Incarto n. 11.2003.4
Lugano 18 marzo 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.12 (azione confessoria con riconvenzione di servitù di sporgenza e di cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 6 ottobre 2000 da
CO 1 (patrocinato dall' RA 3 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° gennaio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario della particella n. 108 RFP di __________ (129 m²), su cui sorge un'abitazione (58 m²). Essa confina a est con la particella n. 109 (256 m²), appartenente a AP 1, su cui si trova l'abitazione di lui. Il 3 settembre 1984 CO 1 e AP 1 hanno pattuito la costituzione di un diritto di passo pedonale, poi iscritto a registro fondiario, a favore della particella n. 108 e a carico della n. 109. Al percorso della servitù si accede da un vicolo comunale, che consente di raggiungere un portone sulla particella n. 109, le cui chiavi sono state messe a disposizione di CO 1. Superato il portone, lungo la particella n. 109 il tracciato passa sotto un portico (abitazione di CO 1), fino a raggiungere la particella n. 108. CO 1 è proprietario anche della particella n. 111, che confina a nord con la particella n. 108, pure di sua proprietà, e con la particella n. 109. A confine tra il fondo n. 109 e il fondo n. 111 v'è un muro di sostegno sul quale è infissa una cinta in legno.
B. Nell'estate del 1999 AP 1 ha sostituito la serratura del portone sulla particella n. 109, impedendo al vicino di accedere al fondo n. 108 per mezzo del passo. Tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 egli ha costruito inoltre sulla particella n. 109 un muro alto 90 cm (costituito da due segmenti perpendicolari di 70 cm ognuno), che impedisce l'accesso a quest'ultima particella. Nel settembre del 2000 AP 1 ha edificato poi un altro muro, lungo il vicolo comunale, in corrispondenza dell'accesso che permette di raggiungere il noto portone. Una delimitazione dei confini eseguita nel frattempo dal geometra ufficiale tra la particella n. 111 e la n. 109 ha consentito di stabilire che la cinta in legno infissa dal proprietario di quest'ultimo fondo sul muro divisorio sporge sulla particella di CO 1. Dalla cinta sporgono sulla particella n. 111 anche rami di una vigna, il cui ceppo è piantato nella particella n. 109.
C. Il 6 ottobre 2000 CO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per ottenere il “ripristino della situazione anteriore” e la cessazione di “ogni turbativa concernente la servitù di passo”. A tal fine egli ha chiesto la demolizione del muro eretto in corrispondenza dell'accesso alla particella n. 108, l'abbattimento dell'altro muro costruito dal convenuto in prossimità del portone, la consegna delle (nuove) chiavi del portone, l'eliminazione della cinta in legno e l'allontanamento dei rami di vigna che sporgono sulla sua particella n. 111. Egli ha pure postulato il pagamento di fr. 10 000.– a titolo di risarcimento per le turbative al diritto di passo. Nella sua risposta del 5 gennaio 2001 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha sollecitato la cancellazione della servitù di passo, oltre alla concessione di una servitù di sporgenza da iscrivere sulla particella n. 108 (recte: 111) per le opere che “sconfinano sui fondi di proprietà CO 1”, offrendo un'indennità simbolica di fr. 1.–. Egli ha domandato inoltre che CO 1 eliminasse una scala da lui costruita in parte sul fondo n. 109. Nella sua risposta riconvenzionale del 24 gennaio 2001 CO 1 ha proposto di respingere l'azione o, subordinatamente, di fissare l'indennità dovuta per la costituzione della servitù di sporgenza in fr. 5000.–. Con replica del 28 febbraio 2001 AP 1 ha confermato la sua azione riconvenzionale. Duplicando il 21 marzo 2001 CO 1 ha postulato nuovamente il rigetto della riconvenzione, riservandosi in caso di cancellazione del passo il diritto di chiedere un'indennità adeguata per il riscatto della servitù.
D. All'udienza preliminare del 12 luglio 2001 le parti hanno ritenuto superata la prospettata demolizione del muro eretto in prossimità del portone, come pure la riconvenzione riguardante la demolizione della scala sulla particella n. 109. AP 1 ha esteso da parte sua la domanda volta alla cancellazione della servitù di passo, offrendo un'indennità indefinita, mentre CO 1 ha ridotto a fr. 2500.– l'indennità chiesta per la servitù di sporgenza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali. Nel proprio, del 22 ottobre 2002, CO 1 ha confermato le proprie domande, portando nondimeno la richiesta di indennità in caso di concessione di una servitù di sporgenza a fr. 5000.– e chiedendo di fissare l'indennità dovuta in caso di riscatto della servitù di passo a fr. 23 504.60. Nel proprio memoriale del 23 ottobre 2002 AP 1 ha confermato le domande formulate con la risposta e con l'azione riconvenzionale.
E. Con sentenza del 29 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria penale – di “non intraprendere nulla” che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù di passo, di demolire l'intera porzione di muro eretto in corrispondenza dell'accesso alla particella n. 108, di consegnare all'attore la chiave per l'apertura del portone. In parziale accoglimento della riconvenzione egli ha poi accordato a AP 1 un diritto di sporgenza sulla particella n. 109, ingiungendogli però di recidere i rami di vigna che travalicano la porzione di terreno oggetto della servitù di sporgenza, di rifondere a CO 1 fr. 1500.– in risarcimento dei danni, oltre a fr. 750.– come indennità per la servitù predetta. Gli oneri dell'azione principale e quelli della riconvenzione, con una tassa di giustizia di fr. 1000.– per ogni azione, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° gennaio 2003 nel quale chiede di dichiarare nullo il giudizio impugnato per mancanza della sua capacità processuale o, in subordine, di riformare il giudizio stesso accogliendo l'azione principale unicamente per quanto attiene all'obbligo di recidere i rami di vigna che travalicano la servitù di sporgenza e accogliendo la sua riconvenzione. Con ordinanza del 31 gennaio 2003 l'ex presidente di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 10 giorni per produrre copia della decisione con cui l'autorità tutoria avrebbe designato la moglie, che aveva firmato la procura al patrocinatore, quale suo rappresentante legale. La patrocinatrice dell'appellante ha comunicato il 13 febbraio 2003 che non esisteva alcuna decisione in tal senso. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 2003 CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, sollecitando un'indennità di fr. 20 000.– nel caso in cui fosse accolta la riconvenzione intesa alla cancellazione del passo.
Considerando
in diritto: 1. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle liti relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto né l'attore principale né quello riconvenzionale hanno indicato valori di sorta. All'udienza preliminare dell'8 maggio 2001, sentite le parti, il Pretore ha quantificato il valore litigioso dell'azione principale in fr. 20 000.– e quello della domanda riconvenzionale in fr. 10 000.–. Nei memoriali conclusivi le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
L'appellante sostiene, per la prima volta in questa sede, di non avere la capacità processuale a causa di un'incapacità di discernimento riconducibile al morbo di Alzheimer, che lo affligge da molto tempo. A sostegno di tale affermazione egli produce, sempre per la prima volta, l'estratto di un certificato medico del neurologo dott. __________, del 14 dicembre 1999 (doc. 6), una lettera della psicologa __________, del 12 febbraio 2000 (doc. 7), una richiesta del Servizio accertamento medico dell'Assicurazione Invalidità al suo medico curante, del 25 ottobre 2001 (doc. 8), e due scritti dell'Ufficio invalidità, di cui uno del 15 febbraio 2002 (doc. 9 e 10). Ora, la capacità processuale è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC), di modo che la sua mancanza può anche essere invocata per la prima volta in appello (come pure dinanzi al Tribunale federale: DTF 116 II 385). V'è da domandarsi invece se i documenti nuovi siano ricevibili (cfr. Rep. 1994 pag. 377 consid. 5). Sia come sia, essi attestano unicamente che l'appellante presenta “leggeri segni di scadimento intellettuale diffusi” (certificato del dott. __________, pag. 2) e un “disturbo neuropsicologico medio” (lettera di __________, pag. 3), verosimilmente riconducibili all'insorgere del morbo d'Alzheimer (diagnosi del dott. __________, medico-chirurgo, per il servizio d'accertamento dell'AI, del 25 ottobre 2001). In che misura ciò incida sull'intelletto non è dato però di sapere. I documenti in questione non bastano quindi per rendere verosimile – né tanto meno per dimostrare – la pretesa incapacità di discernimento.
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato d'ufficio la sua capacità processuale, pur sussistendo “motivi di dubbio”. Egli ricorda di non essere mai comparso personalmente alle udienze, cui ha presenziato la di lui moglie, e che il suo precedente patrocinatore non ha mai esibito alcuna procura. Ora, non è dato a divedere perché la presenza della moglie accanto a quella del legale avrebbe dovuto indurre il Pretore, in mancanza di altri indizi, a dubitare circa la capacità processuale del convenuto. Che questi non abbia partecipato ad alcuna udienza (la comparsa al sopralluogo del 5 giugno 2001 risulta soltanto dalla trascrizione del verbale, ma non dal protocollo originario) ancora non significa che il primo giudice dovesse dubitare della capacità processuale. Tanto meno ove si consideri che, come risultava dai documenti prodotti, prima dell'avvio della causa le parti risultavano avere cercato di appianare le divergenze. Dopo una prima lettera firmata personalmente dal convenuto il 9 marzo 1999 (doc. C), le trattative per conto di lui erano state condotte dall'avv. __________, che tra il 1° aprile 1999 e il 10 maggio 2000 aveva scritto quattro lettere alla controparte (doc. E, H, L e doc. 2). Pretendere che in simili circostanze il Pretore dovesse avere dubbi circa la capacità processuale del convenuto non è serio. Si aggiunga che all'appello sono accluse due procure all'odierna legale dell'appellante, l'una sottoscritta dall'appellante medesimo e l'altra dalla di lui moglie “per conto del marito”. Per di più, nessuna decisione dell'autorità tutoria che limiti l'esercizio dei diritti civili dell'appellante consta essere intervenuta. Su questo punto l'appello non merita pertanto altra disamina.
Il Pretore ha accertato che il convenuto ha illecitamente perturbato l'esercizio della servitù sia cambiando la serratura del portone posto nella parte iniziale del tracciato, sia costruendo un muro nella parte finale, ciò che impediva all'attore l'accesso alla particella n. 108 attraverso il fondo n. 109. Né il convenuto aveva dimostrato le condizioni per far cancellare il diritto di passo (da lui postulato in via riconvenzionale) o quelle per il relativo riscatto. Quanto alla richiesta di risarcimento, il primo giudice ha stabilito che il danno risultava dimostrato nella misura di fr. 3504.60, ma in applicazione dell'art. 43 cpv. 1 CO ha moderato la pretesa a fr. 1500.–. Oltre a ciò, il Pretore ha ravvisato le premesse per accordare al convenuto una servitù di sporgenza per l'opera posta sulla particella n. 111, fissando l'indennità dell'art. 674 cpv. 3 CC in fr. 750.–. Infine egli ha obbligato il convenuto a recidere i rami di vigna che invadono la particella n. 111, nella misura in cui essi travalicano la servitù di sporgenza.
Per quanto riguarda la cancellazione della servitù di passo (chiesta in via riconvenzionale), l'appellante si duole che il Pretore non ne abbia scorto i presupposti. Rileva che il proprietario del fondo dominante non ha – né avrà mai – alcuna necessità né alcun interesse legittimo al mantenimento della servitù, disponendo egli di due accessi alternativi al proprio fondo. A mente sua, la mancanza di un interesse del proprietario del fondo dominante sarebbe pure attestata dall'uso illecito fatto da questi del suo diritto di passo. Sottolinea altresì che, prima della costruzione del manufatto che impedisce l'esercizio della servitù, l'attore stesso aveva ostacolato il passo accatastando materiale vicino all'accesso della servitù. Inoltre l'attore non si sarebbe validamente opposto all'edificazione del muro, dimostrando di non avere un interesse legittimo all'esercizio del diritto di passo. Infine il ricorrente censura il fatto che il Pretore non abbia valutato se nella fattispecie fossero date le condizioni per il riscatto della servitù.
Secondo l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il proprietario del fondo dominante. Sapere se ciò sia il caso dipende dal contenuto e dall'estensione del diritto. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se per il proprietario del fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo scopo originario per il quale il diritto è stato costituito (DTF 114 II 428 consid. 2a). Tale interesse si apprezza sulla base di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con riferimenti; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 384 n. 2267; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.). Ai fini della cancellazione il proprietario non deve più avere alcun interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, op. cit., loc. cit.; DTF 100 II 105). Ove l'interesse possa rinascere in un futuro prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer, op. cit., pag. 385 n. 2268).
Per quanto riguarda anzitutto l'oggetto del passo, l'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce che l'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione di una servitù in quanto determini chiaramente i diritti e gli obblighi che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi interpretazione (DTF 128 III 172 consid. 3a, 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, op. cit., n. 36, 103 e 109 ad art. 738 CC; Steinauer, op. cit., pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 331 n. 2292; Liver, op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).
La servitù litigiosa è un diritto di passo pedonale (istanza di iscrizione del 18 settembre 1984 nel fascicolo “richiamo documenti”), che abilita quindi al transito di una persona a cavallo, in bicicletta o con carichi sulla persona, come gerle, cesti, secchi ecc. (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 144; I CCA, sentenza inc. 11.1995.21 del 15 maggio 1995, consid. 3c). In concreto il Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale intesa alla cancellazione della servitù con l'argomento che l'interesse per l'attore al mantenimento del passo è dimostrato sia dall'uso del medesimo, sia dal fatto che egli non può accedere al giardino di sua proprietà con materiale pesante o ingombrante dal passaggio interno alla sua abitazione, il quale è piuttosto angusto, essendo costituito da una scala ripida di 10 gradini (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante non si confronta con questa argomentazione, sicché al riguardo l'appello si palesa finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte per i motivi in appresso.
a) L'appellante ritiene che l'attore non avrebbe alcun interesse all'esercizio della servitù, potendo usufruire di due passaggi alternativi. La circostanza che l'attore disponga di accessi alternativi al proprio fondo non priva tuttavia la servitù di ogni utilità (Rodondi, op. cit., pag. 108). Per il trasporto di materiale ingombrante, il proprietario del fondo dominante conserva in effetti un interesse all'esercizio del diritto di passo, non potendosi seriamente pretendere che faccia uso della scala interna alla propria abitazione indicata dall'appellante quale prima alternativa. Si aggiunga che l'esistenza di questo passaggio interno, secondo gli accertamenti non contestati del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), era nota all'appellante anche al momento della costituzione della servitù litigiosa. Tale accesso non può dunque giustificare una riduzione dell'interesse del fondo dominante al mantenimento del passo. La possibilità di usare il passaggio tra il fondo n. 108 e il n. 111, indicata quale seconda alternativa, non appare poi di alcun rilievo. Da quest'ultimo fondo non si può infatti accedere alla pubblica via, come fa valere l'attore nella duplica del 21 marzo 2001 (pag. 3 in basso), ciò che l'appellante non ha mai contestato.
b) L'appellante sostiene dipoi che la perdita di interesse per il fondo dominante sarebbe dimostrata anche dal fatto che il passaggio all'interno all'abitazione dell'attore è più comodo rispetto al tracciato della servitù, attraverso il portone di casa sua. In proposito egli cita le dimensioni della porta della cantina di casa CO 1 e di una “porta costruita dal signor CO 1 tra il fondo AP 1 e la sua proprietà” (appello, pag. 12), accertate durante il sopralluogo del 5 ottobre 2001. Simile argomentazione è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Comunque sia, non può revocarsi in dubbio che sia più agevole passare e trasportare materiale pesante o ingombrante transitando da porte in piano che non all'interno di un'abitazione scendendo una ripida scala. L'appellante asserisce che la perdita d'interesse della servitù risulta anche dal fatto che l'attore ha accatastato materiale “che impediva l'esercizio del diritto di passo”. Foss'anche vero, ciò non ha nulla a che vedere con l'interesse all'uso della servitù. Anzi, il trasporto di materiale fuori della proprietà dell'attore avrebbe potuto avvenire più agevolmente facendo uso della servitù piuttosto che del passaggio interno all'abitazione dell'appellato.
c) L'appellante afferma che la mancata opposizione dell'attore alla costruzione del muro lascia supporre il mancato interesse al mantenimento del passo, il cui esercizio è divenuto impossibile con la costruzione del manufatto. Ora, una volta di più l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore. A parte ciò, il precedente di questa Camera citato dall'appellante (sentenza inc. 11.1999.29 del 20 marzo 2001, consid. 8d) non giova minimamente. Anzitutto in quel caso l'attrice non aveva fatto uso della servitù per svariati anni, come risulta dal passaggio della citazione significativamente omesso dall'appellante. Inoltre, nel caso in esame l'attore si è opposto agli impedimenti all'esercizio del diritto di passo sia dal momento in cui il vicino ha posato una cinta a confine tra le particelle n. 108 e 109 (marzo del 1999: doc. C), come risulta dalla lettera del 22 marzo 1999 (doc. D), sia quando egli ha sostituito la serratura del portone sul tracciato della servitù, come si desume dallo scritto del 5 luglio 1999 (doc. I), sia in occasione della costruzione del muro tra le proprietà, come attesta la lettera del 28 aprile 2000 (doc. N).
Per quel che è dell'opposizione alla costruzione del muro, non è noto quando sia stata edificata esattamente la porzione di manufatto che impedisce l'esercizio del passo. __________ ha dichiarato che tale costruzione è avvenuta nel novembre del 1999 (verbale del 9 ottobre 2001, pag. 7), mentre l'attore ha affermato che l'opera è stata approntata tra il gennaio e il marzo del 2000 (verbale del 6 marzo 2002, risposta n. 1). Nulla induce a ritenere dunque che la reazione di lui sia stata tardiva. Che poi l'attore non si sia opposto al rilascio della licenza edilizia per l'edificazione del muro poco importa, come ha diffusamente spiegato il Pretore. Intanto perché non è dato di sapere se la domanda di costruzione sia stata inoltrata anche per la parte di manufatto di cui l'attore ha chiesto la demolizione (sentenza impugnata, pag. 9). Inoltre perché eventuali opposizioni al rilascio di una licenza edilizia possono concernere solo questioni di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 LE; sentenza impugnata, pag. 10). Infine perché non risulta che il Municipio abbia informato l'attore della notifica di costruzione. Men che meno ove si pensi che __________, a quel tempo sindaco di __________, ritiene tale comunicazione non avvenuta (verbale del 9 ottobre 2001, pag. 6).
d) L'appellante assevera che l'attore ha fatto un uso illecito del diritto di passo sia trasportando materiale con una carriola, sia penetrando nell'abitazione di lui (appello, pag. 9 e 10). Se non che, l'ipotesi che l'attore abbia trasceso i suoi diritti poco sussidia, tale eventualità non vanificando l'interesse dell'appellato all'esercizio conforme della servitù. Ciò è stato d'altro canto evidenziato dal Pretore nella sentenza impugnata (pag. 9), con la quale l'appellante – una volta di più – non si confronta.
e) L'appellante critica poi il Pretore per non avere verificato se fossero date le condizioni per il riscatto della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2 CC. Il che può aver luogo non solo quando l'interesse per il proprietario del fondo dominante si sia ridotto, ma anche quando l'onere imposto al proprietario del fondo serviente si sia aggravato, dopo la costituzione della servitù, al punto da rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento del diritto reale limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 386 n. 2275 con richiami di giurisprudenza). Sta di fatto che nella risposta del
5 gennaio 2001 e nella replica riconvenzionale del 28 febbraio 2001 l'appellante non ha postulato riscatto alcuno. All'udienza preliminare egli ha completato le richieste riconvenzionali, offrendo un'indennità indefinita per la cancellazione della servitù (verbale del 12 luglio 2001, pag. 2). In nessun atto egli ha accennato per altro ad aggravi del fondo serviente dopo la costituzione del passo. Ciò posto, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché il Pretore avrebbe dovuto verificare di propria iniziativa le ipotetiche condizioni per l'applicazione dell'art. 736 cpv. 2 CC, da lui nemmeno pretese.
Nella sua risposta del 5 gennaio 2001 l'attore riconvenzionale aveva chiesto di fissare “un'indennità simbolica di fr. 1.–”, con riserva di adeguamento dell'importo alle risultanze della perizia della quale postulava l'esecuzione. Conseguentemente, con i quesiti peritali del 28 gennaio 2002 egli aveva domandato di stabilire il “valore dell'indennità ex art 674 cpv. 3 CC”. La perizia tuttavia non è stata allestita, il convenuto non avendo provveduto a versare l'anticipo (ordinanza del 26 settembre 2002). Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale indicazioni affidabili sulla superficie di terreno occupato: dagli atti risulta che l'opera sporge 20 cm sulla particella n. 111, ma non per quale lunghezza. Poco sussidia dunque, per quel che riguarda il valore del terreno invaso, ispirarsi ai valore di stima delle particelle n. 108 e 109, come sostiene l'appellante. Nel fissare l'indennità di fr. 750.–, per altro, il Pretore ha tenuto conto dell'esiguità dell'opera (sentenza impugnata, pag. 16 in fondo). Anche al riguardo, dunque, l'appello manca di consistenza.
a) L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito all'agire illecito di un terzo dimostrando l'ammontare del pregiudizio (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si debba far capo al prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO). Nella fattispecie l'illiceità dell'agire del convenuto è pacifica. Controversa è l'esistenza del danno e il suo ammontare. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare più volte che le spese legali di assistenza precedenti l'apertura di una causa, se non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile cantonale, costituiscono una posta del danno (DTF 117 II 106; sentenza 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con rinvii). A ragione perciò il Pretore si è dipartito nella fattispecie dalla nota professionale del patrocinatore. Quanto alla pretesa di ridurre sensibilmente la nota in questione, l'appellante omette di indicare l'entità della pretesa, onde l'irricevibilità della domanda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Inoltre, contrariamente all'opinione di lui, anche le prestazioni del patrocinatore antecedenti il novembre del 1999, giustificate e necessarie poiché connesse alla tutela dell'esercizio del diritto di passo e alla ricerca di un componimento amichevole (doc. B, D, F e I), costituiscono una posta di danno. La chiusura del portone che permette di accedere al passo, poi censurata con la causa di merito, risale infatti ai primi di luglio del 1999 (doc. I) e la postulata cancellazione del diritto di passo, oggetto dell'azione riconvenzionale, era stata sollevata dall'appellante medesimo già il 1° aprile 1999 (doc. E). Senza dimenticare che, anche in precedenza, il 26 febbraio 1999 (doc. B) il legale dell'attore aveva dovuto richiamare per iscritto AP 1 per gli ingombri che impedivano il transito sul tracciato della servitù.
b) L'appellante lamenta che nel quantificare il danno il Pretore non “avrebbe dato il giusto peso” al comportamento provocatorio del danneggiato e alla situazione economica dell'autore dell'atto illecito. Ancora una volta però egli non spiega in che misura il primo giudice abbia errato nel ponderare il comportamento dell'attore e l'incidenza del risarcimento sul bilancio finanziario del convenuto. Nel fissare l'indennità il Pretore ha considerato ampiamente le circostanze del caso (sentenza impugnata, pag. 13 seg.), senza trascurare il comportamento del danneggiato, tant'è che l'entità del risarcimento accordato (fr. 1500.–) corrisponde a meno della metà del danno dimostrato (fr. 3504.60). Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'appellante, questi non appare indigente, tant'è che il Pretore gli ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (decreto del 29 novembre 2002). In mancanza di qualsiasi indicazione sulle condizioni economiche del danneggiato, poi, la richiesta di considerare un presunto stato di indigenza dell'autore del danno, per altro formulato la prima volta in appello, non potrebbe entrare in linea di conto (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 44).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria