Incarto n.: 11.2001.139
Lugano 25 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 giugno 2001 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 dicembre 2001 presentato da __________ o contro la sentenza emessa il 26 novembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 14 gennaio 2002 presentato da __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1954) e __________ (1949) si sono sposati a __________ il __________ 1981. Dal matrimonio sono nati __________ (1983) e __________ (1986). Il marito è alle dipendenze della __________ SA. La moglie ha lavorato per diversi esercizi pubblici fino alla nascita di __________, poi si è dedicata alle cure dei figli e all'economia domestica.
B. Il 3 maggio 1999 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 25 maggio 1999. I coniugi sono separati di fatto alla fine di quel mese, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale. Il 25 agosto 1999 __________ ha chiesto l’adozio-ne di misure provvisionali, in particolare, l'attribuzione dell'allog-gio familiare, l'affidamento di __________ e __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 8500.– mensili per sé, uno di fr. 1500.– mensili oltre agli assegni familiari per ciascun figlio e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il 14 settembre 1999 __________ ha chiesto la restituzione di determinati effetti personali, rimasti nell'abitazione coniugale. Alla discussione del 21 settembre 1999, indetta per il contraddittorio su entrambe le istanze, il marito ha proposto di respingere quella della moglie, la quale ha consentito da parte sua a riconsegnare gli effetti personali del marito. La procedura è stata sospesa il 13 dicembre 1999 per trattative fra le parti (inc. .____.).
C. Il 4 febbraio 2000 __________ è diventato padre di un terzo figlio, __________. L'11 giugno 2001 __________ ha presentato al Pretore un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli comuni (riservato il diritto di visita del padre, da esercitare tenendo conto della volontà dei figli), un contributo alimentare per sé e i figli di fr. 9463.– mensili dal 1° dicembre 2000 e una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. All'udienza del 12 luglio 2001 __________ o ha consentito alla domanda di vivere separati e ha aderito all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita, da esercitare tenendo conto della volontà dei figli). Per __________ egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 1° agosto 2001 e alla moglie un contributo mensile di fr. 4000.– dall'agosto 2001 al luglio 2002, ridotti a fr. 3000.– dall'agosto 2002 al luglio 2003.
D. Lo stesso 12 luglio 2001 __________ si è rivolto al Pretore per ottenere la separazione dei beni. All'udienza del 21 agosto 2001, indetta per la discussione di tale istanza, la moglie si è opposta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel suo allegato __________ ha riconfermato le proprie richieste, salvo rinunciare all'affidamento di __________, nel frattempo divenuta maggiorenne, e aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 10 320.10 mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a fr. 11 070.20 mensili in seguito. Il marito ha riconfermato le proprie domande.
E. Il 26 novembre 2001 il Pretore ha decretato lo stralcio della procedura provvisionale e, statuendo sull'istanza a protezione dell'unione coniugale e su quella di separazione dei beni, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato __________ alla madre (riservato al padre il più ampio diritto di visita, da esercitare secondo le circostanze e tenuto conto della volontà del figlio), ha stabilito il contributo alimentare per quest'ultima in fr. 6000.– mensili dal 1° dicembre 2000, ha fissato quello a favore di __________ a fr. 1500.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a
fr. 1620.– mensili dal 1° agosto 2001 in poi, stabilendo quello per Pamela in fr. 1200.– mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001. Le domande di provvigione ad litem della moglie e di separazione dei beni del marito sono state respinte. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 300.–, state poste per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il citato giudizio è insorta __________ con un appello del 7 dicembre 2001 in cui chiede che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 10 320.10 mensili dal 1° dicembre 2000 al 31 luglio 2001 e a fr. 11 070.20 mensili dopo di allora, che quello per la figlia __________ sia aumentato a fr. 1250.– per il lasso di tempo riconosciuto dal Pretore e che gli oneri di prima sede siano interamente addebitati al marito. Nelle sue osservazioni del 14 gennaio 2002 __________ propone di respingere l'appello e con ricorso adesivo postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 4000.– mensili dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002 e a fr. 3000.– mensili dal 1° agosto 2002 al
31 luglio 2003, con addebito alla medesima degli oneri processuali di primo grado. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2002 l'istante postula il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.
fr. 1200 fino alla maggiore età (31 luglio 2001), tenuto conto del computo di circa un terzo del guadagno conseguito come apprendista.
I. Sull'appello principale
L'appellante censura il fatto che il Pretore non abbia calcolato tutti i redditi e i fabbisogni della famiglia, al quale ogni giudice deve procedere – anche in condizioni particolarmente agiate – per verificare l'ammontare esatto del reddito netto precedentemente destinato al mantenimento della famiglia. La censura non ha portata pratica. In condizioni particolarmente agiate della famiglia, nelle quali l'onere supplementare di due economie domestiche può essere coperto senza problemi, il confronto fra redditi e fabbisogno non si impone, giacché ci si può dipartire dal fabbisogno necessario a garantire il mantenimento del livello di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5P.138/2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb pubblicato in FamPra.ch 2002 pag. 333).
La moglie si duole pure del fatto che il Pretore abbia computato fr. 300.–, pari a un terzo del reddito di apprendista, sul contributo alimentare a favore della figlia e non proporzionalmente sul contributo in denaro del marito e sul proprio apporto in natura. Ora, per giurisprudenza costante, il figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro vivendo in economia domestica con un genitore è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tranne casi di particolare ristrettezza familiare estranei alla fattispecie, tale limite non supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag. 76 cifra IV/2). La prassi fin qui adottata ha posto il contributo del minorenne in deduzione del suo fabbisogno in denaro (I CCA, sentenza del 7 maggio 2001 in re R.), senza affrontare la questione di un eventuale computo proporzionale al diverso contributo dei genitori.
Il computo delle prestazioni del minorenne proporzionale al tributo di entrambi i genitori è auspicato dalla dottrina (Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 54 ad art. 285). In concreto la questione può comunque rimanere irrisolta, giacché – contrariamente all'opinione dell'appellante – anche una diminuzione degli oneri di mantenimento a carico di entrambi i genitori proporzionale all'apporto della figlia non giustificherebbe una modifica del contributo destinato a quest'ultima dal Pretore. In effetti, le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedevano nel caso di due fratelli di età compresa tra i 13 e i 18 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1700.– mensili ognuno (compresi fr. 240.– per cura e educazione). Deducendo da tale importo l'ammontare del contributo della figlia e il costo per cura e educazione ridotto nella proporzione tra l'apporto di questa e il suo fabbisogno complessivo – come auspica l'appellante – il fabbisogno in denaro di __________ risulterebbe di fr. 1202.– mensili. Sia come sia, il contributo fissato dal Pretore (fr. 1200.–) merita pertanto conferma. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
Per quanto riguarda il contributo a proprio favore, l'appellante rimprovera al Pretore di avere disatteso gli art. 8 e 176 CC trascurando che il marito non ha provato di avere destinato solo parte del suo reddito al mantenimento dell'economia domestica. La censura è sprovvista di pertinenza. Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg., CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431), di modo che l'art. 8 CC non è direttamente applicabile (DTF 118 II 376). Compete invero al coniuge che si oppone a una ripartizione a metà dell'eccedenza rendere verosimili i motivi per i quali essa non si giustifichi (DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA, sentenza dell'11 maggio 1999 in re S., pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 144). In effetti, al principio secondo cui l'eventuale eccedenza risultante una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi e quello dei figli vada divisa a metà (DTF 114 II 28 consid. 4) si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Per scostarsi dal riparto a metà il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica (DTF 121 I 97 consid. 2, 119 II 314 consid. 4a pag. 317, 115 II 424 consid. 3).
a) Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie in
fr. 4136.95 mensili (memoriale conclusivo del 16 novembre 2001, pag. 5), compresi i costi della casa monofamiliare (doc. G: fr. 862.15), i premi della cassa malati (doc. 20: fr. 324.80), le assicurazioni (fr. 200.–) e le imposte (fr. 1500.–). Ciò posto, egli ha ritenuto che nella fattispecie un contributo mensile di fr. 6000.– consenta alla medesima di conservare il livello di vita avuto durante la comunione domestica. L'appellante rivendica un contributo alimentare calcolato secondo il riparto a metà dell'eccedenza, sostenendo che il marito non ha reso verosimile di avere destinato parte del suo stipendio al risparmio. Dalla tassazione 1999/2000 (contenuta nel fascicolo grigio “richiami”) – basata sui redditi conseguiti nel 1998/1999 – si desume però che solo una parte degli introiti del marito era destinata alla copertura dei fabbisogni della famiglia. Con un reddito annuale medio netto da lavoro e titoli di fr. 176 181.– (escluso il valore locativo, puramente fittizio e con mere finalità fiscali) e utilizzando fr. 7693.– dei propri risparmi (sostanza il 1° gennaio 1997 di fr. 63 100.–, meno la sostanza il 1° gennaio 1999 di fr. 55 407.–), la famiglia ha potuto accantonare fr. 5731.– per il terzo pilastro e diminuire i debiti di fr. 40 413.– (da fr. 393 000.– a fr. 352 587.–). Ciò significa che per il mantenimento del proprio tenore di vita la famiglia ha speso in media, nel biennio precedente la separazione di fatto, fr. 157 090.– annui (fr. 176 181.– più
fr. 7963.– diviso 2, meno fr. 40 413 diviso 2, meno fr. 5731.– diviso 2), quindi fr. 13 091.– mensili. Tenuto conto anche dell'elevato reddito familiare erano dati quindi i requisiti, nel caso concreto, per prescindere dal riparto a metà dell'eccedenza e per fissare il contributo di mantenimento della moglie in funzione del tenore di vita avuto durante la comunione domestica.
b) Il problema è che l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore sul suo tenore di vita. Essa rivendica un contributo alimentare mensile di fr. 10 320.10 fino al 31 luglio 2001 e di fr. 11 000.– dal 1° agosto 2001, senza tuttavia spiegare per quali motivi il contributo alimentare mensile di fr. 6000.– sarebbe insufficiente a coprire il suo tenore di vita precedente, né esporre cifre o indicare elementi del fascicolo processuale che consentano di rendere verosimile un tenore di vita per lei sola superiore a fr. 10 000.– mensili. II Pretore ha ammesso, come detto, un fabbisogno minimo di fr. 4136.95 mensili. I fabbisogni in denaro dei figli sono integralmente coperti e nulla induce a ritenere, a un esame di verosimiglianza e nello stato del fascicolo processuale, che la moglie abbia subìto una riduzione del suo tenore di vita, rispettivamente che non potrebbe mantenerlo con un contributo mensile di fr. 6000.–. Essa continua ad abitare con i figli nella casa monofamiliare di __________, proprietà dei coniugi, e vive come in precedenza, né essa pretende il contrario. In condizioni del genere l'appello sarebbe infondato nel merito quand'anche si volesse prescindere dalla totale assenza di motivazione.
II. Sull'appello adesivo
Il convenuto ritiene che il Pretore abbia trascurato le eccezioni che giustificano di derogare alle “ordinarie modalità di calcolo in merito al contributo alimentare”. Egli asserisce che durante la separazione l'istante non è mai caduta nel bisogno e che un contributo di fr. 4000.– mensili è sufficiente per coprire il suo tenore di vita, come dimostra la media dei prelevamenti da lei eseguiti in tale periodo. Anche la richiesta di adeguamento dei contributi rispetto a quanto versato non sarebbe di conseguenza giustificata. In realtà la censura sfiora il pretesto. Il contributo di mantenimento dev'essere calcolato per vero, nella fattispecie, in modo da garantire all'istante il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 6), non quello liberamente scelto in seguito dalla beneficiaria. Nel caso specifico il marito stesso aveva definito “provvisori” gli importi da lui versati (conclusioni del 20 novembre 2001, pag. 8). Non si può trarre dunque alcuna conclusione dal fatto che la moglie abbia speso con prudenza quanto ricevuto nelle more di una combattuta procedura giudiziaria, il cui esito non era per nulla scontato. Le argomentazioni del convenuto circa l'entità del contributo necessario a garantire all'istante il suo attuale tenore di vita sono pertanto inconferenti.
Il marito rimprovera inoltre al primo giudice di non avere correttamente valutato “la portata della capacità di ripresa di un'attività lavorativa” da parte dell'istante e di avere negato a torto l'applicabilità del principio denominato clean break in considerazione dell'età dell'istante e dell'ingente disponibilità del marito.
a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati assai relativizzati. Nella sentenza 5P.447/2000 del 22 dicembre 2000, proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. In sentenze recenti, sempre in materia di protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale ha precisato anzi che, qualora il divorzio appaia inevitabile, per stabilire il contributo alimentare di un coniuge e l'obbligo di riprendere o di estendere l'attività lucrativa occorre far capo ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio (DTF 128 III 67 consid. 4a; ancora in seguito: sentenza del Tribunale federale 5P.46/2003 del 2 giugno 2003, consid. 2.1.2).
c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo.
Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare prima di tutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a).
d) Nella fattispecie le parti vivono separate da quasi quattro anni e niente lascia intravedere una possibile riconciliazione. Il marito vive con un'altra donna, dalla quale ha avuto un figlio il 4 febbraio 2000 (doc. 9) e intende promuovere azione di divorzio non appena trascorso il quadriennio di separazione (verbale del 12 luglio 2001, riassunto scritto, pag. 6). In simili circostanze il coniuge professionalmente inattivo deve intraprendere – di principio – gli sforzi da lui ragionevolmente esigibili per raggiungere, nella misura del possibile, l'indipendenza economica (cfr. 128 III 68). Se non che, nella fattispecie la moglie aveva già compiuto 50 anni al momento della separazione di fatto, nel maggio 1999, quando doveva ancora occuparsi di due figli di 16 e di 13 anni. Solo nel 2001 il marito ha preteso che essa dovesse riprendere un'attività lucrativa, visto il buono stato di salute e la raggiunta indipendenza dei figli (verbale del 12 luglio 2001, riassunto scritto, pag. 7), conseguendo un reddito di almeno fr. 2500.–/3000.– mensili. A quel momento tuttavia si poteva pretendere dalla moglie, se mai, l'assunzione di un lavoro a metà tempo, il secondo figlio non avendo ancora compiuto 16 anni. Se si tiene conto dipoi che nel 2001 essa aveva ormai 52 anni, un reinserimento professionale appariva subito difficile già per il fatto che essa era lontana dal mondo del lavoro da quasi vent'anni. Agli atti manca del resto qualsiasi indicazione sulla formazione professionale di lei, sulle sue conoscenze linguistiche e sulle sue concrete possibilità di reinserimento professionale nel mercato del lavoro ticinese, notoriamente depresso, per una persona che ha superato la soglia dei 50 anni (cfr. DTF 127 III 140). Davanti al Pretore il marito non ha nemmeno reso verosimile in quale attività la moglie avrebbe potuto trovare a breve o a medio termine, alla sua età e senza apparente formazione specifica, un lavoro tale da consentirle di ritrarre un reddito mensile di almeno fr. 2500.–, se non di fr. 3000.–. Almeno a un esame dei fatti limitato alla verosimiglianza la moglie non sembra pertanto avere una ragionevole e concreta possibilità d'impiego a breve o a medio termine. Ciò non toglie che nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si fonda sull'art. 125 CC, la questione dovrà essere riesaminata dal Pretore con pieno potere cognitivo. Per il momento, tuttavia, non si può imputare alla moglie un reddito ipotetico e l'appello adesivo deve di conseguenza essere respinto.
II. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili.
L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili.
– avv. __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario