Incarto n.: 11.2000.00035
Lugano 27 settembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 12 ottobre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ a __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza (“decreto”) emessa il 13 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto l'appello dello stesso 24 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem presentata da __________ con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ 1987. Dall'unione sono nati __________ (__________1988), __________ (__________1990) e __________ (__________1992). La famiglia vive a __________ dal 1° gennaio 1989. Il marito è invalido dal 1990 e percepisce indennità per complessivi
fr. 7'054.– netti mensili; la moglie si occupa dal 10 gennaio 2000 della distribuzione di materiale pubblicitario, conseguendo uno stipendio netto di fr. 373.– mensili. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da __________ __________ il 16 giugno 1994 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, __________ __________ si è impegnato all'udienza del 5 luglio successivo a cercare un maggiore dialogo con la moglie e con i figli, come pure a limitare le proprie assenze da casa e a informare previamente la moglie. Egli ha accettato inoltre che la figlia __________ seguisse – qualora si fosse rivelato necessario – una terapia medico-psicologica e che la moglie trascorresse le vacanze con i figli presso i genitori di lei (inc. n. /). Con una seconda istanza del 4 dicembre 1995, ____________________ ha chiesto al medesimo Pretore che fosse ordinato ai debitori del marito di eseguire i pagamenti nelle mani della moglie. Il Pretore ha accolto la domanda con sentenza (“decreto”) del 20 dicembre 1995 (inc. n. /). Il Servizio medico-psicologico di __________ è intervenuto in favore dei figli – dietro segnalazione della direzione delle scuole comunali – dal mese di febbraio al mese di giugno 1998 e poi, su richiesta della moglie, dal mese di settembre 1999.
B. Il 12 ottobre 1999 ____________________ ha instato per il tentativo di conciliazione e ha postulato – in via provvisionale – l'attribuzione dell'abitazione coniugale, dei mobili e delle suppellettili (tranne gli effetti personali del marito), l'assegnazione dell'automobile a sé medesima e della moto al marito, l'allontanamento immediato di quest'ultimo dall'abitazione coniugale con il divieto di ripresentarvisi, la consegna da parte del marito delle chiavi dell'appartamento, del garage, della cassetta delle lettere e dell'automobile, l'affidamento dei figli e la privazione temporanea di qualsiasi diritto di visita o contatto tra padre e figli, la confisca di tutte le armi e munizioni del marito e il divieto di acquistarne altre. La moglie ha chiesto inoltre che le predette ingiunzioni fossero munite della comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, offrendo per finire al marito un contributo alimentare di fr. 1888.– mensili. I coniugi si sono separati il 24 ottobre 1999, quando il marito è stato ricoverato per tempo indeterminato alla clinica __________ __________ di __________.
C. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 26 ottobre 1999. All'udienza dello stesso giorno, indetta per discutere le domande cautelari, __________ vi ha aderito in parte, sollecitando nondimeno la regolamentazione del diritto di visita ai figli, il versamento di fr. 5'000.– per l'acquisto di mobili e suppellettili, la soppressione della diffida ai creditori decisa dal Pretore il 20 dicembre 1995, offrendo inoltre un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'200.– e uno per ciascun figlio di fr. 500.– mensili. In subordine, qualora fosse stata mantenuta la diffida ai creditori, egli ha concluso per un contributo alimentare in suo favore di
fr. 2'824.30 mensili e per una provvigione ad litem di fr. 2'500.– o, se non altro, per la concessione dell'assistenza giudiziaria. La moglie ha consentito in replica alla domanda di provvigione ad litem e non si è opposta per principio all'indennità per l'acquisto del mobilio domestico. Alle successive udienze del 22 dicembre 1999 e del 27 gennaio 2000 il Pretore – con l'accordo delle parti – ha disciplinato tre incontri e un contatto telefonico tra il padre e i figli. Lo stesso 27 gennaio 2000, statuendo senza contraddittorio, egli ha obbligato la moglie a versare al marito un contributo di fr. 1'800.– per il mese di febbraio 2000 e a pagare direttamente il premio della cassa malati di lui. Il 17 febbraio 2000 inoltre egli ha assegnato alla moglie inaudita parte l'automobile con ordine al marito di consegnare immediatamente le chiavi del veicolo.
D. Nel frattempo, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 del nuovo diritto sul divorzio, gli effetti del tentativo di conciliazione del 26 ottobre 1999 sono decaduti, sicché il Pretore ha commutato la procedura di misure cautelari in una a protezione dell'unione coniugale. Esperita l'istruttoria, in un memoriale conclusivo dell'8 marzo 2000 __________ ha ribadito in sostanza le sue domande, aumentando tuttavia il contributo alimentare offerto al marito a fr. 2'246.30 mensili, rinunciando a insistere per la confisca delle armi e munizioni del marito (limitandosi a postulare un divieto di acquisto) e riconoscendo a costui un'indennità – già corrisposta – di fr. 6'300.– per l'arredamento domestico, come pure una provvigione ad litem di fr. 1'800.–, dedotti fr. 700.– già versati. Nel suo memoriale dello stesso 8 marzo 2000 __________ __________ ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 2'347.40 mensili e uno per ciascun figlio di fr. 505.– mensili, ha sollecitato un'indennità per l'arredamento della propria abitazione di fr. 8'360.55, dedotti eventuali importi già versati dalla moglie per il medesimo titolo, e ha concluso per il pagamento di una provvigione ad litem di fr. 6'000.–. In subordine, qualora fosse stata mantenuta la diffida ai debitori decisa il 20 dicembre 1995, egli ha postulato un contributo per sé di fr. 3'157.– mensili. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo il 13 marzo 2000, il Pretore ha assegnato alla moglie l'abitazione coniugale e l'automobile, ha affidato i figli alla madre, ha incaricato il Servizio medico-psicologico di dar corso a una “mediazione terapeutica allo scopo di ripristinare le relazioni” fra il padre e i figli (informandone il giudice attraverso rapporti trimestrali), ha disposto incontri tra costoro – pianificati dal Servizio medico-psicologico – dal 2 maggio 2000, ha confermato la diffida ai debitori decisa il 20 dicembre 1995, ha imposto alla moglie un contributo alimentare per il marito di fr. 2'000.– mensili dal 1° novembre 1999 (aumentato a fr. 2'689.20 mensili dal 1° febbraio 2000), ha riconosciuto al marito un'indennità per l'arredamento del proprio alloggio, già versata dalla moglie, di fr. 8'360.–, come pure una provvigione ad litem di fr. 6'000.– e ha fatto ordine al marito, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, di non accedere all'abitazione coniugale, di non molestare moglie e figli per telefono, di non avere contatti con i figli all'infuori di quelli previsti nell'ambito della mediazione terapeutica, di consegnare alla moglie le chiavi dell'automobile ancora in suo possesso e di non “acquistare o altrimenti procacciarsi qualsiasi arma o entrarne in possesso”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza (“decreto”) appena citata __________ è insorta con un appello del 24 marzo 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare dovuto al marito dal 1° febbraio 2000 sia ridotto a fr. 2'390.– mensili e che a quest'ultimo sia riconosciuta un'indennità per l'arredamento del proprio alloggio limitata a fr. 6'360.– (già versati). In subordine, qualora non fosse accolta la divisata riduzione del contributo alimentare, essa conclude perché la domanda di provvigione ad litem sia accolta solo nella misura di fr. 2'500.–.
G. __________ è insorto a sua volta contro il giudizio del Pretore con un appello dello stesso 24 marzo 2000 in cui chiede, previo versamento di una provvigione ad litem di fr. 1'500.– per la procedura d'appello, la disciplina di un diritto di visita accompagnato suscettibile di progressiva estensione, l'invio di rapporti bimestra-li (anziché trimestrali) da parte del Servizio medico-psicologico, la possibilità di versare egli medesimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 2'681.20 dal 1° novembre 1999 (fr. 2'331.20 mensili dal 1° febbraio 2000) e di uno complessivo per i figli di
fr. 1'601.90 mensili dal 1° novembre 1999, come pure la limitazione della trattenuta sulle rendite decisa il 20 dicembre 1995 ai contributi predetti. In subordine, qualora la diffida ai debitori fosse confermata, __________ rivendica un contributo per sé di fr. 2'736.80 mensili dal 1° novembre 1999 (fr. 3'086.80 mensili dal 1° febbraio 2000) o, in via ancor più subordinata, un contributo di fr. 2'640.70 mensili dal 1° novembre 1999 (fr. 2'990.70 mensili dal 1° febbraio 2000). Egli contesta infine il riparto degli oneri processuali deciso dal primo giudice.
H. Nelle rispettive osservazioni del 25 aprile 2000 entrambe le parti propongono di respingere l'appello avversario e di accogliere il proprio, __________ rettificando nondimeno la postulata modifica del contributo alimentare in fr. 2'437.10 mensili (anziché fr. 2'390.– mensili come chiesto nel ricorso).
I. Con ordinanza del 12 febbraio 2001 la presidente di questa Camera ha acquisito agli atti un rapporto allestito il 1° giugno 2000 dal Servizio medico-psicologico di __________, sul quale le parti hanno avuto modo di esprimersi. Il 14 febbraio 2001 __________ __________ ha chiesto la sospensione della procedura d'appello, in attesa dell'esito di due istanze di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale da egli presentate al Pretore il 29 gennaio e il 14 febbraio 2001. La richiesta è stata respinta con ordinanza del 5 marzo 2001. La presidente della Camera ha provveduto infine ad aggiornare i dati contenuti nell'incarto fiscale del marito.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.). Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio, non ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste dall'art. 138 CC”, si applica solo alle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione (art. 423a cpv. 1 CPC). I nuovi documenti prodotti dalla moglie in questa sede (relativi ai premi assicurativi) possono nondimeno essere considerati ai fini del giudizio in virtù del principio inquisitorio illimitato e della massima ufficiale che governano il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 176 CC; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18–20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC), trattandosi di determinare anche i contributi destinati ai figli minorenni.
In concreto il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 7'054.– netti e quello della moglie in fr. 726.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno del marito in fr. 2'127.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, locazione fr. 700.–, spese mediche fr. 64.50, imposte fr. 55.20), quello della moglie in fr. 2'795.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 279.50, locazione appartamento e garage fr. 880.–, oneri sociali fr. 51.50, imposte fr. 165.60, tassa circolazione fr. 51.–, assicurazione RC auto fr. 116.80, assicurazione infortuni fr. 55.20, assicurazione “Liberty Plan” fr. 23.70, assicurazione RC domestica e mobilio fr. 43.50, assicurazione “__________ Assista” fr. 16.90, assicurazione vita __________ fr. 86.60) e quello complessivo per i figli in fr. 1'671.30. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultata un'eccedenza di fr. 1'186.20, che il primo giudice ha suddiviso a metà tra i coniugi, onde un contributo mensile di fr. 2'000.– dal novembre 1999 al gennaio 2000 e di fr. 2'686.20 dal 1° febbraio 2000 a favore del marito da parte della moglie, la quale incassa tutte le rendite versate al coniuge in forza di una misura di protezione dell'unione coniugale emanata il 20 dicembre 1995 (inc. n. /). In questa sede rimangono litigiosi i contributi alimentari, segnatamente i fabbisogni dei coniugi e dei figli, il diritto alle relazioni personali del padre con i tre figli, la quota di ripartizione dell'eventuale eccedenza, l'indennità per arredamento e la provvigione ad litem assegnate al marito.
I. Sull'appello di __________
L'appellante si duole anzitutto del fatto che in realtà il Pretore ha trasferito alla moglie l'amministrazione delle sue rendite, mettendo a carico di lei un contributo alimentare in favore del marito e disponendo il versamento diretto alla moglie di tutte le prestazioni assicurative di cui egli è titolare. Il Pretore si è invero limitato a confermare le precedenti misure protettrici dell'unione coniugale, emanate il 20 dicembre 1995 (inc. n. /), quando le parti vivevano in comunione domestica. Se non che, dal 24 ottobre 1999 i coniugi vivono separati e le misure decretate nel 1995 devono essere adattate alle loro mutate circostanze. Il marito non contesta la necessità di garantire alla moglie e ai figli il versamento dei contributi alimentari e non si oppone a una diffida ai debitori, nella forma della trattenuta delle rendite limitata agli importi da lui dovuti alla famiglia, come prevede l'art. 177 CC. La pretesa appare provvista di buon diritto, tanto più se si considera che il giudice può disporre il versamento diretto di rendite sociali completive per figli al genitore affidatario (cfr. art. 35 LAI: RS 831.20; art. 76 OAVS: RS 831.101), per assicurarne l'uso conforme allo scopo. Non risulta quindi necessario che in concreto, per garantire alla famiglia il debito mantenimento, la moglie incassi tutte le rendite del marito, bastando a tal fine l'ordine di versare le rendite per il coniuge e per i figli direttamente all'interessata e, nell'ipotesi in cui ciò non fosse sufficiente a coprire i contributi alimentari, la diffida ai debitori per la differenza. L'appellante del resto non si oppone alla diffida ai debitori, ma chiede di poter riscuotere la quota che gli spetta senza essere obbligato a riceverla dalla moglie. Al riguardo l'appello riesce fondato.
Il marito non rimette in discussione i redditi familiari accertati dal Pretore, di fr. 7'780.– (fr. 7'054.– il marito, fr. 726.– la moglie), ma chiede che dal fabbisogno della moglie sia tolto il premio per l'assicurazione sulla vita del figlio maggiore, di fr. 86.60, e siano stralciati gli importi mensili relativi alle proprie assicurazioni personali (“Liberty Plan” fr. 24.–, protezione giuridica fr. 16.90, assicurazioni infortuni fr. 55.20), da includere nel proprio. Egli contesta inoltre l'inserimento nel fabbisogno della moglie degli oneri relativi al veicolo privato (garage fr. 80.–, tassa di circolazione
fr. 51.– e assicurazione RC auto fr. 116.80), il quale non sarebbe necessario per l'attività lucrativa da lei svolta. Nell'ipotesi in cui tale posta sia confermata, egli rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno di fr. 24.70 mensili per i costi relativi alla moto di cui fa uso. Infine egli chiede che gli siano conteggiati gli oneri sociali di fr. 51.50, come alla moglie, e che gli oneri fiscali di fr. 220.80 ripartiti dal Pretore in ragione di ¾ alla moglie e ¼ al marito, siano suddivisi tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. Posti tali correttivi, dipartendosi dai calcoli svolti dal Pretore, l'appellante rivaluta il proprio fabbisogno in fr. 2'373.60 e riduce quello della moglie a fr. 2'309.90 mensili.
a) Nel fabbisogno di ogni coniuge vanno inseriti di principio i premi delle assicurazioni obbligatorie (Rep. 1997, 113) e delle assicurazioni facoltative necessarie per l'economia domestica o per l'attività professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC). Rientrano quindi nel fabbisogno familiare, trattandosi di una famiglia con reddito medio, i premi per l'assicurazione RC domestica, per la protezione giuridica e l'assicurazione infortuni, nella misura in cui sono resi verosimili. Ciò è il caso in concreto e i relativi premi possono essere inseriti nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento dei premi. Non vi è quindi motivo, a un sommario esame dei fatti, di negare al marito il computo del premio di assicurazione “Liberty Plan”, quello per la protezione giuridica, quello per la RC privata e quello per l'assicurazione infortuni (doc. R, T, S, Q) per un totale di fr. 139.60, con effetto dal 1° novembre 1999, quando sono state costituite due distinte economie domestiche. Altrettanto vale per i contributi obbligatori all'AVS, che il marito, invalido senza attività lucrativa, deve notoriamente versare (Rep. 1997 pag. 113), al pari della moglie, la quale riconosce del resto tale spesa (osservazioni all'appello, pag. 5). In simili circostanze l'inserimento di fr. 51.50 nel fabbisogno del marito appare giustificato. In quello della moglie, parallelamente, vanno di principio inseriti i premi assicurativi per le polizze contratte in seguito alla divisione delle economie domestiche. Essa adduce nelle osservazioni all'appello di avere stipulato per sé e i figli le assicurazioni domestiche abituali, con un onere complessivo di fr. 143.70 (“Liberty Plan” fr. 24.–, protezione giuridica fr. 28.70, infortuni fr. 55.20, RC domestica fr. 35.80: memoriale, pag. 5 e 6), ciò che appare adeguato alle necessità della famiglia.
b) Il marito si duole della circostanza che il Pretore ha suddiviso in ragione di fr. 165.60 alla moglie e fr. 96.10 al marito gli oneri fiscali della famiglia e ne rivendica la divisione a metà. Il primo giudice non ha invero spiegato i motivi del riparto in ragione di tre a uno. L'appellante afferma che la suddivisione a metà è logica, visto che egli sarà tassato con l'aliquota meno favorevole prevista per le persone sole, mentre la moglie beneficerà di quella destinata alle persone coniugate o con figli minori a carico. Se non che, tale circostanza non è di per sé sufficiente per rendere verosimile l'errore rimproverato al Pretore. Il marito sarà invero tassato con l'aliquota per persone sole, ma potrà dedurre dal proprio reddito la somma dei contributi alimentari a suo carico, che figureranno nella partita fiscale della moglie. Per giungere a una diversa ripartizione dell'onere fiscale occorrerebbero calcoli almeno approssimativi, che l'appellante neppure tenta. In simili circostanze il prudente apprezzamento del primo giudice resiste alla critica.
c) A detta del marito, dal fabbisogno della moglie dev'essere stralciato il premio per l'assicurazione sulla vita del figlio maggiore, di fr. 86.60 mensili. L'assunto è provvisto di buon diritto. Il premio per un'assicurazione mista sulla vita potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del coniuge assicurato (DTF 114 II 393; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59). Nella fattispecie, tuttavia, la polizza riguarda uno dei figli minorenni e il relativo costo appare d'acchito estraneo al fabbisogno del genitore affidatario, anche a un sommario esame dei fatti. Non vi è quindi motivo perché tale importo sia considerato nel fabbisogno della moglie.
d) Secondo l'appellante, nel fabbisogno della moglie non possono essere considerati i costi relativi alle spese di trasporto, come la locazione del garage (fr. 80.–), l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC per l'autoveicolo. Nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inserite spese d'automobile solo ove quest'ultima sia destinata a trasferte professionali o all'esercizio del diritto di visita. Il coniuge che rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno di una simile posta deve rendere verosimile, tanto più in caso di contestazione, la necessità di usare un veicolo proprio (da ultimo: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa D. c. D.). Nella fattispecie la moglie si è limitata ad allegare i costi di automobile nell'istanza 12 ottobre 1999, senza dare spiegazione alcuna. Il marito si è opposto a tali costi all'udienza del 26 ottobre 1999 (riassunto scritto allegato al verbale, pag. 6) e ha ribadito tale posizione nel memoriale conclusivo. Il Pretore, per contro, ha ammesso tale posta giustificandola con l'inizio, nel gennaio 2000, dell'attività lucrativa di distributrice pubblicitaria della moglie e con le necessità di trasporto dei figli. Solo con le osservazioni all'appello, tuttavia, la moglie ha spiegato che il veicolo privato serve per le trasferte da diporto dei figli e per la sua nuova attività lucrativa, di cui tutto o quasi si ignora. Le affermazioni dell'istante inoltre non sono affatto sostanziate, nemmeno a livello di verosimiglianza. Per di più, le trasferte dei figli, a scopo ricreativo e scolastico, sono da ritenere comprese nel fabbisogno dei figli stessi, come si vedrà in seguito. Contrariamente a quanto ritiene il marito, tuttavia, il costo di fr. 80.– mensili per la locazione del garage può essere ammesso nel canone di locazione complessivo di fr. 880.– mensili, che per moglie e figli non appare affatto esagerato, alla moglie potendo essere riconosciuto lo stesso onere di locazione del marito (fr. 700.–), mentre la rimanenza va considerata nei fabbisogni dei figli (Rep. 1988 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza), in ragione di fr. 60.– ciascuno.
e) Tutto considerato, dunque, il fabbisogno minimo dell'appellante assomma dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000 a fr. 1'659.20 mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 doc. M, spese mediche non rimborsate fr. 64.50), aumenta poi a fr. 2'359.20 mensili dal 1° febbraio 2000, data alla quale il marito ha preso in locazione un appartamento proprio, al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 700.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), e dopo il 1° gennaio 2001 ascende a fr. 2'434.20 mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'100.– secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001, gli altri costi rimanendo invariati). Il fabbisogno della moglie, invece, deve essere ricondotto a fr. 2'365.30 mensili fino al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 279.50, imposte fr. 165.60, contributo AVS fr. 51.50, premi assicurativi domestici fr. 143.70), aumentato poi a fr. 2'590.30 dal 1° gennaio 2001 (minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola con figli minorenni a carico fr. 1'250.–, in base alla citata tabella dei minimi esecutivi, gli altri costi rimanendo invariati).
a) Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il fabbisogno dei figli minorenni si determina fin dagli anni ottanta separatamente da quello del genitore affidatario in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, applicandovi i necessari correttivi e adattandole di caso in caso, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Le raccomandazioni nella versione in vigore dal 1° gennaio 1996 (indice novembre 1995: 102.8) prevedevano (già compresa l'indicizzazione al novembre 1999: indice 107.2) per tre fratelli fra i 7 e i 12 anni un fabbisogno di fr. 1'001.– ciascuno, compresi fr. 235.– per la cura e l'educazione. Pur considerando le favorevoli condizioni di alloggio dei figli, anche a un sommario esame il fabbisogno di ognuno di questi deve pur comprendere una posta per l'alloggio, in concreto una quota di fr. 60.– (sopra, consid. 5d) in luogo e vece della posta prevista dalle raccomandazioni, di fr. 235.–. Considerando l'indicizzazione, si otterrebbe quindi un fabbisogno medio in denaro di fr. 591.– per ogni figlio, onde un totale di fr. 1'773.– nel quale sono da ritenere compresi i costi vari per le attività ricreative, le trasferte, le vacanze ecc.
b) Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000, invece, le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di tre fratelli fra i 7 e i 12 anni, un fabbisogno di fr. 1'370.– ciascuno, compresi fr. 300.– per la cura e l'educazione. L'onere di alloggio, nella fattispecie, può ancora essere considerato di fr. 60.– ciascuno, le citate raccomandazioni dipartendosi da una spesa di fr. 280.–, mentre in realtà il costo effettivo è di fr. 180.– per tutti e tre i ragazzi. Ne segue che il fabbisogno medio in denaro, sia pure a un limitato esame di verosimiglianza, va d'ufficio rivalutato (cfr. Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b). Fino al 31 gennaio 2000 esso deve essere portato a fr. 591.– mensili per ogni figlio e dal 1° febbraio 2000 a fr. 850.– ciascuno, onde un totale di fr. 2'550.– (fabbisogno complessivo di fr. 1'370.–, dedotti fr. 300.– per la cura e l'educazione prestate in natura dal genitore affidatario e fr. 220.– per l'alloggio) fino al 31 luglio 2000, data alla quale il figlio maggiore è passato alla fascia d'età superiore. Dal 1° agosto 2000 il fabbisogno in denaro di __________ ammonta, applicando gli stessi parametri, a fr. 1'140.– mensili e per i tre figli il fabbisogno medio complessivo sale pertanto a fr. 2'840.–.
c) L'appellante reputa che gli importi suggeriti dalle citate raccomandazioni vadano ridotti del 10%, per tenere conto del minor costo della vita nel Cantone Ticino. I fabbisogni indicati nella nuova edizione, tuttavia, non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di condizione modesta (op. cit., pag. 10). Per il periodo precedente, il minor costo concreto è già stato considerato riducendo la posta per l'alloggio. Una riduzione lineare del fabbisogno, come auspica l'appellante, non appare pertanto giustificata. Devono nondimeno essere stralciati i costi per le attività musicali, aggiunti dal Pretore, poiché tali spese rientrano nel citato fabbisogno medio, che alla voce “costi vari” comprende, tra gli altri, quelli per i trasporti, le attività sportive, le assicurazioni, la formazione e l'istruzione, le attività ricreative, la cultura, le vacanze e la “paghetta” (op. cit., pag. 11). Il fabbisogno medio, per altro, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb).
a) Quando il figlio è affidato alla custodia di un solo genitore, l'altro genitore e il figlio minorenne hanno il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tali relazioni comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari e così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 273 CC). Quanto al diritto di visita, fra gli elementi da tenere in considerazione per regolamentarne la durata e la frequenza si annoverano l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo, i rapporti personali (Leuenberger, op. cit., n. 22 ad art. 137 CC), le esigenze scolastiche del figlio e quelle professionali dei genitori, così come la distanza e le condizioni delle rispettive dimore (Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC; Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174). Il giudice ha pure riguardo ai desideri espressi dal figlio capace di discernimento, ritenuto che il criterio decisivo è comunque il bene di lui (Schwenzer, op. cit., n. 9 art. 273 CC).
b) Nella fattispecie il Pretore ha sentito personalmente i tre figli, che il 2 febbraio 2000 hanno confermato in modo deciso di non voler vedere il padre, come risulta dai rapporti rilasciati il 27 novembre 1999 e il 1° giugno 2000 dal Servizio medico-psicologico di __________a. I ragazzi hanno manifestato importanti stati di ansia e di angoscia alla sola idea di incontrare il genitore (rapporto del 27 novembre 1999, pag. 2), di cui temono reazioni aggressive, in particolare le urla e i rimproveri. Nel corso della procedura di appello, il Servizio medico-psicologico ha dato avvio alla mediazione terapeutica decisa dal Pretore. Un primo incontro, sotto forma di picnic, è sembrato incoraggiante, nonostante le reticenze dei figli. L'operatore sociale ha riferito però che pochi giorni dopo l'appellante “ha fatto un intervento intempestivo e inopportuno nei confronti della famiglia (…) durante il quale ha spaventato la famiglia e in modo particolare i bambini, suscitando in loro non soltanto la paura, ma risvegliando anche una forte avversione nei suoi riguardi” (rapporto del 1° giugno 2000, pag. 2). Il dott. __________, capo del Servizio medico-psicologico, e lo psicoeducatore __________ hanno riferito al Pretore che gli incontri tra padre e figli dovevano – a loro avviso – essere sospesi per tempo indeterminato, non intravedendosi “il minimo spiraglio” per nuove visite. In siffatte circostanze, considerata la chiusura dei figli, che da un lato appaiono intimoriti dal comportamento verbale aggressivo del padre e dall'altro manifestano preoccupanti tendenze a reazioni violente (come ha già fatto il figlio minore il 29 ottobre 1999, quando si è messo un cappio al collo e si è buttato dal letto a castello: deposizione del dott. __________, verbale del 18 novembre 1999, pag. 10), a un sommario esame la conclusione del Pretore, fondata sull'interesse dei ragazzi, sfugge alla critica. Gli incontri potranno se mai riprendere, come suggeriscono gli specialisti, quando padre e figli saranno disposti a collaborare (rapporto del 1° giugno 2000).
c) In questa sede la Camera potrebbe invero statuire essa medesima sul diritto di visita, tenuto conto delle nuove circostanze emerse nell'istruttoria di appello, in particolare il vicolo cieco in cui si trova la mediazione terapeutica. L'interesse dei figli, così come traspare dai rapporti del Servizio medico-psicologico, appare nondimeno essere meglio tutelato da una sospensione del diritto di visita. I ragazzi, in effetti, sono provati psicologicamente dall'atteggiamento aggressivo e rivendicativo del genitore – sia pur solo verbale – e hanno espresso il desiderio di non volere contatti con lui. Tale richiesta, nella situazione oggettiva di disagio in cui versa la separazione dei genitori (ammessa anche dall'appellante), appare degna di protezione. Il desiderio del figlio va tenuto nel debito rispetto (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4a edizione, n. 77 ad art. 273 CC), soprattutto ove, data la sua età e il suo sviluppo, il minorenne esprima un convincimento fermo e consolidato (DTF 124 III 93 consid. 3b; DTF 122 III 403 consid 3b in fine; Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes in: AJP 1999 pag. 1587). Del resto, se la visita avviene contro la volontà del figlio, difficilmente potrà avere effetti pratici positivi (Schwenzer, op. cit., n. 13 ad art. 274 CC). Per di più, alla luce del nuovo art. 273 cpv. 1 CC, il diritto alle relazioni personali è reciproco (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 26 ad art. 133 CC). Anche per tale motivo il nuovo diritto del divorzio prescrive non solo l'obbligo di sentire i figli nelle questioni che li concernono (art. 144 cpv. 2 CC), ma anche di tenere in considerazione, nella misura del possibile, la loro opinione (art. 133 cpv. 2 CC; Schweighauser in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 4 ad art. 144 CC).
d) Nel caso precipuo la sospensione del diritto di visita appare dipoi, oltre che conforme al desiderio dei figli (di età compresa tra i 9 e i 13 anni), indispensabile per l'equilibrio psichico dei ragazzi, come consigliano gli specialisti del Servizio medico-psicologico. Né giova al padre invocare l'allestimento di una perizia sui figli, da affidare a un altro specialista. Gli atti di causa sono sufficienti per consentire un giudizio sulla situazione di loro, anche prescindendo dalle impietose descrizioni dei comportamenti tenuti dal padre in famiglia (donde il timore e il rancore che i figli nutrono verso il genitore: deposizione dott. __________, verbale del 18 novembre 1999, pag. 9-10), dalle quasi quotidiane scenate del padre durante il pranzo, con urla e bestemmie, dalle saltuarie scenate notturne nel corso del quale egli sbatteva le porte, gridava e imprecava, proferendo talvolta minacce di morte verso la moglie, ciò che incuteva terrore ai ragazzi (deposizioni __________ e __________ __________, __________ __________: verbale del 17 febbraio 2000). In simili circostanze non appare necessario ordinare ulteriori perizie, tanto meno se si pensa che i ragazzi appaiono ormai provati. Del resto l'interessato ha già introdotto il 14 febbraio 2001 un'istanza volta alla modifica delle misure protettrici dell'unione coniugale, in particolare per quel che concerne le relazioni personali con i figli. In tale procedura i rapporti tra il padre e i figli potrebbero essere riconsiderati, qualora un aggiornamento dell'istruttoria relativa ai figli e – se del caso – un'indagine medico-psicologica sul comportamento del padre medesimo consentissero di giungere a conclusioni diverse da quelle attuali. L'appello, su questo punto, deve pertanto essere respinto, a tutela del benessere psichico dei ragazzi.
II. Sull'appello di __________
Il Pretore ha ripartito a metà tra i coniugi l'eccedenza mensile del bilancio familiare, conformemente a giurisprudenza invalsa. La moglie chiede che il riparto avvenga per tre quarti a favor suo e dei figli e per il resto a favore del marito, invocando una recente giurisprudenza del Tribunale federale. In realtà la suddivisione a metà dell'eccedenza è la regola quando non vi sono figli o quando i genitori non hanno obblighi di mantenimento nei loro confronti (DTF 126 III 9 in fondo con rimandi). Al riparto paritario si può derogare ove ciò conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti), ciò che non è il caso in concreto. In una recente giurisprudenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un'ulteriore eccezione alla suddivisione per metà si impone quando uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, nella misura in cui il fabbisogno per i minori non è stato calcolato separatamente da quello dei genitore affidatario (DTF 126 III 9; cfr. pure DTF del 26 marzo 2001 consid. 4b, inc. 5P.69/2001 pubblicata in www.bger.ch). Ciò non è il caso nel Cantone Ticino, ove il fabbisogno del figlio è calcolato separatamente da quello del genitore, sulla base appunto delle raccomandazioni di Zurigo (sopra, consid. 6). Gli importi tenuti in considerazione per i figli, del resto, comprendono anche un'adeguata posta per le attività ricreative (cfr. consid. 6b). La ripartizione a metà dell'eccedenza non pregiudica di conseguenza il mantenimento dei figli, già ampiamente tutelato con la rivalutazione d'ufficio dei loro fabbisogni. In simili circostanze non vi è motivo, ancor meno a un esame di verosimiglianza, per derogare al principio cui si è ispirato il Pretore.
Nelle osservazioni all'appello della moglie il marito sostiene che il reddito ipotetico di lei ammonterebbe ad almeno fr. 2'500.– mensili, perché essa potrebbe riprendere un'attività lucrativa se solo lo volesse. Se non che, nemmeno la più recente giurisprudenza del Tribunale federale sul reddito ipotetico impone al genitore affidatario che si occupa, in virtù della ripartizione dei ruoli adottata con il matrimonio, della cura e dell'educazione dei figli, di riprendere o di estendere l'attività lucrativa prima che il figlio minore abbia compiuto i dieci anni di età (DTF inedita del 28 giugno 2001 in re X, inc. ./, con rinvii a DTF 115 II 6 consid. 10). Nella fattispecie non si scorge motivo per imporre già sin d'ora al genitore affidatario, assente dal mondo del lavoro da anni e che si occupa di tre figli traumatizzati dalla separazione in corso, il minore dei quali ha appena 9 anni (cfr. rapporto del Servizio medico-psicologico del 1° giugno 2000), di riprendere un'attività lucrativa a metà tempo. Certo, a detta del convenuto il debitore alimentare deve poter conservare almeno il proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (osservazioni all'appello della moglie, pag. 6). Tale supplemento però entrava in considerazione solo nell'ambito di una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G. c. G., ____________________/, con rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49, 297), né – di riflesso – nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale (DTF 119 II 314 consid. 4, 316, 114 II 26 e i riferimenti citati).
In definitiva, pertanto, il fabbisogno minimo dell'appellante assomma dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000 a fr. 1'659.20 mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), aumenta poi a fr. 2'359.20 dal 1° febbraio 2000, data alla quale il marito ha preso in locazione un appartamento proprio, al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 700.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), e dopo il 1° gennaio 2001 ascenderebbe a fr. 2'434.20 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, altri costi invariati). Il fabbisogno della moglie, invece, deve essere ricondotto a fr. 2'365.30 fino al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 700.–, premio cassa malati fr. 279.50, imposte fr. 165.60, contributo AVS fr. 51.50, premi assicurativi domestici fr. 143.70). Dal 1° gennaio 2001 esso dovrebbe essere aumentato a fr. 2'590.30 (minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola con figli minorenni a carico fr. 1'250.–, in base alla nuova tabella dei minimi esistenziali, altri costi invariati). Se non che, con tale maggiorazione il fabbisogno complessivo della famiglia eccederebbe i mezzi a disposizione. In simili circostanze, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il fabbisogno del debitore alimentare il cui reddito è insufficiente deve essere amputato dell'onere fiscale (DTF 127 III 68 consid. 2, 126 III 353 consid. 1 a/aa, SJ 123 [2001] I 280). Dal 1° gennaio 2001 la voce “imposte” del marito dovrebbe pertanto essere ridotta nella misura necessaria per evitare un ammanco, vale a dire di fr. 84.50, come si vedrà in appresso. Se si considera tuttavia che l'insufficienza dei redditi familiari è determinata dall'incremento dei minimi del diritto esecutivo, i quali dal 1° gennaio 2001 favoriscono in modo acritico il genitore monoparentale affidatario, appare equo stralciare tale importo dal fabbisogno della moglie, inserendovi una voce per imposte di fr. 81.10 mensili, ciò che porta a un fabbisogno minimo di fr. 2'505.80.
Nelle circostanze descritte, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali, con i correttivi di cui si è detto, si presenterebbe come segue:
Periodo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000 (alloggio proprio del marito)
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno del marito fr. 1'659.20 fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno in denaro di __________ fr. 591.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 591.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 591.—
fr. 5'797.50 mensili
eccedenza fr. 1'982.50 mensili
metà eccedenza fr. 991.25
Il marito può conservare per sé:
fr. 1'659.20 + fr. 991.25 (arrotondati) fr. 2'650.50 mensili,
deve versare per i figli complessivamente: fr. 591.– per 3 fr. 1'773.— mensili
e per la moglie: fr. 2'365.30 + fr. 991.25 ./. fr. 726.– fr. 2'630.50 mensili.
Periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000 (13° anno di __________)
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2'359.20 fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fr. 7'274.50 mensili
eccedenza fr. 505.50 mensili
metà eccedenza fr. 252.75
Il marito può conservare per sé:
fr. 2'359.20 + fr. 252.75 (arrotondati) fr. 2'612.— mensili,
deve versare per i figli complessivamente: fr. 850.– per 3 (comprese le rendite) fr. 2'550.— mensili
e per la moglie: fr. 2'365.30 + fr. 252.75 ./. fr. 726.– fr. 1'892.–– mensili
Periodo dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2'359.20 fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1'140.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fr. 7'564.50 mensili
eccedenza fr. 215.50 mensili
metà eccedenza fr. 107.75
Il marito può conservare per sé:
fr. 2'359.20 + fr. 107.75 (arrotondati) fr. 2'467.— mensili,
deve versare per i figli complessivamente: fr. 1'140.– + fr. 850.– + fr. 850.– fr. 2'840.— mensili
e per la moglie: fr. 2'365.30 + fr. 107.75 ./. fr. 726.– fr. 1'747.–– mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2001
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2'434.20 fabbisogno della moglie fr. 2'505.80
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1'140.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno in denaro di __________ fr. 850.—
fr. 7'780.— mensili
eccedenza fr. –.—
Il marito può conservare per sé:
fr. 2'434.20 fr. 2'435.— (arrotondati),
deve versare per i figli complessivamente: fr. 1'140.– + fr. 850.– + fr. 850.– fr. 2'840.— mensili
e per la moglie fr. 2'505.80 ./. fr. 726.– fr. 1'779.–– (arrotondati).
Al coniuge debitore alimentare deve in ogni caso essere garantito il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Visto quanto precede, sul contributo alimentare entrambi gli appelli meritano parziale accoglimento nel risultato finale, in gran parte a causa della rivalutazione d'ufficio dei fabbisogni dei tre figli, a prescindere dalla fondatezza delle rispettive argomentazioni e dall'accanimento reciproco riscontrabile nei rispettivi memoriali di causa. L'appello del marito si rivela fondato, limitatamente al principio del versamento delle rendite personali e al contributo alimentare da lui dovuto dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, poiché egli ha diritto a conservare per sé fr. 2'650.50 mensili anche in tale periodo. Dal 1° febbraio 2000, per contro, il contributo alimentare calcolato dal Pretore per il marito era finanche più favorevole all'interessato e il suo appello deve quindi essere respinto. La moglie, dal canto suo, vede accogliere il proprio gravame per quel che concerne l'importo dei contributi alimentari, ma solo dopo il 1° febbraio 2000, ancorché per motivi diversi da quelli da lei invocati.
Il Pretore, ritenuto necessario garantire il versamento dei contributi alimentari per moglie e figli, ha fatto ordine ai debitori del marito di versare tutte le prestazioni assicurative alla moglie anziché all'assicurato in applicazione dell'art. 177 CC. Il marito non si oppone a una diffida ai debitori, ma ribadisce di essere il creditore delle prestazioni assicurative e aderisce alla misura solo per quel che si riferisce all'importo dei contributi alimentari dovuti alla moglie e ai figli. L'argomentazione, come si è detto (consid. 4) è fondata. Le rendite completive AI destinate alla moglie e ai figli possono essere versate, a richiesta del coniuge separato e su ordine del giudice civile, direttamente ai beneficiari (art. 34 e 35 LAI). Dagli atti risulta che la cassa di compensazione __________ versa mensilmente, oltre alla rendita d'invalidità personale del marito (fr. 1'560.– mensili), una rendita completiva per la moglie di fr. 468.– e una rendita completiva per ogni figlio di fr. 452.– (decisione del 2 luglio 1999: doc. DD). La __________versa per il marito, a titolo di prestazioni della previdenza professionale, una rendita d'invalidità di fr. 982.40 e una rendita di fr. 196.40 per ogni figlio (doc. FF). Le rendite destinate ai figli sono state ridotte per evitare sovrassicurazioni e dopo il 1° febbraio 2000 non coprono il fabbisogno dei beneficiari. Si rende così necessaria anche la diffida ai debitori giusta l'art. 177 CC. Per garantire il corretto versamento dei contributi alimentari occorre dunque far ordine alla Cassa di compensazione __________ di versare le rendite completive per il coniuge e per i figli direttamente alla moglie, di trattenere dalla rendita dell'assicurato fr. 1'297.40 e di versare poi tale importo alla moglie. Analogo ordine si impone per quel che concerne le rendite per i figli versate dalla __________. La rendita versata dalla __________, di fr. 1'190.– (doc. EE) può invece essere esente da trattenuta, i contributi alimentari per la moglie e i figli essendo garantiti dalle rendite completive AI, dalle rendite per i figli della previdenza professionale e dalla trattenuta dalla rendita d'invalidità dell'assicurato.
Le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a perdurare nel tempo, salvo che i coniugi tornino a convivere (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che, introdotta una causa di stato, il giudice competente le sostituisca con un assetto provvisionale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 324 n. 789) o pronunci il divorzio o la separazione. Il giudice può anche limitare le misure nel tempo (loc. cit., n. 788) e le parti possono sempre chiedere adattamenti a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non appare però conforme al principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qualvolta si verifichino mutamenti, se questi sono prevedibili. Si giustificherebbe di conseguenza di stabilire fin d'ora la modifica dei contributi dei figli in ragione della loro età (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Visto però che davanti al Pretore è già pendente un'istanza in modifica delle misure protettrici dell'unione coniugale, la quale tocca anche questioni economiche, si può prescindere da un calcolo scalare in questa sede, ritenuto che il tema dovrà formare oggetto di giudizio davanti al Pretore. Va inoltre considerato che al momento in cui il figlio minore avrà compiuto i dieci anni, nel 2002, si imporrà una riconsiderazione della capacità lucrativa della moglie, la quale potrebbe essere tenuta a riprendere un lavoro a metà tempo (cfr. DTF 115 II 10). In siffatte circostanze non appare ragionevole formulare già sin d'ora prognosi più particolareggiate sul futuro della famiglia, che può essere influenzato da numerosi fattori ancora ignoti.
L'istante contesta l'indennità di fr. 8'360.– accordata dal Pretore al marito per arredare il nuovo alloggio e ricorda di avere riconosciuto tale pretesa limitatamente all'importo di fr. 6'300.–. Essa chiede di stralciare la spesa di fr. 1'000.– per il noleggio di un autoveicolo dal 28 dicembre 1999 al 26 gennaio 2000, non riconducibile al trasloco nel nuovo appartamento, appigionato dal 1° febbraio 2000, così come il costo di fr. 425.– per la pulizia e la sistemazione del nuovo appartamento e infine la spesa di fr. 578.– per l'acquisto di un televisore, inutile perché la famiglia ne possedeva tre e il marito non aveva reso verosimile l'impossibilità di recuperare mobili di casa. Il Pretore ha spiegato, anche se in modo laconico, che ammetteva un'indennità di fr. 8'360.–, comprensiva anche di spese non strettamente necessarie, per motivi di equità, al fine di permettere al marito di conservare, nella misura del possibile, il tenore di vita precedente (sentenza, pag. 5). L'appellante nemmeno si confronta con la motivazione del primo giudice e si limita a ribadire che le spese litigiose non sono in relazione con il trasloco o sono state inutili, perché il marito avrebbe prima dovuto far capo all'arredamento domestico, ciò che egli si sarebbe “sdegnosamente” rifiutato di fare (appello, pag. 9). L'appellante disconosce però che la verosimile impossibilità del marito di reperire mobili e suppellettili dall'economia domestica emerge già dall'istanza 12 ottobre 1999, nella quale essa medesima aveva chiesto l'attribuzione di tutto il mobilio e di tutto l'arredamento domestico (punto 3), riconoscendo al marito la facoltà di prelevare dall'abitazione coniugale solo le chiavi e i documenti della moto e i propri effetti personali (punto 1.2). A un sommario esame dei fatti, il convenuto ha quindi reso verosimile sia l'acquisto di mobili e suppellettili, con le relative fatture, sia il rifiuto della moglie di dividere l'inventario domestico. Ciò posto, la valutazione del Pretore, che ha ritenuto di considerare anche spese non strettamente necessarie per assicurare al marito un tenore di vita analogo a quello precedente, resiste alla critica. Non si vede del resto perché moglie e figli dovrebbero beneficiare di “ben tre televisori, di cui almeno due superflui” (appello della moglie, pag. 8), mentre il marito dovrebbe farne a meno. L'appello, non privo di inutile polemica, va quindi respinto su questo punto.
Infine l'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto al marito una provvigione per le spese di causa di fr. 6'000.– e ne postula la riduzione a fr. 2'500.–, asserendo che il coniuge potrebbe saldare la nota del proprio patrocinatore in sei rate, con l'eccedenza mensile di fr. 593.– a sua disposizione. La censura non regge già per il fatto che, come si è detto, il marito si è visto riconoscere una quota di eccedenza pari a fr. 991.25 mensili solo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, mentre in seguito tale quota si è ridotta a fr. 252.75 dal 1° febbraio 2000, a fr. 107.75 dal 1° agosto 2000, per poi azzerarsi dal 1° gennaio 2001. Anche tenendo conto della quota di eccedenza, quindi, è verosimile che il marito non potesse far fronte ai propri costi di patrocinio in modo autonomo. Ancora una volta, l'apprezzamento del Pretore, a un sommario esame, sfugge alla critica.
III. Sulle spese, le ripetibili e la domanda di provvigione ad litem in appello
Quanto al riparto degli oneri processuali di prima sede, il marito contesta quello eseguito dal Pretore, che ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 150.– per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con l'onere di versare alla moglie ripetibili per fr. 2'500.–, e chiede che i costi processuali siano ripartiti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Afferma che la soccombenza delle parti per quel che concerne le domande pecuniarie era sostanzialmente identica, motivo per cui non si giustifica una ripartizione diversa dalla metà. La critica non è pertinente. Dall'esame del fascicolo processuale emerge d'acchito che l'istruttoria di prima sede (5 udienze e audizione di 5 testimoni) riguardava in misura pressoché preponderante il problema delle relazioni personali del padre con i figli e solo in misura minima problemi pecuniari. In simili circostanze la mera soccombenza aritmetica delle parti per quel che concerne le richieste da loro formulate rispetto a quanto accordato dal Pretore non appare significativa, poiché la vertenza non si limitava a tale aspetto. Tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice nella ripartizione e nella determinazione degli oneri processuali, una quota di tre quarti a carico del convenuto appare commisurata alla sua soccombenza globale, a maggior ragione se si considera l'esito del presente giudizio. La circostanza che il marito non abbia liquidità per versare ripetibili alla moglie, poi, è priva di qualsiasi pertinenza giuridica, poiché anche la parte al beneficio dell'assistenza giudiziaria che soccombe è tenuta a versare alla controparte un'indennità per ripetibili, che non è a carico dello Stato (DTF 117 Ia 513).
In questa sede il marito postula una provvigione ad litem di fr. 1'500.–, argomentando di non avere mezzi con cui far fronte alle proprie spese di patrocinio. La circostanza non è di per sé decisiva. L'obbligo di un coniuge di prestare una provvigione ad litem si circoscrive ai casi in cui i mezzi di offesa o di difesa del coniuge richiedente non appaiano sprovvisti fin dall'inizio di buon esito (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 15 ad art. 163 CC). Per di più, una provvigione è destinata a coprire – per principio – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (Bühler/Spühler, op. cit., n. 287 ad art. 145 CC). In concreto la provvigione in appello sarebbe destinata a coprire spese già maturate (quelle per la stesura del memoriale). A parte ciò, l'appello appariva provvisto sin dall'inizio di esito favorevole solo nella misura in cui verteva sulla diffida ai debitori. Nelle condizioni descritte non soccorrono i presupposti per una provvigione. Delle condizioni finanziarie del convenuto si tiene conto, nondimeno, riducendo volutamente la tassa di giustizia, che sarebbe ben più elevata se fosse commisurata all'impegno richiesto alla Camera per la sua trattazione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello di __________ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9 della sentenza impugnata sono così riformati:
è tenuto a versare ad __________, dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, un contributo alimentare mensile per lei di fr. 2'630.50 e uno di fr. 591.– mensili, compresi gli assegni familiari e le rendite, per ognuno dei tre figli.
Il decreto del 20 dicembre 1995 è così modificato:
a) È fatto ordine alla Cassa di compensazione , casella postale ____________________, debitrice di __________ (n. AVS ...__________), di versare mensilmente direttamente ad __________ la rendita completiva per la moglie e le rendite completive per i figli;
b) È fatto ordine alla __________ -LEBEN, __________ , ____________________ (n. polizza ..), debitrice di __________ (n. AVS ...), di versare direttamente ad __________le rendite per i figli.
c) È revocata la trattenuta ordinata sulla rendita versata dalla __________, , ____________________, a __________ (rendita n. ..).
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di __________. __________ rifonderà ad __________ __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L'appello di __________ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9 della sentenza impugnata sono così riformati:
__________ verserà ad __________ a:
a) dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'892.– e uno mensile di fr. 850.– per ogni figlio, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite;
b) dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'747.– e uno mensile di fr. 1'140.– per __________, uno mensile di fr. 850.– per __________ e uno mensile fr. 850.– per __________, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite;
c) dal 1° gennaio 2001 un contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'779.– e uno mensile di fr. 1'140.– per __________o, uno mensile di fr. 850.– per __________ e uno mensile di fr. 850.– per __________, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite.
Il decreto 20 dicembre 1995 è così modificato:
È fatto ordine alla Cassa di compensazione __________ , casella postale ____________________, debitrice di __________ (n. __________ ...__________), di trattenere dalla rendita personale di __________ mensilmente fr. 1'297.40 e di versare tale importo direttamente ad __________.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di __________. __________ rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
V. La domanda di provvigione ad litem presentata da __________ __________ è respinta.
VI. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Cassa di compensazione __________ __________, casella postale, ____________________ (in estratto, limitatamente ai dispositivi I/9a e III/9);
– __________, __________ __________, ____________________ (in estratto, limitatamente al dispositivo I/9c);
– __________ -LEBEN, __________ __________, ____________________ (in estratto limitatamente al dispositivo I/9b).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario