Incarto n. 11.2004.25
Lugano 22 dicembre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 429.2000/R.44-45.2003 (approvazione dell'inventario iniziale, approvazione dei rendiconti e rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
. AO 1, già in
cui è subentrata in corso di causa __________, elettivamente domiciliata a (patrocinata dall'. , )
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
riguardo all'operato e alla mercede dell'
avv. AP 1 ,
curatore amministrativo dello stesso AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 febbraio 2004 presentato dall'AO 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2004 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev'essere accolto l'appello del 2 marzo 2004 presentato dall'avv. AP 1 contro la medesima decisione;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 20 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di ha privato della libertà a scopo di assistenza l'AO 1 (1923), disponendone il collocamento immediato nella Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio e incaricando quest'ultima di allestire una perizia sulle sue condizioni psichiche. Contemporaneamente essa ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC e ha provvisoriamente privato AO 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandogli come curatore . Il 24 ottobre 2000 l'Autorità di vigilanza ha sostituito __________ con l'AP 1, già patrocinatore di AO 1 in un'azione creditoria promossa nel 1997 per ragioni ereditarie, e il 30 ottobre successivo ha sospeso la privazione provvisoria di AO 1 dall'esercizio dei diritti civili. Contro le citate decisioni della Delegazione tutoria AO 1 è insorto il 29 ottobre e il 6 novembre 2000 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento delle misure. Il 14 novembre 2000 egli è stato dimesso dalla Clinica psichiatrica cantonale, ma il 4 dicembre successivo è stato nuovamente ricoverato prima all'Ospedale “” di __________ e poi all'Ospedale __________ di __________.
B. Il 14 dicembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di AO 1 una curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), confermando l'AP 1 in qualità di curatore, e ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di redigere una perizia sulle condizioni psichiche dell'interessato. Contro tale decisione AO 1 ha ricorso il 4 gennaio 2001 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento del provvedimento. Il 10 gennaio 2001 l'Autorità di vigilanza ha annullato la privazione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili. Statuendo il 14 gennaio 2002, essa ha poi respinto il ricorso del 4 gennaio 2001, confermando il provvedimento dell'autorità tutoria, ma ha respinto anche l'istanza di interdizione del 20 ottobre 2000. In
esito a un appello presentato da AO 1 il 15 febbraio 2002, con sentenza del 27 novembre 2002 questa Camera ha nondimeno annullato la decisione impugnata, rinviando gli atti all'Autorità di vigilanza perché, prima di adottare misure, vagliasse la situazione personale ed economica di AO 1 (inc. 11.2002.18; RDAT I-2003 pag. 181).
C. Il 15 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha approvato l'inventario iniziale allestito dal curatore AP 1 nella curatela istituita il 19 dicembre 2000, ponendo a carico di AO 1 una tassa di giustizia di fr. 100.–. Con decisione di quello stesso giorno essa ha approvato anche il rendiconto morale e finanziario del curatore per gli anni 2001 e 2002, riconoscendo una mercede di fr. 16 561.40 e addebitando al curatelato fr. 400.– per tassa di giustizia e spese, con la precisazione che entrambi gli importi sarebbero stati prelevati, dopo il passaggio in giudicato della decisione, dal deposito di garanzia da lui prestato. Con decisione unica del 9 febbraio 2004 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato da AO 1 contro l'approvazione dell'inventario iniziale, mentre ha parzialmente accolto quello da lui rivolto contro l'approvazione dei rendiconti, nel senso che la mercede del curatore è stata ridotta a fr. 3220.–.
D. AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 febbraio 2004 in cui chiede di riformare la decisione appena citata nel senso di respingere l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e 2002, di liberare in suo favore l'importo di fr. 17 000.– depositato presso la Commissione tutoria regionale 11 e di porre a carico dello Stato gli oneri processuali, oltre alla mercede del curatore di fr. 3220.–. La decisione predetta è stata impugnata anche dall'AP 1 con un appello del 2 marzo 2004 per ottenere che il ricorso di AO 1 contro l'approvazione dei rendiconti per gli anni 2001 e 2002 sia respinto o, in subordine, che il suo compenso di curatore sia riconosciuto in fr. 5971.40. Con osservazioni del 9 aprile 2004 AO 1 propone di respingere il ricorso avversario. Analoga richiesta formula l'AP 1 in un suo memoriale del 14 aprile 2004.
E. Il 18 luglio 2005 AO 1 si è rivolto alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati, chiedendo di tassare quattro note d'onorario di complessivi fr. 100 242.75 emesse AP 1 tra il marzo del 1998 e il maggio del 2001 per il patrocinio assicurato nella causa creditoria da lui promossa il 17 luglio 1997 in materia di successione, riducendo l'onorario complessivo a fr. 36 220.05 oltre l'IVA e condannando il legale a retrocedergli l'importo di fr. 61 394.65 trattenuto in esubero. Con decisione del 14 febbraio 2006 la Commissione di verifica ha tassato le note professionali contestate in fr. 68 747.– di onorario e fr. 1214.40 di spese, oltre all'IVA. Statuendo su ricorso di entrambe le parti, con sentenza del 26 giugno 2007 il Consiglio di moderazione ha riformato la decisione impugnata e ha tassato le note professionali in complessivi fr. 47 295.– di onorario e fr. 1214.40 di spese, oltre all'IVA (inc. 19.2006.3 e 19.2006.4). Un ricorso in materia civile presentato al Tribunale federale dall'AP 1 è stato respinto con sentenza 4A_343/2007 del 26 marzo 2009.
F. L'AO 1 è deceduto il 2 giugno 2007. Con ordinanza dell'11 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha invitato pertanto l'__________, già patrocinatore di AO 1, a trasmettere al Tribunale d'appello una copia del certificato ereditario e a comunicare eventuali rinunce alla successione. Il 10 luglio 2008 il legale ha trasmesso alla Camera un certificato ereditario del giorno prima, dal quale risulta che unica erede di AO 1 è la moglie __________. Con ordinanza del 16 luglio 2008 il giudice delegato ha notificato così i due appelli alla Commissione tutoria regionale 11, che il 5 agosto 2008 ha comunicato di rinunciare a osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
b) Nelle proprie osservazioni del 9 aprile 2004 AO 1 postulava l'audizione del dott. __________, medico psichiatra, facendo valere che tale richiesta di prova era stata trascurata, l'Autorità di vigilanza essendosi limitata a interpellare il testimone per telefono. La questione è che – come indica l'interessato medesimo (memoriale citato, pag. 9 a metà) – il dott. __________ avrebbe dovuto riferire sulle condizioni di salute di AO 1 e sui difficili rapporti con alcuni suoi parenti, aspetti che – come si vedrà in appresso (consid. 4) – non sono di rilievo ai fini del giudizio.
c) L'avv. AP 1 sollecita a sua volta il richiamo dalla Commissione tutoria regionale e dall'Autorità di vigilanza sulle tutele degli incarti relativi alle misure istituite in favore di AO 1, come pure il richiamo dalla Camera dei ricorsi penali degli atti inerenti alle procedure avviate dal medesimo (memoriale, pag. 8), atti che dimostrerebbero una personalità del curatelato “assai incline, eufemisticamente, a difendere a oltranza i propri diritti” (appello, pag. 5 verso il basso). Se non che, la determinazione dell'interessato già traspare dagli allegati prodotti davanti a questa Camera, né il curatore pretende che i procedimenti penali promossi dal curatelato contro parenti o terze persone abbiano influito sullo svolgimento del suo incarico. Il richiamo non soccorrerebbe pertanto ai fini dell'attuale giudizio. Per il resto le misure tutorie istituite in favore di AO 1 sono già state descritte diffusamente nella decisione impugnata (lett. A-F) e sono note a questa Camera, che ha emanato la citata sentenza del 27 novembre 2002 (inc. 11.2002.18 pubblicata in: RDAT I-2003 pag. 181). Non è dato a divedere – né l'interessato spiega – quali altri elementi utili al giudizio il richiamo di tali incarti potrebbe apportare. Ciò premesso, nulla osta all'esame degli appelli.
I. Sull'appello di AO 1
L'appellante insorge anzitutto contro l'accertamento dei fatti da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Contesta in particolare di essersi trovato in grave stato di abbandono, si duole del modo in cui è stato ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale, senza neppure essere sentito, lamenta di avere subìto trattamenti medici e sanitari inidonei e denuncia il carattere arbitrario delle misure tutelari istituite nei suoi confronti. Se non che – come egli stesso riconosce (appello, pag. 2 a metà) – oggetto del presente giudizio è soltanto l'approvazione dell'inventario iniziale, l'approvazione dei rendiconti 2001 e 2002 e la commisurazione del compenso del curatore. Sulla curatela combinata (di rappresentanza e amministrativa) questa Camera si è già pronunciata nella sentenza del 27 novembre 2002 in cui ha esaminato censure analoghe a quelle sollevate nell'attuale appello (doc. 7; RDAT I-2003 pag. 183 consid. 4 a 6). Per quanto attiene alla privazione della libertà a scopo di assistenza, si rammenti che nel Canton Ticino – salvo casi d'urgenza – l'internamento coatto in un'unità terapeutica riabilitativa è ordinato alle condizioni dell'art. 397a CC dall'autorità tutoria del domicilio dell'interessato (art. 397b cpv. 1 CC) o, in caso di malattia psichica, dal direttore del settore psichiatrico di domicilio (art. 397b cpv. 2 CC, art. 20 lett. b LASP [RL 6.3.2.1]), le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Commissione giuridica (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP). Contro la decisione di quest'ultima è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 cpv. 3 LASP), sicché questa Camera non ha competenze al riguardo.
L'appellante sostiene che il curatore ha assunto il mandato “in modo completamente illegale e non onesto”, sapendo – per essere stato suo patrocinatore in una causa creditoria da lui promossa per ragioni ereditarie – ch'egli non necessitava di alcuna misura di tutela. Fa valere che il curatore gli aveva addirittura consigliato di non ricorrere contro la decisione adottata nei suoi confronti, tradendo così il proprio interesse ad assumere l'incarico. Soggiunge di non essere stato prontamente messo al corrente dell'incasso di metà della somma ottenuta in esito alla menzionata causa civile, si duole che tali averi siano stati collocati senza consultarlo e tenendolo all'oscuro della sua situazione patrimoniale, ciò che – di fatto – gli ha impedito di presentare la dichiarazione d'imposta 2003A. Rimprovera inoltre al curatore di avere disdetto la sua casella postale e di avergli trasmesso la corrispondenza con grave ritardo e solo dopo continue insistenze. Il curatore obietta, dal canto suo, che il curatelato rifiutava qualsiasi collaborazione e per quanto lo concerne respinge ogni addebito, sottolineando di avere curato con diligenza gli interessi del pupillo e precisando che il ritiro diretto della corrispondenza è stato un provvedimento provvisorio ma necessario, l'interessato trascurando di eseguire i pagamenti.
Come il curatore, il cui incarico si è estinto al più tardi con il passaggio in giudicato della sentenza emessa da questa Camera il 27 novembre 2002, possa essere considerato responsabile dei ritardi con cui l'appellante ha presentato la dichiarazione d'imposta 2003A non è dato di comprendere. Nulla impediva all'appellante, invero, di chiedere i documenti necessari direttamente ai suoi debitori e agli istituti di credito. La relativa documentazione prodotta in questa sede è pertanto senza rilievo ai fini del giudizio. Certo, l'art. 409 cpv. 1 CC dispone che il tutore deve, se possibile, sollecitare l'avviso al tutelato prima di prendere una decisione sugli affari importanti, fermo restando che l'opinione del pupillo non lo vincola (Leuba in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 409). E la norma si applica anche in caso di curatela amministrativa (Leuba, op. cit., n. 2 ad art. 409 CC). Non fa dubbio nemmeno che l'incasso di crediti per oltre fr. 840 000.– e il relativo collocamento costituisse un affare importante, così come non secondaria era la modifica del recapito postale del curatelato, per quanto opportuna fosse. Sta di fatto che, una volta ancora, non è dato di capire in che modo le pretese mancanze del curatore nella gestione della curatela possano avere influito sull'allestimento e l'approvazione dell'inventario iniziale e dei rendiconti per gli anni 2001 e 2002. In proposito l'appello si rivela nuovamente fuori tema.
a) Secondo l'art. 398 CC il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell'autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi (cpv. 1). Il tutelato capace di discernimento dev'essere, ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell'inventario (cpv. 2). L'art. 413 CC prevede altresì che il tutore deve tenere la contabilità dell'amministrazione e rendere conto all'autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2). Il tutelato che ha compiuto i sedici anni dev'essere presente, se possibile, alla resa dei conti (cpv. 3). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alla curatela (art. 367 cpv. 3 CC; Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 367 CC). Sul piano cantonale, competente per partecipare alla compilazione dell'inventario e alla sua approvazione, come pure per approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari è la Commissione tutoria regionale (art. 7 lett. c e d del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2.1]). Gli art. 20 segg. del regolamento ne precisano i modi, prescrivendo in particolare che il tutore e il curatore devono sottoporre i rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Qualora ciò non sia possibile, essi ne danno motivazione e la Commissione tutoria regionale ne prende atto a verbale (art. 24 cpv. 2).
b) Le norme testé accennate non impediscono – con ogni evidenza – di rinunciare alla consultazione del curatelato ove questa non abbia senso (v. anche Guler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 398 e n. 13 ad art. 413 CC). Ciò non esonera il curatore tuttavia dall'intraprendere ogni ragionevole tentativo e, soprattutto, dal rispettare l'art. 24 cpv. 2 del citato regolamento (che in concreto è stato disatteso). Sta di fatto che, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, prima di approvare l'inventario iniziale e i rendiconti la Commissione tutoria regionale ha sottoposto nel caso specifico conteggi e documenti giustificativi all'__________, patrocinatore del curatelato, il quale non ha mosso obiezioni (cfr. anche doc. 5, pag. 2 in basso). I giustificativi dei rendiconti figurano inoltre agli atti trasmessi dalla Commissione tutoria all'Autorità di vigilanza in seguito ai ricorsi contro le sue due decisioni del 15 aprile 2003 (doc. 5, pag. 3 in fondo), mentre quelli dell'inventario iniziale si trovano – secondo il curatore – fra la documentazione allegata al rendiconto del 2001 (doc. 13). L'appellante medesimo riconosce poi di avere personalmente consultato, seppur sommariamente, tale documentazione (appello, pag. 10 verso il basso). In simili circostanze un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe sanata.
c) Il problema è che gli atti esibiti dal curatore alla Commissione tutoria regionale, e trasmessi all'Autorità di vigilanza, non sono completi. Nella misura in cui l'appellante si limitava a contestazioni generiche (doc. 1, pag. 3 n. 6 e doc. 4, pag. 4 n. 7), l'Autorità di vigilanza non era tenuta invero a riesaminare tutti i conteggi e la documentazione prodotta. In questa sede, però, l'appellante si duole che agli atti non figurano le note d'onorario emesse dall'AP 1 per le prestazioni fornite nella nota causa civile. L'allegazione è nuova, ma ricevibile in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC.
Ora, nell'inventario iniziale si riscontrano tra i passivi gli importi di fr. 100 242.75, fr. 3376.15 e fr. 3561.30 sotto le diciture “Studio legale e notarile __________, __________ – inc. 12341D”, rispettivamente “inc. 12341E” e “inc. 12341F” (doc. 8). Il curatore pretende che i giustificativi dell'inventario si trovino fra quelli del rendiconto 2001 (doc. 13). Tale rendiconto (doc. 9) riporta un'uscita complessiva di fr. 186 093.30 per il risanamento della situazione debitoria del curatelato, attuato con fondi a lui pervenuti dalla nota vertenza ereditaria e versati sul conto clienti dello studio legale (pag. 3 in basso e pag. 9). Nella documentazione del fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001” v'è in effetti un avviso di addebito
del 25 maggio 2001 relativo, fra l'altro, a un pagamento di fr. 106 080.20 in favore di “Studio legale e notarile, __________”, ma tale addebito non è confortato da giustificativo alcuno. Come la Commissione tutoria regionale abbia potuto approvare un rendiconto in cui figurava un'uscita di tale entità e natura senza l'appoggio di un attestato che permettesse di verificarne la causa non è dato di sapere. Tanto meno ove si pensi che in caso di pagamenti al curatore si impone particolare cautela, potendosi prospettare una collisione d'interessi (Langenegger, op. cit., n. 25 ad art. 392 CC). Su questo punto l'appello appare dunque provvisto di buon diritto.
a) Le parcelle del legale relative alla nota causa ereditaria sono state oggetto di una procedura davanti al Consiglio di moderazione, che con sentenza del 26 giugno 2007 le ha tassate in complessivi fr. 47 295.– di onorari e fr. 1214.40 di spese, più l'IVA (inc. 19.2006.3). Esse sono note pertanto a questa Camera (doc. N e P prodotti con istanza del 18 luglio 2005 nell'inc. 90/2005 della Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati e doc. 14 prodotto con le osservazioni del 21 marzo 2006 nell'inc. 19.2006.3). In simili condizioni l'inventario iniziale (doc. 8), composto di attivi per fr. 1 057 725.05 e passivi per fr. 187 259.95 (onde una sostanza netta di fr. 870 465.10), dev'essere munito della menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ – inc. 12341D” è contestato (art. 22 cpv. 3 del regolamento, per analogia; I CCA, sentenza inc. 11.2005.106 del 30 gennaio 2008, consid. 6d).
b) Anche il rendiconto finanziario del 2001 (doc. 9) dev'essere rettificato, dato che il pagamento di fr. 106 080.20 eseguito il 25 maggio 2001 in favore di AP 1 (fascicolo “conto clienti 30 aprile 2001 – 30 giugno 2001”) è riconosciuto
unicamente per complessivi fr. 59 133.55, ossia fr. 3376.15 a saldo della parcella per la pratica n. 12341E, fr. 3561.30 a saldo della parcella per la pratica n. 12341F (entrambe rimaste incontestate) e, in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di moderazione, fr. 52 196.10 a saldo della parcella per la pratica n. 12341D (fr. 47 295.– di onorario, fr. 1214.40 di spese e fr. 3686.70 di IVA al 7.6%). Le uscite per “risanamento situazione debitoria” vanno di conseguenza ridotte da fr. 186 093.30 a fr. 139 146.65, sicché il disavanzo d'esercizio diminuisce da fr. 234 367.65 a fr. 187 421.–. Quanto alla situazione patrimoniale il 31 dicembre 2001, fra gli attivi occorre inserire un credito di fr. 46 946.65 verso AP 1, corrispondente alla quota del pagamento di fr. 106 080.20 non riconosciuta, di modo che la sostanza netta va portata il 31 dicembre 2001 a fr. 862 292.70. È appena il caso di rilevare che gli attivi al 1°gennaio 2001 di fr. 1 052 793.75 non sono stati contestati, sebbene non corrispondano all'importo di fr. 1 057 725.05 che figura nell'inventario iniziale. Circa la correzione per la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio, a sua volta incontestata, essa ammonta in realtà a fr. 3080.50.
Riassumendo, si ha la seguente situazione contabile:
Rendiconto 2001
A. Conto d'esercizio
Entrate d'esercizio fr. 57 208.20
Utili patrimoniali fr. 230.80
Uscite d'esercizio fr. – 244 860.––
Perdite patrimoniali fr. –.––
Disavanzo fr. – 187 421.––
B. Conto patrimoniale
Attivi secondo l'inventario iniziale fr. 1 057 725.05
Correzione per differenza attivi
inventario il 1° gennaio 2001 fr. – 4 931.30
Attivi il 1° gennaio 2001 fr. 1 052 793.75
Disavanzo d'esercizio fr. – 187 421.––
fr. 865 572.75
Correzione per differenza
sul patrimonio effettivo fr. – 3 080.05
Attivi alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70
Situazione patrimoniale 2001
Attivi
Immobili fr. 18 000.––
Beni mobili
a) Conti correnti (complessivo) fr. 47 346.05
b) Titoli e valori fr. 750 000.––
c) Credito verso avv. AP 1 fr. 46 946.65
d) Mobili e oggetti di valore fr. –.––
e) Diversi fr. –.––
Totale attivo fr. 862 292.70
Passivi
Debiti (complessivi) fr. –.––
Diversi fr. –.––
Totale passivo fr. –.––
Sostanza netta alla fine dell'esercizio fr. 862 292.70
c) Sulla base delle citate rettifiche va modificato di conseguenza il rendiconto finanziario 2002 (doc. 10), tenendo conto
degli attivi all'inizio dell'esercizio, del credito nei confronti di AP 1 e inserendo un'ulteriore correzione di fr. 8.40 per la differenza sul patrimonio effettivo alla fine dell'esercizio.
Ne risulta la situazione contabile seguente:
Rendiconto 2002
A. Conto d'esercizio
Entrate d'esercizio fr. 63 203.05
Utili patrimoniali fr. –.––
Uscite d'esercizio fr. – 196 958.90
Perdite patrimoniali fr. –.––
Disavanzo fr. – 133 755.85
B. Conto patrimoniale
Attivi il 1° gennaio 2002 fr. 862 292.70
Eccedenza passiva dell'esercizio fr. – 133 755.85
fr. 728 536.85
Correzione: differenza sul patrimonio effettivo fr. 8.40
Attivi alla fine dell'esercizio fr. 728 545.25
Situazione patrimoniale 2002
Attivi
Immobili fr. 18 000.––
Beni mobili
a) Conti correnti (complessivi) fr. 63 598.60
b) Titoli e valori fr. 600 000.––
c) Credito verso avv. AP 1 fr. 46 946.65
d) Mobili e oggetti di valore fr. –.––
e) Diversi fr. –.––
Totale attivo fr. 728 545.25
Passivi
Debiti (complessivi) fr. 4741.10
Diversi fr. –.––
Totale passivo fr. 4741.10
Sostanza netta alla fine dell'esercizio fr. 723 804.15
d) L'approvazione dei rendiconti non comporta il discarico del curatore né influisce sulla responsabilità degli organi di tutela (Guler, op. cit., n. 14 ad art. 413 CC). L'appellante può ancora contestare quindi i pagamenti eseguiti, chiedere la restituzione dei relativi importi e far valere eventuali danni davanti al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). L'attuale giudizio si fonda inoltre sulla tassazione delle parcelle, ma tali importi non vincolano il giudice civile, nella cui competenza rientrano eventuali litigi fra cliente e avvocato sulla corretta conduzione del mandato (DTF 112 Ia 27 consid. aa; Rep. 1991 pag. 303). Ciò precisato, l'appello merita accoglimento nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti per gli anni 2001 e 2002 sono approvati con le predette rettifiche.
Si rammenti ad ogni buon conto che, tranne nel caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, la responsabilità dello Stato per danni cagionati da organi di tutela è meramente sussidiaria (art. 427 cpv. 2 CC e art. 50 della legge citata) e che eventuali pretese vanno sottoposte – una volta ancora – al giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC; RDAT I-1998 pag. 78 consid. 1 e 2). Non possono pertanto essere vagliate da questa Camera nell'ambito di un appello contro decisioni dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per quel che è dei fr. 17 000.– depositati presso la Commissione tutoria regionale, il rimborso non è stato oggetto di decisione da parte di quest'ultima, né risulta che la questione sia mai stata sottoposta all'autorità tutoria. Spetterà pertanto all'erede del curatelato postulare la restituzione dell'importo residuo, una volta stabilita definitivamente la mercede del curatore, davanti alla Commissione tutoria regionale.
II. Sull'appello di AP 1
Nelle sue osservazioni AO 1 ribadisce, in sintesi, che la mercede del curatore va posta a carico dello Stato in base alle norme sulla responsabilità degli organi di tutela. Egli rimprovera altresì al curatore, già suo patrocinatore nella nota causa civile promossa per ragioni ereditarie, un atteggiamento passivo di fronte al suo ricovero coatto nella Clinica psichiatrica cantonale e alle indebite intromissioni di un medico della clinica nei suoi affari economici, finanziari e legali. L'interessato fa carico poi al curatore di avere tentato di intromettersi nella sua vita privata, di avere offeso sua moglie e di avere denigrato il suo patrocinatore, dolendosi una volta ancora della soppressione della sua casella postale. Sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a un legale dopo avere perduto ogni fiducia nel curatore, che ritiene responsabile dei relativi costi. Ribadisce che le misure tutorie sono state adottate erroneamente e in modo illecito, ripete la versione dei fatti esposta nel suo appello e addebita al curatore errori nella compilazione della dichiarazione d'imposta. Relativamente alla nota d'onorario dal curatore, egli ricorda che le prestazioni svolte in tale ambito non sono soggette all'IVA, osserva che il curatore non poteva delegare l'esecuzione dei suoi compiti a collaboratori e afferma che lo svolgimento dell'incarico non esigeva conoscenze specifiche o particolari capacità professionali. Conclude rilevando che a tutt'oggi il curatore non ha allestito un inventario e rendiconti che possano essere approvati, ha omesso di trasmettergli le note d'onorario relative al patrocinio nella citata causa civile e non gli ha ancora chiarito in modo compiuto l'uso del capitale ricevuto nell'ambito di tale vertenza.
Secondo l'art. 49 della citata legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione [RL 4.1.2.2.1]). La mercede è fissata dall'autorità di nomina, dietro presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16 cpv. 1 e 2 del regolamento). Se l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art. 18 del regolamento). Negli altri casi è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui o, in alternativa, se la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o sostanza, annualmente l'1% del reddito lordo del pupillo e il 2‰ della sostanza attiva netta, sempre che l'indennità non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2 e 3 del regolamento). Analoga disciplina vigeva secondo il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31 dicembre 2000 (BU 1995 pag. 464), applicabile alle prestazioni svolte fino a tale data.
Nel caso specifico la professione del curatelato e la sua forte personalità giustificavano senz'altro la nomina di un avvocato quale curatore, anche solo per agevolare la comunicazione reciproca, visto che la netta opposizione del pupillo a ogni misura tutoria difficilmente avrebbe consentito una relazione di fiducia con un profano. Più discutibile appare la designazione dell'AP 1, il quale, seppure già introdotto presso il curatelato e a conoscenza della nota vertenza civile, doveva ancora essere pagato per le sue prestazioni di patrocinatore e aveva pertanto interessi in potenziale collisione con quelli del pupillo. Comunque sia, la particolare idoneità del curatore dovuta alla sua formazione professionale non implica ancora, di per sé, il diritto a una rimunerazione secondo tariffe di categoria (sopra, consid. 10). Al contrario: le mansioni che rientrano nei normali compiti di un curatore – in concreto la gestione ordinaria di una curatela di rappresentanza e amministrativa – vanno retribuite con un'indennità “adeguata” (cfr. anche RDT 1998 pag. 109 consid. 2a).
Adduce l'appellante che per tutta la durata della curatela egli “si è trovato confrontato con una lunga serie di questioni legali attinenti ai limiti del proprio mandato, soprattutto in relazione alle richieste finanziarie del curatelato”, e che dal febbraio del 2002 egli ha dovuto corrispondere anche con il patrocinatore di lui. Se non che, stabilire e intrattenere relazioni con il curatelato fa parte dei compiti del curatore, la cui idoneità si giudica anche in base alla sua disponibilità e capacità – sotto il profilo fisico, psichico e di tempo – ad assumere gli oneri della curatela (Dischler, op. cit., pag. 60 n. 144 segg.). Nella fattispecie tali contatti si sono svolti, anche per della formazione professionale di AO 1, essenzialmente per scritto, ciò che non ha comportato necessariamente un aggravio dei compiti del curatore rispetto ai casi in cui questi deve incontrarsi personalmente con il pupillo. D'altro canto la curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato (art. 417 cpv. 1 CC) e comporta, di per sé, il rischio che comportamenti del pupillo intralcino le misure adottate dal curatore (Biberbost, op. cit., n. 22 segg. ad art. 417 CC). La gestione di tali conflitti rientra anch'essa nei compiti del curatore, quale che sia la sua formazione.
Per il resto, nella misura in cui ha corrisposto con l'__________ in merito all'accesso del curatelato ai propri fondi, all'ammontare della retta della casa per anziani e al recapito delle fatture, l'appellante si è limitato a questioni strettamente legate alla sua funzione di curatore. Né lo scambio epistolare con il curatelato e il suo patrocinatore da lui prodotto in questa sede con le osservazioni del 14 aprile 2004 (doc. 1 a 8) attesta lo svolgimento di mansioni proprie all'attività di avvocato. In definitiva non risulta che il curatore abbia fornito prestazioni che debbano essere remunerate sulla base di una tariffa professionale conformemente all'art. 18 del noto regolamento.
a) Per il 2001 l'appellante chiede una mercede di fr. 527.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del curatelato, e fr. 1636.85, pari al 2‰ della sostanza attiva netta, ovvero fr. 2163.85 complessivi. Per il 2002 egli espone fr. 632.–, corrispondenti all'1% del reddito lordo del curatelato, e fr. 1363.20 pari al 2‰ della sostanza attiva netta, per fr. 1995.20 complessivi (appello, pag. 4). La sostanza attiva netta essendo stata rettificata in fr. 862 292.70 per il 2001 e in fr. 723 804.20 per il 2002 (consid. 7c e 7d), la retribuzione ammonterebbe a fr. 1724.60, rispettivamente a fr. 1447.60. Non è il caso tuttavia di eccedere le richieste del curatore (tanto meno a detrimento del curatelato), sicché la mercede va riconosciuta in complessivi fr. 4159.05. Né tale rimunerazione appare eccessiva, tenuto conto del lavoro svolto (art. 17 cpv. 3 del regolamento).
b) Oltre alla mercede i curatori hanno diritto al rimborso delle spese sopportate (art. 16 cpv. 1 del regolamento). Nella fattispecie l'appellante ha esposto spese per fr. 1281.60 complessivi nel conteggio del 4 dicembre 2002 e per fr. 109.– in quello del 4 febbraio 2003, somme rimaste incontestate. Si tratta di esborsi che, del resto, appaiono consoni alle prestazioni descritte. Egli ha diritto pertanto alla rifusione di complessivi fr. 1390.60.
c) L'appellante postula altresì il versamento di fr. 421.75 per l'imposta sul valore aggiunto. AO 1 eccepisce che le mercedi dei curatori non sono soggette all'IVA (osservazioni del 9 aprile 2004, pag. 17 seg.). Non spetta a questa Camera dirimere controversie del genere. L'art. 63 cpv. 1 lett. a LIVA prevede che, d'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la riscossione dell'imposta, in particolare se “l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata”. Le liti sul credito d'imposta vanno sottoposte perciò all'autorità federale secondo la procedura degli art. 63 a 66 LIVA (v. anche Rivier/Rochat, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Friburgo 2000, pag. 169).
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AO 1 vede accogliere il suo appello, nel senso che l'inventario iniziale e i rendiconti 2001 e 2002 possono essere approvati solo previa rettifica. Egli soccombe tuttavia nella misura in cui chiede la restituzione del deposito di fr. 17 000.– e l'addebito allo Stato di spese e tasse di giustizia, oltre che della mercede del curatore. Equitativamente si giustifica perciò che sopporti la metà degli oneri processuali inerenti al proprio appello, mentre l'altra metà va posta a carico del curatore, che ha proposto il rigetto dell'impugnazione. AP 1 vede a sua volta aumentare la mercede riconosciutagli, ma non nella misura postulata. Vittorioso sostanzialmente per un quinto, egli deve sopportare quattro quinti delle spese e della tassa di giustizia relativi al suo appello, mentre l'altro quinto va a carico di AO 1, che ha instato per la reiezione del ricorso. AP 1 rifonderà inoltre a AO 1 un' indennità commisurata al dispendio di tempo e alle spese sopportate (Rep. 1990 pag. 521). La Commissione tutoria regionale, che non ha formulato osservazioni, non può invece essere considerata vincente né sconfitta (Rep. 1987 pag. 135). Non ottiene quindi ripetibili né deve corrisponderne.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle prospettate modifiche dell'inventario e dei rendiconti superano di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per quanto attiene all'onorario del curatore ancora controverso in appello (fr. 13 341.40), il suo ammontare è invece manifestamente inferiore. Sapere se esso possa cumularsi a quello delle altre questioni trattate nella presente sentenza giusta l'art. 52 LTF è una questione che va giudicata, se mai, dal Tribunale federale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1.1 In riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.02 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, l'inventario
iniziale della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1, che presenta attivi per complessivi fr. 1 057 725.05 e
passivi per complessivi fr. 187 259.95, onde una sostanza netta
di fr. 870 465.10, è approvato con la menzione che l'importo di fr. 100 242.75 inserito fra i passivi sotto la dicitura “Studio legale e notarile __________, __________ – inc. 12341D” è contestato;
1.2 In riforma del dispositivo n. 1 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2001 della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2001 di fr. 862 292.70;
1.3 In riforma del dispositivo n. 2 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, il rendiconto 2002 della curatela istituita il 19 dicembre 2000 in favore di AO 1 è approvato con la rettifica che esso presenta una sostanza attiva netta il 31 dicembre 2002 di fr. 723 804.15.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico del-l'appellante medesimo e per l'altra metà a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1.4 In riforma del dispositivo n. 4 della decisione n. 03.51 emessa il 15 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale 11, al curatore AP 1 sono riconosciuti fr. 5549.65 complessivi, più IVA, a titolo di mercede e spese per le prestazioni svolte quale curatore di AO 1, somma che sarà prelevata dopo il passaggio in giudicato della presente decisione dal deposito di fr. 17 000.– prestato da AO 1 presso la Commissione tutoria regionale.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– a titolo di indennità.
V. Intimazione:
– , ; – , ; – , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.