Incarto n. 11.2002.94
Lugano 8 giugno 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.1 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 4 gennaio 2000 da
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )
contro
AO 1 (ora patrocinato dall' RA 2 );
sostituita dalla causa DI.2000.25 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) promossa dalle parti con istanza del 3 ottobre 2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Se dev'essere accolto l'appello del 3 settembre 2002 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1954) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 18 maggio 1985. Dal matrimonio sono nati i figli L__________, il 25 ottobre 1986, e Lu__________, il 20 agosto 1988. Il marito è incorporato come guardia delle fortificazioni, per la piazza d'armi di __________, nel __________. Durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1414 RFD) per trasferirsi dai propri genitori a __________. Dal 1° ottobre 1998 egli vive in un appartamento a __________. Il 1° marzo 1999 la moglie ha cominciato a lavorare come ausiliaria al 70% per la __________ di __________.
B. Un primo tentativo di conciliazione fra i coniugi tenutosi davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona è decaduto senza esito il
24 marzo 1998 (inc. SP.1998.29). Scaduto infruttuoso il termine di sei mesi, il marito ha instato il 26 maggio 1999 per un secondo tentativo di conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. DI.1999.138), che ha fissato l'udienza per il 13 luglio 1999. Nel frattempo, il 18 giugno 1999, AP 1 ha postulato l'emanazione di misure cautelari (inc. DI.1999.179). Con decreto emesso il 15 luglio 1999 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha fissato un contributo alimentare per moglie e figli di fr. 1900.– mensili (oltre agli assegni per figli) dal 1° agosto 1999. Divenuto incompatibile con il nuovo diritto del divorzio, tale procedimento è stato stralciato dai ruoli il 3 gennaio 2000.
C. Il 4 gennaio 2000 AP 1 ha intentato azione davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, sollecitando – oltre all'emanazione di provvedimenti cautelari (inc. DI.2000.1) – la pronuncia del divorzio giusta l'art. 115 CC, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare indicizzato di fr. 1997.– mensili per sé, di fr. 665.– per L__________ e di fr. 580.– per Lu__________ (fino alla maggior età o al termine della formazione), lo scioglimento del regime dei beni e la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio. Nella sua risposta del 31 maggio 2000 AO 1 ha avversato la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto egli medesimo il divorzio a norma dell'art. 114 CC. Per il resto, egli ha aderito all'affidamento dei figli alla moglie (riservato il suo diritto di visita), al contributo complessivo indicizzato di fr. 1245.– mensili per i figli più gli assegni familiari (sempre che la moglie pagasse il premio cassa malati per lei e i figli), alla suddivisione a metà le spese straordinarie e alla ripartizione dell'avere di vecchiaia, rivendicando metà del valore dei beni mobili e delle suppellettili. Inoltre egli ha postulato il versamento di almeno fr. 447 935.– (da precisare a istruttoria ultimata) in liquidazione dell'abitazione coniugale (particella n. 1414 RFD di __________), la corresponsione di fr. 127 400.– con interessi al 5% dal 21 ottobre 1991 in restituzione di un prestito destinato a estinguere il debito ipotecario gravante la “casa vecchia” della moglie (particella n. 835 RFD di __________), l'attribuzione delle automobili in uso alla famiglia agli intestatari e l'assunzione dei debiti fiscali da parte di ciascuno in proporzione al proprio reddito e alla propria sostanza. Il 31 agosto 2000 AP 1 ha proposto di respingere la riconvenzione e ha confermato le richieste avanzate con la petizione, salvo aumentare a fr. 2688.90 mensili il contributo alimentare per sé e a fr. 1175.– quello per ogni figlio (compresi gli assegni familiari).
D. Il 3 ottobre 2000, su invito del Pretore, le parti hanno introdotto un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (inc. DI.2000.25) in sostituzione della petizione presentata dalla moglie il 4 gennaio 2000. AP 1 ha confermato in sostanza le sue richieste, compendiandole in un memoriale del 15 novembre 2000. AO 1 ha ribadito il 23 novembre 2000 le sue pretese, opponendosi al contributo alimentare per la moglie, ma aumentando quello per L__________ a fr. 850.– mensili e quello per Lu__________ a fr. 750.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 850.– dopo di allora (compresi gli assegni). Inoltre ha rivendicato non meno di fr. 465 935.– in liquidazione dell'abitazione coniugale, ha anticipato al 15 ottobre 1991 la decorrenza degli interessi per il prestito di fr. 127 400.– e ha contestato la pretesa della moglie, che esigeva il versamento di fr. 80 658.70 con interessi al 5% dal 31 dicembre 1991 asseritamente sottratti ai figli. Sentiti il 18 dicembre 2000, i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare e concordato l'affidamento dei figli alla madre, come pure le relazioni personali con loro e il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Sugli altri punti essi hanno demandato la decisione al giudice. Decorso il termine di riflessione di due mesi, i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, rimettendo al giudizio del Pretore le conseguenze accessorie rimaste litigiose.
E. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 18 aprile 2002 AP 1 ha confermato le proprie pretese, salvo diminuire a fr. 1682.– mensili il contributo alimentare indicizzato per sé, porre a carico del marito due terzi delle spese straordinarie per i figli, rivendicare la proprietà dell'abitazione coniugale, offrire al marito fr. 377 697.– in liquidazione del regime dei beni (da cui dedurre i contributi alimentari arretrati) e proporre un conguaglio di fr. 5000.– ove mobili e suppellettili (esclusi quelli necessari ai figli) eccedessero un valore complessivo di fr. 10 000.–. Essa ha postulato inoltre la restituzione (subordinatamente la consegna a un curatore) di fr. 80 658.70 con interessi al 5% dal 31 dicembre 1991, somma spettante ai figli in ragione di metà ciascuno. Nel suo memoriale conclusivo del 19 aprile 2002 AO 1 ha confermato le sue domande, riducendo nondimeno a fr. 817.– mensili il contributo alimentare offerto per L__________, aumentando a fr. 1017.– mensili quello per Lu__________ (più gli assegni familiari), a fr. 570 111.– la liquidazione in suo favore dell'alloggio coniugale (particella n. 1414 RFD di __________) e a fr. 15 000.– quella per il mobilio e le suppellettili. Al dibattimento finale del 26 aprile 2002 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
F. Con sentenza del 10 luglio 2002 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha fissato in favore di AP 1 un contributo mensile indicizzato di fr. 523.– fino al 31 ottobre 2004 e di fr. 719.– fino al 31 agosto 2006, un contributo per la figlia L__________ di fr. 1328.– mensili e uno per il figlio Lu__________ di fr. 1628.– mensili (oltre agli assegni di famiglia) fino alla maggior età, ha posto eventuali spese straordinarie per i figli a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, ha accertato la proprietà esclusiva di AP 1 sulle particelle n. 1414 e 835 RFD di __________, obbligandola a versare al marito complessivi fr. 552 581.– senza interessi in liquidazione del regime dei beni entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, da compensare con eventuali contributi alimentari provvisionali arretrati. Ripartito il mobilio e le suppellettili tra i coniugi, il Pretore ha condannato inoltre la moglie a versare al marito un'indennità di fr. 1500.–, ha assegnato ai coniugi le rispettive automobili in proprietà e ha riconosciuto questi ultimi debitori, in proporzione al reddito e alla sostanza, degli oneri fiscali insoluti fino alla scissione delle partite fiscali. Infine egli ha accertato il reciproco diritto a metà delle prestazioni d'uscita maturate durante il matrimonio (subordinando alla decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni il calcolo dei rispettivi importi), ha obbligato AO 1 a restituire a ciascuno dei figli l'importo di fr. 40 000.– con interessi al 5% dall'11 ottobre 1991 e ha invitato la Commissione tutoria regionale a esigere dalla madre l'inventario della sostanza della prole. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state suddivise a metà tra i coniugi, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 22 agosto 2002 nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1947.– mensili fino al 31 agosto 2008 (rispettivamente a fr. 2240.– ove il contributo per i figli non comprendesse gli assegni familiari), di fissare in fr. 1175.– mensili il contributo per ogni figlio più gli assegni familiari sino al termine della formazione professionale, di porre due terzi delle spese straordinarie per i figli a carico del marito, di stabilire la liquidazione del regime dei beni in fr. 374 885.– da versare al marito entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza (oppure, in caso di vendita della casa coniugale, entro trenta giorni dal ricevimento del prezzo) e di addebitare a AO 1 quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo per lui di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili.
AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 2002 in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie, la riduzione di quello per L__________ a fr. 1145.– mensili e di quello per Lu__________ a fr. 1445.– mensili (più gli assegni familiari), l'aumento del saldo in liquidazione del regime dei beni a fr. 602 031.– con interessi al 5% (da versare entro sessanta giorni dalla crescita in giudicato della sentenza), la riforma del dispositivo sul calcolo degli importi di libera uscita nel senso di non trasmettere l'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma di ordinare alla cassa di AO 1 l'esecuzione dei necessari conguagli, l'annullamento del dispositivo sulla restituzione di fr. 40 000.– a ciascun figlio e l'addebito alla moglie di tre quarti degli oneri processuali, con obbligo per lei di rifondergli fr. 8000.– a titolo di ripetibili ridotte.
Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2002 AP 1 propone di respingere l'appello del marito, rettificando in fr. 384 335.– l'importo da lei offerto in liquidazione del regime dei beni. Con osservazioni del 15 ottobre 2002 AO 1 propone di respingere l'appello della moglie.
Considerando
in diritto: 1. In appello non sono più controversi né la pronuncia del divorzio, né l'affidamento dei figli, né il diritto di visita, né l'accertamento della proprietà esclusiva di AP 1 sulle particelle n. 835 e 1414 RFD di __________, né la suddivisione in natura del mobilio e delle suppellettili, né l'assegnazione in proprietà delle automobili, né l'assunzione dei debiti d'imposta. Al riguardo la sentenza del Pretore ha assunto pertanto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigiosi rimangono i contributi di mantenimento per moglie e figli, l'esecuzione del conguaglio relativo alle prestazioni d'uscita dei coniugi e la liquidazione del regime dei beni. Quest'ultimo tema va esaminato, alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione (SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3), prima delle controversie sui contributi di mantenimento.
All'appello AP 1 acclude una dichiarazione del 16 luglio 2002 rilasciata dalla __________ di __________ in cui si certifica che sua madre __________ è ospite permanente dell'istituto sin dal 15 novembre 1998 (doc. I). L'atto è inteso a contrastare quanto il marito aveva sostenuto nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore, ovvero che nel reddito della moglie andasse computato un importo di fr. 1200.– mensili versato dalla Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare per cure a domicilio prestate alla madre (act. XXXIII, pag. 7 nel mezzo). Il ricovero della madre di AP 1 in una casa di riposo è un fatto nuovo. Il documento è nondimeno ammissibile giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC).
Con il suo appello AO 1 produce una lettera 3 aprile 2000 dell'avv. __________, suo precedente patrocinatore, con allegata la copia di un estratto conto del Credit Suisse di __________. Lo scritto fa già parte dell'inserto relativo alla procedura cautelare (inc. DI. 2000.1: fascicolo “verbali”), richiamato dalle parti (act. V e VI). Trattandosi di documento già agli atti, non occorre statuire della sua ammissibilità.
I. Sull'appello di AP 1
a) Il primo giudice ha accertato in concreto che originariamente la particella n. 1414 aveva un valore di fr. 1 135 000.–, ma che in seguito a deprezzamento tale valore si è ridotto a fr. 870 000.– (sentenza impugnata, consid. 38). In ossequio all'art. 206 cpv. 1 CC e in mancanza di plusvalore, egli ha così riconosciuto al marito un credito di fr. 444 081.–, pari all'importo da lui investito (fr. 644 081.– complessivi), meno fr. 200 000.– già restituiti dalla moglie. L'appellante non contesta la somma né il deprezzamento del fondo, ma ritiene che l'investimento del marito sia stato eseguito in un bene di famiglia, di modo che AO 1 non ha “la posizione di terzo, ma di diretto interessato, di beneficiario personale quale marito e padre” (appello, n. 7.4).
L'opinione non può essere condivisa. Che il fondo appartenga all'appellante non fa dubbio, essendo stato da lei acquisito in parte per divisione ereditaria il 28 giugno 1984 e per il resto tramite contratto di permuta il 23 settembre 1992 (act. XVII: rapporto peritale, allegato particella n. 1414 RFD di __________, estratto RF; doc. 19). Un successivo mutamento di proprietà in favore del marito non risulta, ragione per cui l'appellante è divenuta titolare anche dell'immobile costruito sul fondo. E, proprio perché il marito non ha qualità di “terzo”, in concreto si applica l'art. 206 CC (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 18 ad art. 206 CC). Ora, dandosi un deprezzamento, il coniuge che ha investito in un bene appartenente all'altro coniuge non va trattato peggio di un creditore qualsiasi, se non per gli interessi (Tuor/ Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das schweizerische ZGB, Zurigo 2002, § 31, pag. 317 in alto). Sui principi e sulle norme della società semplice l'art. 206 cpv. 1 CC ha la precedenza come lex specialis.
b) Né si ravvisa nella fattispecie una violazione della buona fede processuale. Poco giova il richiamo al presunto accordo stipulato dai coniugi in caso di vendita della casa – secondo cui la suddivisione dell'incasso sarebbe avvenuta in proporzione ai rispettivi apporti – e allo scritto del 12 dicembre 1998 del precedente legale del marito (appello, n. 7.5). La convenzione cui fa riferimento l'appellante non risulta infatti essere stata firmata dalle parti (doc. VII: convenzione allegata alla citata lettera) e in caso di deprezzamento i coniugi non possono pattuire una diversa modalità di partecipazione per semplice convenzione (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 206 CC). L'“impostazione della lite” e l'“argomentazione di diritto” invocata dalle parti “ad istruttoria ultimata” (appello, n. 7.5 in fine) non sono di alcun interesse.
c) L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato un suo investimento di almeno fr. 80 000.– “per la costruzione della casa”, somma ricavata in parte dalla vendita di una stalla in comproprietà con il fratello e in parte dalla “successione della zia __________” (appello, n. 7.6). Ciò risulterebbe dalle testimonianze di __________ e __________ (act. XVI: audizioni del 5 settembre 2001, pag. 2 seg.). Il Pretore ha respinto siccome non documentate pretese che la moglie avanzava nei confronti del marito per complessivi fr. 50 000.– dovuti a pagamenti eseguiti per l'acquisto di un furgoncino e di una VW “Passat”, come pure per l'appartamento locato a __________ e l'acquisto dei relativi mobili (sentenza impugnata, consid. 33), mentre non si è pronunciato su contributi in denaro di lei per la costruzione della casa. Sia come sia, anche volendo seguire la tesi proposta in appello, l'importo di fr. 80 000.– altro non sarebbe che un bene proprio dell'interessata investito in un altro suo bene proprio, ossia il fondo n. 1414. E, come si è visto, al deprezzamento subìto da tale proprietà torna applicabile l'art. 206 cpv. 1 in fine CC. Quand'anche fosse provato l'impiego di fr. 80 000.–, il marito avrebbe quindi il diritto di vedersi restituire quanto investito nel predetto fondo.
d) L'appellante sostiene (per la prima volta in appello: act. XXXII, n. 3 e 4) che le parti hanno investito nell'alloggio coniugale altri fr. 20 410.– ciascuno, provenienti da risparmi comuni. Al riguardo tuttavia – come la stessa appellante riconosce (memoriale, n. 7.6) – non sussiste alcuna prova, l'affermazione esaurendosi in un discorso di verosimiglianza e in mere illazioni. L'assunto manca perciò di consistenza.
e) L'appellante sostiene poi che il fondo si è deprezzato perché “la casa è stata ubicata sul terreno in modo assurdo, senza tener conto di un'ulteriore edificazione che la superficie e gli indici consentivano”, e rivendica un'indennità di fr. 42 500.– corrispondente alla metà della perdita di valore stimata dal perito, come prevedono le norme sulla società semplice (appello, n. 7.8). L'argomentazione cade nel vuoto. È vero che il fondo n. 1414 appartenente alla moglie si è deprezzato anche per il motivo indicato dall'appellante (act. XVII: perizia, pag. 11 con rinvio alle pag. 5 seg.). Già si è spiegato tuttavia che alla fattispecie si applica l'art. 206 CC, ciò che esclude le norme sulla società semplice (sopra, consid. 4a). Anche al proposito l'appello è destituito di ogni fondamento.
f) Nelle sue osservazioni AO 1 rimprovera all'appellante, per quel che è del suo investimento nella costruzione dell'alloggio coniugale, di essersi dipartita a torto da un importo di fr. 644 081.–, pur avendo ammesso più volte in giudizio un investimento di fr. 684 081.– (memoriale, ad 7.1). Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato un importo di fr. 644 081.–, rinviando al doc. 18 (consid. 40). Tale cifra non trova riscontro però nel documento citato. Sommando le fatture prodotte e confrontandole con l'estratto scalare del conto n. __________ presso la Banca della Svizzera Italiana di __________ intestato a AO 1 (doc. 18), il totale dei bonifici intercorsi fra il 22 aprile 1993 e il 31 dicembre 1994 risulta di fr. 674 081.–. Quanto all'investimento totale del marito nella particella n. 1414, non v'è ragione in definitiva di scostarsi da tale risultanza. Dedotto l'importo di fr. 200 000.– già versato dalla moglie (sentenza impugnata, consid. 41), la liquidazione si rivela pertanto di fr. 474 081.– in luogo dei fr. 444 081.– stabiliti dal Pretore.
a) Il primo giudice ha preso atto dell'accordo delle parti circa l'assegnazione alla moglie di quanto si trovava nelle camere dei figli, per un valore di fr. 3000.–, e ha di conseguenza attribuito tali beni a lei medesima, obbligandola a versare al marito fr. 1500.– (sentenza impugnata, consid. 46). Ora, secondo l'art. 205 cpv. 2 CC se un bene è in comproprietà, chi dimostra un interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge. In concreto la ricorrente ha preteso appunto che il mobilio in uso ai figli non fosse suddiviso in natura, ma assegnato a lei (act. XXXII: conclusioni, ad 5, e domanda n. 4.3). E il Pretore ha aderito alla richiesta. Non è dato di capire perciò quale errore avrebbe commesso il primo giudice riconoscendo al marito il diritto a un conguaglio. Al riguardo l'appello non ha pregio.
b) Accertata l'inesistenza di accordi, il Pretore ha per contro ripartito in natura i mobili e le suppellettili restanti in applicazione dell'art. 651 CC, procedendo all'attribuzione per apprezzamento (sentenza impugnata, consid. 47). L'appellante rivendicava un compenso in denaro di fr. 5000.–, stimando il valore complessivo dei mobili in fr. 10 000.– (act. XXXII: conclusioni, n. 5 e domanda n. 4.3). Dal canto suo il marito proponeva di assegnare tutto alla moglie e, fondandosi sul valore complessivo dei mobili stimato dal perito in fr. 30 000.–, chiedeva fr. 15 000.– in contropartita (act. XXXIII: conclusioni, ad 10b, e domanda n. 6). Ora, in virtù dell'art. 651 cpv. 2 CC qualora i comproprietari non si accordino circa il modo di divisione, il giudice ordina la divisione in natura. In tal caso la differenza può essere conguagliata in denaro (art. 651 cpv. 3 CC). In concreto, pur constatando la mancanza di accordi sul riparto dei mobili, il Pretore avrebbe per lo meno dovuto rilevare che entrambe le parti accettavano una suddivisione a metà. Se non che, egli ha attribuito mobili e suppellettili all'appellante per fr. 13 000.– e al marito per fr. 13 500.– (sentenza impugnata, consid. 48; act. XVII: rapporto peritale, pag. 19 seg.), senza pareggiare il conto. In ultima analisi si giustifica perciò di accogliere la richiesta dell'appellante e di obbligare il marito a versare un conguaglio, che tuttavia va quantificato in fr. 250.–, non in fr. 500.–.
c) Ne segue che la moglie deve al marito fr. 1500.– a conguaglio dell'arredo proveniente dalle stanze dei figli, ma vanta un credito di fr. 250.– nei confronti di lui per il resto. Il dispositivo n. 13 della sentenza impugnata va quindi riformato nel senso che l'attrice è condannata a versare al convenuto, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, un conguaglio di fr. 1250.– per l'attribuzione di mobili e suppellettili relativi all'abitazione coniugale.
L'appellante chiede di portare a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza il termine per versare al marito il saldo in liquidazione del regime dei beni. Nelle conclusioni davanti al Pretore essa aveva proposto però un termine ultimo al 31 dicembre 2003 (act. XXXII, ad 4.6). E la nuova domanda in appello non poggia su elementi o mezzi di prova nuovi (art. 423b cpv. 2 CPC), onde la sua inammissibilità. Per di più, la sentenza del Pretore risale a quasi tre anni or sono e l'interessata ha sempre saputo di dover far fronte alla liquidazione del regime dei beni. Inoltre il Pretore ha fissato l'obbligo di pagamento “entro 360 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza” proprio per tenere conto delle condizioni economiche della debitrice (sentenza impugnata, consid. 32 e 42). Il fondo poi è in ottimo stato e lo stabile provvisto di finiture medio-superiori, con tutti gli accorgimenti tecnici necessari (accessi, infrastrutture, isolazione ecc.), ed è situato in una zona facilmente raggiungibile anche con i trasporti pubblici (act. XVII: rapporto peritale, pag. 5 a 7). Certo, considerato che l'immobile è stato costruito per uso proprio, il perito ha prospettato qualche difficoltà nel recupero dell'investimento (act. XVII: referto, pag. 14 con rinvio alla pag. 13), ma ha nondimeno stimato il suo valore in fr. 870 000.– (act. XVII: rapporto peritale, pag. 14). Accordare ulteriori dilazioni in circostanze del genere non sarebbe quindi giustificato.
L'appellante chiede di aumentare a fr. 1947.– mensili il contributo alimentare per sé fino al 31 agosto 2008, rispettivamente a fr. 2240.– ove i contributi per i figli non dovessero includere gli assegni familiari. A tal fine il primo giudice si è dipartito da un reddito netto del marito di fr. 8220.90 mensili (fr. 6511.80 da attività lucrativa, senza assegni familiari, e fr. 1709.10 da sostanza mobiliare) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3961.–. Quanto alla moglie, egli ha accertato un reddito di fr. 3681.85 mensili (fr. 2174.50 da attività lucrativa al 70%, fr. 1450.– da sostanza immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare) rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3423.85. Dedotti i fabbisogni della famiglia dal reddito, il Pretore ha constatato un'eccedenza di fr. 1561.90 mensili, onde un contributo mensile per la moglie di fr. 523.–. Dal 1° novembre 2004 (18° anno di L__________ e 16° di Lu__________) egli ha computato alla moglie un'attività lucrativa al 100% e stimato il relativo reddito in fr. 4617.35 mensili (fr. 3110.– da attività lucrativa, fr. 1450.- da sostanza immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare). Decaduto il contributo alimentare per L__________, maggiorenne, egli ha calcolato un'eccedenza di fr. 3825.40 mensili, onde un contributo per l'appellante di fr. 719.– mensili fino al 31 agosto 2006, allorché anche il figlio Lu__________ avrebbe compiuto 18 anni.
Fissando i contributi alimentari per la moglie il Pretore ha applicato – completamente a torto – il metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza (sentenza impugnata, consid. 21, 22 e 25). Tale metodo trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall'art. 125 CC.
a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è retto – come si è accennato – dall'art. 125 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) L'ammontare del contributo di mantenimento deve attenersi altresì agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).
c) Già si è detto che il contributo alimentare va commisurato al precetto del “debito mantenimento”. Verso il basso, esso deve garantire quindi al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano vissuto in modo particolarmente economo, sotto le loro possibilità finanziarie, per esempio allo scopo di acquistare un'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1). Quest'ultima ipotesi è nondimeno estranea al caso in esame, nessuna delle parti adombrando nulla del genere.
d) In concreto le parti si sono sposate il 18 maggio 1985 e si sono separate di fatto nel gennaio del 1996. La vita in comune essendo durata oltre 10 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Circostanze eccezionali che giustificherebbero di scostarsi da tale principio (art. 125 cpv. 3 CC) e di ridurre – o addirittura di rifiutare – un contributo per la moglie non constano. Occorre quindi valutare se l'appellante possa garantirsi da sé un tenore di vita analogo a quello di cui godeva prima della separazione oppure, se no, quanto le manchi a tal fine.
e) In concreto risulta che prima del matrimonio, fra il 1979 e il 1982, la moglie aveva lavorato per la __________ di __________ e tra il 1982 e il 1985 per __________ di __________ come ausiliaria di pulizie (doc. XIV: scritto del 1° luglio 2002 alla Pretura del Distretto di Vallemaggia; act. V nell'inc. DI.99.179 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città: audizione AO 1, risposta n. 7). Dopo il matrimonio l'interessata ha smesso di lavorare per dedicarsi alla casa e alla famiglia. Una volta intervenuta la separazione di fatto, il 1° giugno 1997, essa ha svolto poi mansioni di cura a domicilio per la madre (doc. III richiamato nell'incarto DI.2000.1: decisione del 4 settembre 1997), fino al 15 novembre 1998 (sopra, consid. 2), e dal 1° dicembre 1998 al 28 febbraio 1999 ha riscosso indennità di disoccupazione (doc. IV richiamato: certificato 24 giugno 1999 nell'incarto fiscale 2001/02). Il 1° marzo 1999 essa è infine stata assunta come ausiliaria al 70% dalla __________ a __________ (doc. L e M), pur continuando a occuparsi dei figli L__________ e Lu__________.
f) Ciò premesso, bisogna accertare il tenore di vita della famiglia fino alla separazione di fatto (gennaio del 1996). Qualora le risorse odierne dovessero rivelarsi insufficienti per conservare quel tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore. Solo nel caso in cui il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione fa stato la situazione dei coniugi durante quel periodo (DTF 130 III 539 consid. 2.2 con numerosi rimandi), sempre che in quel lasso di tempo il tenore di vita sia diminuito rispetto al tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che un eventuale miglioramento delle condizioni economiche del coniuge debitore dopo la separazione, ad esempio per non dover più sostentare i figli, non profitta all'altro. Ininfluente è pure l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovato un coniuge se fosse ancora sposato. Nella fattispecie, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio le parti vivevano separate da sei anni, periodo che non può dirsi particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III 7: 16 anni; sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004: 12 anni). La questione è pertanto di valutare – si ripete – il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
g) Nel 1995 (la separazione di fatto è intervenuta nel gennaio del 1996) il reddito del convenuto ammontava a fr. 5289.90 netti mensili, compresi gli assegni familiari (fr. 63 479.– annui: doc. 1 nell'inc. DI.99.179). Alla fine del 1995 il convenuto possedeva inoltre un capitale di fr. 12 450.35 sul conto n. __________ presso la UBS SA di __________ e fr. 710.15 sul conto in lire italiane n. __________ presso la medesima banca (doc. IV nell'inc. DI.1999.179 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città), oltre a fr. 29 076.15 presso la __________ (doc. IV nell'inc. DI.2000.1: estratto conto). Complessivamente, dipartendosi da un tasso d'interesse medio del 3½% come quello che la Camera applicava fino al 2001 per calcolare i redditi da capitale (I CCA, sentenza inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 6c con rinvii), ciò doveva fruttare fr. 123.20 mensili (3½% di fr. 42 236.65, diviso 12 mesi). Da parte sua l'appellante non conseguiva alcun reddito (sopra, consid. 8e). Dalla locazione di un appartamento nell'immobile che si trova sul fondo n. 835, la famiglia ricavava inoltre fr. 900.– mensili (doc. XXXII, n. 6, con rinvio al doc. IV nell'inc. DI.2000.1). Il reddito familiare prima della separazione ammontava dunque a circa fr. 6300.– mensili (fr. 6313.10: fr. 5289.90 più fr. 123.20 più fr. 900.–).
Per quanto riguarda il fabbisogno familiare, poco si desume dal carteggio processuale sulla situazione fino al gennaio 1996. In sede provvisionale il Pretore aveva accertato in fr. 3064.60 mensili il fabbisogno minimo del marito e in fr. 2952.60 quello della moglie (decreto cautelare del 16 maggio 2002, inc. DI.2000.1). A quel momento però i coniugi vivevano già separati. Per risalire al fabbisogno precedente è necessario quindi dedurre da tale somma la locazione del marito, il quale abitava ancora in famiglia (fr. 1000.– mensili: decreto citato, consid. 5). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo era inoltre quello per i coniugi che vivevano in comunione domestica (fr. 1370.– invece di fr. 1100.– per le persone singole: Rep. 1993 pag. 265) e l'onere ipotecario non era di fr. 718.70 (decreto citato, consid. 3), bensì di fr. 733.30 (4% di fr. 220 000.– diviso 12 mesi; doc. IV richiamato: incarto fiscale 1999/2000). Quanto all'ammortamento, nulla è mai stato preteso. Infine il fabbisogno in denaro dei due figli (tra i 7 e i 12 anni) ammontava a fr. 580.– ciascuno (raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), senza il costo dell'alloggio (già compreso nell'onere ipotecario) né la posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre. In definitiva, a fronte di un reddito familiare di fr. 6300.– e a fabbisogno complessivo che può essere stimato in fr. 5360.–, l'eccedenza doveva risultare alla fine del 1995 di circa fr. 950.–, ossia fr. 475.– per coniuge.
a) L'appellante contesta l'onere ipotecario conteggiato dal Pretore (fr. 480.– mensili), sostenendo che esso raggiunge fr. 718.70. Dal canto suo il convenuto, pur riconoscendo l'ammontare di fr. 718.70, pretende di ridurre la posta a fr. 431.20 per tenere conto della quota rientrante nel fabbisogno in denaro dei figli (osservazioni, n. 5.1.5; appello, n. 2c). Ora, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da un ventennio, il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio minorenne è un terzo di quello effettivo; trattandosi di due figli, un altro quarto del costo effettivo va inserito nel fabbisogno in denaro del secondo figlio (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). E nel costo dell'alloggio rientrano, oltre l'onere ipotecario (fr. 718.70), le spese di riscaldamento (fr. 100.– stimati: sotto, consid. 9b), la manutenzione del bruciatore (fr. 32.50), la tassa dei rifiuti (fr. 12.50), l'uso della fognatura (fr. 20.40), le spese per l'acqua potabile (fr. 42.90) e i contributi di costruzione (fr. 85.65), per complessivi fr. 1012.65. Cinque dodicesimi di tale somma rientrano così nel fabbisogno minimo dell'appellante (fr. 421.95) e il resto in quello dei figli (fr. 590.70). Ciò fino al
2 settembre 2005, quando L__________ terminerà il tirocinio come impiegata di commercio (sotto, consid. 14a e 14c). Fino al 20 agosto 2006 (maggiore età di Lu__________), la quota si ridurrà a due terzi (fr. 675.10), mentre il rimanente terzo (fr. 337.55) rientra nel fabbisogno in denaro di Lu__________. Dopo di allora nel fabbisogno minimo dell'interessata si dovrà computare l'intero importo di fr. 1012.65.
b) Considerata la natura dell'alloggio coniugale, l'appellante fa valere una spesa di riscaldamento pari a fr. 125.– mensili. Nulla di preciso risultando dall'incarto, il Pretore ha stimato l'esborso in fr. 100.– mensili. Tale importo corrisponde a una fornitura di circa 2500 litri di olio combustibile (fr. 100.– diviso 47.45 per 100 litri, moltiplicato per 12 mesi, al prezzo medio dal 1997 al 2004 per quantità da 800 a 3000 litri: si veda ‹www.statistik.admin.ch›: indice svizzero dei prezzi al consumo). Considerate le dimensioni della casa, la cifra può apparire al limite della sufficienza. A parte il fatto però che lo stabile è munito di un sistema di riscaldamento bivalente (termopompa e bruciatore: act. XVII, perizia, pag. 7 in alto), spettava all'appellante rendere almeno verosimile la spesa asserita. In mancanza di altri dati, il costo stimato dal Pretore resiste alla critica.
c) L'appellante rivendica una spesa di fr. 150.– mensili per la manutenzione dello stabile, importo che il Pretore non ha ritenuto sufficientemente documentato. Dagli atti invero non si desume alcunché e poco giova che a quel titolo l'autorità fiscale riconosca deduzioni fisse (art. 31 cpv. 4 della legge tributaria, RL 10.2.1.1). Del resto, si volessero reputare i costi di manutenzione come fatti notori, rimarrebbe ancora da chiarire chi li abbia effettivamente assunti (nello stesso senso: sentenza inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8c). Anche al riguardo nulla è dato di sapere. Il mero richiamo dell'appellante alla parità di trattamento non è di alcun sussidio. Anche in proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
d) L'appellante rimprovera al Pretore di avere escluso dal suo fabbisogno personale la spesa di fr. 400.– per l'aiuto domestico. Il Pretore ha rilevato da parte sua che la sorella dell'appellante, sentita come testimone, aveva dichiarato di occuparsi dei figli durante l'assenza della madre senza percepire alcuna retribuzione, per tacere del fatto che il costo destinato alla cura dei figli rientra nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi, non in quello del genitore affidatario (sentenza impugnata, consid. 19 in fine). L'opinione del Pretore è corretta e conforme a quanto prevedono le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in basso). Oltre che priva di motivazione, la doglianza dell'appellante si rivela dunque infondata.
e) D'ufficio va rettificato invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo computato dal Pretore nel fabbisogno dell'appellante fino al 20 agosto 2006, che passa da fr. 1100.– mensili (persona sola) a fr. 1250.– mensili (genitore affidatario di minorenni: FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1 e 2).
f) Nel “debito mantenimento” dell'art. 125 cpv. 1 CC va compreso, infine, quanto è necessario per costituire un'adeguata previdenza a fini di vecchiaia (Freivogel, Zur Bedeutung der Begriffe angemessener Beitrag an den gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessen Altersvorsorge [Art. 125 Abs. 1 ZGB] in: FamPra.ch 2/2000 pag. 257 con rimandi alla nota 12). Il Pretore non ha inserito alcunché a tale scopo nel fabbisogno minimo dell'interessata, la quale tuttavia non se ne duole. A ragione, giacché essa riceverà dal marito una congrua prestazione a titolo di secondo pilastro e, potendo lavorare a tempo pieno (sotto, consid. 10b), è in grado costituirsi una previdenza autonoma.
g) In definitiva il fabbisogno mensile dell'appellante, commisurato al livello di cui essa disponeva durante la comunione domestica, risulta di circa fr. 3730.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 421.95, assicurazione RC privata, stabili ed economia domestica fr. 123.40, assicurazione “casa vecchia” fr. 42.20, premio della cassa malati fr. 279.60, spese di trasferta fr. 347.–, imposta di circolazione e copertura RC dell'automobile fr. 180.–, leasing dell'automobile fr. 377.70, onere fiscale fr. 200.– stimati, quota di eccedenza fr. 510.–, pari a fr. 475.– del 1995 rivalutati in base all'aumento del costo della vita). Il 2 settembre 2005 L__________ terminerà la propria formazione, di modo che per l'appellante il costo dell'alloggio aumenterà da fr. 421.95 a fr. 675.10 mensili, onde un fabbisogno di fr. 3985.– mensili. Il 20 agosto 2006 anche Lu__________ avrà 18 anni, sicché il costo dell'alloggio lieviterà a fr. 1012.65 mensili. Per converso, il minimo esistenziale del diritto esecutivo diverrà quello per persona sola (fr. 1100.–), onde un fabbisogno di fr. 4172.55 mensili.
a) Secondo giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale sottolineando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia prassi, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, la questione era di verificare se un'estensione dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei. Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).
b) Nella fattispecie l'appellante ha compiuto 45 anni il 17 febbraio 2005. Essa non risulta soffrire di problemi di salute e dal 1° marzo 1999 lavora al 70%, conseguendo un reddito, non contestato, di fr. 2174.50 netti mensili (sentenza impugnata, consid. 13; appello, n. 5.1.1). Il figlio minore Lu__________ ha compiuto 16 anni il 20 agosto 2004. Il Pretore ha quindi ritenuto possibile, considerato un breve periodo di transizione, l'esperienza professionale acquisita e la penuria di personale nell'ambito ospedaliero, che l'appellante assuma un'attività a tempo pieno dal 1° novembre 2004. Con tali argomenti l'interessata non si confronta. Né si comprende, senza nulla togliere alla buona volontà dell'interessata, in che modo il tragitto di 20 km per recarsi da __________ a __________ possa costituire un particolare aggravio. L'attività lavorativa a tempo pieno, poi, non preclude la possibilità di trovare un impiego più vicino al suo domicilio. Quanto al reddito ipotetico stimato dal Pretore in fr. 3110.– mensili per un'attività a tempo pieno, l'appellante non muove contestazioni (sentenza impugnata, consid. 14; appello, n. 5.1.1).
L'appellante critica il reddito dalla sostanza immobiliare valutato dal Pretore in fr. 1450.– mensili, costituito dalle pigioni di due appartamenti locati nella “casa vecchia” di __________. A torto. Anzitutto nulla giova invocare quanto accertato dal primo giudice nella procedura cautelare (appello, n. 5.1.2), ove appena si ricordi che proprio nella causa di merito è stata esperita una perizia per determinare – fra l'altro – il “valore locativo della part. 835 RFD __________” (act. VI: ordinanza sulle prove del 22 maggio 2001). A poco soccorrono poi le asserite difficoltà finanziarie in cui versa l'attuale conduttrice dell'appartamento di quattro locali. In mere asserzioni si esauriscono anche gli argomenti secondo cui la ricerca di nuovi inquilini, vista l'ubicazione dell'immobile, si prospetterebbe difficile. Il perito ha accertato che lo stabile si trova nel nucleo del paese, in una zona centrale e tranquilla, a non più di 20 km da __________ (act. XVII: referto, pag. 16). L'alloggio è ben strutturato e in ottimo stato di conservazione. Stimando in fr. 1200.– la pigione mensile, l'esperto ha pure tenuto conto dei parametri previsti per il mercato locale (act. XVII: referto, pag. 18; act. XX: completazione e delucidazione orale, ad 10). Per la locazione dell'appartamento di due vani poi, egli ha valutato un costo mensile di fr. 450.– dopo avere eliminato le infiltrazioni di umidità, definendo in caso contrario eccessiva una pigione di fr. 300.– (act. XX: completazione e delucidazione orale, ad 11). Per finire, il primo giudice ha computato un canone potenziale di fr. 250.– mensili, in pratica quello riscosso dall'interessata (appello, n. 5.1.2). In proposito la sentenza sfugge a qualsiasi critica.
Il primo giudice ha accertato un ulteriore introito della moglie di fr. 57.35 mensili applicando un tasso d'interesse del 3% a un capitale fr. 22 936.47. L'appellante sostiene che tale avere va ridotto di almeno fr. 18 000.–, ossia dei costi di patrocinio presumibili cui essa dovrà far fronte, oltre a quelli per la procedura d'appello, e che il reddito calcolato sulla base dell'eventuale rimanenza sarà irrisorio. La critica non poggia su alcun riscontro oggettivo, il debito che l'appellante avrebbe accumulato nei confronti del suo patrocinatore non risultando da alcun conteggio. Quanto al reddito da capitale (il saldo non è contestato), questa Camera ha già avuto modo di stabilire che dopo il 1° gennaio 2004 un tasso d'interesse superiore al 2–2¼% non può più essere presunto (sentenze inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 6c, e inc. 11.2002.63 del 3 agosto 2004, consid. 5c). Facendo capo dal
1° gennaio 2004 il saggio più basso (analogo tasso sarà applicato alla sostanza del marito: sotto, consid. 21), la sostanza dell'interessata può presumersi rendere quindi fr. 38.25 mensili.
Ne segue, in definitiva, che fino al 31 dicembre 2003 il reddito mensile dell'appellante era di fr. 3681.85 (fr. 2174.50 da attività lucrativa, di fr. 1450.– da sostanza immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare). Dal 1° gennaio 2004 tale reddito è diminuito a fr. 3662.75 (contrazione del provento della sostanza mobiliare da fr. 57.35 a fr. 38.25) e che dopo di allora, ossia dal 1° novembre 2004, esso va stabilito in fr. 4598.25 mensili (aumento del reddito da attività lucrativa a fr. 3110.– mensili).
