Incarto n.: 11.2001.00093

Lugano 20 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .__.__ (rinuncia all'eredità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 luglio 2001 da

__________ __________ -, __________ (patrocinata dall'avv. __________ - __________, __________)

nell'ambito della successione relitta da __________ __________ (1952), già domiciliato a __________, deceduto ad __________ il ____________________ 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto 30 luglio 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, le ha negato l'assistenza giudiziaria;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1952), cittadino svizzero domiciliato a __________, è deceduto ad __________ il ____________________ 2001, lasciando come eredi legittime la moglie __________ nata __________ e la madre __________ __________. Il 16 luglio 2001 queste ultime hanno instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché fosse accertata la loro rinuncia all'eredità, oberata, e hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Statuendo il 30 luglio 2001, il Pretore ha ordinato la liquidazione dell'eredità, oberata, e ha invitato l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ a procedere in tal senso. Ha respinto tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria, pur rinunciando al prelievo di tasse o spese.

C. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria __________ __________ è insorta con un appello del 2 agosto 2001 nel quale chiede di essere ammessa a tale beneficio, sia in prima sia in seconda sede.

Considerando

in diritto: 1. L'assistenza giudiziaria può essere sollecitata in ogni stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decide una volta esperite le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). Presupposti per ottenere tale beneficio sono – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). Il requisito dell'indigenza è da­to quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

  1. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria poiché la rinuncia delle eredi era presunta, trattandosi di una successione oberata (art. 566 cpv. 2 CC), onde l'inutilità dell'assistenza da parte di un legale. L'appellante obietta che il patrocinio di un avvocato era necessario invece per la sua situazione personale. Adduce di avere poca dimestichezza con l'italiano, di essere stata tenuta all'oscuro della situazione finanziaria in cui versava il marito, di non conoscere le leggi applicabili e afferma che ad ogni modo non sarebbe stata in grado di scrivere al Comune di origine del marito né all'Ufficio di esecuzione per ottenere i documenti necessari. Essa sottolinea inoltre di non poter far fronte in modo autonomo alle spese legali, dato che con il suo stipendio mensile di fr. 2'700.– lordi e la rendita di vedovanza di fr. 494.– essa non ha disponibilità, dovendo già rimborsare un debito di fr. 15'680.– per pigioni arretrate.

  2. L'appellante si è rivolta a un legale dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC per la rinuncia alla successione (istanza del 16 luglio 2001, pag. 2). Nella fattispecie l'insolvenza del defunto risultava nondimeno da atti ufficiali risalenti addirittura al 1987 (doc. D: 153 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 282'276.75), sicché la rinuncia era presunta (art. 566 cpv. 2 CC). Nella fattispecie occorreva, se mai, accettare l'eredità, o con dichiarazione esplicita o ingerendosi negli affari della successione (Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 566 con riferimenti). Ora, l'erede che dopo tre mesi dichiara di rinunciare a una successione oberata compie un atto superfluo. L'autorità preposta a ricevere le dichiarazioni di rinuncia si limita, in casi del genere, a constatare l'esistenza di un'eredità oberata e ne dà avviso al giudice del fallimento (art. 193 cpv. 2 LEF). Questi, a sua volta, ordina la relativa liquidazione in via di fallimento (art. 193 cpv. 3 LEF; Schwander, op. cit., n. 4 ad art. 574, n. 6 e 7 ad art. 597 CC).

  3. I presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria sono già stati evocati (sopra, consid. 1): oltre alla grave ristrettezza finanziaria dell'interessato, è necessario – come detto – che la procedura intrapresa abbia probabilità di buon esito (art. 157 CPC). Il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la mera consultazione di un avvocato, al di fuori di una causa, non è previsto invero né dal diritto cantonale (art. 156 cpv. 1 CPC: “l'assistenza giudiziaria si chiede in ogni stadio della causa”) né dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (si veda, sotto l'egida del vecchio art. 4 Cost.: DTF 121 I 321 consid. 2; Hottelier, Les garanties de procédure, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 814, § 51 n. 16; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, pag. 700 n. 1535 e pag. 702 n. 1539 in fine). E la causa, come detto, deve avere parvenza di fondamento.

  4. In concreto l'appellante ha chiesto al Pretore, insieme con la madre del defunto, di accertare la sua rinuncia alla successione oberata (istanza del 16 luglio 2001). Da un lato tale domanda era del tutto inutile, la rinuncia a una successione oberata essendo – come si è visto – presunta dopo la scadenza del termine di tre me­si. Dall'altro la domanda era improponibile, l'erede escluso dalla successione per intervenuto decorso dei tre mesi non aven­do diritto di ottenere dall'autorità preposta a ricevere le rinunce un'attestazione ufficiale circa la sua qualità di rinunciante presunto. La “causa” promossa non aveva dunque alcuna probabilità di esito favorevole. Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante, a prescindere dall'indigenza di costei, andava respinta (ancorché per motivi diversi da quelli addotti dal Pretore). Infondato, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante in questa sede deve essere respinta, al gravame difettando sin dall'inizio il requisito della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Della situazione finanziaria dell'appellante si tiene conto nondimeno nella commisurazione della tassa di giustizia, volutamente contenuta.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante.

  1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione all'avv. __________ -__________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

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