Incarto n. 11.2003.101

Lugano 30 aprile 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1999.31 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da

AO1 (patrocinata dall' RA2)

contro

AP1 (patrocinato dall' RA1);

giudicando ora sul decreto cautelare del 7 luglio 2003 con cui il Pretore ha modificato l'assetto cautelare fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2003 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso il

7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2003 presentato da AO1 contro il medesimo decreto;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO1 lo stesso 24 luglio 2003;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (21 ottobre 1935) e AO1 (3 ottobre 1946) si sono sposa­ti a __________ il 3 ottobre 1985. A quel momento il marito era già padre di F__________ (1965) e di M__________ (1966), nati da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. AP1AP1 già imprenditore immobiliare, è pensiona­to. La moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare.

B. In esito a un procedimento cautelare avviato da AO1con decreto del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie, ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 12 500.–, vietando al medesimo di disporre dei suoi immobili e delle azioni di due società. Un appello presentato da AP1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 settembre 1999 ha ridotto il contribu­to alimentare a fr. 1835.– mensili e ha revocato le restrizioni della facoltà di disporre, salvo quella inerente all'abitazione coniugale (inc. 11.1998.131). Intanto, in accoglimento di un'istanza del marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato al medesimo la dimora coniugale, fissando alla moglie un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Su appello AO1con sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore (inc. 11.1999.106), respingendo l'istanza.

C. Nel frattempo, il 15 marzo 1999, AO1 ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 7000.– e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 AP1 ha aderito alla domanda di separazione e ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale, opponendosi al versamento di qualsiasi contributo alimentare. Ribadite le rispettive posizioni dopo il secondo scambio di allegati, all'udienza del

15 febbraio 2001, indetta per l'audizione personale, i coniugi hanno chiesto il divorzio in luogo della separazione. Il Pretore ha pertanto assegnato loro il termine di due mesi di riflessione, scaduto il quale entrambi hanno confermato la volontà di divorziare. Nel corso dell'istruttoria, statuendo su una richiesta di modifica presentata dal marito, il Pre­tore ha ridotto il 24 luglio 2001 il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1527.50 mensili. Tale decreto è stato riformato da questa Camera che, adita da AP1, con sentenza del 14 novembre 2001 ha ulteriormente ridotto il contributo alimentare a fr. 509.– mensili (inc. 11.2001.98).

D. Il 18 settembre 2001 AO1 si è di nuovo rivolta al Pre­tore, postulando la modifica dell'assetto cautelare nel senso di aumentare il contributo in suo favore a fr. 2282.50 mensili dall'ottobre del 2000. Sospesa il 23 ottobre 2001, la causa è poi stata riattivata e all'udienza del 7 febbraio 2002, indetta per la discussione, il convenuto si è opposto a ogni modifica. Nel corso di tale procedura, l'8 ottobre 2002 AP1 ha insistito una volta ancora perché gli fosse assegnata l'abitazione coniugale di __________. AO1 ha ribadito la propria opposizione. Alla discussione finale del 21 novembre 2002, indetta per entrambe le procedure cautelari, le parti hanno prodot­to memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro posizioni, la moglie aumentando nondimeno la sua pretesa pecuniaria a fr. 4381.– mensili. Statuendo il 7 luglio 2003, il Pretore ha assegna­to l'abitazione coniuga­le al marito e ha fissato alla moglie un ter­mine di quattro mesi per trasferirsi altrove (inc. DI.2002.173). Ambedue gli appelli presentati dalle parti contro tale decreto sono stati respinti da questa Camera con sentenza del 28 novembre 2003 (inc. 11.2003.99).

E. Lo stesso 7 luglio 2003 il Pretore ha fissato il contributo alimentare a favore della moglie in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contro tale decreto AP1 è insorto con un appello del 22 luglio 2003 in cui chiede che l'istanza della moglie sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Il 24 luglio 2003 AO1 ha appellato a sua volta il decreto, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'aumento del contributo in suo favore a fr. 4146.– mensili dall'ottobre del 2001. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2003 AP1 propone di respingere l'appello della moglie. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2003 quest'ultima postula la reiezione del gravame avversario.

F. Intanto, con sentenza del 1° marzo 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato alla moglie una rendita mensile di fr. 3515.–, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre su tale immobile e ha accordato all'attrice una provvigione di causa di fr. 22 000.–, respingendo ogni pretesa inerente alla liquidazione del regime dei beni, così come la richiesta di assistenza giudiziaria. AO1 e AP1 sono insorti entrambi contro tale sentenza. Gli appelli sono tuttora pendenti (inc. 11.2004.40).

Considerando

in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).

  1. Il Pretore, preso atto che per il medico curante i disturbi accusati dalla moglie sono legati a una situazione psicologica, ha ritenu­to che la cessazione dell'attività lucrativa da parte di lei non era dovuta a ragioni oggettive, estranee alla sua volontà. Egli le ha imputato così una capacità lavorativa di fr. 1500.– mensili, corrispondente a quella fissata nel precedente decreto cautelare. Per quanto concerne il reddito del marito, il Pretore ha accertato che dal 1° novembre 2000 egli beneficia di una rendita AVS, sicché ha stabilito le sue entrate in complessivi fr. 5222.– mensili (fr. 3712.– dalla sostanza immobiliare secondo la tassazione 1999/2000 e fr. 1510.– dalla rendita AVS). Circa i fabbisogni minimi, il primo giudice ha confermato le rispettive necessità, fr. 2275.– mensili per lui e fr. 1770.– mensili per lei, conformemente alla sentenza 14 novembre 2001 di questa Camera. Dedotti i fabbisogni dall'insieme dei redditi, è risultata così un'eccedenza di fr. 2677.– mensili, che il Pretore ha diviso a metà, onde un contributo a favore della moglie di fr. 1608.50 mensile dall'ottobre del 2001.

I. Sull'appello di AP1

  1. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia imputato alla moglie un reddito di soli fr. 1500.– mensili, facendo valere che secondo giurisprudenza spetta al coniuge creditore del contribu­to dimostrare di non poter aumentare la propria attività lucrativa. Se non che, egli neppure indica quale reddito la moglie sarebbe in grado di conseguire, sicché l'appello va dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5). Sulla capacità lucrativa della moglie, in ogni modo, si tornerà in appresso (sotto, consid. 7). Quanto al fatto che l'appellante rifiuti di accollarsi “il mantenimento a vita della moglie” poiché al beneficio di una mera rendita AVS senza altre entrate, la censura è manifestamente infondata. Certo, egli (classe
  1. è pensionato e ha raggiunto un'età in cui – di regola – un coniuge non è più tenuto a esercitare un'attività lucrativa. Ciò non significa, tuttavia, che si debba fare astrazione dai proventi della sostanza, i quali rientrano – come noto – fra i redditi del debitore alimentare (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 20 ad art. 125 CC). Per di più la censura scade in vana polemica, giacché – dandosene le condizioni – un coniuge può essere tenuto a sovvenzionare l'altro vita natural durante, anche dopo lo scioglimento del matrimonio (Schwenzer, op. cit., n. 36 ad art. 125 CC).
  1. Il convenuto sostiene poi che dalla tassazione 2001/02 della mo­glie risulta un reddito di fr. 9400.– annui, al quale occorre aggiun­gere il valore locativo dell'abitazione coniugale di fr. 25 700.–, onde entrate nette per almeno fr. 2925.– mensili. Già nella sentenza del 14 novembre 2001 questa Camera ha avuto modo di precisare, nondimeno, che il valore locativo è un dato puramente fiscale, dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio effettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 3b). Diverso sarebbe il caso ove la moglie occupasse per suo comodo un alloggio sproporzionato alle sue esigenze (v. Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungs­methoden, Berna 1996, pag. 86 con rinvii), ciò che tuttavia l'appellante non pretende. Tutt'al più, della circostanza che un coniuge occupi un immobile di sua proprietà si può tenere conto nella valutazione del fabbisogno (Schwenzer, op. cit., n. 20 ad art. 125 CC). In concreto però nulla è stato considerato come onere d'alloggio per la moglie (sentenza di questa Camera del 14 settembre 1999, consid. 10f). Del resto, lo stesso appellante ha ottenuto in precedenza la detrazione di tale impor­to dai propri redditi (sentenza di questa Camera del 14 novembre 2001, consid. 5). Non si vede pertanto come oggi egli possa chiederne il computo fra le entrate della moglie, per tacere del fatto che l'abit­azione coniugale gli è stata assegnata nel frattempo (sopra, consid. D).

  2. Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante rimprovera al Pretore di avere sommato la rendita AVS da lui percepita dopo il novembre del 2000 con i dati fiscali dedotti dalla tassazione 1999/2000, che riguardano i proventi degli anni 1997/98. Egli afferma che per determinare le sue entrate occorre optare fra “i dati fiscali passati o l'AVS attuale”. In concreto è indiscusso che dal novembre del 2000 l'interessato è al beneficio di una rendita AVS (doc. VI richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali). Quanto alla tassazione 1999/2000, essa riporta unicamente il “reddito della sostanza”, in quel biennio il convenuto non avendo conseguito “reddito aziendale” o “reddito del lavoro” (doc. II richiamato, tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione d'imposta, posizioni 1 e 2). Né risulta – o l'appellante pretende – che egli abbia alienato, o altrimenti ceduto, la sua sostanza immobiliare o che i relativi proventi siano diminuiti (v. anche sotto, consid. 8c–8e). Non vi sono pertanto ragioni per ignorare i redditi della sostanza immobiliare che, contrariamente a quelli di un'attività lucrativa, non sono sostituiti da rendite AVS. Su questo punto l'appello si rivela inconsistente.

  3. L'appellante adduce altresì che, in base alla sentenza 14 novem­bre 2001 di questa Camera, dal suo reddito occorre detrarre il valore locativo dell'abitazione di __________, di fr. 25 700.– annui. Egli si duole pertanto che il Pretore abbia defalcato dal reddito netto di fr. 55 795.– annui unicamente fr. 11 250.– in luogo dell'intero valore locativo e chiede che il calcolo sia corretto in modo da ottenere un reddito di fr. 30 095.– annui. Ora, nella sentenza evocata dall'appellante questa Camera si era dipartita dalla tassazione del biennio 1997/98 (consid. 5), nella quale era stato preso in considerazione l'intero valore locativo dell'abitazio­ne di __________, i coniugi vivendo ancora insieme (doc. II richiamato, tassazione 1997/98 e relativa dichiarazione d'imposta, posizione 5d). Nella tassazione presa in considerazione dal Pretore, del biennio 1999/2000, l'autorità fiscale ha conteggiato invece per l'abitazione di __________ un valore locativo di soli fr. 11 250.– annui (doc. II richiamato, tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione d'imposta, posizione 5d), altri fr. 11 250.– essendo stati inseriti nei redditi della moglie (doc. I richiamato, tassazione 1999/2000 e relativa dichiarazione d'imposta, posizione 5d). Ne discende che su questo punto l'appello risulta, una volta ancora, infondato.

II. Sull'appello di AO1

  1. L'istante fa valere di avere cessato ogni attività lucrativa dopo l'ottobre del 2000, sottolineando che la sua inabilità lavorativa è stata attestata dal proprio medico e che il marito ha rinunciato a richiedere una perizia medica sul suo stato di salute. Reputa pertanto che, date le sue condizioni di salute, non le possa essere imputato un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili. Al riguardo il Pretore ha osservato che la moglie ha interrotto l'attività lucrativa alla fine del 2000 senza spiegazioni ai datori di lavoro, mentre il medico che l'ha in cura (solo) dall'ottobre 2001 ha attestato un'inabilità lavorativa dovuta a una mera situazione psicologica, di modo che – a suo parere – l'affezione appare “più la conseguenza che non la causa” dell'incapacità lavorativa.

a) Spetta al coniuge che si prevale di una diminuzione del reddito per malattia duratura renderne verosimili gli estremi (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002, consid. 5, massima pubblicata in: BOA n. 24 pag. 11). Non giova pertanto all'appellante valersi del fatto che il marito abbia rinunciato a far esperire una perizia sul suo stato di salute. Per di più, l'accertamento di patologie che comportino l'inabilità lavorativa di una parte richiede – per principio – un esame specialistico. In un procedimento provvisionale come quello in esame (sopra, consid. 1), improntato alla sommarietà, il giudice statuisce però sulla base della verosimiglianza, sicché l'esecuzione di una perizia va riservata al merito (sentenza del Tribunale federale 5P.447/2000 del 22 dicembre 2000, consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2001.53 del 2 agosto 2001, con richiami).

b) In concreto il dott. __________ ha certificato l'11 gennaio 2002 di avere in cura l'istante “per grave sindrome ansio-depres­si­va reattiva e sindrome cervico-dorsale e iperlipidemia”, specificando che lo stato di salute della paziente è “tale da renderla inabile al lavoro in misura completa” (doc. LL). Nella sua deposizione il medico curante ha confermato il contenuto di tale attestazione, precisando che “da un punto di vista organico e fisiologico [la paziente] non soffre di disturbi che possano limitarne la capacità lavorativa, tuttavia il suo stato di depressione ansiosa era sicuramente tale da impedirle di svolgere qualsiasi tipo di attività legata alla sua professione”. Egli ha inoltre affermato che al momento dell'ultima visita, del 13 marzo 2002, “il suo stato di salute era invariato, specialmente per quello che concerne l'aspetto psicologico”, ragione per cui aveva annotato sulla cartella medica “paziente profondamente depressa” e le aveva “pre­scritto un antidepressivo e un ansiolitico” (act. XXVII, verbale del 21 marzo 2002, pag. 4).

c) Quanto alle cause dell'affezione, il medico ha indicato che “la situazione di forte stress relazionale nell'ambito della separazione dal marito gioca un ruolo determinante dell'insorgenza della sindrome depressiva ansiosa” (doc. LL), parere confer­mato nell'ambito della deposizione testimoniale (act. XXVIII, verbale del 21 marzo 2002, pag. 4). Contrariamente all'opinione del Pretore, non risulta invece che il medico abbia in qualche modo indicato che la cessazione dell'attività lucrativa possa avere originato il disturbo. Certo, il dott. __________ (FMH in medicina interna e pneumologia: doc. LL) non è uno specialista in malattie nervose, ma già alla luce delle “osservazioni compiute nell'ambito di un normale rapporto medico-paziente” e “secondo la [sua] esperienza” egli ha acquisito la “sensazione” che l'interessata “presenta una patologia profonda, che necessiterebbe di una presa in considerazione”. Ciò posto, egli non si è espresso tuttavia sulla durata dell'incapacità lucrativa. Pur confermando l'inabilità dell'interessata “a seguito dell'ultima visita”, egli non è stato “in grado di esprimere una prognosi definitiva, per la quale [avrebbe] dovuto rivolger[si] a uno specialista”, e nemmeno “esprimere un parere per il futuro”. Egli ha aggiunto che “con l'andar del tempo e chiarendo sempre più la situazione, se il rapporto dovesse continuare” dovrebbe “valutare la necessità di chiedere la collaborazione di un collega specialista”, soggiungendo che una richiesta immediata in tal senso “può anche essere traumatizzante” (loc. cit.).

d) Ne segue che, ai fini dell'attuale giudizio cautelare, l'appellante ha sufficientemente reso verosimile di essere stata inabile al lavoro per ragioni di salute dall'ottobre del 2001 al marzo del 2002, come attesta il certificato e la deposizione del medico curante. Elementi che smentiscano tale stato di cose non possono ritenersi dati, quanto meno a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali. Per tale lasso di tempo non sarebbe quindi giustificato imputare all'interessata un reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un'altra questione è sapere se tale incapacità lucrativa sia perdurata anche dopo il marzo del 2002. Come si è appena visto, il medico sentito come testimone non è uno specialista in malattie nervose e non è stato in grado di formulare la benché minima prognosi. Nulla è dato di sapere nemmeno sugli effetti dell'antidepressivo e dell'ansiolitico da lui prescrit­ti. In simili circostanze il perdurare dell'inabilità lucrativa non è stato sufficientemente reso verosimile, tanto meno ove si consideri che una prognosi a medio-lungo termine richiede – almeno di regola – il parere di uno specialista, in particolare nel caso di malattie psichiche. Se ne conclude che, dopo il marzo del 2002, gli elementi agli atti non bastano per ritenere verosimile un'incapacità lucrativa.

e) Nella misura in cui si trova a dover modificare il proprio tenore di vita, l'interessata deve vedersi concedere un termine adeguato, commisurato alla prevedibilità del cambiamento. Nella fattispecie non si può certo dire che la situazione fosse per lei inattesa. Sin dall'inizio della procedura essa sapeva dei rischi insiti nell'esigenza di rendere verosimile la sua incapacità lucrativa. Dopo il marzo del 2002, senza più alcun elemento di verosimiglianza circa la sua inabilità al lavoro, essa avrebbe dunque dovuto attivarsi per reperire nuovi incarichi come assistente e infermiera a domicilio, dichiarando la sua disponibilità alle agenzie di collocamento con cui era solita collaborare. Del resto, sia __________ sia __________ avevano confermato di essere pronte ad affidarle altri incarichi (deposizioni del 21 marzo 2002, verbali pag. 2 e 3). Dal luglio del 2002 va dunque imputato all'appellante adesiva un reddito ipotetico di fr. 1500.–, come ha ritenuto il Pretore. Con ogni evidenza, la questione legata alla capacità lucrativa dell'interessata andrà nondimeno vagliata con pieno potere cognitivo in sede di merito.

f) L'appellante sottolinea che la cessazione della sua attività lucrativa alla fine di ottobre 2000 risulta anche dall'incarto fiscale, tant'è che ha formato oggetto di tassazione intermedia 1999/2000. La tassazione citata però è stata notificata il 16 dicembre 2002 (doc. I richiamato), dopo il dibattimento finale del 21 novembre 2002 (act. XXXI), di modo che il Pretore non poteva tenerne conto senza violare il precetto del contraddittorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 e 14 ad art. 84). Inoltre l'operato dell'autorità fiscale non vincola il giudice civile, il quale può – dandosi il caso – computare a un coniuge anche un reddito ipotetico. Comunque sia, dagli atti risulta che a decorrere dal 2001 l'appellante adesiva non ha più lavorato (doc. HH e II) perché le due agenzie di collocamento con cui collaborava non l'hanno più chiamata (act. XXVIII, deposizione __________, verba­le del 21 marzo 2002, pag. 3), essendosi essa medesima dichiarata “non disponibile” senza fornire particolari spiegazioni (deposizione __________, loc. cit., pag. 2). E in effetti, come ha rilevato il Pretore, essa non ha reso verosimile i motivi per cui ha cessato ogni attività alla fine del 2000. Quanto al dottor __________, egli l'ha in cura solo dal 1° ottobre 2001 (loc. cit., pag. 4). Resta il fatto che, in ogni mo­do, l'appellante chiede la modifica del contributo alimentare solo dall'ottobre del 2001. Le ragioni per cui essa ha rinunciato a ogni attività lucrativa prima di tale data non sono dunque di rilievo.

g) Tutt'al più rimarrebbe da esaminare se l'istante non abbia ri­nunciato unilateralmente a percepire le indennità per perdita di guadagno dovute a malattia, per la quale essa era assicurata (v. doc. B, C, D e doc. 31). Ora, dagli atti non risulta che le fosse stata garantita una copertura più estesa di quel­la prescritta dal Codice delle obbligazioni (doc. 31 e doc. VIII richiamato, contratto base, clausola n. 13; doc. IV richia­mato nell'inc. DI.1998.147, contratto di collaborazione professionale, clausola n. 17). Se solo si considera che collaborava con le due agenzie di collocamento dal 1996 e dal 1998, essa avrebbe potuto ottenere così un'indennità per perdita di guadagno pari a due, rispettivamente tre mesi di stipendio (Brunner/Bühler/Wae­ber, Commentaire du contrat de travail, 2ª edizione, n. 13 e n. 18 ad art. 324a CO). In simili circostanze, nell'ottobre 2001 ogni diritto sarebbe stato largamente esaurito. A nulla giova dunque muoverle rimproveri su tal punto.

  1. Quanto al reddito del marito, l'istante si duole che il Pretore si sia dipartito dalla tassazione 1999/2000, mentre dalla tassazione successiva si desume che il reddito netto da sostanza è lievitato a fr. 93 090.– annui grazie alla marcata riduzione dei tassi ipotecari. A tale importo occorre cumulare la rendita di vecchiaia, di

fr. 1510.– mensili (fr. 18 120.– annui), e detrarre fr. 5625.– per il reddito locativo dell'alloggio coniugale al netto della deduzione per spese di manutenzione, onde un reddito di fr. 105 585.– annui, pari a fr. 8798.75 mensili. Il convenuto obietta che i dati fiscali inerenti al biennio 2001/02 non erano ancora definitivi al momento del dibattimento finale, giacché contro la tassazione dell'8 luglio 2002 egli aveva presentato reclamo.

a) In concreto è vero che la tassazione su reclamo è stata emessa il 16 dicembre 2002 (doc. XIII richiamato), solo dopo il dibattimento finale. Né l'appellante può esigere che il documento nuovo sia assunto in appello (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Se mai questa Camera potrebbe versarlo agli atti di propria iniziativa in virtù dell'art. 419b CPC, ma ciò non è necessario, poiché il reclamo verteva solo sull'inclusio­ne, fra i redditi del marito, della quota relativa al valore locativo dell'abitazione a __________, asseritamente da inserire tra i redditi della moglie (documento richiamato XIV, lettera del 1° ottobre 2002 dell'Ufficio circondariale di tassazione). La tassazione 2001/02 dell'8 luglio 2002, pertanto, fornisce dati sufficientemente attendibili per un giudizio cautelare, improntato alla sommarietà, tanto più se si considera che il valore locativo deve comunque essere detratto dal reddito imponibile ai fini del presente giudizio (sopra, consid. 4). Del resto il convenuto medesimo nelle sue conclusioni del 21 novembre 2001 aveva indicato il proprio reddito imponibile in fr. 61 350.– annui, dipartendosi – come la moglie (act. XXXI: memoriale conclusivo, pag. 3) – dalla tassazione 2001/02 dell'8 luglio 2002 (act. XXXI, pag. 2 in basso).

b) A parere del marito non si giustifica di far dipendere il contribu­to litigioso dalla fluttuazione dei tassi ipotecari, giacché questa non costituisce un fatto rilevante, nuovo né imprevedibile. Egli soggiunge che i tassi ipotecari non influiscono in modo determinante sul suo reddito, avendo egli stipulato contratti di locazione per una durata di più anni (durante i quali non possa rivedere il canone) e avendo anzi concluso mutui ipotecari a tasso fisso. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sentenza del 14 settembre 1999, in effetti, una diminuzione dei tassi ipotecari non comporta automaticamente la riduzione degli oneri della sostanza (consid. 5). Altrettanto può dirsi della variazione dei tassi d'interesse sugli introiti per le locazioni. Sta di fatto però che nella fattispecie la modifica dell'assetto cautelare postulata dalla moglie non si fonda sulla riduzione dei tassi ipotecari, bensì su cambiamenti intervenuti relativamente agli elementi di reddito del convenuto, segnatamente la rendita AVS dal novembre del 2000 (doc. VI richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali) e il reddito netto immobiliare accertato fiscalmente nel biennio 2001/02 (doc. XIV richiamato, tassazione 2001/02 dell'8 luglio 2002). Ora, dalla tassazione 2001/02 risulta un reddito della sostanza di fr. 237 325.– annui, composto delle pigioni degli immobili a __________ (media fr. 103 975.–) e a __________ (media fr. 114 900.–), oltre al reddito locativo dell'appartamento a __________ (fr. 7200.–) e dell'abitazione a __________ (quota di fr. 11 250.–; doc. XIV richiamato, tassazione 2001/02 con dichiarazione d'imposta, posizioni 5a e 5d). Tenuto conto delle deduzione dal reddito della sostanza di complessivi fr. 144 235.– annui, il provento netto ammonta perciò a fr. 93 090.– annui.

c) Dall'importo predetto, come si è visto (consid. 4), occorre ancora dedurre i valori locativi, dai quali il proprietario non trae alcun vantaggio concreto. L'appellante sostiene che dalla sostanza debba essere detratto unicamente il valore locativo di fr. 5625.– annui per l'abitazione di __________ al netto delle spese di manutenzione fiscalmente riconosciute di fr. 5625.–. Se non che, secondo l'accordo firmato dalle parti all'udienza del 16 dicembre 1999 la manutenzione dell'alloggio coniugale sarebbe toccata al marito (doc. 1, clausola n. 6.1 nell'inc. DI.2002.173, doc. XIX richiamato). Non si giustifica pertanto di decurtare dal valore locativo fr. 5625.– le spese di manutenzione. Dai redditi immobiliari del marito va invece stralciata l'intera quota del valore locativo riguardante l'abitazione di __________ (fr. 11 250.–: doc. XIV richiamato, dichiarazione d'imposta posizione 5d), come pure il valore locativo di fr. 7200.– per l'appartamento a __________, occupato dal marito stesso. Che egli non se ne prevalga poco importa, la metodica per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni, dovendo essere applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E nel fabbisogno del convenuto, come in quello dell'istante (sopra, consid. 4), non è stato conteggiato nulla per le spese di alloggio (sentenza 14 settembre 1999 di questa Camera, consid. 9). Il reddito netto della sostanza dell'interessato va quindi essere ricondotto a fr. 74 640.– annui (fr. 93 090.–, meno fr. 11 250.– e fr. 7200.–), pari a fr. 6220.– mensili.

d) Oltre al citato reddito immobiliare, il marito consegue dal

1° novembre 2000 una rendita AVS di fr. 1473.– mensili, aumentata a fr. 1510.– dal 1° gennaio 2001 (doc. V richiamato, lettera 27 febbraio 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali). Invero nella tassazione 2001/02 figura un importo di soli fr. 1473.– (doc. XIV, tassazione dell'8 luglio 2002), ma ciò è dovuto al sistema di tassazione praenumerando, in vigore fino al 2002, fondato sui redditi e gli oneri del biennio precedente. In concreto la tassazione 2001/02 si riferisce agli introiti ritratti negli anni 1999/2000 e in tale ambito è stata conteggiata soltanto la rendita del novembre 2000, mentre la rendita di dicembre 2000 è stata verosimilmente percepita nei primi giorni del 2001. Il convenuto sostiene che occorre optare fra i dati fiscali passati o la rendita AVS attuale. Ora, la modifica dell'assetto cautelare decorre dal 1° ottobre 2001. Non vi sono quindi ragioni per negligere l'importo di fr. 1510.– che il marito riceve a titolo di rendita AVS (doc. V richiamato).

e) Quanto al reddito immobiliare, è vero che i dati accertati fiscalmente attengono agli anni 1999 e 2000. Agli atti però non figurano indicazioni sulle entrate del convenuto dopo di allora, né questi pretende di avere alienato – o altrimenti ceduto – la sua sostanza immobiliare o che i relativi proventi siano diminuiti (v. sopra, consid. 5). In simili circostanze, a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali, non si ravvisano elemen­ti per scostarsi, circa il reddito della sostanza, dall'ultima tassazione agli atti. Le entrate del marito ammontano in definitiva a complessivi fr. 7730.– mensili, ossia fr. 6220.– di reddito immobiliare e fr. 1510.– di rendita AVS.

