Incarto n.: 11.97.00016

Lugano 24 dicembre 1998/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (accertamento di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'8 giugno 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)

contro


__________ __________ __________, __________


__________ __________ __________, __________


__________ __________ __________, __________a


__________ __________, __________, e


__________ __________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1997 da __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 gennaio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ ha acquistato il 12 marzo 1996 da __________ __________ le particelle n. __________, __________, __________, __________e __________ (superficie complessiva 2085 m²) della vecchia mappa del Comune di __________. La particella n. __________, su cui è stata costruita un’autorimessa nel 1977, confinava a ovest con la particella n. __________, proprietà della comunione ereditaria fu __________ __________ (composta di __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________). Nella vecchia mappa del Comune, esposta il __________ 1982 ai fini del raggruppamento terreni, il confine tra i fondi n. __________e __________divideva la citata autorimessa in due parti ineguali, così che una parte si trovava su terreno __________ (subalterno A del fondo n. __________) e l’altra era su terreno __________ (subalterno B del fondo n. __________). In seguito all’approva-zione del nuovo riparto dei fondi le particelle di __________ __________, che non aveva partecipato alla procedura, sono state riunite nella partita n. __________, formante il fondo n. __________RT. Le particelle di __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ sono state riunite nella partita n. __________8, formante il fondo n. __________RT, di complessivi 1301 m2. Il confine tra le due proprietà è stato tracciato dal geometra lungo il muro esterno dell’autorimessa già __________, attribuita interamente al fondo n. __________RT.

B. __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno interposto ricorso contro il nuovo riparto dei fondi, chiedendo il ripristino della situazione nel senso di riportare il loro fondo alla superficie di 1553 m2 esistente prima del raggruppamento terreni. Con decisione del 30 giugno 1987 la Commissione di prima istanza, accertato che non vi erano contestazioni sulla vecchia mappa esposta il 9 marzo 1982, ha accolto il ricorso e ha attribuito ai ricorrenti un mezzo della superficie da loro rivendicata, ordinando la correzione del conguaglio e la rettifica del confine tra i due fondi. Il nuovo confine è stato fissato in modo da mantenere la superficie indicata nella vecchia mappa, seguendo una linea obliqua che consentiva di lasciare l’autorimessa edificata da __________ nella particella n. __________RT. Contro la decisione della Commissione di prima istanza __________ __________ è insorto il 28 novembre 1988. La Commissione di seconda istanza, statuendo il 9 febbraio 1990, ha constatato che la mappa esposta nel 1982 era frutto di un errore e ha riportato il confine come esso figurava nel progetto. Essa ha rilevato tuttavia di non essere competente per modificare il conguaglio posto a carico di __________ __________ dal Consorzio RT.

C. Con petizione del 7 giugno 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che il confine tra le particelle n. __________e __________, da un lato, e n. __________e __________, dall’altro, fosse accertato essere quello esistente prima del raggruppamento, così da poter chiedere al Consorzio RT una modifica del conguaglio a suo carico. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando anzitutto la loro legittimazione passiva e affermando che __________ __________ aveva sottratto loro parte della proprietà approfittando dell’erroneo accertamento eseguito dopo il raggruppamento dei terreni. In realtà la vecchia mappa, non contestata dall’attore, faceva stato sia per la superficie del terreno sia per i confini e i conguagli, sicché i diritti di costui nel quadro del raggruppamento dei terreni erano perenti. Nel successivo scambio di allegati le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. Conclusa l’istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale. L’attore si è rimesso al contenuto della sua comparsa scritta del 12 luglio 1996.

D. Statuendo il 10 gennaio 1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato che la linea di confine tra i fondi n. __________e __________e quelli n. __________, __________, __________, __________ e __________ della vecchia mappa di __________ non è quella figurante sulla planimetria esposta il 22 marzo 1992, bensì quella accertata in esito alle misurazioni del 23 agosto e del 31 ottobre 1984, corrispondente a quella che la Commissione di ricorso di seconda istanza aveva fissato con decisione del 9 febbraio 1990. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere all’attore fr. 3’000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza del Pretore __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________i, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno presentato un appello del 29 gennaio 1997 con il quale postulano il rigetto della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato, __________ __________ ha proposto con le osservazioni del 10 marzo 1997 di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. Sulla base delle risultanze istruttorie il Pretore ha ripercorso tutte le fasi della procedura di raggruppamento, giungendo alla conclusione che l’attore non era diventato proprietario di un terreno più grande rispetto a quello posseduta in precedenza, ma aveva ottenuto una superficie pressoché uguale a quella acquistata a suo tempo dal precedente proprietario dei fondi. Quanto ai fondi dei convenuti, essi non avevano subito ridimensionamenti poiché la superficie di 1553 m2 indicata nel catastrino comunale era dovuta a un’errata trascrizione e non corrispondeva alla realtà. Stabilito che il confine esatto tra i fondi n. __________e __________RT era quello risultante dalla nuova misurazione del 1984, il Pretore ha ritenuto che l’attore aveva un interesse legittimo all’accertamento del confine, da cui dipendeva l’esistenza e l’entità del conguaglio da versare al Consorzio RT, e ha accolto la petizione.

  1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere considerato ammissibile un’azione di accertamento riguardante una situazione passata, non più attuale dal momento che dopo la procedura di raggruppamento i terreni litigiosi sono stati intavolati in modo diverso. La censura non può essere condivisa. Un’azione di accertamento della proprietà – il cui scopo è quello di far constatare formalmente l’esistenza di tale diritto – è disciplinata esclusivamente, come tutte le azioni di accertamento, dal diritto federale (DTF 110 II 352). Essa presuppone perciò un interesse legittimo (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berna 1991, pag. 440 n. 2061), il quale è dato ove dal comportamento del convenuto risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto giuridico, tale insicurezza sia di pregiudizio concreto per il proprietario e l’azione di accertamento appaia come un mezzo idoneo per rimediare a siffatta incertezza (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 135 ad art. 641 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 282, n. 1016 lett. E). L’azione può, sempre che l’attore dimostri un interesse legittimo, riferirsi anche all’accertamento di diritti esistiti nel passato (DTF 123 III 51).

In concreto è vero che il confine tra i due fondi, dopo la decisione della Commissione di ricorso di seconda istanza, è rimasto invariato rispetto alla situazione di fatto. La rettifica rispetto alla mappa esposta nel 1982 ha comportato però, per l’attore, un obbligo contributivo di fr. 30’235.40 nei confronti del Consorzio di raggruppamento dei terreni poiché rispetto alla vecchia mappa egli risultava avere ottenuto, in esito al nuovo riparto, una superficie maggiore rispetto a quella posseduta all’inizio della procedura. L’interesse giuridico dell’attore all’accertamento dell’errore contenuto nella mappa esposta il 22 marzo 1982 appare quindi legittimo e a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto proponibile la petizione.

  1. Gli appellanti sostengono che in concreto non sarebbe data la loro legittimazione passiva poiché la questione non li concerne e l’attore li avrebbe convenuti a torto. Essi sostengono che quest’ultimo avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei confronti del venditore o del Consorzio di raggruppamento terreni. Come rileva con pertinenza il Pretore, l’argomentazione non è fondata. Il rischio di una misurazione diversa da quella ufficiale incombe all’acquirente e il venditore non risponde di eventuali differenze (art. 219 cpv. 2 CO; Friedrich, Fehler in der Grundbuchvermessung, ihre Folgen und ihre Behebung, in: ZBGR 58 [1977], pag. 154). Di conseguenza l’attore non avrebbe potuto rivalersi sul precedente proprietario dei fondi per differenze di superficie imputabili alla diversità degli strumenti di misurazione impiegati (DTF 119 II 341; Rep. 1993 188). L’appellato del resto ha ricevuto, alla fine della procedura di raggruppamento, più o meno la stessa superficie da lui acquistata nel 1986, di modo che non aveva motivo di dolersi presso il venditore. Per il resto le modificazioni di confine provocate dall’accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti non possono essere registrate senza il consenso scritto di tutti i proprietari interessati o senza la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva (art. 88 cpv. 3 della Legge sulle misurazioni catastali, RL 4.1.4.0, che rinvia alle norme federali sulla misurazione catastale). Gli appellanti, contrariamente a quanto sembrano ritenere, sono nella fattispecie proprietari interessati già per il fatto che l’errore di cui si prevale l’attore riguarda il confine comune (Friedrich, op. cit., pag. 150). E mancando il consenso dei confinanti, il proprietario che intende chiedere la rettifica dell’errore deve promuovere una causa civile nei loro confronti (Friedrich, op. cit., pag. 151 in fine). In concreto l’azione poteva essere promossa solo contro gli appellanti, la cui legittimazione passiva, in qualità di confinanti, è quindi data.

  2. Gli appellanti ribadiscono che l’azione sarebbe perenta, poiché l’attore avrebbe dovuto far valere i suoi diritti nella procedura di raggruppamento dei terreni. Non avendovi partecipato, egli non può più pretendere di rimettere in discussione il nuovo riparto dei fondi, ormai definitivo. Nemmeno tale censura è fondata. Certo, il precedente proprietario della particella n. __________RT non ha contestato la mappa esposta il 22 marzo 1982, che non corrispondeva alla situazione di fatto rilevabile sul terreno, ma ciò non giova agli appellanti. L’art. 88 della Legge sulle misurazioni catastali riserva la possibilità di rettificare in ogni tempo errori di calcolo (cpv. 2 e 3), la misurazione ufficiale dovendo essere esatta (Friedrich, op. cit., pag. 147). Gli appellanti invocano una non meglio precisata sentenza del Tribunale di appello risalente al 1977 (causa R. c. B. della Pretura di Vallemaggia) e due sentenze del Tribunale federale (DTF 94 I 602, 90 I 285). Tali sentenze riguardano tuttavia la contestazione del nuovo riparto, che non può più essere impugnato una volta scaduti i termini di ricorso. Nel caso in esame l’attore non contesta il nuovo riparto né rimette in discussione la procedura di raggruppamento. Chiede la rettifica di errori di calcolo contenuti nel conteggio dei conguagli, ciò che implica la necessità di accertare pregiudizialmente la validità del tracciato di confine tra le particelle n. __________e __________VM da un lato e quelle n. __________, __________, __________, __________e __________VM dall’altro (cfr. Steinauer, op. cit., n. 1609a).

  3. Nella fattispecie il primo giudice ha accertato – come si è visto – che la linea di confine è quella risultante dalle misurazioni anteriori al raggruppamento dei terreni (doc. rich. I, doc. I accertamenti del 1984 e doc. D), non quella risultante dalla vecchia mappa esposta il 22 marzo 1982. Già nel 1990 la Commissione di ricorso di seconda istanza aveva constatato che la linea in questione non era quella segnata sulla vecchia mappa, ma si era dichiarata incompetente a modificare gli effetti della procedura di raggruppamento, in particolare per quanto concerne la modifica del conguaglio a carico dell’attore. A parere degli appellanti il confine precedente il raggruppamento dei fondi non permetterebbe di accertare l’esistenza e l’entità di conguagli a favore o a carico dei proprietari interessati, poiché non sarebbe possibile determinare le superfici precedenti dei fondi. L’argo-mentazione contrasta con le risultanze istruttorie. Il teste __________, tecnico che si era occupato della misurazione catastale nel Comune di __________, ha spiegato che la linea di confine accertata dalla Commissione di ricorso di seconda istanza corrispondeva a quella figurante nella vecchia mappa comunale del 1884, di modo che l’autorimessa dell’attore si trovava interamente sul fondo n. __________RT (deposizione 10 luglio 1995). Dopo avere svolto ricerche approfondite presso la Cancelleria comunale (con l’autorizzazione del Pretore e delle parti), egli è stato in grado di precisare che la superficie originaria delle particelle n. __________e __________VM, proprietà degli appellanti, era di 1165 e non di 1553 m2 (doc. rich. II, D). Quest’ultima indicazione si riconduceva a un errore di calcolo commesso durante la trascrizione di una voltura catastale nei catastrini comunali, quando a un’inte-ressenza di 1/3 era stata erroneamente aggiunta la superficie totale del fondo (confronto doc. D1 e F, fascicolo verde del geometra). Contrariamente a quanto ribadiscono gli appellanti, pertanto, la superficie dei fondi prima del raggruppamento può essere determinata con sufficiente precisione, una volta corretto l’errore di trascrizione. La causa civile non sarebbe invero stata necessaria se le parti avessero ammesso concordemente l’esistenza dell’errore già ravvisato dalla Commissione di ricorso di seconda istanza (doc. T). Gli appellanti però non hanno aderito a tale soluzione, proposta dall’Ufficio bonifiche e catasto, e ancora in questa sede sembrano ritenere che la differenza di superficie sarebbe dovuta al metodo usato per la misurazione (rilievo delle mappe esistenti invece di rilievo fotogrammetrico, appello, pag. 8), che non potrebbe più essere rimesso in discussione dopo la conclusione del raggruppamento terreni. Come ha dimostrato l’istruttoria, invece, la pretesa sottrazione di terreno di cui essi si ritengono vittime trae origine da un errore di calcolo, che come tale può essere rettificato in ogni tempo. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.

  4. Gli oneri processuali sono posti a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), tenuti a rifondere all’attore un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 50.–

fr. 650.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’800.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– Avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1997.16
Entscheidungsdatum
24.12.1998
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026