Incarto n. 11.97.00193

Lugano, 18 gennaio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell’8 luglio 1994 da


__________, nata __________, __________ (ora patrocinata dalla lic. iur. __________ __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 12 novembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il

30 settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

  1. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ e __________ __________ (entrambi del 1948) si sono sposati a __________ il ____________________ 1974 e nel 1976 si sono stabiliti a __________. Dal matrimonio è nata __________ (____________________1979). Il marito, __________ di __________ __________, è stato posto in pensione anticipata il 1° dicembre 1996 e da allora percepisce una rendita di vecchiaia, oltre una rendita INSAI (ora SUVA). La moglie ha cominciato a lavorare nel 1983 come venditrice per la filiale __________ di __________ __________ __________ e dal gennaio 1985 al 1987 è stata gerente della filiale di __________, fino al licenziamento. Il 18 gennaio 1988 essa è stata assunta come inserviente dall’Istituto per minorenni __________ __________ a __________, prima con un grado di occupazione del 30% e dopo il marzo 1990 del 40%.

B. Il 2 novembre 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 10 dicembre 1993. L’8 luglio 1994 essa ha intentato azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un contributo mensile indicizzato di fr. 1093.50 per sé e uno di

fr. 894.– per la figlia (fr. 993.– dopo i 17 anni, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica), il rimborso di pagamenti eseguiti in luogo e vece del marito (fr. 1800.– e fr. 1434.40), la proprietà del mobilio e di una vettura __________ “__________ ”, come pure il versamento di fr. 9789.60 (metà dei risparmi coniugali depositati su un libretto presso la Banca __________) e una somma imprecisata in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 10 agosto 1994 __________ __________ ha avversato la separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, senza mettere in discussione l’affidamento della figlia alla madre (riser-vato un proprio diritto di visita), ma rifiutando qualsiasi contributo alimentare e rivendicando un importo imprecisato in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Il 12 agosto 1994 l’attrice principale è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

C. Con replica del 30 settembre 1994 __________ __________ ha ridotto da fr. 9789.60 a fr. 4800.– la pretesa partecipazione ai risparmi accumulati sul noto libretto di deposito e con risposta riconvenzionale si è opposta di divorzio, chiedendo in subordine che nel caso in cui fosse stato sciolto il matrimonio le fosse erogato un contributo mensile indicizzato di fr. 1093.50 giusta l’art. 151

cpv. 1 CC o almeno di fr. 900.– giusta l’art. 152 CC. Nei successivi allegati del 26 ottobre e 30 dicembre 1994 i coniugi hanno ribadito il loro punto di vista, contestando quello avversario. L’udienza preliminare ha avuto luogo il 9 marzo 1995.

D. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto dei loro memoriali conclusivi. Nel proprio, del 2 settembre 1997, __________ __________ ha sostanzialmente riaffermato la domanda di separazione, opponendosi al divorzio e chiedendo che in caso di scioglimento del matrimonio le fossero corrisposti gli stessi contributi dovuti in caso di separazione, oltre la somma di fr. 45 488.90, pari alla metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge presso il suo istituto di previdenza. Nel suo memoriale conclusivo del

21 agosto 1997 __________ __________ ha confermato la domanda di divorzio, opponendosi alla separazione.

E. Con sentenza del 30 settembre 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________ __________ a restituire alla moglie l’importo di fr. 1434.40, ha assegnato alla medesima il mobilio domestico e la vettura __________ “__________ ”, respingendo ogni altra pretesa. Sull’eventuale contributo per la figlia __________, divenuta maggiorenne durante il processo, il Pretore ha rinviato le parti in separata sede. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state addebitate ai coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La quota a carico di __________ __________, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, è stata assunta dallo Stato.

F. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 12 novembre 1997 nel quale, senza contestare la pronuncia del divorzio, chiede un contributo mensile indicizzato per sé di fr. 1093.50 giusta l’art. 151 cpv. 1 CC (subordinata-mente di fr. 900.– giusta l’art. 152 CC), il rimborso di fr. 1800.–

pagati a nome del marito e l’accredito al proprio istituto previdenziale di fr. 45 488.90, corrispondenti alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal marito stesso. Contestualmente essa postula il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di negare alla controparte l’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 1997 l’appellato mette in dubbio la tempestività del gravame. Ora, la sentenza impugnata è stata intimata il 23 ottobre 1997 ed è giunta al patrocinatore dell’appellante il giorno successivo (appello, pag. 2 in alto). Il termine di ricorso scadeva pertanto il 13 novembre 1997, giorno in cui il memoriale è stato effettivamente consegnato alla posta, come risulta dalla ricerca agli atti. Tempestivo (art. 131 cpv. 4 CPC), il gravame è quindi ricevibile.

  1. Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie la moglie non può reputarsi coniuge innocente nel senso degli art. 151 o 152 CC, anche se il divorzio andava pronunciato in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 CC. Nel 1992/93, in effetti, costei aveva trascurato il marito, caduto in uno stato di profonda depressione psichica. Con decreto di accusa del 21 luglio 1992, inoltre, essa si era vista infliggere tre mesi di detenzione dal Procuratore pubblico (con due anni di sospensione condizionale) per ripetuta truffa in danno della __________ __________, ciò che aveva ulteriormente contributo a deteriorare il matrimonio (consid. 5). E siccome la moglie non è coniuge innocente secondo l’art. 151 o 152 CC, non può farsi questione nemmeno di una prestazione previdenziale in suo favore a mente dell’art. 22 cpv. 1 LFLP (consid. 6). Quanto al preteso rimborso di fr. 1800.–, la moglie non aveva dimostrato che tale somma (ottenuta dalla madre) fosse stata destinata ai bisogni correnti della famiglia. Non può quindi esigerne la rifusione (consid. 7).

  2. L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. L’innocenza del coniuge creditore è dunque un requisito indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, sia in base all’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).

  3. Nell’appello la moglie respinge ogni colpa, facendo valere che lo stato di depressione psichica in cui versava asseritamente il marito nel 1992/93 trova riscontro nella sola testimonianza di __________ __________, amica di lui, e che per quanto riguarda la condanna penale da lei subìta, tale increscioso episodio si è verificato quando ormai il marito – dedito all’alcol – l’aveva ormai lasciata moralmente sola (memoriale, pag. 7).

a) La prima argomentazione non manca di buon diritto. Non tanto perché la deposizione di __________ __________ appaia inficiata di parzialità, quanto perché il citato periodo di depressione – di cui la testimonianza dà solo generici accenni – si situa in un momento nel quale la disunione dei coniugi era già palese. Basti pensare che nel 1988 e nel 1992/93 l’appellan-te ha incontrato a sua volta seri problemi di salute (è stata operata tre volte a causa di un tumore: deposizioni __________ __________ e __________ __________, act. IX e XIII; doc. L) e che durante uno di tali ricoveri ospedalieri la reazione del marito era stata quella di commentare – fosse pure in tono canzonatorio – che la moglie poteva anche morire (deposizione __________ __________ __________, act. X, pag. 6 in fondo). Invano l’interessato tenta, nelle osservazioni all’appello, di equivocare sul senso della frase (pag. 3). Al più tardi nel 1992/93 il disinteresse – se non l’avversione – di un coniuge verso l’altro era, dunque, vicendevole e mal si comprende come il comportamento della moglie potesse ancora riuscire causale per il dissidio.

b) Quanto alla seconda argomentazione, senza nulla togliere alla gravità degli illeciti patrimoniali perpetrati dall’appellante tra il gennaio del 1985 e il febbraio del 1987 (la __________ ha riportato un danno complessivo di almeno fr. 20 000.–: documenti richiamati V, act. 1), è difficile dire in che misura la commissione dei reati, venuta alla luce appunto nel febbraio del 1987, abbia minato l’unione. Certo, secondo l’ordinario andamento delle cose essa non deve avere giovato al matrimonio. Il fascicolo del processo tuttavia non dà chiari elementi di valutazione. L’assunto del Pretore (e del marito), secondo cui “l’episodio giudiziario che ha visto coinvolta la moglie non è (...) stato di poco conto ed è stato una concausa nel deteriorarsi delle relazioni [coniugali]” (senten-za, consid. 5) non trova riscontri concreti. Non risulta, al di là delle affermazioni del marito, che quest’ultimo abbia vissuto l’episodio non solo come un dispiacere, ma come un’ignomi-nia familiare all’origine della sua depressione; dagli atti non risulta nemmeno che l’inchiesta sia divenuta di dominio pubblico o che la condanna della moglie – per finire rea confessa – intervenuta nel 1992 sia stata avvertita dal coniuge come una un’onta piuttosto che come una liberazione. Giacché la moglie ha senza dubbio commesso una colpa, ma non ha offeso direttamente il consorte. In mancanza di reali conferme istruttorie, la causalità del procedimento penale nella disgregazione del matrimonio appare quindi incerta e nel dubbio non basta per togliere all’appellante la qualifica di coniuge innocente (nel senso degli art. 151 cpv. 1 e 152 CC). Del resto, si volesse anche presumere causale – in concreto – il comportamento della moglie, tale fattore di dissidio passerebbe in second’ordine rispetto al cronico alcolismo del marito, che nel febbraio del 1987 aveva già definitivamente compromesso le relazioni fra le parti. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 6b).

  1. Posto che i comportamenti riprovati dal primo giudice non sono sufficienti per confortare una colpa causale della moglie, occorre esaminare se altri atteggiamenti – non considerati dal Pretore – denotino nondimeno una responsabilità causale sotto il profilo degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC. Il marito ha accusato la moglie, in particolare, di avere allacciato una relazione con un terzo. La moglie ha negato. Dall’istruttoria è emerso bensì che nel 1983 l’appellante è partita per un periodo di villeggiatura, facendosi condurre al mare da un uomo (deposizione __________ __________, act. XIV). Per il resto, tutto è rimasto nell’ombra: si ignora chi fosse l’accompagnatore, si ignora se i due abbiano trascorso la vacanza insieme, si ignora se poi i due si siano mai rincontrati. Nonostante il sospetto, desumere una relazione extraconiugale dal solo indizio citato non è possibile. Tanto meno è possibile, quindi, intravedere una colpa causale della moglie. Altre responsabilità dell’appellante nel naufragio coniugale non sono state fatte valere, né emergono dagli atti. Ne segue che la moglie va considerata – quanto meno nel dubbio – coniuge innocente. Il problema è ancora di sapere se essa abbia diritto a un’indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC (l’art. 151 cpv. 2 CC non riguarda il caso precipuo) o a una rendita di indigenza giusta l’art. 152 CC.

  2. L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa nel coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante: una rilevante violazione dei doveri del matrimonio è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). La gravità della colpa influisce, per converso, sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).

a) L’appellante rimprovera al marito di avere una relazione con un’altra donna, di avere sempre ecceduto nel consumo di alcolici e di avere – dopo la nascita di __________– trascurato la famiglia. Per quanto riguarda la pretesa relazione con __________ __________, l’appellato ha sempre negato tutto. Dall’istruttoria è emerso che egli è un decennale amico del di lei marito, con il quale giocava a bocce, e che da quando è fallito il tentativo di conciliazione egli alloggia in una camera nella casa degli stessi coniugi , a __________ (), condividendone la comunione domestica (deposizione __________ __________, act. XIV). È vero che __________ __________ ha dichiarato di avere sorpreso l’appellato __________ in scambi di effusioni (act. X, pag. 4). A parte il fatto però che tali indizi non bastano a dimostrare una relazione sentimentale, ciò è avvenuto nel 1993, quando la disunione dei coniugi era ormai consumata (sopra, consid. 4a). Al proposito mancano quindi gli elementi per ravvisare una colpa causale del marito.

b) L’abuso abituale di alcolici trascende in una grave violazione dei doveri coniugali e configura una colpa, salvo che l’inte-ressato non sia in grado di controllarsi (Bühler/Spühler, op. cit., n. 110 ad art. 142 CC). Ciò non esonera l’altro coniuge, in ogni modo, dal fare quanto si possa ragionevolmente esigere da lui per distogliere il consorte dal vizio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 34; Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 123 n. 613). Se quest’ultimo rifugge da ogni terapia, la grave violazione dei doveri coniugali diviene giuridicamente causale per la disunione. Nella fattispecie risulta che già prima di sposarsi l’appellato denotava una netta propensione al bere, conservata anche durante di matrimonio (doc. C; deposizione __________ __________, act. XIII, pag. 3; deposizione __________ __________, act. XII, pag. 4; deposizione __________ __________, loc. cit., pag. 5). Anzi, dopo la nascita della figlia (nel 1979) il vizio è peggiorato (deposizione __________ __________, act. X, pag. 4), sfociando in litigi viepiù frequenti con la moglie (deposizione __________ __________, act. XII; deposizione __________ __________, act. X) anche perché, bevendo, il marito diventava aggressivo (deposizione __________, loc. cit.). Che situazioni del genere finiscano per screditare il coniuge responsabile agli occhi dei familiari e per logorare irrimediabilmente un matrimonio è un dato di comune esperienza. Nelle circostanze descritte è fuori dubbio, per altro, che la colpa del marito è grave (egli non risulta affetto da alcuna forma di psicopatia né di scompenso psicogeno o psicotico) e, proprio perché reiterata negli anni, ha avuto una funzione primaria nella disgregazione del matrimonio, tale da relegare in secondo piano, nel 1987, il procedimento penale in cui è incorsa la moglie.

Se non che, come si è spiegato poc’anzi, il coniuge alcolista va assistito e aiutato, ove occorra con l’intervento dei servizi sociali, dell’autorità tutoria o del giudice. Nel caso in esame la moglie evitava bensì di tenere in casa alcolici, portava pazienza ed esprimeva comprensione per il marito (deposi-zione __________ __________, act. X), ma non risulta avere intrapreso alcunché di concreto per evitare il degrado del matrimonio. Sopportare e commiserare non basta. Che nella fattispecie qualche programma di ricupero potesse pur essere tentato ha dimostrato del resto l’amministrazione delle __________, la quale, accertato nel 1992 il caso di alcolismo – prima semplicemente sospetto (deposizione __________ __________, act. XII, pag. 5) – ha imposto al funzionario severe misure terapeutiche (documenti richiamati VII). Certo, il marito non vi si è attenuto (deposizione __________, loc. cit.), ma l’intervento risultava tardivo di almeno un decennio per rapporto a quanto l’appellante avrebbe potuto fare. Ne discende, nelle circostanze descritte, che di fronte a un alcolismo ormai inveterato la colpa del marito non può più considerarsi causale ai fini della disunione.

c) Il disinteresse dell’appellato per la famiglia, e segnatamente per la prole, è suscettibile di costituire una seria mancanza ai doveri del matrimonio, l’art. 159 cpv. 3 CC imponendo ai coniugi di provvedere in comune ai bisogni dei figli. La disattenzione di tale obbligo può risultare causale, dunque, per la disunione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 92 ad art. 142 CC). In concreto è emerso che il marito trascorreva la maggior parte del tempo libero in bar e ristoranti, trascurando la figlia (deposizione __________ __________, act. X, pag. 4; deposizione __________ __________, act. XII). Si tratta senz’altro di un torto, che va inquadrato però nella dipendenza alcolica del marito e nel conseguente malessere nella coppia. Tra incomprensioni e alterchi, tale stato di cose ha allontanato non solo i coniugi, ma anche padre e figlia. Il quale per finire si è chiuso nel suo mondo, in un angolo di osteria, in un bicchiere di vino (deposizione __________ __________, act. X, pag. 6). La colpa del marito potrebbe reputarsi causale se – come detto – la moglie non si fosse sostanzialmente limitata ad assistere al fallimento del matrimonio. Nelle contingenze illustrate, l’unione delle parti può dirsi naufragata per l’oggettivo radicarsi di un male che, nell’ambito dei propri ruoli, né il marito né la moglie sono stati soggettivamente in grado di estirpare. Nella fattispecie sussistono pertanto i presupposti dell’art. 152 CC, non quelli dell’art. 151 cpv. 1 CC.

  1. La rendita prevista dall’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale del diritto esecutivo – più l’onere fiscale – maggiorato di un 20% (DTF 121 III 49; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Desche-naux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 nota 760 seg.). D’altro lato, il coniuge debitore della rendita non può, a sua volta, essere ridotto a vivere con una disponibilità inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 121 III 49 consid. 1c; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 188 n. 5; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 152 CC). Per quanto riguarda l’adeguamento al rincaro, esso si giustifica nella misura in cui sarà verosimilmente indicizzato anche il reddito del debitore (DTF 115 II 312 consid. 1).

a) L’appellante rivendica un contributo indicizzato di fr. 900.– mensili, corrispondente alla differenza (arrotondata) tra il suo guadagno di fr. 1473.60 e il suo fabbisogno minimo, maggiorato del 20%, di fr. 2350.20 (minimo esistenziale fr. 1025.–, locazione fr. 480.–, premio della cassa malati fr. 253.50, spese per assicurazioni fr. 200.–). Essa sottolinea che con un reddito mensile di fr. 2950.20 e un fabbisogno di fr. 1975.70 il marito è senz’altro in grado di coprire tale ammanco. L’appellato obietta che, impiegandosi a tempo pieno, la moglie sarebbe in grado di mantenersi da sé sola e che in ogni caso la sua disponibilità personale in denaro non supererebbe fr. 400.– mensili, onde l’impossibilità di erogare il contributo richiesto.

b) Quanto al fabbisogno minimo dell’appellante, il marito contesta l’onere della locazione richiamandosi all’ultimo decreto cautelare, del 24 settembre 1997, con il quale il Pretore aveva riconosciuto alla moglie un onere locativo di fr. 260.– mensili (act. XXV). La pigione pagata dalla moglie ammonta però a fr. 480.– mensili, non a fr. 260.– (doc. S e doc. E dell’inc. 10/94, agli atti). Nel decreto cautelare – che non vincola in alcun modo il giudice del merito – una quota della pigione era stata computata nel fabbisogno della figlia, ma quest’ultima è ormai maggiorenne e nulla induce a prevedere che per in futuro essa alloggerà ancora dalla madre (il 30 giugno 1997 essa ha terminato lo stage presso l’Istituto __________ __________ di __________, a __________ __________, in vista di ottenere il diploma di aiuto educatrice frequentando a tempo pieno l’attuale Clinica Psichiatrica Cantonale: documenti richiamati IX e deposizione __________ __________i, act. XX). La spesa di fr. 480.– mensili è, comunque sia, del tutto ragionevole e non v’è motivo per costringere l’appellante a cercare un alloggio più a buon mercato.

c) Per quel che riguarda il fabbisogno minimo del marito, l’ap-pellante fa valere che l’onere di fr. 800.– mensili ammesso dal Pretore nel noto decreto cautelare è eccessivo (memo-riale, pag. 10). Non a torto. Il marito alloggia per vero – come detto (consid. 6a) – in una camera di casa __________, a __________ (poco oltre la frontiera svizzera), pagando fr. 800.– mensili compreso il vitto. Certo, egli non può essere tenuto ad abitare vita natural durante in comunione domestica con terzi. Si giustifica perciò di riconoscergli, equitativamente, le stesse condizioni logistiche di cui gode l’appellante a Balerna e di inserire nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 480.– mensili. Si ricordi del resto che il coniuge il quale, dopo la vita in comune, riduce volontariamente e in misura apprezzabile il suo tenore di vita non deve essere pregiudicato, nemmeno in sede provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC). Tanto meno vi è motivo perché ciò avvenga in sede di merito.

d) Ne discende che i fabbisogni minimi delle parti – le quali si richiamano entrambe, per il rimanente, al menzionato decreto del Pretore – vanno stabiliti in fr. 1958.50 (moglie) e in

fr. 2055.70 (marito). A ciò va ancora aggiunto, per diritto federale, il carico tributario. Si rammenti che l’onere fiscale rientra per giurisprudenza nel fabbisogno minimo dei coniugi, e ciò già in sede cautelare (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). In mancanza di dati precisi il giudice stima la relativa cifra (Rep. 1984 pag. 298). Il Pretore ha insistito nel decreto in questione a fare altrimenti, nonostante questa Camera avesse già sottolineato la necessità di considerare l’aggravio d’imposta (inc. 107/94, sentenza del 17 novembre 1994 tra le stesse parti, consid. 3). Tale orientamento viola il diritto federale (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2a; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 148 n. 03.79 segg.; v. anche Vetterli, Scheidungshandbuch, San Gallo/Lachen SZ 1998, pag. 214 in fondo). Per di più le giustificazioni addotte dal Pretore non sono di alcuna pertinenza: non è vero, in effetti, che inserendo il relativo onere fiscale nel fabbisogno minimo di ciascun coniuge “una quota dell’onere fiscale della parte economicamente più forte (...) viene posta a carico della parte finanziariamente più debole”. L’art. 55 lett. a LT prevede che nei casi di divorzio o di separazione duratura, legale o di fatto, il reddito e la sostanza sono suscettibili di tassazione intermedia, dopo di che i coniugi sono tassati disgiuntamente sui rispettivi fattori imponibili (art. 8 cpv. 1 LT a contrario). Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere quindi, già in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali con effetto retroattivo al momento in cui è avvenuta la separazione di fatto. In materia di imposta federale diretta la regolamentazione è identica (art. 45 lett. a LIFD): in caso di separazione duratura, ancorché di fatto, i coniugi sono tassati separatamente a valere dal momento della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). In pratica l’autorità fiscale, dopo avere accertato che i coniugi vivono divisi da almeno un anno, procede alla tassazione intermedia con effetto retroattivo al momento della separazione (circolare

n. 14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 29 luglio 1994, lett. E: testo francese in ASA 63/1994 pag. 296 segg.; v. anche Metzger in: SJ 117/1995 pag. 73 in fondo e 74 in alto). In mancanza di dati precisi, come detto, il giudice stima i relativi importi, non essendo suo compito sostituirsi alla diligenza delle parti. Ogni coniuge si vede inserire così nel fabbisogno il proprio aggravio, non quello dell’altro.

Nel caso in esame il marito ha documentato i propri obblighi tributari (in media fr. 75.– mensili: documenti richiamati X). La moglie non si è curata di precisare alcunché, ma se si pensa ch’essa si vede garantire solo il limite vitale del diritto esecutivo, più l’onere fiscale, maggiorato del 20%, non vi è ragione per presumere un carico maggiore. I fabbisogni minimi mensili delle parti ammontano, ciò premesso, a fr. 2033.50 (moglie) e a fr. 2130.70 (marito). Aumentati del 20% come prevede la giurisprudenza, questi assommano mensilmente – arrotondati – a fr. 2440.– (moglie) e a fr. 2555.– (marito).

e) Per quel che è dei redditi, il marito percepisce una rendita di fr. 3213.05 mensili complessivi (fr. 2608.05 dall’AVS e fr. 605.– dall’attuale SUVA: doc. G). L’appellante, retribuita a ore con un’attività al 40%, guadagna in media fr. 1473.60 mensili (la cifra non è controversa) e sostiene di non potersi attivare di più, preannunciando l’intenzione di rivolgersi all’ Assicurazione Invalidità (replica, pag. 8 nel mezzo). Come si è accennato, essa ha subìto tre interventi chirurgici: il primo nel 1988 (laparotomia per ablazione di un tumore dall’ovaia sinistra), il secondo nel 1992 (asportazione dell’utero) e il terzo nel 1993 (recidiva tumorale), sottoponendosi poi a trattamento chemioterapico (deposizione __________ __________, act. XIII). Sulla sua capacità lucrativa l’oncologo e il ginecologo di fiducia non sono concordi: per l’uno essa si è completamente ristabilita (deposizione __________ __________, act. IX), per l’altro essa non può lavorare più del 40-50%, dato il rischio di dolori all’addome (deposizione __________ __________, loc. cit.). Ora, una limitazione della capacità lucrativa non può ragionevolmente essere esclusa, tanto meno se si considera l’età dell’interessata (49 anni al momento in cui ha statuito il Pretore). D’altro lato, in assenza di un qualsivoglia referto peritale, non si può nemmeno dare per assodata un’inabilità lavorativa addirittura superiore al 50%. Ne segue, tutto ben ponderato, che sulla base degli atti un reddito medio attorno ai fr. 1850.– mensili appare equitativamente alla portata della moglie. Dovesse la situazione finanziaria di lei migliorare – ad esempio per l’ottenimento di una rendita AI – l’appellato potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo (art. 153 cpv. 2 CC). Rimane il fatto che, così come stanno le cose, all’appellante mancano fr. 590.– mensili per coprire il proprio fabbisogno di fr. 2440.– mensili. Quanto al marito, con un reddito di fr. 3213.05 mensili egli è in grado di erogare tale cifra senza vedersi intaccare il fabbisogno proprio (fr. 2555.– mensili). Come chiede l’appellante, inoltre, la prestazione dell’art. 152 CC va ancorata all’indice nazionale dei prezzi al consumo, il marito non pretendendo che la sua rendita non segua la medesima evoluzione.

f) Un contributo di indigenza (art. 152 CC) è, in linea di principio, vitalizio, anche se con grande riserbo si applica la giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC su una possibile limitazione della rendita (DTF 114 II 9 consid. 7a con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5). In concreto non si intravedono elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia in grado di ricrearsi a breve o a medio termine una situazione suscettibile di metterla al riparo dall’indi-genza. Non si giustifica dunque di limitare la durata della rendita. Dandosi il caso, l’appellato potrà chiedere se mai – come si è accennato – la soppressione o la riduzione della medesima sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.

  1. L’appellante chiede che le sia versata a titolo previdenziale la somma di fr. 45 488.90, pari alla metà della prestazione d’uscita acquisita dal marito, durante il matrimonio, presso il relativo istituto pensionistico. Ora, secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’usci-ta acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra già nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF 121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb). Il giudice decide, appunto, se tale indennità vada erogata sotto forma di rendita, sia inclusa cioè nel contributo alimentare (unica soluzione possibile prima che entrasse in vigore l’art. 22 cpv. 1 LFLP) oppure facendo trasferire a un istituto di previdenza, in favore del coniuge richiedente, una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau, unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).

Nella fattispecie l’interessata ottiene già un contributo di indigenza che le assicura il fabbisogno mensile cui ha diritto giusta l’art. 152 CC. L’attribuzione di una somma a scopo previdenziale (“secondo pilastro”) potrebbe entrare in linea di conto, nondimeno, per il periodo successivo al giorno in cui essa smetterà di lavorare. Essa non dà tuttavia la minima indicazione su un’even-tuale sua lacuna pensionistica. Oltre a ciò, una prestazione di uscita può essere pretesa dall’affiliato a un istituto di previdenza solo prima che intervenga un caso di assicurazione, sia esso il raggiungimento del limite di età, l’insorgenza di un’invalidità o il verificarsi della morte (art. 2 cpv. 1 LFLP; FF 1992 III 514: “è evidente che tale diritto può sorgere soltanto se non è ancora intervenuto il caso di previdenza”). In concreto l’appellato percepisce dal 1° dicembre 1996 una rendita di invalidità finanziata dalla sua cassa pensione (doc. G). Egli non può più riscuotere dunque una prestazione d’uscita, sicché un’eventuale lacuna pensionistica del coniuge richiedente potrebbe essere rimediata solo mediante indennità (cfr. l’art. 124 del nuovo CC, che prefigura tale ipotesi: FF 1998 pag. 2769). L’appellato, già ridotto a vivere con poco più del fabbisogno mensile, non risulta disporre però di alcun patrimonio (documenti richiamati X). Su questo punto l’appello si rivela destinato perciò all’insuccesso.

  1. Da ultimo l’appellante insiste per la rifusione di fr. 1800.– da lei ottenuti in prestito dalla madre e adoperati per far fronte ai bisogni correnti dell’economia domestica nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994, quando il marito rifiutava ormai di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia. Essa afferma che, rispetto all’usuale importo di fr. 1500.– mensili, il marito le ha versato solo fr. 500.– per il mese di dicembre 1993 e fr. 700.– per quello di gennaio
  2. Nelle osservazioni all’appello l’interessato non contesta più che l’appellante ha ricevuto dalla madre l’importo in questione (si vedano le deposizioni di __________ __________, act. X, pag. 2 in alto, e di __________ __________, act. XII, pag. 2 nel mezzo), né che essa ha eseguito con mezzi propri i versamenti postali attestati dalle fotocopie agli atti (doc. S), né di avere destinato alla famiglia soli fr. 500.– nel dicembre 1993 e fr. 700.– nel gennaio 1994 per rapporto ai fr. 1500.– mensili abitualmente erogati. Egli sostiene che non è chiaro a quale scopo siano stati destinati i noti fr. 1800.–, che simile pretesa non può essere fatta valere nella liquidazione del regime matrimoniale e che, in ogni modo, solo la madre dell’appellante potrebbe esigere il rimborso del mutuo (pag. 4 in fondo).

a) Dal fascicolo processuale risulta che i contributi provvisionali a favore di moglie e figlia sono stati disciplinati dal Pretore solo a valere dal febbraio 1994 (decreto cautelare del 12 agosto 1994, parzialmente riformato da questa Camera – ma non sulla questione della decorrenza – con il già citato giudizio del 17 novembre 1994). Per quanto riguarda i mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 il Pretore non ha statuito, ancorché l’interessata chiedesse la rifusione dei predetti

fr. 1800.– già con la relativa istanza provvisionale (inc. /, domanda n. 1.5). Ora, nel regime legale della partecipazione agli acquisti ogni coniuge risponde per i propri debiti con la sua sostanza (art. 202 CC). Trattandosi di debiti contratti per l’economia domestica, ciascun coniuge obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro (art. 166 cpv. 3 CC). Chi dei due coniugi debba poi, internamente, assumere il debito va deciso a norma dell’art. 163 CC (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 25 ad art. 166 CC). All’atto pratico il coniuge che, durante la vita in comune, estingue debiti relativi all’economia domestica in vece dell’altro coniuge può chiedere, in esito allo scioglimento del regime dei beni, di essere indennizzato giusta l’art. 209 CC (Hausheer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 6 ad art. 202 e n. 2 ad art. 209 CC).

b) In concreto l’appellante ha pagato, nel dicembre 1993 e gennaio 1994, due canoni di locazione (a nome del marito: fr. 822.–), una bolletta del telefono (pure a nome del marito: fr. 152.40), un premio annuo dell’assicurazione RC per un veicolo a motore (a lei intestato: fr. 305.90), un’imposta annua di circolazione per lo stesso veicolo (fr. 236.–), una fattura della società anonima __________ (a suo nome: fr. 206.10) e due quote alla Sezione __________ __________ dei Giovani Esploratori (a nome della figlia: fr. 270.– complessivi), per un totale di

fr. 1992.40. Contrariamente all’opinione del Pretore, è senz’ altro credibile che la somma di fr. 1800.– sia stata destinata a tali pagamenti, ove appena si consideri che nei mesi di dicembre 1993 e gennaio 1994 moglie e figlia hanno dovuto sopperire a sé stesse con fr. 2348.40 mensili (contributo del marito fr. 500.– e stipendio della moglie fr. 1848.40: documenti richiamati I), rispettivamente con fr. 2173.60 mensili (contributo del marito fr. 700.– e stipendio della moglie fr. 1473.60: doc. L e M dell’inc. 10/94). Come avrebbero potuto pagare altrimenti le somme testé enunciate, del resto, l’ap-pellato non indica.

c) Rimane da definire quali versamenti debbano essere assunti dal marito. Esclusi i costi della vettura intestata personalmente alla moglie (che non può ritenersi un debito contratto per l’economia domestica) ed escluso il pagamento alla società anonima __________ (dei cui acquisti tutto si ignora), gli altri esborsi (fr. 1244.40 complessivi) sono effettivamente stati destinati ai bisogni correnti della famiglia. Considerato che moglie e figlia non potevano, da sole, sovvenire a tali necessità, i relativi impegni dovevano essere assunti dal marito in virtù dell’art. 163 CC. La moglie può quindi chiedere, in sede di scioglimento del regime dei beni, che il marito le rimborsi il debito contratto presso la madre per far fronte a impegni cui il marito stesso avrebbe dovuto provvedere (art. 209 CC). Invano il marito rimprovera all’appellante di non aver fatto valere la sua pretesa in sede cautelare (quasi che la mancata rivendicazione di diritti in sede provvisionale comporti la caducità del titolo) e ancor più inutilmente asserisce che solo la madre di lei avrebbe potuto sollecitare il rimborso del mutuo, la pretesa dell’appellante verso il marito essendo disciplinata dal diritto matrimoniale, non dalle norme sul mutuo. Se ne conclude che, in liquidazione del regime dei beni, il marito dev’essere tenuto a versare alla moglie la somma di fr. 1244.40.

  1. Gli oneri dell’appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l’interessata ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per sé e sulla pretesa di fr. 1800.– in liquidazione del regime matrimoniale, mentre esce perdente circa la colpa del marito (art. 151 cpv. 1 CC) e la prestazione previdenziale di libero passaggio. In tali condizioni si giustifica equamente di suddividere i costi a metà e di compensare le ripetibili. Il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sugli oneri di prima sede (fissati anch’essi secondo criteri di equità), non è il caso di intervenire sul relativo giudicato del Pretore.

  2. L’interessata postula l’assistenza giudiziaria (anche) in appello. Il marito si oppone, censurando l’asserita infondatezza del ricorso. Presupposti per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria sono la grave ristrettezza dell’istante e la parvenza di buon diritto insita nella domanda (art. 155 e 157 CPC). Il primo requisito è dato ove il richiedente non sia in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito e la propria sostanza, sia al momento in cui chiede l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sull’istanza (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155 CPC). Nel caso in esame l’appellante si vede garantire dall’art. 152 CC solo lo stretto fabbisogno mensile, né dispone di alcun patrimonio. Quanto al secondo requisito, non può reputarsi senza probabilità di buon diritto un ricorso che trova parziale accoglimento su punti essenziali (cfr. DTF 121 II 209 consid. 2a con rinvii). La richiesta di assistenza giudiziaria va quindi accolta. Essa comprende il gratuito patrocinio nella misura in cui le prestazioni del legale non eccedano il dispendio di tempo profuso da un avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. In accoglimento della riconvenzione il matrimonio celebrato a __________ il __________ __________ 1974 tra __________ __________ e __________ nata __________ è sciolto per divorzio.

  2. L’azione di separazione è dichiarata senza oggetto.

  3. In liquidazione del regime dei beni __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ la somma di fr. 1244.40, oltre la somma di fr. 1434.40 con interessi al 5% dall’8 luglio 1994.

I mobili posti nell’abitazione di via __________ a __________ e la vettura __________ “ ” sono accertati in proprietà di __________ __________.


__________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 590.– mensili giusta l’art. 152 CC.

L’importo è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1997 e va adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1998, in base all’indice del novembre precedente.

  1. La tassa di giustizia unica di fr. 800.– e le spese processuali, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La quota a carico di __________ __________ è assunta dallo Stato.

II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono posti per un mezzo a carico dell’appellante e per il resto a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.

III. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio della lic. iur. __________ __________ __________, __________.

IV. Intimazione:

– lic. iur. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1997.193
Entscheidungsdatum
21.04.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026