Incarto n. 11.2003.68
Lugano 1 giugno 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.36 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 20 marzo 2001 da
CO 1 (patrocinato dall' RA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1943) e AP 1 (1939), obbligando il marito a versare alla moglie una pensione alimentare giusta l'art. 152 vCC di fr. 1800.– mensili indicizzati. Il 18 settembre 1998 CO 1 si è risposato con __________ (1962) e dal 31 ottobre 2000 è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato.
B. CO 1 si è rivolto il 20 marzo 2001 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo – già in via provvisionale – che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all'ex moglie. L'11 maggio 2001 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 22 maggio successivo, indetta per la discussione provvisionale, ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 19 giugno 2001 il Pretore ha poi respinto la richiesta. Un appello presentato il 5 luglio 2001 da CO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 maggio 2002 (inc. 11.2001.86).
C. Nel frattempo, con risposta del 5 luglio 2001 AP 1 ha proposto al Pretore di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande. Dall'aprile del 2002 AP 1 percepisce una rendita AVS di fr. 1681.– mensili, che sostituisce una precedente rendita AI di pari importo.
D. Statuendo l'11 aprile 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto dal 1° aprile 2001 a fr. 1200.– mensili la pensione alimentare per la convenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2003 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la petizione sia interamente respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2003 CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC, applicabile nella fattispecie in virtù del diritto transitorio (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC), una pensione alimentare fondata sull'art. 152 vCC poteva essere soppressa o ridotta, su richiesta del debitore, quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'entità della rendita. La riduzione o la soppressione del contributo presupponeva un miglioramento della situazione economica dell'avente diritto o un peggioramento di quella del debitore. La modifica in ogni modo doveva essere ragguardevole, imprevista e – secondo il normale andamento delle cose – duratura rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 118 II 231 consid. 2, 117 II 213 consid. 1a e 217 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine; FamPra.ch 2000, pag. 125).
Trattandosi di un peggioramento della situazione economica del debitore, esso poteva risultare tanto da una diminuzione delle entrate quanto da un aumento delle uscite. Il nuovo coniuge di un debitore alimentare aveva, comunque fosse, il dovere di assistere quest'ultimo nell'adempimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti). Dandosene le circostanze, egli poteva finanche essere tenuto a estendere o a riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii), oppure doveva accontentarsi di un tenore di vita più modesto per consentire al debitore alimentare di consacrare una parte dei redditi all'adempimento dei suoi obblighi (DTF 115 III 103 consid. 3b e 79 II 137 consid. 3b; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 140 et 146 ad art. 159 vCC, Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 153 vCC). Nel caso in cui fosse migliorata la situazione dell'avente diritto, una riduzione del contributo poteva entrare in linea di conto ove il miglioramento non fosse prevedibile al momento del divorzio (DTF 120 II 4 consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c e 5a, 359 consid. 3).
Per il resto, l'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva a chi li invocava (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 54 ad art. 153 vCC), sicché spettava all'attore provare che le circostanze al momento del divorzio fossero mutate in modo ragguardevole, duraturo e imprevedibile (sentenza del Tribunale federale 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, consid. 2.2; DTF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 231 consid. 2, 117 II 211 consid. 5a, 362 consid. 3).
In concreto il Pretore, constatato che il 31 ottobre 2000 l'attore era stato posto in pensionamento anticipato, ha calcolato le entrate di lui in fr. 4500.– mensili netti. Ciò premesso, egli ha accertato che la seconda moglie dell'attore è proprietaria di un salone di fisioterapia e le ha imputato un guadagno medio di fr. 4780.– mensili, onde un reddito familiare di fr. 9280.–. Quanto al fabbisogno della famiglia, il Pretore l'ha calcolato in fr. 5166.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 940.–, altri oneri dell'abitazione fr. 200.–, assicurazione sulla vita fr. 71.–, altre assicurazioni fr. 160.–, premio della cassa malati fr. 671.–, assicurazione dell'automobile fr. 324.–, imposte fr. 1250.–), aumentandolo del 20% per complessivi fr. 6199.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 3081.–, egli ha ritenuto che la quota dell'attore (fr. 1540.– mensili) denotasse un peggioramento della situazione per rapporto al momento del divorzio, allorché disponeva di ben fr. 2109.– mensili.
Quanto alla convenuta, il primo giudice ha ritenuto che la pensione alimentare fissata con la sentenza di divorzio tenesse conto del fatto che non era stato possibile attribuire all'interessata parte dell'avere di cassa pensione accumulato dal marito in costanza di matrimonio e che, inoltre, non era stato possibile determinare l'ammontare della verosimile rendita AVS. In simili circostanze egli ha considerato l'ottenimento di tale rendita una modifica rilevante e duratura della situazione economica di lei. Il Pretore ha poi stabilito il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2342.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 965.–, premio della cassa malati fr. 58.–, assicurazione della mobilia fr. 19.–, assicurazione e targhe del veicolo fr. 100.–, imposte fr. 100.–), aumentandolo del 20% per complessivi fr. 2810.–. Constatato un ammanco di fr. 1129.–, egli ha obbligato l'attore a versarle fr. 1200.– mensili, riducendo di conseguenza la pensione litigiosa.
Secondo l'appellante il pensionamento dell'attore era un fatto prevedibile al momento del divorzio e non giustifica riduzione di sorta. A suo avviso, inoltre, dalla sentenza di divorzio risulta che a suo tempo il Pretore si era occupato della rendita AVS, ma non aveva prospettato alcuna riduzione della rendita il giorno del pensionamento, sicché la circostanza non può essere ridiscussa ora nell'ambito della presente causa. Essa sostiene altresì che la situazione dell'ex marito non è peggiorata, il primo giudice avendo erroneamente omesso di considerare entrate della nuova famiglia e avendo riconosciuto, per converso, oneri non giustificati. Donde, in sintesi, l'inammissibilità della richiesta volta alla riduzione della pensione alimentare.
Per quanto riguarda anzitutto la convenuta, risulta dagli atti che la sua situazione è senz'altro migliorata rispetto al momento del divorzio, poiché essa percepisce dal 2002 una rendita AVS di fr. 1681.– mensili. Il che configura indubbiamente una modifica ragguardevole e, secondo il normale andamento delle cose, duratura. D'altro lato però, al momento del divorzio il fatto era anche prevedibile (tanto più che a quel momento l'interessata aveva 58 anni), di modo che nella fissazione della pensione alimentare se ne doveva tener conto (cfr. SJ 1992 pag. 382 consid. 4).
a) È pacifico che durante la causa di divorzio i coniugi avevano discusso il problema legato alla rendita AVS che sarebbe spettata alla moglie. Il Pretore tuttavia non aveva potuto prevedere nulla al riguardo perché il marito non aveva dimostrato – come gli incombeva – l'ammontare della rendita che la beneficiaria avrebbe presumibilmente ricevuto. Il Pretore, “vista l'assenza di sufficienti elementi probatori”, aveva pronunciato così “la conferma del contributo alimentare vita natural durante” (sentenza di divorzio, pag. 10 consid. 6 in fine). Nel dispositivo della sentenza di divorzio non è stata nemmeno riservata la possibilità di porre in deduzione dalla pensione alimentare la futura rendita AVS.
b) In questa sede l'attore non ha dimostrato che – per avventura – la pensione alimentare sia stata calcolata tenendo conto in qualche modo della rendita AVS percepita dalla convenuta. Certo, egli fa carico alla convenuta di non avere dimostrato nella causa di divorzio la propria pretesa (petizione, pag. 2 e 3 in alto). Il rimprovero tuttavia cade nel vuoto poiché spettava a lui rendere almeno verosimile l'ammontare della presumibile rendita AVS da porre poi in deduzione della pensione alimentare. D'altro lato egli non pretende neppure che a quel tempo la competente cassa di compensazione AVS non fosse in grado di rilasciare attestazioni sul prevedibile ammontare della rendita.
c) Resta il fatto che dal 1° gennaio 2000 l'appellante ha cominciato a riscuotere una rendita intera di invalidità (fr. 1681.– mensili), poi sostituita il 31 marzo 2002 dall'identica rendita AVS (v. anche doc. 10 e 12). Che di ciò non si debba tenere conto appare urtante, anche perché il giudice chiamato a statuire giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC decide per finire a termini di equità e non solo di diritto (art. 4 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363; Bühler/Spühler op. cit., note 56 e 76 ad art. 153 CC). Tanto meno ciò significa che, come crede l'appellante, l'attore debba mettere a disposizione tutta l'eccedenza della sua nuova famiglia per garantirle il pagamento della pensione alimentare. Su questo punto l'appello è destinato al rigetto.
fr. 47 342.– per il 1998, di fr. 66 592.– per il 1999 e di fr. 67 800.– per il 2000. Trattandosi di lavoratori indipendenti, il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (Rep. 1995 pag. 141; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 17 ad art. 125 CC; RtiD II-2004 pag. 618 n. 38c) per tenere conto delle fluttuazioni che possono intervenire nell'andamento di una ditta individuale. Nella fattispecie è vero che il reddito dell'interessata appare in crescita, ma ciò non esclude che il Pretore potesse considerare gli ultimi quattro anni di gestione. Al proposito l'apprezzamento del Pretore non risulta né contrario al diritto né in contrasto con il sentimento d'equità.
a) L'attore è comproprietario, con i tre figli avuti dal primo matrimonio, della particella n. 907 RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile di due appartamenti. Il più grande è occupato dall'attore medesimo e l'altro dal figlio __________. Il fondo è gravato da due cartelle ipotecarie, l'una di fr. 230 000.– e l'altra di fr. 110 000.–, i cui interessi ammontano rispettivamente a fr. 585.– (doc. S) e a fr. 325.– mensili. L'ammortamento è inoltre di fr. 500.– mensili (doc. T). Il tutto (fr. 1410.– mensili) è a carico dall'attore (interrogatorio formale del 15 gennaio 2002, risposte n. 5 e 6). Il Pretore, chiarito che il figlio __________ versa solo un contributo – imprecisato – per la luce e le altre spese accessorie, ha suddiviso gli oneri dell'alloggio in ragione di due terzi a carico della famiglia dell'attore (fr. 940.– mensili) e di un terzo a carico del figlio. La convenuta non ha censurato tale riparto davanti al Pretore. Anzi, nella risposta ha finanche aderito a tale suddivisione (pag. 5). Non può quindi contestarla ora (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Analoga conclusione vale per le altre spese correlate all'abitazione (riscaldamento, revisione del bruciatore, assicurazione dello stabile, tasse di canalizzazione ecc: doc. M), che il Pretore ha ammesso in ragione di fr. 200.–.
b) Dagli atti risulta altresì che l'attore ha stipulato con la __________ un contratto “Fiscainvest” (“terzo pilastro” di previdenza privata vincolata), che con versamenti sul conto gli permetteva di ammortare parte dell'ipoteca (deposizione __________ del 15 gennaio 2002: verbali, pag. 17). Ciò ha permesso di ridurre il carico ipotecario da fr. 135 000.– a fr. 110 000.–, ma – contrariamente all'opinione dell'appellante – non l'accumulo di sostanza. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
c) Per quanto attiene all'assicurazione sulla vita stipulata dall'attore a favore della seconda moglie, l'appellante contesta che nel fabbisogno della nuova famiglia se ne riconosca il premio. Dal fascicolo processuale si evince che l'attore ha stipulato, in effetti, due polizze rischio che in caso di morte prevedono il pagamento di fr. 100 000.– (premio mensile di fr. 128.50: doc. I), rispettivamente di fr. 60 000.– (premio mensile di fr. 32.–: doc. L). Beneficiaria è la seconda moglie (doc. L; interrogatorio formale dell'attore del 15 gennaio 2002: verbali, pag. 21, risposta n. 2). Ci si può chiedere se il premio di tali assicurazioni di puro rischio, che non denotano indole previdenziale, ma il cui premio è conciliabile con la capacità di reddito dell'attore, vada incluso nel fabbisogno minimo (v. RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). In realtà la questione può rimanere indecisa, poiché quand'anche si ignorasse il relativo premio (complessivi fr. 160.– mensili), l'aumento dell'eccedenza a disposizione dell'attore (fr. 96.–) non muterebbe l'obbligo contributivo dell'interessato.
d) Relativamente alla cassa malati, l'appellante contesta il premio corrisposto dell'attore, ma la censura è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per di più, quanto di cui essa si duole è la disparità di trattamento con il premio per lei pagato, di fr. 58.– mensili. A prescindere dal fatto però che le parti non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA, sentenza inc. 11.1999.150 del 19 febbraio 2000, consid. 7a) e che l'uguaglianza fra coniugi non impone di riconoscere a una parte costi inesistenti, l'appellante riceve il sussidio cantonale (risposta, pag. 7), sicché mal si comprende il motivo per cui si dovrebbe ridurre anche il premio dell'ex marito. È vero che nel premio dell'attore sono comprese coperture che non rientrano nel novero delle assicurazioni strettamente necessarie (doc. N). È anche vero però che gli interessati non vivono in condizioni economiche precarie, tali da imporre economie anche nel settore dell'assicurazione malattia (cfr. RDAT 1999-I pag. 204).
L'appellante fa valere infine nel proprio fabbisogno una spesa di fr. 334.– mensili per l'automobile in luogo di fr. 100.– a lei riconosciuti dal Pretore, invocando una volta ancora la parità di trattamento. Ora, come si è appena ricordato, l'uguaglianza tra coniugi non vale più dopo lo scioglimento del matrimonio. In prima sede poi la convenuta aveva rivendicato appunto fr. 100.– mensili per le spese d'automobile (risposta, pag. 7), di modo che non si capisce il rimprovero mosso al primo giudice. Se ne conclude che, con una rendita AVS di fr. 1681.– mensili e un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 2810.– mensili, all'interessata mancano circa fr. 1200.– mensili per mettersi al riparo dall'indigenza. E siccome l'attore può agevolmente erogare tale importo, la riduzione della pensione alimentare decisa dal Pretore secondo equità resiste alla critica. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello dev'essere respinto.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso, un'adeguata indennità per ripetibili. Non può invece essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata. Foss'anche la convenuta indigente (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello non aveva sin dall'inizio alcuna seria probabilità di esito favorevole (art. art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della precaria situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione a:
– ; – . .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria