Incarto n.. 11.97.00088
Lugano 16 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa /__ _ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 2 dicembre 1994 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 16 maggio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940), attinente di __________ e __________, già domiciliata __________, è deceduta __________ il __________ 1993. Sue eredi legittime sono la madre __________ __________ (1908) e le sorelle __________ __________ (1936) e __________ __________ (1938). Con testamento pubblico del 21 settembre 1993 __________ __________ riduceva la madre alla porzione legittima, ha disposto la suddivisione dell’eredità restante in parti uguali alle sorelle __________ e __________, alla quale ha attribuito la quota di comproprietà di ½ sul fondo __________ ____________________. Nr. __________ di __________, assegnando all’amica __________ __________ i mobili e suppellettili di un rustico a __________ e del suo appartamento di __________. Con testamento olografo del 24 settembre 1993 __________ __________ ha modificato le precedenti disposizioni testamentarie istituendo erede anche __________ __________ nei seguenti termini:
(...) La donazione dei fondi di __________, in zona __________, donazione rogata dal notaio avv. __________ __________, in __________, costituisce la sua quota della mia eredità. Oltre ai fondi di __________ pertoccano a __________ __________ tutti i mobili e le suppellettili della casa di __________ e del mio appartamento di __________, Via __________ _.
La testatrice ha inoltre precisato che
(...) la donazione dei fondi di __________ e dei mobili non lede la porzione legittima di mia madre __________ e delle mie due sorelle __________ e __________, che è di un quarto della sostanza.
Con rogito n. __________ del notaio __________ __________ __________ __________ ha donato il 25 settembre 1993 a __________ __________ le particelle n. __________, __________, __________, __________e __________RFP di __________ e tutti i mobili e le suppellettili esistenti nella casa posta sulle particelle n. __________e __________.
B. __________ __________ __________ ha promosso il 2 dicembre 1994 un’azione di riduzione contro __________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, sostenendo che la donazione immobiliare del 25 settembre 1993 ledeva la sua porzione legittima e instando perché la convenuta le versasse fr. 69’163.15 oltre interessi, con riserva di maggiorazione a dipendenza della perizia sul valore venale dei fondi di __________. Con la petizione essa ha instato anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, in particolare per la restrizione della facoltà di disporre sui beni ereditati. All’udienza del 9 gennaio 1995 per la discussione della cautelare l’istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Con decreto 16 gennaio 1995 il Pretore ha respinto la domanda cautelare.
C. Nella sua risposta del 6 marzo 1995 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione, contestando da un lato la lesione della porzione legittima e dall’altro sollevando la carenza della propria legittimazione passiva, l’azione di riduzione dovendo essere promossa a suo avviso contro tutte le eredi. Nei successivi atti scritti (replica del 7 aprile 1995 e duplica del 16 maggio 1995) ogni parte ha mantenuto le proprie posizioni. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 25 febbraio 1997 l’attrice ha esteso la sua domanda, chiedendo il versamento di fr. 82’780.65, mentre la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione.
D. Con sentenza del 25 aprile 1997 il Pretore ha respinto l’azione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’200.– e le spese a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 6’600.– per ripetibili.
E. __________ __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 16 maggio 1997 in cui chiede che __________ __________ sia condannata a versarle fr. 82’675.70 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni dell’11 giugno 1997 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto : 1. Premesso che l’art. 522 CC garantisce a ogni erede il diritto alla porzione legittima e che tale diritto compete ai genitori, il Pretore ha constatato che all’attrice spettava ¼ della successione lasciata dalla figlia. Ciò posto, egli ha calcolato l’attivo lordo della sostanza in fr. 567’399.75, composto di fr. 107’760.- per il capitale di decesso versato dalla previdenza professionale, fr. 47’177.75 in liquidità (doc. D-G), fr. 24’562.– come valore di riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita presso “__________ __________ ” (doc. I), fr. 7’000.– per i mobili e le suppellettili del rustico a __________ (incarti no. __________-__________e __________-__________Ufficio Imposte di successione e di donazione), fr. 97’900.– pari al valore di ½ quota di comproprietà di __________ (incarto no. - Ufficio imposte di successione e di donazione) e, infine, fr. 283’000.– per il valore dei fondi di __________ secondo la perizia giudiziaria.
Da tale importo egli ha poi dedotto i passivi per un totale di fr. 71’341.45, di cui fr. 30’269.15 per debiti della defunta (personali doc. L-Z, A1, B1, C1, D1, N1) e della massa ereditaria (doc. E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1), fr. 419.80 ammessi dalle parti (verbale udienza preliminare 15 settembre 1995, doc. S1) e fr. 40’652.50 per il debito ipotecario sui fondi di __________ (doc. 2, 7). Su tali basi il Pretore ha determinato l’asse successorio in fr. 496’058.30 e ha accertato che l’attrice aveva percepito dalla previdenza professionale della figlia fr. 136’635.10 a titolo di prestazioni di libero passaggio, di modo che la sua porzione legittima di fr. 124’014.60 era interamente coperta. Donde il rigetto della petizione.
L’appellante contesta tale conclusione, facendo valere in primo luogo che le prestazioni versate dall’istituto di previdenza professionale non rientrano nel computo dell’asse successorio, poiché costituiscono un diritto spettante ai beneficiari in virtù del diritto delle assicurazioni sociali. L’importo da essa ricevuto non può quindi essere considerato negli attivi della successione, che ammonterebbero a fr. 459’639.75.
Il Pretore ha computato le prestazioni di libero passaggio ricevute dall’appellante nell’attivo della successione, fondandosi sull’opinione della dottrina per la quale tali prestazioni sono da considerare “liberalità” a causa di morte, poiché né quota né i beneficiari, in caso di decesso, non sono imposti al disponente dalla legge (PIOTET in: ZBJV 117/1981 p. 304). Di conseguenza tali prestazioni devono essere computate nella successione (PIOTET, op. cit., p. 289; RIEMER, Das Recht de beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, pag. 121; NUSSBAUM, Die Ansprüche der Hinterlassenen nach Erbrecht und aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge, in: SZS 32/1988 pag. 200).
Secondo altri autori, per contro, la liberalità a causa di morte presuppone la volontà di procurare un vantaggio patrimoniale a terzi con disposizioni come il testamento, il patto successorio o una donazione per morte (BLAUENSTEIN in: SVZ 50/1982 pag. 38). Viceversa, il versamento delle prestazioni derivanti dalla previdenza professionale (LPP, secondo pilastro) ai superstiti segue l’ordine previsto dalla legge o dal regolamento dell’istituto di previdenza (DTF 82 II 477) e quindi non comporta alcun elemento volontario (DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 156; REYMOND, Les prestations des fonds de prévoyance en cas de décès prématuré, in: SZS 1982 pag. 171; BLAUENSTEIN, Prévoyance professionnelle et droit successoral, in: SVZ 50/1982 pag. 33). Al decesso di un assicurato i beneficiari non ricevono la prestazione dall’istituto di previdenza in virtù di un diritto successorio, ma hanno un diritto originario conferito loro direttamente dalla legge (art. 18 a 22 LPP) o dal regolamento dell’istituto di previdenza (DTF 113 V 289 seg.). Il Tribunale federale ritiene che il capitale di risparmio devoluto dall’istituto di previdenza professionale ai superstiti non rientra nella successione dell’assicurato (SJ 118/1996 pag. 418). Tali prestazioni non rientrano nemmeno nel calcolo della porzione disponibile e delle legittime (DTF 74 I 398; TUOR, Berner Kommentar, Diritto successorio, introduzione, n. 5, pag. 3; ESCHER, Zürcher Kommentar, Diritto successorio, introduzione, n. 5a, pag. 7; Reber/Meili, Todesfalleistungen aus über- und ausser-obligatorischer beruflicher Vorsorge und Pflichtteilsschutz, in: SJZ 92/1996 pag. 121).
Nel caso concreto la testatrice non ha potuto disporre o modificare i contenuti del contratto previdenziale, avendo al momento dell’adesione all’istituto di previdenza accettato le clausole del regolamento indicanti quali beneficiari in caso di decesso della persona assicurata gli eredi legali (doc. 5, 6). Trattandosi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (doc. 5) è indubbio che il capitale di decesso di fr. 107’760.– versato all’attrice non rientra negli attivi della successione (Reber/Meili, op. cit., pag. 121), come a giusta ragione sostiene l’appellante.
L’attrice ribadisce inoltre che nei passivi della successione non può essere inserito l’onere ipotecario di fr. 40’652.50 gravante i fondi di __________, che configurerebbe un debito personale della convenuta e non della successione. Il rimprovero è, di principio, fondato. L’onere ipotecario gravante i beni di __________ deve invero essere stralciato dai passivi della successione, che ammontano a fr. 30’688.95 (fr. 30’269.15 debiti della defunta, fr. 419.80 corrispondenti al doc. S1), come rilevato a giusta ragione dall’appellante. Ciò non significa tuttavia che non se ne debba tenere conto nel calcolo dell’asse successorio. Al momento della donazione la convenuta ha assunto contrattualmente il debito ipotecario gravante i fondi di __________, per un importo totale di 40’652.50 (fr. 40’000.– di capitale e fr. 652.50 di interessi: doc. 7), subentrando come debitrice alla donante. La liberalità è quindi avvenuta, in misura parziale, a titolo oneroso. In siffatte circostanze il valore da considerare nell’azione di riduzione consiste nella differenza tra i valori delle prestazioni effettuate dalle parti (DTF 116 II 674 segg.). Al momento della donazione immobiliare il reale arricchimento della convenuta era quindi di soli fr. 242’347.50 (valore del fondo, dedotto il debito ipotecario). Tale valore non risulta essere aumentato nel breve periodo intercorso tra la donazione e la morte della testatrice, avvenuta nemmeno un mese dopo la rogazione dell’atto. Di conseguenza l’asse successorio ammonta a fr. 418’987.25 (fr. 47’177.75 di liquidità, fr. 24’562.– come valore di riscatto assicurazione sulla vita, fr. 7’000.– di mobili e suppellettili del rustico a __________, fr. 97’900.– come valore di metà della comproprietà a __________, fr. 242’347.50 come valore netto della donazione immobiliare).
La porzione legittima dell’attrice corrisponde di conseguenza a ¼ (art. 471 n. 2 CC) dell’asse successorio netto, pari a fr. 388’298.30 (differenza tra attivi e passivi), ovvero a fr. 97’074.60. Dedotte le prestazioni della polizza assicurativa stipulata con “__________ __________ ”, il cui valore di riscatto (art. 476 e 529 CC) era di fr. 24’562.– (doc. I), l’importo necessario per reintegrare la porzione legittima dell’attrice è di fr. 72’512.60.
Avendo respinto la petizione per mancata lesione della porzione legittima, il Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se la riduzione dovesse essere sopportata proporzionalmente da tutte le eredi, come sostiene la convenuta (risposta, pag. 8 e 9). La legittimazione delle parti va nondimeno verificata d’ufficio dal giudice, in ogni stadio di causa. Nel caso concreto l’appellante ha promosso azione di riduzione (art. 522 cpv. 1 CC) solo nei confronti della convenuta, erede istituita che aveva beneficiato in precedenza di una donazione immobiliare tra vivi. Ora, l’art. 525 cpv. 1 CC prevede che la riduzione è sopportata, nella medesima proporzione, da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione di ultima volontà. La riduzione si opera in primo luogo sulle disposizioni a causa di morte, poi sulle liberalità tra vivi dalla più recente fino alla più remota, fino a reintegrazione della porzione legittima (art 532 CC). Nella fattispecie la testatrice non ha disposto alcunché per l’ordine delle riduzioni, avendo ritenuto – a torto – che la legittima dell’appellante non avrebbe subito lesioni (doc. C, testamento olografo). L’azione di riduzione doveva quindi essere promossa in primo luogo contro le sorelle della testatrice (art. 532 e 525 cpv. 1 CC), eredi istituite con disposizione di ultima volontà. Solo in un secondo tempo, qualora la porzione legittima dell’attrice non fosse ancora stata reintegrata, l’appellante avrebbe potuto promuovere azione di riduzione contro la convenuta.
L’attrice avrebbe potuto ricostituire la propria porzione legittima chiedendo la riduzione delle quote ricevute dalla figlia __________ (fr. 106’144.40, di cui fr. 97’900.– per mezza comproprietà a __________, più metà dei beni restanti per un valore di fr. 8’244.40) e dalla figlia __________ (fr. 8’244.40, pari alla metà dei beni restanti), ciò che le avrebbe consentito di reintegrare l’importo di fr. 72’512.60 e di coprire la sua porzione legittima. Non avendo proceduto in tal modo, nulla poteva pretendere dalla convenuta e a giusta ragione il Pretore, sia pur con altra motivazione, ha respinto la petizione. L’appello, infondato nel risultato, deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1'100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1'150.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
Intimazione a
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria