Incarto n. 11.2003.6
Lugano 8 agosto 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.741 (azione di collazione, subordinatamente di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione del 15 aprile 1992 da
AO 1 (patrocinata dall'. RA 2,
contro
AP 1 AP 2 (patrocinati dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 9 gennaio 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 19 febbraio 1988 __________ (1933), vedovo, ha frazionato la particella n. 344 RFD di __________ (887 m²), ottenendo le nuove particelle n. 344 (449 m²) e n. 1506 (438 m²). Contestualmente egli ha donato la prima alla figlia AP 2 e la seconda al figlio AP 1, riservandosi l'usufrutto vita natural durante su entrambi i fondi. __________ è deceduto a __________ il 31 luglio 1990, senza lasciare disposizioni di ultima volontà. Suoi eredi sono i figli AP 1 (1957) e AP 2 (1963), come pure l'abiatica AO 1 (1981), figlia di __________ (1960), terzo figlio del defunto, morto nel 1985.
B. Con petizione del 15 aprile 1992 AO 1, rappresentata dal curatore, ha convenuto AP 1 e AP 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che fosse accertato l'obbligo per costoro di collazionare il valore dei due fondi ricevuti a titolo di anticipo ereditario e che le fosse versato un importo da determinare o le fossero conferiti beni in natura imprecisati. Subordinatamente essa ha chiesto la riduzione delle citate liberalità nella misura in cui ledono la sua porzione legittima e la condanna dei convenuti al versamento di quanto dovutole, da determinare nel corso della causa, oppure l'attribuzione di beni da determinare. Nella loro risposta dell'8 settembre 1992 AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatemente nel merito. Nel secondo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto i loro punti di vista. Con ordinanza del 7 giugno 1999, accertato un caso di esclusione, il presidente della Pretura del Distretto di Lugano ha attribuito al Pretore della sezione 5 la competenza per trattare la causa.
C. Esperita l'istruttoria, il 24 settembre 2002 AP 1 e AP 2 hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione. AO 1 ha confermato le sue domande e precisato in fr. 125 000.– quanto preteso da AP 1 per collazione, rispettivamente in fr. 91 666.– quanto preteso da AP 2, postulando altresì la condanna di loro al pagamento di fr. 22 916.–, corrispondenti a un terzo del “valore locativo degli immobili di cui ai mappali n. 1506 e n. 344” dal 19 febbraio 1988 al 31 luglio 1990. In subordine essa ha specificato in fr. 199 298.30 l'ammontare della sua porzione legittima, instando per la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 104 996.– e di AP 2 al versamento di
fr. 45 238.–. Anche in tal caso essa ha rivendicato il versamento di fr. 22 916.–, ossia un terzo del valore locativo delle predette particelle dal 19 febbraio 1988 al 31 luglio 1990. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2002 AO 1 ha confermato il suo punto di vista. I convenuti non sono comparsi.
D. Con sentenza del 4 dicembre 2002, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato l'obbligo dei convenuti di collazionare le due particelle, obbligando AP 1 a versare all'attrice fr. 125 000.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1990 e AP 2 al versamento di fr. 91 666.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1990. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono stati posti a carico dei convenuti, obbligati a rifondere all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello (“ricorso”) del 9 gennaio 2003 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Nelle motivazioni dell'appello i convenuti postulano l'annullamento della sentenza impugnata (appello, pag. 3 in alto), salvo poi concludere per la riforma della stessa nel senso di respingere la petizione (pag. 15). In effetti l'appello è, di regola, un rimedio riformatorio e non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Ciò premesso, le richieste di giudizio sono ammissibili. L'attrice sostiene che l'appello è irricevibile poiché riproduce “ampi stralci dell'allegato conclusionale” e fa “valere le stesse identiche argomentazioni” (osservazioni, pag. 2 verso l'alto). Invero l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC obbliga l'appellante a motivare le sue domande in fatto e in diritto, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC). Trascrivere il contenuto del memoriale conclusivo o richiamare allegati di prima sede non basta (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 e 22 e appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309). Nella fattispecie tuttavia non si ravvisano estremi del genere, giacché nell'appello i convenuti si confrontano anche con l'opinione del Segretario assessore. Tempestivo, il rimedio è dunque proponibile.
Il Segretario assessore ha ricordato anzitutto che l'azione di collazione, pur presupponendo l'accertamento di un diritto, ha natura condannatoria (ancorché non richieda pretese cifrate) e non è soggetta a prescrizione né a perenzione. A suo parere, in concreto nulla induceva a credere che con le liberalità del 19 febbraio 1988 il disponente intendesse esonerare i figli dall'obbligo di collazione. Egli ha quindi stabilito il valore del compendio successorio in fr. 114 190.35 (fr. 119 905.– per due polizze assicurative, fr. 33 033.– per un conto bancario, fr. 7601.– per i beni mobili, dedotti i passivi di fr. 13 315.65), constatando che esso è ancora indiviso. Quanto al valore delle due particelle all'apertura della successione, egli lo ha fissato in complessivi fr. 650 000.– (fr. 375 000.– la n. 1506, fr. 275 000.– la n. 344), concludendo che a ragione l'attrice rivendicava la sua porzione legittima di un terzo, pari a fr. 316 666.–. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accertato l'obbligo per i convenuti di collazionare il valore delle note particelle, obbligando AP 1 a versare all'attrice fr. 125 000.– e AP 2 a versare fr. 91 666.–, in entrambi i casi con interessi. Egli ha respinto invece, perché formulata solo nel memoriale conclusivo, la pretesa fondata sul valore locativo degli immobili.
Gli appellanti sostengono in primo luogo che il Segretario assessore avrebbe dovuto rigettare l'azione di collazione siccome non prevista dalla legge e chiedono di annullare la sentenza impugnata perché “fondata su un diritto di fondo inesistente”. Sottolineano poi che, in realtà, l'azione promossa il 15 aprile 2002 era un'azione di riduzione, la quale andava respinta sia poiché perenta, sia perché la pretesa non era stata quantificata. Nel merito essi affermano che la volontà del defunto, al momento di donare i fondi ai convenuti, era chiaramente quella di avvantaggiarli rispetto alla nipote, sicché in ogni caso tali beni non potevano essere soggetti a collazione. Asseriscono inoltre che “nonostante la forma della cessione (donazione), i beni in discussione sono stati dignitosamente pagati” e censurano la decisione del Segretario assessore anche per quanto riguarda il valore degli immobili, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata nella misura in cui, avendo statuito anche sugli altri beni della successione, essa accorda all'attrice più di quanto richiesto.
Eventuali obblighi di collazione vanno fatti valere, di regola, nell'ambito della procedura di divisione, di cui l'azione di collazione costituisce una sorta di incidente (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 153 n. 245; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ª edizione pag. 99 n. 206; Eitel in: Berner Kommentar, edizione 2004, n. 30 alle note preliminari degli art. 626 segg. CC; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 20 ad art. 626; Stettler, De quelques actions visant la protection des droits successoraux, in: Temi scelti di diritto ereditario, CFPG, Lugano 2002, pag. 79 n. 20; cfr. anche DTF 123 III 50 consid. 1a). Nel Cantone Ticino, di conseguenza, le pretese di collazione devono essere avanzate, di regola, nell'ambito della confezione dell'inventario (art. 477 a 479 CPC). In casi particolari nondimeno l'azione di collazione – intesa come azione di accertamento dell'obbligo – può formare oggetto di una causa indipendente, sempre che l'attore dimostri un interesse sufficiente (DTF 123 III 49), il quale dev'essere verificato d'ufficio (DTF 123 III 52 in basso).
a) La giurisprudenza ha riscontrato un interesse legittimo, per esempio, nel caso di un contratto di divisione ereditaria che preveda esplicitamente un sindacato giudiziario sull'obbligo di collazione o nel caso di una comunione ereditaria destinata a durare (DTF 123 III 52 in fondo e 53). Ha ravvisato un interesse legittimo anche in un'azione volta al pagamento di una somma di denaro per collazione fondata sull'esistenza di un bene rinvenuto presso un erede dopo la chiusura della divisione (DTF 67 II 210 consid. 2). Nella fattispecie non si scorge nulla di simile. Certo, il Segretario assessore ha constatato che l'eredità è ancora indivisa (sentenza impugnata, pag. 8 in alto), ciò che appare verosimile, almeno per quanto attiene agli averi bancari (si veda l'inventario fiscale, allegato 4, nel fascicolo “richiamo da Ufficio imposte di successione e donazione”). L'attrice non adduce, tuttavia, per quali ragioni la comunione ereditaria sarebbe destinata a durare. Mal si comprende perciò quale sarebbe l'interesse l'“interesse sufficiente” nel caso in esame.
b) L'interessata ribadisce che l'azione di collazione è finalizzata a far accertare le sue richieste di condanna e sostiene, richiamandosi a Scyboz/Gilliéron (CC & CO annotés, 7ª edizione, pag. 341 note ad art. 626 segg.), che è senz'altro lecito far accertare prima l'obbligo di collazione o di riduzione e chiedere solo in un secondo tempo l'esecuzione del giudizio. In realtà il Tribunale federale ha ammesso tale modo di procedere, ma solo qualora l'erede avanzi pretese supplementari fondate su un obbligo di collazione o di riduzione una volta conclusa la divisione (Nachteilung), liberi i Cantoni – per altro – di prevedere in casi del genere la possibilità di far valere pretese nell'ambito di un più ampio procedimento successorio (DTF 84 II 693 verso il basso e 694; cfr. anche Scyboz/ Gilliéron, loc. cit.). Se non che, nella fattispecie la divisione dell'eredità è lungi dall'essere terminata. La giurisprudenza citata non trova dunque applicazione.
c) Ci si potrebbe domandare per vero se, nella misura in cui tende all'ottenimento di determinati importi dai convenuti, la petizione in rassegna non integri un'azione di divisione parziale, limitata ai beni oggetto della pretesa collazione, ciò che di per sé sarebbe possibile (fra gli altri: Steinauer, op. cit., pag. 574 n. 1233 con rinvii). A prescindere dal fatto però che i due noti immobili sono ormai intestati ai convenuti e non possono dirsi indivisi, una divisione dell'eredità, foss'anche parziale, deve seguire le norme degli art. 475 segg. CPC (cfr. Rep. 1971 pag. 252 consid. B con rimandi). Per di più, l'erede chiamato a collazionare un bene ha diritto di scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore (art. 628 cpv. 1 CC), di modo che l'attore deve formulare richieste di giudizio alternative (DTF 123 III 53 con rimando). Le conclusioni dell'attrice non rispettano tale esigenza (act. XII, pag. 10). La petizione in oggetto non può dunque configurare
un'azione di divisione parziale. E come azione di collazione essa non è ammissibile. Pretese a titolo di collazione andranno fatte valere nell'ambito della procedura di divisione ereditaria (sopra, consid. 4 all'inizio).
Ciò posto, occorre esaminare l'azione di riduzione formulata in subordine, che l'attrice ribadisce anche in appello (osservazioni, pag. 4 ad 5). Ora, gli eredi che non ottengono l'importo della loro porzione legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC). Soggiacciono a riduzione come disposizioni a causa di morte, in particolare, “le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione” (art. 527 n. 1 CC) e “le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso” (art. 527 n. 3 CC). Con l'azione di condanna l'erede può chiedere che il convenuto sia condannato anche a restituire la quota di liberalità lesiva della sua porzione legittima (Steinauer, op. cit., pag. 383, n. 794). Mentre l'obbligo di collazione ha per scopo di assicurare la parità di trattamento fra eredi al momento della divisione, l'azione di riduzione mira a ricondurre le liberalità eseguite dal disponente a proporzioni compatibili con la quota disponibile e con la spettanza degli eredi legittimari. Spesso, pertanto, l'azione di riduzione è promossa in subordine, allorché una pretesa di collazione fatta valere in via principale appaia dubbia (Stettler, op. cit., pag. 84 n. 29).
Ci si potrebbe chiedere se, come le pretese di collazione, anche le pretese di riduzione non vadano fatte valere in sede di divisione, nell'ambito dell'epurazione dell'inventario (Rep. 1962 pag. 173 consid. 4). Ciò sarebbe pratico, ma non conforme al diritto federale. Intanto, contrariamente alle norme sulla collazione, il Codice civile non situa le norme sulla riduzione nel titolo dedicato alla divisione (cfr. a contrario DTF 123 III 50 consid. 1a). Inoltre – e soprattutto – l'azione di riduzione, diversamente da quella di collazione (che è imprescrittibile: Steinauer, op. cit., pag. 153 n. 245), si estingue con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni, computati per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit., pag. 382 n. 789). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione (DTF 121 III 249 con richiami). Rinviare l'erede a far valere le sue pretese di riduzione nel quadro della divisione significherebbe costringere l'erede medesimo, dunque, a chiedere la divisione entro lo stesso termine della riduzione. Il diritto federale non pone tuttavia un'esigenza del genere. Su questo punto la giurisprudenza cantonale citata (Rep. 1962 pag. 173 seg. consid. 4) non può trovare conferma.
Dal profilo formale gli appellanti chiedono che l'azione di riduzione sia dichiarata irricevibile perché la richiesta di giudizio era indeterminata, sebbene l'interessata conoscesse perfettamente il valore venale dei due immobili. La censura è infondata. Certo, nella petizione del 15 aprile 1992 l'attrice postulava, in subordine, la riduzione delle “liberalità fatte dal defunto __________ il 19 febbraio 1988 ai figli (…) nella proporzione a loro carico e nella misura in cui ledono la quota legittima dell'attrice”, chiedendo il versamento di un importo indeterminato o l'attribuzione di beni da determinare (act. I, pag. 4 e seg.). E a quel momento essa disponeva di due perizie sul valore venale degli immobili allestite su incarico del curatore dall'Ufficio cantonale di stima (doc. M, N e O). Tali dati si riferivano però al 1992. Essa medesima aveva precisato perciò che durante l'istruttoria si sarebbe dovuto “discutere, sulla base della perizia agli atti, il valore venale degli immobili al momento dell'apertura della successione, tenuto se del caso conto di interventi operati dai convenuti” (petizione, pag. 3 n. 4), sollecitando a tal fine una perizia giudiziaria (petizione, pag. 2, n. 1). A quel momento essa non disponeva pertanto di dati sufficientemente attendibili per quantificare le sue pretese. Nelle conclusioni, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base della perizia giudiziaria (pag. 9 in fondo e 10 in alto). Ciò è del tutto conforme al diritto federale (DTF 121 III 251).
Nel merito i convenuti sostengono che l'azione di riduzione andava respinta già per il fatto che al momento della petizione il termine annuo di perenzione era ormai decorso. Affermano che il curatore dell'attrice, a quel momento minorenne, era stato avvertito nel febbraio 1991 della morte di __________, di modo che l'interessata non poteva ignorare di esserne erede legittimaria e di non avere ancora ricevuto la sua spettanza.
a) L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto (consid. 6) – che l'azione di riduzione “si prescrive” in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una perenzione (Forni/Piatti, op. cit., n. 1 ad art. 533 CC), che il giudice verifica d'ufficio (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 821). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate: sopra, consid. 7 in fine). Se poi la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).
b) Dagli atti risulta che l'avv. __________, curatore dell'attrice, ha saputo della morte di __________ al più tardi il
12 febbraio 1992, quando la notizia gli è stata comunicata dal patrocinatore dei convenuti (doc. 66). Questi ha pure reso attento il curatore, il 25 febbraio 1992, che l'attrice faceva parte, come abiatica, della comunione ereditaria (doc. 67). Tali comunicazioni non bastavano tuttavia per far decorrere il termine di perenzione. A tale scopo l'erede legittimaria avrebbe dovuto conoscere almeno per sommi capi gli elementi di fatto che le permettessero di confidare nel buon esito dell'azione. Non era sufficiente quindi che sapesse della morte del disponente e del suo diritto alla porzione legittima; avrebbe dovuto conoscere, almeno approssimativamente, anche l'entità del compendio successorio (DTF 121 III 249 con richiami; RtiD I-2004 pag. 602 n. 76c e n 97c; Steinauer, op. cit. pag. 394 n. 824a). Dall'incarto emerge nondimeno che l'inventario fiscale della successione, nel quale figurano le due donazioni, è stato trasmesso al curatore il 31 maggio 1991 (doc. B) e che questi ha conferito la prima volta con AP 2 il 16 aprile 1991 (doc. P), mentre non risultano essere intervenuti appuntamenti precedenti fra lui e i convenuti (deposizione __________ del 1° giugno 1993, pag. 1). Ne segue che la petizione, introdotta il 15 aprile 1992, era tempestiva.
Gli appellanti sostengono che __________ ha ceduto loro le particelle n. 344 e 1506 nell'intento di privilegiarli rispetto alla nipote, di cui aveva appreso l'esistenza solo dopo la morte del figlio __________, ma con la quale non aveva potuto instaurare alcun rapporto per l'ostilità della di lei madre. Se non che, tale argomento potrebbe essere di rilievo – se mai – nel quadro di un'eventuale collazione (art. 626 cpv. 2 CC), non ai fini di un'azione di riduzione. L'art. 527 n. 1 CC prescrive la riducibilità delle “liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione”. Esso va interpretato nel senso che le liberalità sono sempre soggette a riduzione, anche se sono espressamente dispensate da collazione (DTF 126 II 173, 116 II 670). È vero che quest'ultima giurisprudenza è contestata in dottrina (v. Forni/Piatti, op. cit., n. 4 ad art. 527 con rinvii), ma nella fattispecie poco importa. Le donazioni dei due fondi sono avvenute il 19 febbraio 1988 (doc. A), nei cinque anni precedenti la morte del disponente (risalente al 31 luglio 1990: doc. B). In ogni caso, quindi, esse rientrano fra le liberalità soggette a riduzione giusta l'art. 527 n. 3 CC. Interrogarsi sulla natura collazionabile delle liberalità è dunque superfluo (Steinauer, op. cit., pag. 241 n. 15).
A dispetto delle donazioni, gli appellanti contestano di avere ricevuto i fondi n. 1506 e 344 a titolo gratuito, sostenendo di averli “dignitosamente pagati” (appello, pag. 7 in basso). Ora, soggiacciono a riduzione in virtù dell'art. 527 n. 3 CC tutte le liberalità intese come cessioni volontarie a titolo – almeno parzialmente –gratuito (Steinauer, op. cit., pag. 240 n 466). La donazione è mista, ad esempio, quando il beneficiario assume debiti ipotecari gravanti l'immobile ceduto (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 282 nota 52).
a) L'attrice obietta che negli allegati preliminari i convenuti non avevano mai affermato di avere versato un corrispettivo per le donazioni e sostiene che tali circostanze, addotte la prima volta nel memoriale conclusivo, sono tardive. Già con la risposta tuttavia i convenuti avevano specificato che il fondo originario, prima del frazionamento, era gravato da oneri ipotecari per fr. 43 000.– (act. II, pag. 6). Riguardo alla particella n. 1506 avevano poi esposto fr. 120 000.– come “debito ipotecario nei confronti della BSI (doc. 2)” (act. II, pag. 7) e, riguardo alla particella n. 344, fr. 101 900.– come “partecipazione spese di riattamento appartamento pianterreno (doc. 48)” (act. II, pag. 9), riservandosi di assumere la relativa documentazione bancaria (act. II, pag. 10). Nel doc. 2 il convenuto AP 1 precisava: “debito ipotecario di fr. 120 000.– presso BSI versato a __________ per pag. fatt. costruzione map. 1506” (cfr. anche duplica, pag. 5), mentre nel doc. 48 la convenuta AP 2 dichiarava di avere versato fr. 13 900.– a “copertura vecchio DB – __________” e complessivi fr. 88 000.– “a __________” in tre rate, precisando nella duplica che gli importi erano stati corrisposti al padre per pagare oneri di costruzione e debiti (duplica, pag. 5). In circostanze siffatte non si può dire che il contenuto delle conclusioni scritte dei convenuti esulasse dai fatti addotti con gli allegati preliminari (art. 78 CPC) o comportasse una mutazione inammissibile dell'azione (art. 74 CPC).
b) Ciò premesso, quanto alla particella n. 1506 gli appellanti sostengono che il convenuto AP 1 ha versato al padre fr. 120 000.– per tale fondo. Sulla questione il Segretario assessore ha sorvolato. Invero dalla documentazione bancaria risulta che il 30 agosto 1988 il figlio ha dato ordine alla Banca __________ di bonificare su un conto intestato al padre fr. 120 000.– con la causale “saldo acquisto casa paterna al mapp. 1506 __________” (lettera 29 marzo 2001 della __________ con allegato 1 nel fascicolo “richiamo doc. da BSI”). Qualche perplessità desta il fatto che quello stesso giorno __________ abbia prelevato da quel conto il medesimo importo in contanti (allegato 3). Sia come sia, l'attrice non contesta nel merito il pagamento come tale. Ne segue che il valore della liberalità ricevuta da AP 1 va fissato in fr. 255 000.– (il valore venale dell'immobile, stabilito dal perito in fr. 375 000.–, meno il noto versamento di fr. 120 000.–). Su questo punto l'appello merita accoglimento.
c) Per quel che è della particella n. 344, gli appellanti affermano che la convenuta AP 2 ha versato al genitore fr. 101 900.–, oltre ad assumere l'onere ipotecario di fr. 43 000.– gravante il fondo. Agli atti figura in effetti un “riconoscimento di debito” del 30 gennaio 1989 rilasciato dalla convenuta alla Banca __________ di __________ (doc. 48, 2° foglio). Il presidente dell'istituto di credito ha confermato altresì che l'interessata aveva chiesto a suo tempo un prestito di tale entità “per la ristrutturazione del piano terreno della casa” (deposizione __________ del 1° giugno 1993, pag. 4 verso il basso). A parte i conteggi manoscritti della convenuta (doc. 48, 1° foglio), però, nulla dimostra un versamento a __________. Inoltre l'esistenza di cartelle ipotecarie per complessivi fr. 43 000.– a carico della particella n. 344 al momento della donazione (doc. 64, 5° foglio; doc. 65) ancora non dimostra che sussistesse davvero un mutuo, né l'atto di donazione prevede alcuna clausola circa l'assunzione di debiti ipotecari (doc. 64). Si deve presumere pertanto che eventuali mutui ipotecari siano rimasti a carico del donante (art. 832 CC). Al riguardo l'appello manca di consistenza.
a) L'attrice eccepisce che negli allegati preliminari i convenuti hanno evocato unicamente “lavori di riattazione e di ampliamento”, mentre la circostanza che l'abitazione sulla particella n. 1506 sia stata costruita a spese del convenuto è stata allegata la prima volta con le conclusioni ed è quindi tardiva, per tacere del fatto che gli investimenti sono stati compiuti in malafede (art. 630 cpv. 2 CC). Ora, nel memoriale di risposta gli interessati avevano addotto di avere “proceduto una volta divenuti proprietari ad importanti lavori di riattamento ed ampliamento” (pag. 6), elencando gli importi stanziati “per spese, investimenti e altre opere relative alla casa al mappale no 1506 RFD (doc. 1)” (pag. 7). Considerato che l'abitazione eretta sull'attuale particella n. 1506 è stata costruita a ridosso della preesistente abitazione situata sull'originaria particella n. 344, in pratica l'edificazione ex novo della nuova ala poteva anche essere definita un ampliamento. Non si può dire pertanto che su questo punto il contenuto delle conclusioni scritte dei convenuti esulasse dai fatti addotti negli allegati preliminari (art. 78 CPC).
b) Vari testimoni hanno confermato del resto che, in effetti, lo stabile abitato oggi dal convenuto è stato costruito in un secondo tempo (act. V: deposizioni di __________, pag. 2; di __________, pag. 3; di __________, pag. 4; act. VII: deposizione di __________, pag. 1). Sta di fatto che, come ha accertato il perito (referto dell'agosto 1997, pag. 3, nel fascicolo “perizia e completazioni”), l'edificio posto sull'attuale particella n. 1506 è stato costruito nel 1986/87, prima quindi della cessione da parte di __________ al figlio AP 1 (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 5, nel fascicolo “perizia e completazioni”). Tant'è vero che al momento della donazione la costruzione era già censita (doc. A, 6° foglio e planimetria annessa al piano di mutazione). E il valore dell'immobile nel 1988, dedotti i lavori eseguiti dopo di allora, era di fr. 375 000.– (referto peritale, pag. 10), mentre nel 1990 “non ha subito significative variazioni” (complemento peritale del 5 dicembre 2000, nel fascicolo “perizia e completazioni”).
c) Gli appellanti asseverano di avere cominciato a investire soldi e lavoro nell'originaria particella n. 344 già prima della donazione (intervenuta il 19 febbraio 1988), quando il fondo ancora era del padre. L'attrice obietta che tale circostanza è addotta unicamente in appello ed è perciò inammissibile. Non a torto. Nel memoriale conclusivo gli interessati allegavano ancora che la casa era stata costruita da AP 1 nel 1989 (pag. 7 nel mezzo). Nuovo, l'argomento sarebbe pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, l'interessato non ha dimostrato di avere finanziato opere edili prima del 19 febbraio 1988. Certo, il perito reputa che egli abbia profuso nella costruzione della casa circa fr. 250 000.– (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 5), ma non si capisce da quali elementi tale affermazione discenda. Da un lato l'interessato medesimo ha addotto investimenti per soli fr. 218 784.30 (doc. 1; act. II, pag. 7), compreso l'importo di fr. 120 000.– già considerato (consid. 8a). Dall'altro non competeva al perito stabilire se l'edificazione fosse stata effettivamente finanziata dal convenuto. Quanto alle deposizioni appena menzionate (consid. b), i testimoni parrebbero attestare che l'edificazione è stata eseguita dal figlio, ma nulla precisano sul finanziamento dei lavori (loc. cit.).
d) Per gli appellanti l'investimento di fr. 250 000.– è riconosciuto in ogni caso nella lettera del 12 aprile 2002 che il legale dell'attrice ha inviato alla Pretura. L'assunto è specioso. Davanti al primo giudice i convenuti avevano chiesto l'esecuzione di una perizia per ottenere conferma che gli importi indicati nelle fatture da loro prodotte (doc. 1 a 63) “corrispondono a quanto viene fatturato normalmente per le opere e le altre causali indicate nelle fatture medesime” (quesito peritale del 13 marzo 2001 nel fascicolo: “perizia correttezza doc. pagamenti”). Con lettera del 12 aprile 2002 il legale dell'attrice ha comunicato al Pretore di ritenere la perizia superflua, “poiché la parte attrice da me rappresentata non intende contestare sia i lavori eseguiti nelle abitazioni oggetto della donazione paterna, sia i costi e tantomeno la regolarità e la correttezza dei documenti prodotti a sostegno dei capitali investiti nelle opere di ristrutturazione delle case” (nel fascicolo: “perizia correttezza doc. pagamenti”). Visto ciò, i convenuti hanno rinunciato alla perizia (lettera del 18 aprile 2002 nel fascicolo: “perizia correttezza doc. pagamenti”). Ne segue che il riconoscimento non riguardava l'importo di fr. 250 000.– accennato dal perito, bensì i costi per le opere di ristrutturazione che risultavano dalla documentazione prodotta dai convenuti.
e) Per quanto attiene alla particella n. 1506, l'attrice ha pertanto riconosciuto complessivi fr. 20 100.– per “totale spese lavori in proprio” (doc. 1 e doc. 4 a 12), fr. 784.30 per “allacciamento via cavo e messa a punto segnale” (doc. 1 e 13) e fr. 3600.– per le “tasse comunali di allacciamento acqua e fognature” (doc. 1 e doc. 14). Tale ammissione, riferita ai costi e al finanziamento delle opere di ristrutturazione delle case, non comprende tuttavia l'esborso di fr. 120 000.– per il “debito
ipotecario c/o BSI”, di cui già si è detto (consid. 7b) né i versamenti di fr. 70 000.– e fr. 4300.– al genitore “a estinzione di eventuali affitti futuri” (doc. 1 e doc. 3, 2° foglio) e per il “pagamento di affitti” (doc. 1 e 15). Tutto considerato, di conseguenza, l'attrice ha riconosciuto investimenti da parte di AP 1 per complessivi fr. 24 484.30. Se non che, tutto si continua a ignorare sul momento in cui tali lavori sono stati eseguiti. I documenti prodotti nulla indicano al riguardo. Non solo, dunque, l'affermazione che la casa sulla particella n. 1506 è stata costruita a spese del convenuto figura per la prima volta nel memoriale conclusivo (sopra, lett. c), ma costui non ha dimostrato di avere finanziato lavori nell'immobile situato sulla particella n. 1506 prima della donazione. Oltre a ciò, nella stima del valore venale dell'immobile il perito ha già tenuto conto di investimenti eseguiti dopo il 1988/90 per fr. 35 000.– (referto dell'agosto 1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla di più può dunque essere considerato a tale titolo.
a) Per quel che è del secondo intervento, ancora una volta l'attrice obietta che si tratta di una circostanza addotta unicamente con le conclusioni scritte, e pertanto inammissibile. La questione è che l'intervento è stato eseguito nel 1993, dopo lo scambio degli allegati introduttivi (deposizione dell'arch. __________ del 25 gennaio 1995, pag. 1; referto peritale dell'agosto 1997, pag. 3). Ciò è risultato già all'udienza preliminare, nei motivi addotti dai convenuti per sentire l'architetto __________ (verbale del 15 febbraio 1993, pag. 4), senza che l'attrice muovesse contestazioni (loc. cit.). La censura formale è quindi ai limiti del pretesto. Resta il fatto che, dal profilo sostanziale, il perito ha già ponderato l'investimento in questione – deducendolo dal valore attuale della particella – nella stima del valore venale del fondo negli anni 1988/90, di fr. 275 000.– (referto dell'agosto 1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla si giustifica dunque di computare ulteriormente a tale titolo.
b) Riguardo al primo intervento, il perito opina che in seguito alla seconda ristrutturazione, la quale ha “riportato l'immobile ad abitazione monofamiliare”, esso doveva “considerarsi perso” (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 3). A suo parere, “si fosse reso necessario anche in funzione di un'importante manutenzione”, esso sarebbe stimabile “secondo l'esperienza” in circa fr. 100 000.– (loc. cit., n. 4). Il Segretario assessore non ha ritenuto di attenersi a quest'ultima valutazione, formulata a mero titolo di ipotesi (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Tuttavia, se il perito ha calcolato correttamente il valore venale dell'immobile nel 1988/90 prescindendo dall'investimento eseguito nel 1993 (sopra, consid. a), in tale valore egli avrebbe dovuto tenere conto anche della situazione venutasi a creare dopo la prima ristrutturazione. Per determinare gli attivi di una successione, così come per valutarne il valore, fa stato invero il momento dell'apertura dell'eredità, ovvero il giorno della morte del disponente (Steinauer, op. cit., pag. 237 n. 459 e 459a in fine).
c) Quanto all'ammontare di tale investimento, secondo l'attrice AP 2 ha fatto valere tardivamente di avere profuso denaro nella particella n. 344 già prima della donazione. Così argomentando, essa trascura però che già nella risposta l'interessata aveva elencato esborsi risalenti al 1987 e ai primi mesi del 1988 (act. II, pag. 8 con rinvio a doc. 20 segg.), sicché la circostanza non può dirsi nuova. Ciò posto, come detto (consid. 11d), con lettera del 12 aprile 2002 l'attrice ha riconosciuto i costi delle opere di ristrutturazione che risultavano dalla documentazione prodotta dai convenuti. AP 2 aveva rubricato esborsi di complessivi fr. 79 332.45 per la ristrutturazione dell'appartamento al primo piano, corredando la somma dei giustificativi (doc. 60, doc. 20 e doc. 21 a 47), più fr. 13 240.– per i lavori eseguiti in proprio (doc. 20, 49 a 57) e fr. 400.– per l'allacciamento alle condotte comunali (doc. 20 e 58), onde un totale di fr. 92 972.45. Esulano invece dalla portata del noto riconoscimento i fr. 101 900.– esposti come “partecipazione spese di riattazione appartamento pian terreno” (doc. 60 e doc. 48), di cui già s'è detto (consid. 10c) e i fr. 2600.– versati per “pagamento affitti” (doc. 60 e doc. 59). In definitiva, nella valutazione della liberalità occorre tenere conto di fr. 92 972.45 per l'investimento compiuto dalla convenuta nell'ambito della prima ristrutturazione, ignorato dal perito. Il valore della liberalità di cui ha beneficiato AP 2 può, di conseguenza, essere stimato in fr. 182 000.– arrotondati (fr. 275 000.– meno fr. 92 972.45).
Gli appellanti pretendono inoltre di dedurre dal valore delle particelle le spese da loro sopportate per tasse di successione e donazione, come pure per la partecipazione a spese destinate al disbrigo di pratiche conseguenti alla morte del padre, che indicano in complessivi fr. 9733.50 per AP 1 e fr. 13 365.05 per AP 2. Tali pretese risultano estranee però alle due liberalità oggetto dell'azione di riduzione e andranno liquidate nel quadro della divisione ereditaria (sopra, consid. 4a). Per di più, le imposte di donazione e successione nemmeno rientrano nel passivo ereditario, essendo debiti personali degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 155, n. 250a; nel Ticino: art. 151 LT). Quanto all'importo di fr. 1000.– per il disbrigo di pratiche successorie, poi, esso è giustificato unicamente da un manoscritto della convenuta AP 2 (doc. 62), insufficiente a comprovarlo, mentre il riconoscimento contenuto nella lettera del 12 aprile 2002 dal legale dell'attrice si riferiva – come detto (consid. 11d) – alla ristrutturazione degli immobili.
Per quanto attiene agli altri beni della successione, gli appellanti sostengono che il Segretario assessore ha statuito oltre ai limiti della domanda, violando l'art. 86 CPC. Essi trascurano tuttavia che per verificare se – e in che misura – le due liberalità ledano la porzione legittima dell'attrice occorre calcolare l'entità dell'intero compendio successorio (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 238, n. 461). Il primo giudice ha tenuto conto così di una prestazione assicurativa di fr. 119 905.– (soggetta a collazione), di un conto bancario di fr. 33 033.–, di beni mobili di fr. 7601.–, dedotti i passivi di fr. 13 315.65, indicando il compendio successorio per finire in fr. 114 190.35, come risultava dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid. L, pag. 6 seg.). Verosimilmente per svista egli ha omesso tuttavia di calcolare fr. 33 003.– depositati su un conto di risparmio (esenti da imposta di successione: inventario fiscale, n. 2.2; sentenza impugnata, pag. 8 in alto). L'attrice, da parte sua, calcola l'asse successorio in complessivi fr. 797 193.35, così composti: particella n. 344 fr. 275 000.–, particella n. 1506 fr. 375 000.–, polizza __________ fr. 119 905.–, conto bancario fr. 33 003.–, altri beni mobili fr. 7601.–, meno il passivo di fr. 13 315.65 (conclusioni, pag. 7).
a) Dall'incarto fiscale richiamato si desume che al momento della morte __________ disponeva di fr. 33 003.– depositati su un conto di risparmio (allegato 4), di arredamento valutato simbolicamente fr. 1.– e di un'automobile poi realizzata per fr. 7600.– (allegato 5). I due figli hanno ricevuto prestazioni assicurative in seguito al decesso del padre per complessivi fr. 119 905.– (fr. 58 935.– ciascuno da parte dell'assicurazione __________ con riferimento a una fondazione collettiva LPP, fr. 1017.50 ciascuno da parte della Cassa di previdenza del __________; allegati 6 e 7). Risultavano inoltre passivi successori per fr. 13 315.65 (allegato 8).
b) L'art. 476 CC prescrive che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso. Gli appellanti sottolineano che in concreto le polizze non constano avere avuto un valore di riscatto. In effetti, il valore di riscatto – se esiste – non corrisponde necessariamente al valore della prestazione assicurativa accordata in caso di morte e può rivelarsi, anzi, notevolmente inferiore (Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 8 ad art. 476; Steinauer, op. cit., pag. 251, n. 491a e 492). Nella fattispecie si evincono unicamente dall'incarto i capitali di decesso erogati ai figli (inventario fiscale della successione, allegati 6 e 7). Per di più, ove si tratti di prestazioni del “secondo pilastro”, il diritto privato non si applica (DTF 129 II 305; Staehelin, op. cit., n. 19 in fine ad art. 476; Steinauer, op. cit., pag. 250 n. 488a in fine con rimando). Nella fattispecie la prestazione di complessivi fr. 117 870.– stanziati dalla __________ si riconduce a una Fondazione Collettiva LPP costituita dalla __________ per i dipendenti (allegato 6), come quella di fr. 2035.– versata dalla Cassa di previdenza del __________ (allegato 7). In circostanze siffatte non è dato di vedere, né l'attrice spiega, a che titolo simili prestazioni vadano computate nel compendio ereditario, fermo restando che l'attuale giudizio non pregiudica – con ogni evidenza – le pretese che l'interessata potrà far valere nell'ambito della divisione ereditaria o sulla base del diritto pubblico delle assicurazioni sociali (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 97 segg.). Nel calcolo va inserito, per converso, il passivo successorio di fr. 13 315.65, riconosciuto anche dall'attrice.
In ultima analisi il compendio successorio fu __________ si compone pertanto di fr. 464 288.35: averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.– (consid. 12a), particella n. 1506 fr. 255 000.– (consid. 10b), particella n. 344 fr. 182 000.– (consid. 12c), dedotti fr. 13 315.65 di passivi (consid. 14b). La porzione legittima dell'attrice risulta così di fr. 116 072.05 (⅓ x ¾: art. 457 e 471 n. 1 CC). L'art. 522 cpv. 1 CC presuppone altresì che l'erede legittimario non abbia altrimenti ottenuto l'importo della propria legittima (Steinauer, op. cit., pag. 391 n. 816). Nella fattispecie non consta che l'interessata abbia ricevuto alcunché, finora, dalla successione del nonno. Avrà ancora diritto di ricevere però l'equivalente di un terzo dei beni residui, il cui valore alla morte di __________ ammontava a fr. 27 288.35 (averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.–, dedotti fr. 13 315.65 di passivi). Impregiudicato l'esito della futura divisione ereditaria, di conseguenza, l'attrice avrà ancora diritto di ricevere almeno fr. 9096.10. La sua porzione legittima risulta lesa, dunque, per fr. 106 975.95.
Salvo disposizione contraria, estranea al caso in esame, la riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti i beneficiari delle liberalità (art. 525 cpv. 1 CC). La liberalità a AP 1 deve quindi essere ridotta di fr. 62 423.05 (106 975.95 x 255 000.– : [255 000.– + 182 000.–]; cfr. Steinauer, op. cit., pag. 397 in alto), mentre quella ad AP 2 di fr. 44 552.90 (106 975.95 x 182 000.– : [255 000.– + 182 000.–]), con obbligo per i convenuti di versare all'attrice i relativi importi. Gli interessi moratori non decorrono dall'apertura della successione, bensì dall'introduzione della causa (Forni/Piatti, op. cit., n. 15 in fondo alle osservazioni preliminari degli art. 522–533).
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono, nel complesso, il dimezzamento dell'importo da versare all'attrice. Si giustifica pertanto di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili. Il riparto degli oneri di primo grado segue la medesima proporzione.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
Le liberalità eseguite da __________ il 19 febbraio 1988 in favore di AP 1 (donazione della particella n. 1506 RFD di __________) e di AP 2 (donazione della particella n. 344 RFD di __________) sono ridotte nella misura di fr. 62 423.05, rispettivamente di fr. 44 552.90.
1.1 AP 1 è condannato a versare a AO 1 l'importo di fr. 62 423.05 con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
1.2 AP 2 è condannata a versare a AO 1 l'importo di fr. 44 552.90 con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1050.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1100.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti per metà in solido a loro carico e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria