Incarto n.: 11.2000.00125
Lugano 10 aprile 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 marzo 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
10 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 settembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il __________ __________ 1969 a __________ fra __________ __________ (1946) e __________ nata __________ (1948), omologando una convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata dai coniugi il 2 aprile 1985. In virtù di tale convenzione __________ __________ si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1'000.– per il figlio __________ (nato il __________ __________ 1970) e un contributo di fr. 1'430.– per l'ex moglie, da aumentare di fr. 500.– non appena decaduto quello per il figlio. Il supplemento di fr. 500.– non sarebbe dovuto essere versato “durante il periodo in cui la signora __________ __________ avesse un'attività lavorativa o coabitasse”, mentre gli alimenti di fr. 1'430.–, da indicizzare, dovevano essere versati “vita natural durante e non saranno riducibili” (punto 4.4 della convenzione). Al momento del divorzio __________ __________, impiegato di banca, lavorava presso la __________ __________.
B. __________ __________ si è unito in matrimonio il 19 ottobre 1995 a __________ nata __________ (1965). Il __________ __________ 1998 egli ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° luglio 1995 o – in subordine – la riduzione del contributo stesso a un importo non precisato, sempre con effetto retroattivo dal 1° luglio 1995, facendo valere di avere perduto nel giugno 1995 il posto di lavoro e di incontrare serie difficoltà di reinserimento professionale. Con risposta del 28 maggio 1998 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione. Nella sua replica del 3 luglio 1998 l'attore ha confermato la domanda di petizione, mentre in sede di duplica, il 23 settembre 1998, la convenuta ha postulato il rigetto puro e semplice della petizione. Per finire, nel suo allegato conclusivo del 24 marzo 2000 __________ __________ ha ribadito la richiesta di soppressione del contributo dal 1° luglio 1995, subordinatamente la sua riduzione a un importo imprecisato, sempre dal 1° luglio 1995. __________ __________ ha riaffermato la propria opposizione alla domanda. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 10 agosto 2000, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo alimentare per __________ __________ a fr. 950.– mensili, indicizzati, dal 20 marzo 1998. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono state poste per tre quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per __________ __________ di versare a quest'ultima un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 15 settembre 2000 nel quale chiede che la petizione sia integralmente accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Essa fa valere inoltre che nel frattempo la madre di __________ __________ è deceduta e produce una dichiarazione della Pretura del Distretto di Lugano in cui si attesta che non risulta alcuna rinuncia alla successione da parte dell'ex marito.
E. La giudice delegata ha convocato le parti a un dibattimento orale del 24 gennaio 2001, nel corso del quale l'appellante ha addotto di avere ripudiato l'eredità, mentre l'appellata ha confermato le tesi esposte nelle sue osservazioni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale davanti alla Camera.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione, del resto, sul medesimo principio.
La convenuta produce con le osservazioni all'appello un documento attestante – come detto – che l'attore non risulta avere rinunciato all'eredità della madre. Ora, nuovi documenti in una causa come quella in esame sono per principio ammissibili (art. 138 cpv. 1 CC e 423b cpv. 2 CPC). La dichiarazione può dunque essere acquisita agli atti, anche se – come si vedrà oltre – essa non è di particolare rilievo per il giudizio.
L'art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo di alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita. L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3), tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art. 4 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 363). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art. 153 vCC). Le parti potevano anche concordare di rinunciare a un'azione di modifica (Bühler/Spühler, op. cit., nota 19 ad art. 153; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6 segg., 71 II 132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98).
Il Pretore ha rilevato in primo luogo, nella fattispecie, che la prevista irriducibilità del contributo di mantenimento, di principio ammissibile, non ostava a una modifica della convenzione qualora fossero date – appunto – le condizioni della clausola rebus sic stantibus. Esaminando la situazione finanziaria delle parti, egli ha poi accertato che l'attore, agente di borsa, aveva lavorato nel settore finanziario come dipendente dal 1991 al 31 maggio 1995, quando era stato licenziato dalla __________ __________ (__________) __________. Dopo di allora egli era rimasto inattivo fino al giugno del 1996, senza annunciarsi all'assicurazione per la disoccupazione, in seguito aveva esercitato come indipendente dal giugno al dicembre del 1996, per annunciarsi infine all'Ufficio del lavoro e percepire indennità per misure di crisi dal marzo al dicembre del 1997. Da ultimo, egli aveva lavorato come broker per la ditta __________ __________ __________ dal 1° marzo 1998 al luglio 1999, allorché l'azienda si era vista revocare la licenza, dopo di che è rimasto ancora disoccupato.
Ciò posto, il Pretore si è domandato come mai la situazione finanziaria dell'attore dopo il 31 maggio 1995 continuasse a peggiorare mentre il relativo tenore di vita rimanesse ai livelli precedenti il licenziamento dalla __________ __________ (__________) __________. Scartata l'ipotesi – avanzata dalla convenuta – di redditi non dichiarati al fisco, egli ha ritenuto che ciò era stato possibile poiché l'attore attingeva al capitale di libero passaggio ricevuto dall'ultimo datore di lavoro e fruiva di elargizioni da parte della madre. Accertato per altro verso che la convenuta aveva migliorato la propria situazione finanziaria dopo il divorzio e lavorava per il servizio legale della __________ __________ guadagnando fr. 4'350.– netti per tredici mesi, il Pretore è giunto alla conclusione che l'attore poteva nondimeno conseguire a sua volta, dando prova di buona volontà, di almeno fr. 4'000.– netti mensili. Inoltre egli poteva ridurre i costi della locazione e dei trasporti mensili, esigendo dalla seconda moglie la ripresa di un'attività lucrativa, in modo da destinare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 950.– mensili. La sproporzione delle situazioni finanziarie in cui versavano le parti giustificava infatti, secondo il Pretore, una riduzione del contributo a metà. Donde l'accoglimento della petizione entro tali limiti.
L'appellante contesta in primo luogo che gli possa essere imputato un reddito ipotetico, sostenendo che la sua età e il suo stato debitorio “ingente e pesante” non gli permetteranno mai di “riacquistare una situazione normale di vita”. Il Pretore, come detto, si è dipartito da un reddito ipotetico di fr. 4000.– netti mensili (sentenza, pag. 6). Nella sua valutazione egli ha considerato l'età professionalmente avanzata dell'interessato (nato nel 1946), la sua formazione di consulente finanziario, le sue pregresse attività ad alto livello nel settore bancario e finanziario, ma anche la sua situazione debitoria (31 attestati di carenza di beni: doc. B), considerata penalizzante per la professione e il ristretto ambiente bancario e fiduciario ticinese. Ne ha dedotto che l'interessato non poteva più sperare nello stipendio di fr. 12'000.– mensili percepito nel 1995 (lettera 18 maggio 1995 della __________ __________, contenuta nell'incarto richiamato), ma poteva ancora conseguire, facendo prova di buona volontà, almeno fr. 4'000.– netti mensili. L'appellante non si confronta con la particolareggiata motivazione del Pretore. Si limita ad affermare genericamente che non gli può essere imputato un reddito ipotetico, ma per sostanziare una censura di appello non basta ribadire la propria opinione. Occorre spiegare perché quella del Pretore non resista alla critica. A tale riguardo l'appello fa totale difetto. Dev'essere pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
L'attore asserisce che, pur con un reddito mensile di fr. 4'000.–, non gli sarebbe possibile versare i fr. 950.– mensili stabiliti dal Pretore. La sentenza impugnata non contiene invero accertamenti sul fabbisogno di lui, salvo appunti moralistici alle eccessive spese di locazione e di leasing per l'autovettura, né l'appellante si è curato di allegare alcunché di concreto. Il fabbisogno minimo può in ogni modo essere stimato, per prudente apprezzamento, in fr. 2'975.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione e spese accessorie fr. 1'500.– stimati, premio della cassa malati fr. 250.– stimati, imposte fr. 200.– stimate), senza la maggiorazione del 20%, che si applicava solo nel caso in cui il debitore fosse tenuto a erogare una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC (da ultimo: DTF inedita del 4 maggio 2001 in re C., 5C.38/2000, consid. 2b con riferimento a DTF 123 III 1 consid. 3b/bb). In concreto l'attore non contesta che la rendita pattuita a suo tempo fosse un contributo di mantenimento a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC (appello, pag. 5), come ha rilevato anche il Pretore. Per il resto egli dà atto nell'appello (pag.
Ai fini del giudizio sul contributo alimentare si deve considerare altresì che la seconda moglie dell'attore è tenuta ad assistere il marito nella misura in cui questi non può più far fronte da sé solo alle necessità di famiglia, tra le quali rientra anche il versamento di contributi alimentari (DTF del 17 ottobre 1991, pubblicata in SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/bb). In concreto l'interessata è giovane (1965), in buona salute, ha una formazione (diploma di dattilografia e computer) e ha esperienza professionale in proprio come titolare di un'agenzia matrimoniale e di un ufficio di collocamento, grazie alla quale conseguiva prima del matrimonio un reddito di fr. 5'400.– mensili. Certo, essa ha smesso di lavorare perché intenzionata ad avere figli, tant'è che durante il matrimonio ha svolto solo attività saltuarie nel settore immobiliare (testimonianza del 15 aprile 1999, pag. 2). Ma ciò non può pregiudicare la convenuta. Sebbene il Pretore non abbia accertato il fabbisogno della nuova famiglia dell'attore, né ha concretamente valutato la possibilità di reddito della seconda moglie, si può nondimeno ragionevolmente concludere – da quanto precede – che costei potrebbe conseguire, se solo lo volesse, un reddito da attività lucrativa che le consentirebbe di sopperire al proprio sostentamento senza gravare sul marito.
a) È indubbio che la situazione economica dell'ex moglie è migliorata rispetto al momento del divorzio. L'appellata ha addotto di avere lavorato a tempo parziale durante il matrimonio e di aver dovuto riprendere un'attività a tempo pieno dopo il divorzio, il contributo alimentare non essendo sufficiente al suo mantenimento (risposta, pag. 2). Dagli atti, invero scarni in merito alla situazione economica della convenuta, emerge che essa aveva svolto un'attività lucrativa a metà tempo durante il matrimonio (petizione del 15 aprile 1985, nell'inc. ____________________ richiamato dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6) e che dopo la separazione di fatto, avvenuta nel 1982, essa aveva dovuto occuparsi del figlio minorenne a lei affidato. Il figlio è nel frattempo diventato maggiorenne ed autosufficiente. Ottenuta nel 1996 la licenza in biologia al Politecnico di Zurigo (doc. 6), egli ha conseguito il dottorato in tre anni, lavorando per la __________, con un reddito di circa fr. 3'000.– mensili nel 1999 (interrogatorio formale della convenuta, verbali del 7 dicembre 1999, pag. 2). La convenuta, da parte sua, lavora a tempo pieno per la __________ __________ come capo dell'ufficio del contenzioso e ha guadagnato fr. 4'650.– mensili netti nel 1998 e di fr. 4'732.– nel 1999, compresa la tredicesima (doc. 10). Il primo giudice ha stabilito il fabbisogno minimo di lei in fr. 4'094.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, canone di locazione fr. 1'760.–, premio di cassa malati fr. 298.–, imposte stimate fr. 900.–, spese di trasferta fr. 51.–, assicurazioni fr. 60.–). Di per sé la convenuta potrebbe dunque sovvenire al proprio mantenimento senza far capo al contributo alimentare dell'ex marito. Tale circostanza, tuttavia, non è per sé sola determinante.
b) Le parti ammettono che la rendita vitalizia pattuita nella nota convenzione non era una rendita d'indigenza, ma un contributo secondo l'art. 151 cpv. 1 vCC destinato a garantire il tenore di vita della beneficiaria. L'attore doveva quindi provare che la convenuta può coprire con i propri mezzi non solo il proprio mantenimento, ma anche il tenore di vita garantito dal contributo (DTF 118 II 231). Il fascicolo processuale non contiene alcun elemento atto a chiarire sulla base di quali calcoli le parti siano giunte a stabilire nel 1985 un contributo mensile di fr. 1'000.– indicizzati (pari ad attuali fr. 1'881.– circa). Si sa solo che nel 1984 l'attore lavorava per la __________ __________ con un reddito di fr. 4'718.50 netti mensili (incarto __________, __________.), mentre tutto si ignora sulle condizioni di reddito della moglie. Ora, spettava all'attore, che chiede la soppressione del contributo alimentare, dimostrare che nella fattispecie sono dati i presupposti dell'art. 153 vCC, a maggior ragione ove si consideri che a suo tempo i coniugi avevano pattuito l'irriducibilità del contributo. Quale fosse il tenore di vita garantito dalla convenzione del 1985, nella fattispecie non è dato di sapere.
c) Né si possono inoltre trascurare, in un giudizio di equità come quello fondato sull'art. 153 vCC, le altre circostanze del caso specifico. Non è contestato invero che la convenuta ha provveduto da sé sola al mantenimento del figlio agli studi dopo il 1° giugno 1995, quando l'attore ha cessato di erogare prestazioni al ragazzo. Essa ha acceso un mutuo (doc. 7), che ammontava il 31 dicembre 1996 a fr. 20'325.– e per il rimborso del quale versava rate di fr. 400.– mensili. In seguito all'interruzione, nel gennaio 1997, dei versamenti da parte dell'attore, essa ha inoltre accumulato debiti fiscali per oltre fr. 27'200.– (doc. 4). In simili circostanze non si può ravvisare un abuso di diritto nella richiesta di continuare a pretendere un contributo alimentare, quanto meno nella misura determinata dal Pretore. Relativamente alla soppressione del contributo l'appello, infondato, deve dunque essere respinto.
Per quel che attiene alla decorrenza della modifica, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere ridotto il contributo con effetto retroattivo al 1° luglio
Egli afferma che la situazione disperata in cui versa e i motivi “supereccezionali” del caso giustificano un effetto retroattivo della sentenza al momento in cui è stato licenziato dalla __________ __________ (__________) __________, poiché in caso contrario egli accumulerebbe ulteriori debiti, senza più speranze di “risalire la china”. L'argomentazione non è seria. Lo stesso appellante, infatti, ha situato l'inizio delle sue difficoltà economiche al gennaio 1997 (interrogatorio formale, verbale del 7 dicembre 1999, pag. 3; conclusioni del 24 marzo 2000, pag. 3). In questa sede egli allega di avere atteso il 20 marzo 1998 per promuovere causa perché convinto dell'impossibilità di modificare il contributo (appello, pag. 7). A prescindere dal fatto che tale circostanza non può essere definita un evento eccezionale, l'argomentazione è addotta solo in questa sede e non è dunque ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In linea di principio, per di più, la modifica di una sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, al più presto, al momento della presentazione della domanda (DTF 117 II 370). Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha fatto risalire la riduzione del contributo alimentare a fr. 950.– mensili solo al 20 marzo 1998, data della petizione. Infondato, l'appello è destinato all'insuccesso anche su questo punto.
Infine l'attore chiede che gli oneri processuali, suddivisi dal Pretore in ragione di tre quinti a suo carico e di due quinti a carico della convenuta, siano ripartiti in ragione di un quinto a suo carico e di quattro quinti a carico della convenuta. Sostiene di essere uscito vittorioso dalla causa, avendo ottenuto la riduzione della rendita, mentre la convenuta, che aveva proposto di respingere la petizione, è da considerare soccombente e gli deve versare un'indennità per ripetibili di fr. 3000.–. In concreto il Pretore ha ritenuto che la soccombenza delle parti sulla rendita fosse reciproca e che l'attore fosse maggiormente soccombente perché vedeva respinta la domanda di riduzione con effetto retroattivo (sentenza impugnata, pag. 8). Nella determinazione degli oneri processuali – e della loro ripartizione – il Pretore dispone invero di ampia latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie l'attore ha chiesto con la petizione del 20 marzo 1998 la soppressione del contributo dal 1° luglio 1995 e ne ha ottenuto la riduzione alla metà dalla data della petizione, il 20 marzo 1998. Egli ha ottenuto causa vinta sul principio della riduzione, ma dal profilo aritmetico la reciproca soccombenza delle parti sull'importo del contributo alimentare è manifesta. Anzi, se si considera che l'effetto retroattivo postulato invano dall'attore corrisponde al versamento di contributi alimentari per 33 mesi (dal 1° luglio 1995 al 20 marzo 1998) e quindi ad almeno fr. 31'350.–, non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto il suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno quindi a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario