Incarto n.: 11.2001.00033

Lugano 29 gennaio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____. (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 febbraio 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 febbraio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante con le osservazioni all'appello;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1964) e __________ __________ (1959), cittadini belgi, si sono sposati a __________ (__________) il ____________________ 1989. Dal matrimonio sono nate __________ (____________________1991) e __________ (4 ottobre 1993). Il marito, fisioterapista, è titolare della ditta individuale __________ di __________ __________ a __________, mentre la moglie, diplomata in segreteria d'albergo e turismo, non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nell'agosto del 1999 e il 13 di quel mese __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l'11 ottobre 1999.

B. Il 3 febbraio 2000 __________ __________ ha presentato allo stesso Pretore un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento delle figlie a sé medesima con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservata in caso di disaccordo la decisione prevalente di lei) e un ampio diritto di visita al padre, un contributo alimentare mensile dal 1° agosto 1999 di fr. 3000.– per sé e di fr. 840.– per ogni figlia, una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 18 febbraio 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha chiesto che il suo diritto di visita fosse regolato, ha offerto un contributo mensile dal 1° marzo 2000 di fr. 1800.– per la moglie, di fr. 600.– per __________ e di fr. 845.– per __________, opponendosi alle altre richieste. Con decreto cautelare del 22 febbraio 2000, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo mensile dal 1° febbraio 2000 di fr. 2700.– per la moglie, di fr. 835.– per __________ e di fr. 600.– per __________, obbligando inoltre il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 2000.–. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le rispettive posizioni, la moglie aumentando tuttavia la richiesta di contributo per le figlie a fr. 1180.– mensili ciascuna.

C. Dopo di allora le parti hanno segnalato al Pretore l'insorgere di difficoltà nelle relazioni personali tra genitori e figlie. Il Pretore ha pertanto disposto un complemento d'istruttoria, facendo sentire il 6 ottobre 2000 __________ e __________ da __________ __________ -__________, specialista in pedagogia curativa, e ha riferito i risultati dell'audizione ai genitori il 6 dicembre 2000. Le parti hanno potuto esprimersi sul complemento di istruttoria e hanno prodotto il 26 e il 27 dicembre 2000 un memoriale conclusivo, inoltrando entrambe ulteriori documenti. In tale ambito il marito ha diminuito il contributo offerto per la moglie a fr. 1676.– mensili, la quale ha invece ribadito il proprio punto di vista. Statuendo il 9 febbraio 2001, il Pretore, espunti dagli atti i documenti prodotti con le conclusioni, ha affidato __________ e __________ alla custodia della madre, ha regolato il diritto di visita del padre, al quale ha prescritto di non incontrare le figlie alla presenza della sua nuova compagna per almeno sei mesi, ha stabilito un contributo alimentare mensile a carico del marito in fr. 1100.– per ogni figlia e in fr. 2800.– per la moglie dal 1° febbraio 2000 e ha respinto ogni altra domanda. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste per due quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla prima fr. 800.– per ripetibili ridotte. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro il predetto giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 23 febbraio 2001 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, in riforma della decisione impugnata il contributo alimentare mensile per la moglie sia fissato a fr. 305.– dal 1° febbraio 2001 (con facoltà di compensare quanto versato in eccesso), subordinatamente a fr. 1034.– dal 1° febbraio 2001 a condizione che le sue entrate nel 2001 raggiungano fr. 80 631.– netti. Preliminarmente egli chiede che siano acquisiti agli atti i documenti espunti dal Pretore e sollecita nuove prove. Con decreto del 5 marzo 2001 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2001 __________ __________ propone, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il 25 marzo e il 7 maggio 2001 l'appellante ha postulato l'assunzione di nuove prove, reiterando la domanda di effetto sospensivo. La presiden­te di questa Camera ha respinto tali richieste il 20 giugno 2001.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti neces­sari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 176 CC).

Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e del­le assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio del­la gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

  1. L'appellante postula, in questa sede, la riduzione del contributo per la moglie dal 1° febbraio 2001 a fr. 305.– mensili o, in subordine, a fr. 1034.– mensili da versare nella misura di fr. 305.– alle scadenze mensili e per il resto entro il 15 febbraio 2002, sempre che le sue entrate nel 2001 raggiungano i fr. 80 631.– netti. Pur tenendo conto dei contributi per ogni figlia stabiliti dal Pretore in fr. 1100.– mensili, la domanda principale dell'appellante è dunque intesa a ottenere la riduzione dei contributi alimentari a com­plessivi fr. 2505.– mensili (fr. 305.– per la moglie, fr. 1100.– per __________, fr. 1100.– per __________). Se non che, ancora con le proprie conclusioni completive del 26 dicembre 2000 egli offriva comples­sivamente contributi dal 1° agosto 1999 per fr. 3121.– mensili, ossia fr. 1676.– per la moglie e fr. 845.– e fr. 600.– per le figlie, con l'unica riserva di compensare fino a concorrenza di fr. 800.– mensili quanto versato in eccesso fino a quel momento.

Ora, in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono am­missibili. La facoltà di formulare “davanti all'istanza cantonale superiore nuove conclusioni, purché siano fondate su fatti e mezzi di prova nuovi” (art. 138 cpv. 1 CC, ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) si riferisce infatti solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza inc. ..del 28 giugno 2000, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.2002.6 del 10 luglio 2002, consid. 2), sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 122 III 404). Ciò, come si vedrà in appresso (sotto consid. 5c), non è il caso in concreto, essendo litigioso unicamente il contributo per la moglie. Nella misura in cui davanti a questa Camera postula un contributo complessivo inferiore ai fr. 3121.– mensili offerti davanti al Pretore, l'appellante formula quindi una proposta nuova e come tale irricevibile (I CCA, sentenza inc. .. del 7 maggio 2001, consid. 1). Inammissibile è anche la richiesta, nuova, di sottoporre il contributo a condizioni.

  1. I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. art. 315b cpv. 1 n. 3 CC; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 6 ad art. 144 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 54 ad art. 176 CC). Nel caso specifico __________ e __________ sono state ascoltate, su incarico del Pretore, dalla specialista in pedagogia curativa __________ __________ -__________. Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque sta­to ossequiato. Non v'è ragione d'altro canto perché questa Camera disponga una nuova audizione, ove si consideri che in appello è litigioso unicamente il contributo alimentare per la moglie.

  2. Il convenuto acclude all'appello una fattura per un biglietto aereo da __________ -__________ a __________ e la relativa ricevuta di versamento, allo scopo di comprovare le maggiori spese dovute alle modalità per l'esercizio del diritto di visita stabilite nella sentenza impugnata. Ora, come detto (sopra, consid. 2), l'art. 138 cpv. 1 CC relativo ai “fatti e mezzi di prova nuovi” si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali o alla protezione dell'unione coniugale. Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nella fattispecie è litigioso unicamente, in questa sede, il contributo per la moglie, non disciplinato dal principio inquisitorio (Rep. 1995 pag. 277). Anche sotto questo profilo, come si vedrà oltre (consid. 5c), le nuove prove sono dunque improponibili.

  3. L'appellante si duole inoltre che il Pretore abbia espunto dagli atti i documenti da lui prodotti con le conclusioni completive del 26 dicembre 2000, ossia la distinta dei pagamenti da lui effettuati nel 2000 in favore della moglie, il conteggio delle proprie spese (imposte, cassa malati, terzo pilastro, auto, locazione) nel 2000, entrambi con i giustificativi, e la nota d'onorario del suo precedente patrocinatore. Ora, per la formazione del proprio convincimento la Camera civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). La questione è di sapere se in concreto ne ricorrano gli estremi.

a) In concreto il Pretore ha spiegato che, anche laddove vige il principio inquisitorio e la massima ufficiale come nel caso delle questioni relative ai figli, non è consentito alle parti produrre in modo informe documentazione che, come in concreto, esse avrebbero potuto esibire prima (sentenza, pag. 12 in basso e seg.). Il convenuto obietta, in sintesi, che l'acquisizione agli atti di siffatti documenti s'impone per economia di giudizio, non essendo ragionevole che ogni pagamento debba formare oggetto di un'assunzione suppletoria di prove o di una restituzione in intero. Tanto più che, come indipendente, egli non ha un salario fisso e che solo alla fine dell'anno può determinare quali siano state le entrate e le uscite effettive. Soggiunge che, per legge, una contestazione del contributo per la moglie comporta la necessità di riconsiderare anche quelli per i figli, di modo che il “giudizio sull'ammissibilità delle prove deve essere generoso” (appello, pag. 10).

b) L'appellante sembrerebbe richiamare, ciò premesso, l'art. 148 cpv. 1 seconda frase CC, in virtù del quale se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, possono essere oggetto di giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli. La norma si riferisce unicamente, tuttavia, alle cause di divorzio, mentre la procedura a tutela dell'unione coniugale continua a essere disciplinata essenzialmente dai Cantoni (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 313 n. 756). Ciò non toglie che i contributi per il coniuge e per i figli formino, dal punto di vista della capacità contributiva del debitore, un insieme i cui singoli elementi non possono essere fissati in modo indipendente l'uno dall'altro, tanto più che il coniuge debitore deve vedersi garantire almeno il fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 verso la fine con rimandi). Per di più, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto della filiazione (art. 280 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3), spetta al giudice intervenire d'ufficio a tutela del minorenne il cui contributo fosse insufficiente (DTF 122 III 408 consid. 3d).

c) Rimane il fatto che, nonostante quanto si è illustrato, il principio inquisitorio illimitato è volto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti (Rep. 1994 pag. 239 consid. 2b), ipotesi estranea al caso in esame, come si vedrà in seguito (consid. 12). La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che il principio inquisitorio non esonera la parte in causa, in specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002, loc. cit. con rimandi, DTF 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 311 con riferimenti). E nel caso precipuo mal si comprende – né l'interessato spie­ga – come mai la citata documentazione sia stata prodotta solo con il memoriale conclusivo del 26 dicembre 2000, allorché tali documenti erano finanche anteriori all'udienza del 6 dicembre 2000. Né è dato a divedere quali ulteriori elementi utili al giudizio possano apportare i conteggi dei pagamenti effettuati dal marito alla moglie o delle spese affrontate da costui nel corso del 2000, trattandosi di costi già noti o che, come si vedrà ancora (sotto, consid. 8) non rientrano nella nozione di fabbisogno. Non rivelandosi di presumibile utilità ai fini del giudizio (“apprez­zamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), non v'è ragione dunque perché questa Camera ne promuova l'assunzione d'ufficio.

d) Il convenuto sottolinea, infine, che le proprie entrate e uscite possono essere determinate con precisione solo a posteriori. L'argomento poco sussidia. Che il reddito da attività indipendente del marito sia soggetto a variazioni già si tiene conto calcolando una media degli utili sull'arco di più anni (sotto, consid. 7a). Quanto al suo fabbisogno minimo, nozione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297), esso è necessariamente determinato pronosticando, sulla base di dati recenti, le necessità future dell'interessato. Ci si dovesse attenere, per ipotesi, alla tesi dell'appellante sarebbe infatti possibile fissare contributi solo per il passato, mentre questi hanno per scopo di garantire il mantenimento corrente della famiglia. Tutt'al più, dandosi mutate circostanze oppure qualora le constatazioni alla base del precedente giudizio dovessero rivelarsi inesatte o incomplete, le misure adottate potranno essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 323 n. 783; Hasenböhler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 179 CC). Per il resto, le richieste di nuove prove formulate dall'appellante il 25 marzo e il 7 maggio 2001 sono già state respinte dalla presidente di questa Camera con ordinanza del 20 giugno 2001 (sopra, consid. D), sostanzialmente per i motivi appena esposti. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello nel merito.

  1. In concreto il Pretore, dichiarati irricevibili i documenti prodotti dalle parti con i memoriali conclusivi, ha calcolato le entrate medie del marito in fr. 8304.– mensili, compresi fr. 7099.– di reddito da attività indipendente, fr. 955.– di vantaggio indiretto dall'attività professionale per l'uso del veicolo in leasing e fr. 250.– a titolo di ripresa di una deduzione fiscale per spese di pubblicità, non provata dall'interessato. Il Pretore ha quindi determinato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3030.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati

fr. 280.–, canone di locazione fr. 850.– stimati, spese d'automobile fr. 400.–, onere fiscale fr. 400.– stimati), quello della moglie in fr. 2370.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 890.–, premi della cassa malati fr. 280.–, onere fiscale fr. 100.– stimati) e quelli delle figlie in fr. 1100.– mensili ciascuna. Dedotti i fabbisogni complessivi dall'insieme dei redditi, egli ha suddiviso l'eccedenza di fr. 704.– mensili in ragione di fr. 452.– alla moglie e di fr. 252.– al marito, onde un contributo men­sile per lei di fr. 2800.– e per le figlie di fr. 1100.– ciascuna.

  1. Litigioso è anzitutto, in questa sede, il reddito del marito. L'appel­lante fa valere, in sostanza, che come indipendente egli non può contare su un'entrata fissa, che gli utili della sua attività stanno subendo una flessione, che nel 1997 egli ha potuto beneficiare di un reddito eccezionale non ripetutosi, che finora egli ha potuto far fronte agli alimenti solo intaccando il capitale, mentre la moglie non ha fatto il minimo sforzo per contenere le spese. Egli chiede pertanto di stralciare dal suo reddito del 1999 l'importo di fr. 6371.– esposto per ragioni meramente fiscali nella contabilità della società semplice Fisioterapia __________, di reintegrare la deduzione annua di fr. 3000.– per spese pubblicitarie ammessa dall'autorità fiscale e la spesa per il leasing dell'autovettura, di cui necessita per prestazioni a domicilio. Ciò posto, egli calcola il proprio reddito netto in fr. 5988.– mensili nel 1999, rispettivamen­te in fr. 6719.– secondo la media degli ultimi quattro bienni.

a) Trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante non è necessariamente quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da considerare le fluttuazioni che possono verificarsi nell'andamento di una ditta individuale. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC), tenendo conto in ogni modo di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001, loc. cit. con numerosi richiami).

b) Nella fattispecie il fiduciario che cura la contabilità della ditta del convenuto ha attestato che, da quando è stata costituita la società semplice Fisioterapia __________, tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998, la situazione del suo cliente si è degradata e che questi, prelevando un salario superiore agli utili della ditta, ha consumato circa fr. 30 000.– di capitale proprio. Inoltre il fiduciario ha definito poco buone le prospettive future (deposizione __________ __________, verbali, pag. 15 nel mezzo e pag. 13 a metà). Se non che, dalla contabilità agli atti emerge un utile d'esercizio di fr. 71 864.– nel 1999 (doc. 34, 2° foglio), di fr. 69 475.– nel 1998 (doc. 32, 2° foglio) e di fr. 118 397.20 nel 1997 (doc. 31, 2° foglio), mentre per il biennio fiscale relativo al 1995 e al 1996 l'interessato ha dichiarato un reddito aziendale medio di fr. 84 210.– annui (doc. 13, dichiarazione d'imposta 1997/98, 2° foglio) e nel biennio precedente è stato tassato per un utile aziendale medio di fr. 73 300.– annui (doc. 12, tassazione 1995/96). A un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, pertanto, non vi sono ragioni per considerare unicamente l'utile dell'ultimo anno, non ravvisandosi una flessione durevole degli introiti.

c) Il convenuto chiede di stralciare dal proprio reddito del 1999 l'importo di fr. 6371.– conteggiato dal Pretore come quota di partecipazione agli utili conseguiti dalla società semplice Fisioterapia __________, della quale egli detiene il 18%. Adduce che fin dal 1995 la società ha registrato perdite annue tra i

fr. 141 297.– e i fr. 70 000.–, di modo che il risultato del 1999 è unicamente una posta di pareggio contabile. L'interessato non spiega tuttavia da dove ricavi cifre siffatte. Agli atti figurano unicamente i dati contabili della società semplice per gli anni 1997–1999, dai quali emerge una perdita di complessivi fr. 7908.95 nel 1997, esposta dall'appellante nella propria dichiarazione d'imposta per fr. 1423.–, di fr. 5735.65 nel 1998, esposta per fr. 1032.– (richiami “I” dall'Ufficio circondariale di tassazione, dichiarazione d'imposta 1999/2000) e un utile di complessivi fr. 35 396.80 nel 1999 (doc. 35, 2° foglio). Ne discende che non si scorgono ragioni per prescindere dall'utile conseguito quale partecipazione alla società nel 1999, fermo restando che occorrerà conteggiare anche le perdite subite nel biennio precedente.

d) L'appellante contesta l'aggiunta di fr. 250.– mensili al proprio reddito, corrispondenti alla deduzione per spese di rappresentanza e pubblicitarie. Egli spiega che l'autorità fiscale riconosce solo parte delle spese effettive. Il giudice civile, tuttavia, non è tenuto ad attenersi alle risultanze fiscali (sopra, consid. 7a; Spycher, Kommentar zu ausgewählten Themen der Unterhaltsberechnung, in: www.berechnungs­blaetter.ch, n. 2.2. con rimando). Poco importa quindi che tale posizione possa essere fiscalmente dedotta, giacché – come ha attestato il contabile della ditta – si tratta di una deduzione forfetaria concordata con il fisco (deposizione __________ __________, verbali, pag. 14 nel mezzo). Né il convenuto ha saputo rendere verosimile un esborso effettivo a tale titolo.

e) Il marito chiede inoltre di tenere conto della spesa per il leasing dell'automobile, della quale necessita per le visite e i trat­tamenti a domicilio, prestazioni che gli consentono di mantenere la clientela. Spiega che siffatto onere resta in ogni modo a suo carico, che anche aumentando teoricamente il suo reddito egli non ha la disponibilità effettiva di quell'importo e che non vi sono ragioni per omettere il costo di un macchinario aziendale per la sola ragione che è utilizzato solo per una parte della clientela. La censura non è priva di pertinenza. Certo, nel valutare il reddito di un indipendente occorre tenere conto dei consumi privati occulti (Spycher, loc. cit.; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 153 ad art. 145 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 75 ad art. 163 CC). Nella fattispecie, tuttavia, il noto contabile ha dichiarato che simile spesa è “essenzialmente aziendale” (deposizione __________ __________, pag. 14 verso il basso). Né è contestato che il convenuto svolga prestazioni a domicilio. Inoltre si tratta di una spesa effettiva, riscontrabile nella contabilità della ditta fin dal 1995 (doc. 29–32 e 34, 2° foglio, posizione “leasing”).

D'altro canto, un onere di fr. 955.– mensili (fr. 11 469.70 annui: doc. 34, 2° foglio), cui si aggiungono i costi per l'assicurazione, le imposte di circolazione e la benzina, appare eccessivo, tanto più ove si pensi che – come si vedrà oltre (con­sid. 12) – il reddito del marito è insufficiente a coprire i fabbisogni della famiglia. Si giustifica pertanto di esigere dall'interessato una riduzione della spesa a un massimo di fr. 400.– mensili, risparmio che egli potrà ottenere, per esempio, utilizzando un'auto meno costosa rispetto all'__________ “__________ ” di cui dispone oggi (interrogatorio formale, verbali, pag. 12 risposta n. 11). La riduzione dell'onere, in ogni modo, non può essere imposta con effetto retroattivo. Occorre concedere all'interessato un adeguato periodo transitorio per disdire il contratto di leasing e cambiare automobile (sentenza del Tribunale federale 5P.112/2001 del 27 agosto 2001, consid. 5d/aa; I CCA, sentenza inc. ..__________del 7 novembre 2002, consid. 8e). Ora, agli atti non figura il contratto di leasing, di cui si ignorano pertanto termine di disdetta e la scadenza. A una prudente stima, un termine di tre mesi appare nondimeno adeguato. L'onere per il leasing dell'autovettura va quindi ricondotto a

fr. 400.– mensili (con un risparmio di fr. 555.–) dal 1° giugno 2001, ritenuto che al più tardi al momento in cui ha statuito il Pretore egli non poteva ignorare la necessità di contenere le spese e doveva quindi procedere in tal senso.

f) Da parte sua l'istante fa valere che, comunque sia, gli oneri sociali sono stati già dedotti dal reddito aziendale del marito. La critica cade nel vuoto, giacché il Pretore si è dipartito, appunto, dall'utile netto della fisioterapia, senza operare altre decurtazioni. E il reddito determinante ai fini del contributo di mantenimento si calcola, appunto, previa deduzione di siffatti oneri (Sutter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 40 ad art. 125 CC). L'interessata adduce inoltre che al reddito del coniuge vanno aggiunti i costi di “rappresentanza” e il maggior costo per “elet­tricità, posta e telefono”. Dalla contabilità agli atti, tuttavia, emerge che tali spese corrispondono a esborsi effettivi (doc. 34: registrazioni ai conti n. __________e __________). A un esame di mera verosimiglianza non si giustifica pertanto di procedere a codesta rettifica.

g) Ciò posto, il reddito dell'interessato può essere valutato, operando una media sugli ultimi tre anni, in fr. 87 884.– annui (fr. 118 397.20 ./. fr. 1423.– per il 1997 + fr. 69 475.– ./. fr. 1032.– per il 1998 + fr. 71 864.– + fr. 6371.– per il 1999, diviso su tre anni), pari a fr. 7323.– mensili (sopra, consid. 7b e 7c). A tale importo vanno aggiunti fr. 250.– mensili per la deduzione non dimostrata delle spese di pubblicità, per complessivi fr. 7573.– (sopra, consid. 7d). Inoltre dal 1° giugno 2001 si giustifica di computare al convenuto un reddito di fr. 8128.– mensili, in modo da tenere conto di un risparmio di almeno

fr. 555.– per la diminuzione dell'onere di leasing per l'auto (sopra, consid. 7e).

  1. L'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo l'ammortamento in 12 rate per debiti d'imposta di fr. 8797.35, spiegando che la spesa riguarda l'intera famiglia e che egli non ha più sostanza per eseguire il pagamento. Se non che, detto onere non è comprovato, la relativa documentazione essendo stata espunta dagli atti (sopra, consid. 5). D'altro lato il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali, che possono essere considerati solo se contratti nell'interesse della famiglia medesima e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino il fabbisogno minimo complessivo (Rep. 1994 pag. 302; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb), ciò che – come si vedrà (sotto, consid.
  1. – sarebbe il caso in concreto. L'onere per arretrati d'imposta non può dunque essere preso in considerazione.

Sostiene l'appellante che occorre tenere conto anche delle spese supplementari causate dall'obbligo – impostogli dal Pretore – di esercitare il diritto di visita alle figlie in assenza della sua nuova compagna per almeno sei mesi. Spiega che egli abita nella casa di lei, alla quale non può chiedere di allontanarsi per consentirgli di esercitare il diritto di visita e dovrà pertanto trovare un'altra sistemazione, organizzare attività fuori casa e viaggi dai parenti in __________, con notevoli costi supplementari. Il fatto è che l'interessato neppure quantifica l'importo di cui chiede l'inserimento nel suo fabbisogno, sicché la censura sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Per di più la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in materia di alloggio determinante non è tanto il costo effettivo a carico dell'interessato, ma la spesa che a questi può essere riconosciuta se abitasse da sé solo (FamPra.ch 2000 pag. 135; da ultimo: I CCA, sentenza inc. ..__________del 23 dicembre 2002, consid. 6). L'eventuale maggior costo per l'esercizio del diritto di visita rientrerebbe dipoi nel fabbisogno delle figlie, non in quello del genitore. Ne discende che il fabbisogno minimo del marito, per il resto incontestato, va confermato in fr. 3030.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 280.–, canone di locazione stimato fr. 850.–, spese d'automobile fr. 400.–, onere fiscale stimato fr. 400.–).

  1. Per quanto attiene alla moglie, è pacifico che essa non consegue reddito da lavoro o dalla sostanza. Né il convenuto pretende che essa inizi un'attività lucrativa, del resto non ancora conciliabile con le cure da prestare alle figlie di 11 e 9 anni (DTF 115 II 10). In merito al fabbisogno minimo dell'istante, l'appellante adduce che essa ha rifiutato di lasciare l'abitazione coniugale, da lui ritenuta troppo dispendiosa. Egli non indica tuttavia in che misura andrebbe ridotta la spesa per l'alloggio, di modo che la censura, indeterminata, sarebbe irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Del resto il Pretore già ha ridotto siffatta posta da fr. 2160.– a fr. 890.– mensili, dedotta la quota a carico delle figlie (sentenza, pag. 16). Il fabbisogno minimo dell'appellata, per il resto incontroverso, ammonta dunque a fr. 2370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 890.–, premi della cassa malati fr. 280.–, onere fiscale stimato fr. 100.–).

  2. Quanto ai fabbisogni delle figlie __________ (1991) e __________ (1993), le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedono per due figli fra i 7 e i 12 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1540.– men­­sili ciascuno, compresi fr. 360.– per cura e educazione. Se il coniuge affidatario non svolge attività lucrativa, come in concreto, la cura e educazione sono prestate in natura. Ne segue che dalla cifra di fr. 1540.– vanno dedotti fr. 360.– per cura e educazione. Il fabbisogno in denaro delle due ragazze ammonta, pertanto, a fr. 1180.– ciascuna.

a) Il Pretore ha ridotto tale importo a fr. 1100.– mensili per tenere conto del minore costo della vita in Ticino. Contrariamente all'opinione del primo giudice, tuttavia, non si giustifica alcuna riduzione percentuale del fabbisogno in denaro. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 infatti non sono più com­misurate al costo della vita nell'area urbana di __________, ma fan­no riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quel­li di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 in basso) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 11). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione il fabbisogno in denaro delle figlie dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– fissati dal primo giudice a fr. 1180.–.

b) Le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che il giudice le limiti nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Inoltre le parti possono sempre sollecitare un adattamento a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non rispetta però il principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Di per sé andrebbero pertanto fissati contributi di mantenimento scalari secondo l'età delle figlie, che raggiungeranno il tredicesimo anno di età rispettivamente nel novembre 2003 e nell'ottobre 2005 (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungs­recht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Per di più, di regola, la moglie potrebbe anche essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a metà tempo nel novembre 2003, quando la figlia minore Aurélie avrà compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10). Nella fattispecie, tuttavia, già risulta pendente davanti al Pretore un'istanza del 6 agosto 2001 introdotta dal marito per la modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale, avente per oggetto – tra l'altro – la riduzione dei contributi. Non è il caso pertanto di stabilire contributi scalari con il giudizio odierno, tanto più che non è ancora possibile formulare concreti pronostici sulle future possibilità lucrative della moglie, sulle quali le parti neppure si sono espresse.

  1. Il Pretore ha attribuito l'eccedenza mensile del bilancio familiare per fr. 452.– alla moglie e per fr. 252.– al marito, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 126 III 9. Il convenuto contesta tale suddivisione, facendo valere di dovere ricorrere a terzi per i lavori di casa e di avere spese supplementari per l'esercizio del diritto di visita. Ora, la divisione dell'eccedenza a metà è di principio la regola. A tale chiave di riparto si può derogare solo ove essa conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti), ciò che non è il caso in concreto. Nella sentenza alla quale si è ispirato il Pretore, il Tribunale federale ha precisato che un'ulteriore eccezione si impone, qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello dei genitore affidatario (DTF 126 III 9; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 5P.69/2001 del 26 marzo 2001, consid. 4b). Nel Cantone Ticino il consolidato indirizzo giurisprudenziale è quello di calcolare il fabbisogno dei figli separatamente da quello del genitore affidatario, sulla base delle citate raccomandazioni. La sola presenza di figli non è quindi un motivo per scostarsi dal riparto a metà del­l'eccedenza (I CCA, sentenza del 3 agosto 2001 in re D., menzionata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 22 pag. 9).

  2. Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

Periodo fino al 31 maggio 2001

reddito del marito fr. 7573.–

reddito della moglie fr. –.–

fr. 7573.– mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3030.– fabbisogno minimo della moglie fr. 2370.–

fabbisogno in denaro di __________ fr. 1180.–

fabbisogno in denaro di __________ fr. 1180.–

fr. 7760.– mensili

ammanco fr. 187.– mensili

Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3030.– mensili,

e dovrebbe corrispondere alla moglie

(fabbisogno minimo) fr. 2370.– mensili

versando per le figlie __________ fr. 1180.– mensili e __________ fr. 1180.– mensili.

Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Contrariamente a quanto adduce l'appellante, infatti l'uno non è prioritario rispet­to all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. ..__________del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). L'appellante ha poi il diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ne risulta quanto segue:

somma a disposizione del marito

fr. 7573.– (reddito) ./. fr. 3030.– (fabbisogno) = fr. 4543.– mensili,

somma dovuta fr. 2370.– + fr. 1180.– + fr. 1180.– = fr. 4730.– mensili

contributo per la moglie

fr. 2370.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 2277.– mensili

contributo per __________

fr. 1180.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 1133.– mensili

contributo per __________

fr. 1180.– x (4543.– : 4730.–) = fr. 1133.– mensili.

Periodo dal 1° giugno 2001

reddito del marito fr. 8128.–

reddito della moglie fr. –.–

fr. 8128.– mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3030.– fabbisogno minimo della moglie fr. 2370.–

fabbisogno in denaro di __________ fr. 1180.–

fabbisogno in denaro di __________ fr. 1180.–

fr. 7760.– mensili

eccedenza fr. 368.– metà eccedenza fr. 184.–

Il marito può conservare per sé fr. 3030.– + fr. 184.– = fr. 3214.– mensili

e deve versare

per la moglie

fr. 2370 + 184.– = fr. 2554.–– mensili

per __________ fr. 1180.— mensili

e per __________ fr. 1180.— mensili.

In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 II 408), il contributo alimentare per le figlie deve dunque essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1133.– fino al 31 maggio 2001 e a fr. 1180.– dopo di allora, già compresi eventuali assegni familiari. L'appello va pertanto accolto entro questi limiti e la sentenza impugnata modificata di conseguenza.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo gravame solo in minima parte e si giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esi­to del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato. L'attribuzione di ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata, del resto in subordine, dall'appellata.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2.2 A titolo di contributo alimentare per le figlie, __________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente alla madre __________ __________:

fr. 1133.– per __________ e fr. 1133.– per __________ dal 1° febbraio 2000 fino al 31 maggio 2001, compresi eventuali assegni familiari, e

fr. 1180.– per __________ e fr. 1180.– per __________ dal 1° giugno 2001 in poi, compresi eventuali assegni familiari.

2.3 A titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente a __________ __________:

fr. 2277.– dal 1° febbraio 2000 fino al 31 maggio 2001 e fr. 2554.– dal 1° giugno 2001 in poi.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico per nove decimi e per il resto a carico della controparte. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili ridotte di appello.

III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.

IV. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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