11.2001.5

Incarto n.: 11.2001.00005

Lugano 14 febbraio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 giugno 1999 da

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________a, __________)

contro

__________ __________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),

giudicando ora sul decreto cautelare del 14 dicembre 2000 con cui il Pretore ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 1'468.– per la moglie e di fr. 700.– per la figlia;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 dicembre 2000 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 14 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ __________ (1952) ed __________ __________ (1966), cittadina __________, si sono sposati il ____________________ 1997 a __________. Dall'unione è nata __________ il ____________________ 1998. Il marito, meccanico, ha lavorato come indipendente fino al 9 aprile 1999, quando la sua officina è stata chiusa per fallimento, dopo di che ha conseguito prestazioni assistenziali e di disoccupazione. Prima del matrimonio la moglie, diplomata in economia all'Università di __________ __________, ha lavorato nel suo paese come segretaria-traduttrice. Nel novembre del 1998 essa si è annunciata all'Ufficio regionale di collocamento come persona in cerca d'impiego a tempo pieno, senza tuttavia percepire indennità. Dall'aprile del 1999 ha poi svolto per alcuni periodi attività lucrativa come cameriera.


C. Il 3 gennaio 2000 __________ __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore per l'emanazione di misure provvisionali, chiedendo l'affidamento della figlia, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e l'ingiunzione al coniuge di non avvicinarvisi, facendo valere che dopo un litigio il marito si era allontanato da casa con la bambina. L'indomani __________ __________ __________ ha presentato a sua volta domanda di misure provvisionali, postulando l'affidamento di __________, l'assegnazione dell'appartamento coniugale (con divieto alla moglie di accedervi), il versamento di un contributo alimentare in favore suo e della figlia di fr. 1'300.– mensili, oltre agli assegni integrativi. Lo stesso giorno il Pretore ha decretato le misure postulate dalla moglie, ma – vista l'istanza del marito – le ha immediatamente sospese, disponendo il collocamento della bambina alla __________ __________ __________ di __________. All'udienza del 12 gennaio 2000, indetta per la discussione delle reciproche richieste cautelari, le parti hanno definito di comune intesa l'assetto provvisionale, nel senso che __________ sarebbe rimasta affidata alla custodia congiunta dei genitori, che costoro ritiravano le istanze cautelari pendenti e le denunce penali, impegnandosi a riprendere la vita in comune e a sospendere ulteriormente la procedura di divorzio. L'intesa è stata omologata dal Pretore, che ha revocato i provvedimenti già adottati.

D. Dal 1° febbraio 2000 la moglie si è nuovamente iscritta alla disoccupazione, annunciando la sua disponibilità a lavorare a tempo pieno, e ha conseguito le relative indennità. Il marito è stato assunto il 1° marzo 2000 come meccanico dalla __________ __________ __________, __________, con uno stipendio mensile di fr. 5'200.– lordi oltre la tredicesima. Il 28 giugno 2000 __________ __________ __________ __________ ha domandato la riattivazione della procedura di divorzio. Con ordinanza del 30 giugno 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per adeguare le conclusioni all'entrata in vigore del nuovo diritto. Nel suo allegato del 13 luglio 2000 l'attrice ha confermato l'azione di divorzio e ha postulato, in parziale modifica della convenzione sottoscritta a suo tempo, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare indicizzato per la bambina di fr. 800.–, fr. 980.–, fr. 1'040.– e fr. 1'300.– secondo le fasce d'età (oltre a metà di eventuali spese straordinarie), una pensione alimentare di fr. 500.– per sé fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte della figlia, la ripartizione a metà delle prestazioni di libero passaggio, la liquidazione del regime matrimoniale e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 2'000.–, subordinatamente l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ __________ non ha presentato nuove conclusioni.

E. Ai primi di settembre del 2000 il marito ha lasciato l'abitazione coniugale. Il 28 settembre successivo __________ __________ __________ __________, adducendo un peggioramento del suo stato di salute e la sospensione delle indennità di disoccupazione (in seguito a una verifica sulla sua idoneità al collocamento), ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2'534.– mensili fino al compimento del sesto anno da parte della figlia e a fr. 900.– fino al sedicesimo. Il medesimo giorno essa ha instato per l'adozione di misure provvisionali, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre) e, dal 1° settembre 2000, contributi di mantenimento di

fr. 800.– per __________ (oltre alla metà di eventuali spese straordinarie) e di fr. 2'534.– per sé. Quello stesso giorno ha avuto luogo l'audizione dei coniugi, i quali hanno confermato al Pretore la volontà di divorziare, demandandogli la decisione sulle sue conseguenze. Dopo l'audizione si è tenuta la discussione dell'istanza provvisionale. __________ __________ __________ ha offerto fr. 700.– mensili per la figlia, si è opposto al versamento di ulteriori contributi (facendo valere gli oneri alimentari del suo precedente matrimonio) e ha acconsentito all'assegnazione alla moglie dell'appartamento coniugale, reclamandone tuttavia il mobilio, salvo quello della camera della bambina. Entrambe le parti hanno offerto prove.

F. All'udienza del 19 ottobre 2000, indetta per l'interrogatorio formale, i coniugi hanno concordato il diritto di visita del padre alla figlia in una giornata la settimana e, d'accordo il Pretore, hanno rinunciato a tutti i testimoni tranne uno. Per la durata della causa il primo giudice ha fissato inoltre un contributo di mantenimento per la bambina di fr. 700.– mensili, incluso l'assegno di famiglia. Ultimata l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2000 l'istante ha domandato che il diritto di visita fosse disciplinato secondo gli accordi intercorsi, ha aumentato a fr. 952.– mensili il contributo chiesto per la bambina (oltre alla metà delle eventuali spese straordinarie), ha diminuito a fr. 1'872.80 quello per sé, si è opposta all'assegnazione di mobili e suppellettili al coniuge e ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3'000.– o, in subordine, l'assistenza giudiziaria. Il convenuto ha sollecitato l'assegnazione di determinati oggetti, ha chiesto la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità pattuite, ha offerto fr. 700.– mensili per la figlia e la metà di eventuali spese straordinarie, opponendosi alle ulteriori richieste.

G. Statuendo il 14 dicembre 2000, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia, ha stabilito il diritto di visita del padre in almeno una giornata la settimana, alternativamente il sabato o la domenica dalle 9.00 alle 18.00, ha fissato in fr. 1'468.– mensili il contributo di mantenimento per l'istante e in fr. 700.– mensili (compreso l'assegno di famiglia) quello per __________, ha disposto il riparto a metà (previa consultazione del padre) di eventuali spese straordinarie per la bambina, ha respinto la domanda di provvigione ad litem e ha rinunciato a riscuotere spese, compensando le ripetibili.

H. Contro il decreto appena citato è insorto __________ __________ __________ con un appello del 29 dicembre 2000 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che in riforma del giudizio impugnato egli sia tenuto a versare solo fr. 700.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare di base). Con decreto del 9 gennaio 2001 la presidente di questa Camera ha negato al gravame effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2001 __________ __________ __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando l'assistenza giudiziaria.

I. Il 9 ottobre 2001 la giudice delegata ha invitato l'appellante a esibire le ricevute dei versamenti a favore dell'ex moglie e del figlio maggiorenne, sollecitando dall'appellata una decisione circa la sua idoneità al collocamento e i conteggi delle indennità di disoccupazione. Questa ha prodotto quanto richiesto il 16 e il 26 ottobre 2001; il marito il 22 ottobre 2001. Il 29 ottobre 2001 la documentazione è stata vicendevolmente intimata alle parti, con facoltà di chiedere entro cinque giorni la convocazione al dibattimento finale. __________ __________ __________ è rimasto silente, mentre __________ __________ __________ __________ vi ha rinunciato esplicitamente il 7 novem­bre 2001, opponendosi tuttavia all'acquisizione di parte della documentazione prodotta in appello.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC, applicabile in concreto giusta l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di man­tenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare

n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Per quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali continuano a essere trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Continua a valere altresì, in appello, il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1 e 2), riservata l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che vige nel diritto di filiazione (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

  1. In questa sede l'appellante produce attestati del versamento all'ex moglie di fr. 1'000.– mensili dal giugno 2000 al gennaio 2001, lettere del 1° giugno e del 4 luglio 2001 dell'Istituto delle assicurazioni sociali (secondo i quali l'assegno di famiglia di base è stato percepito direttamente dalla madre fino all'aprile 2001) e una comunicazione del 25 settembre 2001 con cui la Pretura del Distretto di Bellinzona ha comunicato al suo datore di lavoro la riduzione a fr. 1'779.– mensili della trattenuta di stipendio (documenti trasmessi con lettera del 16 ottobre 2001). Da parte sua l'appellata ha documentato le indennità di disoccupazione percepite dal giugno al settembre 2001 e ha esibito una decisione 17 ottobre 2000 dell'Ufficio del lavoro in merito alla sua idoneità al collocamento (documenti trasmessi con lettere del 22 e 26 ottobre 2001). Essa si oppone all'acquisizione dei documenti inoltrati dalla controparte, facendo valere che il principio inquisitorio non si applica in ambito di contributi di mantenimento fra coniugi, che in appello resta in discussione unicamente la pensione per lei stessa e che gli scritti posteriori all'emanazione del giudizio impugnato (lettere del 26 ottobre e del 7 novembre 2001) sono in ogni modo inammissibili.

a) Invero, parte della documentazione prodotta dal ricorrente (due estratti bancari e la corrispondenza inerente agli assegni di famiglia), così come i conteggi della cassa disoccupazione inoltrati dall'istante, riguardano fatti successivi al 14 dicembre 2000, quando il Pretore ha emesso il decreto impugnato. Ora, come si è detto, la facoltà di invocare fatti nuovi in sede di ap­pello (art. 423b cpv. 2 CPC, che riprende l'art. 138 cpv. 1 CC) riguarda solo la procedura – ordinaria – contro le sentenze di merito, non quella – sommaria – contro i decreti cautelari (sopra, consid. 1). Circostanze posteriori all'emanazione del decreto cautelare non possono dunque essere considerate in appello. Non compete a questa Camera statuire come autorità di primo grado, tenendo conto di fatti che nel dicembre del 2000 il primo giudice nemmeno avrebbe potuto accertare (I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 nella causa R., consid. 8 in fine). Del resto, dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, le misure provvisionali possono sempre essere adattate alle nuove circostanze (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). I documenti citati non sono dunque ricevibili ai fini del giudizio. Resta da valutare se l'ulteriore documentazione, attinente a fatti intervenuti prima del dicembre 2000, possa essere acquisita agli atti in virtù del diritto di filiazione.

b) Nella fattispecie l'appellante ha prodotto ricevute attestanti il versamento di fr. 1'000.– mensili in favore dell'ex moglie dal giugno al dicembre 2000, chiedendo che nel calcolo del proprio fabbisogno si tenga conto degli oneri alimentari di complessivi fr. 2'200.– mensili derivanti dal primo matrimonio (appello, pag. 3). Come si è visto, tutto quanto riguarda figli minorenni è retto – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC), nel senso che il giudice di ogni grado non è vincolato alle richieste né alle allegazioni o alle prove offerte e chiarisce il caso di propria iniziativa (sopra, consid. 1). Tale precetto è inteso però alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti, ipotesi estranea al caso in esame, come si vedrà in seguito. La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che tale principio non esonera la parte in causa, specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 239 consid. 2b con riferimenti). In concreto la sussistenza dell'onere alimentare era stata contestata dalla controparte già in primo grado (verbali, pag. 4 in alto). Nonostan­te ciò, l'interessato non ha provato gli asseriti versamenti; anzi, ha rinunciato alla testimonianza dell'ex moglie (verbali, pag. 5 e 8). In simili circostanze non spetta alla Camera supplire alle sue omissioni.

c) È possibile invece tenere conto della decisione presa il 17 ot­tobre 2000 dall'Ufficio del lavoro sull'idoneità al collocamento della moglie, giacché pertinente alla determinazione della capacità lucrativa di lei, elemento rilevante non solo per stabilire la pensione in favore dell'appellata, ma anche quella per la figlia. Poco importa che il contributo di fr. 700.– mensili per la bambina non sia stato appellato, giacché in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera deve intervenire d'ufficio ove tale contributo risulti insufficiente (DTF 122 III 408 con-sid. 3d). Sulla questione si tornerà oltre (consid. 9 e10). Non è il caso per contro di procedere all'audizione di __________, che ha appena 4 anni (art. 144 cpv. 2 CC; Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes in: AJP 12/1999 pag. 1582). Ciò premesso, l'appello può essere vagliato nel merito.

  1. Il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 4'977.– netti, compresa la quota di tredicesima e l'assegno familiare di base, mentre ha ritenuto la moglie inabile al lavoro per motivi di salute e per le cure da prestare alla bambina. Egli ha quindi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, canone di locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 234.–, assicurazione economia domestica fr. 27.–, trasferte fr. 200.–, imposte stimate fr. 214.–), quello minimo della moglie in fr. 1'683.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, canone di locazione

fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 57.75) e quello in denaro della figlia in fr. 700.–. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dal reddito totale (guadagno del marito e assegno integrativo di fr. 525.– percepito dalla madre), è risultata un'eccedenza di fr. 619.– mensili, che suddivisa a metà tra i coniugi ha dato un contributo mensile di fr. 1'468.– per l'istante e di fr. 700.– per la bambina dal 1° settembre 2000.

  1. L'appellante fa valere anzitutto che la decisione sull'idoneità al collocamento della moglie non è ancora stata presa, che tale procedura è stata causata dalle condizioni “draconiane” poste dall'assicurata per l'accettazione delle proposte d'impiego e che in caso di malattia essa beneficia delle prestazioni dell'assicurazione __________ in sostituzione delle indennità di disoccupazione. Egli chiede pertanto che all'appellata sia computato un reddito netto mensile di fr. 1'600.– per le indennità di disoccupazione che potrebbe percepire, o almeno di fr. 400.– per i lavori di piccola sartoria e stiratura che svolge, o potrebbe svolgere, a domicilio.

a) Dagli atti emerge che l'interessata, diplomata in economia all'Università di __________ __________, si è iscritta alla disoccupazione la prima volta il 2 novembre 1998, annunciando la disponibilità a lavorare a tempo pieno come cameriera o cucitrice, senza tuttavia percepire indennità di disoccupazione (richiamo dell'incarto dall'Ufficio regionale di collocamento [URC], fascicolo verde, conferma d'iscrizione del 23 novembre 1998; fascicolo rosa, verbale del 25 marzo 1999). Essa ha partecipato a giornate di valutazione delle sue competenze professionali, in esito alla quale è stata ritenuta idonea per un'attività di cameriera presso esercizi pubblici di livello inferiore come bar, caf­fè, snack bar o grottini (richiamo dall'URC, fascicolo blu, valutazione del 25/26 febbraio 1999). Da aprile ad agosto 1999 e da ottobre 1999 a gennaio 2000 essa ha poi lavorato come cameriera (richiamo URC, fascicolo verde, curriculum vitæ del 30 aprile 2000), iscrivendosi nuovamente alla disoccupazione il 1° febbraio 2000, sempre come persona in cerca d'impiego a tempo pieno (richiamo URC, fascicolo verde, conferma di iscrizione del 15 febbraio 2000). Da tale data l'istante ha cominciato a percepire indennità giornaliere di fr. 99.30 lordi, oltre all'assegno per i figli (doc. P-R, BB-CC).

b) L'appellata obietta di non incassare più le indennità di disoccupazione (da ultimo: act. X, osservazioni pag. 2), ma l'argomentazione sfiora la temerarietà, ove appena si consideri che essa ha ricevuto da tempo la decisione 17 ottobre 2000 dell'Ufficio del lavoro circa la sua idoneità al collocamento (prodotta in appello con lettera del 26 ottobre 2001). Del resto, volendo prescindere – per ipotesi – dalla documentazione assunta agli atti in questa sede, fino all'agosto 2000 l'istante ha percepito le indennità di disoccupazione. Spettava quindi a lei rendere verosimile l'interruzione dell'entrata, tanto più che – di principio – i suoi diritti non si sarebbero esauriti fino alla scadenza del termine quadro, ossia il 6 febbraio 2002 (doc. P, in basso). È vero che il 4 settembre 2000 l'Ufficio regionale di collocamento ha sottoposto all'Ufficio cantonale del lavoro il caso dell'assicurata affinché valutasse la relativa idoneità al collocamento (doc. AA), tuttavia la semplice apertura di una procedura di verifica ancora non bastava per far presumere la cessazione definitiva di ogni indennità, almeno a un esame dei fatti sommario, limitato alla verosimiglianza.

c) L'interessata afferma di essersi gravemente ammalata. Agli atti figurano in effetti certificati medici del dott. __________ __________, i quali attestano una totale inabilità al lavoro dal 10 al 31 agosto 2000 (doc. V), e nuovamente dal 13 settembre 2000, per un periodo preventivato in tre mesi a causa di “ipertireosi” e “depressione ansiosa in [parte] reattiva” (doc. U e Z). Ciò era noto tuttavia all'Ufficio del lavoro, che ha giudicato l'appellata idonea al collocamento nonostante la momentanea inabilità lucrativa (decisione del 17 ottobre 2000, motivazioni a tergo, prodotta in appello il 26 ottobre 2001). Per il resto, in caso di malattia l'assicurato ha diritto a 34 indennità giornaliere (art. 28 cpv.1 LADI) e, in seguito, a quelle dell'assicurazione per perdita di guadagno __________ (richiamo URC, fascicolo bianco, dichiarazione del 15 febbraio 2000). Dalle indennità di disoccupazione sono infatti prelevati i relativi contributi (conteggi doc. P-R, BB-CC). Ne segue che, a un esame sostanzialmente sommario come quello che informa l'emanazione di misure provvisionali, la malattia dell'interessata non appare avere un'influenza rilevante sulle sue entrate.

d) L'appellata soggiunge di avere cominciato a lavorare come cameriera a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dal marito, mentre in precedenza aveva sempre fatto la casalinga. Inoltre sottolinea che da quando il marito ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale essa deve occuparsi a tempo pieno della bambina, onde la sua inidoneità al collocamento. Dagli atti risulta invero che essa ha rifiutato diverse proposte d'impiego, adducendo difficoltà a lavorare a turni per le cure da prestare alla figlia e impedimenti allo spostamento in mancanza di un proprio mezzo di trasporto (doc. AA). L'Ufficio cantonale del lavoro ha ritenuto siffatti rifiuti giustificati, costatando che l'assicurata, ancora il 12 ottobre 2000, aveva confermato la sua disponibilità a svolgere un'occupazione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 (decisione del 17 ottobre 2000, motivazioni a tergo, prodotta in appello il 26 ottobre 2001). Inoltre in una precedente audizione essa aveva spiegato che, quando lavorava, portava giornalmente la figlia alla __________ __________ __________ di __________ (richiamo URC, fascicolo giallo, verbale del 15 maggio 2000). Sia come sia, nella fattispecie non si intravedono, a un esame sommario, elementi per ritenere che la moglie non continui a percepire indennità di disoccupazione (sopra, consid. 1b) o le sostitutive indennità per perdita di guadagno (sopra, consid. 1c). Con ciò, essa beneficia verosimilmente di un introito effettivo, di cui occorre tenere conto nel calcolo dei contributi di mantenimento. Neppure l'appellante pretende invece che si debba imputare alla moglie un reddito ipotetico superiore. Non è questa la sede, pertanto, per valutare se e in che misura sia ragionevolmente esigibile dall'appellata un'attività lucrativa a tempo pieno e se siffatto impegno sia concretamente compatibile con le cure e l'educazione che essa deve prestare alla figlia.

e) L'appellante rammenta che, secondo la deposizione dell'investigatore privato assunto dalla controparte, la moglie svolge piccoli lavori di sartoria a domicilio, attività che le renderebbero fr. 400.– mensili. L'appellata sostiene che la citata testimonianza è “falsa” e ”inconferente” e che, in ogni modo, si è trat­tato di un'attività meramente temporanea, limitata al 22 agosto 2000 per un massimo di tre ore settimanali, dovuta al fatto che in quel periodo il marito nulla le versava per il mantenimento. In realtà non è dato a divedere per quale motivo il testimone avrebbe dovuto deporre il falso. In ogni modo, dalla deposizione non è possibile determinare se l'attività in questione sia stata svolta con regolarità e assiduità. L'investigatore ha indicato soltanto che l'interessata “aveva un lavoro”, “stirava e cuciva per fr. 10.– l'ora” e “lavorava in casa fino a tarda ora” (deposizione __________ __________, verbali pag. 10). Inoltre egli ha lavorato per l'interessata solo dall'8 luglio al 22 agosto 2000 (deposizione __________ __________, verbali pag. 9), periodo in cui essa ha soggiornato in __________ per un mese (interrogatorio formale, verbali pag. 3, risposta 5). Ne segue che, a un esame sommario, non emergono elementi sufficientemente concreti per accertare un introito fisso di fr. 400.– mensili da tale attività.

f) Per quanto attiene all'ammontare delle indennità percepite dalla moglie, nel periodo da febbraio ad aprile 2000 essa ha incassato una media di fr. 1'829.15 netti, incluso l'assegno familiare di base (doc. P-R). Agli atti non figura il conteggio per il mese di giugno 2000; nel luglio e agosto 2000 i giorni controllati sono stati appena una decina e non bastano per essere presi come riferimento (doc. BB-CC). Inoltre mancano tutti i conteggi delle indennità dell'assicurazione per perdita di guadagno, cui l'interessata aveva diritto dal 10 agosto 2000, quando è entrata in malattia (doc. U-Z). Tutto considerato, a un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, il reddito mensile dell'appellata può dunque essere prudentemente valutato in fr. 1'800.– netti, compreso l'assegno di famiglia.

  1. Il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in complessivi fr. 4'977.– netti, compresa la quota parte di tredicesima e l'assegno di famiglia che il convenuto avrebbe potuto ricevere per il tramite del suo datore di lavoro. L'importo non è contestato dalle parti, ma il principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (sopra, consid. 1) impone una verifica. Infatti, come si è visto (sopra, consid. 4f) l'assegno di famiglia è stato percepito fino all'agosto 2000 direttamente dalla moglie e non vi è ragione di ritenere che dopo di allora essa non l'abbia più ricevuto, tanto me­no ove si consideri che di regola in caso di separazione dei genitori il contributo è elargito all'affidatario (art. 11 cpv. 2 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). Il red­dito del ricorrente va ricondotto, ciò posto, a complessivi fr. 4'794.75 men­sili, cioè al salario netto di fr. 4'398.35 (doc. 5, 7 a 12), più la quota di tredicesima di fr. 396.40 senza la deduzione del “secondo pilastro” (doc. 13).

  2. Il primo giudice ha inserito nel “reddito globale” della famiglia l'assegno integrativo di fr. 525.– percepito dalla madre per la figlia. Tale criterio non è corretto. In effetti, gli assegni di famiglia – come l'assegno di base, quello per giovani in formazione o per invalidi, quello integrativo e quello di prima infanzia – sono prestazioni sociali di carattere integrativo (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). Mentre l'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi è riconosciuto al genitore che svolge un'attività lucrativa dipendente a prescindere dall'am­montare del reddito (art. 6 e art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono sussidiari, stan­ziati cioè nella misura in cui il reddito disponibile del genitore è inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge). Ciò vale anche per l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se il reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI l'autorità deve conoscere previamente l'ammontare del contributo per il figlio. L'importo dell'assegno, “incluso l'eventuale assegno di base nonché gli even­tuali obblighi alimentari”, è pari in effetti “alla differenza tra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI e i limiti minimi” (art. 27 cpv. 1 della legge). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia.

  3. L'appellante chiede che nel calcolo del suo fabbisogno minimo siano considerati gli oneri alimentari mensili da lui dovuti dopo il primo divorzio, di fr. 1'500.– per l'ex moglie e di fr. 700.– per il figlio maggiorenne. Egli reputa di avere sufficientemente provato l'esborso producendo la sentenza di divorzio e, in questa sede, i giustificativi dei versamenti di fr. 1'000.– mensili all'ex moglie per i mesi da giugno 2000 al gennaio 2001. Come detto, tali documenti non sono ricevibili ai fini del giudizio (sopra, consid. 1b). Oltre a ciò, il mantenimento del coniuge prevale su quello di un figlio maggiorenne, com'è __________h, nato nel 1978 (I CCA, sentenza 31 marzo 1999 nella causa P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 28 ad art. 125 CC). E su quello di un figlio maggiorenne prevale anche quello di un figlio minorenne (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrecht, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35). Resta quindi da valutare, sulla base degli atti del Pretore, se il ricorrente abbia reso sufficientemente verosimile di avere tuttora a suo carico la pensione alimentare per l'ex moglie, di fr. 1'500.– mensili.

Ora, secondo la sentenza del 9 settembre 1996 emessa dal medesimo Pretore, l'interessato è tenuto al versamento di un contributo alimentare di fr. 1'500.– mensili all'ex coniuge “finché essa non avrà trovato un impiego remunerato che le consenta di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno, riservata la riduzione del contributo” in caso di aumento della rendita d'invalidità (doc. 6, consid. 2.1). Dagli atti si evince inoltre che il 12 gennaio 2000 era pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'imprecisata procedura inerente ai predetti contributi (verbale del 12 gennaio 2000, pag. 2, n. 6). E in occasione del contraddittorio la controparte aveva esplicitamente contestato che siffatti oneri fossero ancora attuali (verbali, pag. 4 verso l'alto). Nella duplica l'interessato ha riconosciuto di non averne più versati nel corso degli ultimi tre anni, salvo fr. 1'000.– mensili in agosto e settembre 2000 (verbali, pag. 4 verso il basso), senza però dimostrarli; anzi, le parti hanno rinunciato alla deposizione dell'ex moglie (verbali, pag. 5 e 8). Quanto alla creditrice, non risulta che essa abbia mai intrapreso procedure per l'incasso delle pensioni scadute (estratto UEF dell'8 febbraio 1999, doc. L nell'inc. ..__________). In siffatte circostanze, dopo un'interruzione pacifica nei pagamenti di oltre tre anni, non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che la pensione stabilita nella citata sentenza sia ancora attuale, almeno a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali.

  1. Per il resto, come detto, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 234.–, assicurazione economia domestica fr. 27.–, trasferte fr. 200.– e fr. 214.– per imposte stimate). L'appellante non muove obiezioni al riguardo e non vi sono pertanto motivi per verificare il calcolo, il fabbisogno in denaro della figlia essendo interamente coperto, come si vedrà in appresso. Il fabbisogno minimo della moglie è stato accertato dal primo giudice in complessivi fr. 1'683.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 57.75). In quest'ultimo manca tuttavia l'onere fiscale. Ora, secondo la tassazione del 21 febbraio 2000 nel biennio 1999-2000 i coniugi erano esenti da imposte (richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione). Non appena scisse le partite fiscali dei due ai fini della tassazione intermedia, tuttavia, la moglie dovrà pagare il dovuto, né i coniugi versano in ristrettezze tali da giustificare l'omissione del carico tributario (DTF 126 III 356 consid. aa, con­fermato in DTF 127 III 70 in alto). A questo titolo va dunque inserito nel fabbisogno minimo dell'interessata un importo di fr. 70.– mensili, stimato secondo prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298 consid. 4). Le necessità dell'appellata assommano dunque, per finire, a fr. 1'752.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, pigione fr. 600.–, cassa malati fr. 57.75, imposte fr. 70.–).

  2. Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 700.– mensili con l'argomento che gli importi esposti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo vanno adattate alla realtà locale e al reddito modesto dei genitori. Le parti non contestano tale cifra. Sennonché, come noto (sopra, consid. 2c), trattandosi di figli minorenni il giudice non è vincolato alle richieste di giudizio (in applicazione del principio inquisitorio illimitato: DTF 122 III 408 consid. 3d).

a) Per prassi costante questa Camera determina bensì i fabbisogni di figli minorenni in base alle predette raccomandazioni, adattandole di caso in caso (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 301 consid. 5). La loro versione più recente, edita nel gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372), indica per un figlio unico fino ai 6 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1'850.– mensili, di cui fr. 660.– per la cura e educazione, che il genitore affidatario può fornire in natura nella misura in cui non lavori fuori casa (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). In concreto la madre non esercita attualmente attività lucrativa. È iscritta tuttavia alla disoccupazione con una disponibilità a tempo pieno ed è quindi tenuta non solo ad accettare ogni lavoro adeguato che le è proposto, ma anche a frequen­tare eventuali corsi, a partecipare a colloqui e a rispettare le prescrizioni di controllo (v. art. 17 LADI). Appare equo tenere conto perciò di un suo impegno effettivo al 50%, di modo che dal fabbisogno in denaro della figlia vanno tolti fr. 330.– mensili. Dal momento in cui comincerà a lavorare a tempo pieno, l'appellata potrà sempre chiedere una modifica del contributo provvisionale dovuto per la figlia. Inoltre va adattato al caso specifico il costo dell'alloggio, che non ammonta a fr. 335.– (valore medio stimato dalle raccomandazioni), ma a fr. 240.– (quota dell'onere di alloggio, di fr. 840.–, pagata dalla madre affidataria: doc. S, dedotta la parte di fr. 600.– imputata nel fabbisogno della genitrice: sopra, consid. 8). Tutto considerato, il fabbisogno in denaro di __________ ammonta di conseguenza a fr. 1'425.– mensili.

b) Non si giustifica invece una riduzione lineare degli importi previsti dalle citate raccomandazioni, giacché i fabbisogni ivi indicati non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di __________, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà).

c) Nel caso precipuo si è già tenuto conto del costo inferiore dell'alloggio e della parte di cura e educazione che può essere prestata in natura della madre nel periodo di disoccupazio­ne. Altri elementi che giustifichino un'ulteriore riduzione del fabbisogno in denaro non sono dati a divedere. Certo, il contributo di manteni­men­to va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità della bambina (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che si debba confondere fabbisogno e contributo o che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non sia­no in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 4 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 con­sid. bb).

  1. Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

reddito del marito fr. 4'795.–

reddito della moglie fr. 1'800.–

fr. 6'595.– mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 2'500.–

fabbisogno minimo della moglie fr. 1'752.75

fabbisogno in denaro di __________ fr. 1'425.–

fr. 5'677.75 mensili

eccedenza fr. 917.25 mensili

metà eccedenza fr. 458.60 mensili

Il marito può conservare per sé

fr. 2'500.– + fr. 458.60 = fr. 2'960.– mensili, arrotondati

deve versare alla moglie:

fr. 1'752.75 + fr. 458.60 ./. fr. 1'800.– = fr. 410.– mensili arrotondati

e versare a __________

(compresi gli assegni familiari di base) fr. 1'425.– mensili.

Il contributo mensile per la figlia risulta così aumentato d'ufficio a fr. 1'425.– in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (v. sopra, consid. 1 e 2b), mentre quello per la moglie ne esce ridotto a fr. 410.–, per un importo complessivo di fr. 1'835.–. L'appello merita dunque accoglimento entro questi limiti.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nel complesso l'appellante ottiene la riduzione dei contributi a suo carico da fr. 2'168.– a fr. 1'835.– mensili, avendo postulato la soppressione di quello per la moglie di fr. 1'468.–. Si giustifica pertanto di mettere la tassa e le spese di giustizia per due terzi a carico suo e per il rimanente a carico dell'appellata. Il ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo ai costi processuali, che può rimanere invariato. Del resto il Pretore ha rinunciato al prelievo di tasse e spese, compensando le ripetibili, e le parti non censurano tale giudizio. L'attribuzione di ripetibili ridotte in appello rende in parte priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria della moglie. Comunque sia, l'interessata non può essere considerata indigente, potendo far fronte alle ulteriori spese legali con la propria quota di eccedenza di fr. 452.60 mensili, se del caso con pagamenti rateali (DTF inedita del 3 settembre 2001 nella causa X., 5P.218/2001, consid. 2b).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

__________ __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________ __________, dal

1° settembre 2000, i seguenti contributi mensili in via anticipata:

fr. 410.– per la moglie e

fr. 1'425.– per la figlia __________, compreso l'assegno familiare di base.

  1. Nella misura in cui non è senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ __________ è respinta.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata. __________ __________ __________ rifonderà inoltre alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ _________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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