Incarto n. 11.2001.00015
Lugano 25 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 gennaio 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 19 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il
29 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello del 26 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1949) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il ____________________ 1972. Essi hanno adottato __________ (1974), __________ __________, e __________ (1980). Con sentenza del 3 marzo 1993 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro firmata il 14 ottobre 1992. Tale accordo prevedeva, fra l'altro, la clausola seguente:
fr. 700.– per il figlio __________,
fr. 2'000.– per la moglie, per un periodo di 162 mensilità a partire dalla firma della presente convenzione.
Per accordi intercorsi fra i coniugi, essi dichiarano che la pensione alimentare per la moglie è espressamente convenuta non riducibile e non aumentabile.
Le parti concordano pure che la stessa non sarà soggetta all'adeguamento al rincaro. (…)
B. Parallelamente alla convenzione, i coniugi hanno sottoscritto lo stesso giorno un altro accordo, non sottoposto all'omologazione del giudice, in virtù del quale hanno pattuito il versamento in capitale del contributo di mantenimento per la moglie, pari a complessivi fr. 324'000.–, precisando che:
Con una successiva convenzione del 19 gennaio 1995, sottratta anch'essa all'omologazione giudiziaria, i coniugi hanno conguagliato esborsi legati alla scolarità del figlio e hanno ripartito determinati beni mobili, con relativi conguagli in denaro, stabilendo che:
C. Il 14 marzo 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 maggio 1997. Il 5 gennaio 1998 egli ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento di __________. Nella sua risposta del 22 giugno 1998 __________ __________ si è opposta al divorzio; in via subordinata essa ha postulato una rendita per sé di almeno fr. 2'000.– mensili fino al pensionamento, la metà del ricavato della vendita dell'abitazione coniugale di __________, fr. 200'000.– per perdita di aspettative ereditarie, fr. 25'000.– per torto morale e l'accredito di metà della prestazione d'uscita maturata dal marito presso il relativo istituto di previdenza. Nella sua replica del 6 agosto 1998 il marito ha rinunciato all'affidamento del figlio, diventato maggiorenne. Nella duplica dell'8 marzo 1998 la moglie ha esteso la richiesta di rendita vita natural durante.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il 7 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. I coniugi hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Esperita l'istruttoria, nelle proprie conclusioni, essi hanno riaffermato il loro punto di vista, rinunciando al dibattimento finale.
E. Con sentenza del 29 dicembre 2000 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 2'000.– mensili il contributo di mantenimento per la moglie (dopo il versamento delle 162 mensilità stabilite nella convenzione sulle conseguenze della separazione) fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte della beneficiaria, ha accertato il diritto di lei alla metà della prestazione d'uscita maturata dal marito presso il relativo istituto di previdenza (trasmettendo l'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza) e ha respinto le altre domande di natura patrimoniale. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza predetta è insorta __________ __________ con un appello del 19 gennaio 2001 nel quale chiede l'annullamento del dispositivo sulla pronuncia del divorzio e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il 26 gennaio 2001 __________ __________ ha presentato a sua volta un appello inteso a ottenere, in riforma del citato giudizio, l'esonero dal versamento di contributi alimentari dopo il pagamento delle 162 mensilità previste dalla nota convenzione di separazione. Nelle rispettive osservazioni entrambe le parti propongono di respingere l'appello avversario e di accogliere il proprio.
Considerando
in diritto: 1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) il divorzio è retto dalla legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC), la quale si applica a tutti i processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione del resto, sul medesimo principio.
I. Sull'appello di __________ __________
La moglie chiede di respingere la domanda di divorzio per motivi di ordine religioso, dichiarandosi disposta, vista la situazione, ad accettare la separazione per un tempo indeterminato, che considera compatibile con le proprie convinzioni religiose cattolico-romane. A suo dire la pronuncia del divorzio complica ulteriormente i rapporti fra il figlio Lorenzo, che soffre della difficile situazione familiare, i genitori e il tutore del giovane.
Giusta l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno quattro anni. Per le cause già pendenti davanti a un'autorità cantonale al momento della modifica legislativa, è sufficiente che la sospensione della vita in comune si sia verificata almeno quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (DTF 126 III 401 e riferimenti). In concreto, come risulta dalla sentenza di separazione, i coniugi vivono separati dall'aprile 1991 (doc. A2 e N). E siccome, dandosi la prova di una separazione quadriennale, il richiedente ha un diritto assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 1 ad art. 114 CC), a ragione il Pretore ha accolto la domanda di divorzio presentata dal marito. L'appello si rivela perciò destituito di buon diritto.
II. Sull'appello di __________ __________ 5. L'appellata chiede preliminarmente di verificare la tempestività dell'appello avversario, datato 26 gennaio 2001. Dalla dichiarazione dell'ufficio postale di __________, prodotta dall'appellante, si evince che questi ha ritirato la decisione impugnata l'8 gennaio 2001. Il ricorso, inoltrato nel termine di venti giorni, è pertanto tempestivo (art. 423b cpv. 1 CPC).
L'appellante contesta di dover versare un contributo di mantenimento di fr. 2'000.– mensili dopo la scadenza delle 162 mensilità pattuite nella convenzione di separazione fino al pensionamento della moglie. Rileva di avere già versato fr. 450'000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 324'000.– quale pagamento in capitale del contributo di mantenimento. Sostiene che la moglie dispone ancora di una sostanza residua di fr. 424'000.– che può utilizzare per il proprio mantenimento fino al pensionamento e fa valere che a 60 anni essa disporrà di ulteriori fr. 350'000.– in seguito alla scadenza di una polizza assicurativa sulla vita. A suo dire l'interessata potrebbe pure incrementare l'avere previdenziale con un'attività lucrativa a tempo parziale. Ritiene infine ingiustificata la concessione di un contributo, anche perché la moglie ha sottoscritto due convenzioni, il 14 ottobre 1992 e il 19 gennaio 1995, nelle quali si era dichiarata definitivamente tacitata.
L'obbligo di mantenimento sorto con il matrimonio cessa di principio con il divorzio, indipendentemente dalla colpa dell'uno o dell'altro coniuge (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Per l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve provvedere al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/ Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 125 CC).
Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali corrispondono in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Il giudice deve considerare – in particolare – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).
In concreto il Pretore ha constatato che la convenuta non lavora e finanzia il proprio mantenimento attingendo ai capitali ricevuti a suo tempo dall'attore. Il marito sostiene tuttavia che la moglie può iniziare un'attività lucrativa a tempo parziale “in un settore caritativo e sociale” allo scopo di aumentare i propri averi di cassa pensione. Dagli atti non risulta però che l'interessata abbia mai svolto un'attività lucrativa durante il matrimonio, essendosi occupata dei figli e dell'economia domestica. Inoltre essa, oggi cinquantacinquenne e senza particolare formazione, ha raggiunto un'età in cui difficilmente potrà ricollocarsi nel mondo del lavoro (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC; DTF 127 III 140 consid. 2c). Del resto l'unione è stata senz'altro di lunga durata, se solo si considera che al momento della separazione di fatto nell'aprile 1991 i coniugi erano sposati da 19 anni (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC). In siffatte circostanze non si può esigere che essa cominci un'attività lucrativa per far fronte al proprio mantenimento o per aumentare il proprio avere di cassa pensione.
Per decidere circa l'erogazione del contributo, come pure per fissare l'importo e la durata dello stesso, occorre considerare il reddito della sostanza del creditore del contributo alimentare, in modo da valutare in quale misura egli possa provvedere da sé al proprio mantenimento (Schwenzer, op. cit., n. 20 e n. 13 ad art. 125 CC). Tuttavia, il coniuge beneficiario di una rendita di mantenimento non è tenuto – di principio – a utilizzare il capitale del proprio patrimonio per sopperire alle sue necessità, in particolare quando il debitore della rendita è in grado di versarla senza intaccare a sua volta la propria sostanza (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC e riferimenti). Tutt'al più l'utilizzo della sostanza è prospettabile, a determinate condizioni, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsbad zum Handbuch des Unterhaltsrecht, Berna 2001, pag. 89 n. 05.140).
a) In concreto è pacifico che la moglie dispone di un certo capitale, versatole a suo tempo dal marito e dal quale trae un reddito. Dalla notifica di tassazione del 9 novembre 1998 (biennio 1997/98) risulta che dal capitale di fr. 319'086.– l'interessata percepisce un reddito annuo di circa fr. 15'000.– (incarto fiscale richiamato). Ora, con simili entrate essa non è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo mensile, che ammonta tra fr. 3'104.– (risposta, pag. 5) e fr. 3'600.– (duplica, pag. 11 e doc. 5–8 e 11–13). È vero che la moglie riceverà fr. 350'000.– dall'assicurazione __________, ma ciò non modifica sostanzialmente la sua situazione. Intanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la polizza scadrà nel novembre del 2008, quando l'interessata avrà superato i 62 anni (deposizione __________ __________, verbale del 3 ottobre 2000, act. XIII). Inoltre, nel frattempo essa dovrà consumare ulteriormente parte del capitale residuo, giacché – come si è visto – i soli redditi della sostanza non sono sufficienti per sopperire al suo mantenimento. Al proposito basti ricordare che in sette anni, dal 1992 al 1999, l'interessata ha utilizzato approssimativamente fr. 125'000.– (interrogatorio formale del 17 novembre 1999, risposta 1a), consumo tutto sommato giustificato. Tale impiego è destinato ad aumentare nei prossimi anni, poiché diminuendo i fondi si ridurranno pure i relativi redditi, sicché i prelievi sulla sostanza aumenteranno di conseguenza. In siffatte circostanze non vi è ragione di ritenere, né l'appellante sostiene, che dopo il novembre del 2008 l'interessata sarà in grado di coprire il proprio fabbisogno con il reddito della sostanza. La concessione di un contributo di mantenimento fino al raggiungimento dell'età pensionabile appare pertanto giustificata.
b) Si aggiunga che l'appellante non pretende di non essere in grado di versare il contributo mensile di fr. 2'000.– o di dover consumare a tale scopo il proprio patrimonio. Dagli atti risulta che egli percepisce un salario annuo di circa fr. 115'000.– (fr. 9'500.– mensili), è proprietario di immobili a __________, __________ e __________ __________, e dispone di una sostanza di almeno fr. 350'000.– (notifica di tassazione e dichiarazione d'imposta nell'incarto fiscale richiamato). Con tali entrate il suo fabbisogno mensile presumibile di fr. 6'830.– (minimo del diritto esecutivo fr. 1'100.–, locazione fr. 1'650.– [come per la moglie], cassa malati, fr. 380.– [come per la moglie], altre assicurazione presumibili fr. 200.– e onere fiscale presumibile fr. 3'500.–) è senz'altro garantito.
Il Pretore ha fissato la rendita in fr. 2'000.– mensili, limitandosi a osservare che dopo oltre otto anni dalla firma della convenzione sugli effetti della separazione, non sarebbe stato possibile un aumento quantitativo del contributo. L'argomentazione potrebbe prestarsi invero a qualche critica. Se da un lato il primo giudice non poteva concedere all'interessata un contributo superiore a quello richiesto (art. 86 CPC), dall'altro questo doveva essere determinato sulla base dei rispettivi redditi e fabbisogni, sui quali il primo giudice nemmeno si è pronunciato. Nella commisurazione dell'“adeguato contributo di mantenimento” (art. 125 cpv. 1 CC) il limite superiore è posto dal tenore di vita durante il matrimonio (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC), mentre quello inferiore è costituito dal fabbisogno minimo del coniuge creditore, riservata la soglia delle capacità contributive del debitore (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147, n. 673 segg.). Al riguardo l'appellante tuttavia non spende una parola. E siccome in materia di pretese patrimoniali fra coniugi vige il principio dispositivo (FamPra.ch 2001 pag. 127), non spetta a questa Camera rivedere d'ufficio l'entità della rendita. In ogni caso, considerato un reddito mensile di circa fr. 1'250.– e un fabbisogno di circa fr. 3'600.–, il contributo di mantenimento risulta finanche insufficiente e l'interessata dovrà forzatamente consumare la propria sostanza.
Da ultimo l'appellante sostiene che la moglie, sottoscrivendo due convenzioni, il 14 ottobre 1992 e il 19 gennaio 1995, ha esplicitamente rinunciato a un contributo futuro. L'argomentazione non può essere condivisa. Dalla convenzione sugli effetti accessori della separazione sottoposta al Pretore per l'omologazione risulta che il marito si era obbligato a versare alla moglie un contributo di fr. 2'000.– mensili per 162 mensilità dalla data della firma dell'accordo, avvenuta il 14 ottobre 1992 (doc. N). Lo stesso giorno i coniugi hanno integrato la convenzione, convenendo il versamento da parte del marito di fr. 324'000.– a titolo di pagamento in capitale della pensione alimentare (doc. M). È vero che in quest'ultimo patto la moglie ha dichiarato di non vantare più nei confronti del marito alcuna pretesa per il versamento della pensione alimentare futura, ma ciò non significa che tale rinuncia valesse anche per la procedura di divorzio. L'appellante, del resto, neppure pretende che le citate convenzioni fossero destinate a regolamentare la questione dei contributi di mantenimento fra coniugi in caso di divorzio. L'accordo stipulato nel gennaio del 1995 ha per oggetto le spese scolastiche del figlio __________ e l'assegnazione del mobilio e delle suppellettili, senza riferimento alla questione del mantenimento (doc. O).
Certo, in una procedura di divorzio susseguente alla pronuncia della separazione la litispendenza della prima azione non tocca la seconda sentenza, con la conseguenza che un giudizio di separazione a tempo indeterminato passato in giudicato vincola anche il giudice del successivo divorzio (Rep. 1985 pag. 91), ma ciò vale appunto per le misure da adottare durante la procedura di divorzio. L'azione di divorzio susseguente a una separazione è del resto un'azione indipendente (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 948, pag. 202) e, dopo lo scioglimento del matrimonio, l'ammontare del contributo di mantenimento si fonda sui criteri oggettivi previsti dall'art. 125 cpv. 2 CC, non più su quello del riparto delle eccedenze come in caso di separazione. Il giudice deve pertanto esaminare se il coniuge è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC) e deve finanche opporsi d'ufficio alla rinuncia alla rendita, ove un coniuge cada nel bisogno e finisca a carico dell'assistenza pubblica (vedi anche Rep. 1985 pag. 87). In concreto, come si è visto, dal maggio del 2006 al giugno del 2010 la moglie non avrà a disposizione entrate che le permetteranno di far fronte alle proprie esigenze. Ne segue che l'appello si dimostra infondato.
III. Sugli oneri processuali
Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, spiegando di avere considerato che la reiezione di alcune richieste della moglie è stata influenzata dall'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. Da parte sua l'attore chiede che tasse, spese e ripetibili di primo grado siano poste a carico della convenuta, ritenendo che già in quella sede essa fosse la parte più soccombente. Ora, la giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
In concreto la moglie ottiene causa vinta sul riparto della cassa pensione e sulla concessione di un contributo di mantenimento, ma vede respingere le proprie conclusioni in merito allo scioglimento del matrimonio, alle pretese sull'abitazione di __________ e alle domande di risarcimento per perdita delle aspettative ereditarie e per torto morale. Certo, da un punto di vista aritmetico essa risulta maggiormente soccombente, ma la valutazione del primo giudice non appare per ciò solo configurare un eccesso di apprezzamento. Tanto meno se si considera che nelle cause di diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Sulle tasse e le spese la censura va pertanto respinta, mentre per quanto riguarda la contestazione in materia di ripetibili, non quantificate, la domanda riesce finanche irricevibile per carenza di requisiti formali (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata confermata.
Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria