11.2004.154

Incarto n. 11.2004.154

Lugano 27 febbraio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2000.23 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale), già OA.1999.215, della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna pro­mossa con petizione del 23 dicembre 1999 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AA 1 (patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre 2004 pre-

sentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 novembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

  1. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 gennaio 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1953) e AA 1 (1953) si sono sposati a __________ il 21 novembre 1980. Dal matrimonio sono nati F__________ (l'11 maggio 1983) e P__________ (il 23 luglio 1988). AP 1 ha lavorato per l'__________ a __________ e dal 1° gennaio 2002 è attivo all'80% come redattore del __________ a __________. La moglie, diplomata in filologia, ha conseguito nel 1997 un diploma per l'insegnamento medio-superiore in latino, italiano e tedesco e lavora a __________, a tempo parziale, per la __________ e per il __________. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 1994. Il marito si è impegnato a versare dopo di allora un contributo alimentare di fr. 2000.¿ mensili per la moglie e di fr. 1394.¿ mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi.

B. Il 18 febbraio 1999 AP 1 ha instato davanti al Pretore di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 marzo 1999 (inc. DI.1999.61). Un nuovo tentativo di conciliazione, da lui chiesto con istanza del 15 novembre 1999, è fallito anch'esso il 14 dicembre 1999 (inc. DI.1999.347). Il 23 dicembre 1999 AP 1 ha promosso azione di divorzio, postulando l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un contributo mensile per la moglie di fr. 1500.¿ mensili fino al 14° compleanno di P__________, oltre a un contributo per ogni figlio di fr. 850.¿ fino al 12° anno di età, di fr. 900.¿ fino al 16° e di fr. 950.¿ fino alla maggiore età, più gli assegni familiari. Inoltre egli ha chiesto l'attribuzione dei beni immobili al rispettivo intestatario, l'attribuzione del mobilio e delle suppellettili dell'abitazione coniugale alla moglie, con obbligo per quest'ultima di versargli fr. 60 000.¿ in liquidazione del regime matrimoniale, e la mutua ripartizione dell'avere di previdenza professionale accumulato in costanza di matrimonio. In via provvisionale egli ha sollecitato l'autorizzazione a vivere separato, l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), proponendo un contributo di fr. 1500.¿ mensili per la moglie e uno di fr. 800.¿ mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari. Il 7 febbraio 2000 la convenuta ha aderito allo scioglimento del matrimonio, di modo che l'azione è stata trattata come domanda comune di divorzio con accordo parziale.

C. Con decreto cautelare del 15 febbraio 2000 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, respingendo per il resto la richiesta del marito volta alla modifica dell'assetto convenuto durante la vita separata (sopra, lett. A). Una successiva richiesta di lui intesa alla modifica di tale assetto è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 19 aprile 2000 (inc. DI.2000.23). Un appel­lo introdotto da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da que­sta Camera con sentenza del 28 agosto 2000 (inc. 11.2000.47). Nel merito AA 1 ha poi postulato il 16 febbraio 2000 un contributo indicizzato per sé di fr. 1750.¿ mensili e di fr. 1250.¿ mensili per ciascun figlio (oltre assegni familiari) fino al compimento della loro formazione, opponendosi al versamen­to di qualsiasi conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale. Il marito si è riconfermato nelle sue richieste, rivendicando finanche l'affidamento dei figli. Il 22 maggio e il 3 giugno 2001 le parti hanno confermato la volontà di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose. Con decreto cautelare del 7 dicembre 2001 il Pretore ha respinto un'istanza della moglie volta ad aumentare in via provvisionale il contributo alimentare in suo favore (inc. DI.2000.23). Statuendo inaudita parte il 10 aprile 2002, in parziale accoglimento dell'istanza presentata dal marito l'11 febbraio 2002 il Pretore ha poi ridotto dal 1° gennaio 2002 a fr. 1800.¿ mensili il contributo mensile per la moglie e con decreto del 4 febbraio 2003 ha diminuito tale contributo dal 1° gennaio 2003 a fr. 1086.¿ mensili (inc. DI.2000.23).

D. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 28 settembre 2004 AP 1 ha proposto un contributo alimentare per il figlio P__________, ancora minorenne, di fr. 950.¿ mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie, dalla quale ha preteso il pagamento di fr. 95 000.¿ in liquidazione del regime matrimoniale. Nel suo memoriale del 29 settembre 2004 AA 1 ha chiesto un contributo alimentare in suo favore di fr. 1100.¿ mensili fino al pensionamento e uno di fr. 1394.¿ mensili per il figlio P__________ fino al termine della formazione, offrendo fr. 7250.¿ in liquidazione del regime matrimoniale.

E. Statuendo con sentenza del 4 novembre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato P__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha fissato un contributo alimentare di fr. 1760.¿ mensili (assegno familiare compreso) per lui fino al 25° anno di età (ma al massimo fino al termine della formazione) e ha condannato AA 1 a versare all'attore fr. 15 900.¿ in liquidazione del regime dei beni, riconoscendole fr. 181 442.¿ sulla prestazione d'uscita accumulata dal marito. La tassa di giustizia di fr. 4000.¿ e le spese di fr. 6127.70 sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 29 novembre 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 1100.¿ mensili, subordinatamente a fr. 1510.¿ mensili, fino al 18° anno di età (assegno familiare compreso). Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede ¿in via subordinata¿ (nel caso in cui l'appello principale fosse accolto in tutto o in parte) che AP 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 1100.¿ per sé fino al proprio pensionamen­to. Con osservazioni dell'11 marzo 2005 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto: 1. I processi di divorzio che all'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono disciplinati dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Il divorzio, l'affidamento del figlio minorenne, il diritto di visita, la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto della previdenza professionale sono così passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono solo i contributi alimentari per il figlio e per la moglie.

I. Sull'appello principale

  1. L'appellante contesta l'ammontare e la durata del contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto di lui in fr. 7119.80 mensili a fronte di un fabbisogno minimo arrotondato a fr. 3250.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione fr. 1400.¿, indennità per pasti fuori casa fr. 200.¿, premio della cassa malati fr. 282.30, imposte fr. 255.35). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 4300.¿ mensili e il fabbisogno minimo in circa fr. 4250.¿ mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.¿, costo dell'alloggio fr. 1500.¿, onere ipotecario fr. 650.¿, premio della cassa malati fr. 283.¿, imposte fr. 550.¿). In applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo (edizione 2003) egli ha poi stimato il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 1670.¿ mensili. Vista la disponibilità economica del padre, il Pretore ha quindi posto a carico di quest'ultimo l'intero fabbisogno in denaro del figlio di fr. 1670.¿ (assegni familiari inclusi), fissandone la scadenza al 25° anno di età, ma non oltre il termine della formazione professionale.

  2. Sostiene l'appellante che il contributo alimentare per il figlio dovrebbe ammontare a fr. 1100.¿ mensili (assegni familiari compresi) e non a fr. 1670.¿ mensili come ha ritenuto il Pretore. A suo dire le note raccomandazioni andrebbero adattate al caso specifico, in particolare al minor costo della vita nel Ticino (luogo del suo domicilio) o nel Canton __________ (domicilio del figlio), notoriamente inferiore a quello di Zurigo (appello, pag. 4 in basso). L'argomentazione è infondata. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare più volte che dal 2000 in poi i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni non vanno più ridotti, poiché sono già commisurati al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni. Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto. Diminuzioni per rappor­to alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo per il fatto che ¿ ad esempio ¿ i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.20 del 13 febbraio 2006, consid. 5 con rinvii). Che nella fattispecie sussistano circostanze concrete, e non solo il minor costo della vita nel Ticino, suscettibili di giustificare una decurtazione del fabbisogno del figlio l'appellante non pretende. Su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

  3. Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno in denaro di P__________ basandosi su quello previsto dalle note raccomandazioni nel caso di due fratelli, e non di un figlio unico, giacché l'altro figlio, F__________, sebbene maggiorenne, studia all'Università di __________ e continua a essere mantenuto dai genitori (appello, pag. 5 punto 2.2). Il fabbisogno in denaro di P__________ am­monterebbe quindi a fr. 1510.¿ mensili.

a) Questa Camera ha già avuto occasione di precisare che il giudice della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni, quelli per figli maggiorenni essendo disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Haus-heer/Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizio­ne 1999, n. 51 ad art. 176 CC). Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momen­to dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni. Resta il fatto nondimeno che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5, riassunta in RtiD 2005-I pag. 773). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22 novembre 2001, consid. 2g). In tale eventualità, se è data anche la presenza di un figlio minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato come il fabbisogno in denaro di un figlio unico, bensì come quello di un fratello, sempre che il maggiorenne viva insieme con lui nella medesima economia domestica.

b) In concreto l'attore ha dichiarato di versare al figlio maggiorenne un contributo di fr. 700.¿ mensili (sentenza impugnata, pag. 10 consid. 4b), che non è litigioso né sul principio né sul suo ammontare. Se mai è F__________ a dolersene, ma il giudice del divorzio non può sindacare al riguardo: ritenesse il contributo insufficiente, incomberà se mai al figlio stesso agire contro l'uno o contro entrambi i genitori a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC, indicando la somma rivendicata. Ciò posto, di per sé il fabbisogno in denaro del figlio minorenne andrebbe definito ¿ come fa valere l'appellante ¿ sulla base di quanto le note raccomandazioni prevedono per uno di due fratelli. Se non che, nel caso specifico i due figli non vivono in un'economia domestica comune: P__________ è affidato alla madre e risiede a , mentre F abita a , dove studia (doc. ZZZ prodotto in appello). Non sussistono dunque le premesse per ridimensionare il fabbisogno del secondogenito. Per economia di scala il fabbisogno di P andrebbe calcolato come quello di un fratello se F__________ vivesse insieme con lui, non lontano un centinaio di chilometri. A ragione il Pretore ha considerato perciò il minorenne, sotto il profilo economico, come un figlio unico. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

  1. L'appellante sostiene che a torto il Pretore avrebbe fissato il contributo di mantenimento in favore di P__________ oltre i 18 anni (appello, pag. 7, punto 3). Egli rileva che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il figlio non era prossimo alla maggiore età, né si era espresso circa la sua intenzione di continuare gli studi dopo la maturità liceale. Inoltre ¿ egli soggiunge ¿ al momento di statuire il primo giudice non poteva conoscere con due anni di anticipo la situazione finanziaria in cui si sarebbero trovate le parti nel luglio del 2006 (appello, pag. 9 in alto). Infine l'appellante lamenta una disparità di trattamento rispetto alla moglie, il manteni­mento del figlio dovendo essere assicurato ¿ a suo avviso ¿ da entrambi i genitori (appello, pag. 9 a metà).

Come si è appena ricordato, in conformità all'art. 133 cpv. 1 CC il giudice del divorzio può fissare il contributo di mantenimento per un figlio minorenne dopo la maggiore età se il ragazzo è ormai prossimo ai 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata o abbia serie intenzioni di intraprendere studi superiori. Al momento in cui ha statuito il primo giudice P__________ frequentava il __________ a __________ con eccellente profitto, al punto che nonostante i suoi 16 anni era già in vista della maturità liceale. Gli atti confermano in effetti che il ragazzo è particolarmente dotato (doc. 11 e 12), tanto che durante l'anno scolastico 2000/01 ha potuto ¿saltare¿ una classe nel quadro di un progetto sperimentale organizzato dal Dipartimento del­l'edu­cazione del Canton __________ per allievi di grande intelletto. In tal modo egli dovrebbe ultimare il liceo già nel luglio del 2006. E tutto lascia credere ¿ come sostiene la madre (conclusioni, pag. 3 in fondo), senza per altro essere contraddetta dall'appellante ¿ che il ragazzo continuerà la sua formazione accedendo agli studi universitari. In circostanze del genere, ancorché praticamente eccezionali, a ragione il Pretore ha potuto formulare una prognosi favorevole sul verosimile curricolo di studi oltre la maggiore età. Né può essere condivisa l'opinione dell'appellante, secondo cui dopo la maggiore età di P__________ non vi sarebbe certezza circa la situazione finanziaria delle parti. Lo stesso appellante non spiega, per vero, quali fattori di labilità si prospetterebbero dopo il luglio del 2006. Quanto alla citata disparità di trattamento con la moglie, egli non contesta che quest'ultima non sia in grado ¿ come ha ritenuto il Pretore ¿ di sovvenire al mantenimento del figlio. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello principale è destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.

II. Sull'appello adesivo

  1. Con l'appello adesivo AA 1 postula un contributo alimentare per sé di fr. 1100.¿ mensili fino all'età di pensionamento. Essa medesima precisa tuttavia di formulare la richiesta solo ¿in via subordinata¿, per il caso in cui l'appello principale fosse accolto in tutto o in parte (memoriale, pag. 2 in basso). L'appello principale rivelandosi infondato, l'appello eventuale della convenuta va pertanto dichiarato privo d'oggetto e come tale stralciato dai ruoli.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno quindi addebitati all'appellante principale, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia e dell'appello adesivo ¿ adeguatamente ridotta perché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG) ¿ e le spese devono invece essere poste a carico di AA 1, la quale ha appellato nella consapevolezza previa che il suo ricorso potesse divenire caduco. Analogamente non si giustifica di attribuire ripetibili a AP 1, il quale ha formulato osservazioni a un appello eventuale sapendo ¿ a sua volta ¿ che tali osservazioni sarebbero potute risultare senza interesse.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 650.¿

b) spese fr. 50.¿

fr. 700.¿

sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1000.¿ per ripetibili.

III. L'appello adesivo è dichiarato privo di oggetto ed è stralciato dai ruoli.

IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.¿

b) spese fr. 50.¿

fr. 200.¿

sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

V. Intimazione:

¿ ; ¿ .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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