Incarto n.: 11.98.00020
Lugano 17 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (cambiamento di cognome) della Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 7 febbraio 1997 da
__________, __________, in nome delle figlie __________ (1984) e __________ (1988) __________, __________,
istanza cui si è opposto
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) del 30 dicembre 1997 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 22 dicembre 1997 dalla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________, nata __________ (1960), si sono sposati a __________ il __________ 1993. La moglie ha da un precedente matrimonio con __________ __________ (1951) le figlie, __________ (1984) e __________ (1988), che le sono state affidate dopo il divorzio, pronunciato il 25 febbraio 1992. I coniugi __________ si sono trasferiti con le bambine a Lugano nell’agosto del 1993.
B. Il 7 febbraio 1997 __________ __________ ha chiesto alla Divisione degli interni quale Ufficio di vigilanza sullo stato civile il cambiamento del cognome delle figlie, da lei rappresentate, da __________ in __________, in modo da uniformare il cognome della famiglia. Con scritto del 30 ottobre 1997 __________ __________ ha confermato di aderire alla procedura avviata dalla madre. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 1997 __________ __________ ha dichiarato di non approvare il cambiamento di cognome delle figlie, a meno che l’ex moglie si impegnasse a garantire il suo diritto di visita, da tempo ostacolato.
C. Con decisione del 12 dicembre 1997 la Divisione degli interni ha autorizzato il cambiamento di cognome delle richiedenti da __________ __________ in __________ __________ e da __________ __________ in __________ __________. Essa ha in sostanza ritenuto sufficientemente stabile l’unione della madre con il secondo marito, donde l’accoglimento dell’istanza. La tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 30.–) sono state poste a carico di __________ __________.
D. __________ __________ è insorto contro la decisione relativa al cambiamento di cognome delle figlie con un ricorso (recte: appello), del 30 dicembre 1997, in cui postula la riforma della decisione impugnata nel senso di subordinare il cambiamento di cognome richiesto dalle figlie al rispetto, da parte dell’ex moglie, del suo diritto di visita. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 1998 __________ __________, in rappresentanza delle figlie, e __________ __________ propongono di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1). La decisione emanata da quest’ultima è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame è pertanto ricevibile.
L’istanza volta al cambiamento di nome può essere introdotta anche dal rappresentante legale di un minorenne, in luogo e vece di quest’ultimo (DTF 117 II 8 consid. 1 in fine con richiami). Il genitore che porta il nome cui il minorenne intende rinunciare ha diritto di esprimersi (Bühler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 19 ad art. 270 CC con richiamo; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1991, n. 62 ad art. 270 CC), anche se non può essere considerato parte (Breitschmid in: RSC 64/1996 pag. 46), la procedura dell’art. 30 cpv. 1 CC non avendo carattere contenzioso. Contro la decisione che autorizza il cambiamento di nome egli è in ogni modo legittimato ad appellare (Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, pag. 247). Anche sotto questo profilo il “ricorso” in oggetto è dunque ammissibile.
Nelle procedure in cui il cambiamento di nome è chiesto, in luogo e vece del minorenne, dal titolare dell’autorità parentale che porta già tale nome, può sussistere conflitto d’interessi tra la posizione del figlio e quella del genitore. In circostanze del genere v’è da domandarsi se al figlio non vada designato un curatore giusta l’art. 392 n. 2 CC (Hegnauer, op. cit., n. 61 ad art. 270 CC; RSC 64/1996 pag. 42 n. 3). Sia come sia, la questione assume portata pratica – con ogni evidenza – solo ove il cambiamento di nome possa essere autorizzato. In concreto il problema sarà ripreso quindi più avanti.
L’art. 30 cpv. 1 CC ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il cambiamento, con particolare riferimento a interessi di ordine psichico, morale e spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni la giurisprudenza si dipartiva dall’idea, fino a poco tempo addietro, che il figlio di genitori non coniugati poteva essere vittima di pregiudizi sociali portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF 110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e portasse il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).
La giurisprudenza più recente interpreta i “motivi gravi” dell’art. 30 cpv. 1 CC con maggior rigore. Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del nome a un figlio di genitori concubini, rilevando che l’evoluzione intervenuta negli ultimi anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del matrimonio non consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che il figlio porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole tra la madre, detentrice dell’autorità parentale, e il suo compagno, nemmeno se questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente, per converso, in che misura l’obbligo di portare il nome della madre (art. 270 cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi (DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato quest’anno il Tribunale federale, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano di sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla quale esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione con cui l’autorità cantonale aveva respinto l’istanza (DTF del 10 settembre 1998 in re V., destinata a pubblicazione).
Nella fattispecie la Divisione degli interni ha accertato che il padre non si oppone per principio al cambiamento di cognome, che all’interno del nuovo nucleo familiare non esistono cause suscettibili di negare l’autorizzazione, che __________ __________ ha espressamente aderito all’istanza della madre, che l’approvazione del cambiamento di cognome per quest’ultima giustifica di per sé quello della sorella minore e, infine, che l’accoglimento della domanda non incide in alcun modo sul diritto di visita del padre, non conferendo alla madre prerogative accresciute sulle figlie. Ora, mal si comprende come simili considerazioni possano integrare “gravi motivi” a norma dell’art. 30 cpv. 1 CC. La decisione impugnata, per di più, sovverte l’onere di allegazione quando rimprovera all’opponente di non avere addotto “l’esistenza di cause suscettibili di impedire per principio l’accoglimento dell’istanza” (act. 14, prima pagina in fondo). Incombeva alle richiedenti, per vero, indicare concretamente in che misura il fatto di portare il nome del padre causi a loro stesse svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi, non il contrario. Ciò premesso, rimane da esaminare se nel risultato – a prescindere dai motivi citati – la decisione impugnata resista nondimeno alla critica.
Nell’istanza del 7 febbraio 1997, introdotta per il tramite della madre, le richiedenti avevano recato vari argomenti: il desiderio di uniformare il cognome con quella della famiglia nella quale esse vivono dal 1993, i legami di affetto instaurati con il patrigno __________ __________, il progressivo distacco dal padre e le difficoltà di spiegare a terzi la differenza di cognome rispetto alla madre. La mera intenzione di unificare il cognome all’interno della comunione domestica, i legami affettivi creatisi con il secondo marito della madre e il disinteresse rimproverato al padre non bastano più, tuttavia, a giustificare “gravi motivi” nell’accezione dell’art. 30 cpv. 1 CC (DTF del 10 settembre 1998 in re V., consid. 3a e 3b). A prescindere dalla circostanza che l’unificazione del cognome all’interno della famiglia non è più un imperativo perseguito nemmeno dal legislatore federale (art. 160 cpv. 2 CC) – anzi, rischia di essere abbandonato (v. RSC 66/1998 pag. 290 in fondo) – determinante non è ponderare, in realtà, con quale persona o con quale nucleo familiare un minorenne abbia relazioni migliori o un attaccamento più profondo. Decisivo è sapere se continuando a portare il cognome di cui chiede il cambiamento egli subisca pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali.
In uno scritto autografo del 30 ottobre 1997 (act. 9) __________ asserisce di non avere contatti con il padre da cinque anni e afferma che egli “per me non esiste più”. Nell’istanza del 7 febbraio 1997 le figlie minorenni si dolgono di dovere spiegare a terzi perché esse hanno un cognome diverso da quello della madre e del patrigno, ciò che provocherebbe loro sofferenze inutili e le farebbe sentire diverse dagli altri ragazzi. Nelle osservazioni all’appello la figlia __________ ha dichiarato di non voler intrattenere alcun rapporto con il padre biologico, che per lei non esiste più, e di volere ad ogni costo dimenticare gli anni trascorsi con lui. Essa sostiene inoltre che l’assunzione del cognome del patrigno rappresenta l’ultimo passo per appartenere in ogni senso alla famiglia cui vuole bene, ciò che all’atto pratico potrebbe evitare la confusione che le deriva dal portare un cognome diverso da quello dei suoi genitori (osservazioni all’appello, pag. 3; doc. 8). Fors’anche fastidiosi, tali inconvenienti non assurgono però a “gravi motivi”. Del resto, quanto alla diversità di cognome, non risulta che alle figlie derivi pregiudizio – tanto meno al giorno d’oggi – dicendo che il loro cognome sia quello del padre. Si aggiunga che le ragazze hanno compiuto 14 anni, rispettivamente 10 anni e risultano sempre essere state individuate come __________ e __________ __________ (act. 5 e 6).
Se ne conclude che nel caso in oggetto non soccorrono le premesse dell’art. 30 cpv. 1 CC, già in base alle argomentazioni fatte valere dalle dirette interessate, sicché il semplice consenso del padre non sarebbe bastato – comunque fosse – a legittimare il cambiamento di nome. Ciò posto, è inutile domandarsi se in concreto l’autorità amministrativa dovesse nominare alle minorenni un curatore (sopra, consid. 3), così come risulta superfluo valutare se la famiglia in cui le minorenni sono inserite appaia sufficientemente stabile da giustificare un cambiamento di nome (sempre che – dato il nuovo orientamento della giurisprudenza federale – tale criterio sia ancora pertinente).
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, tanto in prima sede (art. 28 cpv. 1, applicabile giusta l’art. 423 cpv. 2 CPC) quanto in appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che il giudizio odierno segue un nuovo indirizzo di giurisprudenza, appare equo rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, non se ne sarebbe giustificata l’attribuzione davanti all’autorità amministrativa, l’opponente non avendo avuto qualità di parte, e non è il caso di assegnarne nemmeno in appello. La madre delle richiedenti, in effetti, non ha agito a titolo personale, mentre le dirette interessate non constano disporre di patrimonio proprio.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
L’istanza volta al cambiamento di nome è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese.
II. Non si riscuotono tasse o spese in appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– __________ __________, __________,
per le figlie __________ e __________ __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria