Incarto n. 11.2003.113
Lugano 27 giugno 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.304 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2000 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando ora sul decreto cautelare del 25 agosto 2003 con cui il Pretore ha ridotto i
contributi provvisionali di mantenimento a carico del marito (inc. DI.2002.718);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 settembre 2003 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1946) e AP 1 (1966), entrambi divorziati, si sono sposati a __________ il 27 febbraio 1998. Dalle loro nozze non sono nati figli, ma la moglie aveva già É__________, nato il 9 aprile 1986 dal suo primo matrimonio. AO 1, già dipendente di ditte edili, dal marzo 2003 lavora al 50% per la __________ di __________ e per il resto riscuote indennità di disoccupazione. La moglie, di formazione sarta, ha lavorato a tempo parziale dall'agosto 2000 al settembre 2001 come cameriera. Dal 1°ottobre 2001 essa percepisce una rendita di invalidità al 50%, oltre a una rendita completiva per il figlio e per il marito.
B. Il 19 maggio 2000 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di divorzio unilaterale. In via provvisionale egli ha chiesto l'autorizzazione a vivere separato e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. I coniugi si sono separati di fatto verso la metà di giugno del 2000. AP 1 si è rivolta anch'essa al Pretore, il 14 giugno 2000, chiedendo in via provvisionale l'assegnazione dell'alloggio coniugale e la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili, come pure a saldare tutti i debiti coniugali. Con risposta del 5 settembre 2000 essa ha concluso poi per il rigetto dell'azione di divorzio. Statuendo il 22 gennaio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di lei, nel senso che ha condannato il marito a versarle un contributo provvisionale di fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001 (inc. DI.2000.348). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 13 febbraio 2001 (inc. 11.2001.24).
C. Con sentenza del 26 agosto 2002 il Pretore ha respinto la petizione di divorzio (inc. OA.2000.304). Contro tale giudizio AO 1 è insorto con appello del 9 settembre 2002. Accertato che la sentenza era stata emessa da un magistrato passato il
1° giugno 2002 a un'altra sezione della Pretura, questa Camera ha annullato il 22 settembre 2003 la sentenza impugnata (inc. 11.2002.103). Ripristinata davanti al Pretore titolare della sezione 6, la causa di divorzio è tuttora pendente.
D. Nel frattempo, il 14 ottobre 2002, AO 1 ha instato davanti al Pretore perché dal febbraio del 2002 il contributo provvisionale in favore della moglie fosse soppresso o almeno ridotto a fr. 200.– mensili (inc. DI.2002.718). Alla discussione del 26 novembre 2002 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 4 giugno 2003 il marito ha ribadito la sua domanda, mentre la moglie ha mantenuto il suo punto di vista. Statuendo il 25 agosto 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo provvisionale a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono state poste per due terzi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 450.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre 2003 per ottenere che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2003 AO 1 propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una causa di divorzio, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Tali misure possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 15 segg. ad art. 137 CC). Da parte sua un decreto cautelare acquisisce bensì forza di giudicato (formelle Rechtskraft), ma non – o non completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft), di modo che il giudice può statuire nuovamente sul litigio (DTF 127 III 498 consid. 3). Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Quanto alla procedura, si tratta di quella sommaria contenziosa (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
All'appello l'istante acclude lettere del 31 marzo 2005 e 31 maggio 2005, rispettivamente una dichiarazione della Cassa disoccupazione __________ e il verbale di un'udienza tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Simile facoltà tuttavia riguarda solo le cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (FamPra.ch 2001 pag. 128). In tali ambiti continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Tali estremi non si ravvisano in concreto, sicché i documenti in questione non possono dunque essere considerati per la prima volta. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, del resto, le misure provvisionali potranno sempre essere adattate alle nuove contingenze.
In concreto il Pretore ha ricordato che nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001, con il quale aveva fissato il contributo provvisionale a favore della moglie in fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001, egli si era fondato su un reddito del marito di fr. 4300.– mensili netti e su un reddito della moglie di fr. 2000.–. I fabbisogni minimi ammontavano allora a fr. 2864.– mensili (marito) e a fr. 2500.– (moglie). Ciò posto, il Pretore ha accertato il nuovo reddito del marito in fr. 4756.65 mensili netti (fr. 2550.– da attività lucrativa per la __________, fr. 1950.– da indennità di disoccupazione, fr. 256.– dalla mezza rendita completiva AI) e quello della moglie in fr. 2450.– (fr. 1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI), mentre ha confermato i precedenti fabbisogni delle parti, salvo aumentare il premio della cassa malati a carico della moglie con semplice rinvio a un documento di causa (doc. 15). Egli non ha ritenuto influente, per il resto, che la moglie viva con un terzo. In definitiva, egli ha ritenuto giustificato ridurre equitativamente il contributo provvisionale del marito a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003.
L'appellante contesta la riduzione del contributo alimentare attuata dal Pretore secondo un criterio di equità e invoca l'applicazione del principio consistente nel riparto a metà dell'eccedenza. La censura è fondata. Sebbene il legislatore non imponga un preciso metodo di calcolo sul contributo dovuto al coniuge durante il matrimonio, la giurisprudenza decennale di questa Camera si attiene alla ripartizione tra i coniugi, di regola a metà, dell'eccedenza che rimane dopo avere dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni. Simile metodo è pacificamente conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II 26; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Né vi è ragione di scostarsene ora, tanto meno ove si consideri che nella fattispecie non si scorgono – né il Pretore adduce – ragioni di equità che giustificherebbero una suddivisione diseguale dell'eccedenza. Al riparto a metà si può derogare, infatti, solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che
un'altra eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8; I CCA, sentenza inc. 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 12). Ciò che non è il caso nella fattispecie. Le considerazioni espresse dall'attore nelle osservazioni non sono del resto di sussidio. Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato.
5.Oltre al criterio riguardante il riparto dell'eccedenza, contestate sono alcune voci dei redditi e dei fabbisogni minimi accertati dal primo giudice. Le critiche vanno passate in rassegna singolarmente.
a) L'appellante non impugna il reddito del marito accertato dal Pretore (fr. 4756.– mensili). Il marito fa valere però (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo) che, fosse accolta la doglianza della controparte sul riparto dell'eccedenza, il suo reddito va accertato in fr. 4575.– mensili, essendo egli totalmente a carico ormai dell'Assicurazione disoccupazione. A tale scopo egli si riserva di produrre la relativa documentazione, ma – come detto (consid. 2) – in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili. Dandosi mutamenti di rilievo, del resto, l'assetto provvisionale dei coniugi può sempre essere adattato dal Pretore alle nuove circostanze.
b) L'appellante non contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 2450.– mensili (fr. 1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI). Il marito sostiene invece, sempre in subordine (osservazioni, pag. 3 verso il basso), che la convenuta è abile al lavoro nella misura del 50% e può conseguire uno stipendio di almeno fr. 2000.– mensili, guadagnando almeno fr. 2850.– mensili. Se non che, il reddito ipotetico stimato dal Pretore è senz'altro verosimile per rapporto alla formazione professionale della moglie (sarta) e all'ultima attività svolta (cameriera). Del resto, un guadagno ipotetico non può essere determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). E nella fattispecie l'attore non rende verosimile quale lavoro la convenuta potrebbe concretamente esercitare (nonostante il suo grado invalidante) per conseguire il preteso guadagno. La pretesa dell'appellato si esaurisce pertanto in una mera affermazione priva di consistenza.
c) L'appellato pretende (osservazioni, pag. 5 nel mezzo) che la convenuta ha ricevuto arretrati dall'Assicurazione Invalidità valutati in complessivi fr. 18 518.–. Si limita però a menzionare il fatto, senza dedurre dal medesimo alcuna argomentazione utile. Del resto, egli nemmeno asserisce che tale somma ancora esista e che la moglie ne ricavi un reddito. Al proposito le sue obiezioni cadono dunque nel vuoto.
d) Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2864.– mensili. L'appellato afferma che il suo fabbisogno va portato a fr. 3383.70 mensili (osservazioni, pag. 4 verso il basso). Al riguardo egli si limita però a elencare una serie di spese per complessivi fr. 3183.70 mensili, somma per altro diversa dall'importo testé menzionato (osservazioni, pag. 5 in alto), senza spiegare perché le voci indicate dal primo giudice sarebbero erronee. La sua argomentazione non può quindi essere vagliata oltre.
e) L'appellante da parte sua contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 2500.– mensili. Indica in fr. 100.– circa l'aumento del premio della cassa malati – ammesso dal primo giudice, ma di fatto non conteggiato – e chiede che il suo fabbisogno sia fissato in fr. 2600.– mensili. Dagli atti risulta in effetti che il
1° gennaio 2003 il premio della cassa malati della convenuta è passato da fr. 281.– mensili (accertati dal Pretore nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001) a fr. 325.80 mensili (doc. 15). L'aumento effettivo è dunque di fr. 44.80 mensili, che va riconosciuto. Il fabbisogno minimo della moglie va dunque stabilito in fr. 2544.– mensili.
f) Infine l'appellato argomenta (osservazioni, pag. 4 verso l'alto) che il fabbisogno minimo della moglie va decurtato di fr. 1182.–, la convenuta vivendo con un altro uomo e non avendo locazione da pagare. A parte il fatto però che dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie, in casi del genere questa Camera riconosce al coniuge convivente il costo dell'alloggio presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.1999.99 del 14 febbraio 2005, consid. 9b). Nella fattispecie poco importa, di conseguenza, se l'interessata viva con un terzo e se costui la sussidi, non dovendo essa risultare pregiudicata dalle sue scelte personali. Né il marito deve trarre vantaggio da eventuali risparmi (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.77 dell'11 agosto 2004, consid. 5). Determinante è in sostanza la spesa che l'appellante potrebbe permettersi per sé sola, viste le condizioni finanziarie della famiglia. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall'onere di locazione ammesso dal Pretore (fr. 872.– mensili, già dedotta la partecipazione del figlio, quantificata secondo le note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 310.– mensili), senz'altro adeguato per una persona sola che abiti nella zona.
g) Riassumendo, il reddito del marito va confermato in fr. 4756.– mensili e quello della moglie in fr. 2450.–. Il fabbisogno minimo del primo va pure confermato in fr. 2864.– mensili, mentre quello della seconda dev'essere fissato in fr. 2544.– (sopra, consid. 5e).
reddito del marito fr. 4756.–
reddito della moglie fr. 2450.–
fr. 7206.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2864.–
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5e) fr. 2544.–
fabbisogno familiare fr. 5408.– mensili
eccedenza fr. 1798.– mensili
metà eccedenza fr. 899.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2864.– + fr. 899.– = fr. 3763.– mensili
e deve corrispondere alla moglie:
fr. 2544.– + fr. 898.– ./. fr. 2450.– = fr. 993.– mensili,
arrotondati in fr. 990.– mensili.
Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti e il decreto impugnato riformato di conseguenza.
Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Le presumibili difficoltà d'incasso giustificherebbero di accogliere già ora la domanda (DTF 122 I 322). Essa invero dispone di un agio mensile di quasi fr. 900.–, ma vi sono a suo carico svariate esecuzioni, diverse delle quali sfociate in attestati di carenza beni (doc. 5). Si può pertanto ritenere l'interessata indigente (art. 3 Lag). La sua domanda può dunque essere accolta, fermo restando che la tassazione della nota è subordinata alla dimostrazione circa l'infruttuosità del pagamento delle ripetibili. L'analoga richiesta presentata dall'appellato contestualmente alle osservazioni va invece respinta. AO 1, pressoché del tutto soccombente, dispone di un agio mensile di fr. 902.– (reddito fr. 4756.– ./. fabbisogno minimo fr. 2864.– ./. contributo alla moglie fr. 990.–). Ciò gli permette ragionevolmente di far fronte al pagamento delle spese di causa con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal settembre del 2003 il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla moglie AP 1 è ridotto a fr. 990.– mensili, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv..
IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
V. Intimazione:
.; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria