Incarto n. 11.2004.29

Lugano 6 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.732 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 novembre 2001 da

PI 2 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinata dal curatore PA 1 ) e

PI 1 (patrocinato dall'avv. PA 3),

giudicando ora sul decreto del 13 febbraio 2004 con cui il Pretore ha negato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 1° marzo 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 13 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. PI 1 ha riconosciuto il 29 maggio 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile di Lugano la propria paternità nei confronti di AP 1, nata da PI 2 (1964) il 25 agosto 2000. Nel frattempo, il 4 agosto 2000, i genitori hanno sottoscritto una convenzione, ratificata dalla Delegazione tutoria di Lugano, che regolava il mantenimento della figlia e le relazioni personali con il padre.

B. L'8 novembre 2001 PI 2 ha convenuto la figlia AP 1 e PI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contestando il riconoscimento di paternità. Con decisione del 3 dicembre 2001 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituito in favore della minorenne una curatela e ha designato in qualità di curatore l'avv. PA 1, incaricato di patrocinare la bambina in giudizio. Nella risposta del 21 gennaio 2002 il curatore ha proposto di respingere la petizione e con istanza di quello stesso giorno ha postulato in nome della curatelata il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con risposta del 15 marzo 2002 PI 1 ha consentito da parte sua di sottoporsi alla prova del DNA, riservandosi di aderire alle richieste dell'attrice secondo l'esito dell'accertamento peritale. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Chiusa l'istruttoria, nell'ambito della quale la perizia del DNA ha escluso la paternità di PI 1 con un tasso di probabilità pari al 99.9999%, nel suo memoriale conclusivo del 10 giugno 2003 il curatore della bambina ha chiesto nondimeno di respingere la petizione. Nel proprio memoriale dell'11 giugno 2003 PI 2 ha sollecitato invece l'accoglimento dell'azione e il disconoscimento della paternità. Analoga conclusione ha formulato PI 1 al dibattimento finale del 16 giugno 2003, cui ha preso parte da sé solo. Con sentenza del 13 ottobre 2003 il Pretore ha accolto la petizione e annullato il riconoscimento di paternità.

D. Statuendo il 13 febbraio 2004 sulla richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore ha esonerato AP 1 (già ) dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ma le ha rifiutato il gratuito patrocinio. AP 1 ha impugnato tale decreto con un appello (“ricorso”) del 1°marzo 2004 per ottenere il beneficio litigioso. Chiamata a esprimersi, il 24 marzo 2004 la Divisione della giustizia ha rilevato che “la tesi del Pretore, anche se profondamente innovativa, non appare del tutto sprovvista di un certo fondamento”. PI 2 e PI 1 non sono stati invitati a formulare osservazioni all'appello, non essendosi opposti al conferimento dell'assistenza giudiziaria nemmeno in prima sede.

Considerando

in diritto: 1. La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza risale al 21 gennaio 2002, sicché nella fattispecie fa stato – come rileva l'appellante – il vecchio diritto. E secondo la legge anteriore il giudice rifiutava l'assistenza giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC), ovvero entro venti giorni. Sotto questo profilo l'appello (“ricorso”), tempestivo, è dunque ricevibile.

  1. Accertato che in concreto la rappresentanza forense è stata

esercitata da un curatore designato a tale scopo dall'autorità tutoria, Il Pretore ha negato alla richiedente il gratuito patrocinio con l'argomento che i relativi oneri rientrano nei costi di gestione della curatela giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). E siccome quest'ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alla disciplina ordinaria sul gratuito patrocinio, a mente del Pretore in simili casi, ove cioè il curatelato non sia in grado di sopperire all'onorario del curatore, la spesa rimane a carico dell'autorità tutoria. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che in caso di indigenza il beneficio del gratuito patrocinio va concesso dall'autorità giudiziaria, non assicurato dall'autorità tutoria.

  1. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presupponeva secondo il vecchio diritto – cumulativamente – che il richiedente si trovasse in grave ristrettezza (art. 155 vCPC) e che la causa non apparisse senza probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC). Tali requisiti non sono in discussione nel caso specifico. Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare a un curatelato il beneficio del gratuito patrocinio per il fatto che, trovandosi egli in grave ristrettezza, l'onorario del curatore vada già anticipato dall'autorità tutoria (art. 19 cpv. 2 della legge in materia di tutele e curatele).

a) Per diritto federale, la circostanza che un minorenne sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di paternità e di mantenimento, per negare all'attore il patrocinio di un avvocato d'ufficio (DTF 99 Ia 430, 112 Ia 13 consid. 3d in fine; principio confermato nella sentenza 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 in alto con riferimenti, riassunta in: FamPra.ch 2004 pag. 173). Il conferimento di tale beneficio dipende in ogni modo, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti (art. 29 cpv. 3 Cost.; DTF 127 I 205 consid. 3b). Il presupposto va apprezzato concretamente, di caso in caso.

b) Quando il curatore non sia avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, il curatore in questione abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in giudizio. Che la causa sia governata dal principio inquisitorio ancora non preclude il conferimento del gratuito patrocinio, tanto meno qualora la controparte sia difesa da un avvocato (principio della parità delle armi: sentenza del Tribunale federale 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 nel mezzo con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2004.18 del 19 aprile 2005, consid. 3b).

c) Per contro, ove il curatore sia avvocato, di regola non occorre designare un patrocinatore d'ufficio (DTF 110 Ia 89 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.179/2002 del 2 settembre 2002, consid. 4 con riferimenti; Corboz, Le droit costitutionnel à l'assistance juridiciaire in: SJ 125/2003 II pag. 81 a metà; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’orga­nisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 7 ad art. 152; I CCA, sentenza inc. 11.2004.18 del 19 aprile 2005, consid. 3b). In tal caso, se il minorenne non dispone di mezzi finanziari sufficienti per retribuire il curatore, la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità tutoria (DTF 110 Ia 90 consid. 4; Tuor/Schnyder, Das Schwei­zerische Zivilgesetzbuch, 12ª edizione, Zurigo 2002, pag. 521; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative in: JdT 137/1989 I 47 in alto).

  1. In concreto l'avv. PA 1 è stato designato dalla Commissione tutoria regionale 3 in qualità di curatore proprio per “rappresentare la piccola AP 1 nell'azione di contestazione di paternità” (doc. 1). L'interessato medesimo ammette, del resto, di essere stato scelto in simile veste anche per l'esperienza acquisita nel patrocinio di minorenni in azioni di mantenimento, di disconoscimento di paternità e di contestazione del riconoscimento (appello, pag. 2 nel mezzo). Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe dovuto nominare alla bambina un patrocinatore

d'ufficio. A torto l'appellante sostiene altresì che la Commissione tutoria regionale sarebbe difficilmente in grado di calcolare il suo onorario. L'art. 18 del regolamento in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2.1) precisa che, ove per l'adempimento di compiti particolari s'imponga di far capo a persone con conoscenze specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività (cpv. 1), con riduzione del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (cpv. 2). Nella fattispecie il curatore va quindi rimunerato in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Ove si consideri poi che le Commissioni tutorie regionali sono presiedute, per legge, da persone con licenza in diritto (art. 9 cpv. 1 della legge in materia di tutele e curatele), la tesi che tali autorità siano incapaci di definire l'onorario di un avvocato non appare verosimile. Men che meno nella fattispecie, la Commissione tutoria regionale 3 annoverando fra i suoi membri anche un avvocato.

  1. Se ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello in esame è destinato all'insuccesso. Vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, la Divisione della giustizia non avendo dovuto affrontare costi di patrocinio.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– ; – Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Comunicazione:

– ;

– ;

­ – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

  1. PI 1 1 patrocinato da: PA 3
  2. PI 2 patrocinata da: PA 2

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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