  1. Il marito sostiene, infine, che il calcolo del contributo cautelare secondo il riparto a metà dell'eccedenza (sopra, consid. 1) non si giustifica quando il matrimonio sia ormai destinato allo scioglimento. Nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha avuto modo di precisare invero che in caso di vita separata, se non si può ragionevolmente contare su una ripresa della comunione domestica, occorre prendere in considerazione i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio per decidere il contribu­to alimentare, e in particolare la questione inerente alla ripresa rispettivamente all'estensione dell'attività lucrativa di un coniuge, valutando – alla luce dei criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC – se ciò possa essergli ragionevolmente imposto e appaia possibile dal profilo economico (DTF 128 III 65, in particolare 67 consid. 4). Ciò non significa che il riparto a metà dell'eccedenza non sia più applicabile, dal momento che fino al divorzio sussiste il dovere di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC). Quanto alla sentenza citata dal convenuto, essa richiama semplicemente la giurisprudenza, per tacere del fatto che nel caso specifico non era in discussione un contributo di mantenimento provvisionale, bensì un contributo di man­tenimento dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.235/2001 e 5C.236/2001 del 25 novembre 2001, consid. 3.1.2, pubblicata in: FamPra.ch 2/2003 pag. 390).

Per il resto, compete al coniuge che si oppone a una suddivisione a metà dell'eccedenza rendere verosimili i motivi per i quali essa non si giustifichi (DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 144). E al riparto a metà si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto: da ultimo sentenza del 25 luglio 2003 in re P., consid. 7). Per scostarsi dal riparto a metà il contributo spettante alla moglie dovrebbe compor­tare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avu­to durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3). Incombeva al marito allegare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.

  1. Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

Da ottobre del 2001 a giugno del 2002

reddito del marito fr. 7730.—

reddito della moglie fr. –.—

fr. 7730.— mensili

fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 2275.—

fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 1770.—

fr. 4045.— mensili

eccedenza fr. 3685.— mensili

metà eccedenza fr. 1842.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2275.– + fr. 1842.50 = fr. 4117.50 mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 1770.– + fr. 1842.50 = fr. 3612.50 mensili.

Dal luglio del 2002 in poi

reddito del marito fr. 7730.—

reddito della moglie (ipotetico) fr. 1500.—

fr. 9230.— mensili

fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 2275.—

fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 1770.—

fr. 4045.— mensili

eccedenza fr. 5185.— mensili

metà eccedenza fr. 2592.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2275.– + fr. 2592.50 = fr. 4867.50 mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 1770.– + fr. 2592.50 ./. fr. 1500.– = fr. 2862.50 mensili.

L'appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali dell'appello presentato da AP1 seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che l'indennità per ripetibili è commisurata alla stringatezza delle osservazioni introdotte dalla controparte. Per quanto attiene all'appello di AO1AO1 gli oneri seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene un contributo superiore a quello fissato dal Pretore, ma non nella misura richiesta. Appare equo perciò che essa sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre i rimanenti due terzi andranno a carico del marito, tenuto inoltre a rifonderle un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue la medesima ripartizione.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie non può essere accolta. L'appello in sé non era senza probabilità di esito favorevole, tant'è che è stato accolto parzialmente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto tuttavia fa difetto il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag), giacché l'interessata, sopperito al proprio fabbisogno minimo, conserva una disponibilità di fr. 1842.50 mensili fino al giugno del 2001 e di fr. 1092.50 (astrazion fatta dal reddito ipotetico) dopo di allora, con la quale può far fronte alle proprie spese di patrocinio, eventualmente a rate (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001). Essa, in ogni modo, si vede attribuire un'indennità per ripetibili ridotte a parziale copertura dei costi.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP1 è respinto.

II. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

III. L'appello di AO1 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.1 Il contributo alimentare fissato a carico di AP1 in favore di AO1 con sentenza 14 novembre 2001 della prima Camera civile del Tribunale d'appello in fr. 509.– mensili è aumentato a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al giugno 2002 e a fr. 2862.50 dopo di allora.

  1. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste per un terzo a carico di AO1 e per due terzi a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

IV. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono posti per un terzo a carico di AO1 e per il resto a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

V. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO1 è respinta.

VI. Intimazione a:

– __________;

– __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2003.101
Entscheidungsdatum
30.04.2004
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026