Riassumendo, dal 1° novembre 2004 l'appellante dispone di un reddito mensile di fr. 4598.25, che le garantisce un tenore di vita superiore al fabbisogno commisurato al livello di cui disponeva durante la comunione domestica, stimato in fr. 3730.– (attualmente), in fr. 3985.– (dal 2 settembre 2005) e in fr. 4172.55 mensili (dal 20 agosto 2006). Nella misura in cui chiede un aumento del contributo alimentare per sé, l'appellante avanza dunque una pretesa infondata. Anzi, come si vedrà oltre, su questo punto andrà accolto l'appello del marito, il quale fa valere che già oggi l'interessata non ha più diritto a contributi di mantenimento.
L'appellante chiede di estendere la durata dei contributi alimentari per i figli sino al termine della rispettiva formazione professionale, riconducendoli nondimeno a fr. 1175.– mensili per ciascun figlio (più gli eventuali assegni familiari). A tal fine il Pretore si è dipartito da quanto prevedono le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (sentenza impugnata, consid. 20), che nel caso di due ragazzi fra i 13 e i 18 anni indicano un fabbisogno medio in denaro di fr. 1700.– mensili per ognuno di essi (edizione 2000: Rep. 1999 pag. 372), riducendo del 30% (fr. 72.–) la posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre. Dal fabbisogno in denaro della figlia L__________ egli ha dedotto anche fr. 300.– mensili, pari a un terzo circa dello stipendio medio da lei percepito sull'arco dei tre anni di apprendistato come impiegata di commercio. Il fabbisogno in denaro di L__________ è risultato così di fr. 1328.– e quello di Lu__________ di 1628.– mensili. A tali contributi il Pretore ha aggiunto gli assegni familiari. Il tutto fino alla maggiore età dei ragazzi, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (sentenza impugnata, dispositivo n. 4).
a) L'appellante chiede che i contributi per i figli siano dovuti fino al termine della rispettiva formazione professionale. Ora, il genitore cui è attribuita l'autorità parentale può far valere in proprio nome e in vece del figlio minorenne, in una causa di divorzio, i contributi di mantenimento dovuti al ragazzo. Se quest'ultimo diventa maggiorenne in pendenza di causa, tale facoltà del genitore continua anche per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1 CC), a condizione che il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). In concreto L__________ è diventata maggiorenne il 25 ottobre 2004 e Lu__________ lo diventerà il 20 agosto 2006. Entrambi sono stati sentiti dal Pretore. L__________ ha precisato il 28 novembre 2001 di avere intrapreso un apprendistato di commercio presso la __________ di __________ (act. XXIII), tant'è che il 1° luglio 2002 la madre ha trasmesso al Pretore copia del contratto di tirocinio, specificando però che la figlia non aveva superato il primo anno (doc. XIV). Si può ragionevolmente prevedere, ad ogni modo, che la ragazza concluderà l'apprendistato il 2 settembre 2005 (doc. XIV: termine contrattuale protratto di un anno) e si giustifica perciò di fissare i contributi di mantenimento fino ad allora. Quanto a Lu__________, egli ha dichiarato il 5 dicembre 2001 di essere al terzo anno di scuola media (act. XXIV). Allo stato attuale delle cose non è possibile formulare possibili pronostici attendibili circa successive scelte scolastiche o professionali di lui. Egli deve dunque essere rinviato di conseguenza a far valere le sue eventuali pretese dopo la maggiore età a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC, facoltà che del resto rimane aperta anche a L__________ nel caso in cui il 2 settembre prossimo non avesse ancora ultimato la formazione per circostanze a lei non imputabili.
b) L'appellante si duole che il Pretore non ha tenuto conto della sua attività lucrativa al 70%, ma a torto. Come si è accennato, nel fabbisogno dei figli il Pretore ha incluso il 70% in denaro della posta per cura e educazione proprio perché in natura l'interessata non può prestare più del 30%. Sostenere poi che un'attività al 70% equivalga a un'occupazione piena non è serio. Certo, dal 1° novembre 2004 il Pretore ha imposto all'interessata di estendere l'attività al 100% (16 anni di Lu__________), ma proprio per tale motivo dopo tale data la posta per cura e educazione nel fabbisogno di Lu__________ va monetizzata per intero (fr. 240.– mensili).
c) A ragione poi – e contrariamente all'opinione dell'appellante – il Pretore ha conteggiato separatamente il costo dell'alloggio nel fabbisogno dei figli. Solo che avrebbe dovuto sostituire la quota stimata dalle raccomandazioni (fr. 285.– mensili) con quella effettiva (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 in basso). In concreto il costo complessivo dell'abitazione ammonta a fr. 1012.65 mensili (sopra, consid. 9a). Fino al 2 settembre 2005 entrambi i figli si presumono vivere con la madre. Nel fabbisogno in denaro del primo va incluso perciò un terzo di tale spesa (fr. 337.55 mensili) e nel fabbisogno in denaro del secondo un quarto (fr. 253.20 mensili: Empfehlungen, pag. 13 in alto). Al momento in cui L__________ avrà concluso l'apprendistato (2 settembre 2005) solo Lu__________ entrerà ancora nel calcolo, fino ai 18 anni. La sua quota per l'alloggio aumenterà così a fr. 337.55 (un terzo di fr. 1012.65).
d) Quanto all'indennità di fr. 400.– mensili rivendicata dall'appellante per l'aiuto domestico nella cura dei figli, il Pretore ha ricordato che __________ – la quale si occupa di L__________ e Lu__________ in assenza della madre – ha dichiarato di non percepire alcuna retribuzione, ma solo vitto e alloggio (sentenza impugnata, consid. 20 in mezzo). Il Pretore non ha dunque ravvisato alcuna spesa apprezzabile. In realtà non bisogna dimenticare che nel fabbisogno dei figli è già computato in denaro l'equivalente della cura e dell'educazione che l'appellante non può assicurare personalmente (fr. 168.– mensili per figlio, rispettivamente fr. 240.– mensili dal 1° novembre 2004: sopra, consid. 14b). Avesse inteso far valere spese maggiori, l'interessata avrebbe dovuto dimostrare le sue pretese con un minimo di attendibilità e non solo con generiche affermazioni (come quella secondo cui “il cibo costa e il Fisco lo valuta fr. 13.– per ogni pasto”).
e) L'appellante rimprovera al Pretore di pretendere che L__________ partecipi al proprio sostentamento con fr. 300.– mensili. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare però che, di regola, il figlio minorenne che ritrae un compenso dalla sua attività è tenuto a sovvenire a sé stesso in ragione di un terzo del suo reddito (analogo principio vige, come ha rammentato il Pretore, in materia esecutiva: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; FU 2/2001 pag. 76 cifra IV n. 2). In concreto non v'è motivo di scostarsi da tale principio. L__________ il 3 settembre 2001 guadagnava, come apprendista impiegata di commercio, fr. 607.– lordi mensili (doc. XIV: contratto di tirocinio). Il 3 settembre 2003 (secondo anno di tirocinio) lo stipendio è aumentato a fr. 840.– lordi mensili, pari a fr. 785.– netti, per passare poi, dal 3 settembre 2004, a fr. 1073.– mensili (doc. XIV), ossia fr. 1002.80 netti. Ciò posto, la partecipazione di L__________ al proprio sostentamento va ridotta a fr. 261.– mensili fino al 2 settembre 2004 e rettificata in fr. 334.– fino al 2 settembre 2005 (termine della formazione professionale).
f) In conclusione, fino al 2 settembre 2004 il fabbisogno in denaro di L__________ va fissato a fr. 1419.55 mensili (costo dell'alloggio di fr. 337.55, cura e educazione di fr. 168.–, partecipazione al mantenimento di fr. 261.–) e a fr. 1346.55 in seguito (partecipazione al mantenimento di fr. 334.– invece di fr. 261.– mensili). Dal 1° novembre 2004, con un'attività lucrativa a tempo pieno, l'appellante non può più prestare cura e educazione in natura (per un valore di fr. 240.–), di modo che il fabbisogno di L__________ aumenta a fr. 1418.55 mensili. Il fabbisogno in denaro di Lu__________ ammonta, da parte sua, a fr. 1596.20 mensili (costo dell'alloggio fr. 253.20, cura e educazione fr. 168.–), per poi passare dal 1° novembre 2004 a fr. 1668.20 mensili (appellante con attività a tempo pieno). Dal
3 settembre 2005 (fine della formazione di L__________) la sua quota per l'alloggio aumenterà nondimeno da fr. 253.20 a fr. 337.55, onde un fabbisogno di fr. 1752.55 mensili fino al 20 agosto 2006 (18° compleanno). In che misura il fabbisogno dei figli debba essere posto a carico del padre – e quindi se sia giustificata la richiesta dell'appellante di ridurre i contributi che il Pretore ha imposto a AO 1 – sarà esaminato in seguito (sotto, consid. 23).
