Incarto n. 11.98.00139
Lugano 4 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____________________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 18 maggio 1993 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
27 luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1943) si sono sposati a __________ l’__________ __________ 1980. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, in arte , è __________ __________ e la moglie ha collaborato per anni ai suoi spettacoli. Nel 1992, in vista di una separazione consensuale, __________ __________ ha aperto il “ __________ __________ ”, mentre la moglie ha assunto la conduzione del bar “__________ ”, annesso al teatro (gestione che essa continuerà fino al maggio del 1997, quando tale attività sarà ripresa dal marito). I coniugi si sono separati di fatto nel luglio del 1992.
B. Il 2 aprile 1993 è decaduto infruttuoso, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il tentativo di conciliazione chiesto da __________ __________, che il 18 maggio 1993 ha promosso azione di divorzio per ottenere, oltre allo scioglimento del matrimonio, la corresponsione di fr. 350 000.– a titolo di rimborso mutui e di indennizzo per la collaborazione prestata all’attività del marito, come pure un contributo alimentare a vita di fr. 1800.– mensili indicizzati. __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha rifiutato qualsiasi versamento alla moglie. Con il successivo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni, che hanno ribadito anche nei memoriali conclusivi, l’attrice postulando inoltre, nel proprio allegato, il pagamento di interessi al 4% dal 18 maggio 1993 sulla pretesa di fr. 350 000.–. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 27 luglio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato il marito a versare all’attrice un contributo alimentare a vita di fr. 1800.– mensili (art. 151 cpv. 1 CC) non indicizzati, respingendo la pretesa di fr. 350 000.– avanzata dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 928.– sono state poste a carico del convenuto, cui è stato negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è stato fatto obbligo di rifondere alla moglie un’indennità di fr. 4000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello dell’11 settembre 1998 nel quale chiede che – accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il contributo mensile in favore dell’attrice sia soppresso, gli sia conferita l’assistenza giudiziaria anche in prima sede e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di negare al convenuto l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che, “seppur forse non in modo preponderante o esclusivo”, il convenuto aveva disatteso “in modo incisivo” i doveri del matrimonio, tanto per le sue ripetute relazioni extraconiugali (ancorché perdonate) quanto per taluni suoi comportamenti maneschi nei confronti dell’attrice (sentenza impugnata, consid. 4). L’appellante respinge ogni colpa, facendo valere che la moglie rifiutava ormai da anni ogni rapporto intimo, sicché “in un paio di occasioni” egli le era stato infedele, ma era stato perdonato. Afferma poi che l’attrice ha sofferto “una serie impressionante di malattie”, compreso un forte esaurimento nervoso che nel 1991 l’ha costretta a un ricovero ospedaliero, e sostiene che “non un solo episodio di adulterio o di percosse” può essere ritenuto causale per la disunione, dovuta in realtà a un oggettivo deteriorarsi dell’unione, come dimostrano i messaggi insultanti lasciatigli a più riprese dall’attrice sul registratore della segreteria telefonica (appello, punto 3).
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. La colpa del coniuge debitore non deve necessariamente essere grave, preponderante o finanche esclusiva: una rilevante violazione dei doveri del matrimonio basta, purché risulti causale per la disunione, abbia contribuito cioè – eventualmente con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte) – a disgregare l’unione (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). La gravità della colpa influisce, per converso, sull’entità dell’inden-nizzo, ovvero sull’ammontare del contributo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), il quale è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
In concreto è fuori discussione che l’attrice va considerata “co-niuge innocente” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC. Litigiosa è la colpa del marito, il quale nondimeno ammette – né potrebbe negare seriamente – di avere avuto più relazioni extraconiugali (memoriale, pag. 3; doc. A1; verbali, pag. 27, 41, 48, 59). Ora, chi commette adulterio durante la vita in comune si presume avere provocato la rottura del vincolo matrimoniale, a meno che dimostri la mancata causalità del suo comportamento per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler, op. cit., n. 126 ad art. 142 CC). Poco importa, ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC, che le infedeltà siano state perdonate (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 142 CC con richiami). Incombeva al marito, nella fattispecie, dimostrare che le sue relazioni adulterine non sono causali per la disunione. Ora, sotto questo profilo egli fa valere che da anni la moglie rifiutava approcci intimi, ciò che lo ha indotto a ripiegare su altre donne, tanto più che l’attrice soffriva di ripetute malattie. Una simile giustificazione non può tuttavia essere condivisa. Il fatto che la moglie respingesse il marito e fosse caduta, per finire, in uno stato di esaurimento tale da richiederne il ricovero in nosocomio era sintomo evidente e inequivocabile di un profondo disagio di coppia. Era dovere del convenuto, in circostanze del genere, cercarne le cause e tentare quanto meno di porvi rimedio.
La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che i coniugi devono dar prova di impegno, tolleranza, indulgenza, pazienza e affetto per consentire e far prosperare la vita in comune, superare le difficoltà e comporre le discordie (Rep. 1992 pag. 240 consid. 2.1, 1987 pag. 198 in alto). Per rimediare a problemi annosi, di cui entrambi i coniugi si erano resi conto (doc. A1), in concreto la moglie aveva finito per gettarsi “a capofitto nel lavoro”, con il manifesto intento di favorire almeno al successo professionale del marito (2° foglio in alto), salvo cedere poi ripetutamente dal lato psichico. La soluzione era sicuramente fallace, ma denotava almeno buona volontà e zelo. Tutto quanto è stato capace di fare il convenuto, nelle identiche circostanze, si compendia in evasioni d’indole extraconiugale (doc. A1, 3° foglio) che – seppur perdonate in tutto o in parte – hanno recato altro dispiacere alla moglie e hanno rovinato il matrimonio. Certo, l’unione si trovava in difficoltà innegabili, ove appena si considerino i litigi coniugali addirittura furenti (verbali, pag. 27 in basso, 48, 51) in cui la moglie aveva finito talora per avere la peggio (verbali, pag. 39). Spettava però al convenuto infedele dimostrare che il matrimonio era non solo in crisi, ma insanabilmente degradato già prima che egli medesimo si desse ad avventure galanti, sicché il suo comportamento risulterebbe senza causalità (o solo lievemente causale, ciò che può comportare – come si è visto – una riduzione del contributo alimentare). Nel fascicolo della causa nulla conforta un’ipotesi del genere. Il convenuto deve pertanto essere ritenuto “coniuge colpevole” (e non solo lievemente colpevole) nella prospettiva dell’art. 151 cpv. 1 CC.
Scopo dell’art. 151 cpv. 1 CC è quello di rimediare al pregiudizio economico che deriva al coniuge innocente dal fatto che in seguito al divorzio il mantenimento non è più assicurato dall’impe-gno congiunto delle parti nell’ambito di un’economia domestica comune. Se il matrimonio è di lunga durata il coniuge innocente deve vedersi garantire, in linea di principio, lo stesso tenore di vita che avrebbe avuto se il matrimonio non fosse stato sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3). In considerazione entrano non solo il guadagno e la sostanza dei coniugi, ma anche la durata del matrimonio, l’eventuale presenza di figli, l’età delle parti, il loro stato di salute, la rispettiva formazione professionale e situazione del mondo del lavoro, oltre che – evidentemente – la gravità della colpa del debitore e la possibile (lieve) concolpa del creditore (DTF 116 II 10 consid. 4). Prestazioni illimitate nel tempo, comunque sia, non sono più la regola: in ogni singolo caso occorre verificare difatti se il coniuge creditore sia in grado di ricrearsi in tempi ragionevoli una situazione analoga a quella avuta durante il matrimonio.
Il Pretore ha accertato che nel caso in esame l’attrice, senza attività dopo avere cessato la gestione del bar “__________ ”, dispone solo di un diploma di impiegata di commercio risalente al 1962. In ufficio tuttavia essa ha lavorato solo fino al 1968 e a 55 anni compiuti le sue prospettive occupazionali sono ormai inesistenti. Quanto a mezzi propri, essa possiede una casa d’abitazione a __________ (con un valore di stima di fr. 247 750.–), ipotecata per circa fr. 345 000.–, nella quale vive e che le assicura un reddito locativo di fr. 700.– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2575.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, interessi ipotecari fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 300.–, oneri fiscali fr. 50.–).
Il convenuto, ha soggiunto il Pretore, ha un fabbisogno minimo di fr. 2915.– mensili e dispone in media di fr. 4369.– mensili netti (contributo dell’__________ __________ di __________ e __________ al “__________ __________ ” fr. 3333.–, locazione della sala di __________ a terzi fr. 250.–, locazione all’Associazione __________ e __________ __________ __________ __________ fr. 320.–, proiezione di diapositive pubblicitarie fr. 160.–, locazione fissa a gruppi esterni fr. 300.–). Da tale reddito va dedotto lo stipendio della segretaria (fr. 1000.– mensili), ma aggiunto il provento netto dalla gestione del “__________ ” annesso al teatro (fr. 600.– netti mensili) e quanto il convenuto può guadagnare fuori del teatro con spettacoli di __________ (fr. 1500.– mensili), per un totale di fr. 5469.– mensili.
Considerato un fabbisogno della moglie di fr. 3090.– mensili
(fr. 2575.– più il 20%), il Pretore ha ritenuto equo il contributo alimentare di fr. 1800.– chiesto dall’attrice medesima, contributo che lascia al convenuto una differenza di fr. 3669.– mensili, sufficiente per garantirgli il suo fabbisogno mensile di fr. 3498.– (fr. 2915.– più il 20%). Il primo giudice ha escluso invece l’indiciz-zazione del contributo al rincaro, il reddito del marito non risultando regolarmente adeguato all’aumento del costo della vita.
L’appellante sostiene che in costanza di matrimonio l’attrice ha sempre lavorato ed è senz’altro in grado di provvedere a sé stessa, mentre egli si trova in condizioni finanziarie disastrose, con attestati di carenza beni a carico. Inoltre nel 2001 scadrà il contratto che garantisce una sede al “__________ __________ __________ ”, dopo di che la sua situazione finanziaria “sarà semplicemente disperata” (appello, punto 4). Ora, argomentazioni tanto generiche non sono sicuramente idonee a rimettere in causa la motivata opinione del Pretore. Per quanto riguarda la capacità lucrativa dell’attrice, in effetti, l’appellante non spende una parola per confrontarsi con quanto il primo giudice ha scritto in merito alle inesistenti prospettive occupazionali dell’interessata. Per quel che è del suo proprio reddito, egli evoca gli attestati di carenza beni emessi a suo carico, ma dimentica che decisiva sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC non è la situazione finanziaria in cui egli versa, bensì quella in cui egli si troverebbe sfruttando adeguatamente le sue possibilità di guadagno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b; identico principio vale del resto ai fini dell’art. 152 CC (DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d in fine). Perché poi la scadenza del contratto riguardante il “__________ __________ ” dovrebbe avere conseguenze disastrose, l’appellante non spiega. Certo, egli rinvia a DTF 117 II 211 e 123 III 1, ma nessuna delle due sentenze è di qualche rilievo nella fattispecie: la prima riguarda la modifica di un contributo alimentare fissato dal giudice del divorzio, la seconda il limite della capacità finanziaria di un coniuge in costanza di matrimonio. Ciò premesso, le doglianze sollevate dall’appellante riguardo al contributo che il Pretore ha fissato in virtù dell’art. 151 cpv. 1 CC si rivelano inconsistenti.
Le censure che l’appellante muove all’eventuale fissazione di un contributo alimentare giusta l’art. 152 CC potrebbero essere dichiarate senza oggetto, l’attrice avendo diritto nel caso in esame a un contributo secondo l’art. 151 cpv. 1 CC. In realtà la situazione è più delicata già per la circostanza che il Pretore, pur ponendo l’attrice al beneficio dell’art. 151 cpv. 1 CC, ha stabilito in sostanza il contributo alimentare sulla base dei criteri che disciplinano una rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC. Egli non ha accertato, in altri termini, quale sarebbe stato il tenore di vita dell’attrice se il matrimonio non fosse stato sciolto per colpa del marito (sopra, consid. 4); si è limitato a calcolare il fabbisogno minimo della moglie, maggiorandolo del 20%, e a verificare se il convenuto fosse in grado di stanziarlo conservando, a sua volta, un margine del 20% sul rispettivo fabbisogno minimo. Tale metodo di calcolo si applica con ogni evidenza però alla definizione di una rendita di indigenza secondo l’art. 152 CC, non a quella di un contributo di mantenimento secondo l’art. 151 cpv. 1 CC. Sia come sia, non solo l’attrice ha accettato tale metodica, invero a lei sfavorevole, ma l’ha finanche proposta (memoriale conclusivo, pag. 6). Ciò posto, non vi è ragione di scostarsene in questa sede.
Sostiene l’appellante che il fabbisogno minimo dell’attrice va ridotto perché gli interessi ipotecari gravanti la casa d’abitazione non superano oggi il saggio del 4%, perché l’attrice potrebbe conseguire redditi da attività lucrativa, perché essa potrebbe vendere la citata casa e ricavare almeno fr. 200 000.–, rispettivamente locarla e rimediare fr. 2500.– mensili più le spese accessorie. Ciò giustificherebbe di ridurle il fabbisogno minimo dai fr. 2575.– fissati dal Pretore a fr. 2425.– (appello, punto 5).
a) La contestazione sull’ammontare degli interessi ipotecari non ha portata pratica. Ammesso un debito ipotecario di
fr. 345 000.– (l’appellante si diparte dal medesimo dato: memoriale, pag. 5 in fondo), gli interessi di fr. 14 400.– annui computati dal Pretore (fr. 1200.– mensili) corrispondono a un tasso annuo del 4.174%, sostanzialmente quanto il convenuto riconosce (4%). Tenuto conto delle ordinarie oscillazioni del saggio, tale stima a medio termine appare senz’altro prudente e non v’è ragione per ridimensionarla.
b) Quanto al reddito potenziale dell’attrice, l’argomentazione dell’appellante potrebbe essere dichiarata d’acchito irricevibile, nemmeno il convenuto indicando quale guadagno ipotetico egli imputi concretamente alla controparte (le conclusioni di natura pecuniaria vanno cifrate: Rep. 1985 pag. 95 consid. 1). Sia come sia, non si vede quale reddito potrebbe conseguire dopo i 55 anni e con una formazione professionale risalente agli anni sessanta una donna che durante la vita in comune ha sempre e solo collaborato senza retribuzione all’attività artistica del marito (assistendolo sulla ribalta, dietro le quinte, preparando i costumi, le scenografie, curando gli animali, facendo le pulizie e preparando i pasti: verbali, pag. 27, 35, 47, 49). È vero che dal 1992 al 1997 l’attrice ha gestito il bar “__________ ” per conto del marito (decreto pretorile del 26 settembre 1997, pag. 2), ma concretamente non è dato di sapere neppure se essa possegga un certificato di capacità per esercenti. Del resto, quand’anche ciò fosse, l’appellante non pretende ch’essa potrebbe continuare a lavorare in tale veste. E un altro genere di attività implicherebbe un reinserimento professionale che a 55 anni compiuti non è più seriamente prospettabile (la giurisprudenza pone anzi il limite di età a 45 anni: DTF 115 II 11 consid. 5a).
L’appellante denuncia invero “attività svolte dalla moglie (...) e sempre sottaciute”, come quella di mamma diurna. Dagli atti risulta soltanto che, prima di esaurire nell’aprile del 1998 il diritto alle indennità di disoccupazione (con un guadagno assicurato di fr. 1989.– mensili: doc. P1 e Q1), l’attrice medesima ha accennato in un’istanza di restituzione in intero del 3 settembre 1997 all’attività di mamma diurna. Tutto però si ignora in proposito (non si sa neanche se tale attività sia stata prestata dietro compenso). Per quel che è di altre attività, l’attrice è stata collocata a titolo di prova in uno studio legale (doc. rich. XXI, pag. 31 seg.) e in un’agenzia di viaggio (doc. rich. XXI, pag. 55), ma senza esito per difetto di formazione. Per di più, il suo stato di salute è ormai precario (doc. rich. XXI, pag. 31). Imputarle un reddito potenziale da attività lucrativa in circostanze del genere non sarebbe realistico.
c) Quanto al fatto che l’attrice potrebbe vendere la propria casa, l’affermazione dell’appellante secondo cui una siffatta operazione frutterebbe fr. 200 000.– netti non trova alcun conforto agli atti. Del resto non si vede perché l’attrice dovrebbe alienare lo stabile. In discussione non è difatti una pensione alimentare giusta l’art. 152 CC, che presuppone l’indigenza della beneficiaria, bensì un contributo di mantenimento a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC. E sotto tale profilo l’interessata ha diritto di conservare – se non il livello di vita anteriore, cui come si è detto ha rinunciato (sopra, consid. 7 in fine) – almeno la casa d’abitazione. Per motivi analoghi non v’è alcuna necessità di costringere l’attrice ad appigionare l’intera casa (che dà attualmente un reddito locativo di fr. 700.– mensili): essa ha diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante la comunione domestica; nella misura in cui il coniuge colpevole è in grado di assicurarle tale situazione, essa non è tenuta a lasciare il proprio alloggio. Che altri vani dell’immobile possano eventualmente essere locati a terzi non risulta (cfr. verbali, pag. 14, risposta n. 4, e pag. 52). Anche a tale riguardo l’appello cade dunque nel vuoto.
a) La cifra di fr. 3333.– mensili come contributo dell’__________ __________ di __________ e __________ al “__________ __________ ” figura esplicitamente alla clausola n. 6 della convenzione tra l’ente __________ e il convenuto (doc. 2, 2° foglio in alto; verbali, pag. 55 in fondo). Perché tale importo sarebbe “manifestamente erroneo” non è dato di capire. Manifestamente infondata appare, se mai, la censura dell’appellante.
b) La scadenza della nota convenzione tra l’ente __________ e il convenuto nel 2001 non significa – né l’appellante pretende – che un accordo analogo non possa essere trovato anche per il futuro e nemmeno che, ove ciò non fosse, l’appellante non sia in grado di reperire altre forme di sovvenzione o altri partner commerciali. Dandosi il caso, il convenuto potrà sempre instare, ad ogni modo, per una modifica della sentenza di divorzio.
c) Per quel che è della gestione e degli ammortamenti giova rilevare intanto che – contrariamente a quanto assume l’ap-pellante – la locazione della sala teatrale a terzi considerata dal Pretore già tiene conto dei costi di gestione (il canone lordo ammonterebbe a fr. 400.–, non soltanto a fr. 250.–), così come la locazione della sala all’Associazione __________ e __________ __________ __________ __________ (il canone lordo sarebbe di fr. 900.–, non di soli fr. 550.–: verbali, pag. 7). Quanto alla gestione e agli ammortamenti del teatro in sé, agli atti figurano solo i conti di esercizio 1991 e 1992, ormai privi di ogni attualità. Considerare spese di gestione e di ammortamento per la conduzione del teatro significherebbe inoltre dover considerare non solo tutte le uscite, ma anche tutte le entrate, compresi gli introiti degli sponsor, della cassa spettacoli, degli abbonamenti e dei sussidi (fr. 251 843.20 nel 1991 e
fr. 125 209.40 nel 1992: doc. 1, 3° foglio e doc. 3, 3° foglio). Spettava al convenuto fornire al primo giudice dati aggiornati e calcoli al riguardo, formulando conclusioni precise, giacché le controversie sui contributi alimentari che un coniuge deve all’altro in caso di separazione o divorzio soggiacciono al principio dispositivo, non a quello inquisitorio (Rep. 1995 pag. 227; 1994 pag. 137).
d) In mancanza di dati affidabili il Pretore ha stimato per apprezzamento il reddito proprio conseguito dal marito come __________ , valutandolo in fr. 1500.– mensili. Fondandosi su dati del 1992/93 questa Camera aveva accertato tale guadagno in fr. 1100.– netti mensili (sentenza del 21 luglio 1995, inc. 11.95.00144, consid. 5d). L’istruttoria ha poi consentito di appurare che nel 1994 l’appellante si è esibito una volta presso la Casa __________ per fr. 1000.– (doc. rich. V), una volta presso le __________ per fr. 5500.– (doc. rich. VIII), una volta nella Svizzera tedesca per fr. 6500.– (doc. rich. XVII) e una volta al grotto “ __________ __________ ” ad __________ per fr. 3500.– (doc. rich. XX). Dedotte le spese, in particolare le spettanze dei collaboratori, non rimangono in generale grossi importi (stando al testimone __________, restano solo da fr. 150.– a fr. 300.– per spettacolo: verbali, pag. 27), tanto più che a uno spettacolo collaborano da tre a sei persone (verbali, pag. 8 e 28). Se si pensa che l’appellante riscuote da fr. 2000.– a fr. 4000.– per spettacolo (verbali, pag. 29), si può ragionevolmente credere a quanto egli medesimo ha dichiarato durante l’interrogatorio formale, ossia di ricavare all’incirca fr. 1500.– netti per spettacolo (verbali, pag. 55, risposta n. 2).
Più arduo è valutare il numero di spettacoli annui. Sull’arco di un lustro il testimone __________ ha ricordato cinque spettacoli nel 1993 durante la crociera nel Mediterraneo, due spettacoli la settimana per 3 o 4 mesi presso il __________ di __________ in un periodo imprecisato, una decina di galà in __________ nel lasso di un anno circa, uno spettacolo a __________ e due altri spettacoli registrati dalla televisione, per un totale di circa 50 rappresentazioni (verbali, pag. 26). La testimone __________ ha evocato invece una media di tre spettacoli ogni mese nel 1990, soggiungendo di avere assistito l’appellante in due soli spettacoli nel 1994: uno per l’__________ e l’altro presso il grotto “__________ __________ __________ ” ad __________ (verbali, pag. 34). Il Pretore ha ritenuto, nelle circostanze descritte, che il convenuto potesse tenere la media di almeno uno spettacolo al mese, onde un reddito potenziale di fr. 1500.–. Si tratta di una valutazione equilibrata, che tiene conto sia delle indubbie capacità professionali dell’appellante, da un lato, sia della congiuntura economica poco favorevole, dall’altro.
e) Tutt’al più si potrebbe tenere conto della circostanza – sottolineata dall’appellante – che il reddito da attività indipendente va soggetto a decurtazioni dell’ordine del 10% per oneri sociali (art. 8 LAVS e 3 LAI). Anche considerando ciò, nondimeno, nel caso specifico il guadagno complessivo di fr. 5469.– mensili calcolato dal Pretore risulterebbe pur sempre di fr. 4922.– netti (nella tassazione 1993/94 figurava persino un reddito imponibile superiore, di fr. 62 000.– annui: inc. rich. II). E siccome il coniuge debitore di un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC deve poter conservare per sé l’equivalente del proprio fabbisogno minimo (e non il 120% del fabbisogno minimo, come reputa il Pretore, la maggiorazione del 20% beneficiando solo il debitore di una rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC: DTF 123 III 5 in alto), l’appellante si trova mensilmente a poter disporre di
fr. 2007.– (reddito netto di fr. 4922.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2915.–) con cui può senz’altro far fronte al contributo di fr. 1800.– mensili che il Pretore ha assegnato all’appellante. La quale per altro, pur cumulando tale contributo al reddito locativo della propria casa (fr. 700.– mensili), non riuscirà nemmeno a integrare il proprio fabbisogno minimo (di fr. 2575.– mensili).
La censura è fondata. Che il gratuito patrocinio accordato dal Pretore il 15 aprile 1994 comprendesse anche per la causa di merito (e non solo per la procedura relativa alle misure provvisionali sollecitate dall’attrice contestualmente alla petizione) è indubbio, il dispositivo del Pretore non contenendo alcuna restrizione (se non quella, appunto, che il beneficio riguardava il solo gratuito patrocinio: art. 159 lett. b CPC). Nulla impediva al Pretore di revocare tale beneficio (art. 158 CPC), come questa Camera già ricordava nella citata sentenza del 21 luglio 1995 (consid. 9). Se non che, il Pretore ha lasciato le cose come stavano, finché ha negato l’assistenza giudiziaria con la sentenza di merito. Il che equivale senz’altro a una revoca (invero senza effetti pratici, la causa di primo grado essendo ormai terminata). Ma una revoca non può avere valore retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; I CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella causa C., consid. 14; del 23 dicembre 1980 nella causa L., consid. 4 in fine; del 28 settembre 1976 nella causa D., consid. 2 in fine). Lo Stato potrà se mai ricuperare l’esborso in virtù dell’art. 162a CPC, tuttavia ciò dovrà seguire una procedura separata. Ne segue che su questo punto l’appello merita accoglimento e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
L’assistenza giudiziaria in appello non entra in linea di conto per quanto attiene al merito dell’appello, privo sin dall’inizio di qualsiasi possibilità di successo e finanche ai limiti della ricevibilità (art. 157 CPC). L’assistenza giudiziaria può essere accordata nondimeno per quel che è del gratuito beneficio in prima sede (punto 7 dell’atto di appello), le condizioni di ristrettezza in cui versa il convenuto (senza patrimonio e con una disponibilità di fr. 200.– mensili) giustificando il beneficio (art. 155 CPC). Limitatamente a tale questione, gli oneri processuali sono addebitati del resto all’appellata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è respinta e i Il beneficio del gratuito patrocinio è revocato con effetto immediato.
Per il resto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
da anticipare dall’appellante, sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per la rimanenza a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________o, limitatamente all’ottenimento del gratuito patrocinio in prima sede.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria