Incarto n. 11.2001.00046

Lugano, 22 gennaio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause .____.___ (misure provvisionali in causa di stato) e ..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distret­to di Lugano, sezione 6, promosse con istanze dell'11 maggio 1999 e del 2 marzo 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il giudizio unico (decreto cautelare e sentenza) emesso il 22 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (____________________1949) e __________ __________ (____________________1954) si sono sposati a __________ il ____________________ 1974. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1978), __________


B. L'11 maggio 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il giorno stesso ha chiesto in via provvisionale l'attribuzione del­l'alloggio familiare, l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 5950.– mensili per sé, uno di fr. 2200.– mensili per __________a, uno di fr. 2300.– mensili per __________ e uno di fr. 1675.– mensili per __________. Alla discussione provvisionale del 22 giugno 1999 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 5 luglio 1999. La discussione provvisiona­le è ripresa il 7 settembre 1999 ed è continuata il 2 marzo 2000, quando __________ __________ ha offerto un contributo alimen­tare di fr. 4883.– mensili alla moglie e uno di fr. 650.– men­­sili per il figlio __________, dichiarando di assumere anche il mantenimen­to dei due figli maggiorenni.

C. A quella stessa udienza del 2 marzo 2000 il Pretore ha ricordato alle parti che il termine di sei mesi per introdurre l'azione di merito (art. 421 cpv. 5 vCPC) stava per scadere. __________ __________ ha dichiarato così di ripresentare la sua istanza provvisionale dell'

11 maggio 1999, seduta stante, come istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo altresì che l'insieme degli atti com­piuti fosse “sus­sunto a mo' di cautelare della presente domanda di protezione dell'unione coniugale”. __________ __________ ha consentito a tale modo di procedere, approvato dal Pretore, che il

3 aprile 2000 ha emanato l'ordinanza sulle prove. Statuendo quello stesso giorno con decreto cautelare “nelle more istrut­to­rie”, il Pretore ha condannato __________ __________ a versare, “la prima volta a decorrere dalla separazione delle economie domestiche”, un contributo alimentare di fr. 4883.– mensili per la moglie e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio Massimo, con obbligo di assumere altresì il mantenimento dei figli maggiorenni “sulla base di un budget che egli metterà a punto direttamente con i ragazzi”. Non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.

D. I coniugi si sono separati di fatto il 24 aprile 2000. L'istruttoria delle misure a protezione dell'unione coniugale è cominciata il

9 maggio 2000 ed è stata sospesa il 13 giugno successivo per trattative fino al 30 agosto 2000. Il 30 ottobre 2000 __________ __________ ha postulato una modifica dell'assetto provvisionale, nel senso che fosse aumentato retroattivamente dal 1° settembre 2000 il contributo alimentare per sé a fr. 7065.– mensili e quello per __________ a fr. 1675.– mensili, la figlia maggiorenne __________ essendo divenuta autosufficiente dopo essere entrata alle dipen­denze della __________ __________ __________ a __________ (in qualità di ausiliaria). Il marito avrebbe dovuto continuare a mantenere, invece, l'altro figlio maggiorenne, , il quale aveva abbandonato gli studi di giurisprudenza a __________ e frequenta il Conservatorio di __________ __________ () a __________ per diventare cineasta. Il Pretore ha citato le parti alla discussione del 21 novembre 2000, rifiutando di modificare con effetto immediato l'assetto cautelare. A tale udienza __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza di modifica. Contestualmente le parti hanno dato atto che l'istruttoria delle misure a protezione dell'unione coniugale era terminata, confermandosi – genericamente – nelle rispettive posizioni.

E. Il Pretore ha giudicato il 22 marzo 2001 con un atto unico tanto sull'assetto provvisionale quanto sulle misure a protezione dell'unione coniugale. Egli ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'alloggio coniugale di __________ alla moglie, ha affidato il figlio __________ a quest'ultima (garantendo al padre “il diritto di visita più ampio possibile da concordare direttamente con il ragazzo”), ha posto a carico del convenuto un contributo alimentare per __________ __________ di fr. 4883.– mensili (oltre l'onere fiscale) fino al 31 agosto 2000, di fr. 5650.– mensili (compreso l'onere fiscale) fino al 31 lu­glio 2001 e di fr. 6000.– (compreso l'onere fiscale) dopo di allora, ha fissato il contributo alimentare per il figlio __________ in fr. 1100.– mensili (compreso l'assegno familiare) fino al 31 agosto 2000 e in fr. 1673.– mensili (compreso l'assegno familiare) fino alla maggiore età, facendo obbligo al convenuto di provvedere inoltre al mantenimento della figlia mag­giorenne __________ (fino al 31 agosto 2000) e del figlio maggiorenne __________ “sulla base di un budget che egli metterà a punto direttamente con i ragazzi”. I contributi per la moglie e per il figlio __________ sono stati ancorati all'indice nazionale dei prezzi al con­sumo. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, com­pensate le ripetibili.

F. Contro il giudizio del Pretore è insorto il 2 aprile 2001 __________ __________ con un appello in cui chiede che il contributo alimen-tare per la moglie sia limitato a fr. 4883.– mensili (compreso l'onere fiscale), che quello per il figlio __________ sia limitato a

fr. 1100.– mensili e che l'adeguamento automatico dei contributi al rincaro sia soppresso. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato, nella fattispecie, che il reddito complessivo (dal lavoro e dalla sostanza) conseguito dal marito ammonta a fr. 20 284.– netti mensili e quello della moglie a fr. 2527.–. Relativamente ai fab­bisogni, egli ha stabilito quello minimo del ma­rito in fr. 6770.– mensili, quello minimo della moglie in fr. 6730.– e quello in denaro del figlio minoren­ne __________ in fr. 1673.–. Ciò posto, il Pretore ha determinato anche il fabbisogno in denaro del figlio maggiorenne __________, fissandolo in fr. 2300.– mensili (più fr. 700.– mensili fino al 31 luglio 2001 per la locazione dell'appar­tamento a __________), ma non quello di __________, diventata autosufficiente il 1° settembre 2000, quando aveva cominciato a lavorare in qualità di ausiliaria per la __________ __________ a __________, guadagnando fr. 3115.35 netti mensili. Sulla base di tali dati il primo giudice ha posto a carico del marito i noti contributi scalari per la moglie, suddivisi in tre periodi: fino al 1° settembre 2000 (quando la figlia __________ ha acquisito l'indipendenza economica), fino al 31 luglio 2001 (quando il ma­rito non ha più dovuto pagare la pigione per l'appartamento di __________o) e dopo di allora. Il contributo alimentare per il figlio __________ è stato scalato su due soli periodi: fino al 1° settembre 2000 (indipendenza economica della sorella __________) e dopo di allora (fino alla maggiore età, che sarebbe intervenuta il 17 ot­tobre 2001).

  1. In concreto l'istanza provvisionale originaria è stata tramutata all'udienza del 2 marzo 2000 in istanza di misure a protezione dell'unione coniugale. A quel momento i coniugi vivevano ancora insieme (si sono separati il 24 aprile 2000: appello, pag. 2 in bas­so), tuttavia il Pretore ha interpretato la domanda come una richiesta di provvedimenti “dopo la sospensione della comunione domestica” (art. 176 segg. CC), tant'è che ha fatto decorrere l'as­setto provvisionale, con il decreto cautelare emesso il 3 aprile 2000 “nelle more istrut­to­rie”, solo dalla separazione delle econo­mie do­mestiche. Tale impostazione giuridica non è contestata. Ora, l'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e ricalca quel­lo che discende dall'art. 137 cpv. 2 CC per le misure provvisionali nelle cause di stato. Il relativo ammontare si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza (comune) – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Can­ton __________ (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).

  2. L'appellante si rammarica anzitutto di avere offerto egli stesso i contributi alimentari di fr. 4883.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio Massimo, ignorando però di dover ancora versare imposte arretrate della moglie per circa fr. 42 000.–, circostanza di cui il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto. La doglianza è inconsistente. A parte il fatto che il contributo di fr. 1100.– mensili per il figlio __________ è stato fissato dal Pretore con il decreto cautelare ema­nato “nel­le more istruttorie” il 3 aprile 2000 (sopra, lett. C), mentre il convenuto si limitava a offrire fr. 650.– mensili (verbale del 2 mar­­zo 2000, pag. 2 in alto), l'appellante non spiega in che modo il Pretore avrebbe dovuto tenere calcolo del pagamento in questione ai fini dei contributi alimentari, né si vede come ciò sarebbe potuto avvenire. Infatti o il rimborso del debito è avvenuto a rate, e in tal caso sarebbe spettato al convenuto indicare l'entità delle rate correnti da inserire nel suo fabbisogno minimo, oppure esso è avvenuto in capitale, e allora sarebbe ugualmente spettato al convenuto indicare in che misura il consumo dei suoi risparmi comportava una diminuzione del reddito della sostanza. Nella fattispecie l'interessato non ha allegato alcunché davanti al Pretore, nemmeno al dibattimento finale del 21 novembre 2000, ove non si è curato neppure di quantificare il proprio fabbisogno. Sotto questo profilo egli non può quindi muo­vere critiche al primo giudice. Per il resto, i crediti di un coniuge verso l'altro vanno considerati – ed eventualmente conguagliati – al momento di liquidare il regime matrimoniale, indipendentemente dal fatto che i coniugi vivano nella separazione dei beni (art. 250 CC).

  3. Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di avere trascurato ch'egli continua a stanziare fr. 400.– mensili alla figlia maggiorenne __________, la quale “potrebbe versare un suo contributo in casa per dare la possibilità alla madre di gestire il ménage famigliare senza pesare in modo eccessivo sul padre” (memoriale, pag. 3 in basso). La doglianza è doppiamente infondata. In primo luogo perché il Pretore non ha ignorato l'elargizione di fr. 400.– mensili alla figlia; ha ritenuto semplicemente che con il suo gua­dagno di fr. 3115.35 netti mensili __________ è autosufficiente, sicché eventuali liberalità in suo favore non possono essere inserite nel fabbisogno minimo del convenuto (giudizio impugnato, pag. 3 in alto). Al riguardo l'appello, del tutto silente, si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 combinato con il cpv. 2 lett. f CPC). Quanto all'assunto secondo cui la figlia dovrebbe essere chiamata a sussidiare le necessità della madre, sgravando il convenuto, esso è completamente fuori luogo. Nessuna norma impone alla madre di lucrare sulla coabitazione della figlia maggiorenne. Tutt'al più questa può essere tenuta a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati da tale convivenza, ma ciò equivale a un rimborso delle spese e non può considerarsi un reddito della moglie. Che le intenzioni dell'appellante fossero quelle di vincolare la liberalità di fr. 400.– mensili al fatto che la figlia riversasse parte del suo stipendio alla madre poco importa, la figlia non essendo tenuta ad accettare simili condizioni e l'interessato potendo interrompere i suoi pagamenti volontari a beneplacito.

  4. Il fabbisogno in denaro del figlio maggiorenne __________, stabilito dal Pretore in fr. 2300.– mensili, non è mai stato oggetto di contestazione (ciò che l'appellante riconosce: memoriale, pag. 4 in alto). Litigiosa è nondimeno la pigione per l'appartamento a __________ (fr. 700.– mensili fino al 31 luglio 2001), che l'appellante afferma doversi reputare inclusa nel noto contributo mensile di

fr. 2300.–. Non solo l'argomentazione è irricevibile, ma in proposito il giudizio del Pretore è finanche nullo per difetto di competenza. Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi della prole, come detto, solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Il contributo per figli maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 51 ad art. 176 CC). Si ricordi che ciò vale anche davanti al giudice della separazione o del divorzio, il quale può fissare contributi solo per figli minorenni. Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), ma al momen­to dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni.

Certo, questa Camera ha avuto modo di rilevare che, se ai genitori sta bene, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (I CCA, sentenza del 29 aprile 1999 in re D.A., consid. 10). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza del 22 novembre 2001 in re F., inc. ./__________, consid. 2g). Ciò presuppone tut­tavia un accordo chiaro sul principio e sull'ammontare del contributo. In mancanza di ciò, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore renitente. In concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento di __________, sulla base però di “un budget” che egli medesimo avrebbe messo a punto “diretta­mente con i ragazzi”. Quale sia precisamente tale “budget” non si desume dagli atti, né tanto meno consta che il “budget” – se esiste – sia il risultato di un accordo fra genitori. Nelle circostanze descritte non sussistevano le premesse perché il Pretore sindacasse, come giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale, del fabbisogno in denaro del figlio __________, men che meno inserendolo nel bilancio della famiglia (giudizio impugnato, pag. 6 in alto). Per gli stessi motivi egli non era competente nem­meno a condannare l'appellante ad assumere il mantenimento della figlia maggiorenne __________ fino al 1° set­tembre 2000 (sem­pre sulla scorta di un “budget” ipotetico). Ne segue che l'ultimo capoverso figurante nel dispositivo n. 4 del giudizio impugnato, emanato da un'autorità incompetente per materia, va dichiarato nullo d'ufficio. A prescindere dalla circostanza che, comunque sia, una condanna del genere nemmeno sarebbe stata eseguibile, non potendosi imporre a un coniuge il pagamento di un contributo su basi del tutto indeterminate.

  1. Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio __________, minorenne fino al 17 ottobre 2001, l'appellante asserisce ch'esso non eccede fr. 9400.– annui e reputa ingiusto che la madre non partecipi al sostentamento. Il primo argomento non è serio e non meriterebbe nemmeno di essere considerato, giacché offende la comune esperienza pretendere che un figlio di oltre 15 anni costi solo fr. 785.– mensili. Ad ogni buon conto giovi rammentare che le cifre indicate nella tabella relativa all'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ (citata al consid. 2 in fine), raccomandazioni cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio, sono commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle econo­mie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). E per un ragazzo in età compresa fra i 13 e i 18 anni le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio di fr. 1920.– mensili.

È vero che il fabbisogno medio diminuisce ove il ragazzo non sia un figlio unico. Nel caso di tre fratelli viventi nella stessa economia domestica, ad esempio, il fabbisogno di un figlio in età compresa fra i 13 e i 18 anni si riduce a fr. 1520.– mensili. Ed è vero che, nel caso in cui il coniuge affidatario non lavori a orario completo, la posta per “cura e educazione” prevista nelle raccomandazioni può essere ridotta, parte delle prestazioni essendo fornite in natura dall'affidatario. Ma ciò non toglie che le raccomandazioni si rapportino a ceti medio-bassi, non a famiglie le cui entrate complessive superino abbondantemente fr. 20 000.– net­ti mensili. Ne segue che non vi è la benché minima ragione, nel caso specifico, per decurtare il fabbisogno in denaro di fr. 1673.– mensili fissato dal Pretore dopo il 1° set­tem­bre 2000. Anzi, se mai ci si potrebbe domandare se non debba essere rivalutato d'ufficio il contributo di fr. 1100.– mensili stabilito fino al 31 agosto 2000. Dato che quel contributo riguarda solo pochi mesi (dal 24 aprile 2000, data della separazione dei genitori, al 31 agosto appunto) e che nelle osservazioni all'appello la madre affidataria non recrimina sulla cifra, non è il caso di procedere a una reformatio in peius. Resta il fatto che su questo punto l'appello è totalmente destituito di consistenza.

  1. L'appellante insorge dipoi contro l'entità del contributo alimentare per la moglie, facendo valere che oltre la soglia di fr. 4883.– men­­­sili l'onere gli impone sacrifici esorbitanti e unilaterali. L'asserzione è inconferente, i contributi alimentari dovendo essere calcolati secondo una metodica disposta dal diritto federale (sopra, consid. 2). Ciò significa che l'eventua­le eccedenza risultante una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi e quello dei figli va divisa a metà (DTF 114 II 28 consid. 4). A tale principio si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri criteri soggettivi – come il sentimen­to di sacrifici esorbitanti e unilaterali evocati nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza, il contributo spettante alla moglie dovrebbe compor­tare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante motivare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa totale difetto.

  2. Sempre per quanto attiene al contributo in favore della moglie, l'appellante sottolinea che costei si limita a conseguire uno stipendio irrisorio per rapporto all'attività realmente svolta. Il Pretore ha accertato al riguardo che l'istante, attiva dal 1996 come segretaria a tempo parziale per l'Impresa __________ __________ __________, __________ (di cui detiene parte del pacchetto azionario ed è membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale), guadagna fr. 21 400.– netti annui (circa fr. 1785.– mensili). Dagli atti risulta ch'essa lavora “più o meno due giorni a settimana” e sbriga man­sioni amministrative, in particolare le retribuzioni del personale e i pagamenti (testimonianza __________ __________: verbale del 18 maggio 2000, pag. 1). L'istante ha indicato il suo grado di occupazione, per vero, in “circa 25 ore a settimana” (istanza dell'11 maggio 1999, pag. 5 in alto), ma tale affermazione appare dubbia (si veda anche la testimonian­za di __________ __________: loc. cit., pag. 4). Sia come sia, la questione è di sapere se, dando prova di buona volontà, l'istante non possa lavorare di più, anche delle 25 ore settimanali dichiarate.

a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva eser­citato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dan­dosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc. 5P.447/2000), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). In una sentenza del 28 giugno 2001 in re X (inc. ./__________) esso ha ricordato nondimeno che, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica.

c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.

Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).

d) Nella fattispecie le parti vivono separate da quasi due anni e niente lascia intravedere una possibile riconciliazione. Dagli atti risulta, anzi, che i legali delle parti attendono a una convenzione sugli effetti del divorzio. E con il divorzio cesserà per principio l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC, subentrandogli l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. L'istante deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quan­to possibile, al proprio debito mantenimento. Oggi essa ha 48 anni compiuti e aspettare oltre non avrebbe senso. Certo, le sue capacità di reddito non vanno sopravvalutate, ma non bisogna disconoscere ch'essa ha pur sempre una formazione di livello liceale (istanza dell'11 maggio 1999, pag. 4 in fondo) e che dal 1996 a oggi essa ha acquisito una discreta esperienza, lavorando anche all'ordinatore, in pratiche di gestione aziendale (testimonianza __________ __________, verbale del 18 mag­gio 2000, pag. 1 in fondo e 2 in fondo). Inoltre essa è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni. Problemi di salute che ostino a un'estensione dell'attività svolta non risultano. Quanto alla ditta familiare, essa offre sufficienti riserve professionali, tant'è che l'ufficio occupa anche la sorella dell'istante (presidente del consiglio di amministrazione) e un'altra segretaria (testimonianza citata, pag. 1). Si può ragionevolmente pretendere quindi che, entro il 31 dicembre di quest'anno, l'interessata porti il suo grado di attività al 100%, ciò che le permetterà di guadagnare alme­no fr. 3000.– mensili netti per rapporto ai fr. 1785.– mensili percepiti ora (si ricordi che la figlia __________, ausiliaria senza alcuna esperienza professionale, guadagna fr. 3115.35 netti). Nel calcolo dei contributi alimentari è legittimo dunque dipartirsi da tale reddito, cui va aggiunto il reddito dalla sostanza (non contestato) di fr. 743.– mensili (giudizio impugnato, pag. 5 a metà).

  1. Infine l'appellante assevera, con riferimento al contributo alimentare per la moglie, che con il versamento di fr. 4883.– mensili costei può sopperire appieno a sé medesima, che il contributo fissato dal Pretore conferirebbe alla moglie un tenore di vita più alto del suo (sebbene le responsabilità della disunione incombano a lei medesima), e che – comunque sia – l'obbligo di versare alla moglie la quota di contributo destinata al pagamento delle imposta va sospeso finché l'autorità tributaria non avrà proceduto alla disgiunzione delle rispettive partite fiscali. Le argomen­tazioni sono prive di pertinenza giuridica, il contributo spettante alla moglie essendo per principio – come si è già spiegato – quello risultante dal metodo di calcolo previsto dal diritto federale (sopra, consid. 2). Avesse inteso rendere verosimile che, con il contributo litigioso, la moglie godrebbe di un tenore di vita superiore a quello avuto durante la comunione domestica, l'appellante avrebbe dovuto recare paragoni concreti e non esaurirsi in querimonie generiche, come quelle secondo cui l'istante incassa oltre fr. 10 000.– mensili e abita in una villa su cui gravano solo fr. 250 000.– di ipoteche. Quanto alle responsabilità nella disunione, esse non sono di alcun interesse per definire i contributi alimentari a norma dell'art. 176 CC (né erano di maggior peso quanto vigeva il vecchio diritto del divorzio). In merito per finire alla quota del contributo destinata al pagamento delle imposte (in concreto fr. 2500.– mensili, non contestati: giudizio impugnato, pag. 5 verso il basso), il giudice deve procedere – mancando dati definitivi – a una prudente stima. Dovesse tale valutazione scostarsi apprezzabilmente dalla realtà, le parti potranno sempre postulare una modifica del contributo alimentare. Anche al proposito l'appello si rivela quindi infondato.

  2. Da ultimo l'appellante critica la clausola con cui il Pretore ha ancorato il contributo alimentare per la moglie e il figlio maggiorenne all'indice nazione dei prezzi al consumo. Fa notare che, “non essendo una parte del suo reddito (...) posta al beneficio di tale indicizzazione”, su questo punto il giudizio del Pretore dev'essere annullato. Il Pretore ha accertato nondimeno che, per rapporto al reddito complessivo del convenuto (fr. 20 284.– netti mensili), circa il 73% è conseguito da attività dipendente (fr. 14 805.–: giudizio impugnato, pag. 4 in fondo e 5 in alto) e che solo il resto proviene da un immobile a Brissago (fr. 4083.–) o da capitali

(fr. 1396.–). L'appellante non nega che il guadagno da attività dipendente sia periodicamente adattato al rincaro, né contesta che il provento dell'immobile segua – almeno per sommi capi – la stessa evoluzione. Quanto al ricavo da capitali, esso non raggiunge nemmeno il 7% del reddito complessivo, né sarebbe ragionevole – per ipotesi – scorporare dall'indicizzazione una minuscola quota dei contributi. Nel suo principio, poi, l'opportunità di indicizzare contributi di mantenimento fondati su entrate del debitore che seguono almeno di regola il costo della vita è fuori dubbio (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 11a in fine ad art. 177 CC). Non soccorrono dunque le premesse per annullare, in concreto, il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato.

  1. Se ne conclude in ultima analisi, applicando il metodo di calcolo disposto dal diritto federale (art. 176 CC) al caso in rassegna, che il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

Periodo dal 24 aprile al 31 agosto 2000 (indipendenza economica della figlia __________)

reddito del marito fr. 20 284.—

reddito della moglie fr. 2 527.—

fr. 22 811.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 6 770.—

fabbisogno minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—

fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 1 100.—

fr. 14 600.— mensili

eccedenza fr. 8 211.— mensili

metà eccedenza fr. 4 105.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 6770.– + fr. 4105.50 = fr. 10 875.50 mensili,

deve versare per il figlio __________ fr. 1 100.— mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 6730.– + fr. 4105.50 ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 308.50 mensili.

Il contributo stabilito dal Pretore ammontando a fr. 7383.– mensili (fr. 4883.– più l'onere fiscale di fr. 2500.–), non appellato dalla beneficiaria, dal 24 aprile al 31 agosto 2000 il giudizio impugnato merita conferma. Il risultato cambierebbe di qualche poco ove si aggiungesse al fabbisogno della famiglia, per avventura, quel­lo di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la locazione dell'appartamento a __________o) al figlio maggiorenne __________, giacché in tal caso il contributo per la moglie risulterebbe di fr. 7158.50 mensili. Nei periodi successivi, in ogni modo, l'esito risulterebbe – come si vedrà – nettamente sfavorevole all'appellante.

Periodo dal 1° settembre 2000 al 17 ottobre 2001 (maggiore età del figlio __________)

reddito del marito fr. 20 284.—

reddito della moglie fr. 2 527.—

fr. 22 811.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 6 770.—

fabbisogno minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—

fabbisogno in denaro del figlio __________ fr. 1 673.—

fr. 15 173.— mensili

eccedenza fr. 7 638.— mensili

metà eccedenza fr. 3 819.— mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 6770.– + fr. 3819.– = fr. 10 589.— mensili,

deve versare per il figlio __________ fr. 1 673.— mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 6730.– + fr. 3819.– ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 022.— mensili.

Il contributo stabilito dal Pretore ammontando a fr. 5650.– mensili (compreso l'onere fiscale di fr. 2500.–) fino al 31 luglio 2001 e a fr. 6000.– (compreso l'onere fiscale di fr. 2500.–) dopo di allora, anche per tale periodo il giudizio impugnato merita conferma. Ove si volesse aggiungere al fabbisogno della famiglia quel­lo di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la locazione dell'appartamento a __________) al figlio maggiorenne __________, il risultato sarebbe ancora sfavorevole all'appellante (fr. 6872.– mensili).

Periodo dal 18 ottobre 2001 al 31 dicembre 2002 (aumento dell'attività lucrativa da parte della moglie)

reddito del marito fr. 20 284.—

reddito della moglie fr. 2 527.—

fr. 22 811.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 6 770.—

fabbisogno minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—

fr. 13 500.— mensili

eccedenza fr. 9 311.— mensili

metà eccedenza fr. 4 655.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 6770.– + fr. 4655.50 = fr. 11 425.50 mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 6730.– + fr. 4655.50 ./. fr. 2527.– (reddito proprio) = fr. 8 858.50 mensili.

Anche per questo periodo il contributo alimentare di fr. 6000.– mensili deciso dal Pretore merita conferma. Ove si volesse aggiungere al fabbisogno della famiglia quel­lo di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la locazione dell'appartamento a __________) al figlio maggiorenne __________, il risultato sarebbe ancora sfavorevole all'appellante (fr. 7708.50 mensili).

Periodo dal 1° gennaio 2003 in poi

reddito del marito fr. 20 284.—

reddito (potenziale) della moglie fr. 3 743.—

fr. 24 027.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 6 770.—

fabbisogno minimo della moglie (imposte comprese) fr. 6 730.—

fr. 13 500.— mensili

eccedenza fr. 10 527.— mensili

metà eccedenza fr. 5 263.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 6770.– + fr. 5263.50 = fr. 12 033.50 mensili

e dovrebbe versare alla moglie:

fr. 6730.– + fr. 5263.50 ./. fr. 3743.– (reddito proprio) = fr. 8 250.50 mensili.

Una volta ancora non v'è motivo di scostarsi dal giudizio impugnato, favorevole all'appellante. Ove si volesse aggiungere al fabbisogno della famiglia quel­lo di fr. 2300.– mensili riconosciuto dall'appellante (compresa la locazione dell'appartamento a __________) al figlio maggiorenne __________, il risultato sarebbe ancora sfavorevole all'appellante (fr. 7100.50 mensili).

  1. La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sul metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato dal Pretore, equivocamente definito “delle eccedenze” (giudizio impugna­to, pag. 6). A parte il fatto che in tale calcolo il fabbisogno minimo del marito e quello della moglie risultano invertiti (ciò che può ricondursi a una mera svista), il sistema si rifà non all'eccedenza mensile familiare, bensì a quella di ogni singolo coniuge. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare a più riprese, tuttavia, che fondarsi su “eccedenze” determinate separatamente in base al reddito di ogni singolo coniuge non è più – da anni – un criterio conforme al diritto federale (sentenze del 17 ot­tobre 1995 in re C., consid. 8, e del 30 ottobre 1997 in re C., con­sid. 9). Se il metodo corretto, ricordato al consid. 2 di questa sentenza, conduce a risultati eccessivi (nel senso che il coniuge beneficiario del contributo alimentare fruirebbe di un tenore di vita più alto di quello avuto durante la vita in comune: sopra, consid. 7 in fine), l'esito va corretto prescindendo dal riparto a metà dell'eccedenza (comune). Ma ciò non giustifica una manipolazione del sistema, giacché parametri soggettivi ledono la parità di trattamento e la sicurezza giuridica.

  2. Gli oneri del giudicato odierno, adeguati all'entità pecuniaria della posta in gioco, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante non ottiene alcun risultato, salvo vedere annullare d'ufficio – per questioni di forma – il dispositivo che lo condanna ad assumere il mantenimento dei figli maggiorenni (l'uno fino al 31 agosto 2000, l'altro anche in seguito) sulla base di un “budget” indeterminato. Appare equo pertanto addebitargli quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. Nel complesso il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, che le parti sono chiamate a onorare in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 del giudizio impugnato è così riformato:

A titolo di contributo alimentare per il figlio __________ il convenuto è tenuto a versare anticipatamente alla madre, a decorrere dalla separazione dei coniugi:

fr. 1100.– mensili (assegni familiari compresi) fino al 31 agosto 2000,

fr. 1673.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° settembre 2000.

Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

già anticipati dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2001.46
Entscheidungsdatum
22.01.2002
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026