11.2004.155

Incarto n. 11.2004.155

Lugano, 25 ottobre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.63 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 aprile 2004 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

l'8 novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 7 aprile 1980 da AP 1 (1946) e AO 1 (1950), ha affidato i figli M__________ (9 maggio 1987) e S__________ (30 luglio 1988) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, ha accertato che il regime dei beni era già stato liquidato in seguito alla separazione giudiziale pronunciata da questa Camera il 4 maggio 2001 (inc. 11.1999.96) e ha respinto l'indennizzo chiesto dal marito a norma dell'art. 124 CC, come pure lo scioglimento di due comproprietà immobiliari situa­te in __________, di cui il marito pretendeva l'esistenza. Tale giudizio è stato confermato da questa Camera, su appello del marito, con sentenza del 30 aprile 2003 (inc. 11.2003.12). Un ricorso per riforma introdotto da AP 1 è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.131/2003 del 1° settembre 2003.

B. Nel marzo del 2004 il figlio minore, S__________, si è trasferito dal padre. Questi si è rivolto al Pretore il 7 aprile 2004 per ottenere la modifica della sentenza di divorzio – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – e vedersi affidare il ragazzo, con obbligo per la madre di versargli le rendite d'invalidità e di cassa pensione percepite per il minorenne. Postulata a sua volta l'assistenza giudiziaria, con risposta del 9 luglio 2004 AO 1 ha aderito alle domande, ma ha instato per l'istituzione di una curatela educativa in favore del figlio. Nella sua replica del 26 agosto 2004 AP 1 si è opposto al provvedimento, reputandolo inutile. La convenuta ha duplicato il 27 settembre 2004, mantenendo la sua posizione. All'udienza preliminare del 27 ottobre 2004, cui ha fatto immediato seguito il dibattimento finale, le parti hanno ribadito il loro punto di vista.

C. Statuendo l'8 novembre 2004, il Pretore ha accolto l'azione e ha modificato la sentenza di divorzio, nel senso che ha affidato

S__________ al padre (riservato il diritto di visita della madre) e ha condannato AO 1 a versare all'ex coniuge le rendite d'invalidità e di cassa pensione da lei riscosse per il figlio. Contestualmente, nondimeno, egli ha istituito in favore di S__________ una curatela educativa e ha invitato la Commissione tutoria regiona-le 14 a designare la persona del curatore. Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° dicembre 2004 nel quale chiede che, conferitagli l'assistenza giudiziaria, la curatela educativa in favore del figlio sia annullata e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale stabilita in una sentanza di divorzio “se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio” (art. 134 cpv. 1 CC). L'autorità tutoria è competente a decidere solo ove gli ex coniugi postulino la modifica di comune accordo (art. 134 cpv. 3 CC). Il genitore che intende far modificare senza il consenso dell'altro una sentenza di divorzio sull'attribuzione dell'autorità parentale deve convenire quindi l'ex coniuge o, nel caso in cui quest'ultimo sia deceduto, l'autorità tutoria (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 7 ad art. 134 e art. 315a/b CC). Come nella procedura di divorzio, il figlio non è parte in causa (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art. 134 CC), ma ha il diritto di essere sentito (art. 144 cpv. 2 CC) e – nei casi gravi – di essere rappresentato da un curatore (art. 146 cpv. 1 CC). Inoltre il giudice accerta i fatti d'ufficio e valuta le prove secondo il suo libero convincimento (art. 145 cpv. 1 CC).

Diversa è la situazione ove un genitore chieda di ridurre il contributo di mantenimento per il figlio fissato a suo carico in una sen­tenza di divorzio. In tal caso l'azione va diretta contro il figlio; l'ex coniuge può essere convenuto, ma solo come sostituto processuale del minorenne (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferi­mento a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC e Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC, mentre nel frattempo Wullschleger in: Schwenzer, FamKom­mentar Schei­dung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha di fatto cam­bia­to opinione, affermando anche in questa ipotesi la legittimazione passiva dell'ex coniuge). Nel caso in esame, ad ogni modo, l'azione è stata correttamente introdotta contro la titolare dell'autorità parentale. Sul tema non giova pertanto diffondersi oltre.

  1. Litigiosa rimane, in appello, l'istituzione della curatela educativa proposta dalla convenuta. Ora, le “misure opportune per la protezione del figlio” (art. 307 segg. CC) – tra cui rientra appunto la curatela dell'art. 308 CC – incombono di regola all'autorità tutoria (art. 307 cpv. 1 e 315 cpv. 1 CC). Il giudice è competente tuttavia ove simili misure siano prese nell'ambito di una causa di divorzio o di una causa intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 315a cpv. 1 e 2, art. 315b cpv. 1 CC), sempre che davanti all'autorità tutoria non sia già pendente una procedura di protezione del figlio o che l'autorità tutoria non debba intervenire con urgenza e il giudice non sia in grado di farlo (art. 315a cpv. 3 CC). Nessuna delle due evenienze testé menzionate risultando nel caso specifico, a ragione il Pretore ha statuito sulla richiesta della convenuta. Quanto al diritto di essere sentito che spetta al figlio prima di vedersi oggetto di misure di protezione (art. 314

n. 1 CC), il Pretore ha ossequiato l'esigenza ascoltando S__________ il 2 giugno 2004 e informando le parti in modo confacente sul risultato dell'audizione (lettera del 3 giugno 2004, agli atti). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nel corso dell'audizione il figlio ha confermato il fermo desiderio di essere affidato al padre. D'altra parte – egli ha continuato – è emersa dal­l'ascolto del figlio anche l'esistenza di serie difficoltà scolastiche, oltre a una forte inimicizia nei confronti della madre, conflitto di cui non sono chiare le origini. Dal colloquio il primo giudice ha ricavato la netta conclusione, comunque sia, che il ragazzo andasse seguito e aiutato, onde la necessità di una curatela educativa, per altro non contestata nemmeno dal padre. Nell'appello questi obietta – in sintesi – che l'impressione del Pretore non è confortata da alcuna prova, ch'egli è perfettamente in grado di accudire al figlio ed è consapevole delle sue responsabilità, che da quando è con lui il ragazzo sta bene e ha migliorato notevolmente la resa scolastica, che la misura litigiosa è sproporzionata e che in realtà nessun provvedimento si giustifica in concreto. A suo avviso il giudizio del Pretore dev'essere quindi rifor­mato nel senso di sopprimere la curatela.

  2. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria – rispettivamen­te, come si è visto, il giudice (consid. 2) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Tra di esse rientra la nomina di un curatore “perché consigli e aiuti i genitori (art. 308 cpv. 1 CC). Il provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 308). L'autorità tutoria – rispettivamente quella giudiziaria – può ammonire essa medesima i genitori o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione” (art. 307 cpv. 3 CC). Ma l'autorità tutoria – e con essa l'autorità giudiziaria – può anche affidare l'insie­me di tali compiti a un curatore, il quale assume in tal caso il ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio (Breitschimid, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 308 CC).

  1. In concreto il Pretore ha accertato – come si è visto – che S__________ denotava scarso impegno nello studio, con insufficienze scolasti­che in svariate materie, “specie in italiano, inglese, storia e francese”, al punto che il docente di classe lo aveva invitato a interpellare il segretario della Commissione tutoria regionale. Inoltre il ragazzo palesa gravi incomprensioni con la madre, che a suo dire lo avrebbe cacciato di casa e che egli dichiara di non voler più vedere né sentire (lettera del 3 giugno 2004 alle parti). L'appellante asserisce che da quando è con lui il figlio ha migliorato i risultati scolastici “in modo più che sensibile”. Quand'anche ciò fosse, però, resta il fatto che i suoi rapporti con la madre sono in una fase critica. Ora, il bene di un figlio è quello di avere adegua­te relazione con entrambi i genitori, non solo con uno di loro (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Sotto questo profilo invano si cercherebbe di sapere come l'appellante intenda prestare aiuto al figlio. Dal ricorso non si desume neppure di scorcio una qualsivoglia strategia di riavvicinamento cui – per avventura – egli

avrebbe pensato. Al contrario: nell'appello egli sottace completamente il problema. Che in simili circostanze si imponga un intervento esterno nell'interesse del figlio per consentire a S__________ di ricostruire un'accettabile relazione con la madre non fa dubbio. La persona di un curatore che cerchi di ristabilire un clima di mutua fiducia è dunque un provvedimento opportuno e idoneo allo scopo.

  1. L'appellante rivendica le sue capacità genitoriali, sostenendo di bastare al figlio. Già nella sentenza di separazione questa Camera aveva rilevato però che l'affidamento al padre avrebbe lasciato “più di un dubbio”, non solo per le affezioni somatiche di lui, ma anche per le sue indisposizioni psichiche (sindrome disforico ansiosa reattiva a problemi esistenziali, con disturbo di personalità di tipo passivo aggressivo e con probabile tendenza reazionale a “neurosi da rendita”) che lo avevano reso invalido al 25% (sentenza inc. 11.1999.96 del 4 maggio 2001, consid. 3d). Non consta che la situazione sia migliorata da allora. Sull'idoneità genitoriale dell'appellante continuano dunque a gravare perplessità importanti, le quali giustificano per lo meno la presenza di un curatore educativo. Interrogarsi nelle condizioni descritte se le carenze formative del genitore affidatario siano davvero un requisito per l'applicazione dell'art. 308 cpv. 1 CC (come risulta da DTF 126 III 221 consid. 2a) o se a tal fine non basti ponderare il bene del figlio, a prescindere dalle qualità educative dei genitori (come assevera Biderbost, Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in: Jusletter del 1° novembre 2004), poco giova. Nella fattispecie occorre aiutare S__________ a ripristinare un rapporto tollerabile con la madre, responsabilità che l'appellante non solo è incapace di assumere, ma di cui nemmeno ha reale consapevolezza. Se ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, a prescindere dall'eventuale indigenza dell'appellante. Il conferimento di tale beneficio presuppone infatti – cumulativamente – che alla procedura non manchino possibilità di buon esito (art. 14 lett. a Lag). Se non che, nel caso in esame l'appello risultava sprovvisto fin dall'inizio di buon diritto, tant'è che non è stato intimato alla controparte per osservazioni. Delle ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene calcolo, ad ogni buon conto, moderando nella misura del possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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