11.1997.174

Incarto n. 11.97.00174

Lugano, 1° giugno 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio e modifica di sentenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 7 settembre 1994 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

contro


__________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 1° ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante lo stesso 1° ottobre 1997;

  2. Se dev’essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ (1948), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il ____________________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ __________ (____________________1970), __________ (____________________1971) e __________ (____________________1982). Un tentativo di conciliazione chiesto dal marito al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto infruttuoso il 16 dicembre 1986. Nel gennaio del 1987 il marito ha costituito domicilio proprio e con sentenza del 28 dicembre 1989 il Pretore ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, omologando una convenzione sugli effetti accessori che prevedeva l’affidamento dei figli alla madre, regolava il diritto di visita del padre e fissava in fr. 1400.– mensili indicizzati (assegni familiari compresi) il contributo complessivo per moglie e figli. Su istanza di __________ __________, il Segretario assessore ha poi stabilito provvisionalmente il 10 settembre 1992, in luogo e vece del Pretore, che il contributo per la moglie ammontava a fr. 500.– mensili indicizzati, mentre i rimanenti fr. 900.– mensili pattuiti per convenzione spettavano a __________, gli altri due figli essendo divenuti nel frattempo maggiorenni. Non risulta che al decreto cautelare abbia fatto seguito una sentenza di merito.

B. Il 4 febbraio 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per un secondo tentativo di conciliazione, decaduto anch’esso infruttuoso il 29 marzo 1994, e il 7 settembre 1994 ha promosso azione di divorzio, offrendo per la figlia __________– e per lei sola – un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. __________ __________ si è opposta allo scioglimento del matrimonio e in via riconvenzionale ha postulato un aumento del contributo previsto nella sentenza di separazione a fr. 800.– mensili indicizzati per sé (fr. 1000.– dopo la maggiore età di ) e a fr. 1000.– mensili indicizzati per la figlia dal compimento dei 17 anni. __________ __________ si è opposto alla riconvenzione. Ultimata l’istruttoria, egli ha introdotto un memoriale conclusivo del 2 settembre 1997 in cui ha ribadito la domanda di divorzio, ha offerto un contributo di fr. 400.– mensili per la figlia (fr. 250.– dopo l’inizio di un eventuale apprendistato), ha negato ogni contributo alla moglie e ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel suo memoriale conclusivo del 1° settembre 1997 __________ __________ ha chiesto di respingere l’azione di divorzio e ha confermato le sue domande riconvenzionali; subordinatamente, nell’ipotesi in cui fosse stato pronunciato il divorzio, essa ha sollecitato un contributo per sé di fr. 800.– mensili indicizzati (fr. 1000.– dopo la maggiore età della figlia), uno di fr. 873.– mensili indicizzati per la figlia (fr. 1000.– dopo il 16° compleanno) e ha rivendicato il versamento di fr. 30 769.50, pari a metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge in costanza di matrimonio presso la “ Assicurazioni”. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

C. Con sentenza del 9 settembre 1997 il Pretore ha respinto l’azio-ne di divorzio, senza riscuotere oneri processuali (____________________essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria), ma ponendo a carico di lui un’indennità di fr. 2000.– per ripetibili in favore della moglie. La riconvenzione è stata “evasa ai sensi dei considerandi”: concretamente, il contributo per la moglie fissato nella sentenza di separazione è stato ridotto dal 1° settembre 1997 a fr. 355.– mensili e quello per la figlia a fr. 640.– mensili (assegni familiari compresi), senza indicizzazione. Non sono state prelevati oneri nemmeno per l’azione riconvenzionale, __________ __________ beneficiando a sua volta dell’assistenza giudiziaria, e le ripetibili sono state compensate.

D. Il 1° ottobre 1997 __________ __________ ha presentato un appello in cui chiede che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di pronunciare il divorzio, di riconoscere alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 200.– mensili (assegni familiari compresi) fino al termine dell’apprendistato (eventualmente fino alla maggiore età), di negare qualsiasi contributo alla moglie e di respingere interamente la riconvenzione. Il giorno stesso egli ha instato per l’assistenza giudiziaria anche in appello. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 1997 __________ __________ propone di rigettare l’appello, di confermare la sentenza impugnata e di attribuirle una provvigione ad litem di fr. 3500.– o, subordinatamente, di concederle il beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: I. Sull’azione principale

  1. Il Pretore ha ricordato che a norma dell’art. 148 CC un’azione di divorzio promossa dopo tre anni dalla sentenza di separazione dev’essere accolta, salvo che i fatti alla base della dissidio siano imputabili a colpa esclusiva del coniuge attore (cpv. 1). In quest’ ultimo caso nondimeno il divorzio dev’essere pronunciato ugualmente se l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (cpv. 2). Nella fattispecie – ha continuato il Pretore – il marito vive da anni con un’altra donna, dalla quale ha avuto due figli. Tale relazione, cominciata e consolidatasi già prima dalla sentenza di separazione, risulta essere l’unica causa del dissidio coniugale, nessuna corresponsabilità della moglie essendo stata dimostrata. Che costei, una volta scoperta l’infedeltà del marito, fosse divenuta gelosa, protettiva e dubbiosa non costituisce una colpa, come non assurgevano a colpa le sue uscite serali per giocare a tombola. E siccome nessun elemento concreto comprovava che l’unione fosse già profondamente turbata e scossa prima della relazione extraconiugale del marito – ha concluso il Pretore – la resistenza della moglie al divorzio è legittima, né l’opposizione allo scioglimento del matrimonio trascende nell’ abuso. Donde il rigetto dell’azione principale.

  2. L’appellante sostiene che la disunione si riconduce a totale incompatibilità di carattere, come aveva già avuto modo di rilevare nel 1989 il giudice della separazione, constatando rapporti improntati a vicendevole ostilità e aggressività. Fa valere inoltre che, gli si imputasse pure la colpa esclusiva della disunione, mai la moglie si è dichiarata disposta a riprendere la vita in comune (se non al tentativo di conciliazione del 1986, in vista della causa di separazione). Anzi, dal 1989 essa intrattiene una relazione con un terzo, “più volte confermata nel corso dell’istruttoria” (memoriale, pag. 10 in fondo), e nel 1990 gli ha finanche spedito un biglietto di colmo di ingiurie, rimediando una multa da parte del Procuratore pubblico. Per di più essa non ha mai reso verosimile alcun interesse degno di protezione alla continuazione del matrimonio, il suo unico intendimento consistendo nell’impe-dirgli di rifarsi una vita e di ricostituire una famiglia.

  3. Durante la causa di separazione i coniugi avevano rinunciato a un’istruttoria sulle colpe, “riservandosi di riproporla in occasione dell’eventuale procedura di divorzio” (sentenza del 28 dicembre 1989, consid. 2). Accertato che le parti vivevano separate dal gennaio del 1987 e che l’unione risultava tanto compromessa da non potersi pretendere una ripresa della vita in comune, il giudice aveva pronunciato allora la separazione per tempo indeterminato (inc. 779 DSA della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6). Nessuna riconciliazione è intervenuta dipoi, né i coniugi si sono più riavvicinati. La prima questione è di sapere pertanto quali fossero le origini della profonda turbativa che aveva portato alla separazione. Si riconducessero a colpa esclusiva del marito (come ritiene il giudice del divorzio), in effetti, l’azione principale andrebbe respinta in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CC, a meno che la moglie rifiuti la riconciliazione (art. 148 cpv. 2 CC).

a) Al tentativo di conciliazione del 16 dicembre 1986 (in vista della causa di separazione) il marito aveva ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale, soggiungendo però che si trattava di una storia finita e dolendosi che la moglie aveva raccontato “tutto a tutti”; di costei egli aveva biasimato il “carattere geloso e protettivo”, come pure ch’essa si assentava sempre la sera per giocare a tombola, ma per il resto aveva dato atto di non muovere rimproveri (doc. R). Che la donna con cui il marito aveva avuto la predetta relazione fosse la stessa con la quale egli vive tuttora e dalla quale ha avuto due figli è pacifico, l’attore medesimo avendo dichiarato di avere “interrotto” quel legame durante la causa di separazione “nel disperato e inutile tentativo di cercare un riavvicinamento alla moglie” (replica del 27 gennaio 1995, pag. 2). Ora, per giurisprudenza costante, chi commette adulterio si presume avere provocato la rottura del vincolo coniugale, salvo dimostrare la mancata causalità dell’adulterio per la disunione (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 126 ad art. 142 CC). Incombeva dunque al marito, nella fattispecie, provare che la sua relazione con __________ __________ non era all’origine della separazione. Il Pretore si è dipartito – correttamente – dal medesimo presupposto (sentenza impugnata, consid. 6 all’inizio).

b) L’appellante sottolinea che già nel 1989 i rapporti coniugali erano improntati a ostilità e aggressività, ma dimentica un fatto determinante, ovvero che nel 1989 la disunione era già consumata, tant’è che il giudice aveva pronunciato la separazione. Quando poi asserisce di avere costituito un domicilio proprio nel 1987 per “profonda incompatibilità” di carattere, “non certo perché potesse[ro] esser[gli] rimproverati atteggiamenti anticoniugali” (appello, pag. 8), egli tenta di negare l’evidenza, giacché la sua relazione con __________ __________ risale almeno al 1986 (il tentativo di conciliazione è avvenuto il 16 dicembre di quell’anno). Addirittura egli tenta di sovvertire l’onere probatorio quando assevera che “nes-suna delle deposizioni raccolte nel corso dell’istruttoria (...) porta a concludere chiaramente che le parti si separarono per motivi diversi dalle profonde incompatibilità dei loro caratteri” (appello, loc. cit.). In realtà nella fattispecie doveva legalmente presumersi una rottura del vincolo per adulterio, sicché spettava al marito dimostrare o che il matrimonio era già profondamente turbato e scosso prima della scoperta della relazione extraconiugale da parte della moglie (verosi-milmente nell’agosto del 1986: risposta del 16 dicembre 1994, pag. 2 in basso) o che altri fattori hanno condotto alla disunione. Nemmeno nell’appello egli indica però quali prove conforterebbero l’una o l’altra ipotesi.

c) Certo, l’appellante ha affermato di avere “interrotto” per qualche tempo la relazione extraconiugale (sopra, consid. a), apparentemente da ottobre 1987 a metà gennaio 1988, quando le parti avevano tentato invano di riconciliarsi (doc. BB). Il fatto è che ciò nulla toglie alla presunta causalità dell’adulterio. Anche se l’interruzione del legame extraconiugale fosse avvenuta prima del 16 dicembre 1986 (come il marito ha affermato a quel tentativo di conciliazione), in effetti, il vincolo del matrimonio era ormai leso. Nulla toglie alla presunta causalità dell’adulterio nemmeno la circostanza che, scoperta l’infedeltà del coniuge (verosimilmente – come detto – nell’agosto del 1986), la moglie sia rimasta ancora qualche mese con il marito (il quale ha costituito domicilio proprio nel gennaio del 1987), giacché la rottura del vincolo non presuppone necessariamente che il coniuge offeso si separi dall’altro.

d) È vero che la vita in comune delle parti sembra essere stata marcata da litigi frequenti, sia per i rientri tardivi del marito a casa, sia per questioni di denaro o di gelosia (interrogatorio formale della moglie, verbale del 28 ottobre 1996, 2° foglio; deposizione __________ __________, verbale del 23 gennaio 1997, primo foglio in basso). Ciò non basta tuttavia per concludere che nel 1986, quando la moglie ha appreso della relazione illecita, il vincolo del matrimonio fosse già insanabilmente deteriorato. Quanto alle pretese intemperanze caratteriali della moglie, nulla si evince dagli atti (né l’appel-lante indica quali prove avrebbe trascurato di valutare il primo giudice). Ne segue che non soltanto l’appellante ha fallito nel dimostrare la mancata causalità del proprio adulterio, ma ch’egli non è nemmeno riuscito a sostanziare altri fattori oggettivi o soggettivi – al di là di litigi, della cui gravità tutto si ignora – i quali avrebbero apprezzabilmente contribuito a disgregare l’unione. A giusto titolo perciò il primo giudice l’ha ritenuto coniuge esclusivamente colpevole nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CC.

  1. L’art. 148 cpv. 3 CC dispone che in una causa di divorzio successiva a una sentenza di separazione il giudizio “può essere fondato così sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti”. Anche se ai fini della separazione è già stata – forzatamente – accertata una profonda turbativa del matrimonio (le premesse della separazione sono identiche a quelle del divorzio), la condotta delle parti durante la separazione non è irrilevante: comportamenti contrari ai doveri del matrimonio, suscettibili di pregiudicare definitivamente ogni possibilità di riconciliazione, devono essere considerati dal giudice del divorzio (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 147/148 con richiami). Il coniuge innocente che, durante la separazione, preclude con il suo stesso contegno qualunque riavvicinamento, si vedrà pertanto imputare tale (cor)responsabilità in sede di divorzio.

a) Nella fattispecie l’appellante rimprovera alla moglie di avere a sua volta allacciato una relazione adulterina dopo la separazione. Se non che, come ha rilevato il Pretore, l’amicizia della convenuta con __________ __________ risulta essere rimasta tale (deposizioni __________ __________, verbale del 30 maggio 1996, pag. 2; deposizione __________ __________, loc. cit., pag. 9; interrogatorio formale dell’interessata, verbale del 28 ottobre 1996, 2° foglio; deposizione __________ __________, rogatoria del 19 novembre 1996). L’appellante invoca una dichiarazione – di quattro righe (doc. 20) – in cui __________ e __________ __________ attestano che la convenuta “ha allacciato delle relazioni con il signor __________ __________, di __________ (provincia di __________)”, ma nulla di preciso costoro hanno addotto sulla natura di tali “relazioni”. Sentita come teste, __________ __________ non ha specificato alcunché (verbale del 30 maggio 1996, pag. 8), né le è stato domandato che cosa avesse avuto modo di constatare direttamente. Che la moglie e __________ __________ abbiano aperto un conto bancario in comune (appello, pag. 11 in fondo), che la moglie abbia considerato l’eventualità di trasferirsi in Italia (appello, pag. 14) e che __________ __________ vivesse un periodo di traversie coniugali (appello, loc. cit.) sono indizi che destano sospetti, ma che non bastano – come indizi – a dimostrare comportamenti contrari ai doveri del matrimonio né, tanto meno, l’esistenza di una relazione extraconiugale.

b) L’appellante ricorda che il 23 ottobre 1990 la moglie è stata multata con decreto d’accusa per averlo ingiuriato in un biglietto dal contenuto triviale (inc. n. __________/__________del Ministero pubblico, agli atti). L’illecito è senz’altro intenzionale e deplorevole. Ancor più censurabile – e ciò sembra essere stato sottovalutato sia dal Pretore sia dall’appellante, che neppure vi fa cenno – è “l’innegabile ostruzionismo intessuto [dalla moglie] nell’ambito del diritto di visita sulla figlia __________ ” (sentenza, pag. 10 in basso). Un contegno del genere è senz’altro idoneo a minare definitivamente ogni ipotesi di riconciliazione. Se non che, a tali colpe della moglie si contrappone una responsabilità ancora maggiore dell’appellan-te, il quale durante la separazione è andato ad abitare con __________ __________, insieme alla quale vive tuttora e da cui ha avuto due figli. Nonostante i torti della moglie, con il suo comportamento durante la separazione l’attore medesimo ha precluso irrimediabilmente, perciò, qualsiasi eventuale riappacificazione. Ciò non sminuisce l’esclusività della sua colpa.

  1. L’azione di divorzio intentata dal coniuge esclusivamente colpevole dev’essere accolta, comunque sia, se l’altro coniuge rifiuta la riconciliazione (art. 148 cpv. 2 CC). L’attore ribadisce che “mai, non una sola volta, l’appellata si è detta desiderosa, interessata o disposta a riprendere la (...) vita coniugale” (memoria-le, pag. 10 a metà). Egli dimentica però che – come ha sottolineato il Pretore – al tentativo di conciliazione del 16 dicembre 1986 la moglie aveva chiaramente espresso la sua disponibilità a riconciliarsi (sentenza impugnata, consid. 10). Essa non è più comparsa al secondo tentativo di conciliazione, del 29 marzo 1994, ma a quel momento ci si può seriamente domandare quale riavvicinamento fosse ancora prospettabile, il marito vivendo da anni ormai con __________ __________, dalla quale aveva avuto due figli (sentenza, loc. cit.). Anche durante la causa di divorzio, in ogni modo, la moglie ha confermato il suo credo nell’ indissolubilità del matrimonio e la sua “speranza che un giorno il marito torni da lei” (memoriale conclusivo, pag. 5 in fondo), ciò che ribadisce ancora nelle osservazioni all’appello (pag. 7 in alto). Accertare che per atti concludenti essa rifiuti la riconciliazione non è dunque possibile.

  2. Il diritto del coniuge innocente di opporsi al divorzio chiesto dal coniuge colpevole è limitato, come ogni altro diritto, dal divieto dell’abuso (art. 2 cpv. 2 CC). Abusa del suo diritto di opposizione il coniuge che resiste al divorzio solo per conservare un’unione di forma (i principi che disciplinano gli estremi dell’abuso si identificano con quelli che configurano un abuso sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC: Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 11 ad art. 147/148 CC). Anche il coniuge che non rifiuta la riconciliazione può vedersi imputare abuso nella sua resistenza al divorzio, a condizione però che la sua opposizione appaia ormai priva di senso e che la continuazione del matrimonio non abbia più alcuno scopo (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 142 CC con richiami di giurisprudenza). Interessi astratti, puramente ideali, non bastano – di regola – a giustificare la continuazione di un matrimonio di semplice forma (DTF 108 II 508 consid. 3). Interessi concreti, volti a conservare una condizione economica acquisita con il matrimonio stesso, possono invece risultare sufficienti, purché i contributi alimentari che il coniuge opponente può chiedere al coniuge colpevole giusta l’art. 151 o 152 CC non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio economico causato dal divorzio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 126 n. 627 con richiami).

Dimostrare l’abuso in cui incorre il coniuge che si oppone al divorzio incombe al coniuge attore, già per il fatto che la buona fede si presume (art. 3 cpv. 1 CC). La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire nondimeno che dopo 15 anni di vita separata l’onere della prova si inverte, nel senso che spetta al convenuto dimostrare quale valide ragioni si oppongano ancora al divorzio (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 142 CC con riferimenti). In concreto le parti vivono separate dal gennaio del 1987, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. Ne discende che l’onere di dimostrare un eventuale abuso grava tuttora sull’appellante, il quale assevera bensì che la moglie si oppone al divorzio solo per impedirgli di ricrearsi una vita e di ricostituire una famiglia (memoriale, pag. 15), ma non reca alcuna prova. Egli neppure pretende, per il resto, che l’eventuale contributo alimentare cui la moglie potrebbe aspirare in virtù dell’art. 151 o 152 CC coprirebbe adeguatamente il pregiudizio derivante a quest’ultima dal divorzio, sicché l’opposizione si sospingerebbe nell’abuso. Anche al proposito il ricorso è destinato perciò all’insuccesso.

II. Sull’azione riconvenzionale

  1. Il Pretore ha dichiarato l’azione riconvenzionale “evasa ai sensi dei considerandi” riducendo dal 1° settembre 1997 a fr. 355.– mensili il contributo alimentare per la moglie fissato nella sentenza di separazione e a fr. 640.– mensili (assegni familiari compresi) quello per la figlia __________, senza indicizzazione. Già la formulazione del dispositivo tradisce un’impostazione processuale completamente erronea, ove appena si consideri che riducendo i contributi il Pretore sembrerebbe avere finanche peggiorato quanto l’attrice riconvenzionale chiedeva di migliorare. In realtà fra l’azione principale (divorzio, rispettivamente conseguenze accessorie del divorzio) e quello della riconvenzione (contributi alimentari durante la separazione) non vi era connessione né per l’oggetto né per il titolo (art. 172 lett. a CPC), né tanto meno per l’esistenza di pretese compensabili (art. 172 lett. b CPC). La riconvenzione della moglie costituiva in realtà un’azione autonoma, intesa alla modifica della sentenza di separazione (aumento dei contributi), mentre le conclusioni del marito (soppressione o diminuzione dei contributi) erano domande riconvenzionali. Nessuno dei coniugi dolendosi di alcunché o lamentando pregiudizio di sorta, non è il caso di dichiarare nulla o di annullare la procedura seguita (art. 326 lett. a CPC). L’appello in esame deve ritenersi diretto, in ogni modo, contro il giudicato del Pretore sulle domande riconvenzionali del marito stesso. Non facendosi più questione di aumentare i contributi in appello, l’azione principale della moglie deve considerarsi definitivamente respinta.

  2. Il coniuge obbligato a fornire all’altro coniuge una rendita per alimenti in base a una sentenza di separazione può domandare – come il coniuge tenuto a versare alimenti in base a una sentenza di divorzio – che la rendita sia soppressa o ridotta quando il bisogno del coniuge creditore più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le proprie condizioni economiche non corrispondano più all’importo della rendita (Bühler/ Spühler, op. cit., n. 43 segg. all’introduzione degli art. 149–157 CC). Durante la separazione, in ogni modo, il contributo al coniuge creditore rimane disciplinato dall’art. 163 CC e continua a essere calcolato secondo il metodo elaborato dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 145 cpv. 2 CC (metodo che fa stato, del resto, anche ai fini dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Quanto al contributo per i figli, l’art. 157 CC stabilisce che “in caso di modificazione delle circostanze per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi, il giudice ordina, ad istanza del padre o della madre o dell’autorità tutoria, le misure richieste dalle mutate circostanze”.

  3. Le argomentazioni fatte valere dall’appellante per ottenere la riduzione – rispettivamente la soppressione – dei contributi disposti in favore della figlia __________ e della moglie nella sentenza di separazione si identificano alla lettera con quelle addotte nella causa di divorzio per ottenere la riduzione – rispettivamente la soppressione – dei medesimi contributi già in via provvisionale (art. 145 cpv. 2 CC). In quella sede le relative censure, dirette contro il decreto cautelare emesso dal Pretore l’8 settembre 1997, sono state esaminate nondimeno nel quadro di un giudizio sommario (art. 376 segg. CPC), di mera apparenza, come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali (sentenza odierna di questa Camera nell’inc. ..__________). Rimane da verificare liberamente, nel quadro del giudizio attuale, se tali conclusioni resistono anche a libero esame nel merito.

Riconsiderando tutte le doglianze, non si intravedono motivi per scostarsi da quanto si è già rilevato nei considerandi da 5 a 15 della sentenza parallela. Né gli atti della causa di divorzio né quelli dell’azione intesa a far modificare la sentenza di separazione danno infatti elementi supplementari o più aggiornati, che consentano deduzioni diverse – apprezzate con pieno potere cognitivo – rispetto a quelle desumibili dagli atti (invero caotici) dei due procedimenti cautelari. Tutt’al più ci si potrebbe interrogare sul reddito conseguibile a medio (e lungo) termine dall’ap-pellante, dal quale si può legittimamente pretendere, anche a 49 anni, qualche sforzo di reinserimento nel mondo del lavoro. Non si deve dimenticare tuttavia che i contributi per il coniuge fissati in una sentenza di separazione possono essere non solo ridotti, ma – contrariamente a quanto vale in caso di divorzio – anche aumentati (Bühler/Spühler, op. cit., n. 45 all’introduzione degli art. 149–157 CC). Ricorrendone i presupposti, quindi, all’appel-lante potrà ancora essere imputato un reddito potenziale. La situazione dovrà in ogni modo essere valutata alla luce di tutte le circostanze concrete, esaminando compiutamente quanto il marito ha intrapreso dopo avere perduto l’impiego. Un pronostico sulla scorta dei soli documenti agli atti non sarebbe affidabile né ragionevole. Ne segue che, in parziale accoglimento dell’ap-pello, il contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie in base alla sentenza di separazione va ridotto a fr. 225.– mensili, mentre quello per la figlia __________ rimane fissato in fr. 640.– mensili, come ha stabilito il Pretore. Il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.

  1. Nelle osservazioni all’appello la moglie postula il versamento di fr. 3500.– a titolo di provvigione ad litem o, subordinatamente, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. La prima richiesta non può trovare accoglimento già per il fatto che, come questa Camera ha avuto modo di constatare nella sentenza parallela (consid. 5 in fine), l’appellante non risulta disporre di alcuna sostanza. Fossero anche date le premesse di una provvigione di causa, non avrebbe utilità pratica quindi imporgli un obbligo del genere. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria si giudicherà in appresso.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali dell’appello contro il rigetto dell’azione di divorzio seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), il quale andrebbe tenuto a rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Dato nondimeno che – come si è appena visto – egli risulta privo di sostanza, conviene rinunciare al prelievo di spese, prescindere dall’assegnazione di ripetibili (di impossibile incasso) e ammettere la moglie al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC). Nella tassazione della nota di onorario si terrà conto del fatto, in ogni modo, che le osservazioni all’appello ricalcano largamente il contenuto del memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, ciò che ha indubbiamente agevolato la legale. Non può invece essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria l’appellante, che ha introdotto un ricorso privo sin dall’inizio di probabilità di successo (art. 157 CPC). Del resto mal si capisce come egli potesse seriamente sperare in una riforma della sentenza pretorile senza avere dimostrato alcuna seria corresponsabilità della moglie nella rottura del vincolo e senza offrire alcunché in riparazione del pregiudizio.

Per quanto riguarda l’azione intesa alla modifica dei contributi fissati nella sentenza di separazione, l’appellante ottiene causa parzialmente vinta (come nella parallela sentenza di questa Camera) sull’importo destinato alla moglie, ma soccombe interamente su quello destinato alla figlia __________. Limitatamente al contributo per la moglie gli può dunque essere accordata l’assi-stenza giudiziaria, sebbene esca perdente nella misura di due terzi. Analogo beneficio non gli può invece essere concesso per quanto riguarda il contributo destinato alla figlia, che appariva legittimo già a prima vista. All’assistenza giudiziaria deve per converso essere ammessa la moglie, che si è dovuta difendere da rivendicazioni ingiustificate e che non riceve alcuna provvigione ad litem. Il giudizio sulle spese di prima sede può rimanere invariato, per quanto discutibile. Davanti al Pretore infatti la moglie risultava soccombere in misura maggiore del marito (la cui riconvenzione doveva essere parzialmente accolta), sicché la compensazione delle ripetibili appare opinabile. Dato nondimeno che l’interessata risulta anch’essa priva di sostanza, ciò che esclude la possibilità di corrispondere ripetibili, non è il caso che questa Camera intervenga al riguardo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L’azione intesa a far aumentare i contributi alimentari previsti nella sentenza di separazione emanata fra le parti il 28 dicembre 1989 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è respinta.

2.1 La rinconvenzione intesa a far ridurre i contributi alimentari previsti nella sentenza medesima è parzialmente accolta, nel senso che dal 1° settembre 1997 __________ __________ è tenuto a versare i seguenti importi, non indicizzati:

fr. 225.– mensili in favore della moglie __________ __________;

fr. 640.– mensili in favore della figlia __________ __________ (assegno familiare compreso) fino alla maggiore età o all’indipendenza economica.

Per il resto l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Non si riscuotono oneri di appello né si assegnano ripetibili.

III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, limitatamente all’ammontare del contributo alimentare per la moglie, con il gratuito patrocinio __________. __________ __________ __________. Per il resto la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

IV. La richiesta di provvigione ad litem è respinta. __________ ____________________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ -__________.

V. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________.

– avv. __________ __________ -__________i, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1997.174
Entscheidungsdatum
02.07.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026