Incarto n.: 11.1999.00005

Lugano 25 ottobre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..____ (diritti reali: opere sporgenti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 13 luglio 1995 dall’


____________________ __________,


contro

__________. __________ __________,


(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

  1. Il giudizio sulle spese e ripetibili

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ ha acquistato il 15 ottobre 1992 da __________ __________ la particella n. __________RFP di __________, su cui sorge una casa di abitazione. Il __________ __________ __________ __________ di __________ ha venduto nel dicembre 1993 la confinante particella n. __________RFP, ricavata dal frazionamento del vecchio fondo n. __________, a __________ __________. Il 26 maggio 1979 l’amministrazione parrocchiale, su richiesta di __________ , aveva concesso a __________ __________ l’usufrutto parziale del fondo proprietà dell a confine con la particella n. RFP. Con scritto del 28 aprile 1981, __________ __________ aveva chiesto all’ __________ __________ di essere autorizzato a sistemare un muro in sassi (allora diroccato) e di livellare il terreno sulla parte a monte del fondo n. __________. Ottenuto il permesso, egli ha eseguito diversi lavori per formare un accesso alla propria abitazione: livellamento del terreno, posa di lastre di granito, costruzione di un muro di sostegno e infine posa di un cancello per chiudere il viale di accesso (veicolare).

B. Nel settembre del 1994 il geometra revisore ha posato i termini lungo parte del confine che corre tra le particelle n. __________e __________. È risultato così che una porzione di terreno sul quale __________ __________ aveva eseguito i lavori per il proprio accesso veicolare appartiene alla particella n. __________, proprietà di __________ __________. Preso atto di ciò, nel marzo del 1995 __________ __________ ha offerto al vicino di acquistare la superficie occupata dalle opere in questione o la concessione di una servitù sulla stessa, ottenendo una risposta negativa. In seguito, valendosi di una convenzione stipulata a suo tempo tra i precedenti proprietari dei due fondi, __________ __________ ha invitato __________ __________ a rimettere nelle condizioni originarie la porzione di terreno su cui si trova l’accesso veicolare alla particella n. __________.

C. Con petizione del 13 luglio 1995 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché gli fosse attribuita la proprietà della porzione di terreno appartenente alla particella n. __________occupata dalle opere litigiose (circa 25 m2), dietro versamento di un’indennità di fr. 400.– al m2, e gli fosse data l’autorizzazione di chiedere il trapasso di proprietà a registro fondiario. __________ __________ si è opposto alla petizione, contestando anzitutto la legittimazione attiva dell’attore e sostenendo che non erano dati i requisiti per il trasferimento di proprietà. Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l’istruttoria, attore e convenuto si sono confermati nei rispettivi memoriali conclusivi. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 9 settembre 1997, alla sola presenza del convenuto.

D. Con sentenza del 30 novembre 1998 il Pretore ha accolto la petizione e ha attribuito a __________ __________ la __________ sulla superficie del fondo n. __________, appartenente al convenuto, sulla quale si trovano le opere contese, previo allestimento di un piano di mutazione e versamento a __________ __________ di fr. 400.– al m2 a titolo di indennità. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attore fr. 1’200.– per ripetibili.

__________ E. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 5 gennaio 1999 nel quale chiede che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni 22 febbraio 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. L’art. 674 CC stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2). Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno (cpv. 3).

  1. Il Pretore ha ritenuto in primo luogo che l’attore era legittimato a rivendicare la proprietà del terreno su cui sorgono le opere litigiose, rispettivamente a chiedere un diritto reale limitato secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, poiché la pretesa ha carattere propter rem. I successori in diritto (a titolo universale o particolare) del proprietario del fondo da cui le opere provengono o di quello sul quale si trovano illecitamente sono quindi legittimati ad agire. Ciò posto, secondo il Pretore i lavori eseguiti dal precedente proprietario della particella n. costituiscono un’opera sporgente a norma dell’art. 674 cpv. 3 CC poiché formano nel loro insieme un’unità, composta di viale di accesso e muro di sostegno. Accertato, in mancanza di un titolo giuridico, che le opere erano state eseguite senza diritto, egli ha ammesso nondimeno la buona fede del costruttore, il quale – seppure non in chiaro sull’esatto limite del confine – senza negligenza grave si riteneva autorizzato a costruire in virtù dell’autorizzazione rilasciatagli dall __________ __________. E siccome il proprietario del fondo occupato non si era tempestivamente opposto, il Pretore ha attribuito all’attore la proprietà del terreno su cui sorgono le opere dietro versamento di fr. 400.– il m2, tanto più che il rapporto tra la superficie occupata dalle opere e quella del fondo del convenuto è limitata, il costo delle opere è tutt’altro che trascurabile e il convenuto ha pagato il suo fondo fr. 213.90 il m2.

  2. L’appellante non contesta più la legittimazione dell’attore, ma afferma che i requisiti dell’art. 674 cpv. 3 CC sarebbero già dovuti sussistere al momento in cui il precedente proprietario aveva costruito l’opera, ciò che fa difetto nel caso concreto. Egli sottolinea inoltre che i manufatti litigiosi non sono opere sporgenti nel senso dell’art. 674 cpv. 3 CC, rilevando che il muro di sostegno si trova integralmente sulla sua particella n. __________e che il viale di accesso, ottenuto con il semplice livellamento del terreno da parte di una ditta di giardinaggio e con la posa di beole, non è una costruzione secondo l’art. 674 CC né forma parte integrante dell’opera dalla quale dovrebbe sporgere, il viale terminando a circa 4 m dalla casa di abitazione dell’attore.

  3. La questione è di sapere, in sintesi, se nella fattispecie il muro di sostegno e il viale di accesso siano “costruzioni e altre opere” giusta l’art. 674 cpv. 3 CC. Ora, un’opera “sporge” quando non tutta l’opera, ma soltanto parti di essa sconfinano sul fondo vicino, invadendone la proprietà (Liver in: Schweizerishes Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 178 § 28). La norma si riferisce a costruzioni (nel senso dell’art. 667 cpv. 1 CC) di qualsiasi forma, ma anche a manufatti durevolmente ancorati al terreno, escluse mere trasformazioni del terreno, come per esempio le strade (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1641 con riferimenti; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 674 CC; Burgisser, Das Überbaurecht des ZGB und des BGB, Zurigo 1978, pag. 77 segg. con esempi). Sono opere, tra l’altro, i tratti di strada formati da ponti, viadotti ecc. (DTF 98 II 191; ZBGR 1983 pag. 91; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 696 let. b). Resta il fatto che, comunque sia, l’opera “sporgente” dell’art. 674 cpv. 3 CC deve essere collegata al suolo in modo saldo e durevole (Rey in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea 1998, n. 10 e 11 ad art. 667 e n. 5 ad art. 674).

  4. In concreto il promotore delle opere ha fatto eseguire a suo tempo da una ditta di giardinaggio il livellamento del terreno, la ricostruzione di un muro a secco e la formazione di un viale di accesso con lastre di beola (deposizione __________ __________, verbale di del 20 settembre 1996, pag. 3). Agli atti non figurano fotografie delle opere né fatture che attestino le modalità di esecuzione né tanto meno una planimetria con l’indicazione precisa della superficie occupata. Tra i documenti si trova solo uno schizzo (tracciato verosimilmente dell’appellante) che indica in arancione il viale di accesso sconfinante sulla particella n. __________e con asterischi le opere litigiose (doc. A, doc. F: un asterisco designa il muro di confine, due asterischi designano il cancello, tre il terreno livellato). Il muro di sostegno, come ammette lo stesso attore, sorge completamente sul fondo dell’appellante (lettera del 12 settembre 1994, doc. C, pag. 2). Dal sopralluogo è risultato per contro che gli estremi dell’accesso lastricato in beole si trovano su terreno proprietà dell’attore, a circa 4 m dall’abitazione, mentre il resto del viale occupa il terreno dell’appellante per una larghezza di circa 4.5 m e una lunghezza di 16 m (verbale del 20 settembre 1996, pag. 5).

  5. Il Pretore ha ritenuto che il muro forma un tutt’uno con il viale di accesso (sentenza, pag. 4 in fondo). Nulla consente tuttavia di giungere a simile conclusione. Per quanto risulta dall’istruttoria, il muro di sostegno – a parte la sua funzione – non costituisce né dal profilo tecnico né da quello strutturale un’unità con il viale di accesso (cfr. doc. A e C). Quanto al viale medesimo, esso è stato formato con il semplice livellamento del terreno e la posa di lastre di beola; in mancanza di qualsiasi prova sulle modalità di costruzione, non si può affermare che costituisca una costruzione o un’opera durevolmente ancorata al suolo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di equiparare a una costruzione, per esempio, il tornante di un passaggio pedonale puntellato su un muro di sostegno, ma non la sistemazione del passaggio ordinario (DTF 95 II 7 segg.). Tale giurisprudenza è stata invero criticata da Liver, il quale sostiene che una strada asfaltata va considerata come un’opera edile che forma, con i suoi ponti, piazzali di manovra, marciapiedi e muri di sostegno, un’unità tecnica e giuridica (ZBJV 110/1974 pag. 25). Se non che, nella fattispecie il viale di accesso non può essere assimilato a una strada asfaltata come quella cui si riferisce Liver, già per il fatto che la sua formazione si è limitata al livellamento del suolo e alla posa di beole, senza interventi edili che ancorino le lastre al suolo (cfr. ZBGR 1983 pag. 91).

  6. Il muro di sostegno del viale d’accesso configura senza dubbio un’opera nel senso della dottrina e della giurisprudenza, ma si trova interamente sul fondo dell’appellante. Poco importa che le estremità del viale si trovino su proprietà dell’attore: per definire il carattere sporgente di un’opera è decisiva infatti la sua dipendenza dalla parte da cui sporge, alla quale deve essere collegata strutturalmente o per lo meno in modo funzionale (BR/DC 1997 pag. 58 n. 148). Se l’opera si trova totalmente su fondo altrui ed è sprovvista di connessione strutturale o materiale con la costruzione principale, il solo collegamento per mezzo di una semplice installazione non è sufficiente per integrare una coerenza corporale, neppure ove si dia un’unità economica (Burgisser, op. cit., pag. 96; Meier-Hayoz, op. cit., n. 12 ad art. 674 CC). Ciò è il caso in concreto, poiché il viale lastricato di beole, come si è detto (consid. 6), è una mera trasformazione del suolo e non un’opera nell’accezione dell’art. 674 CC. Contrariamente a quanto afferma l’attore, il muro e il viale di accesso non possono quindi essere ritenuti un tutt’uno. Ci si potrebbe chiedere se il muro non configuri un caso di costruzione sul fondo altrui con materiali propri, ai sensi dell’art. 671 CC, ma tale quesito può rimanere aperto, poiché – come che sia – il tema non è stato sottoposto a giudizio. Manca quindi nella fattispecie il requisito essenziale per un’azione fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, ossia l’esistenza di un’opera sporgente. Ne segue che l’appello, provvisto di buon diritto, deve essere accolto e la petizione respinta.

  7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato l’esito del gravame, deve essere riformato anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno poste a carico dell’attore. Invero l’appellante rivendica un’inden-nità di fr. 6’000.– per ripetibili di prima sede calcolata su un valore litigioso di fr. 28’800.–, ma la pretesa è fondata solo in parte. L’attore ha offerto con la petizione fr. 400.– al m2 per la superficie occupata dal viale di accesso (petizione, pag. 7), indicando che il valore di causa era almeno di fr. 10’000.–. In esito al sopralluogo il Pretore ha constatato che il viale di accesso invadeva il terreno dell’appellante su un’area lunga 16 m e larga 4.5, per un totale di circa 72 m2 (verbale del 20 settembre 1996). L’attore ha offerto con le conclusioni un importo di fr. 400.– per una superficie di circa 35 m2 . Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto con le conclusioni un’indennità per ripetibili di fr. 6’000.– sulla base di un valore di causa di fr. 22’000.–, valutando l’area litigiosa in 56 m2. Prendendo come base di calcolo la sentenza del Pretore, che accerta una superficie di 72 m2, le ripetibili vanno calcolate su un valore litigioso di fr. 28’800.–.

Ora, nella determinazione delle ripetibili il giudice si ispira alla tariffa dell’ordine degli avvocati (art. 150 CPC), la quale per un valore di fr. 28’800.– prevede all’art. 9 cpv. 1 un tasso che varia tra l’8 e il 15% del valore medesimo. Nel caso in esame la causa era relativamente semplice e non ha richiesto, per quanto risulta dagli atti, un impegno superiore alla norma da parte di un patrocinatore diligente. Il relativo onorario può essere calcolato pertanto in fr. 2’880.– sulla base di un’aliquota medio-inferiore del 10%, cui vanno aggiunte presumibili spese per un totale di fr. 3’000.–. L’indennità di fr. 6’000.– rivendicata dall’appellante (senza alcuna motivazione) appare manifestamente esagerata ed eccede addirittura il massimo consentito. Per quel che concerne la procedura di appello, l’art. 17 cpv. 1 TOA prevede in caso di rimedio di diritto un onorario calcolato dal 20 al 70% dell’onorario normale. Tenuto conto delle circostanze, un’aliquota del 40% appare adeguata al caso concreto, sicché le ripetibili di appello possono essere stabilite, con le spese, in fr. 1’300.–.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

  1. La petizione è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 1’200.– e le spese sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto un’indennità di 3’000.– per ripetibili.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 50.–

fr. 650.–

da anticipare dall’appellante, sono posti a carico della controparte, che rifonderà all’appellante fr. 1’300.– per ripetibili.

III. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

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