11.2004.30

Incarto n. 11.2004.30

Lugano 25 maggio 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.44 (associazione: protezione dei diritti dei soci) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 15 gennaio 2001 dall'

AP 1 e

AP 2, ( PA 1 )

contro

AO 1 ( PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 marzo 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 14 dicembre 1999 è stata costituita l'associazione AO 1, con AP 1 in veste di presidente e AP 2 quale segretaria. Ben presto dissidi e incomprensioni all'interno del comitato hanno portato alle dimissio­ni di tre membri su cinque. Un'assemblea straordinaria tenutasi il 13 giugno 2000 ha poi accettato anche quelle dei due membri restanti (il presidente e la segretaria, divenuti nel frattempo marito e moglie), rimasti in ogni modo soci dell'associazione, e ha no­minato un nuovo comitato. Preso atto anche di una nota spese di complessivi fr. 5077.20 presentata dai coniugi AP 1 quello stesso 13 giugno 2000 per i lavo­ri di segretariato svolti dal novembre del 1999 sino ad allora, l'assemblea si è pronunciata per un versamento di fr. 2000.– a titolo di liquidazione amichevole. Una proposta in tal senso formalizzata con lettera del 28 giugno 2000 è stata respinta però dagli interessati, che nel luglio del 2000 hanno escusso un membro del comitato (una volta a titolo personale e un'altra come rappresentante dell'associazione) per la somma di fr. 5077.20. In seguito i rapporti tra le parti e i membri del comitato si sono viepiù incri­nati, finché i coniugi AP 1 sono stati espulsi dal sodalizio con decisione del comitato loro comunicata per lettera del 22 agosto 2000 e confermata da un'assemblea straordinaria tenutasi il 19 dicembre 2000.

B. Con petizione del 15 gennaio 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che fosse annullata la risoluzione assembleare appena citata. Nella sua risposta del 15 marzo 2001 l'associazione AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13 ottobre 2003 le parti hanno ribadito le rispettive domande. Statuendo il 16 febbraio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

C. Contro la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 9 marzo 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2004 l'associazione AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le cause aventi per oggetto la qualità di membro in associazioni il cui scopo principale non è di natura economica – nemmeno indiretta – sono senza valore litigioso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44 e n. 9.7 ad art. 36). In concreto è data quindi non solo l'appellabilità della sentenza pretorile (art. 14 CPC), ma anche l'impugnabilità della presente sentenza con ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF a contrario).

  1. Il Pretore ha accertato anzitutto che la decisione di esclusione, presa dal comitato dall'associazione e comunicata per lettera del 22 agosto 2000, è giunta agli attori sufficientemente motivata. Inoltre la convocazione all'assemblea straordinaria del 19 dicem­bre 2000 indicava in modo chiaro l'oggetto della discussione. Infine il diritto di essere sentito degli attori è stato salvaguardato sia dal tempo che costoro hanno avuto a disposizione prima dell'assemblea, sia dalla possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede. Ciò posto, il primo giudice ha rilevato che il suo potere d'esame nel vagliare la decisione di espulsione era limitato all'abuso di diritto e all'arbi­trio. Nel merito ha ricordato così che gli attori sono stati espulsi perché il loro comportamento era stato ritenuto contrario agli interessi dell'as­sociazione e ha concluso, respingendo la petizione, che tale decisione non può considerarsi insostenibile o arbitraria, i contrasti e gli attriti sorti tra gli attori e il comitato avendo creato un clima invivibile. L'espulsione appariva finanche la logica conseguenza e l'unica soluzione per togliere la convenuta da una vera e propria paralisi societaria.

  2. Gli appellanti si dolgono che il Pretore non abbia ravvisato la violazione del loro diritto d'essere sentiti, facendo valere di non essersi potuti esprimere prima della decisione presa dal comitato e nemmeno all'as­semblea straordinaria, ove di fatto sono comparsi già in veste di “non soci”. Essi lamentano poi che non sia stato accertato dal primo giudice il carattere abusivo e arbitrario del­l'espulsione, presa da membri del comitato senza la dovuta ponderazione d'interessi e in base a epidermiche reazioni del momento. Per di più – essi sottolineano – nella decisione non sono indicati i veri motivi del drastico provvedimento adottato, riconducibili in realtà ai difficili rapporti personali con i nuovi membri del comitato e non a un loro presunto agire contrario al bene dell'associazione. Gli appellanti contestano infine che all'interno del sodalizio regnasse un clima invivibile e paralizzante, rilevando che ciò si esaurisce in apodittiche affermazioni del Pretore.

  3. Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso da un'associazione, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo (art. 72 cpv. 1 CC). In tali casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio (art. 72 cpv. 2 CC), ma la giurisprudenza consente al socio di invocare violazioni di procedura o abusi di diritto (DTF 131 III 100 con rinvii) oppure di censurare una lesione della propria personalità o, a determinate condizioni, il principio della proporzionalità (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 e 12 ad art. 72 con richiami; v. anche Perrin, Droit de l'association, in: Droit civil suisse, Ginevra 2004, pag. 151 in basso). Se invece gli statuti non contengono norme sul­l'esclusione, questa può avere luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC). Il giudice verifica allora l'esistenza di tali presupposti con libero esame (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 92 ad art. 72 CC con riferimenti).

  4. In concreto gli statuti dell'associazione prevedono all'art. 7 quanto segue (doc. A = doc. 3):

7.1 Il Comitato ha facoltà di espellere un socio, qualora il suo comportamento sia ritenuto contrario agli interessi dell'associazione, dandone motivazione scritta; contro tale decisione il socio può ricorrere all'Assemblea generale, che decide inappellabilmente.

7.2 I soci morosi sono espulsi d'ufficio e riammessi solo se in regola con il pagamento delle quote arretrate.

Una clausola generale come quella che figura al n. 7.1 è assimilabile, per giurisprudenza, alla possibilità di escludere un socio senza indicazione del motivo (DTF 131 III 100 con rimando a DTF 90 II 346). L'espulsione può essere verificata dal giudice, di conseguenza, solo sotto il ristretto profilo dell'art. 72 cpv. 2 CC (sopra, consid. 4). Le parti – e il Pretore – si sono dipartite a ragione dal medesimo principio.

  1. Gli attori censurano una disattenzione del loro diritto d'essere sentiti, ribadendo di non essersi potuti esprimere davanti al comitato, né prima né dopo la decisione di esclusione. Non contestano di essersi potuti pronunciare davanti all'assemblea, ma asseverano di essere stati trattati in quella sede come “non soci”, per di più da un organo di parte che non era affatto equanime, “in crassa violazione del principio di parità delle armi” (memoriale, lett. A e B). Ora, per quanto riguarda il diritto di esprimersi davanti al comitato, gli appellanti evocano a torto un loro diritto di essere sentiti. Dottrina e giurisprudenza riconoscono bensì tale diritto a un socio espulso, ma solo davanti all'organo dell'associazione che decide in via definitiva (Heini/Scherrer, op. cit., n. 6 in fine ad art. 72 CC; DTF 90 II 348 consid. 2 in fine). Nella fattispecie gli statuti stabiliscono che il diritto di escludere un socio spetta al comitato e che tale decisione può essere impugnata davanti all'assemblea generale (sopra, n. 7.1), ma non prevedono che il socio escluso abbia la facoltà di difendersi già davanti al comitato, né prima né dopo la decisione. In proposito l'appello manca di consistenza.

Per quel che è dell'assemblea generale, la circostanza che gli attori siano stati considerati alla stregua di “non soci” non ha impedito loro di far valere tutte le ragioni del caso. Certo, l'assemblea generale non è un organo indipendente e imparziale (come un'autorità giudiziaria), sicché il principio della parità delle armi cui gli appellanti alludono non ha alcuna portata. Ma proprio per tale motivo la legge prevede che la decisione di espulsione, la quale compete di regola all'assemblea generale (salvo diversa disposizione degli statuti: Heini/Scherrer, op. cit., n. 3 ad art. 72 CC), può essere contestata davanti al giudice (art. 75 CC). Che poi il giudice non riesamini sempre la decisione con pieno potere cognitivo (sopra, consid. 5) è una scelta del legislatore e non configura un difetto della sentenza impugnata. Ciò posto, nella misura in cui si àncora a pretesi vizi di forma che infirmerebbero la procedura di espulsione, l'appello è chiaramente destinato all'insuccesso.

  1. Nel merito gli appellanti rimproverano all'assemblea generale un manifesto abuso di diritto per avere deciso in modo “viscerale”, “a caldo, senza la necessaria ponderazione, in base alle epidermiche reazioni del mo­mento”, per avere omesso di mettere a verbale un qualsivoglia motivo di espulsione e per averli esclusi dall'associazione sulla base di motivi non dichiarati, riconducibili ai difficili rapporti personali fra loro e i nuovi membri del comitato, attriti che però mai hanno leso gli interessi dell'associazione (memoriale, lett. C).

a) È dato abuso di diritto, in caso di esclusione da un'associazione, qualora la decisione appaia del tutto insostenibile, se non arbitraria (Riemer, op. cit., n. 42 ad art. 72 CC con numerosi rimandi). Tale è il caso – ad esempio – quando i rimproveri mossi al socio si rivelino del tutto infondati, pretestuo­si, totalmente estranei ai motivi d'esclusione previsti dagli statuti, senza alcun nesso con lo scopo dell'associazione, addirittura illegali o animati da bassi intenti (vendetta, regolamento di conti ecc.). Dandosene gli estremi, un'esclusione può riuscire arbitraria anche per le particolarità del caso specifico, o perché intempestiva (pronunciata dopo troppo tempo oppure senza lasciare all'interessato il tempo di difendersi), o perché il comportamento dell'associazione risulta contraddittorio o offende la parità di trattamento o perché al socio escluso non può essere imputata alcuna colpa per il modo in cui ha agito (Riemer, op. cit., n. 43 ad art. 72 CC con richiami).

b) Nella misura in cui adombrano l'ipotesi che l'esclusione non figurasse all'ordine del giorno dell'assemblea, gli appellanti sollevano una censura di forma, non di merito. Ad ogni buon conto, fra i documenti prodotti da loro stessi figura la convocazione del 16 novembre 2000 all'assemblea generale straordinaria del 19 dicembre 2000, tenutasi a __________, al cui ordine del giorno figurava, tra l'altro (doc. V):

Il caso __________: a seguito di molteplici scritti, 2 precetti esecutivi… il comitato ha deciso di espellere i soci AP 1 e AP 2 per comportamento contrario agli interessi dell'Associazione. Gli interessati hanno fatto opposizione. Si procederà alla votazione da parte dell'assemblea per confermare o annullare la decisione del comitato.

Che poi i membri del comitato non fossero stati messi al corrente di una lettera in cui gli attori commentavano il 29 luglio 2000 uno scritto loro inviato del comitato (doc. H = doc. 11), oltre a essere una semplice congettura (inerente una volta ancora alla forma, non al merito), nulla muta alla circostanza che gli appellanti abbiano avuto un mese per preparare la loro difesa e abbiano potuto esporre compiutamente il loro punto di vista all'assemblea. L'eventualità poi che l'assemblea non abbia registrato a verbale i motivi dell'esclusione (doglianza che riguarda una volta di più la forma, non il merito) non è di maggiore interesse, gli appellanti avendo ricevuto la motivazione scritta dei rimproveri loro rivolti sin dal 22 agosto 2000 (lettera doc. M = doc. 19). In nessun modo quindi essi si sono visti menomare i loro diritti.

c) Nella misura in cui denunciano una decisione “viscerale”, affrettata ed emotiva, fondata per di più su ragioni non dichiarate e inconsistenti, gli attori argomentano invece nel merito. Essi non sostanziano tuttavia alcun abuso. È vero che l'assemblea ha deciso a beneplacito, non secondo criteri di imparzialità, equanimità e indipendenza, ma è vero altresì che l'assemblea generale di un'associazione non è – si ripete – un'autorità giudiziaria. Per volontà del legislatore, essa gode di una propria autonomia decisionale (DTF 90 II 349 consid. 3 in fine). Abusiva può dimostrarsi invero un'espulsione giustificata con motivi inveritieri o pretestuosi, come gli appellanti sembrano affermare quando allegano che in realtà il drastico provvedimento adottato nei loro confronti si deve ai precetti esecutivi da loro intimati a un membro del comitato per incassare la nota somma di fr. 5077.20 (doc. I = doc. 21, doc. 22), rispettivamente a semplici difficoltà personali senza nesso con lo scopo dell'associazione. Se non che, contrariamente a quanto essi pretendono, l'esclusione non può dirsi motivata da semplice rivalsa o da esagerazioni.

Gli atti confermano che i disaccordi con i membri del comitato – radicati e profondi – risalgono ai tempi in cui AP 1 era presidente dell'associazione e AP 2 segretaria (doc. 4: lettera del 13 giugno 2000; doc. 6 e 7: lettere del 26 maggio 2000; doc. 9: lettera del 13 giugno 2000). Tant'è che nella sua relazione presidenziale del 13 giugno 2000 (doc. 8) lo stesso AP 1 proponeva lo scioglimento del sodalizio e solo in subordine auspicava la nomina di un nuovo comitato, opzione che per finire l'assemblea straordinaria riunitasi quel medesimo giorno ha preferito (doc. 15: verbale del 13 giugno 2000). In seguito le cose non sono andate meglio. Anzi, i rapporti fra le parti si sono irrigiditi sempre più (doc. G e 18: lettera del 21 luglio 2000; doc. H e 11: lettera del 29 luglio 2000), fino a giungere alle due esecuzioni avviate dagli attori nei confronti di un membro del comitato (a titolo personale e come rappresentante dell'associazione) per riscuotere fr. 5077.20 con interessi relativi alla citata nota spese del 13 giugno 2000 (doc. 13 e “commento esplicativo” doc. 10).

La situazione sarà anche stata meno drammatica di quella valutata dal Pretore (“clima invivibile”, “vera e propria paralisi societaria”: sentenza, pag. 6), ma tra gli attori e i membri del comitato il conflitto era ormai insanabile. E non solo per ostilità personali, come gli appellanti asseriscono. Al contrario: i disaccordi soggettivi erano la conseguenza di un diverso modo di condurre e gestire l'associazione (come rileva il Pretore accennando alla diffida degli attori perché si organizzasse “la __________ del __________”: sentenza, pag. 6). In concreto l'esclusione potrà quindi apparire un provvedimento duro e intransigente, ma trova fondamento effettivo nel clima che si era venuto a creare all'interno dell'associazione e non può definirsi su pretesti e motivi estranei alle finalità sociali. Non può, quindi, reputarsi abusivo.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Intimazione:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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