11.2004.136

Incarto n. 11.2004.136

Lugano 16 marzo 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.916 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Se dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) nella misura in cui è diretto contro la decisione emanata dal Pretore quel medesimo giorno in materia di assistenza giudiziaria;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 6 ottobre 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è di formazione pittore. Tossicodipendente, egli non svolge attività lucrativa. La moglie, formatasi quale infermiera odontoiatrica, il 1° febbraio 2003 ha ceduto l'inventario di un negozio da lei gestito e in seguito ha lavorato cinque mesi per la Casa anziani “__________” di __________, oltre a due mesi per un altro datore di lavoro. Dal 2 agosto 2004 essa è alle dipendenze di un istituto per anziani del __________. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2000, quando la moglie è andata a vivere a __________.

B. Il 1° dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via provvisionale – un contributo alimentare di fr. 3290.– mensili dal 1° dicembre 2002. Contestualmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 20 gennaio 2004, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione sull'istanza a protezione dell'unione coniugale, essa ha confermato le sue domande, mentre AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria.

C. Esperita l'istruttoria, le parti sono state convocate all'udienza del 28 luglio 2004 per la discussione finale cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha riaffermato le sue conclusioni, salvo rinunciare a contributi alimentari dal 1° agosto 2004, avendo reperito “un'occupazione a far tempo dal 2 agosto 2004 in una casa anziani del __________” che le permette “la piena indipendenza economica”. AO 1 ha mantenuto la sua posizione. Con sentenza del 14 ottobre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza e, con decreto di quello stesso giorno, anche la richiesta di assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito fr. 700.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2004 nel quale chiede che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condannare il marito a versarle fr. 65 800.–, pari a un contributo alimentare di fr. 3290.– mensili dal 1° dicembre 2002 al 31 luglio 2004. Con ricorso dello stesso giorno essa ha impugnato anche la decisione sull'assistenza giudiziaria, postulandone la riforma nel senso di vedersi concedere tale beneficio. Inoltre essa chiede il conferimento del medesimo beneficio anche in appello.

E. Con ordinanze del 28 gennaio 2005 e del 22 febbraio 2005 il giudice delegato di questa Camera ha invitato l'appellante a produrre un nuovo certificato di salario, come pure a documentare le spese e gli oneri di patrocinio. Il 21 e 28 febbraio 2005 AP 1 ha trasmesso la documentazione richiesta. Né l'appello né il ricorso hanno formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate seguendo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria invece il richiedente può ricorrere entro 15 giorni, sempre “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Nella misura in cui riguarda il giudizio sulle misure a protezione dell'unione coniugale, l'appello dell'istante va quindi trattato come tale. Nella misura per contro in cui è diretto contro il diniego dell'assistenza giudiziaria, esso va trattato come “ricorso”.

I. Sull'appello in materia di protezione dell'unione coniugale

  1. Litigioso è, nella fattispecie, il contributo alimentare per l'istante dal 1° dicembre 2002 al 31 luglio 2004. Al riguardo il Pretore ha accertato che il marito, tossicodipendente dall'età di 18 anni, non ha mai lavorato, se non sporadicamente (come imbianchino) nella ditta del padre, attraversa tuttora periodi di depressione con consumo di eroina e non ha in pratica alcuna capacità lucrativa, sicché non è possibile imputargli un reddito ipotetico. Come in simili condizioni l'istante – giovane, senza figli, con una formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere un contributo di mantenimento non era dato a divedere. Ciò posto, si rivelava superfluo appurare il fabbisogno minimo dei coniugi, come pure l'eventuale reddito ipotetico computabile alla moglie.

  2. L'appellante sostiene che gli atti richiamati dall'Ufficio regionale di collocamento attestano come in realtà il marito sia sempre stato in grado di lavorare, tant'è che ha sempre percepito salari e riscosso indennità di disoccupazione (appello, pag. 6 in basso). Sta di fatto però che nell'appello essa non indica quale sarebbe tale guadagno, né quale potrebbe essere la capacità di guadagno del coniuge ove questi desse prova di buona volontà e ragionevole sforzo (reddito ipotetico). Men che meno l'interessata accenna al fabbisogno minimo di lui (che il Pretore ha rinunciato a calcolare proprio perché, a suo parere, il convenuto non ha potenzialità di guadagno) e al proprio fabbisogno minimo essa nemmeno allude. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC fa obbligo all'appellante – sotto pena di nullità (cpv. 5) di motivare le proprie domande. Il memoriale dell'appellante delude appieno tale requisito. Anzi, esso non richiama neppure per ipotesi – seppure dal profilo formale ciò non sarebbe sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309 CPC) – eventuali fatti o tesi di diritto contenute in atti di prima sede. Manifestamente carente di motivazione, l'atto in esame va quindi dichiarato irricevibile.

II. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

  1. Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123del 22 maggio 2001, commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non sarebbe di alcuna verosimile utilità intimare il ricorso al convenuto, già per il fatto che il destino del ricorso appare segnato. Quanto allo Stato, esso non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase CPC). Né la procedura di appello prevede di interpellare il primo giudice, salvo – per tutt'altro verso – nei procedimenti di esclusione e ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza indugio al­l'emanazione del giudizio.

  2. Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo che l'istanza a protezione dell'unione coniugale fosse priva sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole, la moglie medesima avendo ammesso di avere funto da infermiera al marito per almeno dieci anni (sentenza impugnata, pag. 3 in basso con richiamo all'istanza del 1° dicembre 2003, pag. 3 nel mezzo). Mal si poteva comprendere quindi come essa – per altro giovane, senza figli, con una formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere il versamento di contributi

alimentari. La ricorrente obietta che al momento di chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria essa non poteva prevedere le dichiarazioni che i medici sentiti nel corso dell'istruttoria avrebbero rilasciato. La sua istanza non poteva quindi essere giudicata priva di esito favorevole sin dall'inizio.

  1. I presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano, in effetti, all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per valutare l'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5). Ora, una causa può dirsi senza probabilità di buon esito quando il rischio di soccombenza è sostanzialmente maggiore rispetto alle possibilità di successo (DTF 128 I 236). Nella fattispecie ci si potrebbe anche chiedere se, vista la documentazione acquisita dall'Ufficio regionale di collocamento, l'istanza apparisse davvero destituita di buon diritto sin dall'inizio. D'altro lato la ricorrente però non smentisce di avere funto da infermiera al marito per un decennio. Sia come sia, si volesse anche lasciare l'interrogativo irrisolto, la decisione del Pretore resiste alla critica per le ragioni appresso.

  2. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone l'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), la quale deve sussistere ancora al momento del giudizio. In concreto l'istante ha dichiarato, nel suo memoriale conclusivo del 28 luglio 2004, di avere trovato un lavoro che dal 2 agosto 2004 le avrebbe consentito “la piena indipendenza economica e la rinuncia a qualsivoglia contributo alimentare nei confronti del marito per le mensilità a venire” (pag. 2). Dalla documentazione acquisita da questa Camera risulta in effetti che, al momento della sentenza, l'interessata guadagnava fr. 3030.– mensili netti e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2290.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 600.–, premio cassa malati fr. 336.30, assicurazione automobile e imposta di circolazione fr. 85.80, onere fiscale fr. 164.90). Certo, la ricorrente espone un canone di locazione con spese accessorie di fr. 960.– mensili. L'appartamento in oggetto è però quello dei genitori, con cui essa vive. La quota carico di lei non può quindi eccedere ragionevolmente fr. 600.– mensili. E con una disponibilità di fr. 740.– mensili al momento della sentenza essa non poteva definirsi indigente.

Né la situazione è apprezzabilmente mutata rispetto al momento in cui il Pretore ha statuito. Il premio più elevato della cassa malati (di fr. 16.– mensili) è infatti ampiamente compensato dall'aumento di stipendio (fr. 170.– mensili dal gennaio 2005). Infine non si può supporre che con la disponibilità mensile l'interessata non sia in grado di coprire i costi di causa. Gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado assommano infatti a fr. 1100.–, cui vanno aggiunti gli oneri e le spese e di patrocinio quantificati dal legale in fr. 4565.25 (nota professionale del 21 febbraio 2005). In tali circostanze l'interessata può senz'altro far fronte al debito con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004). Ne discende che, sprovvisto di buon diritto, anche il ricorso è destinato all'insuccesso.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si assegnano ripetibili, nulla essendo stato intimato da questa Camera al convenuto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in seconda sede, essa non può trovare accoglimento Trattato come appello o come ricorso, l'impugnazione dell'istante non aveva invero alcuna probabilità di riuscita, tant'è che non è stata nemmeno oggetto di notifica. Ciò preclude d'acchito il beneficio richiesto (art. 14 lett. a Lag).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

  2. Nella misura in cui va trattato come ricorso, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di ricorso.

  4. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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