II. Sull'appello di AO 1
Il Pretore ha condannato la moglie a versare al marito complessivi fr. 108 500.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali per avere, il marito, provveduto con beni propri (fr. 127 400.–) all'integrale ammortamento del debito ipotecario che gravava la particella n. 835 RFD di __________, proprietà della moglie, riscuotendo solo canoni di locazione per fr. 18 900.–. L'appellante obietta che tali canoni devono essere considerati alla stregua di acquisti e quindi vanno dedotti dal credito iniziale solo fino a concorrenza di un mezzo (fr. 9450.–). In proposito l'attrice aderisce all'appello (osservazioni, ad 3). La cifra di fr. 108 500.– accertata dal Pretore va quindi portata a fr. 117 950.–. L'appellante chiede altresì di ridurre a 60 giorni (più interessi) il termine di versamento stabilito dal Pretore in un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, vista la temporanea difficoltà economica della moglie (sentenza impugnata, consid. 32). Perché la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata in tal senso, però, egli non spiega, Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Per quanto attiene alla particella n. 1414 RFD di __________, l'appellante rivendica fr. 484 081.– in liquidazione del regime contro i fr. 444 081.– calcolati dal primo giudice. È vero che la sua pretesa iniziale era di fr. 465 935.– (sopra, consid. D), ma in sede di conclusioni essa è stata portata a fr. 570 111.– (sopra, consid. E). Già si è detto poi che il Pretore è incorso in un errore (sopra, consid. 4f) e che l'investimento complessivo va rettificato in fr. 674 081.–. Dedotto l'anticipo di fr. 200 000.–, la rimanenza risulta per finire di fr. 474 081.– (sopra, consid. 4f). Per i motivi di cui al considerando che precede non può invece trovare accoglimento la richiesta di ridurre a 60 giorni (più interessi) la restituzione dell'importo. Ancora una volta, in effetti, l'appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore (sentenza impugnata, consid. 42). Sul modo in cui l'appellata provvederà a restituire la cifra non spetta infine a questa Camera sindacare, e men che meno imporre all'interessata la vendita di immobili di sua proprietà.
L'appellante non contesta il riparto a metà delle prestazioni di libero passaggio maturate dai coniugi durante il matrimonio. Rimprovera al Pretore però di avere demandato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il calcolo dei rispettivi averi di vecchiaia e chiede di ordinare alla sua Cassa l'esecuzione dei necessari conguagli. L'appellata aderisce a tale domanda (osservazioni, n. 5). La decisione del Pretore è per vero inspiegabile. I coniugi si sono accordati sul riparto a metà del saldo previdenziale accumulato in costanza di matrimonio. In tal caso l'art. 141 cpv. 1 CC dispone che se gli istituti di previdenza professionale interessati hanno prodotto un attestato confermante l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola anche gli istituti (cpv. 1). In tal caso il giudice comunica a questi ultimi le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata (cpv. 2). In concreto figurano agli atti i certificati rilasciati dai rispettivi istituti di previdenza. Per quanto riguarda il marito, la __________ ha attestato al 31 maggio 2002 una prestazione d'uscita di fr. 132 794.–, confermando parimenti il 25 aprile 2002 l'attuabilità del riparto (doc. XI). Per quel che è della moglie, la __________ ha confermato l'11 giugno 2002 l'attuabilità del riparto della prestazione di libero passaggio, quantificandola al 31 maggio 2002 in fr. 8638.50 (doc. XII). I due istituti vanno invitati perciò a conguagliare le spettanze dei loro assicurati, con la precisazione che determinante per il riparto è la data del 10 luglio 2002, allorché il divorzio pronunciato dal Pretore è passato in giudicato.
L'appellante contesta anche il contributo alimentare dovuto alla moglie, stabilito dal Pretore in fr. 719.– mensili fino al 31 agosto 2006. L'appello della moglie inteso a un aumento di tale obbligo è già stato esaminato (sopra, consid. 13). Rimane da verificare se il contributo alimentare debba essere soppresso.
a) Per quanto riguarda il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante impugna le spese per l'uso della vettura a scopo professionale fissate dal primo giudice in fr. 347.– mensili, sostenendo che la voce di spesa va ridotta al 70% per tenere conto del grado di occupazione dell'appellata. La tesi è speciosa. Quand'anche la dipendente non lavori a orario pieno, le trasferte da __________ a __________ e ritorno vanno compiute per intero. Dal 1° novembre 2004, poi, l'appellata deve estendere l'attività professionale al 100%. Il ricorrente sembra insorgere altresì contro la rata mensile per leasing dell'automobile (appello, n. 2c), ma di fatto non pretende di stralciare tale importo dal fabbisogno minimo della moglie stabilito dal Pretore. Al riguardo l'appello non merita pertanto altra disamina.
b) In merito al reddito della moglie l'appellante afferma che dal 1° gennaio 2000 bisogna aggiungere alla cifra accertata dal Pretore fr. 1200.– mensili erogati dalla Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare per le cure prestate alla madre. La censura è infondata. Il contributo stanziato dalla Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare era inteso a sussidiare le spese di mantenimento della madre a domicilio (doc. III nell'inc. DI.2000.1: decisione del 4 settembre 1997). Se non che, il documento prodotto in appello comprova che dal 15 novembre 1998 l'anziana è ormai ricoverata alla __________ di __________ (sopra, consid. 2). Dalla documentazione fiscale risulta per altro che dal 1° gennaio 1999 la moglie ha ricevuto solo indennità dell'assicurazione disoccupazione, cui ha fatto seguito dal 1° marzo 1999 il salario conseguito presso la __________ di __________ (con un grado di occupazione al 70%), oltre al reddito dalla sostanza immobiliare e agli alimenti del coniuge (doc. IV richiamato: incarto fiscale 2001/02).
c) L'appellante si duole che il Pretore non abbia computato un reddito alla moglie sul ricavo di fr. 50 000.– conseguito con la vendita della particella n. 743 RFD di __________ e quantifica l'entrata in almeno fr. 1200.– annui, ovvero fr. 100.– mensili. Dagli atti risulta in effetti la stipulazione di una compravendita al prezzo di fr. 50 000.–, con versamento dell'importo sul conto n. __________ della Banca dello Stato intestato all'attrice (doc. VI: copia dell'atto pubblico del 21 marzo 2001, clausola n. 3). Su quel conto risulta effettivamente essere intervenuto il 3 aprile 2001 un bonifico di fr. 50 000.–. Il saldo del conto il 31 dicembre 2001 era nondimeno di fr. 16 362.73 (doc. VI: estratto conto del 29 dicembre 2001), importo di cui il Pretore ha tenuto conto per calcolare il reddito da capitale (sentenza impugnata, consid. 16). Perché egli avrebbe dovuto fare altrimenti l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, anche in proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
d) In ultima analisi non vi è dunque motivo di scostarsi dal fabbisogno – commisurato al livello di vita durante la comunione domestica – riconosciuto alla moglie di fr. 3730.– mensili, rispettivamente di fr. 3985.– (dal 2 settembre 2005) e di fr. 4172.55 (dal 20 agosto 2006), né dal reddito di fr. 4598.25 mensili (sopra, consid. 9 e 13). E nelle circostanze illustrate non rimane spazio per un contributo alimentare. Nel risultato l'appello merita dunque accoglimento.
L'appellante chiede pure di ridurre a fr. 1145.– mensili il contributo per la figlia L__________ e a fr. 1445.– quello per Lu__________. Già si è detto che però il fabbisogno in denaro di L__________ è di fr. 1418.55 mensili fino al 2 settembre 2005 e quello di Lu__________ di fr. 1668.20 mensili fino al 2 settembre 2005, rispettivamente di fr. 1752.55 dopo di allora (sopra, consid. 14). Al proposito non giova tornare.
Il Pretore ha accertato il reddito dell'appellante in complessivi fr. 8220.90 mensili (fr. 6511.80 da attività lucrativa, oltre gli assegni familiari, e fr. 1709.10 da capitale). L'interessato afferma di guadagnare non più di fr. 6370.– mensili, oltre agli assegni familiari. Egli dimentica tuttavia che nel caso di lavoratori dipendenti fa stato il reddito conseguito al momento del giudizio. Anzi, gli atti confermano che tra il gennaio e il giugno 2002 l'interessato ha percepito, compresi gli assegni familiari, uno stipendio medio di fr. 6877.85 mensili (fr. 41 267.– riportato su 6 mesi, doc. XIII: certificato di salario del 1° luglio 2002), non solo di fr. 6511.80.
Quanto al reddito da capitale calcolato dal Pretore, l'appellante fa valere che la sostanza mobiliare accertata dal Pretore (complessivi fr. 683 646.50) è in realtà di fr. 485 726.50 e rimprovera al primo giudice di avere trascurato tutta una serie di deduzioni, dall'estinzione di debiti ereditari verso la madre e la sorella al pagamento di imposte di successione, per tacere di un indennizzo versato alla madre stessa. In proposito egli richiama una lettera del 3 aprile 2000 del suo precedente patrocinatore, cui era accluso un estratto al 31 dicembre 1999 del conto risparmio n. __________ presso il Credit Suisse di __________. In realtà tale documento è ormai superato, il primo giudice essendosi fondato su estratti bancari relativi al primo semestre del 2000 (sentenza impugnata, consid. 8). E sulla base di tale documentazione il primo giudice ha appurato un capitale di fr. 485 726.50 così composto (sentenza impugnata, consid. 8): fr. 24 152.25 (conto di risparmio presso la __________), fr. 107 906.– (conto di risparmio n. __________ all'UBS di __________), fr. 17 162.– (conto privato n. __________ al Credit Suisse di __________), fr. 156 838.25 (conto di risparmio n. __________ al Credit Suisse di __________) e fr. 179 668.– (conto deposito titoli n. __________ al Credit Suisse di __________). A ciò egli ha aggiunto, con riferimento al doc. 2 (nell'inc. DI.2000.1), fr. 197 920.– depositati su un conto n. __________, sempre al Credit Suisse di __________, somma che non risultava più dall'estratto aggiornato al 23 maggio 2000 senza che il marito ne avesse dimostrato l'estinzione o la destinazione finale (sentenza impugnata, consid. 8).
È vero che quest'ultimo numero di conto non corrisponde ad alcuna relazione intrattenuta dall'interessato con la citata banca (doc. VI nell'inc. DI.2000.1: scritto del 31 maggio 2000). Il doc. 2 è invero la fotocopia di un “sommario per categorie d'investimento” suddiviso in liquidità (conto privato e conto di risparmio), obbligazioni e azioni (conto deposito titoli). Dall'analoga distinta prodotta agli atti in originale e aggiornata al 29 marzo 2000 (doc. richiamati nell'inc. DI.2000.1: distinta, 1ª e 2ª pagina) si desume che il conto in questione è in realtà il n. __________ e che il saldo indicato sulla distinta corrisponde alla somma degli averi depositati allora sul conto privato n. __________ e sul conto di risparmio n. __________. Includendo nel proprio conteggio l'importo di fr. 197 920.– e le liquidità sui noti “conto privato” e “conto risparmio”, Il Pretore ha dunque computato in doppio gli averi liquidi di cui disponeva l'appellante. A ragione pertanto quest'ultimo chiede di ridurre il valore della sostanza mobiliare da fr. 683 646.50 a fr. 485 726.50. Dal 1° gennaio 2004 va presunto, come per la moglie, un tasso d'interesse del 2% (sopra, consid. 12), onde un rendimento di fr. 809.55. In definitiva il reddito complessivo del marito si attestava a fr. 8092.15, e dal 1° gennaio 2004 è diminuito a fr. 7687.40.
fr. 3961.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 83.25, assicurazione vita “Pax” fr. 146.45, spese d'automobile fr. 499.–, assicurazione RC auto fr. 131.55, imposta di circolazione fr. 51.20, imposte stimate fr. 350.–). Tale fabbisogno va commisurato tuttavia, come per la moglie (sopra, consid. 9), al tenore di vita durante la comunione domestica. Al fabbisogno minimo va dunque aggiunta la quota di eccedenza di fr. 475.– mensili del 1995 (rivalutata in fr. 510.– per l'intervenuto aumento del costo della vita). Il fabbisogno mensile del marito va dunque portato d'ufficio a fr. 4471.–. L'appellante chiede che gli si riconosca un'indennità per pasti fuori casa (respinta dal Pretore: sentenza impugnata, consid. 12), ma il certificato di salario 2002 indica come luogo di lavoro __________, non più __________ (doc. XIII). La richiesta manca perciò di fondamento. Quanto alla postulata maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, la quota di eccedenza (fr. 510.– mensili) già riconosciuta nel fabbisogno di AO 1 supera ampiamente tale maggiorazione (limitata da fr. 1100.– a fr. 1375.– mensili). Equitativamente l'interessato non può pretendere di più.
Il giudizio del Pretore sui contributi che il padre è tenuto a versare per il mantenimento dei figli deve dunque essere riformato in ragione dei fabbisogni sopra indicati. Per L__________ il contributo sarà di fr. 1418.55 mensili fino al 2 settembre 2005 e per Lu__________ di fr. 1668.20 mensili fino al 2 settembre 2005, rispettivamente di fr. 1752.55 mensili fino al 20 agosto 2006, compresi in entrambi i casi gli assegni familiari che l'appellante continua a riscuotere (sopra, consid. 21). Essendo i contributi calcolati sulla base dei parametri acquisiti dall'incarto di prima sede, gli stessi vanno adeguati la prima volta al passaggio in giudicato della sentenza, con indice base del gennaio 2002.
III. Sulle spese e le ripetibili
Il convenuto soccombe del tutto per quanto riguarda la sostanza dei due figli e il contributo in favore dei medesimi, mentre esce invece vittorioso sul contributo alimentare per la moglie, sulla liquidazione patrimoniale delle particelle n. 835 e 1414 e sul riparto dell'avere previdenziale. Si giustifica quindi di porre due quinti degli oneri processuali a suo carico e il resto a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli ripetibili ridotte. Il dispositivo odierno non influisce apprezzabilmente per contro sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1900.–
sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3500.– per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
– per L__________: fr. 1418.55 fino al 2 settembre 2005,
– per Lu__________: fr. 1668.20 fino al 2 settembre 2005 e
fr. 1752.55 fino al 20 agosto 2006.
I contributi saranno adeguati annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo nella misura in cui lo sia il reddito di AO 1, la prima volta nel luglio del 2005 con indice base quello del gennaio 2002.
La richiesta di contributo alimentare avanzata da AP 1 è respinta.
AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr. 117 950.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali relativi alla particella n. 835 RFD di __________. La somma dovrà essere corrisposta, senza interessi, entro 360 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
AP 1 è condannata a versare a AO 1 fr. 474 081.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali relativi alla particella n. 1414 RFD di __________. La somma dovrà essere corrisposta, senza interessi, entro 360 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La spettanza di complessivi fr. 592 031.– derivante dai dispositivi n. 8 e 9 potrà essere compensata con contributi provvisionali arretrati dovuti da AO 1 a AP 1 (inc. DI.2000.01 della Pretura del Distretto di Vallemaggia), esclusi i contributi per i figli.
AP 1 e AO 1 hanno vicendevolmente diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato durante il matrimonio, dal 18 maggio 1985 al 5 settembre 2002, presso i rispettivi istituti di previdenza. La __________ di __________ e la __________ di __________ sono invitate, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, a conguagliare le relative spettanze.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
sono posti per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2100.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione:
– –
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Vallemaggia;
– (limitatamente al dispositivo n. III/17), dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
– (limitatamente al dispositivo n. III/17), dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria