, un lavoro inservibile.

f) L'appellante sottolinea che il Ministero pubblico non ha ripreso le indagini (act. 3, allegato 5), a comprova del fatto che il referto non ha raggiunto lo scopo. Come si è appena spiegato, nondimeno, nel contratto di mandato il mandatario ha diritto per principio alla rimunerazione usuale o pattuita quand'anche non consegua il successo auspicato dal mandante. L'appellante fa valere altresì che le conclusioni della pedagogista sono contraddette dallo psichiatra __________, il quale si è limitato a supporre che i bambini possano avere assistito in qualche modo ad atti sessuali fra adulti (act. 26, pag. 12 in fondo), esprimendo parere favorevole ad ampi diritti di visita non sorvegliati. Se non che, lo psichiatra ha diagnosticato anch'egli gravi traumi d'indole sessuale in danno dei ragazzi. Semplicemente, egli non ha seguito il “pieno convincimento” soggettivo della pedagogista. Anche sotto questo profilo non si può affermare perciò che il rapporto in oggetto fosse inutilizzabile. Quanto al problema di sapere se l'onorario esposto dalla pedagogista fosse congruo, esso trascende i limiti dell'attuale giudizio, i criteri di retribuzione non essendo – come detto – contestati (sopra, consid. c).

  1. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), ma date le presumibili ristrettezze economiche in cui versa la ricorrente si rinuncia per

equità a ogni prelievo. Quanto alla doman­da assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, giacché l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Intimazione a:

– ; – Commissione tutoria regionale 4, .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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