Incarto n. 11.2002.87

Lugano, 5 febbraio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 20 gennaio 2002 (cambiamento di nome) davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, dal

dott. __________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________)

nei confronti di

__________ __________, __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

riguardo al figlio __________ __________ (1999), ora in __________

(assistito dal curatore educativo __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 15 luglio 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emes­sa il 21 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1962), nubile, madre di una bambina (__________) avu­ta il __________ 1986 da __________ __________, ha dato alla luce il __________ 1999 un secondo figlio, __________. La Delega­zione tutoria di , accertato ch'essa rifiutava di svelare l'identità del padre e voleva concedere il bambino in adozione, l'ha privata il 27 luglio 1999 dell'autorità parentale e ha munito il figlio di un tu­tore, designato nella persona del tutore ufficiale __________ . __________ è stato quindi affidato provvisoriamente ai coniugi __________ e __________ B__________z__________ini di __________ (). Successi­vamente il tutore ha avu­to modo di appurare che padre biologico del bam­bino è __________ __________ (1946), divorziato e padre di una figlia () nata il __________ 1983. __________ __________ ha riconosciuto __________ il 30 marzo 2000 davan­ti all'ufficiale dello stato civile di __________. Il 26 giugno 2000 egli si è poi risposato con __________ __________ (1973), cittadina __________.

B. Il 17 aprile 2000 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ per ottenere l'autorità parentale e la custodia di __________. Esperite le indagini, il 4 dicembre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ ha parzialmente accolto la richiesta, nel senso che gli ha attribuito l'autorità parentale, ma non la custodia, e ha revocato la tutela a carico del figlio, ma ha confermato l'affida­mento provvisorio di __________ ai coniugi __________. Per organizzare e coadiuvare le relazioni tra padre e figlio la Commissione tutoria ha istituito una curatela educativa, conferita all'ex tutore __________ __________, incaricando simultaneamente il dott. __________ __________, del Servizio medico-psi­colo­gico di __________, di verificare “se __________ può andare a vivere con il padre”. Esa­minato il rapporto di lui, con decisione del 27 giugno 2002 la Commissione ha conferito la custodia del bambino al padre e ha revocato l'affidamento ai coniugi __________, mantenendo la curate­la educativa. Tale decisione è stata confer­mata il 21 marzo 2003, su ricorso di __________ __________a __________ e dei coniugi , dall'autorità di vigilanza sulle tutele e il 16 dicembre 2003, su appello dei medesimi, da questa Camera (inc. ..).

C. Nel frattempo, il 20 gennaio 2002, __________ __________ ha adito l'autorità di vigilanza sullo sta­to civile perché il nome del figlio fosse cambiato da “__________ __________ ” in “__________ __________ __________ ”. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la domanda. Il curatore educativo non è stato interpellato. Statuendo il 21 giugno 2002, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza, “considerato (...) che il trasferimento dell'autorità paren­tale da un genitore all'altro rappresenta un motivo classico per autorizzare il cambiamento di cognome del minore”. Essa ha accertato altresì che, dato il cambiamento di nome, il bambino acquisiva l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale del padre in luo­go e vece di quella della madre. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 30.–) sono state poste a carico di __________ __________.

D. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorta con un appello (“ricorso”) del 15 luglio 2002 nel quale chiede che l'istanza di __________ __________ sia respinta e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello. Invitato il 12 gennaio 2004 a esprimersi sugli eventuali pregiudizi che deriverebbero al figlio continuando a portare il cognome __________ (anziché __________) e il solo nome di __________ (anziché __________ __________), il curatore educativo ha motivato il proprio punto di vista in un me­moriale del 27 gennaio 2004, che è stato trasmesso alle parti per conoscenza.

Considerando

in diritto: 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Sezione degli enti locali (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), autorità di vigilanza sullo stato civile. Il procedimento è di volontaria giurisdizione (Rolf Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, tesi, Zurigo 1996, pag. 151 in fondo con rinvio alla nota 224). La decisione della Sezione degli enti locali è impugnabile entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15a cpv. 2 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, sot­to questo profilo il “ri­cor­so” in esame – recte: appello (art. 424a cpv. 1 CPC) – è quindi ricevibi­le.

  1. L'appellante unisce al proprio memoriale documenti nuovi e chie­de che si richiami dalla Commissione tutoria regionale 10, come pure dall'autorità di vigilanza sulle tutele, l'incarto riguardante il figlio __________ (appello, pag. 2 e 3). Ora, l'offerta di nuove prove in appello è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), ragion per cui nulla osta alla produzione dei nuovi documenti. Il richiamo dei due incarti, quantunque proponibile, appare invece superfluo. Per giustificare un cambiamento di nome secondo l'art. 30 cpv. 1 CC, intanto, occorrono “motivi gravi” che non si identificano affatto con quelli disciplinanti la privazione dell'autorità o della custodia parentale (art. 310 e 311 CC). Il contenuto dei due carteggi, per di più, è noto a questa Camera, che ha statuito sull'autorità e sulla custodia parentale il 16 dicembre 2003 (sopra, lett. B in fine). Quanto ai nuovi documenti che __________ __________ acclude, da parte sua, alle osservazioni del 29 gennaio 2003 o ai due incarti di cui egli sollecita il richiamo (gli stessi cui si riferisce l'appellante), valgono le considerazioni testé espresse.

  2. Un cambiamento di nome può essere chiesto solo dal diretto interessato. L'eventuale rappresentante legale non è abilitato ad agire egli medesimo (DTF 117 II 7 consid. 1b in prin­cipio), ma può procedere per conto del rappresentato (DTF 117 II 8 con-sid. 1b in fine). Sulla richiesta hanno diritto di esprimersi, inol­tre, le persone che portano lo stesso nome del richiedente e che con quest'ultimo hanno strette relazioni personali o economiche (Bühler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 30 con rinvii di giurisprudenza). Ciò posto, in concreto la Sezione degli enti locali non sarebbe dovuta entrare nel merito della richiesta introdotta personalmente dal padre del bambino, seppure unico titolare dell'autorità parentale, ma avreb­be dovuto considerare l'istanza presentata per conto del figlio. Giusta­men­te, invece, esso ha chiamato a pronunciarsi la madre del minorenne, la quale è del resto abilitata ad appellare (Bühler, loc. cit.).

  3. Per conto del figlio minorenne il genitore può – come si è appena spiegato – chiedere che il figlio assuma il proprio nome. Anche in veste di rappresentante, tuttavia, così agendo egli versa in un chiaro conflitto d'in­teressi, poiché le sue finalità non rispondono necessariamente al bene del minorenne. Pri­ma che l'autorità cambi nome al figlio è buona norma, dunque, designare al figlio un curatore di rappresen­tanza (art. 306 cpv. 2 CC combinato con l'art. 392 n. 2; Bühler, op. cit., n. 35 in fine ad art. 270 CC con riferimenti; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 61 ad art. 270 CC; opinabile: Breitschmid in: RSC 64/1996 pag. 42 n. 3). Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha trascurato il problema. Questa Camera dovrebbe quindi invitare l'autorità tutoria a designare senza indugio un curatore di rappresentan­za. Se non che, in concreto __________ risul­ta già provvisto di un curatore educativo (art. 308 CC), che fino al 4 dicembre 2001 è stato anche suo tu­tore (sopra, lett. B). Istituire un cura­tore di rappresentanza si risolverebbe quindi in un mero esercizio formale. Quanto al curatore educativo, egli è sta­to interpellato dalla Camera (sopra, lett. D). E siccome la Camera è munita di pieno potere cognitivo, ciò sana l'omissione dell'autorità di vigilanza (cfr. Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo).

  4. Il nome attiene alla sfera della personalità e costituisce un segno distintivo circa l'identità del soggetto, indicandone l'appartenenza familiare. “Motivi gravi” (nell'accezione dell'art. 30 cpv. 1 CC) per un suo cambiamento sono dati solo qualora l'interes­se privato del richiedente prevalga su quello pubblico a che il nome acquisito e figurante agli atti dello stato civile rimanga tale per la sua funzione individualizzante. Nondimeno, trattandosi di minorenni, la giurisprudenza è stata a lungo generosa nel ravvisare “motivi gravi”, ritenendo che un no­me idoneo a rivelare l'origine naturale o adul­terina di un figlio che vive con genitori non sposati potesse recare seri pregiudizi sociali. In casi simili al bambino era sempre riconosciuto un interesse legittimo a far adeguare il proprio nome a quello della famiglia in cui vive (sull'evoluzione della prassi: DTF 121 III 146 consid. 2a con citazioni).

La giurisprudenza più recente ha segnato una svolta in senso re­strittivo. Nella sentenza pubblicata in DTF 121 III 145 il Tribunale federale ha deciso che l'esistenza di un concubina­to – anche durevole – tra la madre, detentrice dell'autorità parentale, e il suo compagno, padre biologico del figlio che vive nell'economia domestica comune, non basta a integrare “mo­tivi gra­vi” perché il figlio assuma il nome del concubino. Il moltiplicarsi di famiglie mo­noparentali o viventi in unione libera e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni verso figli nati fuori del matri­monio – ha continuato il Tribunale federale – più non bastano a motivare gli estremi dell'art. 30 cpv. 1 CC in situazioni del genere. Il figlio che vuole cambiare nome deve, ora, dimostrare di essere concretamente vittima di pregiudizi seri e reali ove continui a por­tare il nome che gli è attribuito dall'art. 270 cpv. 2 CC, cioè quello della madre. Analogamen­te ha statuito il Tribunale federa­le in DTF 124 III 401 riguardo a un figlio di genitori divorziati che, sog­getto all'autorità parentale della madre, viveva nella famiglia creata da quest'ultima con un nuovo matrimonio. A quel figlio non è stato consentito di assumere il nome del patrigno proprio per non avere addotto – né tanto meno dimostrato – “circostan­ze particolari” a sostegno della domanda.

La prassi riassunta dianzi è stata ribadita di recente in DTF 126 III 2 consid. 3a ed è stata riconfermata ancora ulteriormente, co­me ad esempio nella sentenza 5C.163/2002 del 1° ottobre 2002 in cui il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento di nome a due figlie che, dopo il divorzio dei genitori, erano state affidate alla madre, la quale aveva ripreso il suo cognome da nubile. La giurisprudenza più aggiornata rimane – a scanso di equivoci – sulla stessa linea (si veda, tra altre, la sentenza 5C.84/2003 del 20 maggio 2003).

  1. L'esigenza di giustificare “motivi gravi”, per un cambia­mento di nome, recando la prova di essere vittima – sul piano sociale – di pregiudizi seri e concreti non è sempre, ad ogni modo, una necessità imprescindibile. Sussistono anche casi specifici in cui i “motivi gravi” sono dati per legge. Nel diritto di filiazione, in specie, vige la norma per cui un figlio di genitori non coniugati che, allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumere il cognome di lui, ne segue anche la cittadinanza (art. 271 cpv. 3 CC). A pri­ma vista tale dispo­sizione pare riferirsi solo all'acquisto della cittadinanza allorché il cambiamento di cognome sia autorizzato, ma secondo dottrina il prescritto va interpretato nel senso che “mo­tivi gravi” giusta l'art. 30 cpv. 1 CC ricorrono – già di per sé – quando un figlio nato fuori del matrimonio sia posto sotto l'autorità parentale del padre e con lui viva durevolmente in comunione domestica (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 270 e n. 10 ad art. 30 CC; Häfliger, op. cit., pag. 252 seg.). Ciò non significa, con ogni evidenza, che in siffatta ipotesi il cambiamento di cognome vada autorizzato senza alcuna ponderazione d'interessi (ignorando il desiderio della madre a far sì che il figlio conservi il cognome d'origine) o che sia inutile sentire il figlio, almeno per il tramite di un curatore. Significa che, dandosi le premesse dell'art. 271 cpv. 3 CC, per assumere il cogno­me del padre il figlio non è tenuto a dimostrare di essere vittima di pregiudizi seri e concreti. In tale eventualità l'interesse della madre passa in sott'ordine e, nel­la valutazione complessiva che l'autorità deve com­piere, di rego­la non è riconosciuto come legittimo (Hegnauer, op. cit., n. 82 ad art. 270 CC).

  2. Nella fattispecie ci si trova proprio in una situazione come quella descritta. È vero che, motivando la decisione impugnata con la sola frase “Il trasferi­mento dell'autorità paren­tale da un genitore all'altro rappresenta un motivo classico per autorizzare il cambiamento di cognome del minore”, l'autorità di vigilanza sem­bra lasciar credere che le domande fondate sull'art. 271 cpv. 3 CC vadano accolte su semplice richiesta, senza alcuna previa ponderazione d'interessi. A parte la motivazione fallace, tuttavia, nel risultato la decisione impugnata è corretta, giacché __________ __________ non può vantare un interesse degno di protezione a contrastare la richiesta del figlio. Nell'appello essa fa valere che il padre del bambino ha solo l'au­torità e non la custodia parentale, ma tale argomentazio­ne è superata, __________ __________ avendo ottenuto nel frattem­po anche l'affidamento del figlio (sopra, lett. B in fine). E nulla induce a supporre ch'egli non si occupi di lui durevolmente. Anzi, il curatore educativo conferma nelle sue osser­vazioni del 27 gennaio 2004 a questa Camera che “dal 30 aprile 2003 il piccolo __________ vive a tempo pieno nella famiglia del pa­dre”. Chi non ha relazioni con il figlio è se mai – come scrive il curatore – la madre.

Certo, nel “ricorso” l'appellante si ripropone di allacciare contatti con il bambino, ma quand'anche ciò sia avvenuto nulla mu­ta ai fini del giudizio. L'art. 271 cpv. 3 CC non presuppone un disinteresse da parte della madre. Al contrario: il figlio può essere autorizzato ad assumere il cognome del padre seppure la madre intrattenga relazioni con lui. Determinante è che la madre sia privata dell'autorità parentale (prerogativa che, trattandosi di un figlio naturale, le compete per legge: art. 298 cpv. 1 CC) e che il figlio sia allevato stabilmente dal padre. A quel momento spetta alla madre che resiste al cambiamento di cognome chiesto dal figlio allegare interessi degni di protezione perché il figlio continui a portare il cognome di lei. Invano si cercherebbe nell'appello una giustificazione in tal senso. Anzi, l'interessata ammette che “una decisione in merito potrà unicamente giustificarsi nel caso in cui la diatriba attualmente pendente presso l'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele relativa alla custodia parentale dovesse sbloccarsi a favore del padre” (memoriale, pag. 3, punto 3 in fine). Ciò che è puntualmente avvenuto (sopra, lett. B in fine).

  1. Se ne conclude che a ragione l'autorità di vigilanza ha ravvisato in concreto i requisiti dell'art. 271 cpv. 3 CC (che configurano “moti­vi gravi” a mente dell'art. 30 cpv. 1 CC). Rimane il fatto che quest'ultima norma si limita espressamente a consentire il cambiamento di co­gnome del figlio, ovvero dell'appellativo di famiglia. Per quan­to riguarda il prenome, continua a valere la regola generale dell'art. 30 cpv. 1 CC. Certo, per un cambiamento di prenome i “motivi gravi” sono apprezzati in modo meno rigoroso rispet­to a quelli per un cambiamento di cognome (Bühler, op. cit., n. 41 ad art. 270 CC), ma ciò non toglie che occorrano ragio­ni serie e fondate. Diversa si presenta la situazione in caso di adozione, l'art. 267 cpv. 3 CC abilitando esplicitamente i genitori adottivi a dare al figlio “un nuovo prenome”. Anche in tale evenienza, nondimeno, prima di autorizzare il cambiamento l'autorità deve procedere a una ponderazione d'interessi e sentire il figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 267).

Nella fattispecie la richiesta di anteporre al nome di __________ quello di __________ è stata avanzata da


con la giustificazione che il nome imposto al figlio sarebbe stato scelto non dalla madre, bensì dal personale infermieristico del reparto ospe­daliero in cui il bambino è venuto alla luce (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo e 4 in alto). Sta di fatto che, trattandosi di figli naturali, il diritto di scegliere il prenome competeva in ogni modo alla madre (Bühler, op. cit., n. 37 ad art. 270 CC con riferimento all'art. 69 cpv. 1 seconda frase OSC). Ch'essa si sia limi­tata ad avallare proposte altrui ancora non conferisce al padre biologico un “motivo grave” per far modificare il nome in seguito. Si aggiunga che – come sottolinea il curatore educativo nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2004 a questa Camera – __________ è ormai conosciuto da tutti con questo nome, docenti e compagni della scuola dell'infanzia compresi. Non è dato pertanto a divedere quale “motivo grave” sorreggerebbe l'anteposizione del no­me di __________ a quello di __________. Il curatore suggerisce invero di posporre – anziché di far precedere – il nome di __________ a quello di __________, in ricordo del nonno paterno. La proposta non può tuttavia essere vagliata nell'ambito del­l'attuale giudizio, già per il fatto che una richiesta in tal senso può emanare solo dal diretto interessato (sopra, consid. 3 in principio). Spetterà se mai al padre, in rappresentanza del figlio, presentare la relativa domanda. Sapere se una simile istanza possa essere accolta è una questione che andrà risolta, dipoi, in quella sede.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per quanto riguarda il prenome, ma soccombe sul cambiamento di cognome. Ciò giustifica di addebitare la tassa di giustizia e le spese per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico del figlio, __________ __________ essendo semplice rappresentante. Dato che nel procedimento è coinvolto un minorenne, la tassa di giustizia è, ad ogni modo, contenuta al minimo. Non è il caso invece di mo­dificare il dispositivo sugli oneri fissati dall'autorità di vigilanza, sia perché l'appellante non ne è stata gravata, sia perché __________ __________, che si è visto addebitare la tassa di giustizia e le spese, non è insorto contro tale decisione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

  1. __________ , da __________ __________ __________ (), nato a __________ il __________ 1999, __________ di __________ , da __________ __________ __________ (), e di __________ __________, da __________, è autorizzato a chiamarsi __________ __________.


acquista l'attinenza di __________ e la cittadinanza cantonale ticinese in luogo e vece dell'attinenza di __________ __________ e della cittadinanza cantonale __________.

Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

II. La Sezione degli enti locali è invitata a comunicare la presente sentenza alle autorità amministrative competenti.

III. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.

IV. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________.

Comunicazione:

– __________ __________, __________;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

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