Incarto n.: 11.2002.48
Lugano 11 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._.__ (condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 luglio 2000 da
__________ __________, __________. ____________________
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________. __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario delle particelle n.__________ e __________RFD di
__________, mentre al fratello __________ __________ appartengono le particelle n. __________ e __________. Le particelle n. __________ e __________ facevano parte in origine di un unico appezzamento, proprietà del padre di __________ e __________ __________, sul quale sorgeva l'azienda agricola familiare, suddivisa tra i figli in sede di successione nel 1984. Le particelle n. __________e __________derivano dal frazionamento, avvenuto nel dicembre del 1999 in esito a un'azione di scioglimento della comproprietà, della particella n. , che apparteneva ai fratelli __________ in ragione di metà ciascuno. Sulla particella n sorgono, oltre all'abitazione di __________ __________, un garage e due pollai. Sulla particella n. __________ si trovano una stalla circondata da un portico e una casetta. Sulla particella n. __________ è posta l'abitazione principale di __________ __________ e sulla particella n. __________è situata una porzione di stalla, proprietà dello stesso __________ __________, pure circondata da un porticato. I rapporti tra i due fratelli si sono incrinati nel 1993 e hanno dato origine a diverse procedure giudiziarie civili e penali.
B. Il 16 febbraio 1996 il Municipio di __________. __________ ha rilasciato ad __________ __________ due licenze edilizie. La prima (n. __________) riguardava il cambiamento della copertura dello stabile costituito dai su-balterni Q e R della particella n. __________. Essa precisava, tra l'altro, che le acque piovane dovevano essere immesse nella condotta privata esistente. La seconda (n. __________) si riferiva all'ampliamento e al risanamento della casa d'abitazione posta sulla particella
n. . Essa accertava che lo smaltimento delle acque luride era idoneo alle esigenze del momento, conformemente al preavviso dell'Ufficio canalizzazioni cantonali, e prevedeva che le canalizzazioni dovevano essere eseguite secondo i piani approvati dai competenti uffici cantonali. Nel corso del 1996 __________ __________ ha otturato la condotta per le acque piovane che dal fondo n attraversa i suoi fondi n. __________ e __________per confluire nel canale di bonifica del Consorzio correzione fiume __________.
C. Il 7 luglio 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fossero accertate cinque servitù prediali di condotta necessaria: una in favore della particella n. __________ a carico delle particelle n. __________ e __________, un'altra in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________e tre in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________. L'attore ha chiesto inoltre che fosse ordinato ad __________ __________– sotto comminatoria penale – di ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dalla particella n. __________ attraversa le particelle n. __________e ____________________come pure il collegamento elettrico e la relativa infrastruttura a favore dei subalterni A e B della particella n. __________, oltre all'impianto per la fornitura d'acqua alla particella n. __________. In via subordinata egli ha postulato la condanna di __________ __________ al pagamento dei costi per la creazione delle infrastrutture necessarie nel caso in cui non gli fossero state accordate le servitù (fr. 16 492.75), pari al minor valore della particella n. __________senza i diritti di condotta.
D. In via cautelare l'attore ha instato lo stesso giorno perché fosse ingiunto al convenuto di ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dai subalterni Q e R della particella n. __________confluisce nella condotta che attraversa la particella n. __________, perché gli fosse consentito l'accesso alla particella n. __________per controllare il quadro elettrico relativo alla casetta subalterno A della particella n. __________, con diffida al convenuto di astenersi dal manomettere il quadro medesimo, il tutto con la comminatoria penale in caso di inosservanza. Alla discussione del 2 agosto 2000 il convenuto si è opposto alle domande. Conclusa l'istruttoria cautelare e tenuto il 3 ottobre 2000 il dibattimento finale, con decreto del 14 novembre 2000 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, ordinando al convenuto di consentire all'attore l'accesso al quadro elettrico sulla particella n. __________e respingendo invece le altre richieste.
E. Nel merito, __________ __________ ha proposto il 20 novembre 2000 di respingere la petizione, tanto in via __________ quanto subordinata. Dopo una sospensione della causa per trattative, nel susseguente scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni, che hanno riaffermato per finire nei memoriali conclusivi, l'attore ritirando nondimeno la richiesta di condotta necessaria a carico della particella n. __________ (per l'approvvigionamento di acqua) in favore della particella n. __________. In pendenza di causa, il 19 novembre 2001, __________ __________ ha poi venduto le particelle n. __________e n. __________a __________ __________. Statuendo il 21 marzo 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha invitato l'Ufficiale del registro fondiario a iscrivere una servitù di condotta per l'evacuazione delle acque luride a carico della particella n. __________ in favore della particella n. __________, secondo il tracciato indicato sul piano delle infrastrutture con la lettera C. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 aprile 2002 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia interamente accolta. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore dell'attore, al più presto, il 22 marzo 2002. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 23 marzo 2002, è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2002 per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il
26 aprile 2002. Introdotto il 24 aprile 2002, l'appello è dunque tempestivo.
L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative ai diritti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se esso è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto il Pretore ha fissato il valore delle domande, non indicato dalle parti, in fr. 15 000.- (sentenza impugnata, consid. 8). Ne discende, anche sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello.
Il nuovo proprietario delle particelle n. __________e __________, __________ __________, iscritto nel registro fondiario il 19 novembre 2001, non è subentrato nel processo, che è continuato tra le parti in causa. Al momento di acquistare i fondi egli era a conoscenza del processo pendente (verbali, pag. 23). L'attuale sentenza, una volta passata in giudicato, gli sarà quindi opponibile giusta l'art. 110 cpv. 1 CPC.
Giusta l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra l'altro, le condotte dell'acqua potabile e i tubi della fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. La concessione di una condotta necessaria presuppone che il proprietario del fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329). Egli non deve avere a disposizione, in altri termini, soluzioni alternative, tecniche o giuridiche (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi sproporzionati. Il diritto di condotta necessaria obbliga il proprietario gravato a subire una limitazione del suo diritto di proprietà solo in quanto ciò sia necessario per rimediare allo stato di necessità in cui si trova l'avente diritto (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 39 ad art. 691 CC; I CCA, sentenza del 22 gennaio 2000 in re M.). Spetta a chi rivendica una servitù di condotta dimostrarne l'esigenza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 39 ad art. 691 CC; Rep. 1984, 329) e offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di determinarlo, non al proprietario del fondo di formulare domande di indennità (Rep. 1981 pag. 131; Meier-Hayoz, op. cit., n. 54 ad art. 691 CC).
Il Pretore ha ricordato anzitutto che in origine le particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________formavano un'entità unica, appartenente al padre delle parti, e che le infrastrutture litigiose erano state posate e costruite per l'uso dell'azienda agricola che vi sorgeva. Egli ha rilevato altresì che al momento della divisione ereditaria, avvenuta nel __________, e del frazionamento e della ripartizione dei fondi n. __________e __________tra i due fratelli, portata a termine nel dicembre del 1999, non era stata iscritta nel registro fondiario alcuna servitù di condotta. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che nel frattempo l'attore ha trovato altre soluzioni sia per le canalizzazioni, in particolare attraverso la costruzione di un pozzo perdente e di una cisterna sul suo fondo, sia per le condotte e per i collegamenti elettrici, mediante l'installazione di un nuovo quadro elettrico e dei necessari collegamenti. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accolto la petizione limitatamente alla domanda di servitù per l'evacuazione degli scarichi di un lavandino e dell'acqua piovana dalla particella n. __________ a carico della particella n. __________, respingendo le altre domande.
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione dei fondi e le relative infrastrutture. Quanto all'evacuazione dell'acqua piovana, egli sostiene in sintesi che la realizzazione di un pozzo perdente sulla sua particella n. __________ non è una soluzione alternativa al diritto di condotta da lui rivendicato. Afferma poi che l'otturazione della condotta al confine tra il fondo n. __________ e il n. __________, eseguita dal convenuto nel 1996, impedisce alle acque raccolte nel proprio pozzo perdente di defluire nella condotta, con formazione di allagamenti sulla sua proprietà in caso di forti piogge. Un valido rimedio consisterebbe, secondo l'attore, nella posa di un pozzo perdente più profondo, ma la spesa di
fr. 5903.30 sarebbe sproporzionata rispetto a quella necessaria per il ripristino della condotta.
Quest'ultima affermazione non trova riscontro agli atti. Invano si cercherebbe nell'incarto un qualsiasi riscontro tecnico o peritale sulla capienza del pozzo perdente e sulle sue capacità di smaltimento, rispettivamente sul suo insufficiente funzionamento in caso di forti precipitazioni. Né si trovano dati che consentano di ritenere sproporzionato il costo di fr. 5903.30 (doc. N) necessario – stando all'attore – per formare un pozzo perdente di profondità adeguata. Incombeva all'attore dimostrare che l'unica possibilità di evacuare le acque dal suo fondo senza incorrere in costi sproporzionati consiste, anche dopo la costruzione del pozzo perdente, nel ripristinare la condotta otturata. Tale dimostrazione non si evince dagli atti. Poco importa dunque che l'otturazione della condotta a confine tra i fondi n. __________ e n. __________ possa avere contribuito, nell'estate del 2000, all'allagamento dei fondi. Del resto, altre cause dell'evento si desumono dall'istruttoria, come la mancanza di canalizzazioni per quanto riguarda le serre poste sul fondo n. __________ (rapporto del 30 maggio 2000 allestito dall'Ufficio tecnico comunale di __________. __________, doc. D, fotografie E1 e E2) e la particolare configurazione della zona, soggetta a inondazioni in caso di forti piogge (testimonianza di __________ __________, verbali, pag. 22).
L'appellante persiste nel chiede che si ripristini la situazione precedente ai dissapori insorti con il fratello e nel far valere che le condotte originarie erano state posate di comune accordo, ma dimentica che in concreto la causa non verte sullo scioglimento della comproprietà immobiliare, bensì su un diritto di condotta necessaria a norma dell'art. 691 CC. Che il convenuto abbia tollerato fino al 1996 la condotta sul proprio fondo è dunque irrilevante (Meier-Hayoz, op. cit., n. 40 e n. 54 ad art. 691 CC), così come ininfluente è la posa di comune accordo della condotta, avvenuta d'altronde quando l'azienda agricola formava un'unità. Le divergenze di opinione tra i due fratelli circa l'ammontare dell'eventuale indennità (doc. B e C) confermano che non esiste alcun contratto di servitù di condotta, contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante. In conclusione, su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon esito, sia per la domanda principale che per quella subordinata, non ravvisandosi i presupposti per una servitù di condotta necessaria.
Durante il sopralluogo del 31 agosto 2000 si è constatato in effetti che la cisterna situata sulla particella n.__________ è collegata a quella interrata nella particella n. __________ (verbale, pag. 6). Se non che, presupposto per l'iscrizione di una servitù di condotta è appunto l'esistenza di una “condotta”, vale a dire di un'opera atta al trasporto di sostanze o di energia attraverso il fondo serviente. Essa non deve solo condurre nel fondo medesimo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 14 ad art. 691 CC; Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 28 ad art. 691 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 199 n. 1848a; DTF 97 II 326). Nel caso specifico l'appellante chiede che sia iscritta una servitù non per attraversare il fondo del convenuto, ma per convogliare le sue acque nella cisterna di lui. La servitù di cui egli postula l'iscrizione non è quindi una servitù di condotta. Sia come sia, anche a tale proposito l'appellante avrebbe dovuto dimostrarne la necessità. Ancora una volta però il fascicolo processuale è silente circa l'esigenza di far passare una condotta attraverso il fondo del convenuto. Come già si è detto, l'onere della prova incombeva all'attore, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'inevitabilità della tubazione. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Nella misura in cui il quadro elettrico posto sulla particella n. __________è allacciato alla rete, iscrivere una servitù di condotta come quella rivendicata dall'attore è di principio possibile (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 35). Come si è ripetuto, nondimeno, uno dei presupposti per ottenere una servitù di condotta è lo stato di necessità. L'appellante nega di avere trovato una valida soluzione alternativa e riafferma il suo diritto alla servitù, richiamandosi ai costi da lui affrontati a suo tempo per la posa del quadro elettrico sul fondo del convenuto e al presumibile costo di un nuovo allacciamento, di “ben fr. 5947.45” (appello, punto 7.3). Egli non spende una parola tuttavia sulla necessità di un collegamento elettrico attraverso i fondi del convenuto per sfruttare il fondo n. 1855 conformemente alla sua destinazione (Rey, op. cit., n. 26 ad art. 691 CC). Ancora una volta egli perde di vista i criteri per la concessione di una servitù di condotta, limitandosi a rievocare i trascorsi delle parti, la costruzione di comune accordo di infrastrutture e la circostanza che nella causa conclusasi con lo scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________per frazionamento, nulla era stato previsto per regolare la sorte delle infrastrutture medesime e dei relativi investimenti. Simili argomentazioni sono infruttuose e non suppliscono alla mancata dimostrazione di uno stato di necessità.
Se non che, l'appellante si limita una volta di più a rievocare i passati contrasti con il fratello, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore – chiara, ancorché succinta – e spiegare su quale base poggi la sua richiesta. Come ha rilevato il primo giudice, al momento in cui l'originaria particella n. __________è stata frazionata nelle particelle n. __________e __________, le parti non hanno disciplinato gli allacciamenti dei loro fondi alle infrastrutture, né tanto meno hanno stipulato alcun contratto di servitù, né hanno fatto iscrivere un qualsivoglia diritto di condotta (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). In simili circostanze l'allacciamento degli stabili situati sulla particella n. __________ all'impianto dell'acqua potabile poggiava solo su una convenzione precaria, disdicibile in ogni tempo (DTF 103 II 100 in fondo). Il convenuto, proprietario del fondo
n. __________, poteva quindi mettere fine unilateralmente all'allacciamento, senza che l'attore possa rivendicare alcunché, salvo il diritto – dandosene i presupposti – a una condotta necessaria. In concreto l'appellante medesimo ammette di avere abbandonato, nel memoriale conclusivo, la richiesta di servitù di condotta per l'allacciamento all'acqua della particella n. __________. Sul ripristino dell'allacciamento l'appello si dimostra quindi sprovvisto di buon diritto, se non ai limiti della temerarietà.
Non è destinata a miglior sorte la richiesta intesa al rimborso di fr. 16 492.75 per la costruzione di nuove infrastrutture. Come si è già spiegato, le circostanze che hanno condotto allo scioglimento della comproprietà, in particolare le valutazioni assegnate a ogni immobile, non sono di rilievo. Contrariamente a quanto afferma l'appellante, per altro, al momento in cui è stata sciolta la nota comproprietà il costo delle infrastrutture ora litigiose non era stato oggetto di discussione, né il perito giudiziario lo aveva valutato proprio per mancanza di domande al riguardo (deposizione di __________ __________, verbali, pag. 17). Ne segue che l'appello riesce infondato anche su quest'ultimo punto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario