Incarto n. 11.2000.00104

Lugano 13 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._ (completazione di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione dell'11 maggio 1999 da

_ _, nata _, _ (patrocinata dall'avv. dott. _ _, _)

contro

_ _, _ (patrocinato dall'avv. dott. _ _, _);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 settembre 2000 presentato da _ _ contro la sentenza emessa il 10 agosto 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. _ _ (1961) e _ nata _ (1964), cittadini _ _, si sono sposati il _ 1985 a _ (__). Dal matrimonio non sono nati figli. Nel 1996 il marito si è rivolto al Tribunale di _, chiedendo il divorzio. La moglie non è comparsa all'udienza indetta per il 6 novembre 1996. Statuendo il giorno medesimo alla presenza del solo marito, il Tribunale di _ ha pronunciato il divorzio. La sentenza non è stata impugnata.

B. Con petizione dell'11 maggio 1999 _ _ ha convenuto _ _ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città chiedendo che in completazione della sentenza di divorzio fosse liquidato il regime matrimoniale dei beni e di conseguenza le fossero versati fr. 132 500.–. Nella risposta del 10 settembre 1999 _ _ si è opposto alla domanda sostenendo preliminarmente che l'azione era improponibile. Nella replica del 14 ottobre 1999 l'attrice ha ribadito la sua domanda, chiedendo inoltre la corresponsione di interessi al 5% dal 30 settembre 1996. Nella duplica del 20 dicembre 1999 il convenuto ha confermato la sua opposizione all'azione.

C. All'udienza preliminare del 3 febbraio 2000 il Pretore ha limitato l'istruttoria all'eccezione sollevata dal convenuto. Chiusa l'istruttoria su tale questione, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e nei rispettivi memoriali conclusivi hanno riaffermato le loro domande. Statuendo il 10 agosto 2000, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 3500.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata _ _ è insorta con un appello del 20 settembre 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la sua azione sia dichiarata ricevibile e giudicata nel merito. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2000 _ _ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio in base agli art. 64 cpv. 1 e 59 LDIP (foro del domicilio), giungendo alla conclusione che nel caso in esame, ove litigiosa è la liquidazione del regime dei beni, si applica il diritto svizzero (art. 64 cpv. 2 con rinvio all'art. 54 cpv. 1 lett. a LDIP). Ciò posto, egli ha ricordato che la completazione di una sentenza di divorzio è proponibile non solo qualora l'omissione riguardi un punto che il giudice avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, ma anche qualora indecisa sia rimasta una pretesa retta dal principio dispositivo, a meno che la parte richiedente si sia dimostrata negligente. E in concreto – ha soggiunto il Pretore – l'attrice era stata negligente nella causa di divorzio davanti al Tribunale di _, il suo stato di salute nel 1996 non risultando compromesso a tal punto da impedirle di designare un patrocinatore. Il che sarebbe stato del resto alla sua portata, giacché nel 1996 essa poteva contare su un reddito netto mensile di fr. 2980.–, che copriva il suo fabbisogno di fr. 1900.– e le lasciava un certo agio. L'attrice, inoltre, sapeva della sostanza immobiliare e mobiliare. Restando inattiva nella causa di divorzio bosniaca, essa ha implicitamente rinunciato a rivendicare liquidazioni del regime matrimoniale. Donde il rigetto della petizione.

  1. L'appellante adduce di non aver dato seguito alla citazione estera (inviata al suo domicilio di _) per motivi di salute e finanziari, confidando in una seconda convocazione o nella possibilità di esprimersi in forma scritta, come prevede la procedura civile ticinese. Il tribunale bosniaco, invece, ha pronunciato senz'altro il divorzio, ciò che offende le norme di procedura ticinesi, di modo che la sentenza emanata il 6 novembre 1996 dal tribunale di _ risulta palesemente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. L'attrice non contesta il principio del divorzio e non si oppone pertanto a che il matrimonio vada considerato sciolto, ma chiede che la sentenza straniera sia completata in merito alla liquidazione del regime dei beni, al cui riguardo è silente. L'attrice rimprovera al Pretore, inoltre, di avere posto esigenze troppo severe in materia e contesta di avere tenuto un comportamento negligente nel corso della procedura estera.

  2. I tribunali svizzeri sono abilitati a completare sentenze estere, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP (art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4 prima frase; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du

18 décembre 1987, 2a edizione, n. 2 ad art. 64). Nella fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera dal 1986 (petizione, punto 3 prima frase). È dato quindi il foro del domicilio in virtù dell'art. 59 LDIP. Quanto alla liquidazione del regime dei beni, l'art. 54 cpv. 1 lett. a LDIP (che fa stato giusta il rinvio dell'art. 64 cpv. 2 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 64 LDIP) prevede l'applicabilità della legge dello Stato del domicilio comune. Correttamente, perciò, il Pretore ha fatto capo al diritto svizzero (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 54 LDIP). Ne segue che la completazione della sentenza di divorzio bosniaca soggiace ai medesimi presupposti che disciplinano la completazione di una sentenza svizzera. Che si tratti – appunto – di una sentenza estera, poco importa (DTF 5C.173/2001 del 19 ottobre 2001, consid. 2b in fine).

  1. Invero la possibilità di completare una sentenza di divorzio non è esplicitamente prevista dal diritto svizzero. È ammessa però secon­do dottrina e giurisprudenza, a condizione che nel pronuncia­to si ravvisi una lacuna (DTF 108 II 385 consid. 4 con riferimenti). Ciò è il caso qualora il giudice del divorzio abbia omesso – per svista, errore di diritto o mancata conoscenza di un fatto – di decidere una que­stione su cui avrebbe dovuto statuire, d'ufficio o su richiesta di una parte (DTF 104 II 291 consid. 3; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 3 ad art, 135 CC). La completazione può riguardare, in altri termini, anche pretese rette dal principio dispositivo (Steck in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 14 ad art. 120 CC; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 88 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC con richiami), come quelle inerenti alla liquidazione del regime dei beni (DTF 104 II 291 consid. 3). Non è lecito tuttavia chiedere la completazione di una sentenza di divorzio su pretese in liquidazione del regime matrimoniale che non siano mai state fatte valere prima (DTF 108 II 385 secondo paragrafo prima frase e 386 nel mezzo; Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.1 e 1.2 con riferimenti). Anzi, nel dubbio la liquidazione del regime dei beni fissata nella sentenza di divorzio va ritenuta esauriente (DTF 108 II 385 consid. 4; cfr. anche Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 90 dell'introduzione agli art. 149-157 vCC; Hinderling/Steck, Das Schweizerisches Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 583 a metà). L'onere di provare l'esistenza di una lacuna incombe a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 429 consid. 1.2 in fine).

  2. Nel caso specifico il tribunale di _ ha sciolto il matrimonio (doc. A: sentenza del 6 novembre 1996), ma non ha statuito né su eventuali contributi di mantenimento né sulla liquidazione del regime matrimoniale. Sotto questo profilo la sentenza estera, meramen­te parziale, va assimilata a un giudizio lacunoso (analoga­mente: DTF 128 III 343). Rimane la questione di sapere se, omettendo di costituirsi in giudizio davanti al tribunale bosniaco, l'attrice abbia rinunciato di fatto a qualunque pretesa derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale.

a) Come la sentenza bosniaca sia stata notificata all'appellante non è dato di sapere. L'interessata non contesta in ogni modo di avere ricevuto per tempo la convocazione all'udienza del

6 novembre 1996 (doc. G), come pure la sentenza di divorzio munita dell'indicazione dei rimedi giuridici (doc. A, cfr. appello, n. 2 prima frase e ultima frase). Né è controverso in questa sede l'accertamento del Pretore, secondo cui l'interessata co­nosceva, al momento della causa di divorzio, i beni immobiliari intestati all'ex marito e al padre di lui, nonché il conto di risparmio del convenuto (sentenza impugnata, consid. 6 in fine; petizione, pag. 5 seg.). Il problema è di sapere se, rimanendo inattiva, l'attrice abbia implicitamente rinunciato – come reputa il Pretore – a qualsiasi pretesa in liquidazione del regime matrimoniale.

b) Il Pretore si riferisce alla sentenza di questa Camera pubblicata in Rep. 1991 pag. 429. Se non che, in quel caso i coniugi avevano sottoscritto una convenzione sulle conseguenze del divorzio che regolava i loro rapporti patrimoniali. Omologando tale convenzione, il giudice del divorzio aveva quindi statuito sullo scioglimento dei regime dei beni. E, quanto meno nel dubbio, tale regolamentazione andava considerata come esaustiva (sopra, consid. 4 in fine). Nel caso concreto, invece, il tribunale bosniaco non ha nemmeno accennato allo scioglimento del regime. La mancata costituzione in giudizio non precludeva dunque alla convenuta la possibilità di chiedere che sui punti estranei al pronunciato si statuisse successivamente (cfr. Steck, op. cit., n. 14 ad art. 120 CC in fine con rinvii e n. 16 ad art. 120 CC). I motivi per cui l'interessata è rimasta inattiva poco giovano. Decisivo è che lo scioglimen­to del regime dei beni non risulti essere intervenuto. Ne discende che l'appello, provvisto di buon diritto, merita accoglimento. La sentenza impugnata deve dunque essere riformata. Il Pretore convocherà poi le parti per la continuazione dell'udienza preliminare e il seguito dell'istruttoria.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellato rifonderà inoltre alla controparte, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

  1. L'eccezione è respinta.

  2. Le spese di fr. 155.– e la tassa di giustizia di fr. 1'500.– sono poste a carico di _ _, che rifonderà all'attrice fr. 3'500.– per ripetibili.

II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr. 50.–

fr. 800.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di _ _, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili.

III. Intimazione:

– avv. dott. _ _, _;

– avv. dott. _ _, _.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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