Incarto n. 11.98.00002
Lugano 25 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura (cambiamento del nome) della Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile promossa con istanza del 1° luglio 1996 da
__________ (__________), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________ e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
istanza cui ha aderito
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione : 1. Se deve essere accolto l’appello del 7 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 12 settembre 1997 dalla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________, cittadina svizzera domiciliata a __________, ha dato alla luce il __________ __________ 1995 un figlio, __________, che è stato riconosciuto il 10 aprile successivo da __________ __________, cittadino italiano domiciliato a __________. __________, che ha doppia nazionalità (italiana e svizzera), è stato iscritto nel registro delle famiglie di __________ con il cognome della madre e negli atti ufficiali in Italia con quello del padre. Il 7 maggio 1996 i genitori hanno sottoscritto una convenzione sul mantenimento e le relazioni personali del padre con il bambino.
B. Il 1° luglio 1996 __________ __________, rappresentato della madre, ha chiesto alla Divisione degli interni, ufficio di vigilanza sullo stato civile, di autorizzarlo a cambiare il cognome da __________ in __________ per uniformarlo con quello in uso in Italia. __________ __________ ha aderito alla richiesta. Con decisione del 12 settembre 1997 la Divisione degli interni ha nondimeno respinto l'istanza, rilevando che secondo la legge svizzera non sono dati motivi gravi per consentire la modifica. Non sono state riscosse spese.
C. Contro la decisione predetta __________ __________ è insorto con un appello del 7 ottobre 1997 nel quale chiede l’accoglimento della sua istanza di cambiamento di nome e la conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state chieste osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto : 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Divisione degli interni (art. 9 cpv. 1 del regolamento sullo stato civile, RL 4.1.2.1). La decisione emanata da quest’ultima è impugnabile entro 20 giorni mediante appello (art. 15a cpv. 2 LAC). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
L’art. 30 cpv. 1 CC ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il cambiamento, con precipuo riferimento a interessi di ordine psichico, morale e spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni la giurisprudenza si dipartiva dall’idea, fino a poco tempo addietro, che il figlio di genitori non coniugati poteva essere vittima di pregiudizi sociali portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF 110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e portasse il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).
La giurisprudenza più recente interpreta i “motivi gravi” dell’art. 30 cpv. 1 CC con maggior rigore. Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del nome a un figlio di genitori concubini, rilevando che l’evoluzione intervenuta negli ultimi anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del matrimonio non consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che il figlio porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole tra la madre – detentrice dell’autorità parentale – e il suo compagno, nemmeno se questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente, per converso, in che misura l’obbligo di portare il nome della madre (art. 270 cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi (DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato ultimamente il Tribunale federale, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano di sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla quale esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione con cui l’autorità cantonale aveva respinto l’istanza (DTF 124 III 401).
Nella fattispecie la Divisione degli interni ha ritenuto che motivi gravi non sono dati per il solo fatto che un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera è registrato all’estero con un altro cognome. Ciò significherebbe, in effetti, rinunciare all’applicazione del diritto svizzero in Svizzera non appena un paese straniero segua altri principi. Per l’autorità i motivi gravi devono sussistere prioritariamente nel luogo ove il richiedente vive. L’appellante contesta tale opinione e ribadisce l’importanza di unificare il nome di famiglia, essendo egli registrato in Svizzera con il cognome della madre e in Italia con quello del padre. Rileva inoltre che fra qualche anno avrà problemi di identità, incontrerà difficoltà nel trasmettere il cognome in caso di matrimonio o filiazione, come pure in caso di acquisto di immobili in Italia o di cambiamento di domicilio.
Determinante è la questione di sapere – come si è accennato dianzi – se continuando a portare il cognome della madre il ragazzo abbia a subire in concreto pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali. Dagli atti risulta che __________ vive a __________ con la madre, che il padre vive a __________ (dove lavora) e che i genitori hanno sottoscritto una convenzione sul mantenimento e le relazioni personali del padre con il figlio (doc. 7). Ora, la semplice eventualità che il ragazzo intenda allacciare rapporti più stretti con il padre e continuare gli studi in Italia non basta per integrare “motivi gravi” nel senso dell’art. 30 cpv. 1 CC. Diverso potrebbe essere il caso ove il minorenne vivesse stabilmente con il padre in Italia (art. 271 cpv. 3 e 298 cpv. 2 CC). In tale ipotesi ci si potrebbe domandare se sia giustificato ch’egli cambi identificazione per la sola circostanza di varcare temporaneamente il confine svizzero. Nella fattispecie però non ricorrono estremi del genere. L’interrogativo può continuare perciò a rimanere aperto.
È vero che l’uniformità del cognome familiare sul piano internazionale può configurare un motivo grave per autorizzare un cambiamento giusta l’art. 30 cpv. 1 CC (DTF 115 II 198 consid. 5; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, pag. 111 n. 272; Vischer, IPRG-Kommentar, n. 7 ad art. 38; Häfliger, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, Zurigo 1996, § 35, pag. 277 seg.). In concreto tuttavia non può farsi questione di favorire l’unità del cognome familiare attraverso le frontiere già per il fatto che i genitori di __________ neppure hanno lo stesso cognome. Certo, è possibile che in Italia l’appellante si trovi a dover superare disagi e intralci burocratici, ma risolvere tale stato di cose incombe prima di tutto alle autorità italiane, rispettivamente ai trattati internazionali. Ciò non giustifica, in ogni modo, la libera scelta del cognome. Decisivo, ai fini del giudizio, è che portando il cognome della madre in Svizzera il ragazzo non patisca pregiudizi sociali, psichici, morali o spirituali. Che ciò sia il caso non è asserito, del resto, nemmeno nell’appello. Se ne conclude che in concreto non soccorrono le premesse per un cambiamento di cognome a norma dell’art. 30 cpv. 1 CC. Infondato, il gravame deve dunque essere respinto.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ritenuto tuttavia che l’appellante non consta disporre di patrimonio proprio, appare equo rinunciare a ogni prelievo.
Per questi motivi,
pronuncia : 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse né spese.
Intimazione all’avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni quale ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria