Incarto n. 11.1999.148

Lugano, 8 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1995.102 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 1° settembre 1995 da

AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )

contro

CO 1 (patrocinato dall' RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre 1999 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 novembre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta d'assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Se dev'essere accolto l'appello del 30 novembre 1999 presentato da CO 1 contro la medesima sentenza;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (23 settembre 1940), cittadino italiano, e AP 1 (8 ottobre 1944) si sono sposati a __________ il 22 novembre 1965. Dal matrimonio sono nate M__________ (1966) e A__________ (1967). A quel tempo il marito lavorava per il fratello M__________, che gestiva un negozio di confine con spaccio di sigarette e attività di cambiavalute. La moglie si attivava sporadicamente come parrucchiera nel salone della madre. Nel 1976 CO 1 ha fondato insieme con un fratello la società in nome collettivo “” e nel novembre di quell'anno si è separato dalla moglie, promuovendo il 31 gennaio 1977 azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Con decreto cautelare del 16 agosto 1977 egli è stato tenuto a versare dal 1° marzo 1977 un contributo alimentare di complessivi fr. 2500.– mensili per moglie e figli. Dalla sua nuova compagna, R, CO 1 ha poi avuto un figlio, D__________, nato nel 1981. Dopo la maggiore età di M__________ e A__________, dal giugno del 1987 il contributo provvisionale per AP 1 è stato fissato dal Pretore in fr. 1350.– mensili con decreto cautelare del 20 aprile 1988.

B. Dal 1989 CO 1 è alle dipendenze della ditta , di cui R è amministratrice unica, e lavora in un negozio di strumenti musicali nel centro commerciale __________ di __________. Nel frattempo la causa di divorzio si è estinta per perenzione processuale ed è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994. Il 7 dicembre 1994 AP 1 ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1995, e il 3 febbraio 1995 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere in via provvisionale un contributo di mantenimento, che questa Camera ha fissato per finire in fr. 1585.– mensili indicizzati dal febbraio del 1995 con sentenza del 9 novembre 1998 (inc. 11.1998.100).

C. Il 1° settembre 1995 AP 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore azione di divorzio, postulando un contributo indicizzato per sé di fr. 3100.– mensili, un importo da definire in liquidazione del regime dei beni, la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo isti­tuto di previdenza e una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Nella sua risposta del 28 febbraio 1996 CO 1 ha aderito al principio del divorzio, chiedendo nondimeno che il regi­me dei beni fosse dichiarato “liquidato” e opponendosi a ogni altra domanda. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 9 aprile 1999 AP 1 ha ridotto l'ammontare del contributo richiesto a fr. 1600.25 mensili indicizzati, ha specificato in fr. 256 897.– l'indennità pretesa in liquidazione del regime dei beni e ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel suo memoriale del 17 maggio 1999 CO 1 ha mantenuto il suo punto di vista, concludendo perché l'attrice fosse obbligata a rifondergli fr. 30 000.– per ripetibili. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

D. In pendenza di causa, il 7 maggio 1999, AP 1 ha adito nuovamente il Pretore per ottenere che dallo stipendio del marito fossero trattenuti fr. 1600.25 mensili (il contributo provvisionale fissato da questa Camera il 9 novembre 1998, adeguato al rincaro). Il Pretore ha accolto l'istanza senza contraddittorio il 10 mag­gio 1999. CO 1 ha chiesto il 26 maggio successivo la revoca della misura previo contraddittorio, sollecitando anche la riduzione del contributo provvisionale da fr. 1600.25 a fr. 1100.– mensili. All'udienza dell'11 giugno 1999, indetta dal Pretore per la discussione, AP 1 ha confermato la domanda di trattenuta e si è opposta a qualsiasi riduzione del contributo provvisio­nale. Entrambe le parti hanno notificato prove, dichiarando che avrebbero rinunciato al dibattimento finale ove il Pretore aves­se rifiutato ogni mezzo istruttorio.

E. Con sentenza del 2 novembre 1999 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha condannato CO 1 a versare all'attrice un contributo indicizzato di fr. 1100.– mensili sulla base dell'art. 152 vCC, ha riconosciuto ad AP 1 fr. 6500.– in liquidazione del regime dei beni e fr. 15 000.– sulla prestazione d'uscita del marito, ha respinto (nei considerandi) la domanda di provvigione ad litem e ha revocato la trattenuta di stipendio decretata senza contraddittorio il 10 maggio 1999. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. AP 1 è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 29 novembre 1999 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare indicizzato di fr. 1600.25 mensili, come pure un'indennità di fr. 256 897.– in liquidazione del regime dei beni e la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matri­monio. In via preliminare essa ha chiesto che all'appello fosse conferito effetto sospensivo, che questa Camera assumesse prove da lei offerte senza successo nella procedura cautelare e che le fosse accor­dato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. CO 1 è insorto a sua volta contro la sentenza del Pretore con un appello del 30 novembre 1999 inteso a far annullare il contributo di mantenimento e a far addebitare tutti gli oneri proces­suali all'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. La richiesta di effetto sospensivo avanzata da AP 1 è stata dichiarata priva d'oggetto dall'ex presidente di questa Camera con decreto del 21 dicembre 1999. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 CO 1 ha proposto di respingere l'appello avversario. AP 1 non si è espressa invece sull'appello del marito.

G. Il 12 gennaio 2000 AP 1 ha chiesto al Pretore di ordinare, per la procedura di appello, una nuova trattenuta di fr. 1600.25 mensili dallo stipendio del marito. Con decreto cautelare del

13 marzo 2000 (rettificato il 31 marzo successivo) il Pretore ha dichiarato l'istanza priva d'oggetto, la trattenuta dispo­sta senza contraddittorio il 10 maggio 1999 rimanendo valida an­che in pen­denza di appello. Nel decreto stesso il Pretore ha statuito altresì sulla riduzione del contributo provvisionale postulata da CO 1 il 26 maggio 1999, accogliendola fino a concorrenza di fr. 1225.– mensili e riducendo la trattenuta di stipendio al medesimo importo. Se non che, statuendo il 7 dicembre 2000 su appello di AP 1, questa Camera ha dichiarato nullo il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. n. 11.2000.37). Il 12 dicembre 2000 il giudice delegato della Camera, preso atto che il procedimento cautelare era stato ripristinato davanti al Pretore, ha sospeso la trattazione dell'appello.

H. Il 22 dicembre 2000 CO 1 ha instato nuovamente davanti al Pretore per ottenere la riduzione del contributo provvisionale a fr. 1225.– mensili. Il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio il 27 dicembre 2000. Con decreto cautelare del 15 maggio 2001 il Pretore ha poi dichiarato priva d'oggetto la riduzione del contributo alimentare postulata dal marito il 26 maggio 1999 e inammissibile la trattenuta di stipendio sollecitata dalla moglie il 12 gennaio 2000. Statuendo infine con decreto cautelare del 21 maggio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha confermato la riduzione del contributo a fr. 1225.– mensili decisa senza contraddittorio il 27 dicembre 2000, con trattenuta di stipendio per il medesimo importo. Un appello presentato da CO 1 contro il decreto cautelare del 15 maggio 2001 è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 23 febbraio 2004 ha fatto decorrere la riduzione del contributo dal 26 maggio 1999 (inc. 11.2001.72). Con la stessa sentenza la Camera ha dichiarato inammissibili due appelli presentati dai coniugi contro il decreto cautelare del 21 maggio 2001 (inc 11.2001.74).

I. Nel frattempo, con ordinanza del 19 luglio 2001 il giudice delegato ha riattivato la causa di divorzio, ha disposto l'assunzione di nuove prove intese ad accertare la situazione finanziaria delle parti e ha fissato ai coniugi un termine per formulare eventuali conclusioni sui temi toccati dal nuovo diritto del divorzio. A loro volta le parti hanno avuto modo di notificare nuove prove e di esprimersi sugli accertamenti compiuti. Chiusa l'istruttoria, esse sono state convocate al dibattimento finale del 28 marzo 2003, con facoltà di produrre un memoriale conclusivo. Il 24 marzo 2003 l'attrice ha comunicato di rinunciare tanto a conclusioni scritte quanto all'udienza. Il convenuto non ha presentato memoriali scritti né è comparso al dibattimento finale.

Considerando

in diritto: 1. Ai processi di divorzio che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, fosse solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono però vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio (avvenuto in base all'art. 142 cpv. 1 vCC) non è appellato, né il principio del divorzio è mai stato litigioso. Anzi, il convenuto ha espressamente aderito alla relativa domanda dell'attrice. Su tal punto la sentenza impugnata ha assunto perciò carattere definitivo (cfr. anche Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).

I. Sull'appello di AP 1

  1. L'attrice chiedeva anzitutto che si assumessero in appello tre testimoni (R__________, __________, __________) e che si sottoponesse il convenuto a interrogatorio formale. Tali prove sono state esperite. Essa chiedeva altresì che si interpellasse la __________, in via d'informazione (art. 170 CC), per conoscere eventuali conti o averi intestati al marito – personal­mente o sotto pseudonimo – e che si richiamasse dal Ministero pubblico il fascicolo riguardante una non meglio precisata “denuncia sporta da CO 1 nei confronti di __________, __________, che ha coinvolto anche la __________”. Se non che, l'obbligo d'informazione dell'art. 170 CC riguarda solo la controparte. Si fosse trattato di sentire un funzionario di banca, sarebbe stato necessario indicarne il nome e il recapito. Si fosse trattato invece di ottenere documenti dalla banca, sarebbe occorso attenersi alle forme dell'edizione verso terzi (art. 211 cpv. 2 CPC). Quanto al (generico) richiamo dell'incarto penale, non se ne vede l'utilità, né l'appellante spende una parola al riguardo, tanto meno ove si pensi che __________ è già stato sentito a suo tempo dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4). Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del presente giudizio.

  2. Le questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia pensionistica, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento (DTF 129 III 7 consid. 3.1.2 pag. 9; SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In proposito l'appellante si duole che il Pretore non abbia diviso a metà gli averi previdenziali accumulati dal marito durante il matrimonio. In effetti il primo giudice ha riconosciuto all'attrice solo un capitale di fr. 15 000.– con l'argomento che i coniugi vivevano separati dal 1977 (recte: dal novembre del 1976). Ora, a norma dell'art. 122 cpv. 1 CC (e in concreto si applica, come detto, la legge nuova), se un coniuge o ambedue sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha dirit­to alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero pas­saggio. Il giu­dice può rifiutare la divisio­ne, in tutto o in parte, ma so­lo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC).

a) Affiliato alla __________, il convenuto aveva maturato il 1° gennaio 1996 una prestazione d'uscita di fr. 46 794.– (doc. IX nell'inc. DI.1995.38), lievitata il 31 dicembre 2001 a fr. 102 389.– (doc. 11 d'appello). Non è noto quanto egli abbia accumulato durante il matrimonio, né a quanto ammontasse la sua prestazione d'uscita allorché il divorzio ha acquisito forza di giudicato, ma tant'è. A norma dell'art. 142 cpv. 1 CC il giudice del divorzio si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita che spetta a ciascun coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto (dispositivo n. 4), nella sentenza odierna non occorre stabilire una cifra precisa, ma solo una chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex coniuge e l'istituto di previdenza sull'entità della spettanza, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP).

b) L'attrice ha confermato in appello di non avere mai avuto alcun “secondo pilastro” e di non avere diritto quindi ad alcuna rendita pensionistica (interrogatorio formale del 6 giugno 2002: verbali, pag. 5). Ha quindi un'evidente lacuna previdenziale, che a 60 anni non appare certo in grado di colmare. Del resto, l'interessata non risulta disporre di sostanza apprezzabile e non riceverà nulla più dei fr. 6500.– a lei riconosciuti dal Pretore in esito alla liquidazione del regime dei beni (sotto, consid. 4). In ossequio dell'art. 122 cpv. 1 CC le va riconosciuta pertan­to la metà della prestazio­ne d'uscita accumulata dal marito. Nel quadro del sindacato odierno si prevederà così – come detto – la suddivisione percentuale della prestazione d'uscita maturata dal convenuto durante il matrimonio, ossia dal 22 novembre 1965 al passaggio in giudicato della sentenza del Pretore (non appellata su questo punto).

c) Il primo giudice ha creduto di poter transigere sul riparto a metà della prestazione d'uscita poiché l'avere previdenziale del marito è stato costituito per oltre vent'anni durante la separazione di fatto. A torto. Dal principio della divisione a metà è lecito scostarsi solo qualora il risultato sia manifestamente iniquo. Poco importa la durata della separazione di fatto o della causa di divorzio, come poco interessa che dopo la fine della vita comune l'attrice abbia rinunciato a conseguire redditi (DTF 129 III 577). Decisiva è la durata formale del matrimonio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 234, n. 16 ad art. 123 CC; Baumann/Lauterburg in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 67 ad art. 123 CC). Ciò premesso, non si scorgono motivi che facciano apparire manifestamen­te iniquo nel senso dell'art. 123 cpv. 2 CC applicare il precetto del riparto paritario nell'ambito del presente giudizio.

  1. Per quanto attiene alla liquidazione della partecipazione agli acquisti, l'appellante rivendica la metà di quanto valevano le azioni della __________ (fr. 154 127.15 il 31 dicembre 1994), di cui il marito sarebbe proprietario economico. A ciò essa aggiunge la metà di quanto il marito ha prelevato il 27 febbraio 1974 (fr. 333 668.–) da un conto cifrato presso la __________ di __________ sul quale aveva diritto di firma individuale. Ciò porterebbe la sua spettanza complessiva dai fr. 6500.– stabiliti dal Pretore a fr. 256 897.–.

a) A parere dell'appellante l'istruttoria ha dimostrato che, per il tramite di “diritti d'opzione o altri rapporti fiduciari”, il convenuto detiene l'intero capitale sociale della citata ditta (appello, pag. 7). In realtà il convenuto ha negato di essere azionista della società, ammettendo di avere solo diritti d'opzione qua­lora azio­ni siano alienate a terzi. Sentita come testimone, R__________ ha confermato che il capitale della ditta è stato messo a disposizione da terzi, ma che il convenuto beneficia, con il fratello, di un diritto d'opzione sulle azioni per “salva­guar­dare il negozio ed evitare che il pacchetto azionario passi in mani indesiderate” (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.3). Contrariamen­te a quanto sembra arguire l'attrice sulla scorta di sillogismi, dall'istruttoria non risulta in effetti che il convenuto sia proprietario diretto o indiretto dell'azienda. Invano si cercherebbero poi nel ponderoso fascicolo processuale ragguagli sull'andamento della ditta e, quindi, sul valore del diritto d'opzione al momento in cui ha statuito il Pretore (art. 214 cpv. 1 CC). Al riguardo l'appello manca di consisten­za.

b) Circa il prelevamento di fr. 333 668.– avvenuto il 27 febbraio 1974 da un conto cifrato presso la __________ di __________ sul quale il marito aveva diritto di firma individua­le (appello, pag. 8), il Pretore ha accertato che quella somma derivava con ogni probabilità dal contrabbando di sigarette gestito dal convenuto medesimo insie­me con i fratelli ed era poi stata spartita fra varie persone. Il convenuto affermava – così sostenuto dal fratello __________ – di averne ricavato “qualche decina di migliaia di franchi”, che parrebbero essere stati depositati presso la __________, dove sono rimasti fino al 1976, quando è stata estinta anche tale relazione e del saldo si è perduta ogni traccia (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 6.4). Nell'appello l'attrice continua a rivendicare il suo diritto alla metà di fr. 333 668.– (pag. 8), ma non si confronta minimamente con quanto ha accertato il Pretore, ovvero che al convenuto è toccata per finire “qualche decina di migliaia di franchi”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

È vero che, contrariamente a quanto ha rilevato il Pretore, il conto cifrato __________ facente capo al convenuto presso la __________ non è stato estinto nel 1976 (nell'ottobre del 1976 sono state chiuse solo due cassette di sicurezza), tant'è che nel marzo del 1977 esso registrava ancora un saldo di circa fr. 40 000.– (deposizione __________, del 31 marzo 1977, pag. 1 in fondo, nella causa promossa il 31 gennaio 1977 da CO 1). È anche vero però che nel settembre del 1978 nulla più constava rimanere di quel conto (deposizione __________ del 25 settembre 1978, nella causa promossa il 31 gennaio 1977 da CO 1), apparentemente consumato per finanziare il contributo provvisionale in favore di moglie e figlie (sopra, lett. A; deposizione __________, loc. cit.). Neanche con tali risultanze (menzionate dal Pretore in fondo al consid. 6.4 della sentenza) l'attrice si confronta, continuan­do a ripetere che il marito “ha fatto letteralmente sparire nel nulla” il prelevamento del 1974 (memoriale, pag. 8). Ora, in un appello non basta ribadire le proprie ragioni; bisogna anche spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea. In proposito l'appello è carente una volta ancora di motivazione, e come tale irricevibile.

  1. Il Pretore ha fissato in favore dell'attrice un contributo alimentare fondato sull'art. 152 vCC di fr. 1100.– mensili indicizzati. A tal fine egli ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– mensili netti e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2666.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–, imposte fr. 240.–), come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del 9 novembre 1998 (sopra, lett. B in fine). Per quel che è dell'attrice, il primo giudice ha escluso ch'essa fosse in grado di riprendere un'attività lucrativa e si è limitato a imputarle un reddito in fr. 600.–, pari ai contributi ricevuti dalle figlie maggiorenni per i lavori domestici. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2128.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo stimato dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr. 75.–), conformemente alla già citata sentenza di appello. Appurato che il convenuto fruiva di un margine mensile di fr. 1224.40 sul fabbisogno minimo, in definitiva, egli ha stabilito la rendita d'indigenza per l'attrice in fr. 1100.– mensili indicizzati (sentenza impugnata, consid. 4.3.2 e 4.3.3).

a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito man­tenimento, inclusa un'adeguata previ­den­za per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimo­nio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprat­tutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professio­nale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

b) I criteri cui deve attenersi la fissazione del contributo di man­tenimento sono quelli oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Essi corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Ber­na 1999, pag. 41). Determinante è – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del me­desimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento pro­fes­sionale del beneficiario, come pure le aspet­tative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun rilievo giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

c) All'atto pratico, trattandosi di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i co­niugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avu­to durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e sentenza C.205/2001 del

29 ottobre 2001, consid. 4c). Trattandosi di un matrimonio di corta durata (meno di 5 anni) fa stato invece, per il coniuge richiedente, il tenore di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nei matrimoni di durata intermedia occorre verificare, caso per caso, in che misura il matrimonio abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro (Schwenzer, op. cit., n. 48 in fine ad art. 125 CC). La durata del matrimonio non si valuta, ad ogni buon conto, con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma con riferimento alla data della separazione effettiva (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 ad art. 125 CC).

d) In ultima analisi, verso il basso il contributo di mantenimento deve garantire al beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fer­mo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Wer­ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che durante la vita in comune le parti abbiano vissuto in modo eccezionalmente economo, ad esempio per accantonare i mezzi destinati all'acquisto di un'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1). Se le risorse economiche non bastano per finanziare il tenore di vita precedente, entrambi i coniugi devono sopportare un'uguale decurtazione. D'altro lato, qualora il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (un decennio), fa stato non il tenore di vita avuto dalle parti durante la vita in comune, ben­sì quello da esse avuto durante la separazione (DTF 130 III 539 consid. 2 con numerosi rimandi), sem­pre che non sia più alto di quello avuto la comunione do­mestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2).

e) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 22 novembre 1965 e si sono separate di fatto nel novembre del 1976. La vita in co­mune essendo durata 11 anni, il matrimonio può senz'altro definirsi di lunga dura­ta (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 3c). D'altro lato non bisogna dimenticare che i coniugi sono poi vissuti separati per 23 anni, dal novembre del 1976 al novembre del 1999, quando il Pretore ha pronunciato il divorzio. Decisivo è quindi il tenore di vita che l'appellante ha avuto in quel periodo. A tal fine l'attrice non si è curata di indicare alcunché di preciso, ma per quanto si desume dagli atti essa non risulta avere mai fruito – comunque sia – di grandi margini sul fabbisogno mini­mo. Dal marzo del 1977, pur senza redditi apparenti (nel decreto cautelare del 16 agosto 1977 il Pretore non ne ha accertati, sebbene fino al 1986 l'interessata sembrerebbe avere esercitato qualche “occupazione ausiliaria”), essa si è dovuta accomodare di fr. 2500.– mensili complessivi per sé e le due figlie adolescenti. Dal giugno del 1987 il contributo provvisionale per lei sola si è ridotto a fr. 1350.– mensili (decreto cau­telare del 20 aprile 1988), salvo passare a fr. 1585.– mensili nel febbraio del 1995, con un agio disponibile sul fabbisogno minimo però di appena fr. 52.65 mensili (sentenza inc. 11.1998.100 di questa Camera, consid. 9). Se ne conclude che durante la separazione l'attrice, rinunciando a esercitare un'attività lucrativa, si è accontentata per finire del modesto livello di vita che le consentiva il contributo provvisionale del marito (sentenza citata di questa Camera, consid. 5). In esito al divorzio essa non può dunque pretendere di vedersi assicurare un tenore di vita apprezzabilmente più alto del fabbisogno minimo, sem­pre che il convenuto sia in grado di erogare il necessario.

  1. Per quanto si riferisce appunto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore l'ha definito – come detto – in fr. 2128.10 mensili. Nel calcolo del pri­mo giudice tuttavia occorre aggiornare il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 925.– mensili), passato il

1° gennaio 2001 a fr. 1100.– mensili (il minimo relativo a “perso­na singola che vive presso parenti” non esiste più nell'attuale tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 74). Il premio della cassa malati è lievitato a fr. 485.40 mensili (doc. M d'appello), ma dedotto il verosimile sussidio cantonale (fr. 187.50 nel 2001: doc. H d'appello) risulta di fr. 297.90 mensili. I costi dell'automobile (imposta di circolazione: doc. E d'appello; assicurazione: doc. F d'appello) non possono essere riconosciuti, giacché nel fabbisogno minimo dell'attrice durante la vita separata non consta essere mai stata inserita alcuna voce di spesa per l'uso di un veicolo, del resto non necessario per scopi professionali. Nel fabbisogno minimo rientrano invece le assicurazio­ni correnti, come quella contro la responsabilità civile e per l'economia domestica (doc. G d'appello), di fr. 39.55 mensili (fr. 474.70 : 12). Le imposte infine ammontano, secondo l'ultima tassazione agli atti, a fr. 115.90 l'anno, ossia a fr. 9.65 al mese. Riassumendo, il fabbisogno minimo dell'attrice risulta aggirarsi attorno ai fr. 2350.– mensili.

  1. Il reddito di fr. 600.– mensili che il Pretore ha imputato all'attrice rifacendosi alla sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera (sopra, consid. 5) non è contestato dall'interessata. È criticato dal convenuto, ma su ciò si tornerà oltre (consid. 12). Sta di fatto che, con entrate di fr. 600.– mensili, l'attrice denota un ammanco rispetto al tenore di vita condotto durante la separazione di fr. 1750.– mensili. La situazione migliorerà dal 1° novembre 2008 (art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), poiché a quel momento essa percepirà una rendita AVS di fr. 1458.– mensili (doc. B d'appello), oltre alla pensione dovuta al riparto dell'avere di previdenza del convenuto. Il problema è di sapere quanto il convenuto sia in grado di erogare fino al proprio pensionamento, rispettivamente dopo di allora, avendo egli diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, intangibile (sopra, consid. 5d).

  2. Il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 3891.– netti mensili. L'appellante si duole che la situazione finanziaria di lui non è mai stata chiara per rapporto a talune spese da lui affrontate negli anni 1975/77 e 1980, per rapporto ai dati forniti alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e per rapporto a una denuncia per reati finanziari sporta da lui medesimo nel 1982 contro taluni dirigenti della ban­ca __________ di , sicché a torto il primo giudice avrebbe creduto a una diminuzione delle entrate rispetto a quel­le figuranti nella sentenza emessa il 9 novembre 1998 dalla Camera. Tali argomenti sono già stati diffusamente trattati dalla Camera stessa nella sentenza del 23 febbraio 2004 (sopra, lett. H), pur con un giudizio di verosi­miglianza come quello che presiede al vaglio di misure provvisionali (consid. 10 di quella sentenza). Ora, anche riesaminando la questione con pieno potere cognitivo, poco muta. Anzi, la tassazione 2001/02 del convenuto prodotta in appello (doc. 30) attesta proprio un reddito lordo di fr. 56 196.– annui, pari a fr. 4500.– mensili (fr. 3891.– netti), più l'assegno familiare di fr. 183.– per D, sussidio venuto meno nel 2001 in seguito al 20° compleanno del figlio (sentenza 23 febbraio 2004 di questa Camera, consid. 10b). Dopo di allora il guadagno del convenuto è aumentato, ma non di molto. La scheda contabile 2002 prodotta in appello (doc. 29) certifica uno stipendio netto di fr. 3906.45 mensili, cui va aggiunto un dodicesimo della gratifica netta di fr. 934.50 annui (che fa parte del reddito: Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 125 CC; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 40 ad art. 125 CC). Considerato inoltre che dal 1° luglio 2003 il contributo paritetico per l'assicurazione disoccupazione non è più del 3%, bensì del 2% (art. 3 cpv. 2 LADI), il reddito del convenuto risulta di fr. 4006.85 netti mensili.

Dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° an­no di età, il 1° ottobre 2005 (art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), il convenuto sarà posto al beneficio del pensionamento ordinario. Riceverà così una rendita AVS di fr. 1693.– mensili (doc. 11 e 12 d'appello) e una prestazione del “secondo pilastro” di fr. 10 046.– annui, pari a fr. 837.15 mensili, per un reddito complessivo di fr. 2530.15 mensili. Non bisogna trascurare tuttavia che il riparto della prestazione d'uscita da lui acquisita durante il matrimonio comporterà un'apprezzabile diminuzione della rendita di cassa pensione, la quale va calcolata in base a una percentuale del­l'avere di vecchiaia maturato dall'assicurato all'età del pensiona­mento (art. 14 cpv. 1 LPP). In realtà il reddito presunto di fr. 2530.15 mensili risulterà quindi inferiore. Dato ad ogni modo che – come si vedrà in appresso (consid. 8) – nemmeno con fr. 2530.15 mensili il convenuto sarà in grado di versare contributi di mantenimen­to all'attrice, non giova dilungarsi oltre.

  1. Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore, l'ha calcolato in fr. 2666.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, costo dell'alloggio fr. 900.– stimati, premio della cassa malati fr. 351.60, spese di trasferta fr. 250.–, imposte fr. 240.–), fondandosi una volta ancora sulla sentenza emessa il 9 novembre 1998 da questa Camera. Come nel caso dell'attrice, va aggiornato anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) e il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 26.– mensili: doc. 28 d'appello). Le altre voci di spesa richiedono più particolare disamina.

a) Il convenuto quantifica il costo dell'alloggio in fr. 11 849.– annui, pari a 987.40 mensili (doc. 28 d'appello). Da tale somma va dedotta nondimeno la spesa per l'elettricità domestica (il grosso di fr. 756.– annui), che rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al limite andrebbero dedotti anche i pre­mi dell'assicurazione sulla vita (fr. 3548.– annui, ossia fr. 295.65 mensili, compreso però l'ammortamento dell'ipoteca), il cui nesso con il costo dell'alloggio non risulta dagli atti. E tali premi andrebbero ridi­mensionati anche qualora, svincolati dal costo dell'alloggio, andassero considerati a sé stanti, come oneri assicurativi, il convenuto disponendo pur sempre di un “se­condo pilastro”, ancorché da dividere a me­tà (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.41). Nel complesso appare equo dunque riconoscere al convenuto un costo dell'alloggio analogo a quello inserito nel fabbisogno minimo dell'attrice (fr. 900.– mensili), ragionevole e adeguato alle sue necessità personali.

b) Il premio della cassa malati risultava, nel 2003, di fr. 344.75 mensili (doc. 31 d'appello). Dalla tassazione 2001/02 agli atti (doc. 30) si evince però che il convenuto ha un reddito imponibile di fr. 14 883.– annui, che con ogni verosimiglianza dà diritto al sussidio cantonale (art. 29 LCAMal: RL 6.4.6.1). Mancando ogni indicazione al riguardo, e procedendo a una cauta stima per apprezzamento, si può supporre che il premio effettivo della cassa malati a carico dell'assicurato non ecceda perciò fr. 295.– mensili.

c) Le spese d'automobile sono quantificate dal convenuto in fr. 402.15 mensili (imposta di circolazione e quota TCS, assicurazione responsabilità civile e casco parziale, manutenzione: doc. 28 d'appello). È il costo medio notorio di un veicolo non troppo dispendioso nel caso di percorrenze relativamen­te ridotte, se vi si considera incluso anche il costo del carburante (che l'interessato non espone). E che durante la separazione l'interessato fruisse di un veicolo è fuori discorso, sicché la spesa rientra nel di lui tenore di vita.

d) L'onere fiscale di fr. 1440.– annui indicato dal convenuto (doc. 28 d'appello), corrispondente a fr. 120.– mensili, è quello del periodo fiscale 1999/2000 (doc. 22). La tassazione 2001/02 (doc. 30) attesta un'imposta cantonale di fr. 302.10 e un'imposta federale diretta di fr. 74.65 annui. Anche considerando un'imposta comunale analoga a quella cantonale, ne discende un carico tributario complessivo non superiore a fr. 56.60 men­sili. In definitiva il fabbisogno minimo del convenuto risulta così di fr. 2780.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 295.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 26.–, spese d'automobile fr. 402.15, imposte fr. 56.60).

  1. Se ne conclude che, con un reddito di fr. 4006.85 netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2780.–, fino al 30 settembre 2005 il convenuto dispone di un margine di fr. 1225.– mensili (arrotondati), con cui può sussidiare il mantenimento all'attrice. Dopo il pensio­namento, per contro, egli non avrà più alcun agio (anzi, non riuscirà nemmeno ad assicurare il proprio fabbisogno minimo). Non sarà più in grado, dunque, di erogare contributo di sorta. La data del pensionamento essendo prossima (1° ottobre 2005), inoltre, non è il caso nemmeno di ancorare il contributo di mantenimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

II. Sull'appello di CO 1

  1. Il convenuto sostiene in primo luogo che nel suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr. 2666.60 mensili: sopra, consid. 5) va inserita la metà del fabbisogno in denaro riguardante il figlio D__________ (fr. 640.– mensili), da lui avuto il 21 maggio 1981 da R__________ La rivendicazione è infondata, giacché il figlio D__________ è maggiorenne sin da prima che statuisse il Pretore (il 2 novembre 1999). E un contributo alimentare per l'ex coniuge – o per figli minorenni – è prioritario rispetto a un eventuale contributo per figli maggiorenni (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 448 n. 08.31). L'appellante non può dunque pretendere di veder assicurare il fabbisogno in denaro di D__________ senza che risulti coperto il fabbisogno minimo dell'attrice.

  2. Afferma l'appellante che dalla separazione in poi, risalente al novembre del 1976, l'attrice non si è mai attivata per reinserirsi in una professione, benché fosse abile al lavoro almeno nella misura dell'85%, tant'è che non le è mai stata accordata alcuna rendita d'invalidità. Eppure nessuna autorità giudiziaria le ha mai imputato un reddito maggiore dei fr. 600.– mensili ricevuti dalle figlie per le mansioni casalinghe svolte nell'economia domestica. Che oggi l'interessata non possa più ritrovare un impiego adeguato non è quindi una conseguenza del matrimonio. Al contrario: avendo essa medesi­ma provocato la situazione in cui si trova, un contributo di mantenimento le va rifiutato già in applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC.

a) Nella sentenza del 9 novembre 1998 questa Camera aveva accertato, seppure con un giudizio sommario come quello che disciplina le misure provvisionali in pendenza di divorzio, che dopo la separazione di fatto (novembre del 1976) l'attrice aveva esercitato semplici lavori ausiliari, cessando ogni attività lucrativa nel 1986 (consid. 5). Nel 1991 essa aveva subìto un intervento chirurgico con esiti invalidanti (linfedema al braccio destro), i quali le impediscono da allora sforzi intensi o prolungati. Affetta da un carcinoma mammario, dal 21 febbraio 1992 l'attrice è poi risultata inabile al lavoro nella misura del 50% anche come venditrice (loc. cit.). Ora, si può convenire con l'appellante che, pur non essendo un esempio di robustezza fisica, l'attrice non ha mai dimostrato particolare impegno nella prospettiva di un reinserimento professionale. È vero che seri problemi di salute l'hanno afflitta negli anni, ma è anche vero che in ultima analisi il suo grado di inabilità lucrativa accertato dall'Assicurazione Invalidità non risulta eccedere il 15%. Comunque sia, anche presumendo che l'attrice abbia contribuito per scarso zelo a creare uno stato di indigenza, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni che seguono.

b) L'appellante si duole che all'attrice il Pretore non abbia computato “una minima potenzialità di reddito”, ma non indica né quale dovrebbe essere tale potenzialità, né quale lavoro l'attrice potrebbe concretamente esercitare per raggiungere siffatta potenzialità. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello riesce finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga ad ogni buon conto che, pur vedendosi riconoscere un contributo alimentare di fr. 1225.– mensili (sopra, consid. 10), l'attrice deve in ogni modo reperire i fr. 1125.– netti necessari per coprire il proprio fabbisogno minimo (e non solo i fr. 600.– mensili che le ha imputato il Pretore nel solco di quanto ha deciso questa Camera il 9 novembre 1998: sopra, consid. 7). In che modo essa avrebbe potuto guadagnare di più dando prova di ragionevole intraprendenza nel corso degli anni alla luce delle circostanze specifiche (età, condizioni di salute, formazione professionale, andamento del mercato del lavoro e così via) l'appellante non spiega. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela carente di motivazione.

c) Per il resto, l'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC invocato dall'appellante presuppone – come norma di carattere eccezionale – temeraria determinazione del beneficiario nell'avere provocato lo stato di necessità (Schwenzer in: FamKommentar, op. cit., n. 89 segg. ad art. 125 CC). Semplice inerzia o poca operosità giustificano se mai di imputare al beneficiario un reddito ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spy­cher in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 39 in fine ad art. 125 CC; Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 110 seg. ad art. 125 CC). Che nella fattispecie l'attrice abbia dato prova di temerarietà non si desume dagli atti, né è preteso dall'appellante. Il richiamo all'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC è pertanto infruttuoso.

  1. Da ultimo l'appellante censura il riparto degli oneri processuali (che il Pretore ha suddiviso in ugual misura) e delle ripetibili (che il Pretore ha compensato), affermando che l'attrice è uscita sconfitta per oltre la metà sul contributo alimentare richiesto e per l'intero – o quasi – sulla liquidazione del regime matrimoniale, per di più dopo avere promosso un'istruttoria laboriosa e impegnativa, rivelatasi inconcludente. A suo avviso la tassa di giustizia e le spese di primo grado devono quindi essere addebitate all'attrice stessa, la quale va tenuta a rifondergli fr. 10 000.– per ripetibili. L'argomentazione risulta parzialmente senza oggetto, giacché in esito all'odierno giudizio l'attrice ottiene un lieve aumento del contributo alimentare (dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1225.– mensili, almeno fino al 30 settembre 2005) e la metà della prestazione d'uscita accumulata dal convenuto durante il matrimonio (anziché la mera indennità di fr. 15 000.– stabilita dal Pretore). Di ciò va tenuto conto nelle considerazioni che seguono.

a) La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è dunque di sapere se nel caso in esame il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di stato.

b) Quando ha intentato causa, il 1° settembre 1995, l'attrice postulava la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare a vita di fr. 3100.– mensili indicizzati, un importo da definire in liquidazione del regime dei beni e metà della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matri­monio presso il rispettivo isti­tuto di previdenza. Dopo l'istrut­toria, nel me­mo­riale conclusivo, essa ha ridimensionato il contributo alimentare a fr. 1600.25 mensili indicizzati e ha quantificato in complessivi fr. 256 897.– l'indennità pretesa in liquidazione del regime ordinario dei beni. Il marito, da parte sua, ha sempre respinto qualsiasi rivendicazione pecuniaria della moglie,

aderendo unicamente al principio di divorzio. In seguito al presente giudizio l'attrice otterrà lo scioglimento del matrimonio (non contestato), un contributo alimentare per sé di fr. 1225.– mensili indicizzati fino al 30 settembre 2005, una liquidazione del regime matrimoniale di fr. 6500.– e la metà della prestazione d'uscita acquisita dal convenuto durante il matrimonio presso il rispettivo isti­tuto di previdenza. In sintesi, essa si vede riconoscere quasi un mezzo del contributo litigioso su un arco di tempo limitato, pressoché nulla in liquidazione del regime dei beni, ma l'intera spettanza da lei pretesa a titolo di “secondo pilastro”.

c) Tutto ben ponderato, nelle circostanze descritte non può dirsi che una suddivisione in ugual misura degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili denoti un eccesso o un abuso di apprezzamento. Tanto meno pensando che nelle cause di stato è relativamente difficile quantificare sin dall'inizio (e soprattutto prima dell'istruttoria) l'entità di un contributo alimentare ove le conseguenze patrimoniali del divorzio siano combattute. Certo, l'istruttoria promossa dall'attrice non ha condotto a grandi risultati, ma ciò non poteva darsi per scontato in parten­za (né l'appellante asserisce il contrario), mentre il convenuto deve assumere – da parte sua – le responsabilità legate alla sua intransigenza e totale chiusura circa ogni concessione pecuniaria. Per concludere, il dispositivo di prima sede riguardante gli oneri e le ripetibili, fondato su “giusti motivi” di equità, nel suo esito non lede l'art. 148 cpv. 2 CPC. Anche al proposito il ricorso del convenuto è destinato pertanto all'insuccesso.

III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

  1. Le tasse di giustizia e le spese degli appelli seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice consegue una lieve maggiorazione del contributo alimentare (dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1225.– mensili, rispetto ai fr. 1600.25 richiesti), limitati però al 30 settembre 2005; per converso, essa ottiene la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante tutto l'arco del matrimonio, ma – d'altro lato – nulla più dei fr. 6500.– stabiliti dal primo giudice in liquidazione del regime matrimoniale. L'istruttoria da lei promossa in appello, dipoi, non ha portato elementi di pregio rispetto a quella già condotta in prima sede. Nel complesso si giustifica perciò che essa sopporti due terzi degli oneri e che rifonda al convenuto un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata all'estrema stringatezza delle osservazioni avversarie (sette righe). Quanto al convenuto, con il suo appello egli esce soccombente su tutta la linea. Deve quindi sopportare gli oneri processuali, ma non versare indennità per ripetibili, l'attrice non avendo formulato osservazioni al ricorso di lui.

  2. L'assistenza giudiziaria postulata in questa sede dall'attrice è di­sciplinata dagli art. 155 segg. vCPC, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza applicandosi solo alle richieste introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37), il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). Ciò posto, l'attrice si trova senz'altro in grave ristrettezza (art. 155 vCPC), il contributo alimentare dell'ex marito non garantendole nemmeno – come detto (consid. 12b) – la copertura del fabbisogno minimo. E, del resto, il credito di fr. 6500.– a lei riconosciuto in liquidazione del regime matrimoniale non basta a toglierla dall'indigenza. Il suo appello poi appariva provvisto, almeno in parte, di buon diritto (art. v157 CPC), tanto che merita parziale accoglimento. Certo, alla luce dell'ultima tassazione pro­dotta dal convenuto il 7 novembre 2002 (biennio 2001/02) ci si può domandare se prima di chiedere l'assistenza giudiziaria l'attrice non dovesse instare per una provvigione ad litem verso l'ex marito, il quale risulta disporre di “titoli-crediti-numerario” per

fr. 54 768.– (doc. 30 di appello). Se non che, al momento in cui l'attrice ha sollecitato l'assistenza giudiziaria, il convenuto non constava disporre di capitali (tassazione 1999/2000: doc. 22 di appello). E una provvigione ad litem è destinata per sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite o a rimediare esborsi già affrontati (così era già nel vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC). Sollecitare una provvigione di causa nel novembre del 2002, quindi, non avrebbe più avuto senso. Ciò giustifica il conferimento dell'assistenza giudiziaria anche in appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. CO 1 è tenuto a versare entro il 5 di ogni mese ad AP 1, fino al 30 settembre 2005, un contributo alimentare di fr. 1225.– mensili.

  2. La __________, __________, è invitata a trasferire sul conto vincolato di libero passaggio che sarà indicato da AP 1, al momento in cui la presente sentenza avrà acquisito forza di giudicato, la metà dell'avere di vecchiaia maturato da CO 1 dal 22 novembre 1965 al 30 novembre 1999 sulla polizza n. __________.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1500.–

sono posti sono posti per un terzo a carico di CO 1 e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

IV. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di CO 1 è respinto.

V. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

VI. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– __________ (in estratto I/4, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).

terzi implicati

  1. TE 1
  2. TE 2
  3. TE 3

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1999.148
Entscheidungsdatum
08.08.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026